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WWF Sicilia Nord Orientale Associazione Mediterranea per la Natura Onlus

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WWF Sicilia Nord Orientale

Associazione Mediterranea per la Natura Onlus

Messina/Catania 03 agosto 2019

Al Servizio 1 VAS VIA del Dipartimento Regionale Ambiente Alla Soprintendenza di Messina Al Dipartimento Regionale dei BBCC e dell’Identità Siciliana Servizio per la pianificazione paesaggistica Oggetto: Impianto di trattamento e recupero della FORSU

A2A Energiefuture Spa

Comune di San Filippo del Mela

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale Osservazioni

Note preliminari

L’impianto identificato in epigrafe ricade, secondo il progetto, nella fascia costiera oltre i trecento metri dalla linea del mare e perciò non soggetta ad alcun vincolo, soprattutto per quanto riguarda il Piano Paesaggistico dell’Ambito 9, approvato in via definitiva con DA 29 dicembre 2016 e pienamente vigente.

Nella stessa area, ricadente nella competenza del Consorzio ASI oggi Irsap, era stato proposto qualche anno fa un impianto solare termodinamico.

L’impianto ricade in area SIN (DM 11 agosto 2006) e in AERCA (DA n. 50 del 4/09/2002).

In merito alla procedura di consultazione del pubblico, nell’ambito della VIA, va evidenziato che il Comune di San Filippo del Mela, destinatario della nota 39383 del 7/6/2019, protocollata in arrivo in pari data, nonostante la richiesta di divulgazione della procedura di VIA, ha pubblicato l’avviso solo in data 3 luglio 2019.

Osservazione n. 1: mancanza della titolarità nella pianificazione della gestione dei rifiuti.

La titolarità nella pianificazione della gestione dei rifiuti e delle scelte da effettuare (numero e dimensione degli impianti, tipologie di impianti e collocazione sul territorio) è della Regione Siciliana, ai sensi della LR 9/2010.

Il comma 1 dell’art. 9 della suddetta legge recita testualmente:

1.. Il piano regionale di gestione dei rifiuti, le modifiche e gli aggiornamenti sono approvati,

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sentite le province, i comuni e le S.R.R. con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità, secondo il procedimento di cui all’articolo 12, comma 4, dello Statuto regionale e previo parere della competente commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana. Il piano può essere approvato anche per stralci funzionali e tematici e acquista efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il Piano pertanto deve scaturire da una collaborazione e un contributo ad ampio raggio tra le varie istituzioni e strutture tecnico-amministrative regionali di vertice e la Assemblea Regionale Siciliana rappresentata dalla competente Commissione Legislativa.

Allo stato attuale, la Regione Siciliana non ha un Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti e ne consegue anche la mancanza di un Piano d’Ambito.

A2A Energiefuture spa pertanto non ha titolo per operare in sostituzione, escludendo peraltro la Valutazione Ambientale Strategica delle scelte di piano, mentre è in arrivo un nuovo Piano Rifiuti.

Non è comprensibile infine in virtù di quale norma A2A pretenda di avere di fatto assegnata la gestione della FORSU, provinciale e/o regionale, al di fuori di qualsiasi procedura di evidenza pubblica.

Pertanto per i suddetti motivi il progetto non dovrebbe nemmeno essere ammesso a valutazione.

Osservazione n. 2: incompatibilità con le previsioni del comma 3 dell’art. 17 della L.R. 9/2010.

Il comma 3 dell’art. 17 della LR 9/2010 dispone sulla distanza minima dal centro abitato per gli impianti destinati alla gestione e trattamento dei rifiuti urbani:

3. Le opere per la realizzazione degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione degli impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Le predette opere possono essere ubicate anche in zone classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici comunali, purché distino almeno tre chilometri dal perimetro del centro abitato.

La proposta progettuale non sembra proprio rispettare la distanza di 3 km dal centro abitato, visto che numerose abitazioni si trovano ad una distanza di circa200 metri.

Osservazione n. 3 – Incompatibilità del progetto con gli indirizzi specifici di zona del Piano Paesaggistico dell’Ambito 9.

Il Piano approvato non si limita ad impartire prescrizioni per le aree sotto tutela ope legis (vedi osservazione successiva) ma interviene con indirizzi anche nella parte oltre i 300 metri, allo scopo di consolidare le scelte generali di Piano.

Le disposizioni del Piano approvato, specifiche per l’area di intervento, sono individuate all’art. 32 della normativa e sono costituite dai seguenti indirizzi:

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3 d..Paesaggio della riviera di levante

- interventi finalizzati alla riqualificazione dei detrattori, al recupero dei caratteri e dei valori paesaggistico-ambientali degradati e alla ricostituzione del paesaggio alterato;

- favorire lo sviluppo di tecnologie compatibili che minimizzino l’impatto paesaggistico- ambientale degli impianti tecnologici;

- promuovere la riconversione delle aree produttive favorendo l’insediamento di attività artigianali, commerciali e della piccola industria a basso impatto ambientale.

