ALLEGATOA alla Dgr n. 1614 del 31 luglio 2012 pag. 1/13
POR CRO PARTE FESR (2007-2013) ASSE 1
LINEA DI INTERVENTO 1.3 “Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo dell’imprenditorialità”.
AZIONE 1.3.4 “Interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale”.
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI INNOVATIVI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE.
CAPO I – FINALITA’ E DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Normativa di riferimento
1.1 Con Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 sono state adottate le disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e con Regolamento (CE) n. 1080/2006 le disposizioni specifiche relative al FESR che interessano la politica di coesione economica e sociale comunitaria 2007-2013.
1.2 L’azione è prevista dal Programma Operativo Regionale 2007-2013, parte FESR, asse 1, linea di intervento 1.3 “Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo dell’imprenditorialità”, azione 1.3.4 “Interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale”, giusta Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007.
1.3 Il presente bando è stato redatto in conformità ai criteri di ammissibilità e selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza con Procedura Scritta del 31 marzo 2008.
1.4 I finanziamenti sono erogati nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (pubblicato in GUCE 28 dicembre 2006, n. L379), regime “de minimis”.
Articolo 2 – Oggetto, obiettivi e finalità dell’azione 1.3.4
2.1 L’obiettivo dell’azione consiste nell’agevolare la costituzione di nuove imprese individuali, società, anche cooperative, e di consolidare l’attività delle imprese esistenti, attraverso la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti da parte delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) o Consorzi di esse che operino nelle aree interessate dalla Rete Ecologica Europea Natura 2000, soprattutto nell’attuale situazione di crisi economica che necessita di iniziative, anche a livello regionale, in grado di stimolare la nascita di nuova imprenditorialità in particolare fra i soggetti e i settori economici maggiormente colpiti.
2.2 L’importo messo a disposizione per la concessione delle agevolazioni pubbliche ammonta a euro 4.179.653,00 (quattromilionicentosetantanovemilaseicentocinquantatre/00), salvo eventuali ulteriori risorse che potranno essere messe a disposizione.
2.3 L’ambito territoriale di applicazione risulta essere costituito dalle aree appartenenti alla Rete Ecologica Europea Natura 2000ricadenti all’interno dei confini amministrativi della Regione del Veneto. Questa rete si compone di ambiti territoriali designati come Siti di Importanza
Comunitaria (S.I.C.), che al termine dell'iter istitutivo diverranno Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.), e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.).
Articolo 3 – Soggetti beneficiari
3.1 Beneficiari degli interventi sono le PMI (Imprese individuali, società cooperative, società di persone e società di capitali), così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, Allegato B), recepita con Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005) aventi sede operativa nel territorio della Regione del Veneto. Sono escluse le aziende agricole in quanto le stesse possono beneficiare di contributi per analoghi interventi nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale.
3.2 Le PMI così come sopra definite dovranno appartenere ai settori di attività, classificazione ISTAT ATECO 2007 con le specificazioni ivi contenute e che, comunque, non si trovino in situazioni di esclusione stabilita dagli stessi Regolamenti comunitari per singole fattispecie.
3.3 Le PMI potranno presentarsi sia in forma singola che in forma associata come Associazione Temporanea di Imprese (ATI).
3.4 Si incoraggia la partecipazione di imprese a titolarità femminile, giovanile, di lavoratori anziani, di residenti non italiani, di lavoratori disabili.
3.5 Ai fini dell’individuazione delle attività economiche esercitate dalle imprese farà fede il Codice ISTAT risultante dalla visura camerale. Qualora, in fase istruttoria, emergesse la non coincidenza tra l’attività principale risultante dalla visura camerale e quella effettivamente esercitata dall’impresa richiedente, ai fini dell'istruttoria stessa si terrà conto di quest’ultima, purché l’impresa presenti, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell’ammissione ai benefici, la documentazione dalla quale risulti l'avvenuto aggiornamento dell’attività svolta presso la competente CCIAA. In mancanza, con riferimento alla specifica fase procedurale, il contributo concesso sarà revocato.
3.6 Le imprese dovranno adeguarsi a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE per gli aiuti d'importanza minore, cd. regime
"de minimis". In particolare un’impresa potrà beneficiare di un aiuto a condizione che nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari l'importo complessivo degli aiuti pubblici accordati alla stessa non superi l’importo di euro 200.000,00 (duecentomila). Il periodo di applicazione si intende riferito all’esercizio finanziario nel corso del quale verrà concesso il contributo di cui al presente bando ed ai due esercizi finanziari precedenti. Sono fatte salve le limitazioni previste dal sopracitato Regolamento per gli specifici settori.
