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COMUNE DI PULA Città Metropolitana di Cagliari Corso Vittorio Emanuele, Pula

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Academic year: 2022

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COMUNE DI PULA

Città Metropolitana di Cagliari Corso Vittorio Emanuele, 28 – 09050 Pula

Centralino Tel. 070/924401 – Fax 070/9253346 – e-mail: protocollo@pec.comune.pula.ca.it

SETTORE TURISMO, CULTURA, SPORT e POLITICHE COMUNITARIE

DISCIPLINARE DI GARA

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

Indice

OGGETTO DELL’APPALTO ... pag. 2 SMART C.I.G.: Z062E7BBE7 ... pag. 2 LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO ... pag. 2 DURATA ... pag. 2 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ... pag. 2 PROCEDURA... pag. 2 VALORE DELL’APPALTO ... pag. 2 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ... pag. 2 1. DOCUMENTI DI GARA ... pag. 2 2. SISTEMA DI GARA ... pag. 3 3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE... pag. 3 4. REQUISITI GENERALI E MOTIVI DI ESCLUSIONE ... pag. 3 5. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA ... pag. 3 6. RAGGRUPPAMENTI ... pag. 4 7. CONSORZI STABILI E CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI CUI ALL’ARTICOLO 45, COMMA 2 LETT. B) E C) DEL D. LGS.

50/2016. ... pag. 4 8. AVVALIMENTO: (art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016) ... pag. 5 9. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO ... pag. 5 10. GARANZIA PROVVISORIA ... pag. 5 11. MODALITÀ E TERMINI VERSAMENTO DI CONTRIBUZIONE A.N.A.C. (EX AVCP) ... pag. 7 12. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DOCUMENTI DI GARA ... pag. 7 CHIARIMENTI: ... pag. 9 13. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA ... pag. 9 14. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE ...pag. 10 15. AGGIUDICAZIONE ...pag. 13 16. CLAUSOLA SOCIALE ...pag. 14 17. FORO COMPETENTE...pag. 14 18. NORMATIVA SULLA PRIVACY ...14 19. CLAUSOLA CONTRATTUALE DI DISCIPLINA DEI PROFILI RILEVANTI AI FINI DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ...pag. 14 20. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ...pag. 14 21. ALTRE CONDIZIONI GENERALI...pag. 15 22. RINVIO ...pag. 15

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OGGETTO DELL’APPALTO

:

Servizio di Gestione della Biblioteca Comunale e delle attività culturali integrative connesse.

SMART C.I.G.: Z062E7BBE7

LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO:

Biblioteca Comunale presso la “Casa Frau” sita in Piazza del Popolo a Pula.

DURATA:

Mesi 9 con la previsione di un’eventuale proroga tecnica di mesi 3.

La proroga tecnica, prevista nelle more dell’espletamento delle procedure relative all’indizione della nuova gara, ai medesimi patti e condizioni contrattuali, rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione ed è quindi insindacabile da parte della Ditta appaltatrice.

La stazione appaltante eserciterà tale facoltà comunicandola all’affidatario almeno un mese prima della scadenza del contratto originario.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Offerta economicamente più vantaggiosa ex articolo 95 del D.Lgs 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

PROCEDURA:

Affidamento diretto ex articolo 36 comma 2 lett a) con richiesta di offerta (RDO) su Sardegna Cat.

VALORE DELL’APPALTO:

L’importo stimato complessivo dell’appalto è pari ad € 35.460,00 IVA esente ai sensi dell’art. 10, n. 22) del DPR n. 633 del 1972 - Risoluzione Agenzia delle entrate del 06/12/2006 n.135, di cui:

€. 26.595,00 per 9 mesi di servizio ed

€. 8.865,00 per proroga tecnica (mesi 3).

Tale importo è calcolato per un monte ore presunto complessivo di 1664 ore per l’intero periodo dell’appalto (32 ore a settimana), 12 mesi, (per il costo orario posto a base di gara pari ad € 21,31), di cui: 1248 ore per mesi 9 di servizio e 416 ore per mesi 3 relativi all’eventuale proroga tecnica.

