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DECRETO RILANCIO NOTA INFORMATIVA

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Academic year: 2022

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DECRETO “RILANCIO”

NOTA INFORMATIVA

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si riportano di seguito le novità più rilevanti introdotte dal Decreto “Rilancio” nel testo e numerazione approvati nella seduta del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2020, suddivise in tre capitoli: Misure per l’Impresa, Misure per lavoratori dipendenti, Misure per lavoratori non dipendenti.

1. MISURE PER L’IMPRESA

1.1 Artt. 71 e 73 quater Decreto Rilancio: Novità in tema di CIGO e FIS (modifiche all’art. 19 del d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020)

- la durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e dell’assegno ordinario (FIS) con causale “emergenza Covid-19” viene confermata in 9 settimane per periodi decorrenti dal 23.2.2020 al 31.8.2020:

queste 9 settimane sono incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano integralmente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane; è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo della durata massima di 4 settimane fruibili, per la generalità dei datori di lavoro, per periodi decorrenti dall’1.9.2020 al 31.10.2020 e, per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, anche per periodi precedenti al 1° settembre.

Rimane fermo il periodo aggiuntivo non superiore a 3 mesi previso dal comma 10-bis dell’art. 19 del d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020 per i datori di lavoro con unità produttive site nei Comuni della cd. zona rossa ex d.p.c.m.

1° marzo 2020 e per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei suddetti Comuni limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati negli stessi Comuni: non sembrano esserci vincoli per la collocazione di questi 3 mesi aggiuntivi che, quindi, si ritiene possano essere collocati tra il 23.2.2020 ed il 31.10.2020;

- ai lavoratori beneficiari dell’assegno ordinario (FIS) con causale “emergenza Covid-19” viene riconosciuto, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l’Assegno per il Nucleo Familiare: l’ANF, che di regola spetta ai beneficiari del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), continua a non spettare ai lavoratori beneficiari dell’assegno ordinario (FIS) con causale diversa da

“emergenza Covid-19”;

- viene ripristinato l’obbligo di informazione, consultazione e esame congiunto da svolgere, anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva, preliminarmente alla presentazione della domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e dell’assegno ordinario (FIS) con causale “emergenza Covid-19”: tale obbligo, originariamente previsto dall’art. 19 del d.l. n. 18/2020, era stato abrogato dalla legge di conversione n. 27/2020;

- viene ridotto il termine per la presentazione della domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e dell’assegno ordinario (FIS) con causale “emergenza Covid-19”: non più entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, ma entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il suddetto periodo;

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- viene previsto che la presentazione della domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e dell’assegno ordinario (FIS) con causale “emergenza Covid-19” oltre il termine della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa preclude il riconoscimento del trattamento di integrazione salariale per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda;

- viene introdotta una disciplina transitoria, che fissa al 31.5.2020 il termine ultimo per la presentazione delle domande di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e dell’assegno ordinario (FIS) con causale “emergenza Covid-19” riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23.2.2020 e il 30.4.2020: la presentazione delle domande oltre il predetto termine preclude il riconoscimento del trattamento di integrazione salariale per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda;

- viene modificata la data alla quale i lavoratori devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti il trattamento di integrazione salariale ordinario (CIGO) e dell’assegno ordinario (FIS) con causale “emergenza Covid-19”: non più 23 febbraio 2020, ma 25 marzo 2020;

- vengono introdotte modifiche al pagamento diretto da parte dell’INPS del trattamento ordinario di cassa integrazione e dell’assegno ordinario: per le richieste di integrazione salariale a pagamento diretto che verranno presentate a decorrere dal 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto rilancio sarò applicabile la nuova procedura delineata con riferimento al pagamento diretto della cassa integrazione in deroga (entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l’INPS la autorizza e dispone il pagamento dell’anticipazione, calcolata sul 40% delle ore anticipate sull’intero periodo; entro 30 giorni dall’erogazione dell’anticipazione, il datore di lavoro trasmette all’INPS tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale; l’INPS provvede, quindi, al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati).

