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giunta regionale – 9^ legislatura

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ALLEGATOA1 alla Dgr n. 2549 del 02 novembre 2010

pag. 1/54

REGIONE DEL VENETO

Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 Comitato

previsto ai sensi del II comma dell’art. 27

Argomento n. 184 in data 14.10.2010

O M I S S I S P A R E R E

OGGETTO: Comune di Malo (VI)

Piano di Assetto del Territorio (PAT) Art. 14 L.R. 11/2004

PREMESSE

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 in data 20.05.2008 esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di Malo (VI) ha formalizzato la proposta di documento preliminare di cui al comma 1° dell’art. 14 della L.R. n. 11/2004 per la predisposizione del P.A.T..

- Il Comune con nota del 27.01.2009 prot. 1624, pervenuta alla Direzione Urbanistica il 09.02.2009 prot. 69002, riferendosi alla precedente comunicazione del 23.05.2008 prot.

10174, ha inviato la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2009 con la quale ha deciso di procedere alla redazione del PAT in forma ordinaria in luogo della copianificazione con la Regione come previsto dall’art. 15 della L.R. 11/2004.

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 in data 13.01.2009 esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di Malo (VI) ha fatto proprio approvato in via definitiva il documento preliminare di cui al comma 1° dell’art. 14 della LR n. 11/2004 e la Relazione Ambientale e contestualmente ha dato avvio alla fase di concertazione/consultazione di cui agli artt. 5 e 14 della LR n. 11/2004.

- La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati con provvedimento di Giunta Comunale n. 90 del 06.10.2009, esecutiva.

- Il Consorzio di Bonifica “Media Astico Bacchiglione”, ha espresso il parere di competenza con nota 8988 del 09.11.2009, pervenuto all’Unità periferica del Genio Civile di Vicenza il 11.11.2009 prot. 630053.

- Il Comune con nota del 10.11.2009 prot. 22484 ha trasmesso all’Unità periferica del Genio Civile di Vicenza la documentazione relativa alla Compatibilità Idraulica in base alla DGR n.

1322 del 10.05.2006. L’unità periferica del Genio Civile di Vicenza con nota protocollo n.

651361 del 20.11.2009 ha espresso, anche sulla base del parere espresso da parte del Consorzio di Bonifica “Media Astico Bacchiglione” il proprio parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n. 1322 del 10.05.2006.

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 in data 27.11.2009 ad oggetto “Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) – adozione ai sensi dell’art. 14 della L.R. 11/2004”, il Comune

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ha adottato il Piano di Assetto del Territorio. L’avviso di deposito del PAT e del Rapporto Ambientale è stato pubblicato su:

• albo Pretorio del Comune di Malo;

• albo Pretorio della Provincia di Vicenza;

• quotidiano Giornale di Vicenza del 03.12.2009;

• quotidiano Corriere de Veneto del 03.12.2009;

• BUR il giorno 11.12.2009;

o Con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 30.12.2009 è stata introdotta una rettifica al punto 4) del deliberato della deliberazione n. 62 del 27.11.2009 al fine di correggere un errore di trascrizione.

o A seguito del deposito e pubblicazione sono pervenute n. 92 osservazioni entro i termini e nessuna fuori termine.

o Il PAT ed il Rapporto Ambientale, completi della relativa documentazione amministrativa, sono stati depositati in data 16.12.2009 presso la Commissione Regionale VAS - Direzione Valutazione Progetti e Investimenti, in ottemperanza alle disposizioni dell’All. B) alla D.G.R.V. n. 791/2009.

- Il Comune con nota del 05.03.2010 prot. 4929, inviava la documentazione del PAT relativa al Rapporto Ambientale alla Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti per la sua approvazione.

- Il Comune di Malo, con nota prot. 08.03.2010 del 08.03.2010 pervenuta alla Direzione Urbanistica il 05.03.2010 Prot. 4930 di Malo (VI) ha trasmesso alla Direzione Urbanistica della Regione del Veneto gli elaborati costituenti il P.A.T., ed ai sensi dell’art. 14, punto 4), il termine per la sua approvazione è fissato al 03.11.2010 fatto salvo quanto previsto dal punto 5 del medesimo articolo.

- Con nota del 02.04.2010 prot. 185171, la Direzione Urbanistica inviando la documentazione prodotta dal Comune, ha richiesto il parere di competenza alle diverse Direzioni e Servizi interessate all’approvazione del PAT in argomento. Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, Direzione Valutazione Progetti e Investimenti, Direzione Geologia ed Attività Estrattive, Direzione Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura, ecc….

- Con nota 14.05.2010 prot. 273199-E410.01, la Direzione Valutazione Progetti e Investimenti, ha richiesto al Comune di produrre della documentazione integrativa e chiesto chiarimenti sulla procedura svolta.

- Direttamente in Regione risulta pervenuta n. 1 osservazione:

N. PROT. - DATA

1RV Paolo Poletto prot. 222424 del 22.04.2010

- L'Amministrazione Provinciale di Vicenza con nota n. 8510 del 03.02.2010 ha attestato che il PAT è stato depositato a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi dal 03.12.2009 e che sino alla data del 01.02.2010 non sono pervenite osservazioni.

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 10.02.2010 esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di Malo (VI) ha controdedotto alle osservazioni pervenute.

- Il Gruppo di Esperti costituito con D.G.R. n. 1794 del 16.06.2009, in base ai SIC IT3220039 (Biotopo le Poscole”, presente sul territorio, ha espresso il proprio parere n. URB/2009/26 in data 28.04.2010.

- La Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, con propria nota del 06.05.2010, ha provveduto a trasmettere alla Direzione Urbanistica, il parere di competenza sul SIC IT 3220039 “Biotopo Le Poscole”, presente sul territorio.

- La Commissione Regionale VAS con provvedimento n. 75 del 15.07.2010 ha espresso il proprio parere ai sensi della DGR n. 3262 del 24.10.2006.

- Il dirigente regionale della Direzione Urbanistica con decreto n. 89 del 14.10.2010 ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell’art. 11 della LR n. 11/2004 e della DGR n. 3958 del 12.12.2006.

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IL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (SINTESI DELLA RELAZIONE DI PIANO).

1. OBIETTIVI E SCELTE DI PIANO

Con riferimento ai sistemi individuati, si propone di seguito le azioni e le tutele che il Comune di Malo intende perseguire, nonché le scelte di piano riferite a ciascun obiettivo.

Ad ogni obiettivo posto con il DP, il PAT ha definito delle azioni di piano. Le azioni individuate sono strategiche e strutturali e nella maggior parte delineano i contenuti per la successiva stesura della componente operativa del piano degli interventi.

1.1 IL SISTEMA DELLA RESIDENZA E DEI SERVIZI

Il PAT verifica l’assetto fisico funzionale degli insediamenti, promuove il miglioramento della funzionalità degli insediamenti esistenti e della qualità della vita all’interno delle aree urbane.

Pone, inoltre, ampia attenzione alla politica della casa e dei suoli, per soddisfare le esigenze abitative di tutte le categorie rispondendo concretamente alle dinamiche in atto.

1. Al fine di promuovere il miglioramento della funzionalità degli insediamenti esistenti e della qualità della delle aree urbane, il PAT si propone di:

• individuare gli ambiti del centro storico e definire una preliminare struttura normativa per la formazione del PI;

• riqualificare e rafforzare il ruolo del centro storico di Malo, inteso come centro città e come luogo nel quale si concentrano diversi servizi alla popolazione (attività commerciali, del terziario, attrezzature sportive, sedi delle associazioni) che sono riconosciuti anche in ambito sovra-comunale;

• incentivare il recupero dei centro storici minori favorendo un giusto equilibrio funzionale tra le destinazioni d’uso;

• recuperare aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale;

• definire gli interventi di trasformazione ai quali affidare il ruolo di elemento di connessione con le aree di urbanizzazione più recenti;

• riqualificare il tessuto e riorganizzare gli spazi pubblici.

