• Non ci sono risultati.

Ufficio Attività Agonistica

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Ufficio Attività Agonistica"

Copied!
11
0
0

Testo completo

(1)

Ufficio Attività Agonistica

Giudice Sportivo Nazionale Tribunale Federale Corte Sportiva d'Appello Corte d'Appello Federale

COMUNICATO UFFICIALE

N. 36 del 22/04/2015

(2)

Comunicazione

Si comunica che il prossimo Comunicato Ufficiale n. 37, che verrà pubblicato lunedì 27 aprile p.v., conterrà le omologazioni ed eventuali provvedimenti riguardanti il campionato di serie A femminile.

Il successivo Comunicato Ufficiale n. 38 verrà pubblicato lunedì 4 maggio p.v.

(3)

Campionato A2 MASCHILE POULE PROMOZIONE Girone A

3^ Giornata di Andata del 18/04/2015

CASSANO MAGNAGO LENO 21 - 23

CRENNA VENTIMIGLIA 29 - 28

CLASSIFICA

Nome Squadra G. RIN. V. V7m P. P7m F. S. Punti PEN.

LENO 3 0 3 0 0 0 81 64 18 0

CASSANO MAGNAGO 3 0 1 0 1 1 76 75 10 0

VENTIMIGLIA 3 0 0 1 1 1 80 87 6 0

CRENNA 3 0 0 1 2 0 72 83 2 0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

________________________________________________

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -

GARA: CRENNA - VENTIMIGLIA del 18/04/2015

LARICCHIUTA MASSIMILIANO (CRENNA): SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA perchè, al 29'44" del secondo tempo sul risultato di 26-25, impediva la ripresa veloce del gioco (art.16 comma 3 R.G.D.)

Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Raoul Barsanti

(4)

Campionato A2 MASCHILE POULE RETROCESSIONE Girone A

3^ Giornata di Andata del 18/04/2015

SAN GIORGIO MOLTENO FERRARIN 35 - 25

DERTHONA CITTA GIARDINO 21 - 31

CLASSIFICA

Nome Squadra G. RIN. V. V7m P. P7m F. S. Punti PEN.

CITTA GIARDINO 3 0 3 0 0 0 93 71 11 0

SAN GIORGIO MOLTENO 3 0 2 0 1 0 91 70 10 0

FERRARIN 3 0 1 0 2 0 85 95 9 0

DERTHONA 3 0 0 0 3 0 64 97 0 0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

________________________________________________

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -

GARA: DERTHONA - CITTA GIARDINO del 18/04/2015

D'ASSENZA GIACOMO (DERTHONA): SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA perché, dopo avere subito una sanzione di squalifica, a seguito del suo comportamento derisorio, colpiva l'avambraccio dell'arbitro con una manata (art.16 comma 3 R.G.D.)

Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Raoul Barsanti

(5)

Campionato A2 MASCHILE POULE PROMOZIONE Girone B

3^ Giornata di Andata del 18/04/2015

EMMETI GROUP MALO 24 - 25

CELLINI PADOVA GRIDIRON 22 - 29

CLASSIFICA

Nome Squadra G. RIN. V. V7m P. P7m F. S. Punti PEN.

MALO 3 0 2 1 0 0 82 76 17 0

EMMETI GROUP 3 0 1 0 2 0 75 68 9 0

GRIDIRON 3 0 2 0 1 0 77 72 9 0

CELLINI PADOVA 3 0 0 0 2 1 69 87 1 0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

________________________________________________

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - NESSUN PROVVEDIMENTO

Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Raoul Barsanti

(6)

Campionato A2 MASCHILE POULE RETROCESSIONE Girone B

3^ Giornata di Andata del 18/04/2015

ALGUND PAESE 34 - 26

SCHIO ROVERETO VALLAGARINA 19 - 26

CLASSIFICA

Nome Squadra G. RIN. V. V7m P. P7m F. S. Punti PEN.

