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Dipartimento delle Risorse Materiali e Tecnologiche Servizio per gli Approvvigionamenti - Ufficio Acquisti Beni Durevoli e Beni Sanitari

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CM/et - CSA_gara 02-2016 pag 1 di11 Dipartimento delle Risorse Materiali e Tecnologiche

Servizio per gli Approvvigionamenti - Ufficio Acquisti Beni Durevoli e Beni Sanitari

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ACQUISTO DEL “SISTEMA ROBOTICO DAVINCI XI (IS4000)”, MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO PER UN ANNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE MANUTENZIONE FULL-RISK POST GARANZIA.

PROCEDURA NEGOZIATA A RILEVANZA COMUNITARIA IN ESCLUSIVA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA – RICHIESTA DI OFFERTA.

Sommario

ART. 1 - OGGETTO E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA ... 2

ART. 2 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA E POST-GARANZIA FULL-RISK... 2

ART. 3 – TRAINING ED ASSISTENZA TECNICA ... 3

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO ... 3

ART. 5 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO ... 4

ART. 6 - REVISIONE PREZZI... 4

ART. 7 - MODALITÀ DI ORDINAZIONE E CONSEGNA DEL SISTEMA ROBOTICO ... 5

ART. 8 - CONSEGNA E CONFEZIONAMENTO DEL MATERIALE ... 5

ART. 9 - ACCETTAZIONE E COLLAUDO APPARECCHIATURA ... 6

ART. 10 - CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO ... 6

ART. 11 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE ... 7

ART. 12 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ... 7

ART. 13 - STIPULA DEL CONTRATTO ... 7

ART. 14 – SICUREZZA... 7

ART. 15 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO DELLA FORNITURA ... 8

ART. 16 - MODALITÀ FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRATTO MANUTENZIONE FULL-RISK... 9

ART. 17 - PENALITÀ ED IMPORTI ... 9

ART. 18 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO ... 9

ART. 19 - RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ ... 10

ART. 20 - TRASPORTO E RISCHI DI PERDITA E DANNI DURANTE L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO ... 10

ART. 21 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI... 10

ART. 22 - CESSIONE E SUBAPPALTO ... 11

ART. 23 - FORO GIUDIZIARIO ... 11

ART. 24 - ELEZIONE DI DOMICILIO ... 11

ART. 25 - RINVIO AL CAPITOLATO GENERALE ... 11

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ART. 1 - OGGETTO E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

SISTEMA ROBOTICO MODELLO DA VINCI XI HD (IS4000) E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO Il Capitolato Speciale d’Appalto ha per oggetto l’acquisizione del sistema robotico XI HD (IS4000), secondo la seguente composizione:

- Console Chirurgica daVinci IS4000

• Visore stereo 3D

• Sistema di interfono con carrello paziente

• Master destro e sinistro per il controllo di strumenti ed endoscopi

• Touchpad per settaggio delle impostazioni di sistema e la memorizzazione di account personali

• Pedaliera comandi epr la gestione di strumenti, endoscopi e generatori

• Predisposizione per consolle ausiliaria;

- Carrello Paziente daVinci IS4000

• Motorizzato

• Quattro braccia operative per la gestione di strumenti endoscopici e telecamera

• Laser di puntamento per avvicinamento del carrello al tavolo operatorio

• Touchpad per selezione tipologia procedura e setting automatico delle braccia - Carrello Visione daVinci IS4000

• Generatorie Erbe VIO integrato per strumentazione laparoscopica e robotica mono e bipolare con predisposizione per strumentazione dedicata “Vessel Sealer”

• Interfaccia per endoscopio

• Sincronizzazione immagine

• Unità di controllo telecamera

• Fonte luce

• Cavi fibra ottica connessione al carrello paziente e alla consolle chirurgica

• Unità di controllo video/audio

• Monitor touchsreen 24” alta definizione - Centralina di insufflazione con unità di controllo;

- Sistema di visione a fluorescenza “FireFly” integrato - Modulo espansione video (“VEK”) integrato

- Accessoristica pluriuso “Starter Kit”

- n. 2 ottica 30° compatibili con visione standard e con quella a fluorescenza (FireFly);

- n. 2 ottica 0° compatibili con visione standard e con quella a fluorescenza (FireFly);.