La sovvenzione non è cumulabile con altri benefici per il medesimo intervento derivanti da altre norme e provvedimenti regionali, statali e comunitari o, comunque, provenienti da Enti pubblici ai sensi del D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, articolo 2, comma 4.
3.7 Non possono fruire delle agevolazioni le imprese che si trovino in stato di liquidazione volontaria o in difficoltà finanziaria ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02, pubblicata in GUCE dell’1 ottobre 2004 n. 244) o sottoposte a procedure di tipo concorsuale.
3.8 Non possono fruire, altresì, delle agevolazioni le imprese che si trovino in una delle condizioni previste dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), art. 38 e s.m.i. che riportano
i requisiti di ordine generale e le cause di esclusione. Le agevolazioni previste non potranno, altresì, essere concesse a imprese che abbiano ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea (Sentenza della Corte del 15 maggio 1997 - Decisioni della Commissione che sospendono il versamento di taluni aiuti sino all'avvenuto recupero di precedenti aiuti illeciti).
CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ E VALUTAZIONE Articolo 4 – Interventi finanziabili
4.1 Ai fini dell’ammissione a finanziamento di cui al presente bando, l’istruttoria verifica la sussistenza dei “Criteri di selezione” di cui al Regolamento (CE) n. 1083/2006, articolo 65, lettera a). A tal fine il soggetto richiedente dovrà indicare gli aspetti tecnici, economici ed organizzativi dell’attività compilando l’allegato D “Progetto di sviluppo aziendale”.
4.2 Le attività poste in essere devono, altresì, risultare compatibili con la normativa di riferimento, a livello nazionale, regionale e locale e coerenti con gli atti di programmazione e di sviluppo del territorio, e con le filiere produttive presenti nell’ambito territoriale di localizzazione degli interventi. A tal fine il soggetto richiedente dovrà allegare alla domanda di concessione del contributo (allegato C “Istanza di partecipazione”) copia dell’atto autorizzativo (ovvero dichiarazione sostitutiva) ovvero eventuali ulteriori documenti richiesti dall’autorità locale competente per territorio, qualora previsto in relazione all’iniziativa.
Articolo 5 – Interventi ammissibili
5.1 In relazione ai settori di intervento, sono ammissibili, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sulla Rete Natura 2000, le seguenti tipologie di investimento:
1. Investimenti strutturali
a) opere edili relative ad interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati esistenti, ricadenti in aree Natura 2000, destinate a sostenere una fruizione sostenibile (es. creazione di aule didattiche, laboratori di educazione ambientale, alloggi per escursionisti, ecc. L’elenco riportato è da intendersi in senso esemplicativo e, quindi, non esaustivo);
b) acquisto di fabbricati in aree Natura 2000 per i quali sia previsto un intervento di ristrutturazione o manutenzione straordinaria ed aventi le destinazioni indicate al punto precedente. Per quanto riguarda i terreni di pertinenza degli edifici di cui sopra si precisa che gli stessi possono rientrare nell’elenco delle spese ammissibili (secondo quanto previsto dall’art. 6 del D.P.R. 196/08) ma, trattandosi di terreni, sono assoggettati al limite del 10% della spesa ammissibile (in base all’art. 5 del D.P.R.
196/08). Pertanto, nel caso di acquisto di fabbricati con relativo terreno di pertinenza, andrà presentata una perizia giurata di stima, da parte di uno dei soggetti di cui all’art.
6 del D.P.R. 196/08,lettera a) che valuti separatamente il valore dell’edificio e quello del terreno di pertinenza;
c) impianti generali (idrico-sanitario, riscaldamento, condizionamento);
d) sistemazione e riqualificazione di aree esterne, anche degradate, ricadenti nei Siti Natura 2000 direttamente collegate all’attività dell’impresa con creazione di giardini botanici, aree a verde e/o aree naturaliformi;
2. Acquisti
e) acquisto di attrezzature/arredo, beni strumentali e relative spese di trasporto e di
installazione;
f) acquisto di attrezzatura specialistica per implementare attività di visitazione sostenibile e didattica di gruppo nelle aree naturali (es. bici, ciaspole, canoe, kayak, raft, ecc.). I suddetti beni dovranno essere strettamente funzionali alla realizzazione del progetto ed adeguatamente registrati ed inventariati;
g) acquisto di dispositivi informatici portatili con relativo software applicativo per visitazione siti naturalistici e/o per acquisizione di dati geografico informativi del sito;
h) acquisto mezzi atti al trasporto delle attrezzature specialistiche di cui al punto precedente con esclusione delle autovetture;
i) acquisto di mezzi atti al trasporto di persone per implementare attività di visitazione didattica di gruppo nelle aree naturali con esclusione delle autovetture (es. minibus e pulmini verdi, mezzi per disabili);
j) acquisto, sostituzione o riconversione di piccole imbarcazioni da destinare al trasporto dei fruitori in aree lacuali, fluviali e/o lagunari e se a motore dotate di propulsione elettrica;
