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La corretta compilazione della scheda carburante

di Isabella Buscema

Pubblicato il 17 luglio 2017

le schede carburante prive della firma del distributore e dell’annotazione dei chilometri percorsi comportano l’indeducibilità della spese e la non detraibilità dell’Iva? Vediamo cosa afferma la giurisprudenza…

Dato normativo

La scheda carburante è il documento che consente a chi acquista carburante di poter esercitare il diritto alla detrazione della relativa IVA, qualora sia oggettivamente detraibile, oppure la deduzione del costo ai fini della determinazione delle imposte sul reddito e dell’IRAP.

La scheda carburante è un documento sostitutivo della fattura ed equipollente della stessa.

Pertanto, coloro che nell’esercizio di impresa, arte o professione, acquistano carburanti per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, hanno l’onere di utilizzare la scheda carburante, conforme al modello allegato al D.P.R. n. 444/1997. Il d.p.r. n. 444 del 1997, art. 1 (“Regolamento recante norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburante per autotrazione“) prevede che gli acquisti di carburante per autotrazione, effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti IVA, siano annotati, nei termini e con le modalità stabiliti nello stesso decreto, in una apposita scheda (la scheda carburante), sostitutiva della fattura di cui al d.p.r. n. 633 del 1972, art. 22, comma 3, che gli imprenditori e i professionisti devono richiedere per gli acquisti effettuati da commercianti al minuto.

La scheda carburante è espressamente disciplinata dal D.P.R. 10.11.1997 n. 444, adottato in attuazione dell’art. 3 c. 137, lett. d, della legge n. 662/1996, con il quale sono state dettate le

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norme regolamentari per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisiti di carburate per autotrazione di cui all’art. 2 della legge 21.02.1977 n. 31, nonché dal D.M. Finanze 07,06,1977 n. 6287 recante “Modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31, concernente conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 23 dicembre 1976, n. 852“.

Giurisprudenza sulla corretta compilazione della scheda carburante

Con riferimento alle modalità di documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione, il Regolamento approvato con il d.P.R. n. 444 del 1997 prescrive l’istituzione di apposite schede carburante conformi al modello allegato al Regolamento (art. 1), le quali devono contenere tutti i dati indicati nell’art. 2, devono recare la firma di convalida dell’addetto al distributore1 apposta all’atto di ogni rifornimento (art. 3), devono contenere l’annotazione del numero dei chilometri percorsi dal veicolo alla fine del mese o del trimestre (art. 4). L’adempimento di tali prescrizioni costituisce condizione imprescindibile sia per la deducibilità del costo ai fini della determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo, sia ai fini della detraibilità dell’Iva2 assolta sugli acquisti di carburante; gli adempimenti prescritti non ammettono equipollenti e non possono essere sostituito dalla mera contabilizzazione3 delle operazioni nelle scritture contabili dell’impresa. (Corte di Cassazione sentenza n. 16809 del 7 luglio 2017 )4.

La scheda carburante va compilata in modo analitico e preciso5. Se manca l’indicazione della targa6 identificativa del veicolo e della firma del gestore dell’impianto il contribuente perde il beneficio, esso perde il diritto a detrarre l’Iva sulla benzina se la scheda carburante che ha compilato non è completa di tutte le informazioni richieste dalla legge. In particolare, il contribuente deve indicare:

– il numero di targa identificativo del veicolo

– la firma del gestore dell’impianto di distribuzione (Cass. 18-12-2013 n. 28243 sez. T).

Ai fini della deducibilità dei costi per l’acquisto di carburante, la scheda carburante deve essere compilata indicando tutti i dati previsti dal D.P.R. n. 444/1997, compresi i chilometri percorsi7 e quelli indicati dall’apposito contachilometri del veicolo; diversamente, i costi non sono deducibili dal reddito d’impresa. Sussiste la natura essenziale di tutti gli elementi richiesti dalla normativa affinché la scheda carburante possa rappresentare un costo deducibile, analogamente alla fattura. È infatti evidente, la finalità antielusiva perseguita dal legislatore, nel senso di consentire sempre una pronta verifica documentale sia della riferibilità (indicazione della targa) sia dei “quantitativi di carburante che si assumono acquistati in riferimento al concreto consumo di ogni automezzo, intuitivamente verificabile solo in base all’annotazione dei chilometri di percorrenza” (CTR di Roma 14-05-2012 n.160 sez. 39).

