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Foglio informativo n. 405/009. Finanziamenti. Mutui a Enti Locali.

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Academic year: 2022

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Foglio informativo n. 405/009.

Finanziamenti.

Mutui a Enti Locali.

Informazioni sulla banca.

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Sede legale e amministrativa: Piazza San Carlo 156 - 10121 Torino.

Per chiamate dall’Italia: 800.303.303.

Per chiamate dall’Estero: +39.011.80.19.200.

Sito Internet: www.intesasanpaolo.com.

Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5361.

Capogruppo del Gruppo Bancario “Intesa Sanpaolo”, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158.

Rappresentante del Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo” Partita IVA 11991500015 (IT11991500015).

Codice A.B.I. 3069.2.

Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede/ a distanza:

Nome e Cognome/ Ragione Sociale Sede (Indirizzo) Telefono e E-mail

Iscrizione ad Albi o Elenchi Numero Delibera Iscrizione all’Albo/ Elenco Qualifica

Che cos’è il Mutuo a Enti Locali.

Il mutuo a Enti Locali è un tipo di finanziamento a medio-lungo termine destinato esclusivamente ad Enti Locali le cui caratteristiche sono determinate da specifiche disposizioni normative vigenti.

Si tratta di un finanziamento finalizzato alla copertura di spese per la realizzazione di investimenti, come definiti dall’art.

3, comma 16 e ss. della legge 350/2003 e può essere concesso fino al 100% del valore dell’opera.

Mutuo a Enti Locali: caratteristiche e rischi.

Il mutuo viene concesso dalla Banca a seguito dell'aggiudicazione di una procedura aperta o ristretta, salvo i casi previsti dalla legge che consentono il ricorso ad una procedura negoziata.

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FOGLIO INFORMATIVO N.405/009.

MUTUO A ENTI LOCALI.

Le principali condizioni/caratteristiche del mutuo sono quelle stabilite dall'art. 204 del Testo Unico Enti Locali (TUEL - D.lgs 267/00); in particolare l’erogazione del finanziamento è soggetta alle seguenti disposizioni:

• l'ente locale può assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 (fideiussioni) del TUEL, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l’l'8 % limitatamente all'anno 2012 (ovvero il 6% per l'anno 2013 e il 4% a decorrere dall'anno 2014) - delle entrate relative ai titoli indicati nel primo comma dell'articolo 204 del TUEL, risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui;

• l'ammortamento non può avere una durata inferiore a 5 anni e deve prevedere rate di rimborso semestrali comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

• unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata (fanno eccezione i mutui per i quali la decorrenza dell’ammortamento è fissata al 1°

gennaio del secondo anno successivo a quello della stipula del contratto)

• la decorrenza dell'ammortamento è fissata al primo luglio dell’anno di stipula del contratto, al primo gennaio o al primo luglio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto, o al primo gennaio del secondo anno successivo a quello della stipula del contratto. In quest'ultimo caso gli eventuali interessi di preammortamento saranno corrisposti al 31 dicembre di ogni anno;

• deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti;

• deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con proprio decreto;

• l'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori. Ai relativi titoli di spesa è data esecuzione dai Tesorieri, solo se corredati di una dichiarazione dell'ente locale che attesti il rispetto delle predette modalità di utilizzo.

Previo accordo tra le parti, l'estinzione anticipata - totale o parziale - del mutuo può essere consentita, nel rispetto delle condizioni stabilite in contratto.

Il tasso, fisso o variabile, da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate dagli Enti Locali deve essere conforme al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, in tema di “Determinazione del tasso globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali, ai sensi del decreto legge del 2 marzo 1989, n.66, convertito con modificazioni, dalla legge 24.4.1989,nr.144”, tempo per tempo vigente, così come periodicamente indicato - in relazione alla durata delle operazioni stesse - sulla base delle condizioni di mercato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con apposita comunicazione da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

Si precisa al riguardo che i tassi massimi, attualmente in vigore per dette operazioni, sono quelli fissati dal Decreto Ministeriale dell’11.11. 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23.11.2011.

Le condizioni attualmente praticabili per le operazioni di mutuo agli enti locali sono riportate di seguito.

Nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, potranno essere praticate condizioni diverse secondo le indicazioni dell’eventuale procedura aperta, ristretta o negoziata posta in essere dall’Ente Locale.

A garanzia del mutuo è ammessa la delegazioni di pagamento, ai sensi dell'art. 206 e 220 del TUEL.

