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Nome e Cognome/ Ragione Sociale Sede (Indirizzo) Telefono e

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Foglio informativo n. 489/010.

Finanziamenti.

Finanziamento Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n. 80 del 20/11/1982

Fondo di rotazione regionale in agricoltura.

Prestiti agevolati di conduzione.

Informazioni sulla banca.

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Sede legale e amministrativa: Piazza San Carlo 156 - 10121 Torino.

Per chiamate dall’Italia: 800.303.303.

Per chiamate dall’Estero: +39.011.80.19.200.

Sito Internet: www.intesasanpaolo.com.

Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5361.

Capogruppo del Gruppo Bancario “Intesa Sanpaolo”, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158.

Rappresentante del Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo” Partita IVA 11991500015 (IT11991500015).

Codice A.B.I. 3069.2.

Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede/ a distanza:

Nome e Cognome/ Ragione Sociale Sede (Indirizzo) Telefono e E-mail

Iscrizione ad Albi o Elenchi Numero Delibera Iscrizione all’Albo/ Elenco Qualifica

Che cos’è il finanziamento.

Il Finanziamento è un’operazione con cui un'impresa ottiene la disponibilità necessaria da una Banca/Intermediario per realizzare un dato progetto di investimento o soddisfare le proprie esigenze di liquidità, con l’obbligo di restituire l’importo concesso e a pagare gli interessi calcolati sulla base del tasso di interesse stabilito nel contratto. Il tasso di interesse può essere fisso o variabile.

La restituzione del debito (capitale erogato e interessi) avviene in modo graduale nel tempo attraverso il pagamento di rate periodiche per un periodo di tempo che può essere lungo per diversi anni, o breve, inferiore all’anno.

L.R. Friuli Venezia Giulia n. 80 del 20/11/1982 – Fondo di rotazione regionale in agricoltura

È un finanziamento agrario a breve termine, perfezionabile in forma non cambiaria e destinato a soddisfare le esigenze di conduzione delle imprese che svolgono attività agricola con ammissione ai benefici di cui alla Legge Regionale 80/82.

Questo Foglio Informativo pubblicizza esclusivamente le caratteristiche e le condizioni economiche che sono di competenza della Banca, essendo le agevolazioni, per definizione, demandate alle determinazioni delle Amministrazioni pubbliche competenti.

Caratteristiche del prestito agrario di gestione.

A cosa serve: Prestito di conduzione per la fornitura dei capitali di anticipazione necessari a sostenere le spese connesse ai cicli produttivi sino alla raccolta e alla vendita dei prodotti agricoli.

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FOGLIO INFORMATIVO N.489/010.

FINANZIAMENTI. L.R.FRIULIVENEZIAGIULIA N.80 DEL

20/11/1982FONDODIROTAZIONE REGIONALEINAGRICOLTURA A chi si rivolge:

I soggetti beneficiari sono le imprese agricole che svolgono attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, con sede operativa nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, iscritte al Registro delle Imprese che non rientrano nella categoria di imprese in difficoltà di cui agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Per l’erogazione del finanziamento il Cliente deve essere titolare di un conto corrente presso la banca erogante, ad eccezione di professionisti e microimprese, queste ultime identificate secondo quanto previsto al D. Lgs 6/9/2005 n°

206. (Titolo III, Capo I, Art. 18: “..omissis d-bis "microimprese": entità, società o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n.2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003; omissis..”).

In tali casi, l’erogazione del finanziamento potrà avvenire mediante accredito su conto corrente presso la Banca erogante o presso altra banca o per cassa. Il pagamento delle rate di rimborso del finanziamento potrà avvenire esclusivamente mediante addebito su conto corrente intestato al cliente presso la Banca erogante o presso altra banca.

Per ulteriori dettagli sul conto corrente si rinvia alla sezione Servizi accessori del presente Foglio Informativo.

Il finanziamento è disciplinato dalla L.R. n. 80/82, dai Regolamenti attuativi (disponibili nel sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia) e dalle convenzioni stipulate tra la Banca e la Regione.

Le domande di concessione di finanziamento devono essere presentate entro il 31/12/2014 alla Regione ed in copia alla banca.

