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CITTÀ DI CUORGNÈ Provincia di Torino

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Academic year: 2022

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CITTÀ DI CUORGNÈ

Provincia di Torino

Verbale di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N. 29 del 30/07/2012

OGGETTO :

INTERPELLANZA PERVENUTA IN DATA 25/07/2012 - PROT. N. 12846, PRESENTATA DAI

CONS. DANILO ARMANNI E FILIPPO ERRANTE DEL GRUPPO

"CUORGNE'150"

L’anno duemiladodici, addì trenta, del mese di luglio, alle ore diciotto e minuti trenta, nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale della Città di Cuorgnè, il Consiglio Comunale, legalmente convocato in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, si è riunito nelle persone dei Signori:

COGNOME e NOME PRESENTE

PEZZETTO Giuseppe - Presidente

ORSO Sergio - Consigliere

RUSSO TESTAGROSSA Carmelo - Consigliere

GIACOMA ROSA Giacomo - Consigliere Giust.

SCOTTI Roberto - Consigliere

COSTANZO Giuseppe - Consigliere

AIMONINO RICAUDA Gian Luca - Consigliere

COLOMBATTO Sergio - Consigliere

PIERUCCINI Davide - Consigliere

LETO Silvia - Consigliere

FAVA Mauro - Consigliere

FEBBRARO Laura - Consigliere

VACCA CAVALOT Giancarlo - Consigliere

BRAIDA Ezio - Consigliere

PEROTTI Roberto - Consigliere

ARMANNI Danilo - Consigliere

ERRANTE Filippo - Consigliere

Totale Presenti: 16

Totale Assenti: 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale Signor Dott. Giovanni LOMBARDI.

Il Signor PEZZETTO Giuseppe nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

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OGGETTO : INTERPELLANZA PERVENUTA IN DATA 25/07/2012 - PROT. N. 12846, PRESENTATA DAI CONS. DANILO ARMANNI E FILIPPO ERRANTE DEL GRUPPO

"CUORGNE'150"

Dato atto che tutta la seduta consiliare è fedelmente registrata su supporto digitale indistruttibile ed affidabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 c.13 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale approvato con la deliberazione C.C. n. 35 del 29.06.2007, si fa rinvio a tale supporto per la completezza degli interventi. Si riportano pertanto le sintesi degli interventi principali:

Il SINDACO invita i Consiglieri del Gruppo “Cuorgnè150” ad illustrare l’interpellanza prot. n. 12.846 del 25/07/2012, ad oggetto: “Compatibilità ed opportunità del mantenimento delle deleghe esecutive all’urbanistica ed ai lavori pubblici in capo all’Assessore Orso” allegata al presente atto con la lettera A).

Il Cons. ARMANNI afferma di voler elencare la serie di fatti che hanno condotto il suo Gruppo a formulare la presente interpellanza. Nell’autunno 2011 ci sono state due gare di appalto piuttosto importanti bandite da questa Amministrazione ed a conclusione della gara indetta per la “Progettazione esecutiva e lavori di adeguamento impianti e stabili comunali – Intervento urgente presso la scuola elementare Aldo Peno” per un importo complessivo di 100.000 euro la Commissione giudicatrice, con verbale del 30/11/2011, ha aggiudicato i lavori alla ditta Truffa Impianti srl con sede in Frassinetto.

Questo appalto risulterebbe allo stato concluso (anche se si riserva di fare ulteriori verifiche) ed i relativi importi a debito sarebbero già stati saldati dal Comune con una recente determinazione di liquidazione e pagamento. Successivamente, a conclusione di un’altra gara di appalto indetta dal Comune per la

“Sistemazione locali presso la ex Manifattura per ampliamento struttura museale e realizzazione di una galleria d’arte moderna e contemporanea del Canavese” per un importo complessivo di 440.000 euro, lavori andati a bando come 1° lotto per complessivi 176.000 euro, in data 6/12/2011 e quindi sei giorni dopo l’altro verbale, c’è stata una nuova aggiudicazione di questo 1° lotto sempre alla ditta Truffa Impianti srl. Inoltre risulterebbe, ma anche qui si riserva di verificare, che a trattativa sarebbe stato affidato alla stessa ditta un intervento di sostituzione della caldaia presso il palazzetto dello sport per una somma di circa 300.000 euro; il legale rappresentante di questa srl è un tale Sig. Truffa Massimo. In data 6/4/2012, in forza di atto notarile del 30/3/2012, è avvenuta l’iscrizione presso la Camera di Commercio di Torino di una srl, denominata Hidroterm con sede in Rivarolo Canavese – Via Filippo Turati 15, che ha come oggetto sociale principale il commercio di materiali nel settore idraulico, elettrico, manutenzione aree verdi, lavori edili in generale, edilizia abitativa ed industriale, opere pubbliche, impiantistica elettrica, idraulica, gas, ecc.. E’ risultato da visura camerale relativa a questa società, che l’Assessore Orso Sergio ne è il legale rappresentante pro-tempore nonchè presidente del Consiglio di Amministrazione; la società ha una struttura sociale molto ridotta ed il Sig. Truffa Massimo, legale rappresentante della società che si è aggiudicata gli appalti del 2011 in questo Comune, ne è socio.