3. Investimenti immateriali, comprese consulenze tecniche.
k) progettazione e direzione lavori, nel limite massimo del 10% del costo totale dell’investimento;
l) brevetti e licenze d’uso;
m) acquisto di software ed eventuale relativo addestramento e formazione del personale;
n) consulenze per l’organizzazione aziendale (non a carattere continuativo).
4. Attività promozionali
o) predisposizione di azioni coordinate di pubblicizzazione di proposte di fruizione ambientale, anche tematiche, purché realizzate in accordo con l’Ente gestore dell’area naturale;
p) realizzazione di attività di informazione per personale impiegato nelle azioni di valorizzazione delle aree naturali (es. accompagnatori, guide, ecc.).
5.2 I beni di cui al precedente comma 5.1, punto 2, lettera e) devono trovare allocazione nella sede operativa in cui si effettua l’intervento, la quale deve risultare nella disponibilità del beneficiario al momento della rendicontazione; le imprese, al momento della domanda di erogazione del contributo, devono rendere apposita dichiarazione.
5.3 Tutti gli interventi dovranno essere volti alla conservazione, valorizzazione e tutela degli habitat e habitat di specie presenti all’interno del S.I.C. o della Z.P.S. tramite azioni direttamente connesse e chiaramente riferibili agli stessi.
5.4 Tutti gli interventi dovranno essere realizzati impiegando le migliori tecnologie disponibili, Best Available Techniques (BAT), in relazione alla prevenzione e al controllo dell'inquinamento e del consumo energetico.
CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA’ DI AIUTO Articolo 6 – Intensità e regime di aiuto
6.1 I contributi per quanto attiene gli interventi infrastrutturali lettere a), b) e c) sono concessi nella misura del 50% (cinquanta per cento) della spesa ammessa ed effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto, i contributi sono comunque concessi nel limite massimo di euro 200.000,00 (duecentomila/00). Nel caso di interventi di cui alla lettera b) la voce relativa all’acquisto degli immobili non potrà superare il 50% dell’importo del contributo e quindi il
contributo massimo per il solo acquisto non potrà superare euro 100.000,00. Tutti i suddetti importi devono intendersi I.V.A. esclusa;
6.2 I contributi per quanto attiene gli interventi infrastrutturali lettera d) sono concessi nella misura del 70% (settanta per cento) della spesa ammessa ed effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto, i contributi sono comunque concessi nel limite massimo di euro 100.000,00 (centomila/00). Tutti i suddetti importi devono intendersi I.V.A. esclusa;
6.3 I contributi per quanto attiene gli acquisti sono concessi nella misura del 60% (sessanta per cento) della spesa ammessa ed effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto, i contributi sono comunque concessi nel limite massimo di euro 40.000,00 (quarantamila/00). Le spese previste per gli interventi di cui alle lettere e), f) e g) non possono comunque superare il 50% (cinquanta per cento) del totale dell’intervento. Tutti i suddetti importi devono intendersi I.V.A. esclusa;
6.4 I contributi per quanto attiene la realizzazione delle attività promozionali e la formazione sono concessi nella misura del 60% (sessanta per cento) della spesa ammessa ed effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto, i contributi sono comunque concessi nel limite massimo di euro 40.000,00 (quarantamila/00). Tutti i suddetti importi devono intendersi I.V.A.
esclusa;
6.5 Le imprese, al momento della domanda di ammissione ai benefici, devono compilare e allegare la scheda “Dichiarazione de minimis” di cui all’allegato F).
6.6 In nessun caso verrà considerata ammissibile una spesa (derivante dalla combinazione delle diverse tipologie di cui all’art. 4 punti da a) a p)) che comporti un contributo superiore a 200.000 (duecentomila) euro, limite massimo concedibile per gli aiuti di importanza minore.