Il finanziamento può prevedere l’erogazione:

• con provvista 100% “agevolata” derivante da Fondi Regione tratti dal Fondo di rotazione di cui alla legge 80/82.

• con provvista mista (modalità attualmente non disponibile):

o 50% del capitale finanziato con provvista “agevolata” derivante da Fondi Regione tratti dal Fondo di rotazione di cui alla legge 80/82;

o 50% del capitale finanziato con provvista “ordinaria” derivante da Fondi Banca.

Durata: scadenza fissa al 31/12/2015.

Erogazione dei finanziamenti: subordinata all’ottenimento del provvedimento di anticipazione emesso dall’Ente Agevolatore.

Garanzie: La Banca può richiedere, in funzione a valutazioni di merito creditizio, tutte le garanzie ritenute necessarie ed abitualmente utilizzate per operazioni di questa specie quali ad es. fidejussioni, pegno su valori, ecc.

Tutti i finanziamenti effettuati ai sensi dell’art. 43 del T.U. sul credito sono assistiti da Privilegio Legale Agrario sui beni mobili dell’impresa (frutti pendenti, macchine, bestiame, crediti) e dalla garanzia sussidiaria Sgfa (ex F.I.G.), qualora ricorrano i presupposti previsti dallo specifico Regolamento.

Modalità di rimborso: il rimborso del capitale del finanziamento potrà avvenire in un’unica soluzione alla scadenza, nel limite della durata massima prevista.

Gli interessi sulla quota Banca sono sempre corrisposti posticipatamente con periodicità semestrale e scadenza fissa al 30/06 e al 31/12.

Rischi del Finanziamento L.R. Friuli Venezia Giulia n. 80 del 20/11/1982 – Fondo di rotazione regionale in agricoltura.

Il rischio principale sulla Quota Banca (in caso di provvista mista), trattandosi di finanziamento a tasso fisso, deriva dal fatto che il cliente non può beneficiare di eventuali riduzioni di tasso.

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FOGLIO INFORMATIVO N.489/010.

FINANZIAMENTI. L.R.FRIULIVENEZIAGIULIA N.80 DEL

20/11/1982FONDODIROTAZIONE REGIONALEINAGRICOLTURA

Condizioni economiche.

Quanto può costare il prestito agrario a valere sulla L.R. Friuli Venezia Giulia n. 80 del 20/11/1982 – Fondo di rotazione regionale in agricoltura

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG).

Esempio 1 - Microimpresa

Il tasso è calcolato sulla base dell’anno civile (365 giorni) su un finanziamento chirografario con scadenza 31/12/2015 ed importo di € 100.000,00 con 100% provvista agevolata e, spese di istruttoria, spese avviso scadenza prestito, spese invio comunicazione di legge, contributo SGFA1.

1 contributo SGFA pari allo 0,30%= 300 Euro

100% Quota Regione TAN TAEG

Tasso Fisso – Scadenza fissa 31/12/2015 0,00% 0,997%

Esempio 2 – Impresa non qualificabile come Microimpresa

Il TAEG è calcolato sulla base dell’anno civile (365 giorni) su un finanziamento chirografario con scadenza 31/12/2015 ed importo di € 100.000,00 con 100% provvista agevolata. Sono state considerate le seguenti spese: di istruttoria, incasso rata e avviso di scadenza o quietanza di pagamento, invio comunicazione di legge, contributo SGFA1, conto corrente2 .

1 contributo SGFA pari allo 0,30%= 300 Euro

2 sono ricompresi il canone mensile del conto corrente di erogazione pari a 10 € e la quota mensile dell’imposta di bollo pari a 8,33 €.

100% Quota Regione TAN TAEG

Tasso Fisso – Scadenza fissa 31/12/2015 0,00% 1,005%

Dettaglio condizioni economiche.

Importo Massimo finanziabile Calcolato in percentuale sul fatturato registrato nell’esercizio 2012 secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 219 del 07/02/2014 con riguardo ai diversi comparti produttivi.

Importo Minimo finanziabile Non previsto.

