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Casa non assicurata: amministratore responsabile?

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Casa non assicurata:

amministratore responsabile?

Autore: Redazione | 22/10/2017

Se si scopre che il palazzo è privo di assicurazione e i condomini sono tenuti a risarcire i danni l’amministratore è salvo se dimostra che non ci sono i soldi.

Un condomino è caduto dalle scale su un gradino scivoloso e ora ha iniziato una

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causa contro il condominio per essere indennizzato. Nello stesso tempo, dal cornicione del palazzo è caduto un blocco di neve su una macchina parcheggiata di sotto e il proprietario vuole agire per ottenere i danni. Se il tuo condominio è aggredito dalle richieste di risarcimento, la polizza assicurativa è l’unico modo per non coinvolgere il portafogli dei singoli condomini, i quali altrimenti dovrebbero risponderne personalmente (ciascuno in base ai propri millesimi). Tuttavia, che succede se l’amministratore non ha pagato la rata dell’assicurazione lasciando così lo stabile privo di copertura? In altri termini, se la casa non è assicurata l’amministratore è responsabile? La risposta è stata fornita da una recente sentenza della Cassazione [1].

Compito dell’amministratore è quello di eseguire prontamente le delibere dell’assemblea. Per cui, se durante la riunione di condominio viene approvata la sottoscrizione di una polizza assicurativa e l’amministratore ritarda la firma del contratto con l’agenzia, è personalmente responsabile di tutti i danni a terzi che, nelle more, si verificano. In altri termini, il condominio si può rivalere nei confronti dell’amministratore ritardatario per le somme corrisposte ai danneggiati dai beni comuni.

Diverso è però il discorso se l’amministratore non può sottoscrivere la polizza o rinnovarla o ancora non può pagare la rata in scadenza perché, nelle casse, non ci sono soldi a causa degli immancabili morosi. In tal caso, l’amministratore è tenuto, per legge, ad agire entro 6 mesi dall’approvazione del bilancio consuntivo nei confronti dei proprietari inadempienti. Se rispetta tale obbligo non può certo essere responsabile della mancata copertura assicurativa dell’edificio. È proprio questo il chiarimento fornito dalla Suprema Corte: se il professionista ha più volte sollecitato per iscritto i ritardatari, rammentando loro il pagamento delle quote, non è certo tenuto ad anticipare, dal proprio conto corrente, le somme dovute per la gestione dello stabile. Per cui è esente da qualsiasi colpa per il mancato rinnovo della polizza. Risultato: i condomini che dovessero trovarsi a dover risarcire, con le proprie tasche, eventuali danneggiati non potrebbero rivalersi poi nei confronti dell’amministratore.

Cosa deve fare, più nello specifico, l’amministratore per evitare una responsabilità personale? La Suprema Corte chiarisce che è sufficiente l’intimazione di pagamento ai morosi, ossia una diffida scritta; non è invece necessario che proceda anche alla richiesta di un decreto ingiuntivo. Lo si comprende dal testo letterale delle disposizioni di attuazione al codice civile [2] le

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quali dicono che l’amministratore «può» – e non «deve» – ottenere un decreto ingiuntivo dal giudice. L’agire in tribunale nei confronti del condomini è, secondo i giudici, una mera facoltà e non un obbligo.

Note

[1] Cass. ord. n. 24920/17 del 20.10.2017. [2] Art. 63 disp. att. cod. civ.: «Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato

dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo

interpellino i dati dei condomini morosi».

Sentenza

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 12 settembre – 20 ottobre, n. 24920 Presidente D’Ascola – Relatore Orilia

Ragioni in fatto e diritto della decisione

1 Il Tribunale di Terni, con sentenza depositata in data 12.05.2009, accertava la responsabilità di A.R. , ex amministratore del condominio di via (omissis) per inadempimento agli obblighi derivanti dal mandato (tardivo pagamento di un premio di una polizza assicurativa); rigettava la domanda risarcitoria pure proposta

dal Condominio nei confronti dell’A. (per i danni derivanti dalla mancanza di copertura assicurativa in relazione ad un incendio del tetto) e condannava il convenuto a rimborsare all’attore la metà delle spese processuali. 2 Decidendo sul

gravame proposto in via principale dal Condominio e, in via incidentale dall’A. , la Corte d’appello di Perugia, accoglieva l’impugnazione incidentale dell’ex amministratore; dichiarandolo esente da responsabilità contrattuale perché l’accertata mancanza di fondi nelle casse condominiali era stata determinata proprio dalla morosità dei condomini e i solleciti inviati a costoro erano sufficienti ai fini dell’adempimento degli obblighi derivanti dal mandato, non essendo tenuto l’A.

ad anticipare le somme occorrenti per il pagamento della polizza assicurativa e non essendo obbligatorio il ricorso alla procedura monitoria per esigere i pagamenti delle quote. 3 Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Condominio.