Articolo 7 – Spese ammissibili al contributo
7.1 Sono ammissibili, nell’ambito degli interventi previsti al precedente articolo 4, le spese direttamente riferibili alle attività ad essi connesse, ammesse e sostenute dopo la presentazione della domanda di contributo in base a quanto disposto dal DPR 196/08.
7.2 Non sono ammesse le domande di contributo i cui progetti comportino spese inferiori a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) I.V.A. esclusa.
7.3 Sono ammesse, in corso di esecuzione delle attività individuate nel progetto approvato, variazioni della spesa prevista, in diminuzione rispetto alla percentuale massima quantificata, fino al 35% (trentacinque per cento) di quanto complessivamente ammesso. Qualora fosse superato il limite del 35% si procederà alla revoca del contributo complessivamente concesso.
7.4 I progetti devono essere conclusi e le spese pagate entro il 31 maggio 2014. Entro il 30 settembre 2014, data ultima per la rendicontazione ai fini della erogazione del contributo, dovrà essere prodotta alla Regione del Veneto – U.P. Foreste e Parchi, la documentazione giustificativa della spesa; in mancanza si darà luogo a revoca del contributo.
Articolo 8 – Spese non ammissibili al contributo
8.1 Sono, in ogni caso, escluse dai benefici economici le spese relative a:
a) I.V.A.;
b) operazioni di locazione finanziaria (leasing);
c) gestione finanziaria corrente e acquisto di materiali di consumo;
d) costi generali afferenti all’impresa (canoni, locazioni e fitti, energia, spese telefoniche, prestazioni professionali amministrativo-contabili, etc.);
e) spese di avviamento;
f) interventi realizzati in economia;
g) arredi non strettamente funzionali e indispensabili alle attività d’impresa;
h) beni usati.
8.2 Sono altresì non ammissibili:
a) gli interessi debitori;
b) gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
c) le perdite su cambio di valuta;
d) ammende, penali e spese per controversie legali;
e) spese già coperte da altre contribuzioni;
f) acquisto di telefoni cellulari, agende elettroniche e palmari, notebook;
g) spese per divulgazione e pubblicizzazione discendenti da obbligo di bando;
h) spese forfettarie;
i) assistenza amministrativa alla redazione, presentazione e rendicontazione del progetto e spese correlate all’istanza del contributo;
j) spese per assicurazione, ovvero per autorizzazioni/concessioni, imposte o tasse accessorie al progetto (ad es. imposta di registro in caso di acquisto immobiliare).
CAPO IV – PROCEDIMENTO
Articolo 9 – Presentazione delle domande di contributo
9.1 I soggetti interessati devono far pervenire le domande di ammissione al contributo, allegato C), in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo, con allegata la seguente documentazione:
a) visura camerale, di data non anteriore a 60 giorni dalla data della presentazione dell'istanza. Nel caso questa non fosse disponibile, viene consentito di allegare la semplice richiesta di iscrizione al Registro delle Imprese, purché - entro i successivi 90 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande - venga trasmessa all’U.P. Foreste e Parchi, con raccomandata A.R., copia del certificato di avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese. Qualora tale integrazione non avvenga nel termine prescritto, la domanda sarà considerata carente e pertanto non sarà accolta e il richiedente non sarà ammesso a contributo; nel caso di intervenuta concessione del contributo, lo stesso sarà oggetto di revoca;
b) copia atto costitutivo, ove previsto;
c) progetto di sviluppo aziendale redatto in conformità all’allegato D);
d) relazione sulla Valutazione di Impatto Ambientale, se e in quanto dovuta, in conformità ai singoli Regolamenti comunali e in relazione al progetto da realizzare;
e) relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale redatta secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 3173 del 10.10.2006 e successive modifiche ed integrazioni ovvero dichiarazione del tecnico che attesti il non assoggettamento delle opere oggetto di domanda a tale normativa. Tale relazione non è richiesta qualora sia già stata presentata ad altra amministrazione ai fini del rilascio di permessi ed autorizzazioni nel qual caso è sufficiente allegare l’esito della procedura autorizzativa;
f) dichiarazione resa in conformità con l’articolo 1, comma 1223, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) “di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea” (cd. Clausola Deggendorf);
g) scheda dati anagrafici, debitamente compilata, sottoscritta dal legale rappresentante, allegato E);
h) dichiarazione de minimis, allegato F);
i) fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore dell’istanza;
j) nel caso di interventi infrastrutturali:
• permesso di costruire, dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) o segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) riportante la data di presentazione in Comune;
• progetto esecutivo completo di relazione tecnica e computo metrico estimativo analitico;
k) preventivi analitici nel caso di acquisizione di beni materiali;
l) nel caso di interventi strutturali e di ogni altro intervento che lo richieda, entro 60 gg dalla data di scadenza del bando, dovranno essere presentati tutti i necessari titoli autorizzativi compresa anche l’approvazione della Valutazione di Incidenza Ambientale da parte dell’autorità competente;
9.2 La visura camerale, se non prodotta in originale o copia conforme, può essere presentata anche su stampato ottenuto attraverso il servizio informatico “Visura on line”.