1.2 Art. 72 Decreto Rilancio: Novità in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per le aziende che si trovavano già in CIGS alla data del 23.2.2020 (modifiche all’art. 20 del d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020)

- la durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) con causale “emergenza Covid-19”

viene confermata in 9 settimane per periodi decorrenti dal 23.2.2020 al 31.8.2020: queste 9 settimane sono incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano integralmente fruito il periodo precedentemente concesso; è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo della durata massima di 4 settimane fruibili per periodi decorrenti dall’1.9.2020 al 31.10.2020.

Rimane fermo il periodo aggiuntivo non superiore a 3 mesi previsto dal comma 7-bis dell’art. 20 del d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020 per i datori di lavoro con unità produttive site nei Comuni della cd. zona rossa ex d.p.c.m.

1° marzo 2020 e per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei suddetti Comuni limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati negli stessi Comuni: non sembrano esserci vincoli per la collocazione di questi 3 mesi aggiuntivi che, quindi, si ritiene possano essere collocati nel periodo dal 23.2.2020 al 31.10.2020.

1.3 Art. 73 Decreto Rilancio: Novità in tema di CIGD (modifiche all’art. 22 del d.l. n. 18/2020 conv.

in l. n. 27/2020)

- la durata massima del trattamento di cassa integrazione in deroga (CIGD) con causale “emergenza Covid-19”

viene confermata in 9 settimane per periodi decorrenti dal 23.2.2020 al 31.8.2020: queste 9 settimane sono incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di 9 settimane; è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo della durata massima di 4 settimane fruibili per periodi decorrenti dall’1.9.2020 al 31.10.2020.

Rimangono fermi: 1) il periodo aggiuntivo non superiore a 3 mesi, previsto originariamente dall’art. 15 del d.l. n.

9/2020 ed ora dal comma 8-bis dell’art. 22 del d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020, per i datori di lavoro con unità produttive site nei Comuni della cd. zona rossa ex d.p.c.m. 1° marzo 2020 e per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei suddetti Comuni limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati negli stessi Comuni; 2) il periodo aggiuntivo di 4 settimane, previsto originariamente dall’art. 17 del d.l. n. 9/2020 ed ora dal comma 8-quater dell’art. 22 del d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020, per i datori di lavoro con unità produttive site in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna e per i datori di lavoro che non hanno sede

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legale o unità produttiva od operativa nelle suddette Regioni limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle stesse Regioni: non sembrano esserci vincoli per la collocazione di questi 3 mesi e di queste 4 settimane aggiuntivi che, quindi, si ritiene possano essere collocati nel periodo dal 23.2.2020 al 31.10.2020.

- viene ripristinata la necessità dell’accordo sindacale per richiedere l’intervento della CIGD anche per “i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da CIVID-15”: era stata esclusa dalla legge n. 27/2020 di conversione del d.l. n. 18/2020;

- viene modificata la data alla quale i lavoratori devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti il trattamento di cassa integrazione in deroga (CIGD) in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19:

non più 23 febbraio 2020, ma 25 marzo 2020;

- viene abrogato il 6° periodo dell’art. 22, c. 4, del d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020, in base al quale “Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al comma 1 e di cui al quarto e al quinto periodo del presente comma”: tale abrogazione non incide sul principio, affermato anche nel 7° periodo dell’art. 22, c. 4, del d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020, per cui il trattamento di CIGD per le aziende cd. plurilocalizzate viene riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ma solo sulle modalità di questo riconoscimento, già oggetto della circolare INPS n. 58 del 7.5.2020;

- viene confermata la regola secondo cui il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, introducendo per il datore di lavoro l’obbligo di “inviare all’istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale”;

- si introduce per i datori di lavoro cd. plurilocalizzati la previsione secondo cui il trattamento di CIGD può essere concesso con le modalità di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 148/2015 ovvero secondo il meccanismo dell’anticipazione da parte del datore di lavoro e successivo rimborso/conguaglio da parte dell’INPS.