La fornitura dovrà comprendere inoltre lo smontaggio, la rimozione e il ritiro del robot attualmente in proprietà.

Dovrà essere assicurata l’attività per la formazione, unitamente all’attività di assistenza clinica in loco.

L’apparecchiatura fornita dovrà possedere la Marcatura CE relativa all’applicazione della Direttiva Comunitaria sui DM. Copia del certificato dovrà essere allegato alla documentazione tecnica.

La presente procedura prevede anche la fornitura per 250 casi stimati di materiale di consumo dedicato per un anno e per un ammontare presunto di € 952.000,00= oltre IVA, che verrà ordinato in base ai prezzi unitari di listino 2016, al netto della percentuale di sconto che verrà dichiarata in sede di offerta, sulla scorta degli interventi programmati nel corso del 2016 e comunque nei limiti della somma disponibile a budget. L’attività chirurgica robotica sarà incrementata in relazione alla disponibilità di budget e compatibilmente al rispetto dei tetti di spesa assegnati dalla Regione.

ART. 2 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA E POST-GARANZIA FULL-RISK

La ditta aggiudicataria dovrà fornire la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per il periodo di 12 mesi, a partire dalla data di collaudo definitivo positivo dell’apparecchiatura, nonché tutti i servizi relativi all’assistenza ed alla manutenzione Full-risk.

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CM/et - CSA_gara 02-2016 pag 3 di11

Durante l'intero periodo di garanzia gli oneri saranno a carico della ditta aggiudicataria per: manutenzione correttiva, preventiva, aggiornamenti HW e SW limitatamente a quelli che non prevedano nuova funzionalità dell’apparecchiatura ed eventuali materiali usurabili (lampade, filtri, parti non monouso, kit di manutenzione, cavi …), verifiche di sicurezza e controlli di qualità come indicato nel manuale dello strumento e secondo le direttive e/o norme tecniche applicabili.

L’assistenza in garanzia dovrà essere quindi almeno pari a quanto previsto per un contratto full-risk omnicomprensivo, senza l’esclusione di alcuna parte di ricambio o usurabile.

Il costo dei servizi di assistenza e manutenzione Full-Risk durante il periodo di garanzia sarà incluso nel prezzo di acquisto dell’apparecchiatura.

L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Rimane fermo il principio che quanto richiesto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto è requisito minimo inderogabile.

Al termine del periodo di garanzia la Ditta aggiudicataria dovrà fornire il servizio di assistenza tecnica di tipo full-risk per un periodo di anni 2.

Tale servizio dovrà quindi prevedere:

- manutenzione periodica preventiva con visite programmate annue (comprensiva dei controlli di sicurezza elettrica secondo le norme CEI) e controlli di qualità secondo la periodicità e i protocolli indicati nel manuale dell’apparecchiatura;

- interventi di manutenzione straordinaria;

- un numero illimitato di chiamate per la manutenzione correttiva nonché tutte le operazioni necessarie al ripristino del funzionamento dell’apparecchiatura, in seguito a segnalazione di malfunzionamenti o rotture avvenute durante il normale utilizzo, esclusi i danni derivanti da incuria e/o uso improprio, con l’obbligo di riparare il guasto limitando al massimo il fermo macchina intervenendo nei tempi indicati in offerta;

- un tempo di intervento non superiore alle 8 ore lavorative dalla comunicazione dell’eventuale guasto;

- l’obbligo di fornire tutti (nessuno escluso) sia i pezzi e i materiali di ricambio originali (materiale inteso come parte integrante della strumentazione) sia eventuali materiali usurabili (lampade, filtri, parti non monouso, kit di manutenzione, cavi …) necessari al completo ripristino della strumentazione in oggetto;

- aggiornamenti (SW e HW, limitatamente a quelli che non prevedano nuova funzionalità dell’apparecchiatura);

- attività di consulenza;

- ogni spesa per il personale tecnico dedicato.

I sopra citati interventi saranno preventivamente concordati con l’Ufficio Ingegneria Clinica (U.I.C.) o con il Responsabile della struttura utilizzatrice.

Al termine di ogni intervento dovrà essere rilasciato in originale all’Ufficio Ingegneria Clinica (U.I.C.), previa controfirma dell’utilizzatore, un documento numerato (rapporto di lavoro) che dovrà riportare in modo dettagliato la tipologia dell’intervento effettuato, la matricola dell’apparecchiatura, la data e ora di inizio e fine intervento, il nominativo del tecnico che ha effettuato l’intervento.