L’A. resiste con controricorso. 4 Con unico motivo si deduce, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1710 c.c., "2795 c.c."(così testualmente, ma trattasi di mero errore materiale essendo chiaro il riferimento all’art. 2725 cc, ndr), 63 disp.

att. c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. - omessa e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo della controversia. Richiamando il

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principio della diligenza del mandatario (che avrebbe imposto il ricorso alla procedura monitoria per il recupero dei contributi necessari alle spese condominiali), sostiene il ricorrente che la Corte d’Appello avrebbe motivato

inadeguatamente sulla prova dell’esonero di responsabilità dell’A. e sulla ammissibilità della prova testimoniale in ordine ad un documento (la costituzione in mora dei condomini inadempienti nel versamento dei contributi) da provarsi per iscritto, salvo lo smarrimento dello stesso. 5 Il ricorso è manifestamente infondato.

5.1 La questione di diritto del divieto, ai sensi dell’art. 2725 cc, di prova testimoniale sulla esistenza di atti di costituzione in mora (da provarsi per iscritto) è da ritenersi nuova. Ed infatti, poiché la relativa prova per testi era stata assunta nel giudizio di appello (ne dà atto la sentenza impugnata a pag. 6), era onere del ricorrente dimostrare di aver sollevato la questione tempestivamente in quel grado

di giudizio, al momento della articolazione del mezzo istruttorio e poi in sede di precisazione delle conclusioni, ma nel ricorso nulla si dice al riguardo. Questa Corte

ha costantemente affermato che, qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata né indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga la questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta

deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo

alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (tra le varie, sez. 1, Sentenza n.

25546 del 30/11/2006 Rv. 593077; Sez. 3, Sentenza n. 15422 del 22/07/2005 Rv.

584872 Sez. 3, Sentenza n. 5070 del 03/03/2009 Rv. 606945). 5.2 Per il resto, la censura investe l’adeguatezza della motivazione adottata dalla Corte d’Appello per

escludere la responsabilità dell’ex amministratore per violazione dell’obbligo di diligenza del buon padre di famiglia gravante sul mandatario (motivazione definitiva ora inadeguata, ora carente) e, dunque, un vizio non più denunziabile,

come si evince dal chiaro tenore dell’art. 360 n. 5 cpc nel testo attualmente in vigore. Va comunque osservato che l’amministratore ha, nei riguardi dei partecipanti al condominio, una rappresentanza volontaria, in mancanza di un ente

giuridico con una rappresentanza organica, talché i poteri di lui sono quelli di un comune mandatario, conferitigli, come stabilito dall’art. 1131 c.c., sia dal regolamento di condominio sia dalla assemblea condominiale (Cass. 9 aprile 2014,

n. 8339; Cass. 4 luglio 2011, n. 14589). Nell’esercizio delle funzioni assume le veste del mandatario e pertanto è gravato dall’obbligo di eseguire il mandato conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia a norma dell’art. 1710 c.c..

Nel caso di specie la Corte d’appello ha accertato, con apprezzamento in fatto, che l’amministratore nel periodo 2005/2006 aveva più volte sollecitato, anche per iscritto, i condomini morosi al versamento delle quote condominiali, avendo egli la

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facoltà e non l’obbligo di ricorrere all’emissione di un decreto ingiuntivo nei riguardi dei condomini morosi. La deduzione appare corretta perché l’art. 63 disp.

att. cc. non prevede un obbligo, ma solo una facoltà di agire in via monitoria contro i condomini morosi ("può ottenere decreto di ingiunzione...") e pertanto non merita

censura la decisione impugnata laddove ha escluso la violazione dell’obbligo di diligenza da parte dell’A. per essersi comunque attivato nella raccolta dei fondi, avendo comunque messo in mora gli inadempienti (e l’indagine circa l’osservanza

o meno da parte del mandatario degli obblighi di diligenza del buon padre di famiglia che lo stesso è tenuto ad osservare ex articoli 1708 e 1710 c.c. - anche in relazione agli atti preparatori, strumentali e successivi all’esecuzione del mandato - è affidata al giudice del merito, con riferimento al caso concreto ed alla stregua degli elementi forniti dalle parti, il cui risultato, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, è insindacabile in sede di legittimità: v. tra le varie, Sez. 2, Sentenza n.

13513 del 16/09/2002 in motivazione). Il ricorso va pertanto respinto e le spese vanno poste a carico della parte soccombente. Considerato che il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 per cui sussistono le condizioni per

dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge

di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 - quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento,

a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito

dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo

a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.

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