- recupero paesaggistico dei villaggi costieri e degli aggregati edilizi con specifica considerazione per il disinquinamento ed il recupero ambientale del mare e del litorale e per interventi di riqualificazione paesaggistico-ambientale delle foci, dei tratti fluviali e perifluviali, al fine di creare corridoi ecologici;

- rimuovere e/o mitigare i fattori d’inquinamento ambientale e paesaggistico mediante interventi di recupero che prevedano la decontaminazione delle aree industriali, l’inserimento di aree verdi negli spazi inedificati ed elementi di arredo urbano quali parcheggi e viali alberati negli spazi interni e contigui alle zone destinate ad attività produttive;

- ……

In considerazione pertanto di quanto esposto e dei seguenti argomenti:

- il Piano Paesaggistico persegue gli obiettivi di tutela attraverso (art. 1) prescrizioni ed indirizzi per la tutela, il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione dei medesimi valori paesaggistici;

- sia le prescrizioni che gli indirizzi programmatici e pianificatori contenuti nel Piano Paesaggistico (art. 6) dovranno essere assunti come riferimento prioritario per la pianificazione provinciale e locale, che dovrà adeguarsi alle previsioni del Piano Paesaggistico, apportando agli strumenti urbanistici, entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S. del decreto di approvazione del presente Piano, ai sensi dell’articolo 145, comma 4, del Codice, le modifiche necessarie per renderli coerenti e rispondenti al Piano Paesaggistico.

- All’art. 32 (Pianura e penisola di Capo Milazzo) il Piano Paesaggistico afferma che gli obiettivi specifici di qualità paesaggistica per l’area in questione sono

orientati a a favorire ed incentivare lo sviluppo economico allineando gli usi con le potenzialità economiche e le vocazioni del territorio;

- L’art. 143 comma 9 del D.Lgs. 42/2004 afferma che a far dala dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici,

non è comprensibile come il progetto possa affermare che l’area oggetto di intervento non sia oggetto di previsioni da parte del Piano paesaggistico dell’Ambito 9 approvato.

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Osservazione n. 4; incompatibilità con le prescrizioni relative alla fascia di rispetto di cui all’art 142 comma 1a del D.Lgs. 142/2004.

Per le arre ricadenti nella fascia dei trecento metri dalla linea del mare il Piano Paesaggistico approvato dispone quanto segue.

Paesaggio della fascia costiera soggetta a processi di degrade e trasformazione urbana (fascia di rispetto costiero .142 lett.a)

Area di recupero

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all’art.20 per la categoria “aree di recupero”.

I piani di recupero dovranno essere indirizzati:

- alla salvaguardia delle foci delle aste fluviali (150 mt. dalle sponde e 300 mt. dalla costa) dei torrenti Patrì (o Termini), Longano, Mela, Floripotema, Muto-Gualtieri, Fiumara di Niceto, pertanto nell'area di rispetto delle foci, ad esclusione di eventuali zone A e B esistenti, e nelle aste fluviali sarà possibile realizzare solo interventi rivolti alla riqualificazione paesaggistico-ambientale ed alla ricostruzione degli elementi naturali al fine di creare corridoi ecologici;

- al recupero paesaggistico degli aggregati edilizi e dei villaggi costieri, al cui margine dovranno essere individuate zone destinate a verde;

- a favorire la fruibilità del mare attraverso la realizzazione di accessi pubblici, di aree verdi e di attrezzature realizzate con opere rimovibili;

- alla rimozione e/o mitigazione dei fattori di inquinamento ambientale e paesaggistico mediante interventi di recupero che prevedano la decontaminazione delle aree industriali, l'inserimento di aree verdi negli spazi inedificati ed elementi di arredo urbano negli spazi interni e contigui alle zone destinate ad attività produttive;

- alla graduale e progressiva eliminazione degli anzidetti impianti industriali e una riconversione produttiva delle aree che non confligga con la loro naturale vocazione paesaggistica;

- all'eliminazione dei detrattori ambientali, garantendo il restauro dei beni e dei valori paesistici e naturalistici, il recupero dei Beni storico-artistici e la riqualificazione delle dune.

In queste aree non è consentito:

- realizzare discariche di rifiuti urbani ed impianti per il trattamento dei rifiuti;

- realizzare cave;

- realizzare opere che alterino i flussi delle correnti marine o che possano arrecare danni alla flora marina.

