Spazio per pinzatura ed etichetta olografica
PRE 578
INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
Il presente testo costituisce informativa precontrattuale fornita dalla Banca al Cliente e non impegna né la Banca né il Cliente alla stipula del contratto.
La Banca si riserva di modificare, prima dell’eventuale conclusione del contratto, qualsiasi condizione o pattuizione qui contenuta.
Il Cliente che riceve il presente documento è cortesemente invitato, nell’ipotesi di una successiva stipulazione del contratto, a comunicare alla Banca:
Intesa Sanpaolo S.p.A. - Piazza San Carlo 156 10121 Torino - Albo Banche N. 5361
Filiale di ………...
il sottoindicato numero di codice che contraddistingue la presente informativa precontrattuale, ovvero ad esibire il presente documento, ai fini di verificare eventuali variazioni di condizioni nel frattempo intervenute.
Codice n. ...
CONTO IMPRESA PIU’
Contratto di servizi bancari (conto corrente, servizi aggiuntivi):prima parte
Con questo documento il Cliente può richiedere uno o più servizi bancari. Se la richiesta riguarda più servizi bancari, il Cliente conclude con la Banca un contratto per ciascun servizio richiesto.
Ogni contratto è suddiviso in due parti:
prima parte contiene la richiesta di ciascun servizio, i dati identificativi del Cliente, i dati identificativi del servizio e le relative condizioni economiche;
seconda parte è il documento che contiene le norme contrattuali di ciascun servizio.
Questo documento costituisce la prima parte dei contratti relativi ai servizi bancari richiesti.
INDICE
A. DOCUMENTI DI SINTESI ... 2
Conto corrente ... 2
SERVIZIO DI CASSA CONTINUA ... 8
B. DATI CLIENTE ... 9
Dati anagrafici e identificativi ... 9
C. DATI DEI SERVIZI RICHIESTI... 9
Conto corrente: APERTURA NUOVO CONTO ... 9
CASSA CONTINUA: ADESIONE AL SERVIZIO ... 9
D. AGGIORNAMENTI DELLE NORME CONTRATTUALI RIPORTATE NELLA SECONDA PARTE DEL CONTRATTO ... 10
E. DICHIARAZIONI E FIRME ... 16
A. DOCUMENTI DI SINTESI
Il Cliente e la Banca concordano che questi documenti di sintesi sono parte integrante del contratto a cui sono uniti. Essi indicano:
- le definizioni utilizzate in questa prima parte del contratto;
- le condizioni economiche applicate al conto corrente e ai servizi aggiuntivi.
Definizioni utilizzate:
Banca banca del Gruppo Intesa Sanpaolo che stipula con il Cliente questo documento. Se il documento include anche il contratto riguardante i Servizi di Accettazione in Pagamento delle Carte e il Servizio MyBank, la Banca stipula tale contratto in rappresentanza di Intesa Sanpaolo spa
Cliente la persona giuridica intestataria del Conto e dei servizi aggiuntivi Conto conto corrente intestato al Cliente, aperto con questo contratto
Microimpresa impresa con organico inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro.
CONTO CORRENTE
Documento di sintesi n. 1… del ……/……/……… del contratto di CONTO CORRENTE.
N. Conto /……….. intestato a ………
Principali condizioni economiche.
Voci di costo Valore Note
Spese fisse.
Gestione della liquidità.
Canone: Le regole per la determinazione e/o applicazione del canone sono esposte nel Contratto e nel Documento di Sintesi.
Canone mensile base € 10,00 (€ 120,00 canone annuo)
Numero di operazioni incluse nel canone 0
Spese per conteggio interessi e competenze (gli interessi sono conteggiati solo annualmente):
per periodicità trimestrale
€ 0,00Spese variabili.
Gestione della liquidità.
Costo di registrazione di ogni operazione (in aggiunta al costo dell'operazione) € 1,60
minimo € 15,00
massimo
IllimitatoInvio estratto conto on line (canone mensile) € 0,00 (1)
Invio estratto conto cartaceo (canone mensile) € 0,70 con periodicità mensile (€ 8,40 canone annuo)
Invio estratto conto cartaceo (canone mensile) € 0,20 con periodicità trimestrale (€
2,40 canone annuo)
Invio estratto conto cartaceo (canone mensile) € 0,10 con periodicità semestrale (€
1,20 canone annuo)
Invio estratto conto cartaceo (canone mensile) € 0,00 con periodicità annuale (€ 0,00 canone annuo)
Canone mensile invio estratto conto decadale cartaceo € 2,00 con periodicità decadale (€
24,00 canone annuo)
Canone mensile invio estratto conto giornaliero cartaceo € 14,00 con periodicità giornaliera (€
168,00 canone annuo)
Il costo sostenuto dalla banca per il singolo invio dell' estratto conto è pari a € 0,70. Le tariffe inferiori applicate per talune periodicità costituiscono un' agevolazione rispetto alla condizione standard.
Servizi di pagamento.
Bonifico in euro verso UE e bonifico verso Italia con addebito in conto:
disposto in filiale su banche del Gruppo
€ 5,00disposto in filiale su banche non del Gruppo
€ 5,00disposto su canale telematico su banche del Gruppo
€ 1,00disposto su canale telematico su altre banche
€ 1,00(1) Per avere la rendicontazione on line è necessario aderire ai servizi a distanza della Banca e utilizzare le relative credenziali di accesso; i servizi a distanza sono offerti nell'ambito del contratto denominato 'MyKey' e ai titolari dei contratti 'Servizi via internet, cellulare e telefono per aziende ed enti' oppure 'Inbiz'. Per maggiori informazioni sui servizi a distanza consultare i fogli informativi dedicati.
Interessi somme depositate.
La capitalizzazione degli interessi creditori è annuale
Tasso creditore annuo nominale 0,0000 %
Sconfinamenti in assenza di fido.
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido (fino a
1.500 euro) 20,7125 % (1)
Indice di riferimento
Tasso limite ai sensi della Legge 108/96 (2)Valore dell'indice di riferimento in vigore
22,7125 %Percentuale di applicazione indice di riferimento
100,0000 %Spread (in punti percentuali)
-2,000 Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido (oltre i1.500 euro) 20,1875 % (1)
Indice di riferimento
Tasso limite ai sensi della Legge 108/96 (2)Valore dell'indice di riferimento in vigore
22,1875 %Percentuale di applicazione indice di riferimento
100,0000 %Spread (in punti percentuali)
-2,000Commissione di istruttoria veloce (CIV) per ciascuno sconfinamento € 80,00 (3)
importo massimo CIV trimestrale Illimitato
(1) IL TASSO È VARIABILE ED È CALCOLATO COME SEGUE: (valore dell'indice di riferimento tempo per tempo vigente moltiplicato per la percentuale di applicazione indice di riferimento) + (spread). Il valore del tasso, dunque, varia in base al valore tempo per tempo vigente dell'indice di riferimento. Il valore riportato nel documento è il tasso in vigore alla data ivi indicata - oppure - ove la data non sia espressa e nel caso di date future - è calcolato sulla base del valore dell'indice di riferimento in vigore alla data di elaborazione del documento. Per conoscere i valori effettivamente applicati nel calcolo degli interessi il cliente può consultare la sezione "Dettaglio competenze di chiusura" degli estratti conto contenente anche l'evidenza degli interessi tempo per tempo maturati. Nel caso di tasso a debito del cliente, qualora la somma algebrica tra il valore dell'indice di riferimento e dello spread determini un risultato di segno negativo, il tasso è comunque fissato a zero essendo in ogni caso il cliente tenuto a restituire le somme utilizzate.
(2) Il "Tasso limite" di cui alla legge n. 108/1996, art. 2, comma 4 (cd. tasso soglia), è così calcolato: Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) aumentato di 1/4 del TEGM stesso più 4 punti percentuali. Il TEGM applicato è quello vigente al momento in cui si verifica l'utilizzo in assenza di affidamento, riferito alla categoria degli "Sconfinamenti in assenza di fido" e alla relativa classe di importo di appartenenza. Le misure del TEGM e del "Tasso limite"
sono rilevabili dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale e consultabili anche in filiale e sul sito Internet della Banca. Qualsiasi futura modifica della normativa che definisce il Tasso limite (legge n. 108/1996 e Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del TEGM), sia essa relativa alle modalità di calcolo di detto Tasso limite che alla categoria e alla classe di importo di appartenenza, si applicherà automaticamente, in sostituzione di quanto sopra convenuto, senza necessità di preventiva comunicazione.
