Brexit: cosa cambia?
Le principali novità a partire dal 1 gennaio 2021
Agenda
15.00 Introduzione
15.10 Il commercio verso UK: aspetti doganali ed iva
15.30 Le tematiche legali
15.50 Impatti sulla mobilità lavorativa delle persone
Introduzione Fabrizio Acerbis
Managing Partner PwC TLS
Il commercio con UK: aspetti doganali ed iva
Francesco Pizzo
Il commercio con UK – Rischi e opportunità in dogana
A prescindere dal futuro assetto dei rapporti con UK, le aziende dovranno cimentarsi con:
• Gestione della compliance doganale
• Tempi di sdoganamento
• Formazione in azienda su tematiche doganali
• Costi di adeguamento al nuovo assetto dei rapporti
• Oneri fiscali
Il commercio con UK – Rischi e opportunità in dogana
La compliance in dogana:
• Codice EORI
• Compilazione della dichiarazione in dogana (informazioni da reperire)
• Documentazione a corredo della dichiarazione doganale (licenze, nulla osta, ecc.)
• Limitazioni/restrizioni alle operazioni di import/export
Il commercio con UK – Rischi e opportunità in dogana
I punti più critici da considerare nella dichiarazione doganale
• Classificazione delle merci
• Origine – impatti sull’attribuzione dell’origine legati alla Brexit
• Valore – elementi da considerare (e.g. royalties) e TP adjustment
Il commercio con UK – Rischi e opportunità in dogana
I rischi legati alla non compliance in dogana
• Sanzioni amministrative molto elevate (fino a 10 volte i diritti non pagati)
• Reato di contrabbando (presupposto della responsabilità degli enti ex Dlgs 231)
• Sequestro delle merci in dogana
Il commercio con UK – Rischi e opportunità in dogana
Le opportunità previste dalla normativa doganale e i relativi vantaggi competitivi
• AEO
• Esportatore autorizzato
• Le dichiarazioni semplificate
• Le procedure di sdoganamento presso luoghi approvati
• Le ITV e le IVO
Il commercio con UK – Rischi e opportunità in dogana
Le opportunità previste dalla normativa doganale e i relativi vantaggi competitivi
• Il regime di perfezionamento attivo e passivo
• Il deposito doganale
• Il regime di ammissione temporanea
• Il cosiddetto regime doganale «42»
Il commercio con UK – I profili IVA di maggiore interesse
Le regole di territorialità dell’IVA da verificare (UK non è più territorio UE ai fini IVA)
• Cessioni di beni (e.g. cessioni di beni con installazione o a bordo di mezzi di trasporto, ecc..)
• Le prestazioni di servizi (e.g. locazioni brevi di mezzi di trasporto, prestazioni di consulenza nei rapporti B2C, ecc..)
Il commercio con UK – I profili IVA di maggiore interesse
Gli scambi di beni con UK
• Cessioni all’esportazione (art. 8 d.P.R. n. 633/1972)
• Plafond
• Prova uscita beni (MRN)
• No regime art. 41 D.L. n. 331/1993
• No Intrastat
Il commercio con UK – I profili IVA di maggiore interesse
Gli scambi di beni con UK
• Importazioni (art. 67 d.P.R. n. 633/1972)
• Plafond in dogana
• No regime art. 38 D.L. n. 331/1993
• No Intrastat
Il commercio con UK – I profili IVA di maggiore interesse
Gli scambi di servizi con UK
• Prestazioni di servizi senza applicazione dell’IVA: «operazione non soggetta»
• Acquisti di servizi: autofattura in singolo esemplare
Il commercio con UK – I profili IVA di maggiore interesse
Identificazione IVA e rimborsi
• Viene meno il regime della identificazione IVA diretta
• Necessità di nominare un rappresentante IVA locale
• Applicazione dell’articolo 38-quater (rimborsi IVA a non residenti UE)
• Vengono meno i rimborsi IVA diretti (38-bis1 e 38-bis2 del d.P.R. 633/1972)
• Le procedure di rimborso col portale elettronico ancora esperibili entro la fine di marzo 2021 (per IVA assolta prima della fine del periodo transitorio)
Il commercio con UK – I profili IVA di maggiore interesse
Impatto su alcuni regimi speciali IVA
• No applicazione del regime «distance sale»
• No semplificazione contratti di «call off stock»
• No triangolari IVA comunitarie
• Accesso al regime del deposito IVA per le importazioni (cash flow solution)
Le tematiche legali
Flavia Calò
• Il Regno Unito cessa di partecipare al c.d. Regime di Bruxelles. Di conseguenza, non saranno più applicabili rispetto al Regno Unito le norme dell'Unione Europea che facilitano il riconoscimento e l'esecuzione
transfrontalieri.
• Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze del Regno Unito saranno disciplinati dalle norme nazionali dello Stato membro in cui sono richiesti.
• Le sentenze pronunciate da un giudice del Regno Unito potrebbero non essere più eseguibili rapidamente nell'Unione Europea e viceversa.
Sarà opportuno valutare attentamente le clausole di scelta del foro, prevedendo:
▪ un foro alternativo a quello UK, cui ricorrere qualora la sentenza britannica non fosse facilmente eseguibile al di fuori del Regno Unito; ovvero
Dal 1° gennaio 2021…
Aspetti contrattuali
a) Foro competente
In alcuni casi si assiste a un cambiamento degli standard tecnici e qualitativi, con la diretta conseguenza che i costi legati all’esportazione potrebbero aumentare.