- nelle aree ove insistono gli impianti di produzione d’energia e di raffinazione - che

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rappresentano i poli industriali a maggior incidenza sui fattori di degrado del Paesaggio Locale e costituiscono detrattori paesistici - nelle more di un piano globale di riconversione e recupero dell’area, dovranno essere adottati tutti i possibili accorgimenti per ridurre il carico inquinante e mitigare l’impatto visivo di tali impianti. E’ vietato il potenziamento degli stessi e l’ampliamento delle aree interessate;

Alla luce del regime vincolistico introdotto con le prescrizioni di cui sopra, poiché il vincolo paesaggistico per la sua stessa natura non può essere considerato alla stregua di un vincolo urbanistico i cui effetti cessano all’attraversamento di una semplice linea di delimitazione, si deve dedurre che la delimitazione dell’area di vincolo non può che essere intesa come l’avvio di una progressiva e graduale disapplicazione del regime di tutela di partenza, facilitato all’occorrenza, come in questo caso, dal disposizioni esplicite per l’area a più basso livello di tutela. Nel caso specifico non solo abbiamo le disposizioni ma, come si vedrà al punto successivo, l’area oggetto di intervento ricade parzialmente nella fascia costiera dei 300 metri.

Non vi è alcun dubbio che il Piano Paesaggistico dell’Ambito abbia disegnato un fururo diverso per l’area costiera di Milazzo, indirizzato verso la vocazione naturale del

territorio. La realizzazione del bio-digestore proposto, per le dimensioni e la posizione, costituirebbe un grosso ostacolo alla progressiva dismissione delle grandi attività

inquinanti verso nella direzione di attività artigianali, commerciali e residenziali di basso impatto ambientale, oltre che di compatibilità paesaggistica.

Osservazione n. 5: parziale interferenza dell’area di intervento con la fascia costiera dei 300 metri.

Da un semplice controllo con Google Map si evince che parte dell’area di intervento ricade nella fascia costiera tutelata ai sensi del coma 1a dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004.

Anche per questo motivo l’area di intervento è tutt’altro che esclusa dagli effetti della presenza del piano approvato, e non solo per gli effetti della parziale interferenza. Lo sforamento nell’area della fascia costiera tutelata ope legis è confermata dal confronto con le cartografie prodotte da A2A in occasione del progetto di Valorizzazione Energetica del Combustibile Solido Secondario, bocciato dal Consiglio dei Ministri ma non abbandonato da A2A.

Osservazione n. 6: inattendibilità della valutazione del traffico gommato.

Il traffico gommato relativo all’attività dell’impianto sembra essere calcolato dividendo il tonnellaggio giornaliero di FORSU prodotta per la capacità di trasporto di mezzi pesanti.

Ma la provincia di Messina ha 108 comuni e non può essere disattesa la ipotesi legittima che ognuno dei 108 comuni provvederebbe autonomamente al conferimento, facendo lievitare così enormemente il numero dei mezzi in transito giornaliero, a prescindere già

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dalla eventuale convivenza con gli automezzi di cui al punto seguente, ignorato dal proponente. Ma che la previsione di conferire tutta la FORSU provinciale nella Valle del Mela, abbandonando il condivisibile principio degli impianti di prossimità, sia una scelta puramente economica della ditta proponente lo si comprende immediatamente pensando all’assurdità di portare a Milazzo la FORSU di Cesarò e dintorni, scelta inammissibile per inquinamento, costo dei trasporti, costi ambientali etc. etc.

Osservazione n. 7: mancata valutazione degli effetti di cumulo.

Lo Studio di Impatto Ambientale nulla dice sulla coesistenza in termini ambientali del progetto in esame e di quello da realizzare sempre all’interno della Centrale A2A, proprio in area strettamente limitrofa, denominato Impianto di valorizzazione energetica si combustibile solido secondario, non approvato dal Consiglio dei Ministri ma oggetto di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio da parte della ditta proponente.

Osservazione n. 8: mancata bonifica e mancata caratterizzazione completa dei suoli dell’area interessata all’intervento.

Con DM 11 agosto 2006 è stato istituito il SIN (Sito nazionale per le bonifiche) di Milazzo per sottoporre le relative aree ad interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza di emergenza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio. In attesa di realizzare gli obiettivi istitutivi del SIN, visti i risultati sconvolgenti del recente Rapporto SENTIERI, che collocano l’areadi Milazzo al primo posto in Italia per indice di inquinamento, non può essere rilasciata alcuna autorizzazione a nuove edificazioni e nuovi impianti perché vanificherebbero le finalità dell’istituzione del SIN di Milazzo. Il progetto nulla dice in merito e, per quanto a nostra conoscenza, il tutto è fermo ad una caratterizzazione non completa dei suoli.

Osservazione n. 9: mancata valutazione delle alternative di localizzazione e di dimensione.

Questa valutazione è indispensabile nell’ambito di una Valutazione di Impatto Ambientale ma di essa non vi è traccia.

Osservazione n. 10: carenza del progetto in termini di verifica di compatibilità con il PRG di San Filippo del Mela e il sopraggiunto Piano Regionale per la qualità dell’ara.

Poiché gli elaborati di progetto e alcuni documenti risultano datati novembre 2018, manca l’aggiornamento alla variante al PRG di San Filippo del Mela adottata in data21 marzo 2019. Analogamente manca l’aggiornamento al sopravvenuto Piano Regionale per la qualità dell’aria.

Osservazione n. 11: non conformità al vigente Piano Regolatore Consortile e variante non ottenibile in Conferenza dei Servizi.

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