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Foglio Informativo n. MI391 Aggiornamento n.009 Data ultimo aggiornamento

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Academic year: 2022

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Foglio Informativo n. MI391 Aggiornamento n.009 Data ultimo aggiornamento 01.02.2022

FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI A TASSO FISSO E TASSO VARIABILE

CON GARANZIA SACE

ai sensi Legge n. 40/2020 e successive modifiche ed integrazioni.

(in conversione del Decreto Legge n. 23/2020 - “Decreto Liquidità”)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A - 20154 Milano Tel.: 800.323285 (dall'estero 02.3340.8965)

Fax: 02.3348.6999

Sito Internet: www.unicredit.it

Contatti: http://www.unicredit.it/contatti

Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod.

2008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia.

CHE COS'E' UN FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO CON GARANZIA SACE – LEGGE 40/ 2020 DECRETO LIQUIDITA’

Sace Garanzia Italia

È un finanziamento (o anche “mutuo”) destinato a qualsiasi tipologia di impresa (diverse dalle banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito) indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica, con i seguenti requisiti:

i. sede in Italia

ii. imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 20141, e non risultavano presenti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario al 29 febbraio 20202 secondo quanto rilevabile dal soggetto finanziatore, la cui attività è stata limitata o interrotta dall’emergenza epidemiologica da “COVID-19” o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima

iii. sono incluse anche imprese PMI che hanno già utilizzato il Fondo di Garanzia per le PMI fino a completa capienza3

iv. imprese che hanno già esaurito il “plafond” delle garanzie rilasciate da ISMEA, ove ne abbiano accesso.

Il finanziamento è garantito da SACE ( https://www.sacesimest.it/coronavirus/garanzia-italia/imprese ) e controgarantito dallo Stato. L’importo del prestito assistito da garanzia SACE non è superiore al maggiore dei seguenti importi:

 il 25% del fatturato Italia dell’Impresa o della Capogruppo nel 2019, come risultante dal Bilancio ovvero dalla

1Assenza di situazione di difficoltà dell’impresa al 31.12.2019 sulla base dei dati di Debiti, EBITDA, Oneri Finanziari, Patrimonio Netto e Perdite di Esercizio, dichiarati dal cliente nella richiesta di finanziamento assistito da garanzia SACE

2 - Assenza di classificazione della Banca a Sofferenza, Inadempienza Probabile o Past Due Regolamentare al 29.02.2020

- Assenza di segnalazioni di “Sofferenze a Sistema” in Centrale Rischi nel flusso di ritorno del mese di dicembre 2019 né la presenza di un rapporto tra

“Totale Sconfinamenti per Cassa” e “Totale Accordato per Cassa” superiore al 20%

3 Potranno avere accesso a Garanzia Italia anche quelle PMI che presentino un plafond residuo presso il Fondo insufficiente per la definizione e l’ottenimento di un nuovo finanziamento dal sistema bancario. Per la definizione di PMI, vedi nota 4

(2)

dichiarazione fiscale oppure

 il doppio del costo del personale Italia dell’Impresa o della Capogruppo relativi all’anno 2019, come risultanti dal Bilancio ovvero da dati certificati; qualora l’Impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31.12.2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività come documentato e attestato dal rappresentate legale dell’impresa.

Il finanziamento, come da autocertificazione dell’impresa, deve essere destinato unicamente a sostenere esigenze di liquidità per: investimenti, costi del personale, costi dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, capitale circolante, esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia e a condizione che l’Impresa Beneficiaria si impegni a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione .

Il finanziamento può essere destinato, in misura non superiore al 20% dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute nel periodo compreso tra il 01.03.2020 e il 31.12.2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile come conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa.

Il finanziamento può essere destinato anche al rimborso di finanziamenti nell’ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere, purché il finanziamento medesimo preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento dell’importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia SACE sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del Finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.

