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Donazione con riserva di usufrutto: ultime sentenze

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Donazione con riserva di usufrutto: ultime sentenze

written by Redazione | 15/04/2021

Lesione della quota di legittima; donazione di un immobile del debitore con riserva di usufrutto e atto in frode ai creditori.

Riserva di usufrutto congiuntivo

In tema di donazione di immobile con riserva di usufrutto, qualora il donante abbia donato la nuda proprietà, riservandosi l’usufrutto per sé e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento (cd. usufrutto congiuntivo), se il coniuge muore prima dell’apertura della successione del donante, il bene donato è soggetto a collazione per imputazione secondo il valore della piena proprietà; ove il coniuge, al contrario, sopravviva al donante, il donatario sarà obbligato a conferire solo il valore della nuda proprietà al tempo dell’apertura della successione.

Cassazione civile sez. II, 02/09/2020, n.18211

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Eredità e donazioni con riserva di usufrutto

Quando la donazione di un immobile è gravata dalla riserva di usufrutto in favore del donante e del coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento, se quest’ultimo sopravvive al donante, l’obbligo di conferimento del donatario è relativo al valore della nuda proprietà al momento dell’apertura della successione.

Cassazione civile sez. II, 02/09/2020, n.18211

Donazione con riserva di usufrutto: come stabilire se sia lesiva della quota dei legittimari?

Al fine di stabilire se l’atto di disposizione patrimoniale compiuto in vita dal de cuius sia lesivo della quota riservata ai legittimari, la donazione con riserva di usufrutto deve essere calcolata come donazione in piena proprietà, atteso che, ai fini della riunione fittizia, il valore dei beni donati in vita dal defunto va determinato con riferimento al momento dell’apertura della successione, per effetto della quale l’usufrutto che il donante si era riservato viene a consolidarsi con la nuda proprietà.

Tribunale Savona, 29/09/2019

Donazione con riserva di usufrutto di un immobile: controversia

In tema di ICI, il donatario assume la qualità di soggetto passivo dell’imposta allorquando, accettando la donazione, ne determina il perfezionamento, restando irrilevante, a tali fini, la mera detenzione (sia pur qualificata) del bene.

(Nella specie, la S.C., decidendo nel merito una controversia in materia di donazione con riserva di usufrutto di un immobile, ha ritenuto che, alla morte del donante, soggetti passivi dell’ICI fossero i figli, donatari della nuda proprietà, e non

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già il coniuge destinatario della concomitante donazione dell’usufrutto, atteso che questi, pur trovandosi nella materiale disponibilità del bene, non aveva accettato la donazione prima della morte del donante).

Cassazione civile sez. trib., 15/03/2019, n.7444

Computo del valore della donazione

Al fine di stabilire se l’atto di disposizione patrimoniale compiuto in vita dal de cuius sia lesivo della quota riservata ai legittimari, la donazione con riserva di usufrutto deve essere calcolata come donazione in piena proprietà, atteso che, ai fini della riunione fittizia, il valore dei beni donati in vita dal defunto va determinato con riferimento al momento dell’apertura della successione, per effetto della quale l’usufrutto che il donante si era riservato viene a consolidarsi con la nuda proprietà.

Cassazione civile sez. II, 19/07/2016, n.14747

Donazione di un immobile del debitore ai figli con riserva di usufrutto

La donazione dell’immobile del debitore ai figli, con riserva di usufrutto, costituisce un atto in frode ai creditori che rende inammissibile l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Tribunale Milano sez. II, 18/11/2016

Donazione della nuda proprietà con riserva dell’usufrutto in favore di più beneficiari

In tema di imposta sulle donazioni e con riferimento all’ipotesi di donazione della nuda proprietà con riserva, da parte del donante, dell’usufrutto per sé e, dopo la sua morte, in favore di più beneficiari, il valore del bene donato al nudo proprietario va calcolato tenendo conto della situazione come a quel momento prevedibile secondo l'”id quod plerumque accidit”, con depurazione del valore

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dell’usufrutto calcolato facendo riferimento all’età del più giovane dei beneficiari di tale diritto, cioè di colui che, prevedibilmente, morirà dopo il più anziano ritardando a tale data il consolidamento della piena proprietà.