La stazione appaltante, dopo un’attenta valutazione, ritiene che non ricorrano le condizioni per la predisposizione del DUVRI e che la quantificazione degli oneri per la sicurezza è pari a zero, in considerazione dell’assenza di rischi specifici e per la ridotta significatività dei rischi interferenziali per le attività di coordinamento, gestibili con misure senza impatto economico. L’impresa tuttavia ai sensi dell’articolo 95 comma 10 del Decreto Legislativo numero 50/2016 dovrà tener conto, nella formazione dell’offerta economica, dei costi specifici per la sicurezza sul lavoro connessi all’esercizio dell’attività svolta. Tali costi sono a carico dell’impresa e compresi nel prezzo offerto.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Dott.ssa Teresa Matta - Responsabile del Settore Turismo, Cultura, Sport e Politiche comunitarie del Comune di Pula.

Eventuali informazioni e chiarimenti relativi alla gara potranno essere richiesti esclusivamente in lingua italiana al Responsabile del procedimento di gara telefonicamente allo 070 92440237, oppure tramite e-mail al seguente indirizzo: tmatta@comune.pula.ca.it;

Gara indetta dal Comune di Pula e condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici mediante l’utilizzo del Mercato Elettronico della Regione Sardegna – SARDEGNA CAT.

Le offerte pertanto devono essere formulate esclusivamente per mezzo del sistema telematico citato.

1. DOCUMENTI DI GARA

L’operatore economico che partecipa alla procedura di gara in oggetto, presentando apposita offerta, con l’avvenuta partecipazione, ha pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e le condizioni previste dal presente disciplinare di gara e dal Capitolato speciale di appalto.

Tutte le caratteristiche del servizio del servizio sono definite nella documentazione di gara disponibile sul sito internet della stazione appaltante www.comune.pula.ca.it, sezione Amministrazione Trasparente e consiste in:

A) Disciplinare di gara;

B) Allegato A Domanda di partecipazione;

C) Allegato B Modello Offerta tecnica;

D) Allegato C Modello Offerta economica E) Capitolato speciale di appalto;

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F) DGUE

2. SISTEMA DI GARA

La scelta del contraente verrà effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, mediante una Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Regione Autonoma della Sardegna accessibile tramite il portale www.sardegnacat.it (SardegnaCAT) relativamente alla categoria merceologica AL56 Servizi ricreativi, culturali e sportivi - Servizi di biblioteche.

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del Decreto Legislativo 50/2016.

3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Per poter partecipare alla presente procedura di gara è necessario che gli operatori economici siano iscritti ed abilitati sulla piattaforma della centrale di acquisto territoriale regionale SardegnaCAT, istituita con deliberazione della Giunta Regionale numero 38/12 del 30.09.2014, nella categoria merceologica AL56 Servizi ricreativi, culturali e sportivi - Servizi di biblioteche.

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura per l'affidamento degli interventi in oggetto, i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 ed ai sensi dell’art.48 del D.lgs 50/2016;

Non possono partecipare alla gara soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Inoltre è ammessa la possibilità dell'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016, per i requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica per la partecipazione alla gara.

4. REQUISITI GENERALI E MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs.n.50/2016).

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M.. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv.

in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

È escluso l’operatore economico in caso di mancata accettazione o mancato impegno alla sottoscrizione, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, del «Patto di integrità» adottato dalla Stazione appaltante in qualsiasi momento durante l’esecuzione del contratto.

I concorrenti non devono trovarsi in alcuna altra causa di esclusione prevista ai sensi del vigente ordinamento giuridico.

5. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1, lettera a) D.Lgs. 50/2016)

Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività pertinenti all’oggetto del presente bando;

Acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante.

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1 lettera b) D.Lgs. 50/2016)

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/200 attestante di aver conseguito un fatturato globale annuo, negli ultimi n.3 esercizi finanziari (2017-2018-2019) per un importo almeno pari al valore annuo stimato per il presente appalto (€.35.460,00) IVA esclusa;

Si ritiene di dover necessariamente apprezzare il pregresso fatturato aziendale poiché indice della capacità, affidabilità gestionale ed effettiva operatività dell’offerente.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante allegazione:

a) per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

b) per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito del fatturato deve essere rapportato al periodo di attività con la formula: (fatturato richiesto): 3 x (anni di attività).

Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 6 D. Lgs. 50/2016)

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Dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 relativa al possesso di risorse umane e tecniche e dell’esperienza necessaria per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità. L’operatore dovrà aver svolto servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura, nel triennio precedente (2017-2018-2019), per destinatari pubblici o privati, e possedere personale con idonei titoli di studio e professionali relativamente al servizio in argomento;

L’elenco dei servizi svolti nel triennio precedente deve indicare gli importi (esclusa IVA), la data e l’oggetto del servizio.

La capacità tecnica e professionale degli operatori concorrenti dovrà essere attestata mediante una dichiarazione di aver eseguito, con esito positivo, i servizi. I servizi di cui al presente articolo, prestati in favore di Pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, sono comprovate da dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 (come indicato nel DGUE, allegato alla presente procedura). Sarà cura della stazione appaltante in sede di controllo e verifica accertare la veridicità della dichiarazione (legge n.183 del 2011 art.

15).

Il Comune di Pula si riserva di chiedere ai soggetti giuridici partecipanti chiarimenti ed integrazioni in ordine alla documentazione ed alle certificazioni presentate per la dimostrazione dei suddetti

6. RAGGRUPPAMENTI

Si rinvia all’articolo art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

Gli operatori economici possono partecipare, ai sensi dell’art. 45, comma 1, lettere d), e), del D. Lgs. n. 50/2016, oltre che singolarmente, anche in raggruppamento temporaneo di imprese, nel rispetto dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

I requisiti di ammissione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (requisiti di ordine generale) dovranno essere posseduti e dichiarati all’interno della domanda di partecipazione da ciascuno degli operatori economici, facenti parte del raggruppamento.

Per i requisiti di cui all’articolo 83 del D. Lgs. 50/2016 (requisiti economico finanziari e tecnico professionali) dovranno essere posseduti e dichiarati all’interno della domanda di partecipazione da ciascuno degli operatori economici, facenti parte del raggruppamento nella seguente misura:

- la mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti, economico finanziari e tecnico organizzativi in misura maggioritaria rispetto alla/e mandante/i, dichiararli ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alla/e mandante/i.

Tutti gli operatori economici che intendono riunirsi, o sono riuniti, hanno l’obbligo di dichiarare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell’esecuzione del servizio non potranno essere diversi da quelli indicati in sede di gara.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Si precisa, inoltre, che:

- nel caso di raggruppamento non ancora costituito la capogruppo e ciascuna delle imprese mandanti, a mezzo dei legali rappresentanti, devono sottoscrivere e produrre una dichiarazione firmata da tutti i soggetti facenti parte dell’ATI da cui risulti l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

- tutti devono sottoscrivere sia l’offerta tecnica che l’offerta economica.

- nel caso di raggruppamento già costituito dovrà presentare scrittura privata autenticata dal notaio con la quale è stata costituito lo stesso R.T.I., con indicazione delle parti del servizio che ciascuna delle associate deve svolgere e con cui è stato conferito il mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza alla capogruppo.

Inoltre, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario.

7. CONSORZI STABILI E CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI CUI ALL’ARTICOLO 45, COMMA 2 LETT.

B) E C) DEL D. LGS. 50/2016.

I requisiti di ammissione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (requisiti di ordine generali) dovranno essere posseduti e dichiarati all’interno della domanda di partecipazione da ciascuno dei consorziati indicati quali esecutori dell’appalto. Nel caso di Consorzi stabili si applicano gli articoli 47 e 48, ove applicabili, del D. Lgs. 50/2016. I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. I consorzi stabili e i consorzi di cooperative o imprese artigiane sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono, in caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell’esecuzione del servizio NON potranno essere diversi da quelli indicati in sede di gara. È consentito, per le ragioni indicate dal Codice degli appalti, articolo 48, commi 7-bis, 17, 18 e 19 ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa

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consorziata. Ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

N.B: Inoltre, i Consorzi devono inserire all’interno della “Documentazione amministrativa”, lo statuto del Consorzio.