Durata (scadenza fissa) 31/12/2015

Tassi. Quota Banca Quota Regione

Tasso di interesse nominale annuo

Parametro di indicizzazione + Spread zero

Parametro di /indicizzazione Euribor base 360 a 6 mesi media del mese precedente la decorrenza della rata

Spread Minimo 1,80%

massimo 4,80%

Tasso di mora tasso contrattuale previsto per la quota banca +

2%. Tasso marginal lending facility +

4%

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FOGLIO INFORMATIVO N.489/010.

FINANZIAMENTI. L.R.FRIULIVENEZIAGIULIA N.80 DEL

20/11/1982FONDODIROTAZIONE REGIONALEINAGRICOLTURA

Spese comuni. Quota Banca Quota Regione

Spese per la stipula del contratto.

Istruttoria 1,00% sull’importo del finanziamento

richiesto con un minimo di € 250,00 1,00% sull’importo del finanziamento richiesto con un minimo di € 250,00 Spese per la gestione del rapporto.

Invio comunicazioni di legge modalità

cartacea € 0,70 per invio (con eccezione dei casi di invio esenti da spese ai sensi della legge n.

40/2007 art. 8 bis)

Invio comunicazioni di legge modalità online

€ 0,00.

Per avere la rendicontazione on line è necessario aderire ai servizi a distanza della Banca e utilizzare le relative credenziali di accesso; i servizi a distanza sono offerti nell'ambito del contratto denominato 'MyKey' e ai titolari dei contratti 'Servizi via internet, cellulare e telefono per aziende ed enti' oppure 'Inbiz'. Per maggiori informazioni sui servizi a distanza consultare i fogli informativi dedicati.

incasso rata e avviso di scadenza o

quietanza di pagamento Rata semestrale € 3,50 € 3,50

incasso rata e avviso di scadenza o

quietanza di pagamento online Rata semestrale € 3,00 € 3,00

Per avere la rendicontazione on line è necessario aderire ai servizi a distanza della Banca e utilizzare le relative credenziali di accesso; i servizi a distanza sono offerti nell'ambito del contratto denominato 'MyKey' e ai titolari dei contratti 'Servizi via internet, cellulare e telefono per aziende ed enti' oppure 'Inbiz'. Per maggiori informazioni sui servizi a distanza consultare i fogli informativi dedicati.

Estinzione anticipata totale

2% del debito residuo

La commissione viene applicata anche in caso di riduzione del mutuo per

provvedimento dell’’Ente Agevolatore e di revoca dell’agevolazione

Esente

Rilascio certificato di sussistenza del

credito € 51,00

Per eventuali volture € 51,00 € 51,00

Spese di conto corrente (*) Vedere paragrafo dedicato a “servizi accessori”

Piano di ammortamento. Quota Banca Quota Regione

Tipo di ammortamento. Unica soluzione alla scadenza (capitale), nel limite della durata massima deliberata Periodicità delle rate Piano di rimborso con rate intermedie di soli

interessi semestrali

(*) Da includere nel calcolo del TAEG nel caso in cui il conto corrente obbligatorio di appoggio venga aperto nei 30 giorni antecedenti la data di domanda del finanziamento.

Calcolo esemplificativo dell’importo del finanziamento alla scadenza.

Tasso di interesse applicato.

(100% Quota Regione)

Scadenza del finanziamento Ammontare del finanziamento alla scadenza

per € 100.000,00 di capitale

0,00% 31/12/2015 € 100.000,00

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazione di “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”, può essere consultato in filiale e sul sito internet indicato nella sezione “Informazioni sulla banca“, nella sezione dedicata alla Trasparenza.

Altre spese da sostenere.

Trattandosi di finanziamento agrario agevolato di durata inferiore ai 18 mesi è soggetto alla trattenuta obbligatoria a favore della SGFA pari allo 0,30% dell’importo accordato a carico del prestatario.

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FOGLIO INFORMATIVO N.489/010.

FINANZIAMENTI. L.R.FRIULIVENEZIAGIULIA N.80 DEL

20/11/1982FONDODIROTAZIONE REGIONALEINAGRICOLTURA Imposta di bollo per finanziamenti con durata sino a 18 mesi: € 16,00 (da percepire in caso di mancanza di conto d’appoggio).