Sempre dalla visura camerale si evince che i Signori Orso, Truffa e rispettive mogli sono titolari del 66%

e rotti del capitale sociale di questa società il cui legale rappresentante è l’Assessore Orso, ed altresì che la stessa non ha dipendenti. Come è noto il Sig. Orso è anche assessore presso il Comune di Cuorgnè con delega all’urbanistica, lavori pubblici, edilizia privata, edilizia scolastica, manutenzioni, aree verdi, protezione civile, frazioni e viabilità. In data 17/7/2012 i Consiglieri del Gruppo Consiliare “Cuorgnè150”

hanno conferito con il Sindaco semplicemente per illustrargli la situazione sovra-descritta e chiedergli di adottare le opportune iniziative, facendogli presente che dal loro punto di vista, sotto il profilo di opportunità politica e organizzativa, la posizione dell’assessore è ritenuta incompatibile con la permanenza nella sua persone delle importanti deleghe operative. Questo per il semplice fatto che il Sig.

Orso è un soggetto che riveste la qualifica di amministratore con poteri di rappresentanza e coordinamento in una società di capitali che ha indirettamente interesse nello svolgimento degli appalti commissionati dal Comune di Cuorgnè nella persona di uno dei suoi soci che è legale rappresentante della società aggiudicataria. Questi appalti, conseguiti successivamente allo svolgimento della consultazione elettorale, sono uno definito e l’altro no; precisamente l’appalto dell’importo di 176.000 euro presso la Manifattura, è tutt’ora aperto in quanto la parte tecnica, ovvero gli stati di avanzamento lavori, l’intervento del direttore dei lavori ai fini della verifica e quant’altro, questioni di garanzia, ecc. sono ancora da definire, così come la parte economica. Le osservazioni evidenziate dal suo Gruppo in merito all’opportunità della posizione dell’Assessore quale socio del soggetto legale rappresentante della ditta aggiudicataria degli appalti, gli paiono di tutta evidenza per il semplice fatto che nella fase di verifica il direttore dei lavori si troverebbe poi nella situazione di avere un committente, cioè il Comune, nella persona dell’amministratore, che è anche socio dell’appaltante, cioè il soggetto che si è aggiudicato i lavori. Quindi gli sembra ovvio che la posizione del direttore lavori, a monte del dirigente che dovrà

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verificare le procedure e quant’altro, sarebbe quanto meno critica e imbarazzante. Dal punto di vista delle attività di queste società, gli sembra evidente trattarsi di attività complementari: la società che ha vinto gli appalti si dedica alla costruzione in via principale di impianti idrici ed elettrici di cui la società, della quale l’assessore è il legale rappresentante, fa vendita, per cui ci si potrebbe trovare nella curiosa situazione in cui i materiale con cui vengono costruite le strutture oggetto di gara d’appalto sono fornite dallo stesso assessore tramite la propria società di cui è legale rappresentante. Sotto il profilo dell’opportunità politico amministrativa la situazione gli pare quanto meno sconveniente e censurabile per cui, dopo aver esposto queste argomentazioni nell’incontro avuto con il Sindaco, gli hanno chiesto l’adozione di adeguate contromisure.

Inoltre ritiene opportuno estendersi a fornire ulteriori spunti di riflessione riferibili a disposizioni normative. Da una ricerca giurisprudenziale nello specifico non è emerso nulla di particolare, probabilmente per il semplice fatto che una situazione del genere non si era mai verificata in precedenza e quindi non era mai stata portata all’attenzione dei giudici a livello di Consiglio di Stato e di Cassazione.

Gli spunti di riflessione che intende evidenziare sono i seguenti:

• Dal punto di vista dell’eventuale incompatibilità normativa, che può essere fatta valere dal presente Consiglio oppure da un qualsiasi cittadino a norma dell’art. 70 del T.U.E.L. mediante l’azione popolare, fa rilevare che l’art. 63 - commi 1 e 2 - del testo unico stesso, dispone in tema di incompatibilità che non possa ricoprire la carica di consigliere comunale colui che come titolare, amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento, abbia parte direttamente o indirettamente in appalti nell’interesse del Comune. Ora, facendo una seppur minima esegesi di questa norma, crede che nella fattispecie sarebbe incontestabile la sussistenza di una partecipazione diretta all’esito dell’appalto e relativi benefici da parte dell’Assessore in qualità di legale rappresentante della srl Hitherm negli appalti dati dal Comune al proprio socio, per il tramite della propria ditta, qualora ci fosse una vendita di materiali alla srl Truffa per l’esecuzione dei relativi lavori, cosa che ritiene non sia obbligatoria ma è altamente probabile. Mentre invece incontestabilmente ci può essere una presa di parte indiretta anche per il solo fatto che il socio della Hiterm tragga beneficio economico dall’esecuzione degli appalti e nella società in cui partecipa l’assessore questo beneficio viene portato in forma indiretta e quindi ecco che si potrebbe ritenere concretata la fattispecie di incompatibilità stabilita dall’art. 62 del TUEL.

• L’art. 82 comma 1 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, che ha ricopiato il contenuto dell’art. 78 del TUEL, recita che al di là del fatto che il comportamento degli assessori nell’esercizio delle proprie funzioni debba essere improntato ad imparzialità e a principio di buona amministrazione nel pieno rispetto della distinzione tra le loro attribuzioni di indirizzo politico e quelle che sono le competenze dirigenziali, in particolare stabilisce al comma 3 che i componenti della giunta comunale che siano competenti in materia urbanistica ed edilizia e di lavori pubblici, debbano astenersi dall’esercitare attività professionali in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. Si è visto che oggetto sociale della Hitherm è proprio l’attività di vendita di materiali che può essere considerata latamente esercizio dell’attività edilizia; sicuramente nell’oggetto sociale si trovano lavori edili in generale, edilizia abitativa, industriale, opere pubbliche che sicuramente farebbero rientrare in questa fattispecie la posizione dell’assessore. Chiaramente una situazione di questo tipo è idonea a mettere in grave imbarazzo gli uffici comunali e l’immagine della trasparenza e dell’imparzialità della pubblica amministrazione cose che, a parte la configurabilità normativa di un’eventuale incompatibilità, sembrano di nuovo inopportune in relazione alle deleghe dell’assessore.

Infine intende far rilevare un problema, a suo avviso ancor più grave, emerso successivamente a questi fatti e che con gli stessi obiettivamente non avrebbe dovuto avere nulla a che vedere. Immediatamente dopo l’incontro avvenuto con il Sindaco, che ritiene avrebbe dovuto essere in sede abbastanza riservata, sono usciti una serie di articoli sui giornali locali tra cui uno in particolare, in data 25 luglio, a suo avviso piuttosto preoccupante, in quanto dal contenuto vi ha interpretato una sorta di minaccia da parte dell’Ass.

Orso di adire alle vie legali addirittura in sede penale con relativa richiesta di danni, nel caso i cui i Consiglieri del Gruppo “Cuorgnè150”, firmatari della presente interrogazione, avessero provveduto a depositarla per il Consiglio odierno. Sempre in tale articolo risulta la dichiarazione secondo la quale se fossero state presentate delle scuse generiche, non avrebbe dato corso alla procedura legale. Inoltre, in altre interviste rilasciate dall’Assessore ai giornali locali, che l’interessato è sempre libero di smentire, risulterebbe che lo stesso abbia tacciato l’attività dei Consiglieri di Minoranza come “vergognosa”, senza dar modo di comprendere a che titolo sia vergognosa. Se tali deliranti affermazioni venissero confermate in questa sede, per quanto lo riguarda intende riservarsi di chiedere al Sindaco di adottare misure idonee a tutelare l’attività istituzionale dei Consiglieri, chiedendo innanzitutto all’Assessore medesimo di spiegare quali sono a suo avviso le loro colpe, le fattispecie penali incriminative che gli stessi hanno violato in suo danno, se ci sono, tenuto conto che la querela e la denuncia sono un diritto, ma non possono essere utilizzate a scopi minatori, perché farlo concreta un reato di minaccia, quando invece loro dovrebbero

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essere la parte offesa. Queste affermazioni non gli fanno impressione più di tanto, visto che con la sua attività lavorativa si tratta del suo pane quotidiano, ma un qualunque consigliere eletto ad una carica elettiva corrispondente alla sua, che leggesse sui giornali affermazioni di questo genere, magari potrebbe nutrire qualche preoccupazione in più e astenersi da certe iniziative e da certe attività che invece, dal suo punto di vista, a livello istituzionale sono più che opportune, anzi addirittura dovute. Pertanto chiede, nel caso di conferma del tenore di queste dichiarazioni che ha sommariamente citato, di conoscere con riferimento a quali eventuali dichiarazioni, visto che a livello di stampa locale non gli risulta di aver parlato con alcuno, l’assessore ai lavori pubblici ed urbanistica ritenga che l’attività istituzionale da loro Consiglieri svolta possa concretare la violazione di fattispecie penali incriminatrici in suo danno ed a quale titolo sia da lui stesso considerata moralmente riprovevole, al punto tale da qualificarla come

“vergognosa”. Pertanto, nel caso di conferma di queste dichiarazioni, chiede al Sindaco di adottare ogni opportuna iniziativa volta a tutelare il sereno ed imparziale svolgimento delle loro attività istituzionali. In prima battuta domanda al Sindaco ed all’Assessore competente per materia, di valutare se ritengano opportuno ed accettabile, per la tutela del buon andamento dell’azione amministrativa dell’ente, che tale assessore continui a detenere le deleghe esecutive all’urbanistica ed ai lavori pubblici.

