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Capitolo 4: Crediti (Nuovo Principio OIC 15)

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Capitolo 4: Crediti (Nuovo Principio OIC 15).

L'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) ha elaborato una nuova versione del Principio Contabile OIC 15 tenendo conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal d.lgs. 139/2015.

La nuova versione recepisce l'introduzione del “metodo di valutazione del costo ammortizzato”, le novità in tema attualizzazione dei crediti, di schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, oltre a riordinare la forma della trattazione, ove necessario, in relazione alle novità e ad un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali.

La precedente edizione del principio era stata pubblicata nel giugno 2014 ed aggiornava la versione del luglio 2005.

La nuova versione, dopo aver descritto la classificazione in bilancio, la quale si basa sulla “destinazione economica”, come nella precedente versione, presenta le modalità per la determinazione del valore da iscrivere, distinguendo tra crediti da valutare al costo ammortizzato e quelli da non valutare al costo ammortizzato. Con riferimento al primo tipo, è precisato che il metodo del costo ammortizzato non deve essere applicato se gli effetti non sono rilevanti1 (presunzione di

irrilevanza per i crediti a breve termine), richiamando il nuovo comma 4 dell'art. 2423 cc, introdotto proprio dal d.lgs. 139/2015.

Quando un credito è rilevato per la prima volta, occorre iscrivere il valore nominale del credito. Tuttavia, nella rilevazione va considerato anche il “fattore temporale”, confrontando il tasso di interesse effettivo con quello di mercato: nel caso in cui emerga una significativa differenza, occorre utilizzare quest'ultimo per l'attualizzazione dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito, al fine della determinazione del suo valore iniziale di iscrizione2.

I crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi, senza interessi o con interessi significativamente differenti dai tassi d'interesse di mercato, nonché i relativi ricavi, vanno rilevati inizialmente attualizzando il credito al tasso di interesse di mercato. La differenza tra il valore a termine ed il valore attualizzato va imputata 1 Da par. 31 “Bozza Principio Contabile OIC 15”.

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a Conto Economico come provento finanziario.

Anche con riferimento ai crediti finanziari, la differenza tra il costo ammortizzato, calcolato senza considerare l'effetto dell'attualizzazione, e il valore attuale va imputata a Conto Economico per competenza.

Se, successivamente alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie stime di flussi finanziari futuri (rimborso anticipato o successivo rispetto alla scadenza), deve rettificare il valore contabile del credito per riflettere i flussi finanziari stimati nuovamente determinati.

Passando ad analizzare i crediti fuori dal campo di applicazione del costo ammortizzato, il Principio Contabile OIC 15 fa riferimento alle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435 bis cc) e al bilancio delle micro-imprese (art. 2435 ter cc). In questi bilanci i crediti possono essere valutati al loro valore presumibile di realizzo, al netto di premi, sconti, abbuoni, se previsti contrattualmente, sia inizialmente che nelle valutazioni successive.

Indipendentemente dal metodo di determinazione del valore del credito, occorre svalutarlo se è probabile che esso abbia perso valore. La verifica della necessità di svalutazione varia a seconda del numero dei crediti: se è limitato, tale verifica è effettuata per ogni singolo credito, altrimenti, se è elevato ed i crediti, individualmente, non sono significativi, tale verifica può essere effettuata a livello di portafoglio crediti3.

Per i crediti valutati al costo ammortizzato, l'importo della svalutazione deve essere pari alla differenza tra il valore contabile ed il valore attualizzato dei futuri flussi finanziari al netto degli importi che si prevede di non incassare, mentre per i crediti non soggetti a tale metodo, l'importo della svalutazione è pari alla differenza tra valore nominale e valore della svalutazione.

Quando vengono meno le cause della svalutazione, occorre ripristinare il valore del credito, iscrivendo una rivalutazione nei limiti del valore della precedente svalutazione.

Infine, è previsto che il costo ammortizzato e l'attualizzazione possono non essere applicati ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente al 01/01/2016. 3 Così come indicato dal par. 58 della “Bozza Principio Contabile OIC 15”.

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Pertanto al bilancio 2015 e, in futuro e fino all'incasso, ai crediti iscritti in bilancio entro il 31/12/2015, possono essere applicate le norme precedenti. Nel caso si opti per tale facoltà, il nuovo Principio Contabile OIC 15 si applicherebbe solo ai crediti sorti successivamente al 01/01/2016, altrimenti va applicato anche a tutti i crediti iscritti in bilancio anteriormente 01/01/20164.

4.1 Avvicinamento ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Con la riforma dei bilanci, il legislatore si è allineato sempre più ai criteri di valutazione stabiliti dai principi internazionali IAS/IFRS, anche se, per quanto riguarda la trattazione dei crediti, rimangono sempre alcune differenze, tra cui la divisione secondo natura (commerciale o finanziaria) dei crediti. Inoltre, nell'ambito dei principi contabili internazionali, i crediti non sono trattati singolarmente, ma rientrano nella categoria degli strumenti finanziari, di cui ai principi contabili internazionali IAS 32 e 39.

