• Non ci sono risultati.

SETTORE AMBIENTE, SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO MONTANO E PROTEZIONE CIVILE ***** Ufficio Taglio boschi e Funghi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "SETTORE AMBIENTE, SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO MONTANO E PROTEZIONE CIVILE ***** Ufficio Taglio boschi e Funghi"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

SETTORE AMBIENTE, SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO MONTANO E PROTEZIONE CIVILE

*****

Ufficio Taglio boschi e Funghi

NORME PER IL RILASCIO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI ANNO 2022

La raccolta dei funghi è consentita previa acquisizione del tesserino autorizzativo

I tesserini per la raccolta dei funghi avranno validità fino al 31/12/2022

TIPOLOGIA e VALIDITÀ DEI TESSERINI:

L’Unione dei Comuni Valle del Savio rilascia tesserini per la raccolta funghi di diversa validità:

● GIORNALIERA

● MENSILE

● SEMESTRALE

● ANNUALE

● RACCOLTA RISERVATA

Costi e tipologie dei tesserini:

● Euro 26,00 – tesserino ANNUALE per i RESIDENTI nei Comuni montani dell’Unione dei Comuni Valle del Savio: Verghereto, Bagno di Romagna, Sarsina, Mercato Saraceno.

Tale tesserino consente la raccolta nell’ambito territoriale dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, con esclusione del territorio posto all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. La raccolta è consentita per 5 giorni alla settimana, nelle giornate di: martedì, mercoledì, giovedì, sabato e

(2)

domenica; è consentita la raccolta fino ad un massimo di 5 kg giornalieri, di cui massimo 1 kg di Ovulo buono e Prugnolo.

COLORE TESSERINO: ARANCIO sigla a ATTENZIONE:

si segnala che, per mero errore tipografico, sul retro di taluni carnet dei permessi annuali riservati ai residenti nei Comuni montani (sigla “a” colore arancio) non è riportato il mercoledì, oltre ai previsti martedì, giovedì, sabato e domenica, quale giorno consentito per la raccolta dei funghi. In tale giorno della settimana (mercoledì) è comunque ammessa la raccolta funghi per effetto del comma 2, art.

6 della L.R. 6/1996;

● Euro 70,00 - tesserino SEMESTRALE per i NON RESIDENTI nei Comuni montani dell’Unione dei Comuni Valle del Savio.

Tale tesserino consente la raccolta nell’ambito territoriale dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, con esclusione del territorio posto all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. La raccolta è consentita per 4 giorni alla settimana, nelle giornate di: martedì, giovedì, sabato e domenica; è consentita la raccolta fino ad un massimo di 3 kg giornalieri di cui massimo 1 kg di Ovulo buono e Prugnolo.

COLORE TESSERINO: VIOLA-MARRONE sigla sm

● Euro 26,00 – tesserino MENSILE per RESIDENTI e NON RESIDENTI.

Tale tesserino consente la raccolta nell’ambito territoriale dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, con esclusione del territorio posto all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna, nelle giornate e quantità stabilite in base alla residenza.

COLORE TESSERINO: CELESTE sigla m

ATTENZIONE:

si precisa che le suddette tipologie di tesserini per la raccolta funghi (annuale residenti, semestrale non residenti e mensile, residenti e non) hanno validità unicamente all’interno del territorio dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, con le eccezioni previste per l’area del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, pur riportando sul frontespizio le diciture dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese e dell’Unione dei Comuni Rubicone e Mare barrate con opportuno tratto grafico.

● Euro 7,00 – tesserino GIORNALIERO per RESIDENTI e NON RESIDENTI.

(3)

Tale tesserino consente la raccolta nell’ambito territoriale della sola Unione dei Comuni Valle del Savio, con esclusione del territorio posto all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna, nelle giornate e quantità stabilite in base alla residenza.

COLORE TESSERINO: FUCSIA sigla g

● GRATUITO – tesserino riservato ai PROPRIETARI TERRIERI.

Tale tesserino è valido solamente all’interno della proprietà; consente la raccolta fino ad un massimo di 5 kg giornalieri, senza vincoli in merito alla giornata settimanale, di cui massimo 1 kg di Ovulo buono e Prugnolo.

COLORE TESSERINO: VERDE sigla r

NORME PER I PROPRIETARI TERRIERI:

● i proprietari terrieri che intendono raccogliere funghi all’interno dei propri appezzamenti, devono presentare domanda su apposito modulo all’Unione dei Comuni Valle del Savio – sede territoriale di S. Piero in Bagno;

● come gli altri raccoglitori, anche i proprietari terrieri sono tenuti a seguire le

“prescrizioni per la raccolta” di seguito riportate;

● il tesserino per i proprietari è valido solamente all’interno della proprietà;

● la validità del tesserino per i proprietari terrieri può essere estesa (previa apposita richiesta) ai FAMILIARI CONVIVENTI nello stesso nucleo familiare e al personale dipendente (se imprenditore agricolo).

● il possesso del tesserino “raccolta riservata” rilasciato ai proprietari, non attribuisce ai medesimi il diritto ad effettuare la raccolta in via esclusiva.

(4)

NORME DI RILASCIO PER GLI ESERCIZI CONVENZIONATI:

I tesserini dovranno essere compilati in tutte le loro parti indicando con chiarezza la DATA, l’ORA di rilascio e la VALIDITA’.