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana.

ART. 3 – TRAINING ED ASSISTENZA TECNICA

La Ditta dovrà effettuare dei corsi di formazione appena terminate le operazioni di installazione del Sistema e prima dell’avvio dell’attività clinica. Si richiede che venga fornito, con la documentazione di gara, un programma dettagliato dei corsi offerti.

La Ditta dovrà altresì garantire la presenza del personale in sala operatoria durante gli interventi effettuati con il Sistema Robotico per un periodo non inferiore ai 30 giorni dalla data di collaudo.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

L’apparecchiatura sarà consegnata entro il termine indicato in offerta e con urgenza entro il 30/06/2016.

Il contratto, con specifico riferimento alla manutenzione full-risk, avrà la durata massima di 3 anni, compresa la garanzia full-risk di 12 mesi, decorrenti dalla data del collaudo attestante la piena funzionalità dell’apparecchiatura, secondo quanto indicato nella comunicazione scritta da parte di questa Azienda Sanitaria.

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Con riferimento al materiale di consumo, la Ditta fornitrice avrà l’obbligo di fornire il materiale ai prezzi convenuti per 12 mesi dal collaudo e di continuare la fornitura alle condizioni convenute fino a quando l’Azienda Sanitaria non avrà provveduto ad eseguire il quantitativo di 250 casi.

ART. 5 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

La Ditta aggiudicataria dovrà costituire il deposito cauzionale definitivo entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione dei risultati della gara.

In caso di Raggruppamento, Consorzio ordinario o G.E.I.E. la garanzia deve essere presentata per tutte le Ditte afferenti al Raggruppamento, al Consorzio ordinario o al G.E.I.E.

La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria dovranno avere una validità superiore di almeno 120 giorni rispetto alla data fissata per la scadenza di garanzia delle apparecchiature fornite, ed essere esigibile a semplice richiesta di ciascuna Azienda U.L.S.S.. Tale condizione dovrà essere espressamente indicata.

La cauzione definitiva, nel caso di stipula di estensione da parte dell’ULSS del contratto di manutenzione e assistenza tecnica al termine del periodo di garanzia, dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata del contratto.

Le polizze e le fidejussioni dovranno riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell’impresa obbligata in base all’art. 1944 del c.c., nonché il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.

Detta cauzione definitiva sarà restituita alla Ditta solo dopo i termini di scadenza suddetti e previa verifica della regolare esecuzione del contratto.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 113 comma 3 del d.lgs. 163/06 la garanzia fideiussoria, salvo diversa comunicazione dell’Azienda deve intendersi automaticamente svincolata come di seguito:

25% ad avvenuta effettuazione con esito positivo del collaudo 25% al termine dei primi 12 mesi della garanzia full-risk 25% al termine del 2^ anno di garanzia full-risk

Tale disposizione sostituisce lo stato di avanzamento dei lavori.

L’ammontare residuo del 25% resterà vincolato fino alla data di scadenza del deposito cauzionale definitivo e sarà svincolato , previa deduzione di eventuali crediti verso il fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi tali termini.

Tale ammontare residuo non potrà essere svincolato finché non siano state definite le eventuali controversie e tutte le ragioni di debito o di credito ed ogni altra pendenza.

L’ammontare della cauzione è pari al 10% o più dell’importo del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e secondo le modalità in esso previste.

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

È ammessa la riduzione del 50% dell’ammontare della cauzione dovuta, a condizione che la Ditta aggiudicataria sia in possesso delle certificazione del sistema di qualità. In tal caso la Ditta deve produrre la relativa documentazione a supporto.

La cauzione provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto e comunque non prima della costituzione della cauzione definitiva.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva comporterà l’impossibilità di procedere alla stipula del contratto.

Resta impregiudicata, comunque, ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento degli ulteriori danni subiti (art. 13821 c.c.).

ART. 6 - REVISIONE PREZZI

Con riferimento al solo servizio di manutenzione full-risk post garanzia potrà essere presentata apposita istanza, entro 60 gg. dall’inizio della seconda annualità, accompagnata da idonea relazione dimostrativa della variazione subita, costituta dalle pubblicazioni di cui all’art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del D. Lgs. 163/06 e smi, oppure, in mancanza delle stesse, dagli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, editi dall’ISTAT, con riferimento alle tabelle contenenti le variazioni percentuali di ciascun mese rispetto a quelle dell’anno precedente.