Per quanto riguarda il loro trattamento contabile, lo IAS 39 suddivide i crediti in 4 categorie:

 Fair value through profit and loss: valutazione al fair value, con iscrizione a Conto Economico delle relative variazioni;

 Held to Maturity: valutazione al costo ammortizzato + successive rivalutazioni mediante test di impairment;

 Loans and Receivables: valutazione al costo ammortizzato + successive rivalutazioni mediante test di impairment;

 Available for sale: valutazione al fair value, con iscrizione a Stato Patrimoniale, tra le riserve, delle relative variazioni.

Il legislatore italiano non fa alcun riferimento a questa suddivisione, ma fa un richiamo esplicito ai principi IAS/IFRS nel nuovo comma 2 dell'art. 2426 cc: “per la definizione di costo ammortizzato si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea”.

Il Principio Contabile OIC 15 riunisce tutte le definizioni tratte dai principi 4 Da par. 85 “Bozza Principio Contabile OIC 15”.

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contabili internazionali nei par. 13 – 17:

 costo ammortizzato: valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale, al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato, utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di una situazione di irrecuperabilità;

 criterio dell'interesse effettivo: metodo di calcolo del costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria (o gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo;

 tasso di interesse effettivo: tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa del credito o, ove opportuno, lungo un periodo più breve, al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria;

 costi di transazione: sono costi direttamente attribuibili all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o di una passività finanziaria. 4.2 Classificazione e contenuto delle voci.

L'art. 2424 cc stabilisce che i crediti devono essere esposti nell'attivo dello Stato Patrimoniale alla voce B.III.2, relativa ai crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie (crediti finanziari), e alla voce C.II, relativa ai crediti facenti parte dell'attivo circolante (crediti commerciali), a seconda della loro natura:

B.III.2 – Crediti:

 a. verso imprese controllate;  b. verso imprese collegate;  c. verso controllanti;

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 d bis. verso altri. C.II – Crediti:

 1. verso clienti;

 2. verso imprese controllate;  3. verso imprese collegate;  4. verso controllanti;

 5. verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;  5 bis) crediti tributari;

 5 ter) imposte anticipate;  5 quater) verso altri.

Rispetto alla normativa precedente, sono state aggiunte le voci B.III.2.d) e C.II.5 “Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti” per una maggiore chiarezza dei dati da esporre in bilancio.

In sostanza, la classificazione dei crediti si fonda sul criterio della “destinazione” (o dell'origine) degli stessi rispetto all'attività ordinaria e sono iscritti nello Stato Patrimoniale al netto di svalutazioni necessarie per ricondurli al valore di presumibile realizzo5.

Le voci di Conto Economico che interessano i crediti sono le seguenti:

 B10d) “svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide”: al suo interno si classificano le svalutazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante;

 D19b) “svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni”: al suo interno si classificano le svalutazioni di crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie;

 A5 “altri ricavi e proventi”: al suo interno si classificano i maggiori importi incassati sui crediti iscritti nell'attivo circolante e gli storni di precedenti svalutazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante, quando le 5 Da pag. 1 di “Trattamento contabile dei crediti: come cambia l'OIC 15” di Luca Fornaciari, IPSOA

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cause che le hanno generate vengono meno;

 D18b) “rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni”: al suo interno si classificano gli storni di precedenti svalutazioni di crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie, quando le cause che le hanno generate vengono meno;

 C16a) e C16d) “altri proventi finanziari”: al suo interno si classificano, rispettivamente, gli altri proventi finanziari da interessi attivi maturati sui crediti (voce a)), con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di quest'ultime, e i maggiori importi incassati sui crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie (voce d)), con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di quest'ultime. Infine, le perdite realizzate su crediti (per esempio a seguito di un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, da una transazione o da prescrizione) vanno inserite alla voce B14 “Oneri diversi di gestione” del Conto Economico, per la parte che eccede l'importo del credito già svalutato.

Per quanto riguarda le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, di cui all'art. 2435 bis cc, in ogni caso, nella voce C.II, devono essere indicati separatamente i crediti esigibili oltre l'esercizio successivo e, nel Conto Economico, possono essere raggruppate tra loro le seguenti voci: C16b), C16c); D18a), D18b), D18c), D18d); D19a), D19b), D19c), D19d).

Le stesse semplificazioni sono applicate al bilancio delle micro-imprese, di cui all'art. 2435 ter cc.

Per quanto riguarda la classificazione dei crediti secondo i principi internazionali, lo IAS 1 suddivide le attività in correnti e non correnti (e ciò vale anche per i crediti); purché un'attività possa essere considerata corrente:

 si suppone sia realizzata o detenuta per la vendita e il consumo nel normale svolgimento del ciclo operativo dell'entità;

 è posseduta per essere negoziata;

 si suppone si realizzi entro 12 mesi dalla data di riferimento di bilancio;  è disponibilità liquida o equivalente, o passività scambiabile entro 12 mesi

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dalla data di riferimento di bilancio.

Tutte le altre attività sono considerate non correnti. 4.3 Rilevazione iniziale.

Come nella precedente normativa, i crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati in base al principio della competenza, mentre i crediti originati da ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è reso, cioè quando la prestazione è stata effettuata.