PAESE 3 0 2 0 1 0 81 82 12 0

ALGUND 3 0 2 0 1 0 88 79 10 0

ROVERETO VALLAGARINA 3 0 2 0 1 0 74 66 8 0

SCHIO 3 0 0 0 3 0 72 88 0 0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

________________________________________________

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - NESSUN PROVVEDIMENTO

Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Raoul Barsanti

(7)

Campionato A2 MASCHILE Girone C

3^ Giornata di Doppio Ritorno del 11/04/2015

FAENZA SECCHIA RUBIERA 30 - 27

FOLLONICA MODENA 35 - 25

RAPID NONANTOLA CHIANTIBANCA TAVARNELLE 40 - 28

CLASSIFICA

Nome Squadra G. RIN. V. V7m P. P7m F. S. Punti PEN.

RAPID NONANTOLA 18 0 15 0 3 0 544 457 45 0

CHIANTIBANCA TAVARNELLE 18 0 11 0 7 0 539 508 33 0

SECCHIA RUBIERA 18 0 9 0 8 1 501 519 28 0

MODENA 18 0 8 1 8 1 511 492 27 0

FOLLONICA 18 0 5 0 12 1 480 543 16 0

FAENZA 18 0 3 2 13 0 487 543 13 0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

________________________________________________

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - NESSUN PROVVEDIMENTO

Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Raoul Barsanti

(8)

Campionato A2 MASCHILE 2^ FASE Girone E

5^ Giornata di Andata del 18/04/2015

IL GIOVINETTO LEADERBET SCICLI 28 - 25

KELONA A.S. IMPIANTI AETNA 32 - 26

HAENNA IRRITEC ESPERIA ORLANDINA 44 - 17

Riposa: NOVA AUDAX

CLASSIFICA

Nome Squadra G. RIN. V. V7m P. P7m F. S. Punti PEN.

HAENNA 16 0 16 0 0 0 530 362 48 0

IL GIOVINETTO 16 0 10 0 6 0 494 470 30 0

KELONA 16 0 7 1 7 1 475 487 24 0

NOVA AUDAX 16 0 6 0 9 1 383 417 19 0

IRRITEC ESPERIA ORLANDINA 17 0 6 0 11 0 432 513 18 0

LEADERBET SCICLI 16 0 4 2 10 0 402 437 16 0

A.S. IMPIANTI AETNA 17 0 5 0 11 1 422 452 16 0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

________________________________________________

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -

GARA: IL GIOVINETTO - LEADERBET SCICLI del 18/04/2015

LOREFICE ALBERTO (LEADERBET SCICLI): SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA perchè, dopo essere stato squalificato per somma di esclusioni, rivolgeva reiteratamente espressioni offensive nei confronti di un direttore di gara e tentava più volte di avvicinarsi minacciosamente allo stesso venendo bloccato dai giocatori delle due squadre; questo comportamento provocava l'interruzione della gara per circa cinque minuti (art.16 comma 3 R.G.D.)

GARA: HAENNA - IRRITEC ESPERIA ORLANDINA del 18/04/2015

IRRITEC ESPERIA ORLANDINA: AMMENDA DI € 320,00 (TRECENTOVENTI/00) per avere iscritto a referto solo 8 atleti (Vademecum pag.61)

Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Raoul Barsanti

(9)

Campionato 2^ DIVISIONE NAZIONALE FEMMINILE Girone B

4^ Giornata di Ritorno del 28/02/2015 GARA FUORI CLASSIFICA del 19/04/2015

BESENELLO UHC PAULINUM SCHWAZ 21 - 24

Ufficio Attività Agonistica Nazionale ________________________________________________

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -

NESSUN PROVVEDIMENTO

Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Raoul Barsanti

(10)

TRIBUNALE FEDERALE

Seduta del 08.04.2015

Deferimento della Procura Federale nei confronti del tesserato NEGRO Giancarlo, della Società ASD ANTARES SANNICOLA.