Il Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica attiverà la relativa istruttoria prevista dal D.Lgs. 163/06.

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CM/et - CSA_gara 02-2016 pag 5 di11

ART. 7 - MODALITÀ DI ORDINAZIONE E CONSEGNA DEL SISTEMA ROBOTICO

L’ordinazione della nuova apparecchiatura verrà fatta per iscritto dal Servizio Approvvigionamenti dell’Azienda Sanitaria.

Il punto di riferimento per l’espletamento delle pratiche di consegna è il Magazzino e per l’installazione è il Gruppo Operatorio nella sala in cui l’attrezzatura verrà installata.

Qualora l’aggiudicatario non effettui o ritardi la consegna dell’apparecchiatura, rispetto ai tempi di consegna stabiliti, questa Amministrazione procederà ai sensi di quanto previsto nel presente Capitolato in ordine alla Risoluzione del contratto e all’Applicazione delle penali.

Lo smontaggio, il ritiro, il trasporto dell’apparecchiatura da dismettere e l’installazione della nuova apparecchiatura, dovranno essere effettuate franche di ogni rischio e spesa, fatta eccezione per l’IVA che per legge è a carico dell’acquirente, nei giorni e nelle ore concordate con il Servizio interessato e l’Ufficio Ingegneria Clinica, con ogni onere a carico della ditta fornitrice.

Le attività di consegna ed installazione si intendono comprensive, a titolo esemplificativo, di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna, installazione, messa in servizio compreso eventuale adeguamento delle vie d’accesso.

L’eventuale attività di smontaggio, ritiro si intendono comprensive, a titolo esemplificativo, di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna, installazione, messa in servizio e smaltimento dell’imballaggio.

L’apparecchiatura dovrà essere corredata di due istruzioni d’uso in lingua italiana e di due procedure di emergenza, anche in formato elettronico e da ogni altra documentazione idonea ad assicurare il soddisfacente funzionamento dell’apparecchiatura fornita, anche per la dovuta formazione clinica e tecnica del personale.

La documentazione, in particolare, dovrà comprendere i manuali e le istruzioni concernenti le caratteristiche e la composizione dell’apparecchiatura e le procedure per il loro utilizzo, la dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore e la certificazione CE dell’ente notificato.

La consegna della nuova apparecchiatura inoltre dovrà essere accompagnata dal DDT (documento di trasporto) in duplice copia, una di queste, firmata per ricevuta, resterà al fornitore.

Resta inteso che la firma per ricevuta rilasciata sul DDT al momento della consegna, non impegna l’Azienda Sanitaria, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di collaudo dell’apparecchiatura consegnata.

Resta inteso, che la ditta aggiudicataria rimane, in ogni caso, responsabile per qualsiasi danno provocato a persone, cose e/o animali conseguente alle operazioni di smontaggio, ritiro e dell’apparecchiatura ritirata e trasporto e montaggio della nuova e/o comunque cagionati per un uso improprio della stessa a far data dal verbale di consegna lavori.

Agli effetti dei requisiti qualitativi dell’apparecchiatura resta inteso che la firma per ricevuta rilasciata al momento della consegna, non impegna l’Azienda Sanitaria, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di collaudo dell’apparecchiatura consegnata.

L’apparecchiatura dovrà essere altresì corredata da manuali e ogni altra documentazione in lingua italiana, idonea ad assicurare il soddisfacente funzionamento delle apparecchiature fornite anche per il dovuto addestramento del personale. La documentazione, in particolare, comprende i manuali e le istruzioni concernenti le caratteristiche e la composizione delle apparecchiature, le procedure analitiche e il loro utilizzo, la dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore e la certificazione CE dell’ente notificato.

Sarà cura del Responsabile U.I.C. redigere il verbale di consegna ed inizio fornitura in via d’urgenza, sotto riserva di legge, nelle more dell’acquisizione dei prescritti pareri favorevoli e dell’eventuale documentazione richiesta all’aggiudicatario (cauzione definitiva ecc.). L’esecuzione della fornitura avrà inizio dopo la consegna e sottoscrizione del suddetto verbale.