Il SINDACO premette che questa materia non è il suo pane quotidiano e quindi chiaramente non possiede la dialettica degli avvocati, pertanto sarà meno erudito nell’affrontare l’argomento. Prima di entrare nello specifico si è quindi preparato due appunti ritenendo giusto contestualizzare in modo temporale gli eventi che si sono succeduti nel tempo. Dà quindi lettura della seguente dichiarazione:

“Prima però di entrare nello specifico delle risposte ai quesiti posti dai consiglieri, è necessario fare chiarezza sulle date e procedure seguite nell’affidamento dei due lavori oggetto di attenzione da parte dei due Consiglieri.

Per quanto riguarda l’intervento di:

ADEGUAMENTO IMPIANTI STABILI COMUNALI.INTERVENTO URGENTE SCUOLA ELEMENTARE A.PENO

A seguito di verifica della situazione generale e della particolare condizione degli impianti presso le strutture scolastiche, con deliberazione di G.C. n. 121 del 18/07/2011 veniva approvato lo studio di fattibilità ai fini dell’acquisizione delle occorrenti risorse economiche per l’effettuazione di interventi urgenti e prioritari, con conseguente presentazione di apposita richiesta alla Regione Piemonte;

con nota pervenuta in data 4/10/2011 la Regione Piemonte – Direzione Istruzione, comunicava l’assegnazione della somma di Euro 100.000,00 a favore del Comune di Cuorgnè per gli interventi urgenti di messa in sicurezza e adeguamento relativo all’impianto elettrico presso la scuola primaria “A. Peno”;

con deliberazione di G.C. n° 166 del 12/10/2011 veniva approvato l’aggiornamento del programma triennale elle opere pubbliche 2011-2013 e relativo elenco annuale 2011 nel quale veniva previsto anche l’intervento in oggetto per l’importo complessivo di €. 100.000,00;

con deliberazione di G.C. n° 178 del 7/11/2011 veniva approvato il progetto definitivo dei lavori in questione per l’importo di quadro economico previsto di €. 100.000,00, di cui €. 77.826,84 per lavori;

con determinazione n. 569 del 14/11/2011 veniva attivata la procedura di affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori (ai sensi del combinato disposto dell’art. 53, comma 2, lett. b) e degli artt. 57, co. 2 lett. c), 122, commi 5, 6 e 7, art. 82 del D.lgs. 163/2006 ), con il criterio del prezzo più basso;

con determinazione n. 605 del 1/12/2011 ad avvenuto esperimento della procedura d’appalto veniva affidata la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori alla ditta Truffa Impianti s.r.l., con sede in via Capelli, n° 37 a Frassinetto, per l’importo di €. 64.810,74 oltre oneri ed IVA 21%;

con deliberazione di G.C. n. 214 del 21/12/2011 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori;

i lavori venivano iniziati il 23/12/2011 ed ultimati il 10/02/2012;

nei giorni successivi all’ultimazione lavori l’intervento è stato puntualmente controllato in sede di verifica ispettiva da parte dei funzionari incaricati dell’ASL e dell’ARPA;

Per quanto riguarda l’intervento di:

SISTEMAZIONE LOCALI PRESSO EX MANIFATTURA PER LAMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA MUSEALE E REALIZZAZIONE GALLERIA DARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DEL CANAVESE –I°LOTTO

- con deliberazione di G.C. n° 28 del 14/03/07 veniva approvato il progetto definitivo dei lavori per l’importo complessivo di quadro economico pari a € 440.000,00;

- in data 29/12/2007 perveniva nota da parte della Regione Piemonte con cui veniva comunicata la concessione di contributo di €. 100.000,00;

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- in data 29/07/2008 perveniva nota da parte della Compagnia di San Paolo con la quale veniva comunicata la concessione di contributo di €. 50.000,00;

- in data 4/8/2008 perveniva nota da parte della Fondazione CRT con la quale veniva comunicata la concessione del contributo di €. 10.000,00;

- con deliberazione di G.C. n. 155 del 13/10/2010 veniva aggiornato il programma triennale 2010/2012 dei lavori pubblici anni ed elenco annuale per l’ anno 2010 con previsione di un primo lotto di intervento per l’importo di quadro economico complessivo di €. 176.000,00;