/---/

Il Tribunale Federale

PREMESSO che, a seguito della trasmissione della documentazione da parte della Segreteria Generale, avente ad oggetto una comunicazione e-mail inviata dal tesserato Sig. Giancarlo Negro, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD ANTARES SANNICOLA, la Procura Federale, esperiva i dovuti accertamenti;

PREMESSO che, da quanto risultante dagli atti acquisiti dalla Procura, emergeva che il predetto tesserato Sig. Negro aveva utilizzato l'indirizzo e-mail assegnato dalla FIGH alle società per comunicare ufficialmente ed esclusivamente con la stessa Federazione, inviando peraltro detta e-mail anche ai recapiti di numerose altre società;

PREMESSO che tale e-mail conteneva espliciti riferimenti ad un asserito comportamento precostituito degli Organi Federali, definito illegittimo ed iniquo oltre che pregiudizievole degli interessi della Società ASD ANTARES SANNICOLA;

**** ****

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria condotta, la Procura Federale, con provvedimento del 04 marzo 2015, deferiva:

- il tesserato sig. Giancarlo Negro, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD ANTARES SANNICOLA, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 dello Statuto Federale (mancata osservanza della normativa federale), dell’art. 1 (mancata osservanza della normativa federale) e dell'art.9 comma 1, lett. f) (dichiarazioni denigratorie dell'operato di un organo federale con un mezzo di diffusione ) del Regolamento Giustizia e Disciplina, degli artt. 1e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI (mancata osservanza della normativa federale e dichiarazioni denigratorie dell'operato di un organo federale con un mezzo di diffusione).

- la Società ASD ANTARES SANNICOLA per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Giustizia e Disciplina.

**** **** ****

Dopo attenta valutazione della questione nella sua complessità, e tenuto conto delle difese svolte dalla Società e dal tesserato, questo Tribunale Federale,

CONSIDERATO che dalla documentazione acquisita dalla Segreteria Generale e successivamente trasmessa alla Procura Federale è emerso, in modo incontrovertibile, l'indebito utilizzo, da parte del deferito, dell'accesso ai servizi di corrispondenza on line e ciò in aperta violazione della normativa sulle regole di utilizzo e gestione dell'account di posta elettronica @figh": la predetta normativa, infatti, impedisce l'utilizzo dell'account da parte degli affiliati per scopi diversi dall'invio/ricezione di comunicazioni strettamente inerenti i rapporti e gli adempimenti con la federazione ed esclude altresì, come di contro è avvenuto nel caso di specie, qualsiasi impiego per finalità di comunicazioni non legate agli adempimenti federali ed al rapporto istituzionale con la Federazione,

(11)

RITENUTO che la violazione della normativa sopra citata, configuri la violazione palese degli artt. 11 dello Statuto Federale, e 1 e 9 del Regolamento Giustizia e Disciplina;

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, irroga ai deferiti le seguenti sanzioni disciplinari:

1) al Sig. Giancarlo Negro, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD ANTARES SANNICOLA, l'inibizione sino al 07 giugno 2015;

2) alla Società ASD ANTARES SANNICOLA l'ammenda di €.500,00 (cinquecento/00), a titolo di responsabilità diretta.

Il Presidente del Tribunale Federale Avv. Carlo Porceddu

Riferimenti

Documenti correlati

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Regione Toscana - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Procuratore Regionale nei confronti di

§ Un Tecnico tesserato per la FIPE, anche se non tesserato per la Società di appartenenza degli Atleti che eventualmente accompagna in gara (e dunque diverso

PREMESSO che, a seguito della trasmissione della documentazione da parte della Segreteria Generale avente ad oggetto varie e-mail inviate dal tesserato Gilberto FABBIAN, nella

Dispone la collocazione d'ufficio della Squadra TAVARNELLE all'ultimo posto e l'annullamento di tutte le gare già disputate, l'inibizione per la squadra ritiratasi a svolgere

Il pagamento delle ammende deve avvenire entro 15 giorni dalla data del Comunicato Ufficiale e dovranno essere effettuati entro i rispettivi termini previsti dal Vademecum 2020/21

In particolare, nel predetto Atto di segnalazione l’Autorità ha evidenziato, tra l’altro, l’opportunità di rivedere le disposizioni che regolano il servizio taxi, con

I procedimenti per violenza sessuale, maltrattamenti e stalking sono in fascia A (priorità assoluta). Sono monitorati i procedimenti, grazie all’impegno del Tribunale,

Inoltre si esplicita che il previsto rialzamento del muretto posto in via Fiorentina fino a quota 124.50 m s.l.m., è stato effettuato allo scopo di uniformare la quota di