ART. 8 - CONSEGNA E CONFEZIONAMENTO DEL MATERIALE

La consegna del materiale di consumo dedicato, a totale carico della Ditta fornitrice, dovrà avvenire solo a seguito di ricevimento di regolare ordine scritto (anche via telefax) emesso dal Servizio Farmaceutico e la consegna dovrà avvenire tempestivamente e comunque non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine.

Qualora, nel decorso della fornitura, un prodotto aggiudicato subisca modifiche o evoluzioni tecnologiche migliorative, la Ditta procederà alla sostituzione del prodotto, alle medesime condizioni economiche di aggiudicazione, solo dopo l’autorizzazione scritta del Servizio Approvvigionamenti dell’Azienda Sanitaria.

Le consegne dovranno essere effettuate franche di ogni spesa (imballo e trasporto compresi), presso i locali che l’Azienda Sanitaria indicherà nei suoi ordini, con ogni onere a carico della Ditta fornitrice, fatta eccezione per l’IVA che per legge è a carico dell’acquirente.

La merce al momento della consegna dovrà avere una validità pari almeno ai due/terzi della durata temporale di validità complessiva del prodotto.

Le consegne dovranno essere a completa evasione dei relativi ordini emessi; non verranno accettate evasioni parziali.

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Le consegne dovranno essere inoltre accompagnate da apposita bolla descrittiva in duplice copia; una di queste firmata per ricevuta, resterà al fornitore.

Il suddetto documento di consegna dovrà obbligatoriamente indicare:

Luogo di consegna della merce;

Numero di riferimento dell’ordine;

Data dell’ordine;

Nostro numero di codice;

Descrizione e quantità della merce, con relativo numero di lotto e data di scadenza.

In mancanza di tali dati, non si accetteranno reclami da parte del fornitore qualora la merce venisse respinta.

I prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto, il facile immagazzinamento e riportare sulla confezione esterna la descrizione quali/quantitativa del contenuto, il nome del produttore, numero di lotto e data di scadenza ed ogni altra informazione utile al riconoscimento, a caratteri ben leggibili.

Eventuali giacenze esistenti presso questa Amministrazione di materiale di consumo dedicato al sistema robotico da sostituire dovranno essere ritirate a titolo oneroso a cura della ditta Fornitrice.

Responsabile dell’esecuzione del contratto in ordine al materiale di consumo è il Direttore della Struttura Complessa di Farmacia.

ART. 9 - ACCETTAZIONE E COLLAUDO APPARECCHIATURA

Il collaudo del sistema in oggetto è obbligatorio e deve avvenire in contraddittorio con il Responsabile U.I.C. o personale dallo stesso indicato.

La Ditta dovrà contattare l’Ufficio Ingegneria Clinica al numero 0424/889894 al fine di concordare la data di consegna e la data di collaudo. Inoltre la Ditta, una volta consegnata l’apparecchiatura/e, dovrà effettuare corsi di formazione al personale medico/tecnico secondo le prescrizioni del presente CSA.

Il certificato di collaudo dovrà essere trasmesso al Servizio Approvvigionamenti per consentire la liquidazione della fattura di acquisto del sistema.

La ditta dovrà attestare la rispondenza alla normativa di sicurezza in vigore.

L’apparecchiatura consegnata ed installata dovrà comunque corrispondere per caratteristiche tecnico-funzionali a quanto previsto nel presente Capitolato.

I manuali d’uso dovranno essere in lingua italiana.

L’accettazione definitiva dell’apparecchiatura da parte del reparto e il collaudo definitivo e positivo non esonerano l’aggiudicatario dalla responsabilità per eventuali fatti o danni a terzi ed imperfezioni che non siano emersi al momento dell’accettazione della stessa o del collaudo, ma che siano rilevati successivamente.

In tal caso, la ditta aggiudicataria è invitata dall’Amministrazione ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, alle eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate, per le quali verrà redatto apposito verbale.

Anche in caso di mancata presenza della ditta aggiudicataria o dei suoi incaricati alle visite di accertamento, farà egualmente fede il verbale redatto dagli incaricati dell’Amministrazione, contro la ditta aggiudicataria.

Sarà, in ogni caso, rifiutata la fornitura in qualsiasi modo non rispondente ai requisiti richiesti.