(3) La CIV è dovuta ogni volta che si verifica un utilizzo, o comunque un addebito, di somme di denaro in mancanza di affidamento, in eccedenza rispetto al saldo del Conto ('sconfinamento in assenza di fido' o anche solo 'sconfinamento') o un addebito che aumenta uno sconfinamento già esistente. La CIV, quindi, può essere applicata anche più volte nello stesso trimestre solare. La CIV non è dovuta nei seguenti casi: - finché lo sconfinamento - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 250,00 euro; - in caso di aumento dello sconfinamento esistente rispetto all'ultimo saldo che ha determinato l'applicazione della CIV, se l'aumento - anche derivante da più addebiti - è inferiore o pari a euro 100,00; lo sconfinamento successivo a un saldo creditore o pari a zero è un nuovo sconfinamento. Secondo i provvedimenti normativi in materia, la CIV è commisurata ai costi sostenuti dalla Banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso. La Banca ha deciso di addebitare al Cliente i costi attualmente sostenuti solo parzialmente e per questo motivo il valore della CIV indicato nella tabella delle condizioni economiche è inferiore a tali costi, anche se detti costi sono quantificabili in misura maggiore.
Disponibilità somme versate.
Disponibilità economica.
Contanti Data operazione
Assegni Bancari tratti sulla stessa filiale presso cui viene effettuato il
versamento 1 giorno
Assegni Circolari emessi dalla Banca 3 giorni
Assegni Bancari tratti su altre filiali della Banca 3 giorni
Assegni di traenza tratti sulla Banca 3 giorni
Assegni Circolari emessi da altre Banche del Gruppo 3 giorni
Assegni Circolari emessi da altre Banche 3 giorni
Vaglia emessi dalla Banca d'Italia 3 giorni
Assegni Bancari tratti su altre Banche del Gruppo, Assegni di traenza 3 giorni Assegni di traenza tratti su altre Banche del Gruppo 3 giorni Assegni Bancari tratti su altre Banche, Assegni di traenza 3 giorni
Titoli postali 'standardizzati' 3 giorni
Disponibilità giuridica.
Contanti Data operazione
Assegni Bancari tratti sulla stessa filiale presso cui viene effettuato il
versamento 6 giorni
Assegni Circolari emessi dalla Banca 6 giorni
Assegni Bancari tratti su altre filiali della Banca 6 giorni
Assegni di traenza tratti sulla Banca 6 giorni
Assegni Circolari emessi da altre Banche del Gruppo 6 giorni
Assegni Circolari emessi da altre Banche 6 giorni
Vaglia emessi dalla Banca d'Italia 6 giorni Assegni Bancari tratti su altre Banche del Gruppo, Assegni di traenza 6 giorni Assegni di traenza tratti su altre Banche del Gruppo 6 giorni Assegni Bancari tratti su altre Banche, Assegni di traenza 6 giorni
Titoli postali 'standardizzati' 6 giorni
Oltre a questi costi va considerata l'imposta di bollo di € 100,00 annui (massimo € 34,20 nel caso di persona fisica)
Altre condizioni economiche.
Spese tenuta conto.
Costo per prelievo di contante in filiale € 1,00
applicabile fino a € 500,00
Costo invio estratto conto scalare (a richiesta) on line € 0,15 (1)
Costo invio estratto conto scalare (a richiesta) cartaceo € 0,70
Costo richiesta movimenti allo sportello € 0,52
Costo invio estratto conto pro forma richiesto dal cliente € 5,50
Costo invio comunicazione di legge on line (canone mensile) € 0,00 (1)
Costo invio comunicazione di legge cartacea (canone mensile) € 0,70 con periodicità mensile (€ 8,40 canone annuo)
Costo invio comunicazione di legge cartacea (canone mensile) € 0,20 con periodicità trimestrale (€
2,40 canone annuo)
Costo invio comunicazione di legge cartacea (canone mensile) € 0,10 con periodicità semestrale (€
1,20 canone annuo)
Costo invio comunicazione di legge cartacea (canone mensile) € 0,00 con periodicità annuale (€ 0,00 canone annuo)
Periodicità invio estratto conto Trimestrale
Periodicità invio Documento di Sintesi Annuale
Periodicità di liquidazione degli interessi Annuale (2)
Periodicità di liquidazione delle competenze diverse da interessi TRIMESTRALE
(1) Per avere la rendicontazione on line è necessario aderire ai servizi a distanza della Banca e utilizzare le relative credenziali di accesso; i servizi a distanza sono offerti nell'ambito del contratto denominato 'MyKey' e ai titolari dei contratti 'Servizi via internet, cellulare e telefono per aziende ed enti' oppure 'Inbiz'. Per maggiori informazioni sui servizi a distanza consultare i fogli informativi dedicati.
(2) Gli interessi debitori sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo. Nel caso di chiusura del fido o nell'ipotesi in cui il relativo contratto sia stipulato e si esaurisca nel corso dello stesso anno solare, gli interessi vengono conteggiati al termine del fido per cui sono dovuti e sono immediatamente esigibili.
Assegni.
Rilascio moduli di assegni € 0,00 (1)
Costo per singolo assegno bancario addebitato € 1,00
Oneri per assegno tratto senza provvista € 11,00
Assegni negoziati ritornati protestati (costi a carico del cliente versante).
Al calcolo percentuale, effettuato sul valore facciale dell'assegno e nei limiti minimi e massimi indicati, vengono aggiunte le spese di protesto e le spese reclamate da corrispondenti
Percentuale applicata al valore facciale dell'assegno
2,0000 %Minimo
€ 11,00Massimo
€ 20,00Costo per assegno segnalato insoluto in check image truncation € 7,00 (2)
Costo per assegno segnalato irregolare in check image truncation € 7,00 (2)
Costo per pratica di smarrimento / furto assegni bancari e circolari € 20,00 Costo per richiesta esito / benefondi (per ciascun assegno) € 7,75 Bonifico in Euro da e per Paesi SEPA non UE.
Commissione di servizio su bonifico di importo superiore a 50.000 euro 2,2000 per mille (3)
Minimo
€ 4,00Massimo
IllimitatoBonifico in Euro in ambito UE/EEA e SEPA.
Bonifico in entrata € 0,00
Bonifici intragruppo transfrontalieri in euro € 0,00
Costo aggiuntivo per bonifico disposto senza IBAN € 3,50 (4)
Maggiorazione per richiamo bonifico in uscita (Recall) € 3,00 Bonifico MyBank:
disposto su banche del Gruppo € 1,50
disposto su banche non del Gruppo € 1,50
Bonifico a mezzo assegno:
Emissione e invio assegno di traenza a mezzo raccomandata € 5,00 Emissione assegno circolare con consegna in filiale € 0,00 Bonifico periodico.
su banche del Gruppo € 3,00
su altre banche € 3,00
Bonifico multiplo teletrasmesso.
Stipendi appoggiati su banche del Gruppo € 0,50
Fornitori appoggiati su banche del Gruppo € 1,25
Stipendi appoggiati su altre banche € 1,00
Fornitori appoggiati su altre banche € 2,75
Emissione e consegna o invio assegno di traenza € 2,50 (5)
Maggiorazione per invio assegno di traenza a mezzo raccomandata € 5,50 Maggiorazione per invio assegno di traenza a mezzo assicurata € 9,50 Emissione assegno circolare con consegna in filiale € 0,26 Bonifico multiplo disposto tramite supporto magnetico.
Stipendi appoggiati su banche del Gruppo € 1,50
Fornitori appoggiati su banche del Gruppo € 1,50
Stipendi appoggiati su altre banche € 3,00
Fornitori appoggiati su altre banche € 3,00
Emissione e invio di assegno di traenza a mezzo raccomandata € 4,00 Emissione assegno circolare con consegna in filiale € 1,50 Costo del bonifico in circolarità in caso di accredito immediato tramite il
Servizio BANCOMAT Pay® € 0,90 (6)
Maggiorazione per emissione bonifico con pagamento in circolarità senza
spedizione avviso € 1,00 (7)
Maggiorazione per emissione bonifico con pagamento in circolarità € 2,00 (7)
Maggiorazione per trasformazione da supporto cartaceo a supporto
magnetico € 1,50
Bonifico urgente fino a euro 500.000:
su banche del Gruppo € 5,00
su altre Banche 0,1500 %
Minimo € 16,00
in accredito € 5,00
Bonifico urgente oltre euro 500.000 (BIR)
disposto su banche del Gruppo € 5,00
Disposto su altre Banche € 25,00
in accredito € 5,00
Bonifico girofondi/intragruppo telematico urgente
Girofondi/Intragruppo telematico urgente su Banche del Gruppo € 1,25 Girofondi/Intragruppo telematico urgente su altre banche € 8,00 Bonifico Istantaneo (SCT Inst)
Per l'esecuzione di ciascuna tipologia di Bonifico Istantaneo viene applicata una maggiorazione in aggiunta al costo già previsto per la disposizione del corrispondente bonifico "non istantaneo", in base al canale utilizzato. La maggiorazione viene calcolata entro dei limiti minimi e massimi.