Il finanziamento può essere destinato anche al rimborso di finanziamenti già garantiti con Garanzia SACE di durata non superiore a 6 anni sostituendoli con un Nuovo Finanziamento con Garanzia SACE avente durata non superiore a 8 anni (e comunque non oltre il 30 giugno 2030 ).

Altresì è possibile estendere finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, per i quali sia stata già rilasciata una Garanzia SACE, fino ad una durata non superiore a 8 anni (e comunque non oltre il 30 giugno 2030 ).

Le imprese beneficiarie del finanziamento:

 si impegneranno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali

 dovranno attestare che né le stesse, né ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la stessa appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima, non approvino/effettuino la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni proprie nel corso del 2022. Qualora le suddette imprese abbiano già deliberato la distribuzione/distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del finanziamento, l’impegno è assunto dall’impresa per i dodici mesi successivi alla data della richiesta.

 l’Impresa Beneficiaria si impegna a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione.

La dotazione complessiva a livello nazionale della garanzia è pari a 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi di euro in favore di piccole medie imprese.

Le garanzie saranno emesse fino al 30 giugno 2022.

La durata totale dei finanziamenti non potrà essere superiore a 8 anni (e comunque non oltre il 30 giugno 2030 ), con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi (comprensivo del preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate al primo trimestre solare successivo alla data di erogazione). e comunque la scadenza massima dei finanziamenti è il 30 giugno 2028 per i finanziamenti con durata non superiore a 6 anni ed il 30 giugno 2030 per i finanziamenti di durata non superiore a 8 anni .Non saranno ammessi preammortamenti di durata rappresentata da frazione di anno ma solo per multipli di 3 mesi.

Le caratteristiche della garanzia SACE sono le seguenti:

Imprese con fatturato di Gruppo Globale ≤ 1,5 mld € e numero dipendenti Italia di

Imprese con fatturato di Gruppo Globale >

1,5 mld € e ≤ 5 mld € o con numero di

Imprese con fatturato di Gruppo Globale > 5 mld €

(3)

Gruppo ≤ 5.000 dipendenti Italia di Gruppo > 5000

Quota garantita:

90%

Quota garantita:

80%

Quota garantita:

70%

Il costo complessivo del finanziamento sarà costituito dal costo del finanziamento specifico e dal costo della garanzia.

Il costo della garanzia, pari alle commissioni annue dovute dalle imprese a SACE per il rilascio della garanzia stessa, è il seguente:

Finanziamenti a PMI4 con durata fino a 6 anni

Finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI con durata fino a 6 anni 25 bps

(per il 1° anno) 50 bps

(dal 2° al 3° anno) 100 bps

(dal 4° al 6° anno)

50 bps

(per il 1° anno) 100 bps

(dal 2° al 3° anno) 200 bps

(dal 4° al 6° anno) Finanziamenti a PMI5 con

durata superiore a 6 anni e fino a 8 anni

Finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI con durata superiore a 6 anni e fino a 8 anni

75 bps

(per il 1° anno) 100 bps

(dal 2° al 3° anno) 150 bps

(dal 4° al 6° anno) 250 bps

(dal 7° al 8° anno)

100 bps (per il 1° anno) 150 bps

(dal 2° al 3° anno) 250 bps

(dal 4° al 6° anno) 350 bps

(dal 7° al 8° anno)

Le commissioni saranno corrisposte dalla Banca a SACE una volta all’anno in maniera anticipata sul capitale residuo con le seguenti modalità:

 Il Corrispettivo Annuale relativo alla prima annualità sarà dovuto entro il decimo giorno dalla fine del trimestre solare in cui è avvenuta l’erogazione del Finanziamento;

 il Corrispettivo Annuale relativo alle annualità successive alla prima sarà dovuto entro il decimo giorno a partire dalla data che cade un anno dopo la fine del trimestre solare in cui è avvenuta l’erogazione del Finanziamento.