Quello che varia in maniera sensibile, invece, è la modalità di iscrizione dei crediti a medio – lungo termine: con la riforma dei bilanci è stato modificato l'art. 2426 comma 1 n. 8), il quale, adesso, stabilisce che “i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale”. In precedenza, per i crediti a medio – lungo termine, era permesso lo scorporo degli interessi attivi impliciti, ma la rilevazione iniziale era al valore nominale: adesso, già al momento della rilevazione iniziale, tali interessi vanno calcolati e sottratti al valore nominale del credito, come stabilito dal criterio del costo ammortizzato.

L'impatto di tale mutamento è significativo, evidentemente, soprattutto con riguardo ai crediti di natura finanziaria; quelli commerciali, infatti, presentano una componente temporale di norma irrilevante e includono, nella configurazione di prima iscrizione, i costi di diretta imputazione e gli sconti ed abbuoni che rendono di fatto coincidenti i valori di iscrizione secondo “vecchio” e “nuovo” criterio6. Nei crediti di natura finanziaria, il fair value di prima iscrizione

potrebbe non coincidere con il valore nominale del credito: si pensi al caso di un finanziamento infragruppo a un tasso significativamente diverso da quello di mercato. In tal caso, il valore di mercato può essere determinato tramite attualizzazione del rimborso futuro del capitale previsto dal piano di ammortamento ad un tasso che sia quello di mercato per analoghe operazioni. 6 Da pag. 1 di “Nuovo OIC 15, valutazione dei crediti: metodo del costo ammortizzato” di Luca

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Un secondo effetto che comporta l'adozione del metodo del costo ammortizzato è quello di ripartire lungo la durata effettiva del credito, in base al tasso di interesse effettivo, i costi di transazione sostenuti ed iscritti ad incremento del valore iniziale di iscrizione dello strumento finanziario. Tale operazione comporta, di fatto, la formulazione di un nuovo piano di ammortamento finanziario che prenda a base il tasso effettivo e non quello nominale e la conseguente imputazione a Conto Economico degli oneri finanziari determinati secondo il nuovo piano7.

L'utilizzo del tasso di interesse effettivo consente, quindi, di riallineare nel tempo il valore di iscrizione iniziale con quello a scadenza.

La tecnica adottata, anche se riconducibile sempre nell'alveo del costo storico, di fatto migliora la rappresentazione delle componenti reddituali legate alla vicenda economica delle poste in questione. Vengono, infatti, rilevati gli interessi attivi e passivi in base al tasso di rendimento effettivo e non nominale. Dovendo, inoltre, tenere in considerazione anche il fattore temporale occorrerà attualizzare i crediti già alla loro rilevazione iniziale.

Calcolo del costo ammortizzato.

Quando un credito è rilevato per la prima volta, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal suo valore nominale, salvo quanto previsto dai par. 39 – 43 del nuovo Principio Contabile OIC 15 per i crediti a medio – lungo termine, al netto di tutti i premi, sconti, abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito.

C'è da precisare che il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti se i suoi effetti sono irrilevanti, come stabilito dall'art. 2423 comma 4 cc. Il nuovo Principio Contabile OIC 15 presume che gli effetti siano irrilevanti se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi) o se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo. In tal caso, la società applica i par. 44 – 46, che disciplinano l'iscrizione dei crediti per le imprese che adottano il bilancio in forma abbreviata e nel bilancio delle micro-imprese.

7 Da pag. 1 di “Nuovo OIC 15, valutazione dei crediti: metodo del costo ammortizzato” di Luca Fornaciari, IPSOA Quotidiano, Reggio Emilia, 17/03/2016..

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I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il “criterio dell'interesse effettivo”: esso implica che gli interessi siano ammortizzati lungo la durata attesa del credito. Il tasso di interesse effettivo, secondo il criterio dell'interesse effettivo, è calcolato al momento della rilevazione iniziale del credito ed è poi utilizzato per la sua valutazione successiva. Esso è il tasso interno di rendimento (TIR), costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale8.

I flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di interesse effettivo non includono le perdite e le svalutazioni future dei crediti, salvo il caso in cui le perdite siano riflesse nel valore iniziale di iscrizione del credito, in quanto acquistato ad un prezzo che tenga conto delle perdite stimate per inesigibilità. Attualizzazione dei crediti.

L'art. 2426 comma 1 n. 8) cc prescrive che occorre tenere conto del “fattore temporale” nella valutazione dei crediti. In sede di rilevazione iniziale, per tenere conto del fattore temporale, il tasso di interesse effettivo, calcolato come stabilito nei par. 30 – 38, deve essere confrontato con il tasso di interesse di mercato: esso è quel tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione similare di finanziamento con termini e altre condizioni comparabili a quella oggetto di esame.

Qualora il tasso di interesse effettivo sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, quest'ultimo deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito al fine di determinare il suo valore iniziale di iscrizione.

I crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, ed i relativi ricavi, si rilevano inizialmente al valore determinato attualizzando il credito al tasso di interesse di 8 Da pag. 2 di “Nuovo OIC 15, valutazione dei crediti: metodo del costo ammortizzato” di Luca

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mercato, a differenza della precedente normativa dove venivano rilevati inizialmente, in ogni caso, al valore nominale. La differenza tra tale valore e valore a termine deve essere rilevata a Conto Economico come provento finanziario lungo la durata del credito, utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.