Il bonifico può essere disposto tramite i servizi a distanza (Internet e APP). In futuro sarà reso disponibile anche per gli altri canali.
Maggiorazione Bonifico Istantaneo singolo e multiplo:
singolo disposto su Banca del Gruppo 0,0400 per mille
multiplo disposto su Banca del Gruppo 0,0400 per mille
singolo disposto su altre banche 0,0400 per mille
multiplo disposto su altre banche 0,0400 per mille
Minimo
€ 0,60Massimo
€ 20,00Maggiorazione Bonifico Istantaneo Stipendi singolo e multiplo:
singolo disposto su Banca del Gruppo 0,0400 per mille
multiplo disposto su Banca del Gruppo 0,0400 per mille
singolo disposto su altre banche 0,0400 per mille
multiplo disposto su altre banche 0,0400 per mille
Minimo
€ 0,60Massimo
€ 20,00Bonifico in divisa UE/EEA diverse da Euro-Area UE/EEA.
Bonifico in uscita fino a controvalore di 50.000 euro
€ 16,00 Bonifico in uscita intragruppo fino a controvalore di 50.000 Euro,tramite flussotelematico € 16,00
Bonifico in entrata fino a controvalore di 50.000 euro
€ 12,00Bonifico in entrata intragruppo fino a controvalore di 50.000 euro
€ 12,00 Bonifico - SEPA / extra - SEPA in divisa estera.Spese per accredito su conto
€ 8,00Spese per accredito su conto - bonifico intragruppo € 8,00
Spese per esecuzione ordine di bonifico € 12,00
Spesa per esecuzione ordine di bonifico tramite supporto magnetico € 10,00 Spesa per esecuzione ordine di bonifico via internet € 8,00
Commissione di intervento su bonifico in divisa estera 2,2000 per mille
Commissione di intervento su bonifico intragruppo in divisa estera
2,2000 per milleCommissione di intervento su bonifico in divisa estera disposto
tramite supporto magnetico
2,2000 per milleCommissione di intervento su bonifico via internet in divisa estera
2,2000 per mille (8)minimo per commissioni di intervento
€ 4,00Minimo per commissioni di intervento su bonifico intragruppo
€ 4,00massimo per commissioni di intervento
IllimitatoMassimo per commissioni di intervento su bonifico intragruppo
Illimitato Spese per esecuzione bonifico intragruppo in divisa, tramite flusso telematico € 8,00 Commissione di intervento su bonifico intragruppo in divisa, tramite flussotelematico 2,2000 per mille
Minimo commissione di intervento - esborsi intragruppo in divisa, tramite
flusso telematico € 4,00
Massimo commissione di intervento - esborsi intragruppo in divisa, tramite
flusso telematico Illimitato
Bonifico in accredito diretto in Euro - Area extra UE/EEA o in divisa estera.
Spesa per accredito diretto su conto stessa divisa, fino a controvalore
di 5.000 euro
€ 6,00Spesa per accredito diretto su conto stessa divisa bonifico intragruppo fino a
contr. di 5.000 euro € 6,00
Spesa per accredito diretto su conto stessa divisa controvalore da
5.000,01 a 12.000 euro
€ 10,00Spesa per accredito diretto su conto stessa divisa bon.intragruppo contr. da
5.000,01 a 12.000 euro € 10,00
Bonifico - SEPA / extra - SEPA in Euro - Area extra UE/EEA.
Spesa per accredito su conto di bonifico in Euro da banche non insediate in
stato membro UE € 8,00
Spesa per accredito su c/c bonifico intragruppo in Euro da banche non
insediate in stato membro UE € 8,00
Spesa per esecuzione ordine di bonifico, addebito in conto € 12,00 Spesa per esecuzione ordine di bonifico, tramite supporto magnetico € 10,00 Spesa per esecuzione ordine di bonifico, tramite flusso telematico € 8,00
Commissione di servizio su bonifico in euro
2,2000 per milleCommissione di servizio su bonifico intragruppo in euro
2,2000 per milleMinimo commissione di intervento - introiti
€ 4,00Minimo commissione di intervento - introiti intragruppo in euro
€ 4,00 Spese per esecuzione ordine di bonifico intragruppo in euro, tramite flussotelematico € 8,00
Commissione di servizio su bonifico intragruppo in euro, tramite flusso
telematico 2,2000 per mille
Minimo commissione di intervento - esborsi intragruppo in euro, tramite flusso
telematico € 4,00
Massimo commissione di intervento - esborsi intragruppo in euro, tramite
flusso telematico Illimitato
Massimo commissione di servizio - introiti Illimitato
Massimo commissione di servizio - introiti intragruppo in euro Illimitato
Minimo commissione di intervento - esborsi
€ 4,00Commissione di servizio su bonifico via internet 2,2000 per mille
Minimo tramite supporto magnetico € 4,00
Minimo via internet € 4,00
Massimo Illimitato Maggiorazione per utilizzo canale Birel/Target a richiesta del cliente € 7,75
Bonifici Internazionali Urgenti teletrasmessi in euro e divisa estera con Banche convenzionate.
Bonifico dall'estero in euro da paesi Extra UE o in altre divise € 25,00
Commissione su cambi € 20,00
Bonifico per l'estero in Euro verso paesi extra UE o in altre divise € 25,00 Bonifico intracompany per l'estero in Euro verso paesi extra UE o in altre divise € 25,00
Pagamento Transfrontaliero in euro € 1,40
Altri servizi di pagamento.
Commissione pagamenti vari tramite CBILL € 5,00
Commissione pagamenti vari tramite pagoPA € 3,50
Commissione pagamenti vari extra pagoPA e CBILL € 3,50
Addebito diretto per premio polizza collettiva e carte soci Grande Distribuzione € 0,80 (9)
Addebito diretto ADUE (SDD Core) € 0,80 (10)
Commissione pagamento Addebito Diretto Unico Europeo - ADUE B2B (SDD
Business-to-Business) € 0,80 (10)
Addebito Diretto pagamenti Telepass tramite SDD € 1,55
Commissione pagamento RIBA € 1,50
Commissione pagamento RIBA tramite canale telematico € 0,40
Commissione pagamento MAV € 0,00 (11)
Commissione pagamento RAV € 2,07
Commissione pagamento RAV via internet € 0,50
Commissione pagamento bollettini postali aziende convenzionate via internet € 1,00 Commissione pagamento bollettini postali premarcati via internet € 2,00 Commissione pagamento bollettini postali bianchi via internet € 2,00 Costo pagamento semplificato bollo auto tramite pagoPA via internet € 1,80 Commissione pagamenti vari con i servizi CBILL e pagoPA via internet € 1,30
Commissione Bollettino Freccia € 1,50
Commissione bollettino postale (costo oltre le spese postali per ogni singolo
bollettino presentato) € 4,00
Commissione imposte e tasse (F24) € 0,00
Commissione imposte e tasse (F23) € 0,00
Ricarica carta prepagata € 2,50 (12)
Costo ricarica carta prepagata Superflash/Pensione in filiale con addebito in
conto corrente € 2,50
Costo ricarica carta prepagata Superflash/Prepaid in filiale con addebito in
conto corrente € 2,50
Valute.
Le valute sono espresse in giorni lavorativi.
Prelievo di contante in filiale 0 giorni
Prelievo di contante in filiale con assegno bancario 0 giorni
Addebito assegno bancario Data emissione
Versamento contanti 0 giorni
Versamento assegno bancario stessa filiale, assegno di traenza e circolare
stessa banca 0 giorni
Versamento assegno bancario di altre filiali stessa banca 0 giorni Versamento assegno bancario e di traenza di banche del Gruppo 3 giorni Versamento assegno bancario e di traenza di altre banche 3 giorni Versamento assegno circolare di banche del Gruppo 0 giorni Versamento assegno circolare di altre banche e vaglia Banca d'Italia 1 giorno
Versamento assegno postale 3 giorni
Versamento vaglia postale 3 giorni
Addebito assegno impagato e/o richiamato Stessa data di valuta dell'accredito iniziale
Riaccredito assegno pagato precedentemente segnalato impagato 1 GG lav succ. dalla segnalazione altra Banca
Altro.