Esempio: SETTORE AGROALIMENTARE
I prodotti esportati nel Regno Unito saranno soggetti a verifiche e controlli di conformità rispetto alla normativa applicabile. In tal senso, gli operatori dovranno:
• Verificare la necessità di apportare eventuali modifiche all'etichettatura dei prodotti alimentari immessi sul mercato britannico;
• Dotarsi della opportuna documentazione sanitaria e fitosanitaria (quale, certificati sanitari e fitosanitari);
• Effettuare pre-notifiche di importazione;
• Superare controlli fisici e documentali sulle merci importate;
• Verificare che il proprio partner commerciale abbia intrapreso le procedure necessarie per poter importare.
Aspetti contrattuali
b) Nuovi standard tecnici ed iter procedurali
• Il Regolamento (CE) n. 593/2008 (noto come Regolamento Roma I) individua disposizioni comuni per determinare la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali nelle fattispecie civili e commerciali che coinvolgono più Stati.
• Il Regolamento Roma I ha applicazione universale.
Le parti contraenti potranno continuare a scegliere il diritto inglese come legge disciplinante il contratto, anche nel momento in cui il Regno Unito non sarà più parte dell’UE.
Aspetti contrattuali
c) Legge applicabile
Marchi UE
• Dal 1° gennaio 2021, il titolare di un marchio dell’Unione Europea già registrato in tale data diventerà
automaticamente titolare di un marchio nazionale equivalente nel Regno Unito, avente pari data, numero, priorità e scadenza del marchio dell'Unione Europea da cui deriva.
• Per i marchi dell’Unione Europea per i quali, al 1° gennaio 2021, é stata presentata domanda di
registrazione, sarà necessario richiedere all’Ufficio per la Proprietà Intellettuale del Regno Unito (UKIPO) la sua trasformazione in un marchio nazionale equivalente nel Regno Unito. Tale richiesta dovrà essere
presentata improrogabilmente entro il 30 settembre 2021.
• In caso di opposizione davanti all’EUIPO presentata entro il 31 dicembre 2020, l’opponente dovrà accertarsi che il richiedente del marchio contestato abbia presentato domanda equivalente nel Regno Unito al fine di presentare opposizione a tale domanda di marchio nazionale UK.
Impatti sulla mobilità lavorativa delle persone
Paolo Lucarini
Impatto per le aziende
Incertezza del contesto normativo
• Attesa di nuovi provvedimenti
• Incremento dei costi
• Maggiori adempimenti
• Assenza di soluzioni definite in attesa di provvedimenti
Operatività del business
• Regole definite
• Maggiori adempimenti
• Possibile soluzione ma con tempi molto stretti
Può:
• entrare in Italia senza alcun vincolo (visto)
• risiedere in Italia senza limiti
• lavorare in Italia senza alcun permesso di lavoro
Deve:
• richiedere l’attestazione di iscrizione anagrafica non appena possibile
Cittadini UK in Italia
Può:
• entrare in Italia con passaporto
• risiedere in Italia per un massimo di 90 giorni
NO SÌ
Al 31 dicembre il lavoratore è iscritto presso l’Anagrafe?
Può:
• entrare in UK senza alcun vincolo (visto)
• risiedervi senza limiti
• lavorare nel Regno Unito senza alcun permesso di lavoro Al 31/12/2020
il lavoratore ha i requisiti del EUSS (EU
Settlement Scheme) nel Regno Unito?
NO SÌ
Può:
• entrare in UK solo con passaporto
• Soggiornare in UK per un massimo di 90 giorni (nell’arco di 180 giorni)
• svolgere dei meeting, incontrare potenziali clienti È obbligatorio
iscriversi al EUSS entro il
30/06/21
In caso di mancato rispetto
delle scadenze
Cittadini italiani in UK
Nuovo accordo tra il Regno Unito e l’Unione Europea che riprende in parte le regole
attualmente in vigore (Reg. 883/2004)
NO DEAL DEAL
Assenza di Trattato
Convenzione Italia – Regno Unito - 1953
? Focus previdenza sociale
Possibili scenari Dal 1° Gennaio
2021
DEAL NO DEAL
Distacco e trasferta:
possibilità di versare i contributi solo nel
Paese di origine
Unico Paese di Multi State Totalizzazione
Nuovo accordo tra il UK e UE
Convenzione
Italia – UK 1953 Assenza di trattato
Sì
Massimo 60 mesi
Sì
Massimo 6 mesi
No
I contributi devono essere versati nel luogo di lavoro
Sì
con delle modifiche No No
Sì No
Sì
Sì Sì No
Possibili scenari a confronto
Q&A
Grazie per l’attenzione
Contatti
Flavio Mondello Malvestiti Director
+39 340 559 3504
flavio.modello.malvestiti@pwc.com Francesco Pizzo
Director
+39 346 633 9371
francesco.pizzo@pwc.com
Flavia Calò Senior Manager
+39 335 671 0281 flavia.calo@pwc.com
Paolo Lucarini Partner
+39 340 427 1741
paolo.lucarini@pwc.com
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