2. Al fine di avviare il recupero di aree che necessitano o sono di fatto interessate da processi di dismissione, degrado, trasformazione o evoluzione dell’assetto fisico e funzionale attuale, il PAT si propone di:

• recuperare aree dismesse e degradate;

• riqualificare e riconvertire aree ad elevato valore strutturale ai fini degli obiettivi di piano, per le quali avviare un processo di trasformazione che dovrà condurre al riassetto del tessuto urbano e alla integrazione con le previsioni di sviluppo;

• individuare le opere incongrue e gli elementi di degrado.

3. Al fine di prevedere nuove aree residenziali con elevati livelli di qualità urbana tipologica- morfologica e funzionale, il PAT si propone di:

• avviare interventi di completamento e saturazione delle aree libere rimaste inedificate e intercluse all’interno delle aree urbanizzate, ricucendo frange di edificazione e consolidando le aree in immediata prossimità al centro del capoluogo e delle frazioni;

• valutare nuove previsioni di sviluppo insediativo in continuità con le ultime espansioni realizzate e in via di completamento, per perseguire un progetto di ricucitura del tessuto urbano e di densificazione come forma di ricomposizione del margine urbano;

• rendere applicabile l’istituto della perequazione urbanistica ed il ricorso ad accordi pubblico- privati;

• favorire la qualità ambientale ed incentivare un modello urbanistico e architettonico che faciliti la “città sostenibile” attraverso l’adozione di politiche e strumenti di carattere preventivo per il recupero ecologico degli edifici e per la realizzazione di strutture ecologicamente compatibili;

• associare ai processi di edificazione, la realizzazione di elevati standard, sia di carattere urbano che di qualità ecologico ambientale.

4. Al fine di consolidare il ruolo identitario delle frazioni e prevederne un adeguato sviluppo, il PAT si propone di: intraprendere nelle frazioni interventi di rafforzamento di quelle parti di

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tessuto urbano dotate di maggior compattezza e continuità per avviare un parallelo processo di qualificazione degli spazi pubblici e dell’identità locale.

5. Al fine di rafforzare e consolidare le funzioni urbane a scala locale (servizi alla residenza) e di rango elevato, il PAT si propone di:

• riconoscere le parti del territorio ad elevata specializzazione funzionale nelle quali sono concentrate una o più funzioni strategiche e i servizi ad alta specificazione culturale;

• realizzare un sistema urbano naturale, attraverso la creazione di spazi verdi ed un sistema di microspazi e funzioni di interesse urbano interconnessi con il territorio agricolo.

6. Al fine di governare il processo di sviluppo della edificazione diffusa, il PAT si propone di:

promuovere il riordino e la valorizzazione degli ambiti di edificazione diffusa, quale risposta alla domanda sociale, con l’obiettivo di avviare un potenziamento della componente ambientale associata alla densificazione edilizia.

7. Al fine di sviluppare la “città pubblica” facendo ricorso alle risorse private derivate dalle scelte progettuali inserite nel Piano, il PAT si propone di:

• promuovere programmi complessi per accedere a finanziamenti dedicati;

• introdurre strumenti finalizzati a concludere accordi con soggetti pubblici e privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico e/o per finanziare la città pubblica.

8. Al fine di promuovere la difesa del suolo attraverso la prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali, accertando la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali e individuando la disciplina per la loro salvaguardia, il PAT si propone di: confrontare la sostenibilità degli interventi con il contesto geologico, geomorfologico ed idrogeologico locale, al fine di non aggravare/generare eventuali situazioni di rischio.

9. Al fine di favorire il risparmio ed il contenimento energetico, il PAT si propone di:

• valorizzare e favorire il corretto uso delle fonti energetiche quali attività fondamentali nella pianificazione del territorio verso la sostenibilità economica, sociale ed ambientale;

• promuovere politiche di incentivazione del risparmio energetico e di utilizzo di risorse rinnovabili.

1.2 IL SISTEMA DELLA PRODUZIONE

Il PAT, nel processo di riordino complessivo delle superfici produttive, conferma le previsioni del PRG vigente, si prefigge l’obiettivo di completare e migliorare gli insediamenti esistenti, ammettendo, quale fabbisogno complessivo di nuovi spazi per attività produttive in uno scenario di lungo periodo, un ampliamento fisiologico delle proprie aree industriali esistenti nei limiti e condizioni previsti dal PTCP ed affronta, nel breve periodo, situazioni di regolarizzazione e riorganizzazione dei tessuti esistenti.

Nelle aree produttive potranno trovare collocazione le aziende non strutturate nel territorio (aree produttive in zona impropria o aree produttive non compatibili nel contesto) e saranno definiti indirizzi per il perseguimento di standard ambientali più elevati.

Per quanto riguarda le attività commerciali, il PAT ha previsto la realizzazione di un’area presso la frazione di San Tomio, da attuarsi nel rispetto di quanto previsto dal sovraordinato PTCP.

1. Al fine di affrontare il tema a partire da una specifica forma di visione d’insieme, individuando le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive e valutando gli interventi di insediamenti produttivi in un’ottica integrata, il PAT si propone di:

• riordinare e “mettere a sistema”, anche attraverso le “addizioni” consentite, gli insediamenti esistenti inoltre prevedere di interventi diretti alla mitigazione delle aree produttive esistenti;

• riqualificare gli spazi produttivi, in particolare gli insediamenti meno recenti;

• individuare gli ambiti dismessi, in degrado o situati in aree incongrue da riconvertire, individuando le finalità strategiche di tali interventi;

• ri-localizzare le attività produttive fuori zona in zone appropriate ovvero, solo nei casi di impossibilità, prevedere indicazioni puntuali al fine di mitigare le costruzioni nel contesto del paesaggio agrario o naturale;

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• avviare il riequilibrio ambientale del sistema produttivo, in quanto le eventuali attività artigianali localizzate all’esterno di insediamenti pianificati costituiscono un fenomeno con il quale il Piano dovrà confrontarsi nei termini di valutazione della compatibilità ambientale dell’attività in rapporto alla localizzazione.

2. Al fine di promuovere la difesa del suolo attraverso la prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali, accertando la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali e individuando la disciplina per la loro salvaguardia, il PAT si propone di: confrontare la sostenibilità degli interventi con il contesto geologico, geomorfologico ed idrogeologico locale, al fine di non aggravare/generare eventuali situazioni di rischio.

3. Al fine di favorire il risparmio ed il contenimento energetico, il PAT si propone di:

• valorizzare e favorire il corretto uso delle fonti energetiche quali attività fondamentali nella pianificazione del territorio verso la sostenibilità economica, sociale ed ambientale;

• promuovere politiche di incentivazione del risparmio energetico e di utilizzo di risorse rinnovabili.

1.3 IL SISTEMA DELLA MOBILITÀ E DELLE INFRASTRUTTURE

Il PAT ha suddiviso il sistema delle infrastrutture per la mobilità, in sottosistema di livello territoriale e in sottosistema di livello locale, raccordandosi con la pianificazione di settore prevista e attraverso un coordinamento con le politiche e le scelte di livello provinciale.

1. Al fine di recepire la programmazione relativa alle infrastrutture previste dalla pianificazione sovraordinata, costruendo e confrontando, in sede di redazione di PAT e di VAS, scenari locali, il PAT si propone di:

• individuare gli interventi conformi alla pianificazione sovraordinata, volti a migliorare l’integrazione con le previsioni del sistema infrastrutturale di livello extraurbano nell’ottica di consentire la programmazione sostenibile dello sviluppo urbano, attribuendo ad alcuni assi viari primari il ruolo di strade di distribuzione e collegamento e dirottando i movimenti di attraversamento del centro urbano secondo canali di scorrimento più efficienti e meno compromessi da funzioni prettamente urbane;

• prevedere opere di mitigazione e compensazione ambientale da realizzare contestualmente alla realizzazione di eventuali nuove infrastrutture di viabilità.

2. Al fine di prevedere eventuali opere di completamento e implementazione della rete infrastrutturale locale, il PAT si propone di:

• adottare, per la viabilità esistente, di accorgimenti progettuali necessari per costruire lungo le infrastrutture un paesaggio adeguato e in grado di mitigarne l’impatto;

• individuare le infrastrutture necessarie a garantire un regolare sviluppo viario e le strade locali per le quali avviare un ripensamento viabilistico nella fase operativa del PI.