Al rapporto si applica un Tasso di mora nelle misure indicate alle voci "Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate" relative agli
"Sconfinamenti in assenza di fido".
(1) Il rilascio del carnet assegni è soggetto alla valutazione della Banca. Per ogni modulo di assegno bancario/circolare richiesto in forma libera viene percepita l'imposta di bollo pro tempore vigente.
(2) La Check Image Truncation è una procedura interbancaria per il regolamento degli assegni, che prevede la presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni negoziati tra banche mediante scambio delle immagini.
(3) In ambito SEPA da/verso uno dei seguenti paesi: Svizzera, Principato di Monaco, nel caso in cui ordinante e/o beneficiario siano non residenti.
(4) Costo per bonifico addebitato al cliente ordinante
(5) L'invio al beneficiario avviene per posta ordinaria. L'ordinante può optare per il ritiro degli assegni presso la filiale oppure per l'invio al beneficiario tramite raccomandata o tramite assicurata. L'invio tramite raccomandata o tramite assicurata comporta l'applicazione di un costo aggiuntivo (Maggiorazione, come di seguito specificato) rispetto a questa voce di costo.
(6) La condizione è applicata solo in caso di sottoscrizione del contratto relativo al servizio bonifici in circolarità. Se il bonifico viene incassato tramite il Servizio BANCOMAT Pay® dopo l'invio dell'avviso al beneficiario si applicano le condizioni economiche regolate nel contratto relativo al servizio bonifici in circolarità.
(7) La condizione è applicata solo in caso di sottoscrizione del contratto relativo al servizio bonifici in circolarità.
(8) Viene applicato il minimo della commissione d'intervento/servizio previsto per le disposizioni in filiale.
(9) Tale costo può essere applicato in misura inferiore, ove sia in vigore un accordo commerciale tra la Banca e il beneficiario del pagamento.
(10) Tale costo può essere applicato in misura inferiore, ove sia in vigore un accordo commerciale tra la Banca e il beneficiario del pagamento. L'elenco degli accordi commerciali tempo per tempo in vigore è disponibile presso le Filiali della Banca, compresa la Filiale On Line.
(11) Eseguibile anche tramite canali telematici, ove prevista la funzionalità.
(12) Questo valore è applicato nel caso di richiesta allo sportello della ricarica di una carta prepagata emessa da Intesa Sanpaolo con addebito sul conto
Avvertenze.
• Le “Spese per conteggio interessi e competenze” possono avere periodicità trimestrale, semestrale o annuale, secondo l’indicazione sopra riportata alla relativa voce. Gli interessi sono conteggiati solo annualmente
• Il canone mensile" è addebitato l'ultimo giorno lavorativo del mese con valuta ultimo giorno solare. Il canone non è applicato nel mese di apertura e nel mese di estinzione del conto.
• Se il cliente è una Microimpresa la Banca mette a sua disposizione del cliente presso la Filiale ove è intrattenuto il Conto una lista movimenti gratuita delle operazioni eseguite nel mese solare.
• La misura degli interessi è espressa su base annua e con riferimento all'anno civile (365 giorni). Sugli interessi creditori è applicata la ritenuta fiscale nella misura stabilita dalla legge. La Banca addebita le imposte di bollo dovute nella misura stabilita dalla legge vigente.
• Il costo per prelievo in Filiale entro euro 500,00 è applicato solo se effettuato senza utilizzo di assegno.
• Le valute sui versamenti sono espresse in giorni lavorativi.
• Ai fini del calcolo del numero operazioni incluse nel canone e fuori canone, si considera “operazione” qualsiasi registrazione effettuata sul conto corrente, con l’eccezione delle operazioni esposte nell’allegato 1 del Foglio Informativo, che sono esenti da costi di registrazione.
• L’elenco delle banche appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo è disponibile sul Foglio Informativo.
Avvertenze in materia di sconfinamenti.
• Per “sconfinamento in assenza di fido” si intende un utilizzo, o comunque un addebito, di somme di denaro in mancanza di affidamento, in eccedenza rispetto al saldo del conto.
• Le condizioni economiche si intendono convenute entro il limite del tasso soglia previsto per ogni categoria di operazioni dalla Legge 108/96 e vengono effettivamente applicate nel rispetto del limite di tale tasso soglia previsto per il trimestre di riferimento. Le spese, le commissioni e il tasso di interesse possono quindi essere conteggiati e applicati in misura inferiore a quella indicata in questo documento senza che ciò comporti modifica delle condizioni economiche in esso indicate che continuano ad essere applicabili al Conto.
• Se sul Conto è concesso un affidamento, le condizioni economiche applicate in caso di utilizzo o comunque di addebito di somme di denaro in eccedenza rispetto all’importo dell’affidamento, sono indicate nel contratto di affidamento.
• Per quanto non specificato in questo documento si applicano le regole previste nei provvedimenti normativi in materia ed in particolare: art. 117-bis del decr. legisl. n.
385/1993 (Testo Unico Bancario) introdotto dalla legge n. 214/2011 di conversione del decreto legge n. 201/2011; artt. 27 e 27 bis del decreto legge n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012; decreto d'urgenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 644/2012.
SERVIZIO DI CASSA CONTINUA
Documento di sintesi n. _______________del ___________________del contratto del Servizio di Cassa Continua.
N. Contratto _____/____________ intestato a ______________________________
Il servizio è gratuito
B. DATI CLIENTE
Dati anagrafici e identificativi
DATI DELCLIENTE
Denominazione o ragione sociale Sede
Codice fiscale Partita I.V.A.
Iscrizione registro imprese Recapiti telefonici
Indirizzo e-mail
DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE Cognome e nome
Luogo di nascita data di nascita Residenza Codice fiscale Documento identità rilasciato da Recapiti telefonici indirizzo e-mail
C. DATI DEI SERVIZI RICHIESTI
Conto corrente: APERTURA NUOVO CONTO
Conto corrente intestato a: ……….Numero conto …………../1000/………
• Codice IBAN IT……….
• Indirizzo per invio postale delle comunicazioni destinate al Cliente (valido anche come domicilio eletto ai sensi dell’art. 9-bis L. 386/1990):
CASSA CONTINUA: ADESIONE AL SERVIZIO
Servizio Cassa Continua intestato a
DATI DEL CONTO
• Numero Conto _____/______/____________
• Codice IBAN ___________________________
DATI RELATIVI ALL’IMPIANTO
___________________________________
D. AGGIORNAMENTI DELLE NORME CONTRATTUALI RIPORTATE NELLA SECONDA PARTE DEL CONTRATTO
Salvo che non risultino già aggiornate, le norme contenute nella seconda parte del contratto sono modificate come di seguito indicato.
SEZIONE A1 - Conto Corrente E’ inserito il nuovo articolo 0 Ambito di applicazione
0.1In caso di contrasto tra le disposizioni della presente Sezione e quelle delle altre Sezioni prevarranno queste ultime, ad eccezione degli artt. 15bis, 18 e 20 che prevarranno in ogni caso.
L’art. 2 è sostituito con la norma di seguito riportata:
Modalità di firma dei documenti nei rapporti Banca-Cliente
1. La Banca, il Cliente e le persone autorizzate a rappresentarli sottoscrivono i documenti con modalità compatibili con i sistemi operativi della Banca; la Banca può adottare sistemi operativi che utilizzano esclusivamente documenti informatici.
2. I documenti informatici sono sottoscritti utilizzando gli strumenti di firma elettronica messi a disposizione dalla Banca. Tipologia e caratteristiche di questi strumenti di firma sono indicate nel “Foglio Informativo - Servizi vari” disponibile sul sito internet della Banca e presso le filiali.
SEZIONE A1 - Conto Corrente: art. 15 sono modificate come segue:
1. Il Cliente può utilizzare il conto a debito solo previo accordo con la Banca per la concessione di affidamento.
2. L’eventuale utilizzo, o comunque l’addebito, di somme di denaro in mancanza di affidamento, in eccedenza rispetto al saldo del conto che la Banca ritenesse comunque di consentire (cosiddetto “sconfinamento in assenza di fido”) non comporta la concessione di credito neppure per l’importo dello sconfinamento.
Tale importo, unitamente alle commissioni, spese e oneri, deve essere rimborsato, anche senza espressa richiesta della Banca:
•entro il termine di 10 giorni dalla data in cui si è verificato lo sconfinamento in assenza di fido, se il Cliente è consumatore,
•entro il termine di 1 giorno dalla data in cui si è verificato lo sconfinamento in assenza di fido, se il Cliente è non consumatore.