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FOGLIO INFORMATIVO N.405/009.

MUTUO A ENTI LOCALI. Durata del mutuo a Enti Locali.

La durata minima del Mutuo a Enti Locali è di 5 anni.

Rischi del mutuo a Enti Locali.

Nel caso di finanziamento a tasso fisso il mutuatario non potrà beneficiare di eventuali riduzioni dei tassi che possano in futuro interessare questa tipologia di finanziamenti mentre nel caso di tasso variabile i rischi sono legati alla variabilità del parametro di riferimento specificatamente indicato nel contratto di mutuo.

Condizioni economiche.

Valute applicate all’erogazione.

Erogazione Giorno operazione

Rilascio somme Giorno operazione

Pagamento rate: saldo/acconto Giorno operazione

Estinzione anticipata Giorno operazione prefissato

Indicatore sintetico di costo “TAEG”.

Mutui a Tasso Fisso.

TAEG calcolato, in via meramente indicativa ed a puro titolo di esempio, sulla base delle condizioni riportate nel presente foglio informativo analitico e delle seguenti componenti:

tasso nominale annuo 6,043%, corrispondente all’IRS7Y, rilevato alle ore 11.00 del 27/11/2012, maggiorato del 4,755%;

r.c.g.: 30/360;

durata: anni 10;

importo del finanziamento: € 100.000,00.

6,138%

Mutui a Tasso Variabile.

TAEG calcolato, in via meramente indicativa ed a puro titolo di esempio, sulla base delle condizioni riportate nel presente foglio informativo analitico e delle seguenti componenti:

tasso nominale annuo: 5,010%, corrispondente all’Euribor 6 mesi rilevato il 27/11/2012, maggiorato del 4,662%. Il suddetto tasso è soggetto a variazione semestrale;

r.c.g.: act/360;

durata: anni 10;

importo del finanziamento: € 100.000,00

5,147%

Dettaglio Condizioni Economiche.

Descrizione condizione Valore

Mutui a tasso Fisso Mutui a tasso Variabile Parametri.

Parametro per il calcolo degli interessi 30/360 Act/360

Periodicità rata Semestrale Semestrale

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FOGLIO INFORMATIVO N.405/009.

MUTUO A ENTI LOCALI. Determinazione tasso semestrale.

Parametro

Per Interest Rate Swap si intende il tasso lettera verso EURIBOR a 6 mesi fissato a Francoforte alle ore 11 del giorno precedente la stipula del contratto. I tassi Swap sono riportati alla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna EURIBOR BASIS - EUR1

Tasso EURIBOR a 6 mesi2

Rilevazione

Ore 11 del giorno lavorativo antecedente a quello di stipula del contratto

Secondo giorno lavorativo bancario antecedente la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi

Ultimo valore del parametro

Cfr. pagina internet www.euromtsindex.com

Cfr. pagina EURIBOR 01 del circuito REUTERS o pagina 248 del circuito Telerate

Costo globale annuo massimo.

Durata fino a 10 anni IRS 7Y + 4,85% EURIBOR 6M + 4,80%

Durata fino a 15 anni IRS 10Y + 4,50% EURIBOR 6M + 4,45 %

Durata fino a 20 anni IRS 12Y + 4,80 % EURIBOR 6M + 4,75 %

Durata fino a 25 anni IRS 15Y + 5,00 % EURIBOR 6M + 5,00 %

Durata oltre i 25 anni IRS 20Y + 4,60 % EURIBOR 6M + 4,60 %

1Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1 del predetto D.M. attualmente in vigore, regolate a tasso fisso, è determinato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:

a) fino a 10 anni - Interest Rate Swap 7Y + 4,85%;

b) fino a 15 anni - Interest Rate Swap 10Y + 4,50%;

c) fino a 20 anni - Interest Rate Swap 12Y + 4,80%;

d) fino a 25 anni - Interest Rate Swap 15Y + 5,00%;

e) oltre 25 anni - Interest Rate Swap 20Y + 4,60%.

Per Interest Rate Swap si intende il tasso lettera verso EURIBOR a 6 mesi fissato a Francoforte alle ore 11 del giorno precedente la stipula del contratto. I tassi Swap sono riportati alla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna EURIBOR BASIS - EUR.