9.3 La conformità all’originale di copie di documenti si effettua, ai sensi dell’art. 19 del DPR n.
445/2000, datando e siglando il documento per conformità all’originale con la dicitura “si attesta la conformità all’originale” da parte del legale rappresentante presentatore della domanda ovvero dichiarando nella domanda la conformità dei documenti prodotti.
9.4 Il plico contenente domanda e documenti dovrà essere trasmesso entro e non oltre il 15 ottobre 2012.
I plichi contenenti domanda e documentazione devono essere indirizzati a: Regione del Veneto – U.P Foreste e Parchi – Via Torino, 110 – 30172 Mestre - VE.
La trasmissione dovrà avvenire a mezzo posta, esclusivamente mediante raccomandata A.R..
Diversa modalità di inoltro sarà causa di irricevibilità della richiesta.
9.5 In conformità a quanto disposto dalla Legge Regionale 3 agosto 1982, n. 23, così come modificata dall’art. 41 della Legge Regionale 22 febbraio 1999, n. 7, le domande si intendono prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata A.R. entro il termine stabilito per la presentazione. In tal caso farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Le domande presentate fuori termine saranno considerate irricevibili.
9.6 Ogni sottoscrizione (firma in originale) dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità: nel caso il firmatario sottoscriva più documenti, sarà sufficiente un’unica fotocopia del documento di riconoscimento.
9.7 La presentazione della domanda implica accettazione di tutte le clausole del presente bando e del contributo di cui si chiede l’erogazione, salvo rinuncia allo stesso.
9.8 L’eventuale rinuncia al contributo dovrà essere effettuata per iscritto ed indirizzata alla Regione del Veneto – U.P. Foreste e Parchi.
Articolo 10 – Istruttoria delle istanze e formazione della graduatoria
10.1 L’istruttoria delle istanze, al fine di verificarne le condizioni di ammissibilità ai sensi del presente bando ed attribuirne il punteggio, è eseguita dagli uffici della U.P. Foreste e Parchi o da appositi uffici a ciò delegati.
10.2 L’istruttoria accerta la congruità dei progetti presentati e la sussistenza dei requisiti richiesti ai beneficiari.
10.3 Nel caso di istanza presentata nei termini, ma carente per quanto riguarda la
documentazione, gli uffici della U.P. Foreste e Parchi invitano l’impresa richiedente ad integrare l’istanza con la documentazione mancante o insufficiente, fissando a tal fine un termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni di calendario decorrenti dal ricevimento della richiesta.
10.4 L’istruttoria dell’ammissibilità e la valutazione delle iniziative proposte viene effettuata in conformità ai criteri di selezione approvati il 31 marzo 2008 dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2007 - 2013 Regione Veneto.
10.5 Al termine dell'istruttoria, il Dirigente regionale dell’U.P Foreste e Parchi approva il provvedimento di ammissione ed esclusione delle domande presentate dai richiedenti, il contributo nonché la relativa graduatoria predisposta in conformità alle disposizioni di cui al successivo comma 5 e sulla base delle risorse disponibili.
10.6 In relazione agli interventi ammissibili, la formazione della graduatoria delle PMI beneficiarie del finanziamento avverrà assegnando ai progetti ammissibili un punteggio dato dalla somma dei fattori di seguito indicati:
a) Investimento:
da euro 40.000,00 a euro 100.000,00: punti 1 da euro 100.001,00 a euro 150.000,00: punti 2
oltre euro 150.000,00: punti 3
b) Presenza di figure professionali:
interventi presentati da PMI singole o associate con presenza di almeno una guida naturalistico – ambientale (art. 82, L.R. 33/2002) punti: 2
c) Dislocazione dell’intervento:
intervento in area a Parco (L.R. 40/84): punti 1
intervento in area montana (così individuata ai sensi della L.R. 19/92): punti 2
10.7 Costituiscono preferenza, a parità di punteggio nella graduatoria, i progetti presentati dai soggetti con minore età, in caso di ulteriore parità, si ricorrerà alla data di Protocollo regionale in ordine di arrivo.