3. Al fine di avviare processi sinergici di mobilità alternativa, il PAT si propone di: prevedere una rete di piste ciclabili, anche in associazione ai percorsi pedonali, volta ad incentivare la mobilità alternativa.

1.4 IL SISTEMA NATURALE E STORICO-TESTIMONIALE

L’ambiente naturale e gli elementi di carattere storico-testimoniale assumono, nel progetto di Piano, il duplice obiettivo di elevare le condizioni di vita degli abitanti ma anche di esercitare un ruolo riconoscibile dal punto di vista paesaggistico, dovuto all’eccellenza delle risorse del territorio.

1. L’intero territorio e gli interventi che lo riguardano dovranno essere osservati come risorsa da valorizzare nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, ciò indipendentemente dall’effettiva rispondenza delle condizioni esistenti ai comuni requisiti di sostenibilità.

Strategie d’intervento mirate dovranno attivare o consolidare processi di qualificazione e valorizzazione delle singole specificità, che si tratti di risorse naturalistiche o ambientali in senso lato.

2. Dovrà essere consolidata l’idea che alcune parti del territorio agricolo costituiscono un elemento irrinunciabile nella costruzione della città e dello spazio abitabile.

3. Al fine di tutelare gli ambiti di paesaggio agrario, collinare di interesse storico-culturale, il PAT si propone di:

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• riconoscere il territorio agricolo quale dimensione strategica per “mettere a sistema” un insieme di temi e problemi propri del paesaggio rurale;

• tutelare gli aspetti paesaggistici del territorio rurale e collinare;

• salvaguardare le aree integre dal punto di vista colturale;

• integrarsi con la Politica Agricola Comunitaria nel promuovere una agricoltura sostenibile;

• rafforzare il comparto agricolo-produttivo favorendo processi innovativi;

• sostenere le iniziative atte all’insediamento di impianti aziendali per la produzione di energie rinnovabili da scarti e derivati della produzione agro-forestale, ma anche collegato a norme che garantiscano un adeguato inserimento di tali strutture nell’ambiente;

• promuovere e tutelare le attività agricole e le comunità rurali, incentivando lo sviluppo di attività complementari;

• definire le linee guida per un prontuario per gli interventi edilizi in zona agricola;

• conservare le parti seminaturali o naturaliformi, esistenti con particolare attenzione per boschi, macchie e siepi, tutelando gli ambiti dei corsi d’acqua, anche minori, e qualificando le formazioni riparali;

• realizzare una rete ecologica locale coerente con la pianificazione sovraordinata;

• valorizzare i beni culturali e gli edifici ed ambiti storico-testimoniali del paesaggio;

• promuovere il riuso di principali o più significativi manufatti che documentano la storia della civiltà produttiva dimessa.

4. Al fine di promuovere la tutela delle produzioni di eccellenza e favorire il turismo ambientale e ricreativo, il PAT si propone di:

• promuovere il turismo ambientale-ricreativo compatibile con le risorse ambientali di pregio del territorio;

• incentivare le funzioni ricettive e ricreative (B&B, agriturismo, pensioni, strutture ricettive di vario genere, etc) e promuovere politiche di fruizione e marketing territoriale.

1.5 ELABORATI Elaborati di progetto:

P.00 - Relazione conclusiva degli esiti della concertazione;

P.01a - Relazione tecnica di progetto;

P.01b - Relazione sintetica;

P.01c - Analisi di Rango;

P.02b - Norme Tecniche – ALLEGATO DIMENSIONAMENTO;

Tav. 01 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale;

Tav. 02 - Carta delle Invarianti;

Tav. 05 - Carta delle Strategie;

Studio Geologico

ANALISI GEOLOGICA - Quadro conoscitivo, Invarianti di natura geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico;

Allegato 1 Stratigrafie;

Tav. C.05.01 - Carta Litologica;

Tav. C.05.02 - Carta Idrogeologica;

Tav. C.05.03 - Geomorfologica;

Valutazione di Compatibilita’ Idraulica Relazione Tecnica;

Tav. VCI.01 Carta della rete idraulica;

Tav. VCI.02 Carta delle criticità idrauliche;

Tav. VCI.03 Analisi delle criticità idrauliche in relazione alla carta delle trasformabilità;

Studio Agronomico:

B.4.4 Relazione Tecnica;

Tav. 01 Bozza tavola 02 per le invarianti ambientali;

Tav. 02 Bozza tavola 04 per la componente "Valori e tutele naturali";

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Tav. B.4.1 Carta di analisi della Superficie Agricola Utilizzata;

Tav. B.4.2 Sistema agricolo ambientale e del paesaggio agrario;

Tav. B.4.3 Uso del suolo agricolo produttivo;

Tav. B.4.4 Allegato 3: Carta di analisi degli elementi produttivi strutturali relativi agli allevamenti intensivi;

VAS (Valutazione Ambientale Strategica) - Rapporto Ambientale W.01 Rapporto Ambientale - Stato dell'Ambiente;

W.02 Rapporto Ambientale – DPSIR;

W.03 Rapporto Ambientale - Obiettivi di sostenibilità;

W.04 Rapporto Ambientale – Relazione degli esiti della consultazione;

W.05 Rapporto Ambientale - Stima degli effetti;

W.06 Rapporto Ambientale - Tavola degli scenari;

W.07 Rapporto Ambientale - Strutture ad Albero scenario A e B;

W.08 Rapporto Ambientale - Matrici scenario A e B (Cd);

W.09 Rapporto Ambientale – Mitigazioni;

W.10 Rapporto Ambientale - Strutture ad Albero scenario A mitigato;

W.11 Rapporto Ambientale - Matrici scenario A mitigato (Cd);

W.12 Rapporto Ambientale – Compensazioni;

W.13 Rapporto Ambientale – Monitoraggio;

W.14 Rapporto Ambientale - Sintesi Non Tecnica;

W.15 Rapporto Ambientale - Uso del suolo programmato;

W.16 Rapporto Ambientale - Corrispondenza tra prescrizioni della Relazione Ambientale (parere 129 del 12/11/2009) e contenuti del Rapporto Ambientale;

I.01 Valutazione di Incidenza Ambientale - Fase di Screening;

I.02 Localizzazione del sito della Rete Natura 2000 e degli habitat;

I.03 Estratto norme tecniche del PAT;

Quadro conoscitivo

Banca dati alfanumerica e vettoriale, secondo le codifiche previste dagli Atti di Indirizzo della Regione Veneto.

Elaborati di Controdeduzione alle osservazioni D.C.C. n. 7 del 27.11.2009.

- P.02a - Norme Tecniche – Elaborato adeguato con modifiche apportate in seguito alla proposta di controdeduzioni;

- Tav. 03A Carta delle Fragilità – Modifiche apportate in seguito alla proposta di controdeduzioni;

- Tav. 04A Carta delle Trasformabilità – Individuazione osservazioni pervenute ai sensi art.

14 L.R. n. 11/2004 e smi;

- Tav. 04B Carta delle Trasformabilità – Modifiche apportate in seguito alla proposta di controdeduzioni;

PARERI

Parere del Consorzio di Bonifica Medio Astico Bacchiglione.

Il Consorzio di Bonifica Medio Astico Bacchiglione, con propria nota del 8988 del 09.11.2009, ha espresso il proprio parere in base alla DGR n. 1322 del 10.05.2006.

Parere del Genio Civile di Vicenza.

L’unità periferica del Genio Civile di Vicenza, con nota protocollo n. 651361 del 20.11.2009, ha espresso, in merito alla Valutazione di compatibilità idraulica, il proprio parere favorevole con prescrizioni, supportato dal parere espresso da parte del Consorzio di Bonifica Medio Astico Bacchiglione. in merito alla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n. 1322 del 10.05.2006.

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Direzione Geologia - Osservazioni geologiche

Il Servizio Geologia Regionale con proprio parere del 30.06.2010, prot. 359999-E.310.01.1.C ha espresso il seguente parere:

A seguito della richiesta, pervenuta con nota n. 185171 del 2 aprile 2010, si esprime il parere di competenza in merito allo strumento urbanistico in oggetto specificato.

