Concorsi pubblici e obbligo di riserva posti: Cassazione e ultime sentenze
Autore: Redazione | 07/08/2021
Presentazione della domanda di partecipazione; procedimento di concorso; obbligo di riserva in favore delle categorie protette;
formazione della graduatoria finale dei vincitori.
Scorrimento di graduatoria e tutela dei lavoratori disabili
Nell’impiego pubblico privatizzato il datore di lavoro deve individuare una quota di posti per i candidati disabili, c.d. ‘riservatari’, secondo un principio generale enunciato dalla l. n. 68/1999 che non può essere in alcun modo derogato. Tale vincolo percentuale vale anche in ipotesi di scorrimento della graduatoria, poiché bisogna sempre garantire, a fronte della scelta dell’amministrazione di procedere all’assunzione di un nuovo contingente di personale, la quota di riserva da assegnare ai disabili (nella stessa percentuale prevista nel bando di concorso).
Di conseguenza, allorché la base di calcolo della percentuale dei ‘riservatari’ si amplia, per effetto di nuove assunzioni, si amplierà proporzionalmente anche il numero dei dipendenti disabili che l’amministrazione datrice di lavoro deve avere alle proprie dipendenze.
Corte appello Roma sez. IV, 10/03/2021, n.820
Modalità di assunzione dei disabili
Dal complesso ordinamento giuridico che regolamenta la materia dell’accesso al lavoro dei disabili, deve ritenersi che in virtù della specialità della modalità di assunzione nei pubblici impieghi (ove la regola ordinaria è, appunto, la procedura concorsuale), il legislatore abbia inteso temperare l’obbligo di riserva dei posti (cosiddetta N) con le garanzie di imparzialità e idoneità che devono assistere la selezione di personale pubblico.
In applicazione dell’art. 38 Cost., norma fondante la tutela dei disabili, la legislazione ordinaria stabilisce, per questi, il diritto al lavoro e alla conservazione del posto, il diritto a speciali modalità per lo svolgimento dei concorsi, il diritto alla precedenza nell’assegnazione della sede e nelle procedure di trasferimento a domanda, il diritto a prestazioni compatibili con le minorazioni, il diritto all’assistenza per recarsi al posto di lavoro, il diritto a non essere trasferiti senza consenso, il diritto a progetti individuali di integrazione.
La disciplina normativa di rango primario, da un lato, prescrive forme di tutela volte a favorire l’accesso dei disabili al lavoro, e ad agevolarne la carriera,
dall’altro prevede requisiti più stringenti per l’accesso all’impiego pubblico, al fine di contemperare tali esigenze di rango costituzionale con gli equiordinati principi di eguaglianza e di merito, al fine di non vulnerare l’efficienza e il buon andamento della P.A..
L’equilibrio tra i contrapposti interessi pubblici — quello che riguarda l’uguaglianza e il buon andamento della P.A. e quello che attiene alla tutela dei disabili — si coglie appieno nel trattamento differenziato dell’accesso dei disabili al mondo del lavoro, quando la selezione passa attraverso una procedura concorsuale.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 01/02/2019, n.525
Riserva posti categorie protette: criterio di calcolo
Nei concorsi per l’accesso all’impiego nella p.a., la riserva prevista in favore delle categorie protette di cui all’art. 12 comma 4 l. 2 aprile 1968 n. 482, è operante anche quando il concorso è stato bandito per la copertura di uno solo tra i più posti vacanti esistenti nella pianta organica per la stessa qualifica, e ciò per la considerazione che le riserve vanno calcolate sul numero dei posti di organico e non sul numero di quelli messi a concorso.
T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. III, 16/09/2019, n.2185
Concorsi pubblici: copertura dei posti riservati agli invalidi
In tema di assunzione dei disabili nel pubblico impiego, l’art. 16, comma 2, della l.
n. 68 del 1999, al fine di garantire l’ineludibile rispetto delle quote di riserva di cui al precedente art. 3, va interpretato nel senso che la P.A. ha l’obbligo di assumere il disabile dichiarato idoneo, anche se non in possesso del requisito della disoccupazione prescritto dal combinato disposto degli artt. 7 e 8 della stessa legge, qualora, all’esito della procedura concorsuale, non vi siano idonei in possesso del requisito, sicché le quote di riserva possono rimanere non attribuite nelle sole ipotesi in cui non vi siano “riservisti in senso stretto”, né altri disabili idonei ma non vincitori.
Cassazione civile sez. lav., 16/06/2016, n.12441
Dimensioni organico aziendale e quota d’obbligo categorie protette
L’obbligo di riserva in favore delle categorie protette non può che essere stabilito in ragione delle dimensioni dell’organico aziendale, salvo le esclusioni per legge di alcune categorie di lavoratori dipendenti (art. 4 l. n. 68/1999; art. 3 d.P.R.
n. 333/2000): il calcolo della quota d’obbligo del 7% assume a parametro di riferimento il numero complessivo dei lavoratori occupati (e non, quindi, il numero dei posti messi a concorso all’interno della procedura selettiva).