8. AVVALIMENTO: (art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016)

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento (di seguito “soggetto avvalente”) può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83 del DLgs 50/2016, comma 1, lettere b) e c), richiesti dal presente atto, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, (definito “ausiliario”) anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei REQUISITI GENERALI e di IDONEITA’ PROFESSIONALE in quanto di contenuto oggettivo.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti deve fornire la seguente documentazione, allegandola alla documentazione amministrativa:

- una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 già citato nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.

- il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Ai sensi del comma 7, art. 89 del D. Lgs. 50/2016 non è consentito, a pena l’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente atto in materia di avvalimento, si fa rinvio integrale all’articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016.

9. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

In considerazione dell’oggetto del presente appalto, e al fine di salvaguardare la qualità dei servizi erogati e/o degli operatori è vietato all’appaltatore subappaltare o cedere, anche parzialmente, l’appalto, sotto pena della perdita della cauzione e della risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento a favore dell’Amministrazione appaltante di eventuali ulteriori danni.

Qualora, per motivazioni o fatti interni alla struttura societaria del soggetto aggiudicatario, lo stesso dovesse modificare la propria denominazione e/o l’assetto degli organi sociali, tali modificazioni non verranno considerate cessione del contratto o subappalto e non comporteranno risoluzione del contratto purché non sia modificata l’attività principale dell’originario soggetto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L’offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 2% dell’importo presunto dell'appalto, e precisamente di importo pari ad € 709,20, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di

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impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul conto corrente intestato alla stazione appaltante, avente come causale di versamento il nome della presente procedura di gara;

c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

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L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. MODALITÀ E TERMINI VERSAMENTO DI CONTRIBUZIONE A.N.A.C. (EX AVCP)

I concorrenti sono esenti dal versamento del contributo a favore dell'A.N.A.C. (ex AVCP), di cui alla deliberazione n.

1377 del del 31.12.2016.

12. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DOCUMENTI DI GARA

Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del giorno 23 ottobre 2020 mediante la piattaforma SardegnaCAT sul sito www.sardegnacat.it.

La presentazione dell’offerta con altre modalità è causa di esclusione dalla gara.

La stazione appaltante declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione, di qualunque natura, che impediscano il recapito della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar), esclusivamente in formato pdf firmato digitalmente, secondo le modalità previste dal sistema SardegnaCAT:

Le offerte presentate da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del D. Lgs. 50/2016 non ancora costituiti, dovranno essere sottoscritte digitalmente da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari, ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D. Lgs. 50/2016;

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il termine di presentazione delle offerte o quello di svolgimento della gara, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa la riguardo.

1) “Busta di qualifica”: Documentazione Amministrativa

- istanza di partecipazione redatta in lingua italiana, secondo il modello Allegato A), firmata digitalmente dall’interessato, ovvero, nel caso di società, dal legale rappresentante (nel caso in cui la firma sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione della domanda deve essere effettuata, a pena di esclusione, da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza della società). L’istanza deve essere accompagnata, pena l’esclusione, da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. La mancanza della sottoscrizione comporta l’esclusione della gara.

(8)

- documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea, che si allega.

Il DGUE deve essere sottoscritto dal Titolare o dal Legale Rappresentante del concorrente ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 tramite firma elettronica digitale. In caso di raggruppamento da costituirsi il DGUE dovrà essere presentata dal legale rappresentante di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento. Si precisa che in caso di soggetti plurimi ciascun operatore economico facente parte del RTI/Consorzio dovrà presentare un DGUE distinto. In caso di avvalimento anche l’operatore economico ausiliario dovrà presentare il DGUE. N.B. nella compilazione del DGUE in corrispondenza del rigo relativo a “B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO” dovranno essere indicati e riportati: 1. titolare e direttori tecnici se si tratta di impresa individuale; 2. soci e direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo; 3. soci accomandatari e direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice; 4. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci: se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 5. eventuali persone con le stesse cariche sopra citate cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando.

- copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecnica- professionale richiesti, ovvero dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di legge, firmata digitalmente, relativamente a quanto richiesto al precedente articolo 5

- eventuale dichiarazione sull’effettuazione del sopralluogo;

- deposito cauzionale, nelle forme di cui al precedente art. 10 a titolo di garanzia provvisoria;

- patto di integrità, debitamente sottoscritto e firmato digitalmente.