Il PAT del Comune di Malo è corredato da un Quadro Conoscitivo il cui tematismo geologico, costituito dalle cartografie Geolitologica, Geomorfologica e Idrogeologica e dalla Relazione geologica illustrativa, è stato realizzato correttamente secondo le determinazioni della DGR 615/1996 e le recenti disposizioni regionali. E’, inoltre, completato con il repertorio dei dati stratigrafici del sottosuolo, che andranno ad integrare la Banca Dati Geologici Regionale.

Riguardo alla Carta Geomorfologica appare, comunque, conveniente verificare l’aggiornamento dell’aspetto relativo all’attività di cava, in quanto si sono riscontrate alcune difformità rispetto alla situazione amministrativa, così come individuata dal catasto cave regionale. Ciò, tuttavia, potrebbe essere originato dall’attuale assenza di significato morfologico di alcuni siti estrattivi.

Conseguentemente, appare opportuno verificare l’estensione dei materiali di riporto sulle ex cave di argilla come riportata nella Carta Geolitologica, in relazione all’evoluzione della stessa attività estrattiva.

Nei confronti del Progetto del PAT si esprimono le osservazioni che seguono.

Nella tavola n. 1 Carta dei Vincoli sono riportati i vincoli inerenti alla classificazione sismica del territorio comunale (zona sismica 3 in base all’O.P.C.M. 3274/2003), alla presenza di pozzi per uso idropotabile, all’idrografia e alle cave. Queste ultime, secondo quanto indicato dall’art. 22 delle Norme tecniche del PAT, si riferiscono alle “cave attive”; tuttavia, la loro individuazione non corrisponde al catasto cave regionale e, in ogni caso, è bene ricordare che gli ambiti di cava non costituiscono vincolo. La tavola, va, quindi, aggiornata.

La tavola n. 2 Carta delle Invarianti non riconosce invarianti di natura idrogeologica.

La tavola n. 3 Carta della Fragilità riporta correttamente la distinzione del territorio in “aree idonee”, “aree idonee a condizione” e “aree non idonee”. Le aree idonee a condizione sono state ulteriormente suddivise in base ai particolari requisiti che le caratterizzano: acclività, presenza di attività di estrazione delle argille, insufficienza della rete fognaria e di bonifica, presenza di discarica. Si evidenzia, comunque, che l’indicazione delle aree interessate da attività estrattiva delle argille, nella tavola in questione, è coerente con quanto riportato nel catasto regionale delle cave.

La tavola individua altresì le zone soggette a dissesto idrogeologico, per fenomeni di erosione, di frana, di caduta massi e di ristagno idrico o esondabili.

Per quanto riguarda la tavola n. 4 Carta della Trasformabilità, si rileva che la maggior parte delle azioni strategiche si sviluppano su terreni classificati “idonei”.

Subordinatamente, in particolare negli ambiti collinari e quelli di pianura interessati dall’attività di estrazione delle argille, le previsioni urbanistiche sono situate su terreni classificati “idonei a condizione”; in essi ogni intervento è condizionato dall’adempimento, in sede di Piano degli Interventi, delle disposizioni relative alla corrispondente normativa tecnica.

Si rileva, inoltre, quanto di seguito riportato.

Una limitata zona di urbanizzazione consolidata per residenza e servizi per la residenza, in località Il Serraglio, ricade su terreni classificati “non idonei” per problematiche idrauliche.

Per le stesse motivazioni, anche il limitato settore dell’area di urbanizzazione consolidata per residenza e servizi per la residenza, ad ovest della discarica di via Pisa è posto in corrispondenza di terreni classificati “non idonei”.

Parte dell’ambito di urbanizzazione consolidata per residenza e servizi per la residenza situato a nord-ovest di località Ceola, ricade su terreni classificati “non idonei” per problematiche connesse alla presenza di forme di dissoluzione carsica.

Per ciò che riguarda le Norme Tecniche, si evidenzia che il punto 3 dell’art. 22 (Cave) va riscritto come segue: L’attività di cava è disciplinata dalle norme nazionali e regionale di

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settore ed in particolare dalla L.R. n. 44/1982 e dal Piano Regionale delle attività di cava (PRAC).

Inoltre, ai punti 4 e 8 dell’art. 30 (Aree soggette a dissesto idrogeologico) al posto di “articolo 33” va letto “articolo 32”.

Direzione Foreste ed Economia Montana

La Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana, ha espresso il proprio parere in data 14.10.2010, prot. 539149, rilevando quanto segue:

Vincolo Idrogeologico-forestale di cui al R.D. n. 3267/1923.

Per quanto riguarda il vincolo Idrogeologico-forestale di cui al R.D. n. 3267/1923, si rileva che dalla comparazione dello shape alla classe “b0101011_Vincolo” e lo shape della classe del Quadro Conoscitivo “c1102011_Vincoloidrogeolog”, messa a disposizione dalla Direzione Foreste, non sono presenti differenze nei confini delle due aree. Si ritiene comunque opportuno che nelle Norme Tecniche all’art. 11, Direttive, sia aggiunto quanto segue: “ Il PI provvederà ad verificare le zone di vincolo idrogeologico – forestale integrando le previsioni del PAT sulla base di un aggiornamento del quadro conoscitivo di maggior dettaglio. Tale aggiornamento e verifica andrà effettuata facendo riferimento alla documentazione allegata agli atti amministrativi di imposizione del vincolo emanati nel corso del tempo ai sensi del RD 3267/1923 e della LR 52/78, conservati questi presso gli archivi del Servizio Forestale Regionale di Vicenza”.

Vincolo Paesaggistico e di destinazione forestale relativo alle zone boscate.

Per quanto riguarda il “Paesaggio agrario storico di collina con presenza di masiere e/o terrazzamenti” nell’area collinare, quali Invarianti di natura paesaggistica, si segnala che dal confronto delle Tavole 1 e 2 alcuni di questi terrazzamenti sono ora occupati da bosco. Si ritiene quindi opportuno integrare le Norme Tecniche all’articolo 26.1 comma 3 indicando che:

“Qualora l’eventuale ripristino dei terrazzamenti dovesse comportare interventi con riduzione della superficie boscata, ciò dovrà essere autorizzato secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia forestale, di cui alla LR 52/78 s.m.i “.

In relazione alla problematica riguardante le aree percorse da incendi, da verifiche d’ufficio non risultano episodi recenti che abbiano interessato aree boscate o pascolive. Si ritiene comunque necessario integrare le Norme Tecniche all’art. “27.2 Boschi” con quanto segue:

“Art. Aree già destinate a bosco e pascolo interessate da incendi. Invarianti o aree a bassa trasformabilità. Rif. Legislativo: L. 21.11.2000, n. 353 ; L. R. n. 11/2004

Trattasi di aree boschive e pascolive interessate da incendi.

Trattasi di aree boschive e pascolive interessate da incendi.

DIRETTIVE

Il Piano degli Interventi (PI) provvederà a completarne l’individuazione e a prevederne la rinaturalizzazione.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

Alle aree interessate da incendi boschivi si applicano le limitazioni all’edificabilità previste dall’art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, unitamente alle disposizioni regionali di attuazione.”

Direzione Agroambiente.

La Direzione Regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, con proprio parere in data 14.10.2010, ha evidenziato quanto segue:

“Classificazione agronomica dei suoli

Si evidenzia l’assenza di un elaborato che classifichi i territori coltivati nelle diverse classi agronomiche in base al metodo della Land Capability Classification, come previsto dal tema c0510 Classificazione agronomica dei suoli dell’Atto di indirizzo LR n. 11/2004, lettera a) – sezione terza.

Paesaggio

Componenti storiche del paesaggio rurale e di relazione con il settore produttivo

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Si rileva che non viene pertanto esaminato il paesaggio rurale nella globalità degli aspetti che lo contraddistinguono, con considerazione anche dei caratteri fisico-morfologici, insediativi e culturali, nonché estetici e simbolici e la suddivisione del territorio agricolo in ambiti con caratteristiche paesaggistiche omogenee.