2 Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1 del predetto D.M. attualmente in vigore, regolate a tasso variabile, è fissato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:

a) fino a 10 anni: EURIBOR a 6 mesi + 4,80%;

b) fino a 15 anni: EURIBOR a 6 mesi + 4,45%;

c) fino a 20 anni: EURIBOR a 6 mesi + 4,75%;

d) fino a 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 5,00%;

e) oltre 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 4,60%;

Il tasso EURIBOR a 6 mesi è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters.

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FOGLIO INFORMATIVO N.405/009.

MUTUO A ENTI LOCALI.

Tasso di mora

Tasso per le operazioni di rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissato dalla Banca Centrale Europea e pubblicato sul circuito Reuters alla pagina ECB01 ovvero su "Il Sole 24 Ore” via via vigente durante la mora aumentato di due punti percentuali, con il limite minimo del tasso contrattuale ed il limite massimo del tasso soglia relativo agli interessi di mora pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della Legge n. 108/96; r.c.g.: eff/eff.

I valori attualmente in vigore sono rilevabili sul circuito telematico Reuters alla pagina ECB01.

Commissioni e spese.

Comunicazioni alla clientela Esenti da spesa (1)

Spese di istruttoria Nessuna

Spese di perizia Nessuna

Spese notarili L’Ente ha facoltà di far rogare il contratto dal proprio segretario

Indennità di anticipata estinzione o decurtazione

In caso di mutuo a tasso variabile: indennizzo pari allo 0,50% del capitale del mutuo anticipatamente rimborsato per ogni triennio o frazione di triennio mancante alla scadenza contrattuale.

In caso di mutuo a tasso fisso: indennizzo idoneo a coprire il costo/reimpiego della provvista

Altre spese da sostenere Le spese e tasse dell’atto, delle relative copie autentiche, di quelle per le quietanze ed ogni altra sono a carico della parte mutuataria

(1) Per avere la rendicontazione on line è necessario aderire ai servizi a distanza della Banca e utilizzare le relative credenziali di accesso; i servizi a distanza sono offerti nell'ambito del contratto denominato 'MyKey' e ai titolari dei contratti 'Servizi via internet, cellulare e telefono per aziende ed enti' oppure 'Inbiz'. Per maggiori informazioni sui servizi a distanza consultare i fogli informativi dedicati.

Tempi di erogazione.

Subordinatamente all’acquisizione da parte della Banca mutuante della documentazione contrattualmente prevista, l'importo del mutuo sarà versato sul conto corrente di tesoreria comunale in corrispondenza della data di inizio dell’ammortamento o, qualora quest’ultima cada in un giorno festivo, il giorno lavorativo immediatamente successivo.

L’utilizzo del mutuo sarà tuttavia consentito dalla Banca mutuante durante il periodo di preammortamento, su richiesta dell'Ente mutuatario, sempre subor-dinatamente all’acquisizione della documentazione contrattualmente prevista.

Qualora tale documentazione non pervenga entro il secondo giorno lavorativo precedente la data di inizio ammortamento la Banca mutuante ha la facoltà di ritenere risolto di pieno diritto il contratto con il conseguente obbligo dell’Ente di corrispondere alla Banca medesima un indennizzo come previsto in contratto.

Avvertenze.

Per le condizioni economiche relative al servizio “Copia documentazione” si veda il Foglio Informativo “Servizi vari”

disponibile in Filiale e sul sito internet della Banca.

Estinzione Anticipata, Risoluzione, Foro Competente e Reclami.

Estinzione anticipata.

E’ consentita l’estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo – trascorsi almeno 18 mesi ed 1 giorno dall’inizio dell’ammortamento del mutuo stesso – alle seguenti condizioni:

• che l'Ente mutuatario risulti in regola con ogni obbligo dipendente dal contratto;

• che il pagamento sia eseguito in corrispondenza di una delle scadenze fissate per il pagamento degli interessi;

• che la richiesta abbia carattere irrevocabile e sia dato un preavviso scritto – a mezzo telefax o telegramma – di almeno 60 giorni lavorativi bancari.

L’Ente mutuatario dovrà pagare alla Banca mutuante il capitale e gli interessi maturati sul capitale fino al giorno dell'estinzione nonché un indennizzo onnicomprensivo nella misura indicata in contratto.

L’estinzione anticipata parziale comporterà la riduzione proporzionale dell'importo delle semestralità residue, fermo il numero di esse originariamente pattuito.

Risoluzione.

In presenza di inadempimenti dell’Ente mutuatario espressamente indicati in contratto, la Banca ha facoltà di ritenere risolto di diritto il contratto medesimo ai sensi dell’art. 1456 C.C..