Servizi Accessori.

Qualora il Cliente non sia già titolare di un conto corrente presso la Banca erogante o presso il sistema bancario, la Banca propone Conto BusinessInsieme.

Cos’è un conto corrente?

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile). Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, domiciliazione delle bollette, fido.

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia che assicura a ciascun correntista una copertura fino a € 100.000,00.

Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di carta di debito, carta di credito, assegni, dati identificativi e parole chiave per l’accesso al conto su internet, rischi che possono essere ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

Conto BusinessInsieme

Conto BusinessInsieme è il conto corrente pensato per tutti i clienti che svolgono un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale (con accordato inferiore a 2,5 milioni di euro) che permette di comporre liberamente la propria offerta, scegliendo l’insieme di prodotti e servizi più adatti alle proprie esigenze. La formula del conto, infatti, prevede un unico costo mensile complessivo, che include i canoni di determinati servizi che il cliente sceglie di collegare al conto.

Per ogni prodotto o servizio sottoscritto, il costo mensile complessivo aumenta di un ammontare pari al costo mensile di tale servizio. In caso di scioglimento del rapporto contrattuale relativo ad uno o più prodotti o servizi precedentemente collegati, il costo mensile complessivo si riduce di un ammontare pari al costo di tali servizi.

Qui di seguito si riepilogano i costi del Conto BusinessInsieme, sulla base dell’offerta commerciale proposta dalla Banca, connessi al solo utilizzo del finanziamento ed inclusi nel relativo calcolo del TAEG.

Voci di costo

Spese per l'apertura del conto Non previste spese

Canone mensile base Insieme 10 € 10,00 (canone annuo € 120,00)

Canone mensile base Insieme 25 € 25,00 (canone annuo € 300,00)

Canone mensile base Insieme Illimitato € 30,00 (canone annuo € 360,00)

Numero di operazioni trimestrali il cui costo di registrazione è incluso nel

canone mensile base Insieme 10 30

Numero di operazioni trimestrali il cui costo di registrazione è incluso nel

canone mensile base Insieme 25 75

Numero di operazioni trimestrali il cui costo di registrazione è incluso nel

canone mensile base Insieme Illimitato Illimitato

Spese trimestrali per conteggio interessi e competenze Incluse nel canone mensile base Costo di registrazione di ogni operazione (in aggiunta al costo dell'operazione) € 1,60 oltre i limiti trimestrali previsti

Invio estratto conto on line (canone mensile) € 0,00 (1)

Invio estratto conto cartaceo (canone mensile) € 0,70 con periodicità mensile (€ 8,40 canone annuo)

Costo invio comunicazione di legge on line (canone mensile) € 0,00 (1)

Costo invio comunicazione di legge cartacea (canone mensile) € 0,70 con periodicità mensile (€ 8,40 canone annuo)

Oltre a questi costi va considerata l'imposta di bollo di € 8,33 mensili (€ 2,85 nel caso di Persona Fisica /Ditta Individuale).

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FOGLIO INFORMATIVO N.489/010.

FINANZIAMENTI. L.R.FRIULIVENEZIAGIULIA N.80 DEL

20/11/1982FONDODIROTAZIONE REGIONALEINAGRICOLTURA

(1) Per avere la rendicontazione on line è necessario aderire ai servizi a distanza della Banca e utilizzare le relative credenziali di accesso; i servizi a distanza sono offerti nell'ambito del contratto denominato 'MyKey' e ai titolari dei contratti 'Servizi via internet, cellulare e telefono per aziende ed enti' oppure 'Inbiz'. Per maggiori informazioni sui servizi a distanza consultare i fogli informativi dedicati.

Recesso dal contratto.

Il cliente e la banca possono recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente o anche solo dalla inerente convenzione di assegno mediante comunicazione scritta da darsi:

• in caso di recesso della banca, con preavviso minimo al cliente di due mesi se questi è consumatore, di 10 giorni se è non consumatore; il preavviso è sempre di almeno 10 giorni nel caso di recesso dalla convenzione di assegno; i soggetti rientranti nella categoria delle “Microimprese” di cui al D. Lgs. n. 11/2010 sono equiparati ai consumatori;

• in caso di recesso del cliente, con preavviso alla banca di 3 giorni.