Infine, lo sviluppo di un’ulteriore carta rappresentante la classificazione degli elementi qualificanti/detrattori il paesaggio agrario (classe c0702011), come prevista negli Atti di Indirizzo di cui all’All. B2 alla DGR n. 3811/2009, avrebbe consentito il completamento dell’analisi paesaggistica del territorio rurale esaminato e la sua aggiornata illustrazione.

Economia e società – Agricoltura Superficie agricola utilizzata

Nell’elab. B.4.1 “Carta della SAU” si riscontra la rappresentazione e classificazione della SAU rilevata tramite foto aeree e rilevi sul campo che, come dichiarato in Relazione tecnica, ammonta a 1.998,14 ettari, pari al 61,3% della relativa superficie territoriale comunale.

Da verifiche effettuate tramite elaborazioni in ambiente GIS, emerge che la SAU, come da fileshape_SAU, è stata calcolata in modo conforme a quanto disposto nella DGR n. 3650/2008 ed ammonta a 2001,14 ettari. Tale estensione si discosta leggermente da quanto dichiarato in relazione agronomica e nell’art. 60 delle norme tecniche, per cui si prescrive di uniformare i dati nei vari elaborati di piano.

Elementi produttivi strutturali

Nell’elab. B.4.4 – “Carta di analisi degli elementi produttivi strutturali relativi agli allevamenti intensivi” vengono individuati unicamente gli allevamenti zootecnici intensivi, che risultano in numero di 14 (n. 2 di bovini da carne, n. 1 di bovini da riproduzione, n. 11 di avicoli), di cui n.

6 di seconda classe e n. 8 di terza classe.

In proposito, si valuta opportuna la verifica della classificazione effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto recentemente disposto dalla DGR n. 329 del 16.02.2010 che – con particolare riferimento al punto 5) dell’Allegato A alla deliberazione medesima – ha modificato i limiti delle classi dimensionali degli allevamenti (individuate non più dal peso massimo a fine ciclo, ma dal peso vivo medio allevato), nonché ridefinito i punteggi attribuiti per i sistemi di ventilazione degli allevamenti, prevedendo, inoltre, la possibilità dei Comuni di concorre nella spesa per la realizzazione di interventi di riqualificazione degli allevamenti esistenti, al fine di migliorarne l’inserimento ambientale nel territorio.

Inoltre, in base a quanto specificato nell’All. B2 alla DGR n. 3811/2009 per la “Carta delle strutture produttive” (classe c1016161), non si riscontra l’individuazione di eventuali centri aziendali, agriturismi, serre fisse, strutture di vendita di prodotti tipici/locali, cantine, fungaie, ecc. Qualora questi elementi fossero presenti nel territorio aperto intercomunale, si ritiene che l’elab. B.4.4 debba essere integrato in tal senso, al fine di fornire un quadro complessivo di tutte le strutture produttive agricole presenti.

In conclusione, si ritiene che il quadro conoscitivo del PAT in oggetto, come sopra articolato, per quanto attiene al settore agro-ambientale, corrisponda in linea di massima a quanto previsto dagli Atti di indirizzo approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3178/2004, ai sensi dell’art. 50 della LR n. 11/2004, come modificati dalla DGR n. 3811 del 09.12.2009.

Scelte Progettuali

Con riferimento alla Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale, si evidenzia che sono stati individuati gli allevamenti zootecnici intensivi, in quanto elementi generatori di vincolo, ma che non sono state rappresentate le relative fasce di rispetto (classe b0105021/07- facoltativa), se pur da intendersi come vincolo dinamico, non cogente ma ricognitivo.

Inoltre, da un confronto con la Carta della Trasformabilità, si rileva che nell’ATO 2 una previsione di sviluppo insediativo, prossima alla zona collinare, ricade in un’area assoggettata a vincolo idrogeologico-forestale, mentre un’altra, vicina al torrente Giara, è interessata da vincolo paesaggistico e dalla zona di rispetto del corso d’acqua.

Con riferimento alla Carta delle Invarianti, sebbene buona parte delle aree classificate come invarianti paesaggistiche risulti coltivata, e possa quindi assumere anche una valenza di tutela di specifici ambiti agricoli, si rileva che non vengono individuate invarianti di natura agricolo-

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produttiva (classe b0205011 dell’Atto di indirizzo LR n. 11/2004 lettera a - sezione terza). Ai fini di un’eventuale perimetrazione di invarianti agricolo-produttive, si evidenzia che l’area comunale è interessata da produzioni agricole tipiche e di qualità (DOP formaggi Asiago, grana padano e provolone Valpadana, soppressa vicentina); si renderebbe pertanto opportuna una verifica sull’effettiva presenza di aziende dedite a tali produzioni.

Con riferimento alla Carta delle Fragilità, non si rileva la presenza di aree agricole strutturalmente deboli (tema b0304); sono tuttavia delimitate aree esondabili o a ristagno idrico che interessano zone agricole, pertanto potrebbero essere individuati ambiti agricoli soggetti ad allagamenti (classe b0304011). Non si rileva la presenza anche di aree agroambientalmente fragili (tema b0305); si evidenzia, tuttavia, che l’intero territorio di Malo, quale Comune ricadente nelle zone di alta pianura di ricarica degli acquiferi, di cui alla DGR n.

62 del 17.05.2006, è stato designato dalla Regione del Veneto tra le zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati di origine agricola, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2267 del 24.07.2007, in seguito integrata dalla DGR n. 2684 dell’11.09.2007.

Con riferimento alla Carta della Trasformabilità, non si rileva la classe dei manufatti rurali (b0403081), da rappresentare qualora i relativi elementi siano rinvenibili nel territorio comunale.

Si evidenzia, inoltre, che la perimetrazione delle aree a edificazione diffusa è stata eseguita comprendendo, in alcuni casi, porzioni del territorio non interessate da preesistenze insediative o piccoli gruppi di case isolate senza identità di nucleo. Si ritiene che tale perimetrazione debba essere rivista in base alla considerazione che gli ambiti di edificazione diffusa, di cui gran parte già previsti dal PRG vigente, comprendono aggregazioni edilizie in contesto periurbano o rurale caratterizzate da riconoscibilità dei limiti fisici dell’aggregato rispetto al territorio agricolo circostante, da adeguata viabilità e dalle principali opere di urbanizzazione, nonché da frammentazione fondiaria con presenza di edifici prevalentemente residenziali non funzionali all’attività agricola.

Si rileva, nell’ATO 1, una conflittualità generata dalla previsione d’una linea preferenziale di sviluppo insediativo nell’ambito d’una fascia di rispetto di un allevamento zootecnico intensivo di classe 3. In proposito, si evidenzia che nella realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, comprese le aree di espansione edilizia, qualora si sia già in presenza di un insediamento zootecnico, vanno rispettate le distanze reciproche previste dalla DGR n. 3178/2004.

Si osserva che negli ATO 1 e 2, in corrispondenza di alcune linee preferenziali di sviluppo insediativo, non sono stati delimitati i rispettivi limiti fisici alla nuova edificazione. Di contro nell’ATO 3, sono stati individuati due fronti di limiti fisici, ma non risultano previste linee preferenziali di sviluppo insediativo. Si ritiene, pertanto, che nell’elab. 4 vada maggiormente definita la limitazione degli indirizzi alla potenziale espansione insediativa prevista a ridosso degli insediamenti esistenti.

Si rileva che nel territorio agricolo sono state perimetrate aree soggette ad interventi che generano credito edilizio, nello specifico di “riqualificazione e riconversione urbana” (art. 36 delle NT) e di “miglioramento della qualità urbana e territoriale” (art. 35 delle NT), sottraendole alla disciplina edilizia del titolo V della LR n. 11/2004. Inoltre, in alcune aree destinate interventi di “riqualificazione e riconversione urbana”, sono presenti anche allevamenti zootecnici intensivi, assoggettati alla speciale disciplina contenuta nei specifici provvedimenti regionali (DGR n. 3178/2004 e DGR n. 329/2010) e sono coinvolte aree più ampie di quelle di pertinenza degli edifici interessati dagli interventi stessi.