In attuazione all’art. 1, comma 17 della Legge 190/2012, il titolare o il rappresentante legale degli operatori economici partecipanti alla gara dovranno obbligatoriamente, a pena di esclusione dalla gara, sottoscrivere e allegare nella documentazione amministrativa il patto d’integrità allegato, il quale stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Pula e degli operatori economici che partecipano alle gare dalla stessa indette, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione di un contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Nel caso di raggruppamento non ancora costituito la capogruppo e ciascuna delle imprese mandanti, devono sottoscrivere e produrre una dichiarazione di impegno, se aggiudicatari, a costituire il raggruppamento e a conferire mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza.

Nel caso di raggruppamento già costituito l’associazione dovrà presentare la scrittura privata autenticata dal notaio con la quale è stata costituita la stessa A.T.I. e con cui è stato conferito il mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza alla capogruppo;

Nel caso di avvalimento il concorrente dovrà presentare tutti i documenti previsti dall’art. 89 del D. Lgs. n.

50/2016

2) “Busta Tecnica”: Documentazione Tecnica:

Una relazione dettagliata in carta semplice, secondo il modello Allegato B), nella quale sia specificata la proposta progettuale con l’indicazione sintetica, concreta e efficiente delle proposte gestionali e organizzative in ordine all’attività oggetto della presente procedura, sulla base dei parametri previsti dal presente disciplinare.

L’elaborato dovrà consentire l’immediata attribuzione dei punteggi di cui all’articolo 14 e dovrà contenere le soluzioni tecniche e organizzative di realizzazione dei servizi richiesti nel presente disciplinare Tale documentazione, redatta in lingua italiana, deve essere firmata digitalmente dal richiedente (se persona fisica) o dal legale rappresentante (se persona giuridica). In caso di raggruppamento costituendo l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che compongono il raggruppamento. La mancanza della sottoscrizione comporta l’esclusione dalla gara.

Non saranno prese in considerazione offerte peggiorative (in termini di ore rese o di organizzazione) delle richieste prescritte dal capitolato d’appalto.

N.B.: tutti i documenti da produrre dovranno riportare la firma elettronica digitale.

3) “Busta economica” - Offerta Economica:

- A pena di esclusione deve essere inserita la dichiarazione d’offerta, secondo il modello Allegato C, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l’indicazione del prezzo globale che il concorrente richiede per l’appalto inferiore al prezzo complessivo dell’appalto espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo globale dell’appalto.

- Non sono ammesse offerte pari all’importo a base d’asta, pena l’esclusione dalla procedura.

- Non sono ammesse offerte superiori all’importo a base d’asta, pena l’esclusione dalla procedura.

- L’offerta economica, in bollo, deve essere redatta in lingua italiana esclusivamente sul modello Allegato C), in formato pdf, contenente tutti i dati richiesti, deve essere firmata digitalmente dal richiedente (se persona fisica) o dal

(9)

legale rappresentante (se persona giuridica) La stessa dovrà riportare, inoltre, l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione.

N.B. Nella dichiarazione d’offerta il concorrente deve indicare i costi interni per la sicurezza del lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016.

- La mancanza nell’offerta anche di uno solo dei dati richiesti comporterà l’esclusione dalla gara.

- I documenti e le autocertificazioni richieste per l’ammissione alla gara devono essere prodotte unitamente all’offerta, entro il termine previsto per la sua presentazione.

- La documentazione sopra descritta deve essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

- L’offerta vincolerà il concorrente per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte.

CHIARIMENTI:

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, nei termini previsti specificati nella RDO, esclusivamente nella sezione messaggi del portale SardegnaCAT sul sito www.sardegnacat.it. indicando l'oggetto della procedura per cui sono richieste informazioni/chiarimenti (si precisa che la mancata indicazione dell'oggetto della procedura per cui è richiesto il chiarimento può determinare ritardi nella risposta).

Nel caso di chiarimenti di particolare urgenza è possibile segnalarne l'inserimento sul portale inviando una mail all’indirizzo pec: protocollo@pec.comune.pula.ca.it o alla e-mail: tmatta@comune.pula.ca.it.

Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul medesimo portale.

13. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

In data da destinarsi, attivando il percorso informatico, il RUP procederà:

- a verificare sulla piattaforma il tempestivo deposito ed integrità dei plichi inviati dai concorrenti e una volta aperta la busta virtuale amministrativa a controllare la completezza della documentazione presentata;

- a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesta nel presente disciplinare;

- ad attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio;

- a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte, dal quale risultino anche le eventuali esclusioni per vizi non sanabili e le ammissioni, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’articolo 29, comma 1, del Codice SOCCORSO ISTRUTTORIO:

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del Codice. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a tre giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Si procederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal disciplinare e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

Al termine di tale verifica il RUP elencherà i soggetti concorrenti che accederanno alle successive fasi di gara.

La commissione giudicatrice, per la valutazione dell’offerta tecnica, è nominata ai sensi dell’articolo 77, comma 7, del Codice, è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da 3 membri esperti. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricola dei componenti, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del Codice.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

In una o più sedute di gara la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare e dando atto dei punteggi assegnati in apposito verbale.

(10)

Il RUP procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’operatore economico che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero sarà proclamato aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo, derivante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all’Offerta tecnica ed all’Offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All’esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, redige la graduatoria e procede all’aggiudicazione della gara.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la commissione da atto con verbale, che dovrà essere tempestivamente trasmesso al RUP - che procederà sempre ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione determinati da:

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

Ai fini dei calcoli per l’attribuzione dei punteggi (somme, medie, ponderazioni, riparametrazioni, calcolo delle soglie), per la formazione della graduatoria e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell’aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all’infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito dalla stessa Piattaforma.

La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Con tale adempimento, si chiudono le operazioni di gara e si trasmettono all’organo competente tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.

A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro un termine non superiore a cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a).

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

14. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs.

50/2016. La stazione appaltante potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente.

L’aggiudicazione avverrà a favore della Ditta che, rispettati tutti i requisiti richiesti a pena di esclusione, otterrà il maggiore punteggio.

La stazione appaltante valuterà le offerte avendo a disposizione 100 punti, quale risultante dalla sommatoria delle seguenti valutazioni espresse in punti:

A) Offerta tecnica: max 80 punti B) Offerta economica: max 20

(11)

A) VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA: Punti complessivi da 0 a massimo 80.

La Ditta dovrà presentare un progetto tecnico nel rispetto di quanto previsto dal disciplinare. Il progetto presentato dalla Ditta ha natura vincolante; in fase di esecuzione l’aggiudicataria dovrà rispettare sia il disciplinare di gara che il progetto presentato.

Per l’attribuzione dei punteggi si prenderanno in considerazione i parametri sotto riportati:

PROGETTO TECNICO/QUALITATIVO PUNTEGGIO

MASSIMO

Qualità e organizzazione del servizio

60

Funzionalità della proposta progettuale in relazione alle esigenze del servizio e alle attività di cui all’art. 5 del capitolato di gara, con indicazione delle modalità di svolgimento delle stesse,

precisando aspetti tecnici e metodologici. 15

Promozione della biblioteca e della lettura con particolare interesse per la tipologia, la varietà e la creatività delle attività di animazione proposte, la frequenza delle animazioni, le attività collegate alla stagionalità, alle festività e alle tradizioni del territorio. Presentazione di un progetto con una calendarizzazione di massima.

15

Campagna di informazione sui servizi e le attività della biblioteca con la predisposizione e

divulgazione di materiale informativo. 10

Monitoraggio dell’attività del servizio e rilevazione delle esigenze dei cittadini, per assicurare la rispondenza delle attività esercitate alle esigenze dell’utenza. 10 Gestione del sistema informatico già presente e ulteriori proposte di innovazione

tecnologica nel servizio. 10

Flessibilità oraria del personale

10

Flessibilità oraria, anche in rapporto a variazioni dei servizi in specifiche situazioni;

disponibilità ad un temporaneo incremento delle risorse necessarie alla gestione del servizio; flessibilità rispetto ad aperture anticipate, serali o festive, chiusure posticipate, iniziative culturali collaterali anche fuori sede.