Nel caso dei crediti finanziari, la differenza tra il valore del costo ammortizzato iniziale calcolato senza considerare l'effetto dell'attualizzazione e il valore di rilevazione iniziale pari al valore attuale del credito, è rilevata tra gli oneri finanziari del Conto Economico, alla voce C.17, salvo che le caratteristiche dell'operazione non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura. Per quanto riguarda le imprese che adottano il bilancio in forma abbreviata, redatto ai sensi dell'art. 2435 bis cc, e il bilancio delle micro-imprese, redatto ai sensi dell'art. 2435 ter cc, i crediti possono essere valutati al valore di presumibile realizzo (come nella precedente normativa) senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione. Qualora la società si avvalga di questa facoltà, i par. 30 – 43 del nuovo Principio Contabile OIC 15 non si applicano e la rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto di premi, sconti e abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. Quando la legge prevede l'automatica applicazione degli interessi di mora, in relazione ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, si rilevano i relativi interessi nella voce C.16 “altri proventi finanziari”, lettera d).

Nel caso in cui sia dubbio l'incasso degli interessi, occorre effettuare uno stanziamento al fondo svalutazione crediti.

I costi di transazione iniziali sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D) dell'attivo dello Stato Patrimoniale.

4.4 Valutazione e rilevazioni successive.

Alla chiusura dell'esercizio, il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri, scontati al tasso di interesse

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effettivo. Il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazione iniziale, il valore dei crediti da iscrivere in bilancio al costo ammortizzato è il seguente:

 determinare l'ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale;

 aggiungere l'ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del credito;

 sottrarre gli incassi per interessi e capitale intervenuti nel periodo;

 sottrarre le svalutazioni al valore di presumibile realizzo e le perdite su crediti.

Nella normativa precedente, l'art. 2426 comma 1 n. 8) cc stabiliva che i crediti dovevano essere iscritti al loro “valore presumibile di realizzo”, pertanto, successivamente alla rilevazione iniziale, il valore dei crediti veniva rettificato tenendo conto di:

 perdite previste per inesigibilità,  rettifiche di fatturazione,

 sconti ed abbuoni,

 altre cause di minor realizzo.

Il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale non è successivamente ricalcolato ed è applicato fino all'estinzione del credito, ad eccezione del caso descritto al par. 52, dove gli sconti e gli abbuoni di natura finanziaria (per esempio per pagamento a pronta cassa), che non hanno concorso al computo del costo ammortizzato perché non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del credito, sono rilevati al momento dell'incasso come oneri di natura finanziaria.

Per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e per il bilancio delle micro-imprese, i crediti possono essere valutati al valore di presumibile realizzo (così come avveniva nella precedente normativa), senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione. Qualora la società si avvalga di questa facoltà, i par. 47 – 52 del nuovo Principio Contabile OIC 15

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non si applicano e la valutazione successiva del credito è effettuata al valore nominale, più gli interessi calcolati al tasso di interesse nominale, dedotti gli incassi ricevuti per capitale e interessi e al netto delle svalutazioni stimate e delle perdite su crediti contabilizzate per adeguare il credito al valore di presumibile realizzo.

Gli sconti e gli abbuoni di natura finanziaria (per esempio per pagamento a pronta cassa), che non hanno concorso al computo del valore di presumibile realizzo perché non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del credito, sono rilevati al momento dell'incasso come oneri di natura finanziaria.

I costi di transazione iniziali, rilevati tra i risconti attivi, sono ammortizzati a quote costanti lungo la durata del credito, a rettifica degli interessi attivi nominali.

Effetti della svalutazione e dei ripristini di valore dei crediti.

L'importo della svalutazione alla data di bilancio è pari alla differenza tra il valore contabile e il valore dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si prevede di non incassare, attualizzato al tasso di interesse effettivo originario del credito (ossia al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale). L'importo della svalutazione deve essere rilevato nelle apposite voci di Conto Economico.

Nella normativa precedente, il valore nominale dei crediti era rettificato mediante il fondo svalutazione crediti, utilizzato per tener conto della possibilità che il debitore avrebbe potuto non adempiere integralmente ai propri impegni contrattuali, cosicché andava a rettificare i crediti iscritti nell'attivo, coprendo le eventuali perdite su crediti. Oggi tale fondo svalutazione crediti è ancora utilizzato da quelle imprese che non adottano il criterio del costo ammortizzato per l'iscrizione in bilancio dei crediti (imprese che adottano il bilancio abbreviato e micro-imprese).

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4.5 Informazioni relative ai crediti da fornire in Nota Integrativa.

Oltre alle informazioni richieste dall'art. 2427 comma 1 cc, già previste anche dalla precedente normativa, il d.lgs. 139/2015 ne prevede ulteriori.

L'art. 2423 comma 4 cc prevede che “non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella Nota Integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”.

Pertanto, qualora una società decida di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato o di non attualizzare un credito, questa ne illustra in Nota Integrativa le politiche contabili adottate.

L'art. 2424 comma 2 cc prevede che “se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella Nota Integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto”.

Questa norma interessa i crediti quando, ad esempio, un credito commerciale verso controllanti è classificato nei crediti verso le controllanti.