1.4 Art. 73 ter Decreto Rilancio: Novità in tema di CIGD (modalità di riconoscimento del trattamento di integrazione salariale direttamente da parte dell’INPS/Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, senza il tramite delle Regioni)

Note: La norma non è particolarmente chiara né nel delineare la procedura né nel delineare i presupposti per la sua applicazione: di seguito ne viene proposta l’interpretazione che appare maggiormente in linea con la ratio e la lettera della disposizione, nel fermo convincimento che saranno poi le indicazioni che verranno fornite dall’INPS a delinearne la concreta operatività.

- per periodi successivi alle prime 9 settimane già autorizzati dalle Regioni (ovvero per le 9 - 5 + 4 - settimane aggiunte dal decreto rilancio e, per espressa previsione, per i periodi già autorizzati dalle Regioni e non fruiti dai datori di lavoro), il trattamento di integrazione salariale in deroga è concesso direttamente dall’INPS (e non più dalle Regioni) a domanda del datore di lavoro; per i datori di lavoro cd. plurilocalizzati sembra – ma la disposizione non è chiara - che i trattamenti di integrazione salariale in deroga continuino ad essere concessi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- 1^ ipotesi: qualora il datore di lavoro provveda all’anticipazione della prestazione (attualmente ciò è possibile solo per i datori di lavoro cd. plurilocalizzati) la domanda all’INPS:

1) deve essere inviata telematicamente dai datori di lavoro con la lista dei lavoratori beneficiari e le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato;

2) potrà essere trasmessa solo decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto rilancio e, decorsi tali 30 giorni, dovrà essere trasmessa entro il mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;

- 2^ ipotesi: qualora il datore di lavoro si avvalga del pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, la domanda all’INPS:

1) deve contenere i dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di un’anticipazione della prestazione ai lavoratori;

2) entro il 15° giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa: entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l’INPS la autorizza e dispone il pagamento dell’anticipazione, calcolata sul

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40% delle ore anticipate sull’intero periodo; entro 30 giorni dall’erogazione dell’anticipazione, il datore di lavoro trasmette all’INPS tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale; l’INPS provvede, quindi, al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati;

- disciplina transitoria: il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell’INPS della prestazione riferita a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23.2.2020 ed il 30.4.2020, già autorizzate dalle amministrazioni competenti, comunica all’INPS i dati per il pagamento delle prestazioni entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto rilancio.

1.5 Art. 74 Decreto Rilancio: Novità in tema di misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali

- per i datori che non anticipano i trattamenti ex artt. 19 e 22 del d.l. n. 18/2020 (trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e trattamento di cassa integrazione in deroga con causale “emergenza Covid-19”) è previsto che possano fare richiesta di pagamento diretto (per la cassa integrazione in deroga la previsione rileva, come sopra già evidenziato, solo per i datori di lavoro cd. plurilocalizzati, che non optino per l’anticipazione del trattamento), trasmettendo la relativa domanda entro il 15 del mese di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o, con riferimento a periodi compresi tra il 23.2.2020 e la data di entrata in vigore del decreto rilancio, entro il termine di 15 giorni dalla data : in questo caso entro il 5 del mese successivo le Amministrazioni competenti dovrebbero autorizzare la domanda, entro il giorno 15 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale i datori di lavoro dovrebbero comunicare all’Inps i dati necessari per il pagamento delle prestazioni e l’Inps, qualora i dati gli siano stati comunicati in forma completa e corretta, dovrebbe disporre il pagamento delle prestazioni entro la fine dello stesso mese;

- disciplina transitoria: per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23.2.2020 ed il 30.4.2020, già autorizzate dalle amministrazioni competenti, i datori di lavoro che non vi abbiano già provveduto, dovrebbero comunicare all’INPS i dati per il pagamento delle prestazioni entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto rilancio.