Nel caso in cui sussista un giustificato motivo, ognuna delle parti può recedere senza necessità di preavviso, dandone pronta comunicazione scritta all’altra.

Alla data di efficacia del recesso si determina la chiusura definitiva del conto, con conseguente obbligo per ognuna delle parti di corrispondere all’altra quanto dovuto. La banca procede al calcolo del saldo di chiusura del conto non appena disponga dei dati di tutte le operazioni addebitabili sul conto, effettuate dal cliente con assegni, carte di pagamento o con altra modalità.

In caso di recesso della banca o del cliente dal contratto di conto corrente o dalla convenzione di assegno, la banca non è obbligata a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto efficace. L’eventuale emissione di assegni, a seguito della cessazione della convenzione di assegno, determina gli effetti stabiliti dall'art. 9 della legge n. 386/1990 per l’emissione di assegni senza autorizzazione. Il cliente deve restituire alla banca i moduli per assegni non utilizzati

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale.

Se il Cliente chiede la chiusura del conto con comunicazione consegnata alla Banca o inviata tramite posta, la chiusura avviene entro i seguenti termini:

- 3 giorni lavorativi, se al conto non sono collegati altri rapporti o servizi. Il termine decorre dalla data in cui la Banca riceve la richiesta di chiusura del conto;

- 12 giorni lavorativi, se al conto sono collegati altri rapporti o servizi. Il termine decorre dalla data in cui la Banca riceve la richiesta di chiusura del conto ed è subordinato al fatto che il Cliente restituisca le carte di pagamento collegate al conto e fornisca le istruzioni per definire i rapporti o servizi collegati.

Nel predetto termine di 12 giorni la Banca acquisisce i dati delle operazioni relative ai rapporti o servizi collegati al conto e definisce il saldo di chiusura. Il termine può tuttavia essere superato se, per la definizione di alcuni rapporti o servizi, la Banca deve acquisire dati da soggetti terzi (tali fattispecie sono indicate nel Foglio Informativo relativo al conto corrente).

Estinzione anticipata, portabilità e reclami.

Estinzione anticipata.

Il cliente può scegliere di estinguere anticipatamente tutto il finanziamento pagando alla Banca sulla sola quota di propria competenza un compenso contrattualmente pattuito. L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto prima della scadenza del finanziamento.

La richiesta di rimborso anticipato del prestito comporta per la sola quota regione la restituzione del relativo debito residuo in linea capitale.

Non sono ammesse estinzioni anticipate parziali.

Tempi massimi di estinzione anticipata del rapporto contrattuale.

I conteggi di estinzione anticipata del finanziamento sono disponibili entro 7 giorni lavorativi dalla data di richiesta da parte della Filiale.

Recesso.

Si conviene espressamente la facoltà della Banca di recedere dal contratto di Finanziamento, a norma dell'art. 1373 c.c., al verificarsi, oltre che di qualunque causa di scioglimento dell’impresa, di uno qualsiasi dei seguenti eventi riguardanti la Parte Finanziata:

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FOGLIO INFORMATIVO N.489/010.

FINANZIAMENTI. L.R.FRIULIVENEZIAGIULIA N.80 DEL

20/11/1982FONDODIROTAZIONE REGIONALEINAGRICOLTURA a) convocazione di assemblea per deliberare la messa in liquidazione;

b) fusione, scissione, cessione o conferimento di azienda oppure di ramo d’azienda non previamente autorizzate per iscritto dalla Banca;

c) esistenza di formalità, ancorché comunicate, che, ad insindacabile giudizio della Banca, possano risultare pregiudizievoli per la situazione legale, patrimoniale, economica, finanziaria della Parte Finanziata quali, in via esemplificativa e non esaustiva, emissione di decreti ingiuntivi, provvedimenti di sequestro conservativo sui beni sociali, costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare a norma dell’art. 2447 bis c.c. ecc.;

d) inadempimento di obbligazioni di natura creditizia, finanziaria, nonché di garanzia, assunte nei confronti di qualsiasi soggetto;

e) decadenza dal beneficio del termine, risoluzione o recesso per fatto imputabile alla Parte Finanziata relativamente a qualsiasi contratto di finanziamento stipulato presso qualsiasi Banca;

f) mancato rispetto degli obblighi di mantenimento del conto corrente e della relativa provvista.