- con deliberazione di G.C. n° 219 del 29/12/2010 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori del I° lotto”, di quadro economico pari ad €. 176.000,00;

- con determinazione n° 279 del 11/05/2011 veniva attivata la procedura aperta (gara pubblica con possibilità di partecipazione a tutte le imprese in possesso dei requisiti di legge) ai sensi degli artt. 55, 83, 86 e 122 del D. Lgs. 163/2006

- in data 12/05/2011, il bando di gara veniva pubblicato nell’Albo Pretorio della stazione appaltante, sul sito informatico presso l’Osservatorio della Regione Piemonte nell’apposita sezione;

- in data 8/6/2011 alla scadenza fissata dal bando di gara pervenivano le offerte delle ditte partecipanti;

- in considerazione della situazione delle stringenti regole fissate per l’ente al fine del rispetto del patto di stabilità, nelle more di una complessiva analisi e verifica delle priorità di investimenti e delle risorse disponibili, questa Amministrazione valutava con il competente assessorato regionale la richiesta di specifica proroga all’attivazione dell’intervento con idonea posticipazione dello stesso;

- in data 28/11/2011 veniva fornito agli uffici comunali indirizzo di proseguire in merito al completamento della procedura di affidamento dei lavori in questione, precedentemente sospesa;

- in data 6/12/2011, a seguito di apposito avviso pubblicato all’albo pretorio del Comune, si è svolta la gara pubblica per l’apertura delle buste contenenti le offerte delle Ditte partecipanti alla gara;

- ad avvenuto esperimento delle procedure d’appalto con determinazione n° 625 del 7/12/2011 venivano affidati i lavori del I° lotto ”alla ditta Truffa Impianti s.r.l., con sede in via Capelli, n° 37 di Frassinetto, per l’importo complessivo di €. 155.272,24;

- i lavori venivano iniziati il 15/12/2011ed ultimati il 31/03/2012.

Chiarito questi aspetti relativi alle date di affidamento e di ultimazione dei lavori (il tutto si è svolto e concluso prima della iscrizione alla Camera di Commercio della Ditta HITHERM - e non Hidroterm, avvenuta il 6/4/2012), per entrare nel merito della interrogazione si precisa quanto segue:

In merito alla opportunità politica che l’ Assessore Sergio ORSO mantenga le deleghe di assessore ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica, benché “ ..riveste contemporaneamente la qualifica di amministratore con poteri di rappresentanza e di coordinamento di una società di capitali indirettamente interessata, nella persona di un socio, in appalti del Comune rappresentato…”

Non si ritiene assolutamente rilevante l’obiezione dei due consiglieri di minoranza per il semplice fatto che la gestione degli appalti per l’affidamento di lavori pubblici o di forniture o di servizi, è completamente affidata e gestita dai Responsabili di servizio, nello specifico dal dirigente del Settore Tecnico. Tali attività sono di esclusiva competenza di tali dipendenti pertanto né il Sindaco né la Giunta né il singolo Assessore intervengo ( ne direttamente nè indirettamente nel procedimento di gara).

Ricordo inoltre che per disposizione generale in questo Comune si procede sempre ( se non per importo di modestissima entità) a gare pubbliche con c.d. “procedure aperte” dove chiunque può partecipare e le gare sono soggette ad una severissima procedura disciplinata dal codice dei contratti (contenuto nel decreto legislativo n. 163/2006 e nel D.P.R. 207/2010).

Il Responsabile del Procedimento di gara prima di affidare definitivamente un appalto deve effettuare tutta una serie di controlli sugli atti e sui documenti di gara che devono consentirgli di poter affidare l’appalto solo dopo aver effettuato tutti i riscontri tra quanto dichiarato in fase di gara e quanto risulta effettivamente dai documenti originali. Il tutto con la con la massima trasparenza garantendo il rispetto dei principi di libera concorrenza e di pari opportunità per tutte le imprese.

In merito alla presunta incompatibilità normativa si precisa che non sussiste alcuna incompatibilità in quanto il richiamato art. 63 c. 2 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto del 2000, n. 267 parla di incompatibilità da parte del consigliere comunale (o Sindaco) che è titolare o amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento, fa parte, direttamente o indirettamente, in servizi o appalti del Comune. Nella fattispecie in esame l’Assessore Orso non ricopre alcuno di questi ruoli nell’Impresa che si è aggiudicato gli appalti elencati. Mentre il titolare dell’impresa che si è aggiudicato tali lavori ha una partecipazione nella società di cui l’Assessore è titolare quindi è completamente fuorviante ed inopportuno collegare i ruoli dei suddetti soggetti. Precisa che di situazioni di incompatibilità ce ne sono state tante, almeno per quanto riportato dai giornali, per esempio per

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quanto riguarda alcuni dirigenti dell’ASA che erano Consiglieri Comunali piuttosto che Sindaci o Vicesindaci, e quelle erano situazioni senz’altro più evidenti.

