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: "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". -

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Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 97 del 22 dicembre 1997

Oggetto: Legge 20 maggio 1997, n. 133, recante "Modifiche all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio o di società in accomandita semplice". Istruzioni operative

Quadro normativo

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124: "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".

- Articolo 4, nn. 6 e 7: familiari coadiuvanti e soci.

- Articolo 12, commi 1, 2 e 3: denuncia di esercizio e denuncia di variazione del rischio assicurato.

- Legge 8 agosto 1985, n. 443: "Legge-quadro per l'artigianato".

- Articolo 2: imprenditore artigiano.

- Articolo 3: definizione di impresa artigiana.

- Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 giugno 1988, recante la "nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di azienda artigiane, dei soci di società tra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare".

- Legge 20 maggio 1997, n. 133, recante modifiche all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n.

443, in materia di "impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità con unico socio o di società in accomandita semplice".

PREMESSA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1997, è stata pubblicata la legge n. 133/1997 (all.

n. 1), che reca rilevanti modifiche all'articolo 3 della legge n. 443/1985 in materia di imprese artigiane.

Il nuovo provvedimento, infatti, ha esteso la nozione di impresa artigiana - oltre che alle già previste società semplici ed in nome collettivo - anche alle società in accomandita semplice e alle società a responsabilità limitata con unico socio.

Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge n. 443/1985, così come da ultimo modificato dall'articolo unico della legge n. 133/1997:

"E' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

E' altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:

a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio, sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a

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responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;

b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.

In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma".

Le innovazioni appena illustrate hanno finora generato qualche incertezza interpretativa ed applicativa.

Dopo una prima valutazione delle questioni finora emerse, si impartiscono le seguenti istruzioni, con riserva di eventuali successivi approfondimenti.

1. DECORRENZA.

Le nuove norme sono entrate in vigore dal 5 giugno 1997, quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge n. 133/1997.

2. IMPRESA ARTIGIANA ESERCITATA IN FORMA DI S.A.S.

E' impresa artigiana anche quella esercitata in forma di "Società in accomandita semplice", purché ricorrano le sottoindicate ulteriori condizioni (oltre quelle già previste dagli articoli 2, 3 - commi 1 e 4 - e 4 della legge n. 443/1985, relative all'imprenditore artigiano, allo scopo prevalente ed ai limiti dimensionali).

La prima condizione è che la maggioranza dei soci - accomandatari ed accomandanti - svolga in prevalenza il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo e che, nella stessa impresa, il lavoro prevalga sul capitale (articolo 3, comma 2, della citata legge n. 443/1985).

Le altre condizioni sono espressamente previste ai successivo comma 3, lettera b: ciascun socio o l'unico socio accomandatario deve avere i requisiti previsti dall'articolo 2 della suddetta legge per l'imprenditore artigiano (in sintesi, svolgimento prevalente del proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo);

il medesimo non deve essere, nel contempo, unico socio di una S.r.l. o socio accomandatario di un'altra - S.a.s.

Dal 5 giugno 1997, pertanto, sono compresi nell'obbligo assicurativo "artigiano":

- i soci della S.a.s., prima assicurati come soci non artigiani (accomandatari ed, eventualmente, accomandanti);

- gli eventuali familiari coadiuvanti di cui all'articolo 4, n. 6, del T.U., prima assicurati come familiari non artigiani.

Da ciò deriva, per i soci e gli eventuali familiari coadiuvanti, l'obbligo di corrispondere il premio speciale unitario di cui al D.M. 21.6.1988, articolo 1.

3. IMPRESA ARTIGIANA ESERCITATA IN FORMA DI S.R.L. CON UNICO SOCIO.

E', altresì, impresa artigiana quella esercitata in forma di Società a responsabilità limitata con unico socio, purché ricorrano le sottoindicate ulteriori condizioni (oltre quelle già previste dagli articoli 3 - commi 1 e 4 - e 4 della legge n. 443/1985, relative all'imprenditore artigiano, allo scopo prevalente ed ai limiti dimensionali).

La prima condizione è che l'unico socio, coincidente con il titolare dell'impresa, abbia i requisiti previsti

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dall'articolo 2 della citata legge 443/1985 per l'imprenditore artigiano, i quali sono riassumibili nello svolgimento prevalente dei proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo (articolo 3, comma 3, lettera a della suddetta legge).

La seconda condizione è che il titolare non sia, nel contempo, unico socio di un'altra S.r.l. o socio accomandatario di una S.a.s (articolo 3, comma 3, lettera A, della legge medesima).

Dal 5 giugno 1997, pertanto, sono compresi nell'obbligo assicurativo "artigiano":

- il titolare della S.r.l. unipersonale, prima non assicurato poiché unico socio della medesima;

- gli eventuali familiari coadiuvanti di cui all'articolo 4, n. 6, del T.U., prima assicurati come familiari non artigiani;

Da ciò deriva, per l'unico socio e gli eventuali familiari coadiuvanti, l'obbligo di corrispondere il premio speciale unitario di cui al predetto D.M. 21.6.1988, articolo 1.

4. DENUNCE DI ESERCIZIO O DI VARIAZIONE.

Dal 5 giugno 1997, quindi, gli adempimenti sono i seguenti:

- la presentazione della denuncia di esercizio entro i termini di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, T.U. da parte delle società già in attività ma non assicurate (S.r.l. unipersonali senza dipendenti) e da parte delle società che iniziano l'attività da tale data in poi (S.r.l. unipersonali e S.a.s. "artigiane");

- in tutti gli altri casi, la presentazione della denuncia di variazione entro il termine di cui all'articolo 12, comma 3, T.U., ossia entro il 13 giugno 1997 (ottavo giorno dal 5 giugno) od entro l'ottavo giorno successivo alla trasformazione in società "artigiana".

5. OMESSE O TARDIVE DENUNCE DI ESERCIZIO O DI VARIAZIONE: SANZIONI CIVILI.

Al riguardo, non possono essere disconosciute le già accennate incertezze applicative causate dalle nuove disposizioni ex lege n. 133/1997 e, più specificamente, la circostanza che molte società avrebbero subordinato la denuncia all'INAIL alla decisione della competente Commissione Provinciale per l'Artigianato in merito alla domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane (ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 443/1985).

Al fine, pertanto, di evitare che da tali comportamenti non volontariamente evasivi possa derivare l'applicazione delle sanzioni civili (per omesso versamento del premio speciale unitario), si fissa - in analogia con quanto già disposto dall'INPS - il termine ultimo del 20 ottobre 1997 per la presentazione delle denunce relative a S.r.l. unipersonali o S.a.s. "artigiane". Ne deriva, quindi, che:

- per le tardive denunce presentate entro il 20 ottobre 1997, non dovranno essere applicate le sanzioni civili;

- per le denunce non presentate entro tale data dovranno essere applicate le sanzioni civili dalla data originaria dell'inadempienza.

Le sanzioni civili sono quelle previste dal nuovo sistema sanzionatorio introdotto dalla legge 23.12.1996, n. 662 (articolo 1, comma 217, lettera b).

Si raccomanda la massima diffusione delle presenti istruzioni.

Qualunque punto controverso dovrà essere rappresentato a questa Direzione Generale.

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