Le informazioni da fornire in Nota Integrativa con riferimento ai crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti, sottoposte al controllo delle controllanti e altre parti correlate sono disciplinate dal Principio Contabile OIC 12 – “Composizione e schemi del bilancio d'esercizio”. Analogamente, le informazioni relative ai crediti verso i soggetti che esercitano l'attività di direzione e coordinamento e verso le altre società che vi sono soggette, sono disciplinate nel medesimo principio. Anche questa parte è rimasta identica alla precedente normativa.

Per quanto riguarda le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, sono da fornire in Nota Integrativa le seguenti informazioni, richieste dall'art. 2427 comma 1 cc:

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di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2. i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio (per quanto riguarda i crediti classificati tra le immobilizzazioni finanziarie).

Inoltre, se tali imprese si avvalgono della facoltà di valutare i crediti al costo ammortizzato, ne devono dare menzione in Nota Integrativa.

Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della Nota Integrativa quando, in calce allo Stato Patrimoniale, risultano le informazioni previste dall'art. 2427 comma 1 n. 9) e 16) cc. Nel caso in cui redigessero la Nota Integrativa, devono applicare le regole previste per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata.

4.6 Data di entrata in vigore e disposizioni di prima applicazione del metodo del costo ammortizzato e dell'attualizzazione.

La nuova versione del Principio Contabile OIC 15 si applica a partire dai bilanci con esercizi che iniziano in data 01/01/2016 o successiva.

Il metodo del costo ammortizzato e l'attualizzazione dei crediti, secondo le disposizioni dell'art. 12 comma 2 del d.lgs. 139/2015, possono non essere applicati ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 01/01/2016. Nella normalità dei casi si tratta dei crediti iscritti in bilancio al 31/12/2015. Qualora usufruisca di tale facoltà, la società applica il metodo del costo ammortizzato esclusivamente ai crediti sorti successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 01/01/2016 e l'esercizio di tale facoltà va indicato in Nota Integrativa. Se, invece, la società decide di non avvalersi di tale facoltà, il metodo del costo ammortizzato e l'attualizzazione devono essere

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applicati anche a tutti i crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 01/01/2016.

Gli effetti derivanti dalla differenza, tra il valore del credito iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente alla data del bilancio in cui si applica la nuova disciplina e il valore del credito calcolato al costo ammortizzato (ed eventualmente attualizzato) all'inizio dell'esercizio di prima applicazione di questa disciplina, sono imputati agli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto, al netto dell'effetto fiscale.

Gli effetti sorti nel corso dell'esercizio sono imputati al Conto Economico dell'esercizio in corso.

L'art. 2423 ter comma 5 cc prevede che “per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella Nota Integrativa”. Pertanto, ai soli fini comparativi, le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione sono presentate come se il presente principio fosse stato da sempre applicato e la differenza che è rilevata negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto nell'esercizio di prima applicazione di questa disciplina è rappresentata nel comparativo, evidenziando separatamente:

 negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto l'effetto cumulato derivante dal cambio di principio alla data di apertura dell’esercizio precedente;

 nel risultato dell'esercizio precedente la quota relativa agli effetti sorti nel corso dell'esercizio precedente.

Nel caso in cui un'impresa che redige il bilancio in forma abbreviata o una micro-impresa decida di optare per il criterio del costo ammortizzato, si applicano le regole descritte qui sopra.

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4.7 Esempi di applicazione del metodo del costo ammortizzato e dell'attualizzazione.

ESEMPIO 1 – Crediti commerciali con scadenza superiore a 12 mesi valutati secondo il criterio del costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione9.

A) – Vendita di merci con dilazione di pagamento superiore a 12 mesi senza la previsione di interessi espliciti.

Il 01/01/20X0 la società vende una partita di merci all'ingrosso per 1.000 €. Non vi sono costi di transazione. Generalmente le condizioni di vendita praticate dalla società, in linea con la prassi di settore, prevedono l'incasso dei crediti verso clienti grossisti a “90 giorni fine mese data fattura”. In questo caso, per venire incontro alle esigenze finanziarie del cliente, la società vende le merci con condizioni di incasso dilazionato a 24 mesi, con incassi semestrali di 250 € senza prevedere l'applicazione di un tasso di interesse esplicito.

Il credito, da valutare con il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione, avrebbe un valore di iscrizione iniziale al costo ammortizzato di 1.000 €, pari al suo valore nominale, poiché non vi sono costi di transazione né differenze tra valore iniziale e valore a scadenza da ammortizzare lungo la durata del credito. Il tasso di interesse effettivo è in tal caso pari a zero. Esso è, tuttavia, significativamente inferiore al tasso di mercato che si assume pari al 3% semestrale posticipato, conseguentemente, se gli effetti sono rilevanti ai sensi dell'art. 2423 comma 4 cc , occorre attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito utilizzando il tasso di mercato del 3% per ottenere il suo valore di iscrizione iniziale. Il calcolo del valore iniziale di iscrizione del credito è in tal caso il risultato del seguente processo di attualizzazione:

250 / (1,03)1 + 250 / (1,03)2 + 250 / (1,03)3 + 250 / (1,03)4 = 929,28.

9 Da “Esempi di applicazione del metodo del costo ammortizzato e dell'attualizzazione – Bozza Principio Contabile OIC 15”.