La scheda è condizione per la detrazione, se spettante, dell’IVA relativa al carburante acquistato, nonché per la documentazione della spesa agli effetti dell’applicazione delle imposte sul reddito e dell’IRAP. Per assolvere tali funzioni essa deve rispettare i requisiti di forma e di contenuto richiesti dalla legge e, quindi, deve essere redatta in conformità al modello allegato al d.p.r. n. 444 del 1997 (Cass. 18-03-2016 n. 5415 sez. T).

Le irregolarità riscontrate nella compilazione delle schede carburanti costituiscono una

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violazione non solamente formale ma anche sostanziale, in quanto non permettono un controllo sulla inerenza dei costi dichiarati che, tra l’altro, non possono essere giustificati dalla presenza di un solo automezzo, perché non escludono che gli acquisti in esse riportati possano essere registrati per acquisti riferiti ad altri automezzi di diversa proprietà (CTR di Roma 03-07-2012 n.125 sez. 2).

Conclusioni

La scheda carburante, utilizzata per documentare gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione dai soggetti passivi IVA, nell’esercizio dell’attività di impresa o di lavoro autonomo, deve essere attentamente compilata, per evitare errori che possono portare l’Amministrazione ad effettuare legittimi recuperi fiscali La scheda carburanti è sotto i riflettori della Corte di Cassazione che ne ha egittimato i relativi costi, a condizione che la stessa scheda sia completa di tutti gli elementi previsti8. La Corte di Cassazione ribadisce, quindi, la natura essenziale di tutti gli elementi richiesti nella normativa affinché ogni scheda carburanti possa “assolvere alla finalità prevista dalla legge”, ovverosia rappresentare un costo deducibile, allo stesso modo e con gli stessi effetti di una fattura, essendo evidente la finalità antielusiva perseguita dal legislatore, nel senso di consentire sempre una pronta verifica documentale della riferibilità del costo ad un automezzo di pertinenza del contribuente.

17 luglio 2017 Isabella Buscema

1 In tema di IVA, ai fini della detrazione dell’imposta assolta per l’acquisto di carburanti destinati ad alimentare i mezzi dell’impresa, è necessaria l’apposizione della firma dell’esercente l’impianto di distribuzione sulla scheda carburante per la convalida del rifornimento (Cass. civ.

Sez. V, 13-02-2015, n. 2936).

2 A norma degli artt. 1 e 2 del D.M. 7 giugno 1977, le schede-carburante devono contenere, tra l’altro, gli estremi di individuazione del veicolo e la denominazione, domicilio fiscale e numero di partita IVA del soggetto d’imposta che acquista il carburante. Tali indicazioni sono indispensabili per potere ottenere il rimborso del tributo, ex art. 19, D.P.R. n. 633/1972, perchè consentono di provare che il carburante, per il quale si chiede il rimborso IVA, sia stato effettivamente utilizzato dal veicolo adibito all’esercizio dell’attività economica del soggetto d’imposta che ha diritto al rimborso. Si rammenta, altresì, che l’art. 1, c. 2, del citato decreto, prevede che le annotazioni apposte sulle schede-carburante sono sostitutive della fattura di cui all’art. 22, D.P.R. n. 633/1972.

3 In tema di IRPEG, la possibilità di detrarre dall’imposta dovuta quella assolta per l’acquisto dei carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l’esercizio dell’impresa è subordinata al fatto che le cosiddette schede carburanti, che l’addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l’adempimento, a tal fine disposto, ammetta equipollente alcuno e indipendentemente

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dall’avvenuta contabilizzazione dell’operazione nelle scritture dell’impresa (Cass. 05-11-2008 n.

26539 sez. T).