Corte appello L’Aquila sez. lav., 05/11/2015, n.1138
Inserimento del disabile nelle graduatorie di idoneità all’insegnamento
L’art. 16, secondo comma, della legge 12 marzo 1999, n. 68 garantisce l’instaurazione del rapporto di lavoro con i disabili che abbiano acquisito l’idoneità nei pubblici concorsi, dettando un principio generale che non può essere in alcun modo violato, considerata la pregnanza dell’obbligo solidaristico cui deve essere informato l’agire della P.A. (al pari del datore di lavoro privato) ai sensi dell’art. 38 della Costituzione. Ne consegue che, in materia di pubblico impiego privatizzato, ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all’assegnazione dei posti riservati, sicché l’inserimento nelle graduatorie del personale disabile che abbia conseguito l’idoneità nei concorsi pubblici (nella specie concorso per il reclutamento di personale docente) ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, determina il diritto all’assunzione a prescindere dallo stato di disoccupazione o di precaria occupazione dell’invalido.
Cassazione civile sez. lav., 20/11/2014, n.24723
Ammissione ai pubblici impieghi
L’art. 7, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (applicabile ai soggetti di cui all’art. 18, comma 2 della predetta legge in ragione di quanto previsto dall’art. 7 del d.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, intitolato “Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68”), nell’indicare le modalità delle assunzioni obbligatorie, stabilisce che per le assunzioni di cui all’art. 36, comma 1, lett. a) del d.lg. n. 29 del 1993 (sostituito dall’art. 35, comma 1, lett. a) del d.lg. n. 165 del 2001) i lavoratori disabili e i lavoratori a questi ultimi equiparati iscritti nell’elenco di cui all’art. 8, comma 2 della predetta legge – in cui possono essere inseriti esclusivamente i disabili e i soggetti a questi ultimi equiparati che risultano disoccupati – hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso. A ciò deve aggiungersi che l’art. 16, comma 2 della l. n. 68 del 1999 – che dispone che i soggetti di cui all’art. 18, comma 2 della predetta legge “che abbiano conseguito l’idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso” – non si pone in contrasto con le sopracitate disposizioni, ma anzi, disciplinando una fattispecie diversa e cioè quella successiva al conseguimento dell’idoneità, le completa e le integra prevedendo che ai fini dell’assunzione il soggetto possa anche non trovarsi in stato di disoccupazione e ciò con l’evidente ratio di non penalizzare i soggetti interessati a causa della durata imprevedibile dell’iter concorsuale.
Consiglio di Stato sez. VI, 26/03/2013, n.1663
Procedimento di concorso: riserva di posti
Le previsioni di cui agli articoli 8 e 16, comma 2, della legge n. 68 del 1999 non comportano che le riserve di posto di cui agli artt. 1 e 3 della medesima legge non debbano essere connesse allo stato di disoccupazione, che costituisce sempre la condizione di base per il loro riconoscimento.
Questa interpretazione è confermata dall’art. 7 della legge, che, nell’indicare le modalità delle assunzioni obbligatorie, dispone che, per le assunzioni concorsuali, i lavoratori disabili devono essere iscritti negli elenchi menzionati all’art. 8, comma 2, per poter beneficiare della “riserva dei posti nei limiti della
complessiva quota d’obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso”, per cui lo stato di disoccupato deve essere posseduto necessariamente, se non altro ai fini di poter beneficiare dell’aliquota di posti a concorso.
Consiglio di Stato sez. VI, 05/03/2013, n.1295
Concorsi a pubblici impieghi
Nei concorsi per l’assunzione a pubblici impieghi, i titoli di precedenza o di riserva devono essere posseduti al momento della formazione della graduatoria finale dei vincitori.
Pertanto, non può sussistere per il concorrente — e, quindi, in linea astratta anche per la controinteressata — alcun onere di dichiarare i medesimi, a pena di inammissibilità, già nella domanda di partecipazione (cosa, peraltro, non richiesta dal modulo di domanda redatto dall’Amministrazione) e pertanto le dichiarazioni da ritenersi obbligatorie ai sensi dei bando sono evidentemente solo quelle riferite ai requisiti di ammissione.
T.A.R. Aosta, (Valle d’Aosta) sez. I, 19/09/2012, n.82
Assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili
In materia di assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili iscritti nell’apposito registro, la quota massima di riserva del 50% dei posti messi a concorso in favore dei medesimi lavoratori, ai sensi dell’art. 7, l. n. 68 del 12 marzo 1999, può e deve essere applicata esclusivamente alla graduatoria finale dei concorrenti che definisce la singola procedura, non potendo essere accolte pretese di effettuare le assunzioni corrispondenti all’intera quota d’obbligo di assunzione dei disabili cui è tenuta l’amministrazione procedente.