4 Come dai criteri definiti dalla Raccomandazione della Commissione Europea n.2003/361/CE “La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR”.

5 Vedi nota 4.

(4)

Sace Garanzia Italia MidCaps

È un finanziamento (o anche “mutuo”) destinato alle MidCaps (imprese aventi un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno, e non riconducibili alla categoria di PMI6) con le seguenti caratteristiche:

 sede in Italia

 imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 20147, e non risultavano presenti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario al 29 febbraio 20208 secondo quanto rilevabile dal soggetto finanziatore, la cui attività è stata limitata o interrotta dall’emergenza epidemiologica da “COVID-19” o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima

 concessi nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Liquidità , nelle Condizioni Generali - Garanzia Italia Mid Caps(“CG”), e nel Manuale Operativo e relativi allegati disponibili all’indirizzo https://www.sacesimest.it/coronavirus/garanzia-italia/soggetti-finanziatori/garanzia-italia-mid-cap, di importo garantito in linea capitale non superiore a 5 milioni di Euro, tenuto conto dell’importo garantito relativo all'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,erogati entro i termini massimi previsti in seguito al rilascio della garanzia SACE che potrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2022; l’importo del finanziamento garantito non dovrà essere superiore al maggiore tra:

(a) il 25% del fatturato annuo totale dell’Impresa Beneficiaria relativo al 2019, come risultante dall’ultimo bilancio approvato;

(b) il doppio della spesa salariale annua dell’Impresa Beneficiaria per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile, come risultante dall’ultimo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati se l’Impresa Beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio. Qualora l’Impresa Beneficiaria sia stata costituita a partire dal 1°

gennaio 2019, l'importo del Finanziamento non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività come documentato e attestato dal titolare o rappresentante legale dell’Impresa Beneficiaria o altro soggetto munito dei necessari poteri;

(c) solo con riferimento alle Imprese Beneficiarie caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e), dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019, il 25% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019;

(d) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei 12 (dodici) mesi successivi alla data della Richiesta di Finanziamento, come documentato e attestato da titolare o rappresentante legale dell’Impresa Beneficiaria o altro soggetto munito dei necessari poteri.

 Destinati:

a) a sostenere costi del personale, costi relativi a canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti (escluse le acquisizioni di partecipazioni societarie) o capitale circolante per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia (inclusi i costi già sostenuti successivamente al 9 aprile 2020 in relazione ad una delle finalità precedenti), fermo restando l’impegno da parte delle imprese beneficiarie a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione;

b) in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile come conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa;

6 Vedi nota 4

7Assenza di situazione di difficoltà dell’impresa al 31.12.2019 sulla base dei dati di Debiti, EBITDA, Oneri Finanziari, Patrimonio Netto e Perdite di Esercizio, dichiarati dal cliente nella richiesta di finanziamento assistito da garanzia SACE

8 - - Assenza di classificazione della Banca a Sofferenza, Inadempienza Probabile o Past Due Regolamentare al 29.02.2020

- Assenza di segnalazioni di “Sofferenze a Sistema” in Centrale Rischi nel flusso di ritorno del mese di dicembre 2019 né la presenza di un rapporto tra

“Totale Sconfinamenti per Cassa” e “Totale Accordato per Cassa” superiore al 20%

(5)

c) al rimborso di finanziamenti nell’ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell’Impresa beneficiaria purché il finanziamento medesimo preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento dell’importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia SACE sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del Finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;

d) al rimborso di finanziamenti già garantiti con Garanzia SACE MidCaps di durata non superiore a 6 anni ai fini della sostituzione con un nuovo finanziamento con Garanzia SACE Midcaps avente durata fino a 8 anni

La garanzia SACE Midcaps viene prestata gratuitamente e rappresenta un aiuto di stato, e viene quindi concesso nel rispetto del massimale di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (come di volta in volta modificata). Per eventuali premi richiesti da SACE, cfr. Condizioni Generali Garanzia Italia Midcap su sito:

https://www.sace.it/coronavirus/garanzia-italia/soggetti-finanziatori/garanzia-italia-mid-cap/garanzie-finanzia menti-mid-cap#faq.

