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Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

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Academic year: 2022

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Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE

e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Monitoraggio e verifica delle emissioni del settore navale

Il Regolamento 2015/757/UE

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

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Schema della presentazione

1. Monitorare le emissioni del settore navale, perché?

2. Il monitoraggio delle emissioni: il regolamento 2015/757/UE

3. Lo stato dell’arte

4. Cronoprogramma

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Monitorare le emissioni del settore navale, perché?

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Monitorare le emissioni del settore navale, perché?

Il trasporto navale, nonostante incida in maniera significativa alle emissioni di gas ad effetto serra rilasciate annualmente dal sistema dei trasporti, non è ancora soggetto ad obblighi di riduzione delle emissioni, contrariamente ad altri settori (ad es. il settore aviazione).

Con l’approvazione della Risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014, si è fissato un obiettivo di riduzione del 40% delle emissioni rispetto al 1990, a cui devono concorrere tutti i settori, incluso quello dei trasporti.

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La Direttiva 2009/29/CE, che modifica la Direttiva 2003/87/CE, che istituisce il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra, prevede che venga introdotto anche il settore del trasporto navale all’interno del sistema, al fine di raggiungere l’obiettivo di riduzione delle emissioni e la creazione di un economia “a basso tenore di carbonio”.

Si rende necessario, quindi, istituire all’interno del sistema dell’unione, un metodo di monitoraggio delle emissioni.

Monitorare le emissioni del settore navale, perché?

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Il monitoraggio delle emissioni:

il Regolamento 2015/757/UE

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Si rende quindi necessario istituire, anche per il settore del trasporto marittimo, un sistema di monitoraggio delle emissioni, al fine di quantificare lo sforzo effettuato e mettere in campo eventuali azioni correttive.

Poiché tutta la credibilità del sistema si basa sull’efficacia e la correttezza del sistema di monitoraggio e rendicontazione, e necessario che il sistema rispetti le seguenti condizioni (artt.5, 6, 7, 8 e 9 del Regolamento 601/2012/CE):

Il monitoraggio delle emissioni: il regolamento 2015/757/UE

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Completezza: tutte le fonti di emissione e tutti i gas ad effetto serra devono essere adeguatamente monitorati e rendicontati;

Coerenza, compatibilità e trasparenza: deve essere rispettato il principio “una tonnellata di CO2 deve essere una tonnellata di CO2”;

Accuratezza: il sistema di misura deve essere il più preciso possibile sulla base della possibilità dell’operatore;

Il monitoraggio delle emissioni: il regolamento 2015/757/UE

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Integrità della metodologia: il sistema di monitoraggio deve essere robusto e replicabile;

Miglioramento continuo: sulla base delle proprie forze, ogni operatore è tenuto a migliorare il suo sistema di monitoraggio al fine di ottenere misurazioni delle emissioni il più accurate possibile.

Il monitoraggio delle emissioni: il regolamento 2015/757/UE

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La garanzia del sistema è assicurata dalla presenza di un verificatore terzo indipendente che, accertatosi del funzionamento del sistema di monitoraggio implementato dall’operatore, emette un attestato contenente l’esito della verifica;

I verificatori, per poter svolgere la loro attività, dovranno essere accreditati da un organismo di accreditamento unico riconosciuto (ad es. ACCREDIA per l’ETS).

Il monitoraggio delle emissioni: il regolamento 2015/757/UE

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Lo stato dell’arte

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Al fine di arrivare pronti all’appuntamento del 1 gennaio 2017, la .Commissione ha predisposto 2 gruppi tecnici di lavoro:

Shipping MRV Monitoring: il gruppo si interessa della realizzazione del template per il monitoraggio delle emissioni e della comunicazione dei valori;

Shipping MRV on verification and accreditation: il gruppo si occupa delle regole relative alla verifica delle emissioni e l’accreditamento dei verificatori.

Lo stato dell’arte

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Lo scopo dei due gruppi tecnici e quello di creare un gruppo di esperti che, interagendo tra loro, propongano alla Commissione eventuali aggiustamenti e modifiche al sistema di monitoraggio e verifica delle emissioni del settore del trasporto navale.

Ciò deve essere fatto sia con il coinvolgimento degli esperti, nonché con consultazioni pubbliche.

Lo stato dell’arte

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Il lavoro dei due gruppi si deve concretizzare con la preparazione di un sistema di monitoraggio comune per tutto il territorio dell’unione, nonché con la formulazione di atti delegati, ai sensi dell’art.290 del trattato sul funzionamento dell’Unione.

Questi atti delegati hanno lo scopo di inserire miglioramenti e/o correzioni del sistema di monitoraggio e verifica, al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dalla già citata Risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio

Lo stato dell’arte

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Cronoprogramma

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Prima: a seguito dell’Approvazione del Regolamento 2015/717/UE.

Adesso: lavoro dei due sottogruppi (monitoraggio e reporting;

verifica e accreditamento), che si concluderà entro la primavera del 2016.

Cronoprogramma

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Futuro:

entro il 01/01/2018 gli operatori trasmetteranno ai verificatori accreditati un piano di monitoraggio coerente con il regolamento 2015/717, ed iniziano il monitoraggio delle emissioni.

Entro il 30 aprile 2019, i gestori trasmettono il report delle emissioni relative all’anno precedente corredato da apposito

Cronoprogramma

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Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE

e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Mauro Maurici

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia

Grazie per l’attenzione!

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