La norma è espressamente finalizzata a favorire la celere disponibilità di reddito da parte dei lavoratori in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali: essa, però, al di là di apparire meramente programmatica, non essendo previsto alcun meccanismo idoneo a garantirne l’effettività, pecca di un mancato coordinamento con la procedura prevista per le richieste di integrazione salariale a pagamento diretto delineata per il pagamento della CIGD, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto rilancio, ed estesa al pagamento della CIGO e dell’Assegno ordinario con effetto dal 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto rilancio, dai due articoli immediatamente precedenti.

1.6 Art. 71, comma 1, l.f) e g) Decreto Rilancio: Novità su Assegno ordinario Fondi Bilaterali ex art. 27 D.lgs.n. 148/2015 (modifiche all’art. 19, comma 6, D.L.n. 80/2020 convertito con modifiche dalla legge n. 27 del 24.04.2020 e introduzione nuovo comma 6bis).

- La misura è destinata ai datori di lavoro che operano nell’ambito dei settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro nei quali in considerazione dell'operare di consolidati sistemi di bilateralità e delle peculiari esigenze di tali settori, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale hanno adeguato alla data di entrata in vigore del D.Lgs.n. 148/2015 le fonti normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, o del fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alle finalita' perseguite dall'articolo 26, comma 1 (Cfr. art. 27, comma 1 D.Lgs.n. 148/2015).

- La durata massima dell’assegno ordinario con causale “emergenza Covid-19” viene elevata da 9 a 18 settimane di cui 14 per il periodo 23.02.2020 – 31.08.2020 e ulteriori 4 per il periodo 01.09.2020-31.10.2020;

- Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite elevato da 80 milioni a 1100 milioni di euro per l’anno 2020, le risorse sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell’andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

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1.7 Art. 71 comma 1 l.g) Novità su Assegno ordinario Fondi Bilaterali ex art. 26 D.lgs.n. 148/2015 introduzione nuovo comma 6ter all’art. 19, D.L.n. 80/2020 convertito con modifiche dalla legge n.

27 del 24.04.2020).

La misura è destinata ai datori di lavoro iscritti ai Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015 (stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione dell’art. 10 del menzionato Decreto Legislativo.

La durata massima dell’assegno ordinario con causale “emergenza Covid-19” viene elevata da 9 a 18 settimane di cui 14 per il periodo 23.02.2020 – 31.08.2020 e ulteriori 4 per il periodo 01.09.2020-31.10.2020

Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 250 milioni di euro per l’anno 2020. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate ai rispettivi Fondi dall’INPS e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa.

1.8 Art. 94 Decreto Rilancio: Novità in tema di Formazione mediante l’istituzione del Fondo Nuove Competenze

Viene istituito un fondo di Formazione denominato “Fondo Nuove Competenze” presso l’ANPAL Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, con una dotazione di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO per consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica.

Per l’anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese, con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, saranno a carico del Fondo.

I criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse finanziarie saranno determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto.

1.9 Art. 99 Decreto Rilancio: Novità in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

Viene estesa a quei datori di lavoro che non hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali la possibilità di prorogare o rinnovare i contratti a termine in essere fino al 30.08.2020 e ciò in deroga all’articolo 21 D.Lgs.n. n.

81/2015 e anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1 del medesimo decreto per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da Covid-19,

1.10 Art. 102 Decreto Rilancio Nuove Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro

L’INAIL, in attuazione delle disposizioni contenute nel Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, condiviso dal Governo e dalle Parti sociali in data 14 marzo 2020, come integrato il 24 aprile 2020, promuove interventi straordinari destinati alle imprese che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di: a) apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione; b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori; c) apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi; d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;

e) sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio; f) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Le imprese, anche individuali destinatarie degli interventi imprese, devono essere iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane ed alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, come modificato dal decreto legislativo 20 luglio 2018 n. 95, iscritte al Registro delle imprese.

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L’importo massimo concedibile è pari ad euro 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti. I contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell’articolo 4 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123.

Le risorse finanziarie utilizzate per far fronte alle misure in oggetto sono pari ad € 403 milioni già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

Gli interventi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili, conseguentemente è revocato il bando di finanziamento ISI 2019, già pubblicato nella GURI, parte prima, serie generale n.297 del 19 dicembre 2019.

Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo l’INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse per l’erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall’Istituto.

2. MISURE PER I LAVORATORI DIPENDENTI

2.1 Art. 96 Decreto Rilancio Novità in tema di lavoro agile e modifiche apportate all’art. 39 d.l. n.

18/2020 con la legge di conversione n. 27 del 24.04.2020)

2.1.1 Diritto al lavoro agile

Beneficiari: genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14 a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa;

Condizioni:

i) la modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa;

ii) nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o non vi sia genitore non lavoratore;

iii) periodo di riferimento: fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica;

iv) confermata la deroga alla previsione che impone la regolamentazione tramite accordi individuali;

v) confermata la possibilità che gli strumenti utilizzati per rendere la prestazione possano essere di proprietà del dipendente.

2.1.2 Novità in tema di disposizioni sul lavoro agile (modifiche apportate all’art. 39 d.l. n. 18/2020 con la legge di conversione n. 27 del 24.04.2020)

i) Estensione del periodo di applicazione, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (ad oggi 31 giugno 2020);

ii) allargamento della platea dei beneficiari, per cui sia il diritto allo svolgimento della prestazione in modalità agile che il diritto di precedenza nel farlo sono estesi ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse

Note: È difficile comprendere il riferimento ad entrambi i commi della disposizione, posto che le due parti della previsione hanno una portata differente (in un caso vi è il diritto del lavoratore allo svolgimento del lavoro agile, nell’altro solo il diritto di precedenza), salvo voler interpretare il rinvio al primo comma come limitato ai casi in cui il lavoratore immunodepresso sia al contempo disabile grave.

2.2 Novità in tema di congedi per emergenza COVID - 19 – retribuiti (modifiche agli artt. 23, 25 d.l.

n. 18/2020, conv. In l. n. 27/2020)

i) Modifica del periodo di riferimento, che diviene quello dal 5 marzo sino al 31 luglio 2020;

ii) aumento del numero di giornate, che viene portato a trenta giorni (periodo frazionato o continuativo)

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2.3 Novità in tema di bonus babysitter (modifiche all’art. 23 d.l. n. 18/2020, conv. In l. n. 27/2020)

i) Estensione dell’oggetto del bonus, che può coprire anche i costi per l’iscrizione ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

ii) Viene specificata l’incompatibilità del bonus con la fruizione del bonus asilo nido (art. 1, co. 355, l. n.

232/2016).

iii) l’importo viene elevato ad € 1.200,00 massimi ed € 2.000,00 per i dipendenti pubblici del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari

2.4 Novità in tema di congedi per emergenza COVID - 19 – non retribuiti (modifiche all’art. 23, d.l.

n. 18/2020, conv. In l. n. 27/2020)

Modifica della platea dei beneficiari, oggi composta da genitori, o genitori affidatari, lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età inferiore a 16 anni

2.5 Novità in tema di permessi legge 104/1992 (modifiche all’art. 24 d.l. n. 18/2020, conv. In l. n.

27/2020)

Estensione della previsione ai mesi di maggio e giugno: incremento di complessive dodici giornate del numero dei permessi mensili retribuiti per i mesi di maggio e giugno 2020.

2.6 Novità in tema di trattamento dei giorni di quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria (modifiche all’art. 26 d.l. n. 18/2020, conv. In l. n. 27/2020)

i) Estensione del periodo di riferimento, che diviene fino al 31 luglio 2020, per il diritto all’applicazione del trattamento previsto per le assenze per ricoveri ospedalieri a favore dei lavoratori a rischio per immunodepressione/esiti di patologie oncologiche/svolgimento di terapie salvavita;

ii) Con la legge di conversione era stato esplicitato che i soggetti che possono prescrivere il periodo di assenza dal lavoro equiparato al ricovero ospedaliero per le categorie di lavoratori a rischio di cui al punto precedente sono le competenti autorità sanitarie ed il medico di assistenza primaria, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali.