10

Proposte migliorative (senza ulteriori costi per l’Amministrazione)

10

Elementi migliorativi nella gestione della biblioteca, oltre gli standard minimi richiesti,

finalizzati a incrementi qualitativi delle prestazioni fondamentali e ulteriori prestazioni/soluzioni tecniche in grado di migliorare i servizi interessati, senza oneri ulteriori a carico dell’Amministrazione.

10

La valutazione dell’offerta tecnica sarà eseguita ad insindacabile giudizio della Commissione di gara, nominata dall'Ente appaltante a norma dell’art. 77 e 78 D. Lgs. n. 50/2016. Mentre la valutazione dell’offerta economica sarà eseguita dal RUP.

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato utilizzando il metodo aggregativo- compensatore di cui alla seguente formula:

C(a) = Σn [Wi x V(a)i]

Dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a) n = numero totale di requisiti;

Wi = punteggio attribuito al Sub-profilo;

V(a)i = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra "l"e"0";

Σn = sommatoria.

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione qualitativa si procederà attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura qualitativa saranno determinati mediante l’attribuzione discrezionale da parte di ogni commissario del coefficiente sulla base dei criteri

(12)

metodologici (motivazionali) specificati nel presente disciplinare e sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO COEFFICIENTE CRITERI METODOLOGICI

APPENA

SUFFICIENTE 0,00

Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.

PARZIALMENTE

ADEGUATO 0,25

Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi.

ADEGUATO 0,50

Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi.

BUONO 0,75

Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell’offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi.

OTTIMO 1,00

Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie delle ditte di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell’operatore economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti su ciascun criterio; viene attribuito il valore 1 al valore medio massimo e vengono, di conseguenza, riparametrati tutti gli altri coefficienti, proporzionando linearmente a tale media massima i valori medi delle altre offerte.

Si precisa che:

- saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari;

- la presentazione di relazioni di offerta senza un contenuto sostanziale e/o di mera forma, equivarrà a mancata presentazione dell’offerta e, pertanto, comporterà l’esclusione del candidato qualora il parametro risulti “obbligatorio”;

B) OFFERTA ECONOMICA: Punti complessivi massimo 20

L’OFFERTA ECONOMICA consiste nella proposta di ribasso percentuale del valore posto a base di gara.

L’assegnazione del punteggio relativo all’offerta economica, avviene proporzionalmente tra i concorrenti, attribuendo all’offerta più bassa (offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione) il massimo punteggio (20 punti) secondo la seguente formula:

(13)

Pi= Pmax X (Ri/Rmax) dove:

Pi= Punteggio da attribuire all’offerta iesima (di ciascuna impresa partecipante) Pmax= punteggio massimo attribuibile (20 punti)

Ri= percentuale di ribasso relativo all'offerta iesima (di ciascuna impresa partecipante)

Rmax= percentuale di ribasso massima fra tutte le offerte (più conveniente per l’amministrazione)

La valutazione complessiva di ciascun concorrente sarà pari alla sommatoria dei punteggi ottenuti per i due parametri di valutazione. La graduatoria verrà determinata dall'ordine decrescente dei valori.

L’offerta economica, in bollo, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione dalla gara, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni decorrente dal termine di scadenza della presentazione dell’offerta.

15. AGGIUDICAZIONE

La stipula del contratto avverrà ai sensi dell’articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, e sarà comunque subordinata all’accertamento della mancanza di cause ostative all’affidamento dell’appalto.

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a).

L'Aggiudicatario, data la particolarità del servizio oggetto del presente appalto, è comunque tenuto ad iniziare e prestare il servizio in argomento anche in pendenza della stipulazione del contratto d'appalto in oggetto, in quanto il mancato inizio della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. L’operatore economico aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura).

L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta a:

a) fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;

b) costituire e presentare garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016;

c) fornire i dati necessari (esatta ragione sociale, provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA e del numero REA), ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

d) trasmettere dichiarazione, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), relativa agli estremi delle coordinate bancarie e delle persone delegate ad operare sul c/c bancario o postale, ai fini del pagamento dei corrispettivi contrattuali;

e) trasmettere le polizze assicurative previste nel capitolato;

f) presentare eventuale atto notarile di costituzione del Raggruppamento Temporaneo tra Imprese.