In merito poi alle dichiarazioni riportate dai giornali lascio la parola all’Assessore Orso per gli opportuni chiarimenti.”

Il Cons. ARMANNI chiede puntualizzazioni sulla data in cui si è provveduto ad effettuare il pagamento dei lavori presso la scuola Aldo Peno.

La Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Anna Bocca, risponde che si è provveduto nel mese di luglio.

Il Cons. ARMANNI chiede inoltre che cosa intende l’Amministrazione definendo “terminati” i lavori della Manifattura e se il collaudo è già stato fatto.

Il Dirigente del Settore Tecnico, Arch. Maria Teresa Noto, precisa che i lavori sono stati conclusi il 31 marzo 2012 e non si è ancora provveduto ai pagamenti.

L’Ass. ORSO dopo aver premesso che in base alle considerazioni emerse nel corso della discussione precedente, se si chiamasse Marchionne a Cuorgnè non si potrebbero più vendere macchine del Gruppo FIAT, fa presente che dal 1987 nella sua attività lavorativa si è sempre occupato della vendita di materiale termoidraulico, seppur con incarichi e ruoli diversi nel tempo. Fino al 31/3/2012 ha ricoperto un ruolo dirigenziale all’interno di una ditta di Como la quale, entrata in crisi, ha deciso delle varianti alla propria compagine societaria trasferendosi all’estero; pertanto, ritenendolo opportuno ed economicamente necessario per la sua famiglia, ha deciso di portare avanti la propria attività, proseguendo il mestiere che conosce da tempo. Al fine di non incorrere in equivoci, invita coloro che rilasciano interviste di vario genere ai giornali, a citare il nome giusto della sua società, ovvero Hitherm anziché Hidroterm, per evitare che la società erroneamente citata, che esiste veramente, si trovi tirata in ballo senza giuste motivazioni.

In merito alle dichiarazioni da lui rilasciate ai giornali locali, visto che la difesa è un suo diritto ha ritenuto di sottoporre ai legali gli articoli rilasciati dalla minoranza, per valutare eventualmente se fosse il caso di proporre una causa; questo perché i Consiglieri del Gruppo “Cuorgnè150” non hanno esitato a coinvolgere le persone che lavorano per la sua società che, contrariamente a quanto affermato, ha dei dipendenti oltre ad agenti sparsi per l’Italia, mettendo alla gogna il nome della ditta, creandogli non pochi danni e costringendolo a giustificarsi con i clienti.

Il SINDACO interviene per precisare che la posizione assunta dall’Assessore Orso chiaramente è come libero cittadino, non sicuramente in veste di amministratore.

L’Ass. ORSO conferma quanto sottolineato dal Sindaco, infatti precisa che la ditta Hitherm è una società privata della quale egli ne è l’amministratore. Afferma di non augurare a nessuno di trovarsi a 47 anni senza lavoro, con la necessità di dover creare una nuova società investendo tutti i risparmi e per contro trovare dei Consiglieri Comunali i quali, pur svolgendo il proprio mandato, comunque offendono la società.

Il Cons. ARMANNI replica dicendo che proprio non riesce a capire come sia possibile che la ditta dell’Assessore Orso abbia avuto dei danni a causa degli articoli pubblicati dai giornali, considerato che, come da lui stesso affermato, era pure sbagliato il nome della società. Inoltre dissente dalle accuse di avergli arrecato delle offese, affermando che ancora non gli è chiaro qual è in effetti il problema e che cosa, secondo l’Assessore, verrebbe imputato a lui e al Cons. Errante tanto da deferirli all’autorità giudiziaria.

L’Ass. ORSO precisa di non aver detto di volerli deferire all’autorità giudiziaria, bensì di stare valutando quest’ipotesi; inoltre invita il Cons. Armanni a tenere presente che questa non è un’aula del Tribunale.

Il Cons. ARMANNI dà lettura dell’articolo che riporta le affermazioni del Cons. Orso: “….a proposito del fatto che noi depositiamo un’interpellanza relativa all’oggetto, mi auguro che lo faccia, che spari a zero, così avrò altro materiale da mettere nel dossier che ho preparato con quanto è stato detto e scritto su questa vicenda. Se non vanno loro in Procura ci vado io, ma che facciano opposizione politica non con questi attacchi alla persona ….” . A suo parere non sembra che l’Assessore Orso stia contestando una sola virgola di quanto attribuitogli, semplicemente sta facendo un gran can-can su delle questioni marginali che non c’entrano assolutamente nulla con l’oggetto dell’interrogazione.