In proposito si ritiene che, in taluni casi, la perimetrazione delle aree di miglioramento della qualità urbana e territoriale, nonché l’opportunità delle scelte progettuali stesse, debba essere rivalutata in base alle eventuali indicazioni istruttorie che vorrà individuare a riguardo la della Direzione Urbanistica e Paesaggio.

Sempre con riferimento alla tutela del territorio agricolo, in sede istruttoria è stato verificato lo sviluppo degli obiettivi e delle condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili previsti dall’art. 13 della LR n. 11/2004, nonché l’individuazione di quanto disposto dagli artt. 43 e 44 della medesima legge regionale; si espongono di seguito i rilievi istruttori articolati per punti.

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Determinazione del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC) - (art. 13, lett. f)

Nell’art. 60 delle Norme Tecniche è stata dichiarata un’estensione di SAU trasformabile pari a 25,97 ettari, con illustrazione delle modalità di calcolo, come previsto dalla DGR n. 3650/2008.

Tuttavia, considerata l’esigenza di precisare l’estensione esatta della SAU, come segnalato nell’esame del Quadro Conoscitivo, si chiede di aggiornare anche il calcolo della SAU trasformabile. Si evidenzia, inoltre, che il previsto incremento del 10% della SAU trasformabile, se opportunamente motivato, deve essere computato, ai sensi della DGR n. 3650 del 25/11/08, in sede di redazione del PAT.

Individuazione degli edifici con valore storico-ambientale e le destinazioni d'uso compatibili (art. 43, comma 1, lett. a)

Nella carta della “Trasformabilità” il PAT individua, tra i valori e le tutele culturali, oltre ai centri storici e alle ville venete, gli edifici e i complessi di valore monumentale e testimoniale. Tali edifici, disciplinati dall’art. 47 delle Norme Tecniche, risultano ricadere diffusamente anche nel territorio agricolo.

Al punto 5. dell’art. 47 viene precisato che, per i fabbricati ricadenti in zona agricola, “salvo diversa indicazione del PI, il recupero ai fini residenziali è sempre ammesso ritenendo prioritario per l’interesse pubblico la conservazione del manufatto piuttosto che la conferma dell’originaria destinazione d’uso”. In particolare, a punto 17. dell’art. 47 della NT, viene specificato che per le aggregazioni edilizie rurali o manufatti aventi particolari caratteristiche di bene culturale tipico della zona, il PI, sulla base delle analisi e della categoria d’intervento assegnata in base al valore di tutela, determina per ogni unità minima di intervento la destinazione d’uso ammessa tra quelle residenziale, commerciale, direzionale, turistica ed artigianale di servizio.

Individuazione delle tipologie e delle caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni, nonché delle modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti con particolare attenzione a quelli di cui sopra (art. 43, comma 1, lett. b).

Nelle Direttive dell’art. 54 vengono illustrati gli indirizzi, se pur di carattere generale, sulla base dei quali devono essere progettati gli interventi edilizi nel territorio agricolo comunale. Nel punto 5. dell’art. 54, viene rinviata al PI la definizione della disciplina edilizia per le nuove costruzioni e per il recupero degli edifici esistenti, con la predisposizione d’uno specifico prontuario per interventi edilizi in zona agricola.

Per gli edifici con valore storico–ambientale, nell’art. 47 delle Norme Tecniche viene effettuata, ai sensi all’art. 40 della LR n. 11/2004, la definizione di quattro gradi di protezione, con la conferma di quelli previgenti del PRG. Per ciascun grado di protezione, non risultano tuttavia esplicitati nelle Norme Tecniche le tipologie di interventi edilizi consentiti per il recupero degli edifici con valore storico-ambientale.

Individuazione dei limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio (art. 43, comma 1, lett. c).

Nell’elab. 4 vengono individuati i limiti fisici alla nuova edificazione, disciplinati dall’art. 38 delle Norme Tecniche; si tratta dell’individuazione degli ambiti, in zona agricola, entro i quali è inibita la nuova edificazione così come definita dall’art. 44. In base ai rilievi precedentemente formulati sulla Carta della Trasformabilità, si ritiene che la limitazione degli indirizzi alla potenziale espansione insediativa, prevista a ridosso degli insediamenti esistenti, vada maggiormente definita nell’elab. 4.

In conclusione, si esprimono alcuni rilievi e prescrizioni in ordine alle NTA del PAT, relativamente all’articolato o parte di esso da rettificare o modificare come di seguito proposto o prescritto.

Art. 34 – Ambiti di edificazione diffusa

È necessario premettere che gli ambiti di edificazione diffusa risultano quasi completamente edificati con destinazioni d’uso principalmente residenziale e per servizi, collocati generalmente lungo le strade o a morfologia nucleare isolata, provvisti delle principali opere di

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urbanizzazione. All'interno di tali ambiti l'edificazione non presenta alcun nesso di funzionalità con l'attività agricola, e non sono pertanto consentite destinazioni d'uso incompatibili con il carattere residenziale degli stessi. Vanno in ogni caso esclusi da tali ambiti di edificazione diffusa gli eventuali edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell’attività agricola, sulla base del rilievo della effettiva consistenza delle aziende agricole, della localizzazione di centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle strutture agricolo-produttive esistenti e utilizzate. Inoltre, nell’edificazione diffusa non va applicata la disciplina per l’edificazione in zona agricola (art. 44 della LR n. 11/2004).

Tuttavia, in contrasto con quanto sopra esposto, il punto 12. delle “Prescrizioni e Vincoli” fa esplicito riferimento agli interventi edilizi “generalmente previsti per la zona agricola. Inoltre, il successivo punto 13. non ammette interventi, prima dell’adeguamento del PI, “come definiti dall’articolo 3 del DPR n. 380/2001, se non nell’ambito delle previsioni di tutela ed edificabilità del territorio agricolo di cui al titolo V della LR n. 11/2004, e secondo le previsioni e vincoli già previsti per le zone a prevalente destinazione agricola.” In proposito, si rileva che in regime transitorio, cioè fino all’approvazione del PI adeguato al PAT, vige, per le zone agricole, l’art.

48, comma 7 ter, della LR n. 11/2004.

Si prescrive pertanto, la modifica delle norme di cui ai citati punti 12. e 13. alla luce di quanto precedentemente esposto.

Si sottolinea, inoltre, che la perimetrazione di tali ambiti è stata eseguita comprendendo, in alcuni casi, anche estese porzioni del territorio non interessate da preesistenze insediative; in proposito si ritiene, inoltre, di prescrivere che nella revisione della conterminazione degli ambiti di edificazione diffusa vengano stralciate, oltre agli ambiti privi di preesistenze, anche quelle parti delle aree di edificazione diffusa la cui superficie è particolarmente limitata e nelle quali il carattere “diffuso” non è accertabile, in quanto di limitatissime dimensioni e costituite da pochi edifici isolati.

Si rileva, inoltre, che il punto 6. delle “Direttive” riprende la normativa sui limiti fisici all’edificazione che non è strettamente pertinente alla disciplina degli ambiti di edificazione diffusa, e ingenera confusione. Se ne propone, pertanto lo stralcio dal presente articolo e l’inserimento, invece, nell’appropriato articolo 38 “Limiti fisici alla nuova espansione” delle NTA.

Si propone, inoltre di omogeneizzare le diciture “limiti fisici alla nuova edificazione” e “limiti fisici alla nuova espansione”.

Si ritiene, inoltre, eccessivamente restrittiva la norma di cui al punto 7., lettera d), laddove la nuova edificazione viene assoggettata specifico convenzionamento per la non variazione della destinazione d’uso e per “la non alienazione o non locazione della nuova abitazione a società o enti di qualsiasi genere o a persone non appartenenti al nucleo famigliare”.

Non si comprende, inoltre, il significato della disposizione di cui alla lettera a), laddove subordina la “zonizzazione” degli ambiti di edificazione diffusa da parte del PI “alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio tutelate dal PAT … senza modificare il limite del quantitativo massimo di SAT (superficie agricola trasformabile…”.