2.7 Novità in tema di sospensione delle procedure di licenziamento collettivo; divieto temporaneo di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (modifiche all’art. 46 d.l. n. 18/2020, conv. In l.

n. 27/2020)

i) Estensione del periodo di riferimento, che diviene di 5 mesi (17.08.20);

ii) con la legge di conversione (l. n. 27/2020) era stata prevista l’esclusione dall’applicazione della sospensione dei licenziamenti in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, CCNL o clausola contrattuale;

iii) viene esplicitato che sono sospese le procedure di licenziamento per g.m.o. ex art. 7 l. n. 604/1966 in corso;

iv) previsione eccezionale in materia di revoca dei licenziamenti

- ambito di applicazione licenziamenti individuali per g.m.o. irrogati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020; la disposizione si applica a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti.

- il datore di lavoro ha facoltà di revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale (artt. 19 a 22 d.l. n. 18/2020) alla data di efficacia del licenziamento;

- conseguenza: il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza oneri o sanzioni per il datore di lavoro.

2.8 Novità in tema di accesso al Fondo di Garanzia (modifiche all’art. 2, co. 7, l. n. 297/1982)

i) Viene soppresso, con riferimento ai termini per il pagamento, il riferimento alla decorrenza dalla richiesta

dell’interessato;

ii) quanto alle modalità di pagamento viene esplicitato che il pagamento venga corrisposto con accredito bancario sul c/c del beneficiario;

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iii) previsione in base a cui la surroga da parte del fondo avviene non solo nei confronti del datore di lavoro ma anche di eventuali condebitori solidali

Note: Non risulta chiaro il significato della modifica relativa alla data di decorrenza dei termini di pagamento della prestazione, con cui presumibilmente si intendeva perseguire una finalità di semplificazione, anche considerato che nei precedenti commi della disposizione rimane ferma la previsione per cui la domanda dev’essere presentata dal lavoratore o dai suoi aventi diritto; non sembra quindi venir meno il principio della domanda del lavoratore.

3. MISURE PER LAVORATORI NON DIPENDENTI

3.1 Art. 75 Decreto Rilancio Novità in materia di congedi per emergenza COVID – 19 modifiche all’art. 23 D.L. 18/2020 (conv. L. 27/2020)

Beneficiari

i) genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (art. 2, co. 26, L. 335/1995) ii) genitori lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS

Nota: la nozione di “genitori” include anche quelli anche affidatari (cfr. art. 23, co. 7).

Strumento e durata (art. 23, co. 1, 3 e 5, D.L. 18/2020) i) a decorrere dal 5 marzo e sino al 30 settembre 2020

ii) per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni (n.b. viene meno il riferimento alla sospensione delle attività didattiche!)

iii) per i figli di età non superiore ai 12 anni (N.B. il co. 5 esclude che il limite di età si applichi a figli con disabilità in situazione di gravità accertata ex art. 4, co. 1, L. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale) è riconosciuto:

- (co. 3) ai genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, un congedo, per il quale è riconosciuta un’indennità, per ciascuna giornata indennizzabile pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.

- (co. 3) ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS, un congedo, per il quale è riconosciuta un’indennità commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto Modalità di fruizione:

(co. 4) la fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di trenta (la norma erroneamente indica ancora quindici giorni), ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Note: Messaggio INPS n. 1621 del 2020 (“Chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo COVID-19 di cui all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Compatibilità”): il congedo Covid-19 è compatibile con il bonus 600 euro previsto dal decreto Cura Italia ed erogato dall’INPS a lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi.

3.2 art. 75 Decreto Rilancio art. 23 D.L. 18/2020 (conv. L. 27/2020) BONUS BABYSITTER (IN ALTERNATIVA AL CONGEDO e ANCHE PER AUTONOMI NON ISCRITTI A INPS)

Beneficiari:

i) genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (art. 2, co. 26, L. 335/1995) ii) genitori lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS

Note: la nozione di “genitori” include anche quelli anche affidatari (cfr. art. 23, co. 7).