L’Ass. ORSO replica invitandolo a non fare l’avvocato in questa sede.

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Il Cons. ARMANNI risponde che intende fare l’avvocato dove ritiene opportuno di farlo; in questo momento sta facendo il Consigliere comunale, difendendo il contenuto di un’interpellanza presentata dal suo gruppo, alla quale finora né il Sindaco e né l’Ass. Orso hanno risposto nulla, visto che avrebbe potuto verificare la procedura negli uffici comunali senza bisogno di alcun riassuntino. Il fatto che poco fa sia stato confermato che uno degli appalti in questione non è concluso, essendo necessaria l’adozione di ulteriori atti procedimentali, non ha rilevanza in quanto nulla cambia sotto l’aspetto dell’opportunità. Che l’Assessore abbia costituito una società con un soggetto che si è aggiudicato 300.000 euro di appalti l’anno precedente, a suo parere rappresenta una questione altamente inopportuna, come è inopportuno che un soggetto venga nominato assessore e poi, tanto per fare un esempio, come primo atto provveda all’asfaltatura davanti a casa propria, in quanto queste attività minano la credibilità della pubblica amministrazione.

Il SINDACO interviene per affermare che si tratta di un’opinione del Cons. Armanni che la Maggioranza non condivide.

Il Cons. ARMANNI fa presente che sul contenuto dell’interpellanza non c’è praticamente nulla di contestabile, pertanto resta in attesa di conoscere quali sarebbero le condotte vergognose sue e del Cons.

Errante.

L’Ass. ORSO ricorda che anche il Cons. Armanni ha rilasciato delle dichiarazioni ai giornali, e visto che è suo interesse capirlo chiede che cosa lo stesso intendesse per “Cose curiose”.

Il Cons. ARMANNI risponde che per cose curiose intendeva “Cose interessanti” che però non ritiene di dover precisare; rimane il fatto che comunque non sa a cosa si riferisse l’Assessore nell’accusarlo di cose vergognose. Chiede all’Ass. Orso se contesta o meno il fatto di aver costituito una società con un soggetto che si è aggiudicato gli appalti del Comune.

L’Ass. ORSO replica che è stata messa in discussione la sua buona fede, la sua onestà e le persone che con lui operano.

Il Cons. ARMANNI chiede a che titolo avrebbe messo in discussione la sua credibilità.

Il SINDACO, tenuto conto che il Cons. Armanni ha dichiarato alla stampa che sono emersi dettagli a dir poco curiosi, invitare a tenere in considerazione anche la credibilità degli uffici comunali.

Il Cons. ARMANNI precisa che dettagli “curiosi” non significa “vergognosi”. Rimarca che esistono di tre livelli di attenzione: il primo è l’opportunità politica, che è quella che ha fatto rilevare, il secondo è la legittimità amministrativa e del terzo non ha mai parlato, visto che non può ergersi a giudice; per altro gli fa piacere che la maggioranza abbia la certezza assoluta sull’interpretazione delle norme del TUEL.

Il SINDACO risponde che evidentemente hanno opinioni diverse dalla sua.

Il Cons. ARMANNI risponde che però non le stanno argomentando un gran che.

Il SINDACO ribadisce che la normativa conferma quanto da loro sostenuto, anche perché se il Cons.

Armanni avesse ritenuto di subire dei torti, avrebbe già adito le procedure di legge.

Il Cons. VACCA CAVALOT chiede la parola per far rilevare che la discussione verte su un fatto tecnico per cui non è questa la maniera giusta di fare dibattito con un parlare diretto gli uni agli altri; a suo parere ognuno dovrebbe assumere le proprie posizioni in modo corretto, serio, secondo i propri convincimenti, lasciando anche spazio alle opinioni degli altri. Queste discussioni l’hanno sempre lasciato da un lato indifferente e dall’altro indignato ma è comunque opportuno, per chiarire la situazione, che l’Assessore Orso dichiari a questa assemblea, se intende, se ha o non ha alcun interesse diretto o indiretto sugli appalti in questione esperiti dal Comune. Fa presente che in passato l’Ass. Peyrani, proprio per non alimentare dicerie e per chiarezza di comportamento, non ha mai fornito i prodotti della sua azienda alla Casa di Riposo Umberto 1°, che pur non c’entrava nulla con questo Comune. Inoltre ricorda che tempo fa, in un periodo in cui ricopriva la carica di Sindaco, faceva parte della Giunta un Assessore che dimostrava molto fervore per gli appalti e per gli incarichi per cui, dopo alcuni mesi, a costo di creare problemi all’interno della maggioranza stessa, chiese all’Assessore di occuparsi di altre materie, in quanto argomenti di questo genere coinvolgono la sensibilità di due persone, ovvero di chi ha dato le deleghe e di chi le ha ricevute.