Per i tesserini annuali rilasciati ai soli residenti dei Comuni di Verghereto, Bagno di Romagna, Sarsina, Mercato Saraceno, è necessario accertare lo stato di residenza attraverso un documento d’identità in corso di validità (passaporto, carta d’identità, patente di guida).

PRESCRIZIONI PER LA RACCOLTA:

● è vietata la raccolta di:

● Amanita caesarea allo stadio di Ovulo chiuso;

● porcini con cappello di diametro inferiore a 3 cm;

● prugnoli e gallinacci con cappello di diametro inferiore a 2 cm.

● la raccolta deve essere effettuata manualmente o mediante l’uso di un coltello evitando di strappare i funghi e, con essi, parte del micelio sotterraneo.

● è vietato utilizzare rastrelli, uncini o altri strumenti che possano danneggiare lo strato umifero del terreno;

● i funghi raccolti vanno puliti sommariamente sul posto e conservati in appositi contenitori rigidi e areati, in modo da evitare fenomeni di compressione e fermentazione e da consentire la disseminazione ulteriore elle spore;

● è vietato utilizzare contenitori di plastica, carta e similari che non permettono il rilascio all’esterno delle spore dei funghi raccolti;

● è vietato danneggiare intenzionalmente i funghi di qualsiasi specie, che non vanno mai staccati per essere abbandonati sul terreno.

Il possesso del tesserino NON AUTORIZZA a violare i principi che regolano il rispetto della proprietà; in particolare il raccoglitore è tenuto a:

● rispettare i reticolati, utilizzando i passaggi tradizionalmente consentiti;

● rispettare le colture in atto, evitando il calpestio o la manomissione dello stato dei luoghi;

● non asportare prodotti di qualsiasi genere, ricordare sempre che il tesserino autorizza la sola raccolta dei funghi;

● il luogo di raccolta può essere oggetto di pascolamento del patrimonio zootecnico aziendale, evitare di spaventare gli animali e chiudere accuratamente i cancelli;

● evitare di esercitare la raccolta nei parchi adiacenti le abitazioni;

(5)

Si sottolinea inoltre che:

● nel periodo di raccolta dei frutti può essere interdetta la raccolta dei funghi nei castagneti da frutto, tramite apposita ordinanza di questo Ente.

● i proprietari, nel rispetto delle norme che autorizzano a terzi la raccolta dei funghi, continuano ad esercitare a tutti gli effetti i diritti che derivano dalla proprietà, ivi compresa la raccolta previa acquisizione dell’apposito tesserino gratuito.

N.B.: PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE RICHIAMATO NELLA PRESENTE SI RIMANDA ALLE NORME DI CARATTERE GENERALE PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1996 n. 6.

RACCOLTA FUNGHI ALL’INTERNO DEL PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI:

Chi intenda andare a raccogliere funghi all’interno del territorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna deve munirsi di apposita autorizzazione definita dalla ricevuta telematica del versamento effettuato tramite pagoPA sul conto n.

11718525, dei seguenti importi:

Annuale per i residenti nei Comuni del Parco Nazionale € 15,00 Annuale per i residenti nei Comuni montani dell’Unione dei Comuni Valle

del Savio

€ 25,00

Annuale per i non residenti nei Comuni montani dell’Unione dei Comuni Valle del Savio

€ 65,00

Chi, già in possesso del tesserino annuale o semestrale rilasciato dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, intenda andare a raccogliere i funghi anche all’interno del territorio del Parco Nazionale, deve munirsi di apposita autorizzazione definita dalla ricevuta telematica del versamento effettuato tramite pagoPA sul conto n. 11718525, dei seguenti importi:

Integrazione annuale per i residenti nei Comuni del Parco Nazionale € 9,00 Integrazione annuale per i residenti nei Comuni montani dell’Unione dei

Comuni Valle del Savio

€ 16,00

Integrazione annuale per i non residenti nei Comuni montani dell’Unione dei Comuni Valle del Savio

€ 60,00

IN SINTESI CHI VOGLIA EFFETTUARE L’ATTIVITÀ DI RACCOLTA ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE, SE GIÀ IN POSSESSO DEL TESSERINO ANNUALE O SEMESTRALE RILASCIATO DALL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO, BENEFICERÀ DI UNA RIDUZIONE DEGLI IMPORTI DELLE AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA DEL PARCO.

Riferimenti

Documenti correlati

• Nel registro di c/s di cui alla lettera a) sono annotate con operazione “carico” le macerie, i materiali da scavo e altri beni in ingresso al deposito

RITENUTO pertanto necessario impegnare la somma di € 15.163,99 (quindicimilacentosessantatre/99) al capitolo 75150/3 “Servizi Sociali Unione – disabili –

Secondo quanto stabilito dalle vigenti norme in materia di volontariato di protezione civile, l’attivazione dei volontari per interventi di rilevo locale e regionale può

BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito

In tale ipotesi, restando valide le condizioni di cui sopra in merito alle autorizzazioni urbanistico-edilizie, il richiedente dovrà allegare alla domanda, pena

b) a trasmettere a questa Amministrazione, entro il termine perentorio di 45 giorni dal ricevimento della presente, ovvero, nel caso previsto nel punto precedente,

STAZIONE UNICA APPALTANTE “VALLE DEL SOSIO” Iscritta all’anagrafe della stazione appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 in rispondenza

RILEVATA la necessità di prevedere la possibilità di inserimento nelle strutture di cui trattasi, anche di utenti in condizioni di marginalità e privazione,