T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. I, 12/09/2012, n.793
Reclutamento del personale docente
In tema di reclutamento del personale docente sulla base della graduatoria
permanente di cui alla legge n. 124 del 1999, per coprire i posti riservati agli invalidi, ai sensi dell’art. 3 della l. n. 68 del 1999, l’amministrazione scolastica è obbligata ad attingere dalla graduatoria medesima, a prescindere dall’operatività dei vari scaglioni della graduatoria, non potendo lo scaglione, che costituisce solo una suddivisione derivante dall’inserimento dei vincitori di concorso di epoche precedenti, rappresentare un ostacolo al soddisfacimento delle quote d’obbligo.
Cassazione civile sez. lav., 09/09/2008, n.23112
Riserva dei posti in favore dei disabili
La l. n. 68 del 1999, ai fini delle assunzioni, prevede all’art. 8 ss. un’apposita procedura che inizia con l’iscrizione degli aspiranti nelle liste di disoccupazione, da certificarsi, poi, al fine del riconoscimento del diritto alla riserva di posto e il successivo art. 16 comma 2, stessa legge dispone che i disabili che abbiano conseguito l’idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti «anche se non versino in stato di disoccupazione», attribuendo al riguardo una potestà discrezionale della p.a., da esercitarsi anche oltre il limite dei posti riservati a concorso; il che non vuol dire che le riserve di posto di cui agli art. 1 e 3 non debbano essere connesse allo stato di disoccupazione, il quale deve considerarsi sempre il presupposto necessario per la loro applicazione.
Tale interpretazione della normativa in ordine ai presupposti per il riconoscimento del titolo alla riserva dei posti in favore degli invalidi è confermata dal dato testuale di cui all’art. 7, citata legge che, nell’indicare le modalità delle assunzioni obbligatorie, dispone che, per le assunzioni concorsuali, i lavoratori disabili devono essere iscritti negli elenchi menzionati all’art. 8 comma 2, per poter beneficiare della «riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso», sicché appare evidente che lo stato di disoccupato debba essere posseduto necessariamente, se non altro ai fini di poter beneficiare dell’aliquota dei posti a concorso.
Consiglio di Stato sez. VI, 27/07/2007, n.4181
Graduatoria e posti riservati alle
categorie protette
In ogni tipo di graduatoria di concorso il datore di lavoro pubblico è inderogabilmente vincolato ad individuare gli aventi diritto all’assegnazione dei posti riservati agli appartenenti alle categorie protette e ad utilizzare l’apposita graduatoria per la copertura dei posti riservati, che altrimenti rimarrebbero illegittimamente scoperti.
(Nella fattispecie, la Corte suprema ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto di un disabile ad ottenere l’iscrizione nella graduatoria dei riservisti, con conseguente assunzione in ruolo e risarcimento dei danni per l’inerzia mantenuta dall’amministrazione scolastica).
Cassazione civile sez. un., 22/02/2007, n.4110
Categorie protette: obbligo di riserva dei posti di pubblico impiego
Ai fini dell’osservanza dell’obbligo di riserva dei posti di pubblico impiego a favore degli appartenenti alle categorie protette previste dalla l. n. 482 del 1968, l’amministrazione, in caso di mancanza di concorrenti appartenenti ad una categoria, può, secondo le previsioni dell’art. 9, ult. comma, della stessa legge, utilizzare il meccanismo dello scorrimento, ma nei limiti tuttavia delle aliquote previste dalla medesima disposizione normativa.
Pertanto, il concorrente appartenente ad una categoria di riservatari già satura (in quanto abbia già ottenuto la propria quota di riserva), non può conseguire la nomina in virtù dello scorrimento, in quanto verrebbe diversamente consentito ad una categoria di riservatari di beneficiare di una quota di posti superiore a quella ad essa spettante, con invasione della quota di riserva assegnata ad altre categorie.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. II, 08/11/2004, n.16679
Criteri di determinazione e computo delle
riserve
In tema di criteri di determinazione e computo delle riserve “ex lege” spettanti alle categorie protette è da considerare assolto l’obbligo di riserva dei posti, in relazione al complessivo numero di dipendenti di ruolo appartenenti a dette categorie, sia che abbiano conseguito l’idoneità senza risultare vincitori sia che, utilmente classificati nella graduatoria di merito, abbiano acquisito solo in seguito (anche intervenuta l’immissione nei ruoli) lo “status” d’invalido.
T.A.R. Catanzaro, (Calabria), 12/03/1993, n.158