• Non ci sono risultati.

Riforma del processo tributario, i dubbi di ANC: la gestione del MEF e la mediazione

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Riforma del processo tributario, i dubbi di ANC: la gestione del MEF e la mediazione"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Piazza San Bernardo, 106 - 00187 Roma - tel. 06 55.73.484 - fax 06 55.91.829 e-mail: segreteria@ancnazionale.it

www.ancnazionale.it

COMUNICATO STAMPA

RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO: SULLA GESTIONE MEF E SULLA MEDIAZIONE SI RISCHIA DI MANCARE UN’OCCASIONE

Roma, 6 luglio 2021

La corposa relazione finale redatta dalla Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria e consegnata ai Ministri della Giustizia e dell’Economia, che affronta puntualmente tutti gli aspetti del contenzioso che necessitano di revisione, presenta alcuni punti che lasciano molto perplessi: il mantenimento della gestione dell’organizzazione degli uffici in capo al MEF e la considerazione che l’attuale istituto della mediazione non abbia necessità di introdurre uno specifico organo che sia terzo rispetto alle parti, come avviene per la mediazione civile.

Sul primo punto, come anche altri autorevoli commentatori hanno avuto modo di esprimersi, ANC ha sempre mantenuto una posizione ferma: non è possibile, anzi è in contrasto con le norme costituzionali che garantiscono la terzietà e l’indipendenza dell’organo giudicante, lasciare la gestione del processo tributario nelle mani del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed è assolutamente necessario il passaggio verso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per ciò che riguarda la mediazione, come anche la relazione ricorda, in fase di audizione molti dei soggetti interpellati (tra cui ANC) hanno manifestato la necessità di incaricare un organo di mediazione la cui distanza rispetto alle parti sia simmetrica, per garantire il corretto svolgimento di questa fase del contenzioso. La commissione ha ritenuto di non prendere in considerazione questa ipotesi motivando la decisione con l’aggravio dei costi che sia il contribuente che l’amministrazione andrebbero a sopportare e con e difficoltà della creazione di strutture ex novo.

“A questo rilievo” sottolinea il Presidente ANC Marco Cuchel “si può controbattere proponendo l’impiego di strutture già esistenti, previste per la mediazione civile con l’introduzione in seno alle stesse della specifica figura di mediatore tributario. Inoltre, l’utilizzo di strutture e personale dell’Agenzia rappresenta comunque un costo, in quanto si distolgono energie alla primaria funzione dell’Ente”

“Sebbene consideriamo con grande favore la prevista introduzione della prova testimoniale e la previsione di creare una magistratura tributaria con accesso a concorso pubblico, specifica carriera e retribuzione adeguata, esigenze anche queste sempre espresse da ANC, siamo tuttavia molto amareggiati” conclude Cuchel “del fatto che sul punto della mediazione non sia stato dato ascolto ai soggetti auditi. Ancora una volta assistiamo al prevalere di logiche “di prossimità” e alla rinuncia di una visione d’insieme e a lungo termine, che invece dovrebbe essere un requisito fondante per l’attuazione del PNRR. Nutriamo ancora la speranza che sui due punti in questione ci sia un diverso indirizzo da parte dei decisori politici, affinché la riforma conferisca alla giustizia tributaria del nostro Paese maggiore efficienza ed equità”

ANC Comunicazione

Riferimenti

Documenti correlati

Sempre riguardo al periodo transitorio, viene previsto che i giudici togati (ordinari, amministrativi e contabili, che soddisfino determinate condizioni) a tempo pieno possono

Di grande interesse anche il profilo contabile («gestione economico-finanziaria, monitoraggio, revisione, predisposizione di atti di ca- rattere contabile o contrattuale,

La configurazione di una sezione specializzata della Corte d’appello composta da magistrati ordinari con l’ausilio di giudici onorari con competenze specifiche,

1) il Governo nell'esercizio della delega dovrĂ  prevedere che nei procedimenti di separazione e divorzio in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere

Come anticipato, la riforma oltre alla legge delega (alla quale si è fatto sino ad ora cenno, sia per la parte del processo penale, sia per quella del sistema sanzionatorio),

In definitiva, l’istruzione c.d. primaria avviene normalmente nell’ambito del procedimento amministrativo, senza la possibilità di ricorrere subito al giudice tributario,

nel caso in cui, una volta formatosi il giudicato il contenuto della sentenza sia dichiarato, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, contrario alla Convenzione per la

6.1 della Convenzione giacché al ricorrente, persona offesa e danneggiata dal reato di diffamazione, è stata inibita la possibilità di costituirsi parte civile