Le caratteristiche della garanzia SACE sono le seguenti:

Tutte le finalità

Quota garantita:

80%

Le imprese beneficiarie del finanziamento:

 si impegnano a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione.

La durata totale dei finanziamenti non potrà essere superiore a 8 anni (e comunque non oltre il 30 giugno 2030), con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi (comprensivo del preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate al primo trimestre solare successivo alla data di erogazione). Non saranno ammessi preammortamenti di durata rappresentata da frazione di anno ma solo per multipli di 3 mesi.

_______________________________________________________

L’impresa rimborsa il mutuo, secondo quando previsto dal contratto, con il pagamento periodico di rate trimestrali, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile.

Come richiesto da SACE, il finanziamento deve essere erogato su un conto corrente (c.d. ‘conto vincolato’) presso il soggetto finanziatore (in questo caso, UniCredit) dedicato esclusivamente alla gestione dei flussi monetari del Finanziamento e all’utilizzo per la finalità dello stesso dichiarate.

Il pagamento delle rate a rimborso del finanziamento e del costo della garanzia SACE sono addebitati su conto corrente ordinario dell’Impresa presso il soggetto finanziatore diverso dal conto corrente “dedicato”.

La Banca effettua valutazione del merito creditizio secondo le norma di vigilanza vigenti.

Esclusioni

La garanzia non può essere rilasciata per acquisto di azioni proprie e acquisizioni societarie.

Per ogni altra informazione consultare il sito https://www.sacesimest.it/coronavirus/garanzia-italia/imprese.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Quanto può costare il Finanziamento Chirografario

(6)

Di seguito si riportano esempi rappresentativi relativi al costo del finanziamento e dal costo della garanzia, incluso il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG).

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) - Tasso Fisso Indice di riferimento EuroIrs 6 anni arr. +0,05 del 26-01-2022 pari a 0.17%

Spread TAN TAEG Durata anni Importo totale del

credito

5,00% 5,20% 6,39% 6 anni € 100.000

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) - Tasso Variabile Indice di riferimento Euribor 360 a tre mesi arr. +0,05 del 26-01-2022 pari a -0.55%

Spread TAN TAEG Durata anni Importo totale del

credito

5,00% 5,00% 6,18% 6 anni € 100.000

Tabella dei costi utilizzati per gli esempio riportati:

Imposta

sostitutiva Istruttoria

Spesa incasso Rata (addebito in conto)

Certificazione interessi annuale

(formato digitale)

Invio documento di sintesi (formato digitale)

Costo garanzia SACE (stima, con quota

garantita al 90%)

€ 0,00 € 1.250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.619,25

DURATA MASSIMA DURATA

Durata massima (compreso eventuali 36 mesi di

preammortamento, su richiesta del cliente) e comunque la scadenza massima dei finanziamenti è il 30 giugno 2028 per i finanziamenti con durata non superiore a 6 anni ed il 30 giugno 2030 per i finanziamenti di durata non superiore a 8 anni)

96 mesi

CONDIZIONI ECONOMICHE

L’art. 1 c. 2 lettera h) del Decreto Liquidità stabilisce che le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi, e il costo dei finanziamenti coperti da garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.

Di seguito sono rappresentate le condizioni massime applicabili, senza tener conto del beneficio derivante dalla presenza della garanzia come richiesto dal citato art. 1 c.2 lett. h).

Si inviata la clientela a prendere visione, prima della sottoscrizione del contratto, delle condizioni economiche personalizzate esposte nel prospetto di condizioni economiche inserito in frontespizio del contratto medesimo: le condizioni economiche ivi presenti sono elaborate tenendo conto, per la singola richiesta di finanziamento, di quanto richiesto dall’art. 1 c.2 lettera h).