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FOGLIO INFORMATIVO N.405/009.

MUTUO A ENTI LOCALI. Nei casi di decadenza o di risoluzione del contratto la Banca avrà diritto di esigere l’immediato rimborso del credito per capi-tale, interessi, spese ed accessori tutti, nonché gli interessi di mora, oltre ad un indennizzo pari:

• per i mutui a tasso variabile, allo 0,50% del capitale del mutuo anticipatamente rimborsato per ogni triennio o frazione di triennio mancante alla scadenza contrattuale;

• per i mutui a tasso fisso, al costo/reimpiego della provvista.

Foro competente.

Per qualsiasi azione o controversia è competente il Foro di Torino.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

per posta ordinaria a Ufficio Reclami Intesa Sanpaolo - Piazza San Carlo 156 – 10121 TORINO,

• per posta elettronica alla casella assistenza.reclami@intesasanpaolo.com,

• per posta elettronica certificata (PEC) a assistenza.reclami@pec.intesasanpaolo.com,

tramite fax al numero 011/0937350,

• allo sportello dove è intrattenuto il rapporto o presso altri punti operativi della Banca,

• online compilando l’apposito form presente nella sezione “Reclami e risoluzione delle controversie” sul sito www.intesasanpaolo.com.

La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i servizi di pagamento, la Banca deve rispondere entro 15 giorni dal ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l’utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF);

per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca.

Il Cliente e la Banca per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo:

• ·al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie–ADR. Il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;

• ·oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. La Guida Pratica all’ABF, il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Permanente sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Reclami-Ricorsi-Conciliazione.

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FOGLIO INFORMATIVO N.405/009.

MUTUO A ENTI LOCALI.

Legenda.

Ammortamento processo di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate costanti composte di capitali ed interessi.

Commissione di estinzione anticipata

compenso dovuto alla Banca qualora il finanziato estingua, in tutto o in parte, il finanziamento anticipatamente rispetto alla scadenza stabilita.

Euribor

“Euribor” è l’acronimo di Euro Interbank Offered Rate ed è un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse. La descrizione dell’Euribor o altre informazioni in merito al medesimo indice, sono reperibili nel sito internet dell’amministratore dell’indice, EMMI - European Money Markets Institute (o altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso per la rilevazione dell’Euribor).

Nel caso di modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la rilevazione dell’Euribor secondo le modalità in essere alla data di conclusione del contratto, verrà utilizzato l’Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente, così come definita nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/1011 dell’8 giugno 2016.

Interessi di mora interessi dovuti in caso di ritardato pagamento delle rate di rimborso del capitale o degli interessi nonché di ogni altra somma eventualmente dovuta in base al contratto.

Opzione variabilità tasso di interesse

Il tasso di interesse può passare da variabile a fisso al verificarsi di determinate condizioni specificamente indicate nel contratto.

Parametro di indicizzazione

indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variazione del tasso contrattuale, secondo le modalità all'uopo indicate.

Preammortamento periodo iniziale nel quale vengono conteggiate esclusivamente rate di interessi.

Rata

pagamento effettuato in favore della Banca per la restituzione delle somme mutuate alle scadenze stabilite nel contratto (aventi di norma periodicità semestrale). La rata è composta da:

una quota capitale, che costituisce una parte del totale dell'importo mutuato;

una quota interessi, calcolata a tasso fisso o variabile, che rappresenta la quota interessi dovuta alla banca sul debito residuo del mutuo.

Spese di istruttoria spese per l’analisi della concedibilità del prestito.

Spese di perizia spese per l’accertamento del valore dell’immobile cauzionale.

TAEG

è un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale sull’ammontare del prestito concesso.

Nel calcolo del TAEG sono ricompresi:

il rimborso del capitale;

il pagamento degli interessi;

le spese di istruttoria;

le spese di revisione del finanziamento;

le spese di apertura e chiusura della pratica di credito;

le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate (se stabilite dal creditore);

le spese di assicurazione o garanzia, imposte dal creditore (intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito);

il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo (se necessaria per l’ottenimento del credito);

ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l’operazione di finanziamento.

Tasso fisso tasso di interesse, indicato in contratto, che non varia per tutta la durata del finanziamento.

Tasso variabile tasso di interesse che varia in relazione all’andamento di uno o più parametri di indicizzazione indicati nel contratto.

TEGM – Tasso effettivo globale medio

Media aritmetica dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, corretta per la variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’eurosistema.

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