Si ritiene, pertanto di riformulare o stralciare il disposto di cui al punto 7. lettere a) e d).

Art. 36 – Aree di riqualificazione e riconversione urbana

Sulla base di quanto enunciato al punto 3. dell’articolo 36, la riconversione e riqualificazione di tali aree, individuate in tav.4, “ad elevato valore strutturale ai fini degli obiettivi del piano, darà avvio al processo di trasformazione che dovrà condurre al riassetto del tessuto urbano e alla integrazione con le previsioni di sviluppo”. Si evidenzia, tuttavia, che nelle aree di riqualificazione e riconversione urbana sono stati individuati alcuni edifici destinati ad allevamento nonché alcuni edifici situati in zona agricola, in posizione distaccata dal tessuto urbano comunale e dalle previsioni di sviluppo individuate dal PAT.

Si ritiene, pertanto, che dalla tav. 4. vadano stralciati gli allevamenti dismessi, che dovrebbero essere più propriamente individuati quali Opere incongrue ed elementi di degrado (cfr. art. 36 della LR n. 11/2004), disciplinate dall’articolo 37 delle NTA, o come Riordino in zona agricola, qualora l’ambito sia interessato da un complesso di edifici.

Si rileva, inoltre, che l’articolo 13 della LR n. 11/2004 prevede al comma 1, lett. c), che il

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Comune nell’ambito del piano di assetto del territorio (PAT) individui “gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale”. Non si condivide, pertanto, la scelta dell’Amministrazione comunale di demandare al PI il compito di individuare ulteriori aree di riqualificazione e riconversione.

Art. 37 – Opere incongrue ed elementi di degrado

Si deve preliminarmente rilevare che il PAT in oggetto individua un'unica opera incongrua co l’ambiente circostante e per la quale è necessario programmare azioni volte alla sua eliminazione e/o mitigazione.

Il punto 4. dispone che il PI “in riferimento ad analisi più approfondite e a maggior livello di definizione sul territorio comunale, avvia la ricognizione delle opere incongrue e degli elementi di degrado…”.

A tale proposito si rileva che l’articolo 36 della LR n. 11/2004 prevede, al comma 1., che il Comune nell’ambito del piano di assetto del territorio (PAT) individui le eventuali opere incongrue, gli elementi di degrado, gli interventi di miglioramento della qualità urbana e di riordino della zona agricola definendo gli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio che si intendono realizzare e gli indirizzi e le direttive relativi agli interventi da attuare. Il medesimo articolo, al comma 2., attribuisce al piano degli interventi (PI) il compito di disciplinare gli interventi di trasformazione da realizzare per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1.

Non si condivide, pertanto, la scelta dell’Amministrazione comunale di demandare, di fatto, quasi interamente al PI il compito di individuare le opere incongrue, gli interventi di miglioramento della qualità urbana e di riordino della zona agricola, nonché gli elementi di degrado.

Si prescrive, pertanto, lo stralcio del disposto sopra citato.

Perla stessa motivazione si prescrive lo stralcio parziale del punto 7. laddove stabilisce che “il PI individua gli edifici soggetti a demolizione parziale o totale in contrasto con gli obiettivi previsti dal presente articolo”.

Art. 38 – Limiti fisici alla nuova edificazione

Si ribadiscono le osservazioni in precedenza formulate per quanto attiene la definizione della limitazione, nell’elaborato 4 Carta della trasformabilità, alla potenziale espansione insediativa prevista a ridosso degli insediamenti esistenti, evidenziando la necessità di integrare il medesimo elaborato con l’individuazione dei limiti fisici alla nuova espansione.

Ciò anche in conformità a quanto disposto nel punto 1. del presente articolo “il PAT individua i limiti fisici alla espansione urbanistica con riferimento alla strategia insediativa, alle caratteristiche paesaggistico-ambientali ed agronomiche ed agli obiettivi di salvaguardia dell’integrità dei luoghi del territorio comunale”.

Per quanto attiene, invece, il disposto del punto 5., si evidenzia che in zona agricola, prima dell’approvazione del PI adeguato al PAT, vige il regime transitorio di cui all’articolo 48, comma 7 ter, della LR n. 11/2004. Si prescrive, pertanto, la riformulazione in tal senso del punto 5.

Art. 39 – Linee preferenziali di sviluppo insediativo .

Art. 40 – Linee preferenzaili cui attribuire specifiche destinazioni d’uso e disposizioni per gli insediamenti produttivi/commerciali7direzionali

Si prescrive lo stralcio di tutto il punto 3. dell’articolo 39, che attribuisce al PI il compito di individuare eventuali zone di espansione; si ricorda, infatti, che la funzione affidata al PI, disciplinata dall’art. 12 della LR n. 11/2004, è quella di rendere operativo il Piano di Assetto del Territorio, in un mero rapporto di strumentale esecutività. Il PI non può, di conseguenza, integrare le individuazioni e indicazioni del PAT identificando ulteriori nuove zone di espansione, ma deve procedere a individuare i concreti interventi da attuare nel territorio, stabilendone la disciplina e la programmazione temporale, in coerenza con quanto già stabilito dal PAT.

Per le stesse motivazioni si ritiene di stralciare l’ultima parte del punto 3. dell’articolo 40 laddove dispone che le linee preferenziali individuate dal PAT sono “da preferire a vantaggio di altre direzioni comunque consentite conformemente alle presenti norme tecniche”, nonché tutto il punto 4. che prevede, ancora una volta, che il PI possa individuare eventuali zone di

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espansione.

Art. 53 – Zone a prevalente destinazione agricola

Si propone di modificare la definizione di cui al comma 1, come di seguito riportato, conformemente a quanto disposto dalla DGR n. 3178/2004, come modificata e integrata dalla DGR 3811/2009: “Il territorio agricolo è costituito dall’insieme del territorio non urbanizzato utilizzato sotto il profilo agro-produttivo e silvo-pastorale, dove sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3, ai sensi degli artt. 44 e 45 della LR n. 11/2004.

Si propone, inoltre, di modificare il titolo dell’articolo in “art. 53– Il territorio agricolo”, al fine di omogeneizzare la dicitura con quella dei successivi articoli normativi.

Si propone lo stralcio del punto 3., lettera d), che prevede l’individuazione, da parte del PI,

“degli ambiti agricoli ove consentire l’ampliamento degli edifici residenziali attraverso l’utilizzazione dell’eventuale parte rustica, esistente e contigua, e dove se ne prescinde”, trattandosi di una disposizione più restrittiva rispetto a quanto stabilito dalla legge regionale (cfr. LR n. 11/2004, art. 44, comma 5), non motivata.

Il punto 3. della lettera f), relativo alle modalità costruttive per la realizzazione delle serre, dispone che deve essere integrato prevedendo che il PI, ai sensi della LR n. 11/2004, si attenga alle indicazioni contenute nello specifico provvedimento della Giunta Regionale, DGR n.

172/2010.

Si prescrive lo stralcio del disposto del punto 4., in quanto non riferibile a fattispecie concrete.

Si prescrive lo stralcio del punto 6., in quanto, come già evidenziato nel presente parere, non è compito del PI individuare gli edifici soggetti a demolizione in contrasto con gli obiettivi del presente articolo.

Si evidenzia, inoltre, la contraddittorietà di quanto riportato al punto 2. “il PAT individua … gli ambiti idonei a sviluppare le attività integrative dell’economia agricola e che possono favorire lo sviluppo del settore primario”; non risulta, infatti, dall’istruttoria effettuata, che il PAT abbia individuato tali ambiti.

Anche il successivo punto 7., che stabilisce che “il PI definisce le tipologie e i limiti dimensionali per gli ambiti idonei a sviluppare le attività integrative dell’economia agricola e che possono favorire lo sviluppo del settore primario”, che sembrerebbe dare una più puntuale attuazione ai rilievi effettuati dal PAT, appare di scarsa incisività in assenza della preliminare individuazione da parte del PAT di tali ambiti.

Si prescrive pertanto, lo stralcio di entrambi i disposti sopra citati.

