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Academic year: 2022

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REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE N. DEL

PROPOSTA N. 18921 DEL 27/10/2017 GIUNTA REGIONALE

STRUTTURA PROPONENTE

ASSESSORATO PROPONENTE

DI CONCERTO

Direzione Regionale: SALUTE E POLITICHE SOCIALI Area: AFFARI GENERALI

Prot. n. ___________________ del ___________________

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

(RASTELLI LAURA) (RASTELLI LAURA) (AD INTERIM B.SOLINAS) (V. PANELLA)

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

(Zingaretti Nicola) ___________________________

IL PRESIDENTE

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

IL DIRETTORE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE

COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:

Data dell' esame:

con osservazioni senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 06/11/2017 prot. 727 ISTRUTTORIA:

____________________________________ ____________________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

____________________________________ ____________________________________

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE

Ratifica del Protocollo d'intesa tra il Ministero della Salute, la Regione Lazio e l'Azienda sanitaria locale Roma2 per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici del Sistema Sanitario Nazionale.

___________________________

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Pagina 1 / 1 Pagina 1 / 3 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

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OGGETTO: Ratifica del Protocollo d’intesa tra il Ministero della Salute, la Regione Lazio e l’Azienda sanitaria locale Roma2 per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici del Sistema Sanitario Nazionale.

LA GIUNTA REGIONALE SU PROPOSTA del Presidente della Regione Lazio;

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e, in particolare, l’art. 15 che disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;

VISTO il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che, all’art. 5, comma 6, recita:

“Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;

VISTO il “Testo unico sul Pubblico impiego” (D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.) che, all’art.

23-bis, comma 7, recita:

“Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private”.

PREMESSO CHE:

- in linea con gli obiettivi della OMS, con gli art. 14 e 17 del “Patto per la Salute” 2014- 2016 e le direttive dell’Unione Europea per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile, il raggiungimento di migliori prestazioni energetiche e termiche delle strutture ospedaliere italiane assume un rilievo nazionale prioritario anche riguardo alle politiche di contenimento della spesa pubblica, all’health technology assessment e alle migliori condizioni di sicurezza, funzionalità, economicità e confort delle stesse strutture sanitarie;

- è intenzione del Ministero della Salute porre in essere, anche nell’ambito di quanto previsto nel Programma Straordinario di Investimenti per il Sistema Sanitario Nazionale di cui all’art. 20

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della Legge 662/1996, azioni di sistema in grado di assicurare un significativo miglioramento del rendimento energetico delle strutture ospedaliere e sanitarie energivore capace di determinare le necessarie economie di scala dei sempre crescenti costi energetici e la decisa riduzione delle emissioni in atmosfera di gas ad effetto serra, di polveri sottili e ultra sottili;

- al fine di contribuire alla messa a punto degli strumenti a disposizione della rete nazionale per la valutazione della tematica legata alle opere di efficientamento energetico, il Ministero della Salute, Direzione Generale della Programmazione sanitaria, e la Regione Lazio cooperano al fine di sperimentare, condividere e diffondere alcuni elementi basati sull’esperienza organizzativa maturata dalla Regione Lazio;

CONSIDERATO che:

- il Ministero della Salute, Direzione Generale della Programmazione sanitaria, e la Regione Lazio hanno specifico interesse nella realizzazione di attività per la messa a punto degli strumenti a disposizione della rete nazionale per la valutazione della tematica legata al fabbisogno nazionale in tema di politiche mirate all’uso razionale dell’energia e a un progetto di analisi dei fabbisogni regionali di grandi apparecchiature;

- con nota del 10 luglio 2017 il quale il Ministero della Salute ha richiesto alle Regioni di censire il fabbisogno delle grandi apparecchiature;

- al fine di analizzare i dati a disposizione provenienti da detto censimento per consentire la programmazione del fabbisogno finanziario per l’acquisto di nuove tecnologie, si è reso necessario procedere alla sottoscrizione di apposito protocollo d’intesa;

DATO ATTO che, a causa della ristrettezza dei tempi determinata dalla necessità di avviare celermente le predette attività, è stato sottoscritto in data 11 ottobre 2017 il Protocollo d’intesa tra il Ministero della Salute, la Regione Lazio e l’Azienda sanitaria locale Roma2 per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici del Sistema Sanitario Nazionale;

CONSIDERATO che il presente Protocollo d’intesa non comporta nessun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale;