Se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante e potranno essere poste a suo carico le ulteriori spese che si dovessero affrontare per la stipula del contratto con altro contraente che segue in graduatoria.

Se dagli accertamenti previsti dalla normativa vigente sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara, risulti che l’Impresa aggiudicataria non sia in possesso dei requisiti per l’assunzione dell’appalto, non si farà luogo alla stipulazione del contratto.

In tutti i casi di mancata stipulazione del contratto, l’Amministrazione potrà aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

(14)

Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

16. CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico- organizzative e di manodopera previste per le attività oggetto del presente avviso, l’affidatario del servizio è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’affidatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice dei Contratti Pubblici, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore.

Attualmente il personale adibito al servizio di gestione della Biblioteca comunale, è inquadrato con il CCNL – Multiservizi:

Numero 1 Operatore - Impiegato 6° livello

17. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie comunque attinenti derivanti dal contratto, se non risolte in via bonaria, è competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

18. NORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 anche denominato General Data Protection Regulation (G.D.P.R.), si informa che i dati personali raccolti saranno trattati rispettando i principi di correttezza, liceità, necessità e finalità stabiliti dal suddetto Regolamento UE n.679/2016, anche con strumenti informatici, unicamente ai fini allo svolgimento della procedura di gara e per un periodo non superiore agli scopi per cui sono stati raccolti.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pula con sede in Corso Vittorio Emanuele, 28 – 09050 Pula (Ca);

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) del Comune di Pula è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: rpd@comune.pula.ca.it.

19. CLAUSOLA CONTRATTUALE DI DISCIPLINA DEI PROFILI RILEVANTI AI FINI DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l’aggiudicatario/il contraente dovrà necessariamente trattare dati personali per conto del Comune di Pula (CA).

Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall’articolo 28 del Regolamento (UE) n.679/2016 e dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., l’aggiudicatario/il contraente, all’atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile “esterno” del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è il Comune di Pula.

A seguito della designazione, l’aggiudicatario/contraente dovrà impegnarsi all’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il contraente, prima dell’avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli “Incaricati del Trattamento” che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell’appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all’appaltante e dovrà garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, con particolare riferimento alle misure organizzative, tecniche ed informatiche adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

20. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Con la partecipazione alla gara il contraente appaltante si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.

21. ALTRE CONDIZIONI GENERALI

VALIDITÀ E FORMALITÀ DELLE DICHIARAZIONI

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento, che possono essere riassunte e unificate con la presentazione del DGUE, in quanto compatibile:

(15)

a) ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, sono rilasciate con la sottoscrizione digitale del dichiarante; per eventuali soggetti legittimamente sprovvisti di firma digitale, le relative dichiarazioni possono essere rilasciate dal titolare o dal rappresentante legale dell’offerente, per loro conto, ai sensi della successiva lettera b);

tutte le dichiarazioni devono essere caricate (upload) sulla Piattaforma telematica con le pertinenti firme digitali;

b) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni, in quanto rese nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;

c) devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti ad eventuali operatori ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza.

ACCESSO AGLI ATTI

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 del Codice dei contratti, l’accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:

a) tempestivamente a tutti gli Offerenti, limitatamente alle ammissioni e alle esclusioni per cause riconducibili all’articolo 80 del Codice dei contratti o ai requisiti richiesti per la partecipazione, dopo la pubblicazione sul Profilo di committente,

b) agli Offerenti esclusi per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della procedura fino all’esclusione, dopo la pubblicazione dei relativi atti o il ricevimento della relativa comunicazione;

c) a tutti gli Offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l’aggiudicazione.

22. RINVIO

Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si fa rinvio alle clausole di cui al Capitolato Speciale di Appalto, nonché alla normativa vigente, in quanto applicabile, in materia di appalti di servizi.

Il Responsabile del Settore Dott.ssa Teresa Matta

Allegati:

1. Capitolato speciale d’appalto

2. Allegato A – Istanza di partecipazione 3. Allegato B – Modello offerta tecnica;

4. Allegato C – Modello offerta economica 4. DGUE editabile

5. Patto di Integrità

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