Certamente sono fatti che si prestano a creare scandalo, dicerie e situazioni di imbarazzo, che

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specialmente quando concernono determinate persone sono oggetto particolare di attenzione degli organi di informazione, come nel caso della sua persona. Rivolgendosi al Sindaco sottolinea che stasera sono emerse considerazioni che non sono state negate in modo fermo e deciso; pertanto chiede l’assunzione di una presa di posizione seria e corretta che rassicuri tutti sull’inesistenza di interessi privati, né diretti, né indiretti, a prescindere dall’aspetto che vi siano o meno partecipazioni minoritarie che non hanno significato. Ribadisce pertanto la richiesta che venga fatta chiarezza, in conformità anche degli atteggiamenti assunti in passato dall’Amministrazione, che ritiene nessuno possa disconoscere.

Il SINDACO risponde che se venisse a conoscenza di fatti che potrebbero essere interpretati “fuori dalle regole”, sicuramente sarebbe il primo a chiedere agli assessori la restituzione delle deleghe, ma nel caso specifico non sussistono dubbi di legittimità e correttezza amministrativa.

Il Cons. RUSSO T. dà lettura del seguente intervento:

“L’Amministrazione ha percorso e continuerà a percorrere la linea dell’imparzialità e di buona amministrazione, come prevedono le norme del Testo unico degli enti locali ed i principi di opportunità che si identificano nell’etica, nella deontologia della correttezza amministrativa. In questo caso sollevato, tuttavia, non esistono né incompatibilità normative, né inopportunità politiche, in quanto l’assessore non aveva e non ha partecipazioni né dirette, né indirette in società amministrate che hanno partecipato alle gare di appalto nel nostro Comune. Non si può intervenire sui documenti dell’appalto, perché normati dalla legge a livello nazionale ed europeo, quindi anche in modo rigido, garantendo alle imprese un’imparzialità nell’eventuale assegnazione degli appalti. Il nostro gruppo si identifica nell’etica, nella deontologia della correttezza amministrativa, rivolta alla massima trasparenza, elementi che ci hanno ispirato come gruppo alla sottoscrizione di principi di etica amministrativa. Propongo, a nome del Gruppo consigliare “Cuorgnè in movimento” la stesura di un codice etico e l’approvazione nel futuro da parte del Consiglio Comunale.”

Il Cons. VACCA CAVALOT ritiene che in Italia ci siano già norme in abbondanza, per cui non è il caso che il Comune provveda a fare ulteriori codici etici bastando semplicemente attenersi alla sensibilità personale. Se per caso i Consiglieri avessero altre finalità, che non siano quelle di dare una testimonianza di attaccamento all’ente pubblico e al Comune, è meglio che facciano altre attività; coloro che predispongono codici etici, alla fine sono poi quelli che li rispettano meno. Pertanto se l’Assessore fa una dichiarazione di estraneità dai fatti a lui attribuiti, che escluda da parte sua interessi né diretti né indiretti nei riguardi della società, i Consiglieri ne prenderanno atto con molta soddisfazione.

L’Assessore ORSO afferma di non avere interessi né diretti né indiretti negli appalti del Comune di Cuorgnè.

Il Cons. VACCA CAVALOT dichiara di prenderne atto.

Il Cons. ARMANNI afferma di prendere atto del fatto che la maggioranza non ritiene incompatibile la posizione dell’assessore e del fatto che lo stesso, sulla questione della riprovevolezza emersa nel corso della discussione, è stato piuttosto vago per cui, nel complesso, ritengono la risposta dell’Amministrazione alquanto evasiva. Si ripropongono di promuovere le opportune verifiche al termine delle procedure che sono ancora in corso, al fine di confutare le affermazioni che l’Assessore ha reso in questa sede.

* * *

IL CONSIGLIO HA TERMINE ALLE ORE 20,15

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Letto, confermato e sottoscritto IL PRESIDENTE f.to PEZZETTO Giuseppe

IL SEGRETARIO GENERALE f.to Dott. Giovanni LOMBARDI

===============================================================================

Certificato di Esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________ ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE f.to Dott. Giovanni LOMBARDI

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Referto di pubblicazione

Certifico, io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo, che estratto del presente verbale è stato pubblicato il giorno 26/09/2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Cuorgnè li 26/09/2012

IL SEGRETARIO GENERALE f.to Dott. Giovanni LOMBARDI

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Ricorsi Contro il presente atto è possibile presentare ricorso :

entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. Piemonte

entro 120 giorni al Presidente della Repubblica

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Pareri (art. 49 - comma 1 - D.Lgs. 267/2000)

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme giuridiche

- Il Segretario Generale: f.to Dott. Giovanni LOMBARDI Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

lì ____________________

IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Giovanni LOMBARDI

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