10.8 Nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno degli elementi di priorità che hanno determinato l’inserimento nella graduatoria, si procederà alla revoca del contributo.
10.9 In caso di revoca o rinuncia o, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse economiche, è ammesso lo scorrimento della graduatoria stessa, fino alla concorrenza dell’intero stanziamento disponibile, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contabilità pubblica.
Articolo 11 - Realizzazione degli interventi
11.1 I beni e le opere inerenti l'intervento finanziato, come descritti nel progetto allegato all'istanza di contributo, devono essere interamente realizzati, fatturati e pagati entro il 31 maggio 2014 e le spese devono essere rendicontate entro il termine perentorio del 30 settembre 2014, pena la revoca del contributo assegnato. Entro quest’ultimo termine quanto finanziato deve essere effettivamente operativo.
11.2 I soggetti, i cui progetti siano stati ammessi a finanziamento, devono porre in essere azioni
informative e pubblicitarie (quali avvisi, cartelli, targhe esplicative, manifesti e altro materiale di informazione e comunicazione), che diano visibilità alle iniziative cofinanziate dalla Regione del Veneto con l’intervento comunitario secondo quanto previsto dall’art. 8 del Reg. CE 1828/06, dal piano di comunicazione del POR e dalle indicazioni fornite dall’Autorità di Gestione.
11.3 I beneficiari hanno l’obbligo di tenuta di una contabilità separata per il progetto ai sensi dell’art. 60 del Reg. CE 1083/06.
11.4 I beneficiari hanno l’obbligo di assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nelle domande di ammissione al contributo, sempre che le variazioni non siano state preventivamente segnalate alla Regione;
11.5 I beneficiari sono tenuti al rispetto del vincolo di “stabilità delle operazioni” di cui all’art. 57 del Reg (CE) 1083/2006 che prevede che il cofinanziamento comunitario resti attribuito ad un’operazione esclusivamente se quest’ultima, entro 5 anni dal completamento dell’operazione non subisce modifiche sostanziali:
- che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un’impresa o ad un ente pubblico,
- risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un’infrastruttura o dalla cessazione di un’attività produttiva.
11.6 Ogni variazione relativa agli elementi soggettivi ed oggettivi previsti dal bando per la ammissione a contributo del progetto, nonché eventuali variazioni intercorse nella fase di attuazione dei progetti, devono essere comunicate da parte dell'impresa beneficiaria. In particolare, per quanto riguarda le riduzioni di importo di progetto, nella percentuale massima consentita del 35% (trentacinque per cento), esse dovranno essere comunicate attestando che tali riduzioni non pregiudicano la realizzazione del progetto.
11.7 La riduzione dell’importo delle attività ammesse comporta la riduzione proporzionale del contributo erogabile.
Non sono comunque rilevanti, ai fini del calcolo del contributo, spese superiori a quelle preventivate in sede di presentazione del progetto ammesso.
11.8 L’investimento collegato all’iniziativa imprenditoriale deve risultare pienamente realizzato in conformità alle prescrizioni del bando e alle disposizioni giuridico-amministrative-contabili previste in materia.
11.9 I beneficiari accettano di venire inclusi nell’elenco dei beneficiari come previsto dall’art. 6 del Reg. CE 1828/2006.
Articolo 12 – Rendicontazione delle spese
12.1 La domanda di erogazione del contributo, predisposta in conformità all’allegato G), dovrà contenere la seguente documentazione:
• relazione illustrativa dell’attività svolta. La relazione dovrà attestare anche il raggiungimento dei risultati del progetto;
• atto di compravendita dell’immobile presso cui si è effettuato l’intervento ovvero del contratto di locazione o comodato ovvero altro titolo che attribuisca la disponibilità del bene: tale documentazione può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante gli estremi dell’atto che attribuisce la proprietà ovvero la disponibilità
dell’immobile per i successivi cinque anni decorrenti dalla data del decreto di liquidazione finale del contributo;
• prospetto riepilogativo delle spese sostenute riportante, per ciascuna di esse, la denominazione della ditta fornitrice dei beni e/o servizi, il numero, la data, l’importo complessivo dell’imponibile della relativa fattura e la descrizione analitica delle voci relative agli eventuali imponibili parziali che si riferiscono alle spese sostenute per la realizzazione del progetto;
• copia conforme dei documenti fiscali, intestati al soggetto beneficiario ammesso a contributo, relativi alle spese di cui sopra;
• attestazione dell’avvenuto pagamento del corrispettivo relativo alla documentazione fiscale presentata a giustificazione della realizzazione delle attività. Tale attestazione, da produrre in copia conforme all’originale, dovrà essere costituita esclusivamente da bonifici bancari (anche per home banking: in tal caso, tuttavia, occorre produrre anche estratto del conto corrente da cui risulti l’addebito), da bollettini di conto corrente postale o vaglia postali o da addebito di conto corrente dal quale si evinca l’importo e la data dei pagamenti effettuati nonché la causale degli stessi (ad esempio, ricevuta bancaria). Potrà anche essere prodotto estratto del conto bancario contenente tali elementi richiesti. I titoli di spesa dovranno avere, unito ad ognuno di essi, il corrispondente documento di accredito (bonifico od altra scrittura ammessa).