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla ratifica del Protocollo d’intesa tra il Ministero della Salute, la Regione Lazio e l’Azienda sanitaria locale Roma2 sottoscritto in data 11 ottobre 2017, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

per le motivazioni che, indicate in premessa, si intendono integralmente richiamate:

- di ratificare il Protocollo d’intesa tra il Ministero della Salute, la Regione Lazio e l’Azienda sanitaria locale Roma2 per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici del Sistema Sanitario Nazionale, sottoscritto in data 11 ottobre 2017, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

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Ministero della Salute

PROTOCOLLO D’INTESA

TRA

il Ministero della Salute, Direzione Generale della Programmazione sanitaria con sede legale in Roma, viale Giorgio Ribotta n. 5 – c.f. 97023180587 – rappresentata dal dott. Andrea Urbani, nella qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero medesimo

E

la Regione Lazio – Direzione Regionale salute e politiche sociali con sede in via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 - Roma - in persona del Dr. Vincenzo Panella, nella qualità di Direttore Regionale, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Lazio medesima

E

L’Azienda sanitaria locale Roma 2 con sede in via Filippo Meda n. 35 – Roma - in persona del Dr. Flori Degrassi, nella qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede della ASL medesima

PREMESSOCHE

• in linea con gli obiettivi della OMS, con gli art. 14 e 17 del “Patto per la Salute” 2014- 2016 e le direttive dell’Unione Europea per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile, il raggiungimento di migliori prestazioni energetiche e termiche delle strutture ospedaliere italiane assume un rilievo nazionale prioritario anche riguardo alle politiche di contenimento della spesa pubblica, all’health technology assessment ed alle migliori condizioni di sicurezza, funzionalità, economicità e confort delle stesse strutture sanitarie;

• sussiste l’esigenza di sviluppare, nell’ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti di cui al DM 27 settembre 2000 ogni possibile azione di sostegno per la promozione e lo sviluppo di progetti di efficientamento energetico degli edifici pubblici del Sistema Sanitario Nazionale, anche al fine di contribuire alla rimozione di quegli ostacoli economico-finanziari che impediscono un’omogenea funzionalità territoriale di strutture sanitarie candidabili al sistema di incentivazione previsto dalle leggi vigenti;

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• è intenzione del Ministero della salute di porre in essere, anche nell’ambito di quanto previsto nel Programma Straordinario di Investimenti per il Sistema Sanitario Nazionale di cui all’art. 20 della Legge 662/1996, azioni di sistema in grado di assicurare un significativo miglioramento del rendimento energetico delle strutture ospedaliere e sanitarie energivore capace di determinare le necessarie economie di scala dei sempre crescenti costi energetici e la decisa riduzione delle emissioni in atmosfera di gas ad effetto serra, di polveri sottili ed ultra sottili;

• è auspicabile, come previsto dall’art. 2 della Legge 662/1996, dall’art. 5-bis del D.lgs.

502/1992 e dal D.lgs. 229/1999, promuovere e potenziare sistemi integrati di reti volte alla produzione e all’utilizzo di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili in campo sanitario sia a livello nazionale che locale;

• sussiste l’esigenza di promuovere, nel rispetto degli Accordi di Programma stipulati con le Regioni e con altri soggetti pubblici interessati, interventi di coordinamento e di impulso a progetti di risparmio ed efficienza energetica anche avvalendosi delle recenti opportunità offerte dalle normative vigenti riguardo agli incentivi previsti sulla produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili;

• è necessario, in collegamento funzionale con le strutture distrettuali, mettere in condizione le strutture sanitarie pubbliche di ottenere plusvalenze economiche derivanti sia dagli incentivi pubblici sia dalla riduzione dei consumi energetici realizzati, al fine di migliorare tanto la loro dotazione tecnico-strumentale sia la messa a norma ed in sicurezza, anche anti sismica, delle strutture maggiormente a rischio;

• particolare attenzione sarà rivolta a nuovi progetti di efficientamento energetico di quei servizi sanitari e ospedalieri che vengono svolti in luoghi non idonei, non sicuri ed in zone ad elevato rischio sismico, anche al fine di contribuirne a rimuoverne rapidamente le carenze strutturali e funzionali esistenti potenziandone le strutture per la prevenzione;

• sussistono numerosi benefici, previsti dall'adeguamento normativo di impianti e stabili, alla riduzione dell'inquinamento (atmosferico, luminoso…) fino al miglioramento dell'efficienza energetica e alla conseguente migliore fruibilità degli edifici interessati e al relativo risparmio economico;