3. Se sul conto è concesso un affidamento, l’eventuale utilizzo, o comunque l’addebito, di somme di denaro in eccedenza rispetto all’importo dell’affidamento che la Banca ritenesse comunque di consentire non comporta l’aumento di tale importo e deve essere anch’esso rimborsato, unitamente alle commissioni, spese e oneri, come previsto nel comma 2 (salvo diversa previsione del contratto di affidamento).
4. nei casi previsti nei precedenti commi 2 e 3, il Cliente dovrà corrispondere gli interessi debitori.
SEZIONE A1 - Conto Corrente: art. 15 bis Dopo l’art. 15 è inserito il nuovo art 15bis:
Accrediti sul conto
1 La Banca ha facoltà di eseguire ogni disposizione del Cliente o di terzi, destinata ad affluire sul conto del Cliente, mediante accredito sul conto della Banca e successivo accredito sul conto del Cliente, decurtando quest’ultimo accredito degli importi compensabili in forza del successivo art. 18. Un’eventuale mancata decurtazione non pregiudica il diritto della Banca di avvalersi successivamente della compensazione medesima.
Se il Cliente è consumatore, ogni addebito sul suo conto per crediti della Banca sarà parimenti decurtato degli importi a suo credito, compensabili in forza del successivo art.
18. Un’eventuale mancata decurtazione non pregiudica il diritto del Cliente di avvalersi successivamente della compensazione medesima.
SEZIONE A1 - Conto Corrente: art. 18 L’art. 18 comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Quando tra il Cliente e la Banca esistono più rapporti di conto, di deposito o di altro genere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge, che viene comunque pattuita anche in relazione agli interessi creditori e debitori esigibili dovuti in forza del rapporto di conto e di qualsiasi altro rapporto in essere tra le parti; dette compensazioni sono evidenziate nell’estratto conto di cui all’art. 21.
SEZIONE A1 - Conto Corrente: art. 19 L’art. 19 è sostituito dal seguente:
Compensazione e pagamento di assegni
1.La Banca, quando si avvale della compensazione di legge di cui al comma 1 dell’articolo 18, non è obbligata a pagare gli assegni presentati in data posteriore a quella della compensazione, qualora, a seguito dell’intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista necessaria al pagamento degli assegni.
2.La Banca, quando si avvale della compensazione di cui al comma 2 dell’articolo 18, non è obbligata a pagare gli assegni presentati in data posteriore a quella di ricezione, da parte del Cliente, della comunicazione della Banca di valersi della compensazione, qualora, a seguito della compensazione, sia venuta meno la provvista necessaria al pagamento degli assegni.
3.Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Cliente deve costituire senza ritardo i fondi necessari al pagamento anche degli assegni tratti in data anteriore a quella della compensazione, per i quali non sia ancora scaduto il termine di presentazione.
4.Il presente articolo si applica anche nel caso di conti cointestati a più persone.
SEZIONE A1 - Conto Corrente: art. 20 L’art. 20 è sostituito dal seguente:
Contabilizzazione e regolamento degli interessi
1.Gli interessi creditori e debitori maturati sul saldo del conto sono conteggiati il 31 dicembre di ogni anno e comunque alla chiusura definitiva del conto o dell’apertura di credito regolata in conto per cui sono dovuti.
2. Gli interessi creditori sono accreditati in conto al 31 dicembre di ogni anno e comunque alla chiusura definitiva del conto.
3. Il saldo risultante dalla chiusura contabile al 31 dicembre produce interessi, creditori o debitori, secondo la misura indicata nelle condizioni economiche del contratto o successivamente modificata.
4. Gli interessi debitori sulle aperture di credito regolate in conto e sugli sconfinamenti (in presenza o meno di un’apertura di credito) maturati al 31 dicembre di ogni anno diventano esigibili il primo marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati o, immediatamente, in caso di chiusura definitiva del conto o dell’apertura di credito regolata in conto per cui sono dovuti. Tali interessi devono essere pagati alla Banca alla data in cui diventano esigibili; in caso di mancato pagamento alla data di esigibilità, tali interessi producono interessi di mora nella misura indicata nelle condizioni economiche di questo contratto o successivamente modificata.
5. Se non pagati diversamente, i predetti interessi debitori esigibili potranno essere, in tutto o in parte, compensati in base agli artt. 15bis e 18.1 (anche con il saldo attivo del conto) oppure addebitati quale sorte capitale sul conto del Cliente con saldo debitore (affidato o meno) purché, in quest’ultimo caso, egli abbia autorizzato in tal senso la Banca; a seguito dell’addebito sul conto debitore, tali interessi sono considerati sorte capitale ed il saldo risultante produce pertanto ulteriori interessi secondo la misura indicata nelle condizioni economiche del contratto o successivamente modificata.
6. Per ogni conto corrente, la scelta del Cliente di autorizzare o meno la Banca, ai fini di cui al precedente comma 5, è unica e riguarda tutti gli interessi debitori scaduti (e relativi interessi di mora); tale scelta risulta nella Sezione “Dichiarazioni conclusive e firme” di questo contratto e può essere modificata in ogni momento dal Cliente, mediante firma di apposito modulo cartaceo o informatico; la revoca deve pervenire prima che l’addebito abbia avuto luogo.
SEZIONE A1 - Conto Corrente: art. 20bis Dopo l’art. 20 è inserito il nuovo art. 20bis:
Regolamento periodico delle commissioni spese e oneri
1 Il regolamento in conto delle commissioni, spese e oneri anche fiscali (così detta chiusura contabile) avviene con la periodicità indicata nelle condizioni economiche di questo contratto o successivamente modificata.
2 Il Cliente può in ogni momento prelevare il saldo creditore disponibile. La Banca può chiedere in ogni momento il rimborso del saldo debitore che eventualmente risulti a seguito della chiusura contabile del conto, salvo quanto diversamente previsto in caso di apertura di credito.
SEZIONE A1 - Conto Corrente: art. 21 L’art. 21 è sostituito dal seguente:
Estratto conto, rendiconto interessi e loro approvazione
1 La Banca invia l’estratto conto a seguito di ogni regolamento periodico di cui all’art.20bis indicando separatamente l’ammontare degli interessi maturati. L’estratto conto del periodo di regolamento che si chiude al 31 dicembre di ogni anno e comunque alla chiusura definitiva del conto o del rapporto regolato in conto, riporta il rendiconto degli interessi di cui all’art.20. Ciascun estratto conto si considera ricevuto entro il ventottesimo giorno successivo alla data cui è riferito, qualora il Cliente non denunci per iscritto alla Banca, entro i successivi 30 giorni, la sua mancata consegna.
2 Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dell’estratto conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, l’estratto conto si intende approvato dal Cliente.
3 Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può chiedere la rettifica di tali errori o omissioni nonché l’accredito con pari valuta degli importi erroneamente addebitati o omessi entro il termine di prescrizione ordinaria, decorrente dalla data di ricevimento dell’estratto conto. Entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell’estratto conto, la Banca può chiedere la restituzione di quanto a essa dovuto per le stesse causali e per indebiti accrediti.
L’art. 23 è sostituito con la norma di seguito riportata:
Recesso e chiusura definitiva del conto
1. Il Cliente e la Banca possono recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente con comunicazione scritta. La comunicazione del Cliente contenente la richiesta di chiusura del conto:
a) può essere consegnata dal Cliente alla Banca;
b) può essere inviata alla Banca tramite posta;
c) o infine – solo se il Cliente è un consumatore - può essere inviata alla Banca da un’altra banca presso cui il Cliente intende trasferire il saldo del conto di cui chiede la chiusura. Se la comunicazione di recesso dal conto è inviata alla Banca con questa modalità, la chiusura del conto avviene secondo quanto stabilito dalla normativa le norme stabilite dalla legge n. 33/2015 sul trasferimento dei servizi di pagamento.
2. Se il Cliente chiede la chiusura del conto con la modalità a) oppure b) del comma 1, la chiusura avviene entro i seguenti termini:
- 3 giorni lavorativi, se al conto non sono collegati altri rapporti o servizi. Il termine decorre dalla data in cui la Banca riceve la richiesta di chiusura del conto;
- 12 giorni lavorativi, se al conto sono collegati altri rapporti o servizi. Il termine decorre dalla data in cui la Banca riceve la richiesta di chiusura del conto ed è subordinato al fatto che il Cliente restituisca le carte di pagamento collegate al conto e fornisca le istruzioni per definire i rapporti o servizi collegati.
