• Non ci sono risultati.

La Costituzione, all’art.33, prevede: “E’ prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "La Costituzione, all’art.33, prevede: “E’ prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio "

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

PETIZIONE DEL COMITATO EUROPEO MASSOFISIOTERAPISTI

OGGETTO: TUTELA DEI POSTI DI LAVORO DEI MASSOFISIOTERAPISTI E DEGLI STUDENTI I CUI CORSI SONO IN ITINERE ED AUTORIZZATI SINO AL 31.12.2018.

AL PRESIDENTE DELLA CAMERA ON. ROBERTO FICO

Il sottoscritto Cosma Francesco Paracchini (Presidente pro tempore del Comitato Europeo Massofisioterapisti) premette:

La Costituzione, all’art.33, prevede: “E’ prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio

professionale”.

Attualmente l’art.1 comma 537 della legge n.145 del 2018 (ed relativo DM 9.08.2019) prevede: “… coloro che svolgono o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”.

Inoltre l’art.1 comma 541 della legge n.145 del 2018 impone: “In relazione a quanto disposto dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non possono essere attivati corsi di formazione regionali per il rilascio di titoli ai fini

dell’esercizio delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43”.

L’art.1 comma 537 della legge n.145 del 2018 si pone in contrasto con i principi

costituzionali che prevedono la garanzia della conclusione delle scuole e la conseguente abilitazione professionale.

Oltretutto persistendo tale provvedimento assistiamo alle seguenti conseguenze:

1) All’interno della stessa categoria vi sono dei massofisioterapisti in possesso dei 36 mesi lavorativi, negli ultimi 10 anni, che possono iscriversi all’elenco speciale tenuto presso l’Ordine dei TSRM. Di contro, i colleghi con lo stesso titolo, rilasciato ai sensi della medesima legge e con corsi autorizzati entro del 31.12.2018, ma con meno di 36 mesi lavorativi, a cui viene negata la possibilità di iscriversi nell’elenco speciale presso l’Ordine dei TSRM.

2) Il provvedimento non prevede, per i corsi in svolgimento, le clausole di garanzia per la

conclusione degli stessi per ottenere l’abilitazione professionale. E di conseguenza viene

meno, per quegli alunni, la possibilità di iscriversi agli elenchi speciali ad esaurimento,

nonostante quei corsi siano stati autorizzati entro il 31.12.2018 come disciplina l’art.1

comma 541 della legge n.145 del 2018.

(2)

3) Discriminazione rispetto ad altre professioni. Il requisito minimo dei 36 mesi, di attività svolta, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, non è richiesto per l’iscrizione ad alcun Ordine o Albo e per di più non ha alcun fondamento giuridico.

L’assenza di una modifica dell’art.1 comma 537 della legge n.145 del 2018 fa sorgere il legittimo timore di perdere il posto di lavoro in quei colleghi che hanno maturato meno di 36 mesi lavorativi negli ultimi 10 anni. Per di più (per i massofisioterapisti i cui corsi sono in itinere) non garantisce il completamento degli studi agli alunni iscritti al primo anno negli anni scolastici 2018-2019 e 2020 nonostante già autorizzati entro il 31.12.2018.

CHIEDIAMO

La modifica dell’art.1 comma 537 della legge n.145 del 2018 come da esemplificazione proposta dal Comitato Europeo Massofisioterapisti, sotto riportata:

“…coloro che svolgono o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro

dipendente o autonomo possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal

profilo della professione sanitaria di riferimento, purché i corsi frequentati dagli interessati

siano stati autorizzati entro il 31.12.2018. Va altresì garantito il completamento degli studi

agli alunni iscritti al primo anno del corso di studi negli anni scolastici 2018-2019 e 2020

poiché autorizzati entro il 31.12.2018; nonché la validità del titolo conseguito per lo

svolgimento della professione sanitaria di riferimento. Per tutti costoro è obbligatoria

l’iscrizione entro il 30.04.2024, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli

Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della

riabilitazione e della prevenzione”.

(3)

I dati personali raccolti saranno trattati, dal Comitato Europeo Massofisioterapisti, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. E D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101.

COGNOME E NOME (In stampatello)

DATA DI NASCITA

INDIRIZZO

CITTA’ PROVINCIA

FIRMA

Riferimenti

Documenti correlati

di Bari è indetta una sessione di esami abilitante all’iscrizione nell’Elenco Interprovinciale dei Raccomandatari Marittimi rivolta a coloro che intendono

■ Conoscenza delle principali disposizioni del Codice della navigazione in materia di amministrazione della navigazione marittima, di regime amministrativo delle navi, di imprese

- attestato completo di qualifica e periodo di assunzione su carta intestata e con firma autenticata nei modi previsti dalla normativa vigente rilasciato dal

La domanda deve essere corredata da copia di un documento di identità in corso di validità nonché dettagliato curriculum, datato e sottoscritto, redatto utilizzando il modello

ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE.

- Adoperarsi al corretto funzionamento di tutti gli apparati della Motonave. -Assistere i tecnici esterni nelle operazioni di manutenzione degli apparati della Motonave. - Osservare

Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di

• 2010, Pesaro, 13 maggio, partecipazione in qualità di RELATORE al corso “La patologia chirurgica del ginocchio: tecniche chirurgiche e protocolli riabilitativi”.. •