(17)

La componente finanziaria implicita è pertanto uguale a 70,72 € (1.000 – 929,28). In sede di rilevazione iniziale i ricavi di vendita sono iscritti al valore di 929,28 € (1.000 – 70,72).

La tabella seguente fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento.

Data Valore contabile del credito all'inizio del periodo (a) Interessi attivi calcolati al tasso di mercato (b) Flussi finanziari in entrata (c) Valore contabile del credito a fine esercizio (d) 30/06/20X0 929,28 27,88 250,00 707,16 31/12/20X0 707,16 21,21 250,00 478,37 30/06/20X1 478,37 14,35 250,00 242,72 31/12/20X1 242,72 7,28 250,00 0,00

Tabella 1: Credito senza la previsione di interesse esplicito.

Dove: b = a * 3% ; d = a + b – c.

Gli interessi attivi sono rilevati tra i proventi finanziari per 49,09 € nel 20X0 (27,88 + 21,21) e per 21,63 € nel 20X1 (14,35 + 7,28).

B) – Vendita di merci con dilazione di pagamento superiore a 12 mesi con la previsione di interessi attivi espliciti.

Il 01/01/20X0 la società vende una partita di merci all'ingrosso per 1.000 €. Non vi sono costi di transazione. Generalmente le condizioni di vendita praticate dalla società, in linea con la prassi di settore, prevedono l'incasso dei crediti verso clienti grossisti a “90 giorni fine mese data fattura”. In questo caso, per venire incontro alle esigenze finanziarie del cliente, la società vende le merci con condizioni di incasso dilazionato a 24 mesi, con incassi semestrali di 250 € in

(18)

linea capitale e l'applicazione di un interesse di dilazione al tasso nominale esplicito semestrale posticipato di 1%.

Calcolo del costo ammortizzato in assenza di attualizzazione.

Se il tasso di interesse effettivo fosse allineato al tasso di mercato, il valore di iscrizione iniziale del credito sarebbe di 1.000 €, pari al suo valore nominale, poiché non vi sono costi di transazione né differenze tra valore iniziale e valore a scadenza da ammortizzare lungo la durata del credito. Il tasso di interesse effettivo è in tal caso pari al tasso di interesse nominale, esso è infatti il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente gli incassi futuri nel periodo di durata del credito al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale di 1.000 €:

(250+10) / (1,01)1 + (250+7,5) / (1,01)2 + (250+5) / (1,01)3 + (250+2,5) / (1,01)4

= 1.000.

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento.

Data Valore contabile del credito all'inizio del periodo (a) Flussi finanziari per interessi attivi espliciti calcolati al tasso nominale (b) Flussi finanziari in entrata linea capitale (c) Valore contabile del credito a fine esercizio (d) 30/06/20X0 1.000,00 10,00 250,00 750,00 31/12/20X0 750,00 7,50 250,00 500,00 30/06/20X1 500,00 5,00 250,00 250,00 31/12/20X1 250,00 2,50 250,00 0,00

(19)

Dove: b = a * 1% ; d = a – c.

Gli interessi attivi sono rilevati tra i proventi finanziari per 17,50 € nel 20X0 (10+7,5) e per 7,50 € nel 20X1 (5+2,5).

Calcolo del costo ammortizzato in presenza di attualizzazione.

Se il tasso di interesse effettivo dell'1% fosse significativamente diverso dal tasso di mercato, che si assume pari al 3% semestrale posticipato, se gli effetti sono rilevanti ai sensi dell'art. 2423 comma 4 cc, sarebbe necessario attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito utilizzando il tasso di mercato del 3% per ottenere il suo valore di iscrizione iniziale. Il calcolo del valore iniziale di iscrizione del credito è in tal caso il risultato del seguente processo di attualizzazione:

(250+10) / (1,03)1 + (250+7,5) / (1,03)2 + (250+5) / (1,03)3 + (250+2,5) / (1,03)4

= 952,85.

In sede di rilevazione iniziale i ricavi di vendita sono iscritti al valore di 952,85 €.

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento.

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Data Valore contabile del credito all'inizio del periodo (a) Interessi attivi calcolati al tasso di mercato (b) Flussi finanziari per interessi attivi percepiti al tasso nominale (c) Flussi finanziari in entrata linea capitale (d) Valore contabile del credito a fine esercizio (e) 30/06/20X0 952,85 28,59 10,00 250,00 721,44 31/12/20X0 721,44 21,64 7,50 250,00 485,58 30/06/20X1 485,58 14,57 5,00 250,00 245,15 31/12/20X1 245,15 7,35 2,50 250,00 0,00

Tabella 3: Credito con la previsione di interessi espliciti con attualizzazione.

Dove: b = a * 3% ; e = a + b – c – d.

Gli interessi attivi sono rilevati tra i proventi finanziari per 50,23 € nel 20X0 (28,59+21,64) e per 21,92 € nel 20X1 (14,57+7,35).

ESEMPIO 2 – Finanziamenti attivi a tasso fisso con rimborso del capitale a scadenza valutati secondo il criterio del costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione10.