Nel predetto termine la Banca acquisisce i dati delle operazioni relative ai rapporti o servizi collegati al conto e definisce il saldo di chiusura. Il termine può tuttavia essere superato se, per la definizione di alcuni rapporti o servizi, la banca deve acquisire dati da soggetti terzi (tali fattispecie sono indicate nel Foglio Informativo relativo al conto corrente).
Se il Cliente non restituisce i moduli per assegni non utilizzati e i dispositivi per l’utilizzo del servizio di internet banking, la Banca può bloccare tali strumenti anche senza la loro materiale restituzione.
3. Se il Cliente consumatore si avvale della modalità c) del comma 1, la chiusura avviene nella data che il Cliente indica alla banca presso cui intende trasferire il saldo del conto, salvo che, per la presenza di obblighi pendenti, la chiusura non possa avvenire nella data indicata dal Cliente.
4. Dalla data in cui la Banca riceve la richiesta del Cliente e sino al momento in cui essa sospende definitivamente l’operatività del Conto per effettuare il calcolo delle competenze, restano possibili sul conto solo le seguenti operazioni: prelievi allo sportello, bonifici disposti allo sportello, accrediti, addebiti diretti (ad esempio per il pagamento di utenze o altri servizi), addebito di rate di mutui e finanziamenti, pagamento di assegni. Altre operazioni sul conto sono possibili solo se concordate con la Banca;
la loro esecuzione può determinare un allungamento dei tempi di chiusura.
5. Prima della data di chiusura del conto ciascuna delle parti deve corrispondere all’altra quanto dovuto. Pertanto la presenza sul conto di un saldo negativo, alla data di chiusura, costituisce un obbligo pendente del Cliente che può ritardare la chiusura del conto rispetto a quanto indicato nei commi precedenti.
6. La Banca può comunicare al Cliente il recesso con le modalità indicate al comma 1 lett. a) o b). Per la chiusura del conto deve essere dato al Cliente un preavviso minimo di due mesi se il Cliente è consumatore e di 10 giorni se è non consumatore; per la cessazione della convenzione di assegno deve essere dato un preavviso di almeno 10 giorni. La comunicazione della Banca diviene efficace allo scadere del termine di preavviso. Se ricorre un giustificato motivo la Banca può recedere anche senza preavviso, purché ne sia data tempestiva comunicazione scritta al Cliente. I soggetti rientranti nella categoria delle “Microimprese” di cui al D. Lgs. n. 11/2010 sono equiparati ai consumatori.
7. La convenzione di assegno cessa alla chiusura del conto oppure qualora il cliente o la Banca recedano solo da tale convenzione. La Banca procede al pagamento degli assegni tratti sul conto se alla data di presentazione dei titoli la convenzione di assegno è ancora attiva e se vi sono fondi sufficienti per il pagamento. Se la Banca non può procedere al pagamento per mancanza di fondi o per cessazione della convenzione di assegno si determinano gli effetti stabiliti dall'art. 9 della legge n. 386/1990 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari).
L’art. 27 comma 2 è sostituito con il testo di seguito riportata:
Articolo 27 Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie
27.2 Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i termini indicati nel Foglio Informativo, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca.
SEZIONE A2 – Servizi di Pagamento
Sottosezione (A)-NORME GENERALI
L’articolo 31 è sostituito dal testo di seguito riportato:
Articolo 31. Definizioni
31.1Nella sezione Servizi di pagamento si intende per:
a) Addebito Diretto: Pagamento a debito del Conto eseguito dalla Banca sulla base di un ordine del Beneficiario preventivamente autorizzato dal Cliente;
b) Beneficiario: soggetto destinatario di Pagamenti a debito del Conto;
c) Conto: il rapporto bancario utilizzato per l’effettuazione e la ricezione di Pagamenti; i dati identificativi del Conto sono indicati nella parte B del presente contratto;
d) Giorno Lavorativo: un giorno nel quale la Banca è operativa nella prestazione dei servizi di Pagamento; l’elenco dei giorni considerati Giorni Lavorativi è disponibile presso le filiali;
e) Identificativo Unico: combinazione di lettere, numeri o simboli che individuano un conto interessato dall’operazione di Pagamento o il Beneficiario (ad esempio, il codice IBAN);
f) Intermediario del Beneficiario: il prestatore di servizi di pagamento (PSP) scelto dal Beneficiario; tale ruolo può essere rivestito dalla Banca;
g) Intermediario del Pagatore: il prestatore di servizi di pagamento (PSP) scelto dal Pagatore; tale ruolo può essere rivestito dalla Banca;
h) Paese E.E.A.: Stato appartenente all’Area Economica Europea (European Economic Area – E.E.A.); ne fanno parte attualmente gli Stati dell’Unione Europea nonché Norvegia, Islanda e Liechtenstein;
i) Pagamento: operazione comportante il trasferimento di fondi; ove non diversamente precisato, indica operazioni sia a debito che a credito del Conto; non rientrano in tale ambito le operazioni previste all’art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 11/2010, fra cui i pagamenti mediante assegni, titoli cambiari e vaglia cambiari;
j) Pagamento in divisa Extra E.E.A.: Pagamento rientrante fra quelli indicati al comma 1 lett. a) e c) dell’art. 32 ma che, a differenza di quelli indicati al comma 2 dello stesso articolo, è in una divisa diversa dall’euro e da una delle divise dei Paesi E.E.A. (ad esempio, Pagamento in dollari a credito del Conto se l’Intermediario del Pagatore è situato in un Paese E.E.A.; Pagamento in dollari a debito del Conto se l’Intermediario del Beneficiario è situato in un Paese E.E.A.);
k) Pagamento Paese Extra E.E.A.: Pagamento in qualsiasi divisa, rientrante fra quelli indicati al comma 1 lett. a) e c) dell’art. 32, ove l’altro Intermediario coinvolto è situato in un paese diverso da un Paese E.E.A. (ad esempio, Pagamento in euro a credito del Conto se l’Intermediario del Pagatore è situato negli Stati Uniti d’America;
Pagamento in dollari a debito del Conto se l’Intermediario del Beneficiario è situato negli Stati Uniti d’America);
l) Pagatore: soggetto che effettua un Pagamento a credito del Conto;
m) Terza Parte: prestatore di servizi pagamento, diverso dalla Banca, che presta uno o più dei seguenti servizi: servizi di informazione sui conti, servizio di emissione strumenti di pagamento basati su carta, servizi di disposizione di ordini di pagamento
L’articolo 32 commi 4 e 5 è sostituito dal testo di seguito riportato:
Articolo 32. Ambito di applicazione
32.4Le norme della sottosezione (E) si applicano ai Pagamenti in divisa Extra E.E.A. e ai Pagamenti Paese Extra E.E.A.
32.5Le norme della sottosezione (F) si applicano:
- nel caso in cui il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca si avvalga dei servizi di informazione sui conti prestati da una Terza Parte in relazione al Conto;
- nel caso in cui una Terza Parte, emittente strumenti di pagamento basati su carta, chieda alla Banca conferma immediata della disponibilità sul Conto dell’importo corrispondente ad una determinata operazione di pagamento basata su una carta emessa da tale Terza Parte e collegata al Conto.
L’articolo 33 comma 1 è sostituito dal testo di seguito riportato:
Articolo 33. Esecuzione dei Pagamenti – Informazioni preliminari all’esecuzione di Pagamenti 33.1 Ciascun Pagamento è eseguito a condizione che:
- nell’ordine di Pagamento il Conto sia correttamente individuato, secondo quanto richiesto per la specifica tipologia di Pagamento;
- gli altri dati necessari per l’esecuzione del Pagamento, secondo quanto indicato nel Foglio Informativo, siano esatti, completi e non contraddittori;
- per l’ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte, sia rispettato quanto previsto all’art. 43bis.
L’articolo 34 comma 2 è sostituito dal testo di seguito riportato:
Articolo 34. Sospensione e rifiuto di Pagamenti da parte della Banca
34.2 La Banca comunica la sospensione o il rifiuto al Cliente verbalmente (anche per via telefonica) o tramite posta elettronica, indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. A tal fine il Cliente deve comunicare alla Banca un proprio recapito telefonico o di posta elettronica.
L’articolo 35 è sostituito dal testo di seguito riportato:
Articolo 35. Richiesta di rettifica
35.1Nel caso di Pagamento non autorizzato o eseguito in modo inesatto oppure nel caso di mancata esecuzione di un Pagamento, il Cliente può richiederne la rettifica a condizione di comunicare la circostanza alla Banca secondo quanto previsto ai commi seguenti.
