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Inerzia amministratore condominio: Cassazione e ultime sentenze

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Inerzia amministratore condominio: Cassazione e ultime sentenze

Autore: Redazione | 28/08/2021

Esecuzione di atti conservativi; approvazione del rendiconto consuntivo; consegna delle tabelle millesimali; manutenzione del giardino condominiale; servizi di pulizia.

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La reiterata inerzia dell’amministratore di condominio nell’approvazione del rendiconto consuntivo giustifica la revoca. Inoltre, può essere chiamato a rispondere ex art. 96 comma 3, cod. proc. civ., l’amministratore di condominio che indugi di fronte alla richiesta, avanzata dal creditore del condominio, avente ad oggetto le tabelle millesimali. Leggi le pronunce della Cassazione e le ultime sentenze.

Inerzia dell’amministratore del condominio

Il condòmino di un edificio conserva il potere di agire a difesa non solo dei suoi diritti di proprietario esclusivo, ma anche dei suoi diritti di comproprietario pro quota delle parti comuni, con la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso di inerzia dell’amministratore del condominio, a norma dell’articolo 1105 del Cc, dettato in materia di comunione, ma applicabile anche al condominio degli edifici per il rinvio posto dall’articolo 1139 del Cc.

Inoltre, il singolo condòmino ha il potere di intervenire nel giudizio in cui la difesa dei diritti dei condòmini sulle parti comuni sia stata già assunta legittimamente dall’amministratore, nonché di esperire i mezzi di impugnazione necessari a evitare gli effetti sfavorevoli della pronuncia resa nei confronti di tale organo rappresentativo unitario.

Di conseguenza, il condòmino può, a tutela dei suoi diritti di comproprietario pro quota, agire in giudizio e resistere alle azioni da altri promosse anche allorquando gli altri condòmini non intendano agire o resistere in giudizio, avendo il suo potere carattere autonomo.

Tribunale Piacenza sez. VII, 09/04/2020, n.189

La reiterata inerzia dell’amministratore

In tema di condominio, la reiterata mancata presentazione del rendiconto consuntivo da parte dell’amministratore di condominio all’assemblea per la sua approvazione, nel termine di 180 giorni, costituisce un’ipotesi di grave irregolarità, ex art. 1129, comma 12, n. 1), c.c. idonea a giustificare la revoca giudiziale del medesimo.

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Tribunale Bari sez. III, 13/07/2018

Inammissibilità dell’azione del singolo

condomino nei confronti

dell’amministratore

È inammissibile l’azione del singolo condomino, nei confronti dell’amministratore, diretta ad ottenerne la condanna a porre in essere atti conservativi ed al risarcimento del danno. Il contratto di mandato sorge tra l’amministratore ed il condominio, per cui il singolo condomino non è legittimato ad agire, in sede contenziosa, per lo scioglimento del rapporto e, di conseguenza, per sopperire all’inerzia dell’amministratore nel compimento di atti di ordinaria amministrazione non potendo, il giudice, sostituirsi alla volontà dei condòmini ed agli organi del condominio.

Tribunale Napoli sez. VI, 02/02/2018, n.1146

Infiltrazioni e aggravamento della situazione

L’inerzia dell’amministratore di condominio in relazione al fenomeno infiltrativo lamentato da un condomino, che abbia obiettivamente concorso ad aggravare la situazione, per avere egli gestito l’istruttoria stragiudiziale in palese assenza della diligenza minima richiesta dal ruolo ricoperto, va valutata e sanzionata sotto tale profilo (art. 1710 c.c.), seppure non tale da integrare motivo di responsabilità aquiliana.

Tribunale Milano, Sezione 13, Civile, Sentenza 19 maggio 2017 n. 5714

Spese condominio: come evitare il possibile danno e l’inerzia dell’amministratore

In tema di condominio e spese, si considera urgente, la spesa la cui erogazione

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non può essere, differita sino al momento in cui l’amministratore o l’assemblea dei condomini possano utilmente provvedere (nel caso di specie non risulta provata la

“causa petendi” posta a base della domanda, attesa l’indimostrata indifferibilità finalizzata ad evitare il possibile danno nonché l’inerzia dell’amministratore).

Tribunale Salerno sez. I, 22/10/2015, n.4352

Richiesta di consegna delle tabelle millesimali avanzata dal creditore del condominio

Può incorrere nella pena pecuniaria di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c., per abuso del processo, l’amministratore condominiale che rimanga colpevolmente inerte di fronte alla istanza di consegna delle tabelle millesimali avanzatagli dal creditore del condominio.

Tribunale Sant’Angelo dei Lombardi, Civile, Sentenza 5 ottobre 2011

Diretta convocazione dell’assemblea in caso di inerzia dell’amministratore

In tema di poteri dei condomini con riguardo all’assemblea condominiale non è illegittimo il rifiuto dell’amministratore di inserire nell’ordine del giorno alcuni argomenti proposti da singoli condomini potendo tale richiesta essere formulata in modo vincolante soltanto da almeno due condomini che rappresentino un sesto delle quote dell’edificio così come previsto ex art. 66 disp. att. c.c. per la richiesta di convocazione di assemblea straordinaria o per la diretta convocazione in caso di inerzia dell’amministratore.

Cassazione civile sez. II, 31/10/2008, n.26336

Scarsa efficienza del servizio di pulizie:

segnalazioni dei condomini

L’inerzia dell’amministratore a fronte delle segnalazioni dei singoli condomini

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in ordine alla scarsa efficienza del servizio di pulizie, nonché le dilazioni frapposte alla consegna dei documenti di giustificazione di spesa al nuovo amministratore, non giustificano comunque la sospensione dei pagamenti per intero delle rate di spese condominiali, ma eventualmente solo per la parte relativa al compenso dell’amministratore in relazione al quale era possibile individuare un rapporto sinallagmatico con la condotta inadempiente.

Tribunale Treviso, 24/12/2003

Come far cessare l’inerzia dell’amministratore?

La domanda rivolta all’emissione di un provvedimento idoneo a far cessare l’inerzia dell’amministratore in ordine alla mancata manutenzione del giardino condominiale, proposta da parte di un condomino il quale non lamenti ragioni di danno, non rientra nella competenza del giudice di pace ex art. 7 n. 2 c.p.c., dovendo il condomino agire non in sede contenziosa bensì di volontaria giurisdizione, giusto il disposto dell’art. 1105 c.c.

Giudice di pace Bari, 12/02/1999

Atti di ordinaria amministrazione e inerzia dell’amministratore

L’inerzia dell’amministratore nel compimento di atti di ordinaria amministrazione (nella specie, nell’adozione di provvedimenti per la conservazione dei beni condominiali) non legittima il singolo condomino a rivolgersi al giudice in via contenziosa, senza avere prima provocato la convocazione dell’assemblea condominiale; con la conseguenza che, qualora l’assemblea non sia convocata o non riesca ad esprimere una volontà maggioritaria, ovvero se la deliberazione adottata resti ineseguita, egli potrà rivolgersi al giudice non in sede contenziosa, ma in sede di volontaria giurisdizione ai sensi dell’art. 1105 comma ultimo c.c., rimanendo la deliberazione dell’assemblea impugnabile avanti al giudice in sede contenziosa soltanto ove risulti lesiva dei diritti individuali dei condomini dissenzienti o sia stata assunta in violazione della legge o del regolamento condominiale.

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Cassazione civile sez. II, 14/08/1997, n.7613

Riferimenti

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