Il 01/01/20X0 la società eroga un finanziamento del valore nominale in linea capitale di 1.000,00 € sostenendo costi di transazione pari a 15 €. Il tasso di interesse nominale è del 2% annuo e genera interessi attivi da incassarsi posticipatamente al 31/12 per i successivi 5 anni (31/12/20X0 – 31/12/20X4). È possibile dimostrare che per ripartire gli interessi nominali e i costi di transazione iniziali lungo la durata del credito a un tasso costante da applicarsi al valore contabile del credito all'inizio del periodo, essi devono maturare a un tasso 10 Da “Esempi di applicazione del metodo del costo ammortizzato e dell'attualizzazione – Bozza

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di interesse effettivo dell'1,6847% annuo.

Calcolo del costo ammortizzato in assenza di attualizzazione.

Nel caso in cui il tasso di interesse effettivo dell'1,6847% non si discosti significativamente dai tassi di mercato, il credito sarà iscritto al valore di 1.015,00 € in sede di rilevazione iniziale e la tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento.

Data Valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio (a) Interessi attivi calcolati al tasso di interesse effettivo (b) Flussi finanziari in entrata (c) Valore contabile del credito a fine esercizio (d) 20X0 1.015,00 17,10 (20,00) 1.012,10 20X1 1.012,10 17,05 (20,00) 1.009,15 20X2 1.009,15 17,00 (20,00) 1.006,15 20X3 1.006,15 16,95 (20,00) 1.003,10 20X4 1.003,10 16,90 (1.020,00) 0,00

Tabella 4: Finanziamento attivo senza attualizzazione.

Dove:

b = a * 1,6847% ; d = a + b + c.

Il tasso di interesse effettivo dell'1,6847% è il tasso interno di rendimento (TIR) che attualizza esattamente i pagamenti e gli incassi futuri nel periodo 20X0 – 20X4 al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale:

20 / (1,016847)1 + 20 / (1,016847)2 + 20 / (1,016847)3 + 20 / (1,016847)4 +

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Calcolo del costo ammortizzato in presenza di attualizzazione.

Se il tasso di interesse effettivo dell'1,6847% si discosta significativamente dal tasso di interesse di mercato pari al 4%, se gli effetti sono rilevanti ai sensi dell'art. 2423 comma 4 cc, occorre attualizzare i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato del 4%, iscrivere il credito al valore di 910,97 € (rilevazione iniziale) risultante dall'attualizzazione e utilizzare il tasso di interesse di mercato del 4% come sostituto del tasso di interesse effettivo nelle valutazioni successive. Il calcolo del valore iniziale di iscrizione è il seguente:

20/(1,04)1 + 20/(1,04)2 + 20/(1,04)3 + 20/(1,04)4 + 1.020/(1,04)5 = € 910,97.

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento.

Data Valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio (a) Interessi attivi calcolati al tasso di interesse di mercato (b) Flussi finanziari in entrata (c) Valore contabile del credito a fine esercizio (d) 20X0 910,97 36,44 (20,00) 927,41 20X1 927,41 37,10 (20,00) 944,51 20X2 944,51 37,78 (20,00) 962,29 20X3 962,29 38,49 (20,00) 980,78 20X4 980,78 39,22 (1.020,00) 0,00

Tabella 5: Finanziamento attivo con attualizzazione.

Dove: b = a * 4% ; d = a + b + c.

(23)

ammortizzato iniziale calcolato senza considerare l'effetto dell'attualizzazione (1.015) e il valore di rilevazione iniziale pari al valore attuale del credito (910,97), è rilevata tra gli oneri finanziari di Conto Economico al momento della rilevazione iniziale.

Calcolo delle svalutazioni.

Se il credito subisce una riduzione di valore alla fine dell'esercizio 20X3, la svalutazione è calcolata come differenza tra il valore contabile in assenza della riduzione di valore (980,78) e il valore attuale dei flussi finanziari futuri attualizzati al tasso di interesse effettivo originario, come eventualmente sostituito dal tasso di interesse di mercato se significativamente diverso, nel presente esempio pari al 4%.

Si suppone che l'incasso degli interessi nominali e del rimborso del capitale a scadenza debba essere decurtato del 40% per tener conto del rischio di insolvenza del debitore, pertanto, in sede di redazione del bilancio alla chiusura dell’esercizio 20X3, si stima che nell'esercizio 20X4 saranno incassati interessi attivi per 12 € (anziché per 20 €) e il rimborso del capitale a scadenza per 600 € (anziché per 1.000 €).

Alla chiusura dell'esercizio 20X3 il valore di iscrizione del credito è calcolato come valore attuale dei flussi finanziari futuri come segue:

12 / (1,04)1 + 600 / (1,04)1 = 588,46.

La svalutazione è pertanto pari a: 980,78 – 588,46 = 392,32.

In tal caso a partire dall'esercizio 20X3 la rappresentazione di bilancio muta come illustrato nella seguente tabella.

(24)

Data Valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio (a) Interessi attivi calcolati al tasso di interesse di mercato (b) Flussi finanziari in entrata (c) Svalutazione per perdita di valore (d) Valore contabile del credito a fine esercizio (e) 20X0 910,97 36,44 (20,00) 927,41 20X1 927,41 37,10 (20,00) 944,51 20X2 944,51 37,78 (20,00) 962,29 20X3 962,29 38,49 (20,00) (392,32) 588,46 20X4 588,46 23,54 (612,00) 0,00

Tabella 6: Svalutazione del finanziamento attivo.