35.2La richiesta di rettifica deve essere presentata alla Banca, con le modalità indicate nel Foglio Informativo, senza indugio non appena il Cliente è in grado di rilevare il Pagamento non autorizzato o eseguito in modo inesatto oppure la mancata esecuzione del Pagamento. Se il Cliente presenta la richiesta di rettifica per un Pagamento non autorizzato in un Giorno non Lavorativo o in un Giorno Lavorativo dopo il limite orario indicato nel Foglio Informativo, tale richiesta si considera ricevuta dalla Banca il Giorno Lavorativo successivo. La richiesta di rettifica deve essere effettuata in ogni caso entro 13 mesi dalla data di addebito o accredito.
35.3Se il Cliente è non consumatore, il termine di cui al comma 2 è di 60 giorni dalla data di ricevimento dell’estratto conto; per alcuni tipi di Addebiti Diretti è previsto un termine maggiore che è specificato nel Foglio Informativo (ad esempio per il servizio ADUE il termine per richiedere la rettifica di un pagamento non autorizzato è di 13 mesi).
L’articolo 36 è sostituito dal testo di seguito riportato:
Articolo 36. Pagamenti non autorizzati
36.1Se il Pagamento risulta non autorizzato, la Banca - entro il Giorno Lavorativo successivo a quello in cui prende atto del Pagamento o riceve la richiesta di rettifica del Cliente ai sensi dell’art. 35 - riporta il Conto nello stato in cui si sarebbe trovato se il Pagamento non avesse avuto luogo, salvo che abbia motivato sospetto di frode, assicurando che la data valuta dell’accredito non sia successiva a quella dell’addebito del Pagamento. La Banca ha il diritto di ottenere la restituzione dell’importo rimborsato qualora sia successivamente dimostrato che il Pagamento era stato autorizzato, ripristinando la situazione del Conto come se l’operazione di rimborso non avesse avuto luogo.
L’articolo 37 è sostituito dal testo di seguito riportato:
Articolo 37. Mancata o inesatta esecuzione di Pagamenti
37.1In caso di mancata o inesatta esecuzione di un Pagamento a debito del Conto, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente a meno che sia in grado di provare che l’Intermediario del Beneficiario ha ricevuto l’importo del Pagamento, a seconda del caso:
- nel termine indicato dall’art. 47; oppure
- nel termine indicato dall’art. 54 o con lieve ritardo rispetto a tale termine.
37.2Nel caso in cui la Banca sia responsabile in base al comma 1, se l’importo del Pagamento è stato già addebitato sul Conto, a seguito della richiesta del Cliente ai sensi dell’art. 35 la Banca ripristina la situazione del Conto come se l’addebito non avesse avuto luogo, applicando una data valuta non successiva a quella di addebito in Conto dell’importo del Pagamento.
37.3In caso di mancata o inesatta esecuzione di un Pagamento a credito del Conto, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente se è dimostrato che essa ha ricevuto l’importo del Pagamento dall’Intermediario del Pagatore; questa responsabilità decorre dal momento in cui la Banca ha ricevuto l’importo del Pagamento.
37.4Nel caso in cui sia responsabile in base al comma 3, la Banca accredita l’importo del Pagamento sul Conto con data valuta non successiva a quella che sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta del Pagamento.
37.5La Banca è inoltre responsabile di eventuali spese e interessi imputati al Cliente per la mancata o inesatta esecuzione del Pagamento.
37.6La responsabilità della Banca non sussiste se la mancata o inesatta esecuzione è imputabile al Cliente oppure se ricorre un caso di esclusione di responsabilità previsto dalla legge.
37.7Se il Cliente è non consumatore, i commi 2, 4 e 5 non si applicano.
L’articolo 39 comma 1 è sostituito dal testo di seguito riportato:
Articolo 39. Comunicazione della avvenuta esecuzione
37.8La comunicazione dell’avvenuta esecuzione di ciascun Pagamento è effettuata dalla Banca mediante messa a disposizione del Cliente, presso la filiale ove è intrattenuto il Conto, delle informazioni relative al Pagamento. Il Cliente può chiedere che la comunicazione dell’avvenuta esecuzione di Pagamenti sia effettuata dalla Banca mediante messa a disposizione, all’inizio di ciascun mese solare, presso la filiale ove è intrattenuto il Conto, delle informazioni relative ai Pagamenti eseguiti nel mese solare precedente su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Tali informazioni sono disponibili per i due mesi solari successivi a quello a cui si riferiscono.
L’articolo 41 comma 2 è sostituito dal testo di seguito riportato:
Articolo 41. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
41.2La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 126–sexies del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta; se il Cliente è una Microimpresa, nei suoi confronti non si applica il comma 4-bis dell’art. 126–sexies.
La modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data indicata nella proposta per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto.
Viene aggiunto l’articolo 41bis
Articolo 41bis. Consenso del Cliente all’accesso, al trattamento e alla conservazione dei propri dati personali
41bis.1 Il Cliente presta il proprio consenso all’accesso, al trattamento e alla conservazione, da parte della Banca, dei propri dati personali necessari alla prestazione dei servizi di pagamento oggetto del contratto
Sottosezione (B) - PAGAMENTI DISPOSTI DAL CLIENTE A DEBITO DEL CONTO All’articolo 42 viene aggiunto il comma 2:
Articolo 42. Caratteristiche
42.2Le specifiche caratteristiche di ciascun tipo di Pagamento sono descritte nei Fogli Informativi.
Viene aggiunto l’articolo 43bis
Articolo 43bis. Ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte
43bis.1 Alcuni ordini di Pagamento possono essere disposti tramite una Terza Parte che presta servizi di disposizione di ordini di pagamento, se ricorrono le seguenti condizioni:
• il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca è titolare presso la Banca stessa di un servizio per operare a distanza tramite internet a cui il Conto è collegato in modalità dispositiva e ha già effettuato il primo accesso a tale servizio;
• il Conto è intestato o cointestato al Cliente a firme disgiunte;
• ogniqualvolta sia disposto un Pagamento, la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.
43bis.2 Gli ordini di Pagamento che possono essere disposti tramite Terza Parte sono indicati nel Foglio Informativo.
43bis.3 La Banca può rifiutare l’accesso al Conto alla Terza Parte per giustificate e comprovate ragioni connesse all’accesso fraudolento o non autorizzato al Conto medesimo da parte della Terza Parte, compresi i casi di ordini di Pagamento fraudolenti o non autorizzati. In tali casi, prima che l’accesso sia rifiutato o al più tardi immediatamente dopo, la Banca comunica il rifiuto al Cliente o alla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca verbalmente (anche per via telefonica) o tramite posta elettronica indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. A tal fine, il Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca devono comunicare alla Banca stessa un proprio recapito telefonico o di posta elettronica. La Banca consente l’accesso al Conto alla Terza Parte al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto.
43bis.4 In ogni caso la Banca, se riceve dal Cliente o dalla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca la revoca del consenso alla prestazione dei servizi di disposizione di ordini di pagamento, rifiuta senza indugio l’accesso al Conto alla Terza Parte. Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può disporre tale revoca nei casi e con le modalità indicate nella guida del servizio per operare a distanza tramite internet a cui il Conto è collegato in modalità dispositiva.
43bis.5 La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca e la Terza Parte relativi ai
43bis.6 La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca e la Terza Parte relativi ai servizi di disposizione di ordine di pagamento prestati da quest’ultima. Il Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca si impegnano quindi a risolvere direttamente con la Terza Parte eventuali contestazioni inerenti la prestazione di tali servizi.
L’articolo 45 viene sostituito dal testo di seguito riportato:
Articolo 45. Ricezione dell’ordine
45.1L’ordine di Pagamento presentato allo sportello si considera ricevuto dalla Banca nella stessa data della sua presentazione o, se tale data non è un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo successivo.
45.2Se il Cliente presenta allo sportello più di dieci ordini di Pagamento su supporto cartaceo nelle due ore precedenti l’orario di chiusura finale dello sportello stesso, tali ordini si considerano ricevuti il Giorno Lavorativo successivo.
45.3Il comma 1 si applica anche all’ordine di Pagamento presentato tramite uno sportello automatico abilitato o tramite i servizi per operare a distanza (anche quando l’ordine sia disposto tramite Terza Parte). Tuttavia se l’ordine è presentato oltre determinati limiti orari - riportati rispettivamente nella documentazione relativa alla carta di debito e al servizio per operare a distanza - l’ordine si considera ricevuto il Giorno Lavorativo successivo. I limiti orari riportati nella documentazione relativa al servizio per operare a distanza si applicano anche in caso di ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte.