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Strumento e durata:

(co. 8) in alternativa al congedo o all’indennità di all’art. 23, è prevista per gli stessi beneficiari la possibilità di scegliere la corresponsione di uno o più bonus da utilizzare tra il 5 marzo e il 30 settembre 2020 per l'acquisto di servizi

- di baby-sitting

- ovvero per l’iscrizione ai servizi integrativi per l’infanzia (ci cui all’art. 2 d.lgs. 65/2017), ai servizi socio educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia”

L’importo del bonus è aumentato a 1.200 euro per l’intero periodo.

Modalità di fruizione:

Accesso telematico → https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53550

3.3 Art. 89 D.L. “Rilancio”: INDENNITA’ FORFETTARIA modifiche agli artt. 27 e 28 D.L. 18/2020 (conv. L. 27/2020)

Vengono rinnovate le indennità per il mese di aprile, mentre per il mese di maggio l’erogazione delle stesse viene subordinata a criteri più stringenti legati all’effettivo calo del reddito

Beneficiari, strumento e durata:

A) Professionisti titolari di partita iva e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata ex art. 2, co. 26, l. n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, secondo lo schema che segue:

(art. 22, co. 1) liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e collaboratori coordinati e continuativi attivi dal 23 febbraio 2020 già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 27 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18

nuova indennità pari a 600 euro anche per il mese di aprile 2020

liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata ex art. 2, co. 26, l. n.

335/1995, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.

il reddito è individuato secondo il principio di cassa:

differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione per la verifica dei requisiti. L’Agenzia delle entrate comunica all’Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.

indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro

Collaboratori coordinati e continuativi che siano indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro

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iii) titolari di rapporti di lavoro la cui durata non si protrae oltre il 31 dicembre 2020 iv) o che abbiano cessato il rapporto di

lavoro entro la data di entrata in vigore del presente decreto

B) Autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago

Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata

(art. 22, co. 4) ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’art. 28 D.L.

18/2020

nuova indennità pari a 600 euro per il mese di aprile 2020

(art. 22, co. 5) ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, che in osservanza dei provvedimenti di urgenza emanati dall’Autorità per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid- 19 hanno:

v) cessato la propria attività

vi) o abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del fatturato o corrispettivi del secondo bimestre 2020, rispetto al fatturato o corrispettivi del secondo bimestre 2019.

A tal fine il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione per la verifica dei requisiti.

L’Agenzia delle entrate comunica all’Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato o corrispettivi di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.

indennità per il mese di maggio pari a 1000 euro.

C) Altri autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività

lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile

un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese

incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2,

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comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Note:

→ confermata l’esenzione fiscale per le indennità

→ decadenza dalla domanda entro 15 giorni dall’entrata in vigore del D.L.

3.4 Art. 24 Decreto Rilancio; art. 44 D.L. 18/2020, n. 18; Decreto Interministeriale 28 marzo 2020 REDDITO DI ULTIMA ISTANZA PER PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE PRIVATE

Beneficiari:

(art. 44, co. 2) professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 potranno presentare domanda se non risultano:

a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

b) titolari di pensione.

Viene abrogato l’art. 34 D.L. 23/2020 che prevedeva il requisito dell’esclusività dell’iscrizione alla cassa professionale.

Strumento e durata:

Indennità di euro 600,00 per il mese di aprile

3.5 Art. 98 Decreto Rilancio: Novità in materia NASpI e indennità mensile di disoccupazione (dis- coll),

NASpI e Dis – Coll previste rispettivamente agli artt. 1 e 15 del D.Lgs.n. 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione sia terminato nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate di due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del D.L.

17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, né di quelle di cui agli articoli 22 (nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19) 23 (Indennità per i lavoratori domestici) 24 (Nuova indennità per i lavoratori di cui all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ) del decreto in disamina. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Venezia 30175 Padova 35131 Treviso 31100

Parco Scientifico e Tecnologico Via N. Tommaseo, 78/A Via Manzoni, 15

Via delle Industrie, 19/c t. +39 049 8364454 t. +39 0422 1762034

t. +39 041 5389430

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