• al fine di contribuire alla messa a punto degli strumenti a disposizione della rete nazionale per la valutazione della tematica legata alle opere di efficientamento energetico - il Ministero della Salute, Direzione Generale della Programmazione sanitaria, e la Regione

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3 Lazio cooperano al fine di sperimentare, condividere e diffondere alcuni elementi basati sull’esperienza organizzativa maturata dalla Regione Lazio;

• il Ministero della salute ha richiesto altresì alle Regioni con nota del 10 luglio 2017 di censire il fabbisogno delle grandi apparecchiature;

• occorre analizzare i dati a disposizione, provenienti dal suddetto censimento, per permettere la programmazione del fabbisogno finanziario per l’acquisto di nuove tecnologie;

• per il raggiungimento delle predette finalità generali, si rende necessario procedere alla sottoscrizione di un protocollo di intesa tra il Ministero della Salute, Direzione Generale della Programmazione sanitaria, la Regione Lazio, Direzione Generale salute e politiche sociali, l’Azienda Sanitaria Locale Roma 2 per le specifiche attività, individuate nel presente protocollo;

• al fine di consentire il più efficiente espletamento della collaborazione tra le amministrazioni su citate, la Regione Lazio individua un esperto dell’ASL Roma 2, da assegnare temporaneamente presso la sede del Ministero della Salute con le modalità di cui al presente protocollo di intesa;

• l’ing. Carla Ciciarelli, direttore dell’Unità Operativa complessa Lavori Pubblici ed investimenti Territorio dell’Asl Roma 2, risulta in possesso di professionalità e competenze specifiche in materia di efficientamento energetico e di valutazione del fabbisogno di apparecchiature elettromedicali, pertanto è individuato quale esperto da distaccare presso il Ministero della salute, Direzione generale della programmazione sanitaria per le finalità di cui al presente Protocollo di intesa;

CONSIDERATO CHE

- l’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l’art. 5, comma 6, del d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, esclude dall’applicazione del codice degli appalti gli accordi tra enti pubblici che presentino le seguenti condizioni:

“a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

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4 c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;

- ai sensi dell’art. 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 165 del 2001 “sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private”;

RITENUTO pertanto che nel caso di specie ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici, nel rispetto delle su citate normative;

SENTITI la Direzione Generale della ASL Roma 2, la Direzione Regionale salute e politiche sociali della Regione Lazio e l’Ufficio 7 del Ministero della Salute, al fine di assicurare il necessario raccordo tra le attività delle amministrazioni interessate;

ACQUISITO il consenso dell’ing. Carla Ciciarelli, direttore dell’Unità Operativa complessa Lavori Pubblici ed investimenti Territorio dell’ASL Roma 2 per l’assegnazione temporanea presso il Ministero della salute;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse nella realizzazione di attività per la messa a punto degli strumenti a disposizione della rete nazionale per la valutazione della tematica legata al fabbisogno nazionale in tema di politiche mirate all’uso razionale dell’energia e ad un progetto di analisi dei fabbisogni regionali di grandi apparecchiature, per il perseguimento delle seguenti finalità generali:

a) individuare gli strumenti per omogeneizzare i dati relativi al monitoraggio dei requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;

b) monitoraggio del fabbisogno energetico annuale e dei consumi energetici, ivi incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili;

c) censimento delle opere realizzate per il miglioramento energetico e monitoraggio dei consumi;

d) sperimentare, condividere e diffondere alcuni elementi basati sull’esperienza maturata dalla Regione Lazio in ordine alla messa a punto degli strumenti a disposizione della rete nazionale per la valutazione della tematica legata al fabbisogno nazionale in tema di monitoraggio delle opere finalizzate all’efficientamento energetico;

e) proporre, sperimentare e condividere strumenti di feed back rapido tra Ministero/Regioni/ per un rapida valutazione sperimentale della efficacia dei modelli operativi;

f) analisi dei dati provenienti dalla ricognizione regionale di tecnologie avviata dal Ministero della salute con nota del 10 luglio 2017;

g) verificare il reale fabbisogno di tecnologie in relazione ai dati presenti nello specifico flusso NSIS;

h) programmare i finanziamenti necessari per l’acquisto di nuove tecnologie nelle regioni italiane.