Come previsto dal Decreto Liquidità, la comparazione è oggetto di specifica attestazione parte della Banca nei confronti di SACE.

TASSI

Tasso Variabile

Tasso di interesse nominale annuo di ammortamento e

Il tasso di interesse sarà pari alla quotazione dell'Euribor360 (calcolo act/360) a 3 mesi, se positiva,

(7)

preammortamento pubblicata di norma su "Il Sole 24 Ore" e altre fonti di informazione finanziaria, quali ad es. Reuters e Bloomberg, arrotondata allo 0,05 superiore, rilevata, per

quanto concerne la misura iniziale, per valuta data di stipula, di seguito, per valuta del primo giorno lavorativo

di ciascun trimestre, maggiorata di uno spread (indicato nella misura massima nella sezione di

seguito riportata).

EURIBOR

E' l'acronimo di Euro Interbank Offered Rate, traducibile come

"tasso interbancario di offerta in euro", ed è un indice di riferimento rilevato quotidianamente - sotto la supervisione del Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Commitee) - da EMMI - European Money Markets Institute (o da altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso).

EMMI ha sede in Belgio ed è l'amministratore dell'indice di riferimento "Euribor".

Per una miglior descrizione dell'Euribor o altre informazioni in merito al medesimo indice, è possibile fare riferimento al sito internet di EMMI - European Money Markets Institute (www.emmi-benchmarks.eu)

Nel caso di modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la rilevazione dell'Euribor secondo le modalità in essere alla data di conclusione del contratto, verrà utilizzato l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente, così come verrà definita nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/1011 e successive modificazioni e/o integrazioni.

In mancanza di rilevazione temporanea verrà utilizzato l'ultimo valore conosciuto dell'Euribor, in caso mancanza di rilevazione definitiva dell'Euribor sarà utilizzato l'indice di riferimento di mercato che, nel rispetto del già citato Regolamento UE 2016/1011, verrà individuato per sostituire l'Euribor.

Tasso Variabile

Maggiorazione sull'indice di riferimento (Spread)

10,00 %

Tasso Fisso

Tasso di interesse nominale annuo di ammortamento e preammortamento

Il tasso di interesse sarà pari alla quotazione dell'Irs lettera dell'Euro (EurIrs) di periodo (riferito alla durata del mutuo), se positiva, pubblicata di norma su "Il Sole 24 Ore" e altre

fonti di informazione finanziaria, quali ad es. Reuters e Bloomberg, rilevata alla data di stipula, arrotondata allo 0,05 superiore e maggiorata di uno spread (indicato

nella misura massima nella sezione di seguito riportata).

Tasso Fisso

Maggiorazione sull'indice di riferimento (Spread)

11,50 %

Applicazione tasso in caso di quotazione negativa dell'indice di riferimento

Qualora al momento della rilevazione periodica la quotazione dell'indice di riferimento, tempo per tempo applicato, sia negativa, per il corrispondente periodo di applicazione il tasso applicato sarà pari allo spread contrattualmente previsto.

Tasso di mora (costo espresso in punti percentuali in più rispetto al tasso in vigore)

2,00 % SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

(8)

Istruttoria 1,25 % SPESE PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO

Spese invio avviso scadenza/Incasso rata

(avviso non previsto per mutui con addebito automatico in conto)

in formato cartaceo euro 2,00

Spese produzione ed invio per ogni certificazione interessi in formato cartaceo

(gratuito se in formato digitale)

euro 5,00 Spese di invio rendiconto periodico/documento di sintesi inviati ai mutuatari e ai garanti in formato cartaceo

(gratuito se in formato digitale)

euro 0,60 Altre spese eventuali

Rimborso spese per sollecito rate insolute euro 5,00

Spese di dichiarazione consistenza rapporti euro 20,00

Spese invio diffida euro 15,00

Attestazione pagamento/dichiarazione di interessi pagati euro 15,00 Spese per dichiarazione di sussistenza debito/credito