Il recesso della Banca dal contratto stesso verranno comunicate per lettera raccomandata a.r. e avranno effetto nel momento in cui la Parte Finanziata avrà ricevuto la relativa comunicazione, ovvero questa venga restituita al mittente per compiuta giacenza.

Verificandosi una qualunque ipotesi di recesso previste dal presente articolo, la Parte Finanziata dovrà rimborsare tutto quanto dovuto alla Banca in dipendenza del presente contratto ivi compresi gli eventuali interessi di mora nella misura prevista, entro 10 (dieci) giorni lavorativi bancari dalla ricezione della relativa richiesta della Banca.

Portabilità del finanziamento.

Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il cliente, se persona fisica o micro-impresa (come definita dall’art. 1, comma 1, lettera 1 del D.Lgs. 27/1/2010 nr.11), non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

per posta ordinaria a Ufficio Reclami Intesa Sanpaolo - Piazza San Carlo 156 – 10121 TORINO,

• per posta elettronica alla casella assistenza.reclami@intesasanpaolo.com,

• per posta elettronica certificata (PEC) a assistenza.reclami@pec.intesasanpaolo.com,

tramite fax al numero 011/0937350,

• allo sportello dove è intrattenuto il rapporto o presso altri punti operativi della Banca,

• online compilando l’apposito form presente nella sezione “Reclami e risoluzione delle controversie” sul sito www.intesasanpaolo.com.

La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i servizi di pagamento, la Banca deve rispondere entro 15 giorni dal ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l’utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF);

per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca.

Il Cliente e la Banca per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo:

• ·al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie–ADR. Il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;

• ·oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

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FOGLIO INFORMATIVO N.489/010.

FINANZIAMENTI. L.R.FRIULIVENEZIAGIULIA N.80 DEL

20/11/1982FONDODIROTAZIONE REGIONALEINAGRICOLTURA L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. La Guida Pratica all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF in parole semplici” e “Guida all’utilizzo del portale ABF”), il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Permanente sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Reclami-Ricorsi-Conciliazione.

Legenda.

Privilegio Legale Agrario

Rappresenta il titolo di prelazione del credito della banca avente per oggetto i seguenti beni mobili dell’impresa finanziata:

a) frutti pendenti, prodotti finiti ed in corso di lavorazione;

b) bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine,attrezzi e altri beni, comunque acquistati con il finanziamento richiesto;

c) crediti anche futuri derivanti dai beni sopra elencati (Art. 44 Testo Unico Bancario).

SGFA

Società Gestione fondi per l’Agroalimentare: società di scopo a responsabilità limitata al 100% di proprietà dell’ISMEA. SGFA gestisce ad oggi gli interventi per il rilascio di garanzie dirette e di garanzie sussidiarie, che il legislatore ha attribuito ad Ismea, mutuandoli rispettivamente dalla Sezione Speciale del FIG e dal FIG stesso.

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.

Piano di

ammortamento Piano di rimborso del prestito con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.

Quietanza Atto con il quale un soggetto ricevente una determinata somma accetta il corrispettivo esonerando il cedente a qualsiasi ulteriore richiesta

Quota capitale Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito.

Quota interessi Quota della rata costituita dagli interessi maturati.

Tasso di mora Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento delle rate.

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.

Tasso Marginal

Lending Facility È il tasso per le operazioni di rifinanziamento marginale fissato dalla Banca Centrale Europea (e pubblicato sul circuito telematico Reuters alla pagina ECB01 ovvero su “IL SOLE 24 ORE”).

Voltura Cambiamento d’intestazione del mutuo e subentro nella posizione di mutuatario

Contratto unico E’ il contratto con il quale la banca eroga il finanziamento e l’impresa fornisce le garanzie concordate.

Viene utilizzato in caso di investimenti ultimati.

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