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5 2. Per il proficuo perseguimento degli obiettivi progettuali le Amministrazioni concordano di utilizzare presso la sede del Ministero della Salute, Direzione generale programmazione sanitaria, anche a tempo parziale, un dirigente ingegnere dell’ASL Roma 2.

3. Per lo svolgimento delle attività previste al comma 1 è disposta l’assegnazione temporanea presso il Ministero della Salute, Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dell’ing. Carla Ciciarelli, direttore dell’Unità Operativa complessa Lavori Pubblici ed investimenti Territorio della ASL Roma 2.

4. L’assegnazione temporanea dell’ing. Carla Ciciarelli ha durata a pari a 12 mesi, rinnovabili, a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente intesa non comportando alcun onere per il Ministero della salute. L’intesa è in ogni caso trasmessa all’Ufficio centrale del bilancio per opportuna conoscenza.

5. L’assegnazione prevede il distacco del suddetto Dirigente presso la Direzione Generale della Programmazione sanitaria del Ministero della Salute. Per il periodo di assegnazione temporanea l’ing. Carla Ciciarelli è obbligato all’osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62) e del decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2015, recante Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della salute, nonché delle disposizioni impartite con nota n. 19070 del 31/05/2016 dalla DGPOB del Ministero della Salute, in relazione all’accesso e alle postazioni dei collaboratori esterni.

6. L’Azienda Sanitaria Locale Roma 2, in qualità di amministrazione di appartenenza, continua a farsi carico degli oneri relativi al trattamento economico del dipendente distaccato, ivi inclusi i compensi per lavoro straordinario e di missione, provvedendo, inoltre, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni connessi all’attività svolta dal proprio dipendente presso il Ministero della Salute.

7. La Direzione Generale della Programmazione sanitaria del Ministero della Salute, mette a disposizione le risorse infrastrutturali (postazione di lavoro, dotazioni informatiche, ecc.) necessarie allo svolgimento delle attività progettuali.

8. L’ing. Carla Ciciarelli, al termine di ogni anno solare e comunque al termine della collaborazione, redige una relazione sulle attività svolte e i risultati conseguiti nell’ambito del progetto allegato al presente protocollo. La relazione è trasmessa al Ministero della Salute, Ufficio 7, alla ASL Roma 2 e alla Regione Lazio per la successiva valutazione e approvazione.

9. Dall’attuazione del presente protocollo non derivano ulteriori oneri a carico delle Amministrazioni interessate.

10. Le parti possono risolvere il presente protocollo previa comunicazione contenente i motivi

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6 della risoluzione, da rendere con un preavviso di almeno quindici giorni.

11. Il Ministero della Salute, la Regione Lazio e l’ASL Roma 2 e i rispettivi incaricati che, nello svolgimento dell’attività oggetto del protocollo, vengono a conoscenza e trattano dati personali e sensibili, si impegnano a rispettare gli obblighi di riservatezza previsti dal D. Lgs.

n. 196/2003 “Codice della Privacy”. Il Ministero della Salute, la Regione Lazio e l’ASL Roma 2, informati in merito a quanto previsto dagli artt. 7 e 13 del D. Lgs. n. 196/2003, si autorizzano in modo reciproco al trattamento, manuale o automatizzato, dei propri dati personali, nel rispetto del Codice della Privacy e per fini amministrativi, contabili e fiscali, connessi al rapporto contrattuale.

12. Il Ministero della Salute, la Regione Lazio e l’ASL Roma 2 si impegnano rispettivamente ad aderire ai principi enunciati nei propri Codici Etici adottati e pubblicati sui propri siti internet ai quali si rimanda per la loro consultazione. In caso di violazione dei principi enunciati nei suddetti Codici, il presente contratto si intenderà risolto con le modalità dell’art. 1456 del Codice Civile, con diritto delle Parti di chiedere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

13. Il presente protocollo è:

- soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.P.R.

26/4/1986 n. 131, fatto salvo quanto previsto per le amministrazioni statali e regionali dal successivo art. 7 del medesimo D.P.R. 131 del 1986;

- esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’ allegato B del D.P.R. 26/10/1972 n.642.

14. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente protocollo d’intesa, si rinvia alle vigenti disposizioni in materia.

_______, ________________

p. Ministero della salute

Direzione Generale della Programmazione sanitaria Il Direttore Generale

Dott. Andrea Urbani*

p. la Regione Lazio Il Direttore Generale*

p. l’Azienda Sanitaria Locale Roma 2 Il Direttore Generale*

*Firme apposte con modalità digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, L. n. 241/1990.

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