Non viene considerata ai fini rendicontativi la semplice quietanza su fattura priva del documento di accredito corrispondente.
Non sono ammesse compensazioni di debito/credito di alcun tipo.
Le spese sostenute e i pagamenti effettuati devono essere riconducibili direttamente al beneficiario del contributo;
• scheda “Dati anagrafici” (Allegato E), anche se già fornita, a titolo di aggiornamento dei dati e scheda “Posizione fiscale” (Allegato H) in originale, debitamente compilate:
esse devono essere timbrate e firmate e non devono recare abrasioni, cancellature od omissioni di dati.
• dichiarazione circa gli aiuti “de minimis” ottenuti secondo lo schema di cui all’Allegato F); la dichiarazione viene richiesta, anche se già fornita, a titolo di aggiornamento dei dati;
12.1 La documentazione prodotta dovrà essere firmata, in originale, dal Soggetto beneficiario o dal legale rappresentante. Per attestare la conformità all’originale dei documenti prodotti in copia dovrà essere apposta sui documenti stessi la data e la dicitura: “si attesta la conformità all’originale in atti”, ovvero dichiarata nella domanda la conformità dei documenti prodotti.
Articolo 13 – Modalità di erogazione dei contributi
13.1 L'erogazione del contributo in c/capitale avverrà a seguito del completamento dell'intervento finanziato, previa idonea rendicontazione delle spese sostenute e positiva istruttoria della documentazione giustificativa della spesa ammessa e sostenuta, e sopralluogo in loco.
13.2 E’ ammessa una richiesta di anticipo pari al 20 (venti) per cento del contributo ammesso previa presentazione di polizza fideiussoria, a garanzia dei finanziamenti concessi rilasciata in favore della Regione Veneto da uno dei soggetti di cui all’ articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385. La polizza dovrà coprire l’intero importo chiesto in anticipo maggiorato di un 10% e dovrà avere scadenza almeno sei mesi dopo il termine previsto per la conclusione dei lavori.
13.3 E’, altresì, ammesso un acconto pari al 30 (trenta) per cento del contributo concesso sulla base della documentazione attestante le spese sostenute.
13.4 Non sono rendicontabili fatture di importo inferiore a euro 100,00 (cento/00).
13.5 Nel caso di rendicontazioni presentate e risultanti carenti dal punto di vista documentale, l’U.P. Foreste e Parchi invita l’interessato a integrare le stesse con la documentazione mancante fissando a tal fine un termine perentorio non superiore a 15 (quindici) giorni di calendario decorrenti dal ricevimento della richiesta.
Articolo 14 – Controlli e revoche del contributo
14.1 I beni oggetto del finanziamento sono sottoposti al vincolo di destinazione d’uso e al divieto di cessione, alienazione e distrazione dalla data di adozione del provvedimento di liquidazione dei benefici economici e per i successivi cinque anni comprovato da idonea documentazione/certificazione.
14.2 Ai fini dei controlli che le Amministrazioni Comunitaria, Statale e Regionale si riservano di effettuare, presso il Soggetto beneficiario, deve essere tenuta disponibile, entro i successivi dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del contributo, tutta la documentazione di spesa in originale.