45.4Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la Banca può comunque considerare gli ordini ricevuti oltre il limite orario come ricevuti nello stesso Giorno Lavorativo di presentazione.
45.5Per alcuni tipi di Pagamento, il Cliente può indicare nell’ordine che esso deve essere accreditato all’Intermediario del Beneficiario in una determinata data futura. In tal caso, indipendentemente dalla data di presentazione, l’ordine si considera ricevuto:
- nel caso di ordine impartito tramite uno sportello automatico abilitato o tramite i servizi per operare a distanza (anche quando l’ordine sia impartito tramite Terza Parte), il Giorno Lavorativo precedente la data indicata dal Cliente per l’accredito all’Intermediario del Beneficiario;
- nel caso di ordine impartito su supporto cartaceo, due Giorni Lavorativi precedenti la data indicata dal Cliente per l’accredito all’Intermediario del Beneficiario;
- nel caso di Pagamento in una delle divise dei Paesi E.E.A. diversa dall’euro, quattro Giorni Lavorativi precedenti la data indicata dal Cliente per l’accredito all’Intermediario del Beneficiario.
45.6 Per alcuni tipi di Pagamento la Banca può consentire al Cliente di indicare nell’ordine che l’esecuzione dello stesso sia avviata in una data futura; se il Cliente esercita tale scelta, l’ordine si considera ricevuto nella data indicata se questa coincide con un Giorno Lavorativo, oppure il primo Giorno Lavorativo successivo.
45.7Se il Cliente intende impartire in forma cartacea un ordine di Pagamento relativo ad una RIBA deve presentare l’ordine allo sportello entro il Giorno Lavorativo precedente la data di scadenza indicata sulla RIBA stessa.
45.8Dalla data di ricezione dell’ordine la Banca può addebitare il relativo importo sul Conto.
45.9La Banca, dal momento della presentazione dell’ordine con data futura, o oltre il limite orario di cui al comma 3, può rendere indisponibile l’importo necessario all’esecuzione del Pagamento. Se il Cliente ne fa richiesta, la Banca gli comunica verbalmente l’eventuale esercizio della suddetta facoltà.
L’articolo 46 viene sostituito dal testo di seguito riportato:
Articolo 46. Revoca dell’ordine
46.1L’ordine di Pagamento non può essere revocato dal Cliente, salvo che si tratti di un ordine con data futura (inclusi gli ordini permanenti) oppure che la Banca vi consenta.
46.2L’ordine con data futura può essere revocato dal Cliente entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione come definita all’art. 45, commi 5 e 6.
46.3 La revoca deve essere richiesta in filiale per iscritto oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca.
46.4 Nel caso di ordine permanente, il Cliente deve indicare se intende revocare solo il primo ordine di Pagamento successivo oppure tutti i Pagamenti da eseguire dopo la revoca stessa. In mancanza di indicazione, la revoca fa cessare l’esecuzione anche di tutti i Pagamenti da eseguire dopo la revoca stessa.
46.5 L’ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte non può essere revocato dal Cliente, salvo che la Banca e la Terza Parte vi consentano oppure che si tratti di un ordine con data futura; in quest’ultimo caso, la revoca può essere disposta dal Cliente entro il termine di cui al comma 2.
L’articolo 47 comma 1 viene sostituito dal testo di seguito riportato:
Articolo 47. Tempi di esecuzione del Pagamento
47.1 L’ordine di Pagamento è eseguito mediante accredito del relativo importo all’Intermediario del Beneficiario:
- nel caso di ordine impartito tramite uno sportello automatico abilitato o tramite i servizi per operare a distanza (anche quando l’ordine sia impartito tramite Terza Parte), entro il Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione ai sensi dell’art. 45;
- nel caso di ordine impartito su supporto cartaceo, entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione ai sensi dell’art. 45.
SEZIONE A2 (SERVIZI DI PAGAMENTO) – 3. ADDEBITI DIRETTI DEL CONTO DISPOSTI DAL BENEFICIARIO L’art. 48 è sostituito con la norma di seguito riportata:
Caratteristiche
48.1 La presente sottosezione si applica:
- al servizio ADUE: il servizio è effettuato in conformità a quanto previsto dalla procedura interbancaria SEPA Direct Debit Core a cui deve avere aderito anche l’Intermediario del Beneficiario; il servizio include le varianti ADUE Finanziario e ADUE a Importo Fisso;
- al servizio ADUE B2B: il servizio è effettuato in conformità a quanto previsto dalla procedura interbancaria SEPA Business-to-Business Direct Debit, a cui deve avere aderito anche l’intermediario del Beneficiario. Il servizio è utilizzabile solo da soggetti non consumatori o Microimprese.
- ad altri tipi di Addebito Diretto di cui la Banca consenta l’effettuazione.
48.2 Le specifiche caratteristiche di ciascun tipo di Addebito Diretto – tra cui quelle relative all’abilitazione o disabilitazione del Conto nonché all’autorizzazione all’esecuzione - sono descritte nel relativo Foglio Informativo.
L’ art.56 è sostituito con la norma di seguito riportata:
Richieste di rimborso
1.1 Entro il termine di 8 settimane dall’addebito in Conto il Cliente può chiedere il rimborso dell’importo di un Addebito Diretto, qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) al momento del rilascio, l’autorizzazione non specificava l’importo dell’Addebito Diretto;
b) l’importo dell’Addebito Diretto supera quello che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo precedente modello di spesa e le circostanze del caso.
Per alcune tipologie di Addebito Diretto il rimborso è effettuato anche se non ricorrono le condizioni sub a) e b); le tipologie di Addebito Diretto per le quali il rimborso è incondizionato sono indicate nel relativo Foglio Informativo, (ad esempio il Servizio ADUE ad esclusione dell’ADUE Finanziario e dell’ADUE a Importo Fisso che non prevedono il diritto di rimborso).
1.2 Il Cliente non consumatore (anche nel caso in cui sia una Microimpresa) può chiedere il rimborso dell’importo di un Addebito Diretto se questa facoltà è prevista nel Foglio Informativo e nei termini ivi indicati; tuttavia tale facoltà può essere limitata o esclusa dal Cliente stesso nell’autorizzazione; ad esempio:
a) per il servizio ADUE (ad esclusione dell’ADUE Finanziario e dell’ADUE a Importo Fisso) il rimborso può essere chiesto entro il termine di 8 settimane ed è incondizionato;
b) per il servizio ADUE B2B il rimborso non può essere richiesto.
1.3 La richiesta va fatta per iscritto alla filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca e deve essere accompagnata dalla prova delle condizioni richieste; in assenza di tale prova la Banca non è tenuta al rimborso.
Sono inoltre eliminati tutti i riferimenti al servizio RID presenti nelle norme del contratto.
SEZIONE A2 – Servizi di pagamento 4. Pagamenti a credito del conto L’art. 57 è sostituito dal seguente:
Termini di accredito
1.L’importo del Pagamento è a disposizione del Cliente non appena esso è ricevuto dalla Banca tenuto conto dei tempi tecnici necessari.
2.Nel caso in cui il Pagamento sia in una divisa di un Paese E.E.A diversa dall’euro, il relativo importo è a disposizione del Cliente, previa conversione in euro, entro il quarto Giorno Lavorativo successivo a quello in cui l’importo medesimo è ricevuto dalla Banca.
La Sottosezione (E) - PAGAMENTI EXTRA E.E.A. viene ridenominata in Sottosezione (E) - PAGAMENTI IN DIVISA EXTRA E.E.A. E PAGAMENTI PAESE EXTRA E.E.A. e ne vengono aggiornati tutti gli articoli:
Articolo 58. Rinvio alle norme delle sottosezioni precedenti
58.1 Ai Pagamenti in divisa Extra E.E.A. si applicano i seguenti articoli della presente Sezione: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43bis, 44 e 45 (ad eccezione del comma 5).
58.2Ai Pagamenti Paese Extra E.E.A. si applicano i seguenti articoli della presente Sezione: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 43bis, 44 e 45 (ad eccezione del comma 5).
Articolo 59. Mancata o inesatta esecuzione di Pagamenti Paese Extra E.E.A.
59.1 A seguito della richiesta di rettifica del Cliente ai sensi dell’art. 35, se è dimostrata la responsabilità della Banca:
- in caso di mancata esecuzione di un Pagamento a debito del Conto, se il Conto è stato comunque addebitato la Banca rimborsa al Cliente l’importo addebitato;