(importo massimo) euro 120,00

Commissione per estinzione anticipata del mutuo Euro 0,00

Nessun importo può essere addebitato al Cliente relativamente alla predisposizione, produzione, spedizione o altre spese comunque denominate relative alle comunicazioni di cui agli articoli 118 (modifica unilaterale delle condizioni contrattuali) 120-ter - esclusivamente per persone fisiche - (estinzione anticipata dei mutui immobiliari), 120-quater

(surrogazione nei contratti di finanziamento, Portabilità) del D.Lgs 385/1993 (Testo Unico Bancario) così come successivamente modificato e integrato.

Commissione di rinegoziazione (importo massimo, e salvo

le esenzioni di legge) 1,00 %

(minimo euro 500) PIANO DI AMMORTAMENTO

Tipo di ammortamento Italiano

Tipologia di rata Variabile

Periodicità delle rate Trimestrale

Calendario per il calcolo degli interessi Anno commerciale

g

ULTIME RILEVAZIONI DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO

Indicatore Data Valore

Euribor 360 a tre mesi arr.

+0,05

26 gennaio 2022 -0,55%

EuroIrs 6 anni arr. +0,05 26 gennaio 2022 0,17%

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA (TASSO FISSO) Indice di riferimento EuroIrs 6 anni arr. +0,05 del 26-01-2022 pari a 0.17%

Tasso interesse applicato * Durata finanziamento Importo della rata trimestrale per

€ 100.000 di capitale

5,20% 6 anni € 5.647,83

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA (TASSO VARIABILE)

(9)

Indice di riferimento Euribor 360 a tre mesi arr. +0,05 del 26-01-2022 pari a -0.55%

Tasso interesse applicato* Durata finanziamento Importo della rata trimestrale per

€ 100.000 di capitale

5,00% 6 anni € 5.597,83

(*) Tasso determinato con applicazione della clausola "Applicazione tasso in caso di quotazione negativa dell'indice di riferimento" prima indicata.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo ai contratti delle categorie "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", può essere consultato in filiale e sul sito della Banca www.unicredit.it

ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI

ESTINZIONE ANTICIPATA

L'Impresa, nonché i suoi successori o aventi causa, hanno la facoltà di rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il mutuo in linea capitale e interessi – ivi inclusi quelli moratori, senza l’applicazione di commissioni a condizione che siano saldati gli arretrati che fossero a qualsiasi titolo dovuti, ivi compresi gli interessi moratori, le eventuali spese legali documentate, comprese quelle giudiziali, sostenute dalla Banca in relazione ad incarichi conferiti per il recupero del credito insoluto ed ogni altra somma della quale la banca fosse creditrice in relazione al presente mutuo;

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche in tutti i casi in cui la Banca avesse diritto di chiedere l'immediato rimborso del suo credito, anche attraverso la risoluzione del contratto.

RECLAMI - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Nel caso in cui sorga una controversia tra l' Impresa e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto l'Impresa - prima di adire l'autorità giudiziaria ordinaria - ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi paragrafi.

L'Impresa può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a UniCredit S.p.A Customer Satisfaction Italy- Gestione Reclami - Via Del Lavoro, 42 - 40127 Bologna - Email:

Reclami@unicredit.eu - Tel.+39 051.6407285 - Fax +39 051.6407229 - Indirizzo PEC: Reclami@PEC.UniCredit.EU La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.

Se l'Impresa non è soddisfatta della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine dei 60 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per l'Impresa di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, fermo quanto indicato al comma successivo.

Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria la Banca e/o l'Impresa devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it , dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure

- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, oppure

- all'Arbitro Bancario Finanziario.

In caso di variazione della normativa, che disciplina l’ambito della presente clausola, si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti.

Le disposizioni sopra indicate valgono anche per le controversie che dovessero sorgere tra la Banca e gli eventuali garanti dell'Impresa.

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