Cassazione civile sez. trib., 20/01/2011, n.1217

Obblighi dell’usufruttuario

In caso di donazione della nuda proprietà di un immobile con riserva di usufrutto, attesa la natura di diritto reale di quest’ultimo, il nudo proprietario non è tenuto al pagamento di alcuna indennità in favore dell’usufruttuario, salva la sussistenza di titoli diversi o ulteriori, quali la locazione o il possesso di mala fede.

Cassazione civile sez. II, 13/04/2010, n.8765

Donazione con riserva di usufrutto a favore del donante

In caso di donazione con riserva di usufrutto a favore del donante, e dopo di lui a vantaggio di un’altra persona, trattandosi di un’ulteriore donazione a favore del terzo, quest’ultimo è tenuto ad accettare con le forme previste per tale tipo di contratto, ancorché in un momento successivo, ma purché in data anteriore al decesso del donante.

Tribunale Napoli sez. II, 17/05/2006

Donazione con riserva di usufrutto e morte del donante

Poiché l’usufrutto riservatosi dal donante grava sulla cosa donata per un tempo che non può mai superare il momento della morte del donante medesimo e poiché, al fine di stabilire la lesività dell’atto nei confronti dei legittimari dello stesso, si deve tener conto del valore del bene donato al tempo dell’apertura della successione, la donazione con riserva di usufrutto si deve calcolare come donazione in piena proprietà, tale, in ogni caso, divenendo al tempo cui si deve

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fare riferimento.

Tribunale Trapani, 05/05/2006

Donazione con riserva di usufrutto a favore di un terzo

Ai fini dell’imposta sulle donazioni, mentre in presenza di una donazione con riserva (accettata) di usufrutto a favore di un terzo, deve essere ravvisata una attuale duplicità di atti di liberalità (donazione del nudo dominio e donazione dell’usufrutto) con separata e autonoma (immediata) loro assoggettabilità al tributo, nell’ipotesi, invece, di donazione con riserva di usufrutto al donante e, dopo la sua morte, ad altra persona, ex art. 796 c.c., l’atto di liberalità in favore di quest’ultima, è differita nei suoi effetti e condizionato alla premorienza del donante medesimo al beneficiato.

Con la conseguenza in quest’ultimo caso, che l’imposta proporzionale relativa alla donazione (accettata) di usufrutto in favore (anche) del terzo viene riscossa dopo l’avveramento dell’evento dedotto in condizione, e con riferimento a tale data agli effetti della determinazione della base imponibile.

Cassazione civile sez. trib., 08/03/2002, n.3407

Apertura della successione e stima dei beni donati

Ai fini dell’azione di riduzione, e precisamente in vista della riunione fittizia ex art.

556 c.c., la stima dei beni donati va fatta con riferimento al valore che gli stessi hanno alla data di apertura della successione.

Pertanto ove sia stata fatta dal “de cuius” una donazione con riserva di usufrutto in proprio favore, estinguendosi tale diritto con la morte del donante, la stima deve effettuarsi in relazione al valore della piena proprietà.

Tuttavia ove il diritto oggetto della donazione sia stato alienato prima dell’apertura della successione, essendo impedito il ricongiungimento tra usufrutto e nuda proprietà, occorre stimare i beni donati come in nuda proprietà detratto il valore

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dell’usufrutto, calcolato sulla scorta dell’età del donante alla data del decesso.

Tribunale Napoli, 29/03/2000

Vendita di piena proprietà di un bene donato con riserva di usufrutto

La trascrizione degli atti previsti nell’art. 2643 c.c. tende a risolvere il conflitto tra soggetti che abbiano acquistato il medesimo diritto dallo stesso titolare e, non costituendo elemento della fattispecie negoziale, è mezzo di pubblicità legale avente non già efficacia sanante i vizi dell’acquisto ma semplicemente efficacia dichiarativa.

Pertanto, nel caso di vendita di piena proprietà di un bene avuto in donazione con riserva di usufrutto, non opera a favore dell’acquirente la disciplina dell’art. 2644 c.c. (inopponibilità della clausola di riserva non trascritta), atteso che in questo caso si produce un conflitto tra un acquirente a “domino” ed un acquirente a “non domino” dello stesso immobile.

Tribunale S.Maria Capua V., 03/07/1989

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