14.3 L’Autorità di Gestione del POR svolge attività di monitoraggio finalizzata a verificare l’effettiva realizzazione degli interventi e il raggiungimento degli obiettivi previsti. A tale fine i soggetti ammessi a contributo sui fondi FESR sono altresì tenuti a fornire tutti i dati richiesti dall’Amministrazione regionale (UP Foreste e Parchi), ai fini dell’attività di monitoraggio del singolo progetto ogni due mesi (a partire dalla comunicazione dell’avvio del progetto e con cadenza 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre, 31 dicembre per ogni anno e per tutta la durata di realizzazione del progetto), secondo le sottoindicate prescrizioni:
- attuazione monitoraggio finanziario: il soggetto beneficiario dovrà trasmettere i dati finanziari della spesa sostenuta;
- monitoraggio fisico e procedurale: il soggetto trasmetterà i dati identificativi le fasi del progetto e la sua rispetto al cronoprogramma iniziale; nei casi in cui si evidenziano scostamenti, questi dovranno essere debitamente motivati. Il monitoraggio dovrà essere trasmesso all’Amministrazione regionale (UP Foreste e Parchi) entro 10 giorni dalla relativa scadenza.
14.4 La Regione del Veneto si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione e anche a mezzo soggetti terzi incaricati, per accertare la veridicità delle dichiarazioni e della regolarità della documentazione presentata all’atto della domanda di contributo e nelle fasi di attuazione delle iniziative sovvenzionate.
Sulla base della documentazione presentata e dei controlli effettuati, si procederà a revoca totale del contributo nei seguenti casi:
a) mancata conclusione delle attività entro i termini massimi consentiti;
b) mancata trasmissione della rendicontazione entro il termine massimo consentito;
c) trasferimento della sede operativa fuori dal territorio della Regione Veneto per i successivi cinque anni dalla data di adozione del provvedimento di concessione dei benefici economici, ovvero entro i termini di validità del POR 2007-2013: 31 dicembre 2015;
d) mancata rispondenza delle attività svolte e/o della documentazione di spesa presentata,
rispetto a quanto dichiarato e prodotto dal punto di vista documentale in sede di istanza;
e) spesa rendicontata inferiore al 65% (sessantacinque per cento) della spesa preventivata e ammessa a contributo;
f) accertamento di eventuali falsità in dichiarazioni prodotte ai fini della concessione del contributo.
14.5 Si procederà a revoca parziale, con Decreto del Dirigente Regionale della Unità di Progetto Foreste e Parchi, sulla base della documentazione presentata e/o dei controlli effettuati, qualora si tratti di cessazione per giustificata causa, cessione di attività o di affitto di attività, cessione, alienazione o distrazione dei beni, durante il termine temporale del vincolo di destinazione di cui all’articolo 13.1, purché ciò si verifichi successivamente ai primi 24 (ventiquattro) mesi. Il contributo da restituire sarà determinato sulla base del periodo di mancato utilizzo dei beni entro i termini di cui al citato precedente articolo 13.1. Qualora tale situazione intervenga nei primi 24 (ventiquattro) mesi, si procederà a revoca totale del contributo concesso.
14.6 Si procede altresì a revoca totale nel caso di alienazione di quote sociali nei primi cinque anni di attività salvo che per consentire l’ingresso di nuovi soci giovani, ai sensi dell’articolo 9 comma 2 lettera C) della L.R. n. 57/1999.
14.7 Ai sensi della Legge Regionale 28 gennaio 2000, n. 5 articolo 11, come modificato dalla Legge Regionale 19 febbraio 2007, n. 2, articolo 47 e dalla legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1, articolo 110, la revoca del contributo, totale o parziale, comporta la restituzione delle somme erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali. Inoltre, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma compresa tra un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l’importo del beneficio fruito.
La sanzione non sarà applicata solo nel caso sia data tempestiva comunicazione di rinuncia.
CAPO V – NORME FINALI
Articolo 15 – Informazioni generali
15.1 Copia integrale del bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito web regionale: www.regione.veneto.it dal quale è possibile scaricare la modulistica.
15.2 Gli esiti delle selezioni dei beneficiari saranno pubblicati sul sito web regionale:
www.regione.veneto.it
15.3 Informazioni e/o chiarimenti possono essere chiesti alla Regione Veneto – U.P Foreste e Parchi: numero: 041/2795467 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00). Inoltre, possono essere richieste informazioni utilizzando il servizio fax 041 2795461, l’indirizzo di posta elettronica: [email protected] o telefonando ai seguenti numeri (agli stessi orari di cui sopra): 0412795683 - 0412792575 - 0412795460.
Articolo 16 – Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2004 1996
16.1 Ai sensi della legge n. 196/2003, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti
vigenti. Titolare del trattamento è il responsabile dell’Azione nella persona del Dirigente regionale dell’U.P. Foreste e Parchi.