4 “La possibilità di detrarre dall’imposta dovuta quella assolta per l’acquisto dei carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l’esercizio dell’impresa è subordinata al fatto che le cosiddette ‘schede carburanti’, che l’addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l’adempimento, a tal fine disposto, ammetta equipollente alcuno e indipendentemente dall’avvenuta contabilizzazione dell’operazione nelle scritture dell’impresa” (cfr. Corte Cass. Sez., 5, Sentenza n. 26539 del 5/11/2008, che enuncia il principio in materia di Irpeg).

5 La scheda è condizione per la detrazione, se spettante, dell’IVA relativa al carburante acquistato, nonché per la documentazione della spesa agli effetti dell’applicazione delle imposte sul reddito e dell’IRAP. Per assolvere tali funzioni essa deve rispettare i requisiti di forma e di contenuto richiesti dalla legge e, quindi, deve essere redatta in conformità al modello allegato al d.p.r. n. 444 del 1997.

6 Tra le indicazioni obbligatoriamente prescritte rientra senza dubbio anche quella del numero di targa (costituente il principale elemento di individuazione del veicolo), come è confermato dal fatto che per i veicoli non ancora immatricolati, nonché per quelli per loro natura privi di numero di targa, in quanto non destinati alla circolazione stradale, si consente eccezionalmente che l’individuazione del veicolo avvenga mediante annotazione del numero di matricola apposto dalla casa costruttrice. Ne consegue che, in caso di omissione dell’indicazione in questione, il contribuente non è ammesso a godere delle agevolazioni previste dalla citata legge n. 31 del 1977 in relazione all’acquisto del carburante, venendo a mancare ogni garanzia circa l’identità del veicolo rifornito c l’effettiva riferibilità del relativo costo all’attività di impresa, senza che l’adempimento a tal fine disposto ammetta equipollente alcuno e indipendentemente dall’avvenuta contabilizzazione dell’operazione nelle scritture dell’impresa (cfr. Corte Cass.

Sentenza n. 21769 del 9/11/2005; id. 5, Sentenza n. 21941 del 19/10/2007).

7 Prima dell’annotazione sul registro IVA degli acquisti dell’ammontare complessivo degli acquisti di carburanti per autotrazione, l’intestatario del mezzo di trasporto, utilizzato nell’esercizio d’impresa, deve annotare sulla scheda carburante il numero dei chilometri rilevabile, alla fine del mese o del trimestre, dall’apposito dispositivo esistente nel veicolo. In tema di imposte dirette ed IVA, la possibilità di detrarre dall’imposta dovuta quella assolta per l’acquisto di carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l’esercizio dell’impresa, è subordinata al fatto che le cosiddette schede carburanti, che l’addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, rispettino i requisiti di forma e di contenuto richiesti dalla legge e, quindi, siano redatte in conformità al modello allegato al d.P.R. n. 444 del 1997, compresa l’indicazione chilometrica, necessaria a fini antielusivi, non surrogabile da altri documenti (Cass. civ. Sez. V, 30-11-2016, n. 24409).

8 In tema di tributi erariali diretti e di IVA, la possibilità di dedurre le spese per i consumi di

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carburante per autotrazione e di detrarre dall’imposta dovuta quella assolta per il suo acquisto è subordinata al fatto che le cosiddette schede carburanti, che l’addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l’adempimento, a tal fine disposto, ammetta equipollente alcuno e indipendentemente dall’avvenuta contabilizzazione dell’operazione nelle scritture dell’impresa (Cass. civ. Sez. V, 18-12-2014, n. 26862).

Le schede carburante per poter assolvere le finalità previste dalla legge, devono essere complete in ogni loro parte in quanto, tutti gli elementi richiesti dalla normativa, compresa l’indicazione chilometrica, hanno natura essenziale. A norma dell’art. 1 del D.P.R. n. 444 del 1997 è previsto che gli acquisti di carburante per autotrazione, effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte dei soggetti Iva, devono essere annotati nei termini e con le modalità stabilite nella medesima normativa, in un’apposita scheda, sostitutiva della fattura (Cass. civ. Sez. V, 26-11-2014, n. 25122).

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