Infine, per quanto attiene le Prescrizioni e vincoli di cui al punto 10, si ribadisce che fino all’approvazione del PI adeguato al PAT l’edificabilità in zona agricola è disciplinata dall’articolo 48, comma 7 ter della LR n. 11/2004; si ritiene, pertanto, che tale riferimento vada chiaramente inserito nelle NTA; si evidenzia, inoltre, che gli impianti per la trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, quali silos orizzontali e verticali e vasche, sono strutture agricolo-produttive ai sensi della DGR n. 3178/2004 e smi, e pertanto trovano disciplina nell’ambito dell’articolo 48, comma 7 ter sopra citato.

Art. 54 - Indirizzi per l’edificabilità e modalità di intervento in zona agricola

Al comma 6. delle Direttive viene stabilito che “le disposizioni sulla volumetria, sulle distanze e sulle altezze delle nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti vengono date dal PI nel rispetto delle indicazioni di legge”. Si ritiene di prescrivere lo stralcio “sulle distanze e sulle altezze”, in quanto tali parametri sono stabiliti dalle disposizioni della DGR n. 3178/2004 e individuati dagli Ispettorati Regionali per l’Agricoltura.

Peraltro, il punto 18 deve essere riformulato sulla base della considerazione che fino all’approvazione del PI adeguato al PAT l’edificabilità in zona agricola è disciplinata dall’articolo 48, comma 7 ter della LR n. 11/2004.

Art. 55 - Edifici non più funzionali

Al punto 3., lettera a), si prescrive lo stralcio della specificazione “salvo il caso di volumi con destinazione esistente (legittima) non agricola”, in quanto non è possibile far rientrare nella

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normativa che disciplina gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo anche edifici che, originariamente, non avevano alcun legame con l’agricoltura.

Non è chiara, inoltre, la disposizione di cui alla successiva lettera b), che ammette l’ampliamento volumetrico degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo solo a seguito di acquisizione di credito edilizio o compensazione. Si ricorda, infatti, che se tali edifici sono collocati in zona agricola non è possibile effettuarne l’ampliamento, se non secondo le modalità e i criteri dettati dall’articolo 44. Anche per quanto riguarda le abitazioni, si ricorda che l’ampliamento fino a 800 mc è consentito unicamente per gli edifici che, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 4 del 2008, risultano essere già case di abitazione (e quindi possedere l'agibilità) (cfr. circolare n.2/2009). Si propone, pertanto, lo stralcio della previsione normativa sopra citata.

Al punto 3. viene disposto che “con la riconversione dei fabbricati rurali non più funzionali viene vietata la possibilità …… L.R.11/2004 e s.m.i. riferite al complesso dei fabbricati aziendali, prima della riconversione”. Si evidenzia la contraddittorietà della disposizione, che da un lato vieta la nuova edificazione di strutture agricolo produttive in presenza di un cambio di destinazione d’uso, dall’altro fa salvo quanto disposto dagli articoli 44 e 45 che consentono la nuova edificazione in zona agricola funzionale all’attività agricola. Inoltre, il significato della specificazione “riferite al complesso dei fabbricati aziendali” non è attribuibile con certezza a fattispecie concreta, stante che le possibilità edificatorie in zona agricola sono limitate a quelle consentite dagli artt. 44 e 45 della L.R. 11/2004.

Si prescrive, pertanto, che tale comma venga riformulato sulla base delle osservazioni sopra esposte.

Parere sulla Valutazione di Incidenza Ambientale

Il Gruppo di Esperti costituiti con D.G.R. n. 1794 del 16.06.2009 sulla Valutazione di Incidenza Ambientale ha preso atto, con parere n. URB/2010/26 del 28.04.2010, della dichiarazione del tecnico redattore dello studio, il quale afferma che “con ragionevole certezza scientifica si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000 e sulle specie e sugli habitat individuati nell’area di studio. Prescrivendo comunque che:

- La progettazione definitiva di ogni singolo intervento, come previsto dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, contenga la relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e /o le eventuali alternative proposte.

Parere sulla Valutazione Ambientale Strategica

La commissione regionale V.A.S. con parere n. 75 del 14.10.2010 ha espresso il proprio parere ai sensi della D.G.R. n. 3262 del 24.10.2006, formulando le prescrizioni contenute nel parere che fa parte integrante e sostanziale del presente parere.

La Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti, esaminati i documenti trasmessi ha elaborato la propria istruttoria dalla quale emerge che:

Il Rapporto Ambientale ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.

La metodologia risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione.

Il Rapporto Ambientale, nel confermare i criteri assunti dal PAT, approfondisce gli obiettivi del Documento Preliminare evidenziando le specifiche azioni inserite nelle NTA, divise sia per componenti ambientali e socio- economiche, che per obiettivi.

La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione ai principi di sostenibilità ambientale, alla pianificazione sovraordinata (Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’atmosfera, Piano Regionale di Tutela delle acque, Piano Regionale Attività di Cava).

Per quanto riguarda il monitoraggio sono stati individuati, su richiesta della Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti, alcuni indicatori da misurare in sede di attuazione.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE ; - la LR 11/2004;

- il D.Lgs. n.152/2006;

- la LR 4/2008;

- le DD.G.R. 791/2009 e 1587/2010 RITENUTO

(17)

che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all’allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l’attuazione del PAT potrebbe avere sull’ambiente come prescritto dall’art. 5 della medesima Direttiva.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME PARERE POSITIVO

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Malo (VI) a condizione che siano ottemperate le seguenti

PRESCRIZIONI

“OMISSIS”

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Malo (VI) a condizione che siano ottemperate le seguenti

PRESCRIZIONI

1. prima dell’approvazione del Piano:

1.1.1. le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali nonché con le seguenti ulteriori disposizioni:

1.1.3. alla fine dell’art. 68 dovrà essere inserito la seguente norma:

L’amministrazione comunale attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni ed in considerazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e socio-economica, provvede a redigere ogni tre anni specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.

Nella fase di attuazione del PAT tuttavia si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori ora individuati per il monitoraggio.

1.1.3. per quanto riguarda la valutazione dell’incidenza che l’attuazione del Piano potrebbe avere sul SIC IT3220039 “Biotopo: Le Pascole”, dovrà essere inserito uno specifico articolo riportante la seguente prescrizione: “La progettazione definitiva di ogni singolo intervento, come previsto dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, dovrà contenere lo studio sulla valutazione di incidenza ambientale con il quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte.”.

1.1.3. per quanto riguarda il contenimento dell’inquinamento luminoso e l’incremento del risparmio energetico occorre inserire un articolo riportante le seguenti prescrizioni:

• Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.

• Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.

• È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.

• Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro.

• L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.

• E' vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste.

• Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione;

allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali,nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non é essenziale un’accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica).

• E’ vietata l’installazione all’aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l’alto.

1.1.3. relativamente ai contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi, alla fine dell’art. 42 va aggiunto il seguente comma: “Ai fini dell’assoggettamento alla procedura VAS detti Programmi complessi dovranno essere sottoposti, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006, alla Verifica di Assoggettabilità”.

1.1.3. relativamente agli accordi con soggetti pubblici e privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico di cui all’art. 6 della LR 11/2004, alla fine dell’art.

56 va aggiunto il seguente comma: “Ai fini dell’assoggettamento alla procedura VAS detti Accordi dovranno essere sottoposti, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006, alla Verifica di Assoggettabilità”.

1.1.3. atteso il livello di riferimento di radon esposto nel Rapporto Ambientale, le NTA del Piano dovranno essere integrate, in ordine al principio della precauzione, con appropriate disposizioni per gli insediamenti residenziali (DGR 79/2002).

1.2. dovranno essere verificati gli ambiti ad edificazione diffusa riportati nell’elaborato 04 “Carta delle Trasformabilità” che non presentano i requisiti minimi per essere considerati ambiti di edificazione diffusa in quanto aventi una densità abitativa piuttosto bassa ed, inoltre, in parte contermini agli ambiti individuati quali “Stepping stone” ed in cui sono ubicati “Edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale”..

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