Dove: b = a * 4% ; e = a + b + c + d.

4.8 Quadro generale che emerge dal dal d.lgs. 139/2015 per crediti e debiti. Quello che emerge dal d.lgs. 139/2015, di attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci 2016, è la valutazione di crediti e debiti del tutto nuova per i principi italiani, con criteri di valutazione che fanno espresso riferimento ai principi internazionali IAS/IFRS.

Un primo cambiamento di rilievo riguarda l'introduzione nel nostro ordinamento del criterio del “costo ammortizzato”. La formulazione modificata dell'art. 2426 n. 8) cc prevede, infatti, che “i crediti e i debiti sono iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, al valore presumibile di realizzo”. La definizione di costo ammortizzato è contenuta nel principio contabile internazionale IAS 39 al par. 46. Tale principio prevede che il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore di iscrizione iniziale, ridotto dei rimborsi della quota

(25)

capitale e delle riduzioni per perdite di valore, aumentato o diminuito dell'ammortamento della differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, calcolato utilizzando il tasso di interesse effettivo.

Al valore di prima iscrizione dei crediti e debiti andranno aggiunti i costi di transazione direttamente attribuibili all'acquisizione degli stessi che rimangono a carico dell'entità che li ha sostenuti e che quindi non sono rimborsabili. Esempi di costi di transazione al riguardo sono quelli sostenuti per commissioni, mediazioni, consulenze dirette per l'acquisizione dello strumento finanziario. L'impatto di tale mutamento sarà significativo, evidentemente, soprattutto con riguardo ai debiti e ai crediti di natura finanziaria; quelli commerciali, infatti, presentano una componente temporale di norma irrilevante e includono, nella configurazione di prima iscrizione, i costi di diretta imputazione e gli sconti ed abbuoni che rendono di fatto coincidenti i valori di iscrizione secondo “vecchio” e “nuovo” criterio.

Diverso è il caso dei crediti e dei debiti di natura finanziaria, dove il fair value di prima iscrizione potrebbe non coincidere con il valore nominale del credito: si pensi, ad esempio, al caso di un finanziamento intercompany a un tasso significativamente diverso da quello di mercato. In tali casi il valore di mercato può essere determinato tramite attualizzazione del rimborso futuro del capitale previsto dal piano di ammortamento ad un tasso che sia quello di mercato per analoghe operazioni.

Un secondo effetto che comporta l'adozione del metodo del costo ammortizzato è quello di ripartire lungo la durata effettiva del debito o del credito, in base al tasso di interesse effettivo, i costi di transazione sostenuti ed iscritti ad incremento del valore iniziale di iscrizione dello strumento finanziario. Si supponga, per esempio, che un'impresa contragga un debito di 100.000 € con durata a 10 anni al tasso contrattuale annuo del 10%, sostenendo commissioni per 2.000 €. L'accredito effettivo che riceverà a fronte della contrazione del mutuo sarà, quindi, di 98.000 €. Ne consegue che il valore di iscrizione iniziale del debito sarà pari a 98.000 € e non a 100.000 €. Di conseguenza il tasso effettivo del finanziamento erogato andrà determinato tenendo conto dell'importo di

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98.000 € (al netto delle commissioni). Nell'esempio fatto il tasso effettivo del finanziamento ammonterebbe al 10,33% e non al 10%. Tale operazione comporta, di fatto, la formulazione di un nuovo piano di ammortamento finanziario che prenda a base il tasso effettivo e non quello nominale e la conseguente imputazione a Conto Economico degli oneri finanziari determinati secondo il nuovo piano.

L'utilizzo del tasso di interesse effettivo consente, quindi, di riallineare nel tempo il valore di iscrizione iniziale con quello a scadenza, facendo emergere in bilancio, in ogni esercizio di durata del prestito, l'onerosità effettivamente sostenuta a fronte dell'erogazione del finanziamento.

La tecnica adottata, anche se riconducibile sempre nell'alveo del costo storico, di fatto migliora la rappresentazione delle componenti reddituali legate alla vicenda economica delle poste in questione. Vengono, infatti, rilevati gli interessi attivi e passivi in base al tasso di rendimento effettivo e non nominale. Dovendo, inoltre, tenere in considerazione anche il fattore temporale occorrerà attualizzare i crediti ed i debiti, già nella loro rilevazione iniziale, non produttivi di interessi o con un tasso significativamente diverso da quello di mercato.

È comunque prevista la facoltà di esonero dall'adozione del criterio del costo ammortizzato per le piccole società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese.

Per ulteriori approfondimenti sul criterio del costo ammortizzato e sull'attualizzazione si rinvia al par. 5.1 del successivo capitolo 5.

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“Trattamento contabile dei crediti: come cambia l'OIC 15” di Luca Fornaciari, IPSOA Quotidiano, Reggio Emilia, 09/03/2016.

“Nuovo OIC 15, valutazione dei crediti: metodo del costo ammortizzato” di Luca Fornaciari, IPSOA Quotidiano, Reggio Emilia, 17/03/2016.

“Bozza Principio Contabile OIC 15”.

“Esempi di applicazione del metodo del costo ammortizzato e dell'attualizzazione – Bozza Principio Contabile OIC 15”.

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