In tal caso la ditta aggiudicataria ha l’obbligo, entro 15 gg. dalla data di ricevimento della lettera raccomandata A.R.

con cui l’Amministrazione rifiuta il bene fornito, di provvedere alla sostituzione dello stesso, con altro rispondente ai requisiti previsti dal presente CSA.

I beni rifiutati dovranno essere ritirati immediatamente dalla ditta aggiudicataria a proprio rischio e spese.

In difetto, i beni rimangono nei locali dell’Ente a rischio, spese e pericolo della ditta aggiudicataria, con esonero dell’Ente medesimo, da ogni responsabilità per la loro conservazione e custodia.

ART. 10 - CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO

Il controllo quali-quantitativo del sistema sarà effettuato all’atto del collaudo. In caso di mancata rispondenza ai requisiti richiesti l’Amministrazione segnalerà al fornitore le eventuali opere o parti di apparecchiatura che non ritenesse eseguite o fornite in conformità alle prescrizioni contrattuali ed il fornitore provvederà a perfezionarle e/o a rifarle e/o sostituirle a sue spese entro i termini indicati dall’Amministrazione stessa.

Il controllo quali-quantitativo del materiale di consumo ordinato sarà effettuato dalla Farmacia e dalla Struttura destinataria dello stesso.

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CM/et - CSA_gara 02-2016 pag 7 di11

La spesa a base d’asta per il materiale di consumo deve intendersi presunta e verrà quantificata nel suo esatto ammontare in sede di emissione dell’ordinativo in ottemperanza al principio dell'adeguamento dei quantitativi alle reali necessità.

Qualora il fornitore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, l’Amministrazione avrà la facoltà di provvedere direttamente d’ufficio addebitandone l’onere e le spese al fornitore.

Il mancato rispetto degli obblighi contrattuali comporterà la facoltà dell’Amministrazione a procedere a norma di quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, in materia di risoluzione del contratto.

Non si darà luogo al pagamento della/e fattura/e, finché la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell’importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze.

L’Azienda Sanitaria non si assume responsabilità per il danneggiamento di quanto respinto, ma non ritirato dal fornitore.

ART. 11 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

La ditta aggiudicataria, oltre a quanto indicato nella propria offerta, si impegna a:

a) smontare e ritirare il vecchio sistema, previo accordo con il Servizio Ingegneria Clinica e il Gruppo Operatorio, fornire ed installare la nuova apparecchiatura, secondo le caratteristiche indicate nel presente Capitolato e nella propria offerta e ad erogare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione del contratto secondo quanto stabilito nella documentazione di gara e nell’offerta;

b) rispondere di tutti i danni a chiunque cagionati durante le fasi di smontaggio, ritiro, trasporto e smaltimento dell’apparecchiatura ritirata e/o a chiunque cagionati successivamente in seguito ad un eventuale uso improprio della stessa;

c) reperire tutto il materiale occorrente per l’esecuzione della fornitura franco di ogni onere presso l’Azienda Sanitaria;

d) garantire i servizi di garanzia, assistenza e manutenzione per il periodo di 12 mesi, a partire dalla data di collaudo definitivo positivo dell’apparecchiatura, secondo quanto indicato nel CSA;

e) prestare i servizi di assistenza e manutenzione Full-Risk per un ulteriore periodo di 2 anni successivi a partire dalla scadenza della garanzia fissata in 12 mesi, secondo quanto previsto nel presente Capitolato Speciale l’Appalto;

f) garantire la conformità della fornitura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche necessarie indicate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto;

g) garantire che la conservazione e il trasporto dell’apparecchiatura avvenga in modo tale che siano mantenute le caratteristiche proprie dell’apparecchiatura fornita;

h) garantire la conformità della fornitura alle norme vigenti ed alle disposizioni internazionali riconosciute per quanto attiene alla produzione, alla importazione ed alla messa in commercio e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti l’apparecchiatura oggetto della presente fornitura.

ART. 12 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Per qualsiasi causa che impedisca e/o arrechi pregiudizio alla regolare installazione dell’apparecchiatura o alla fornitura del materiale dedicato e/o al servizio di manutenzione full-risk il Servizio Approvvigionamenti e/o il Servizio Ingegneria Clinica potranno ordinare la sospensione della relativa esecuzione, disponendone eventualmente la ripresa quando siano cessate le ragioni che ne hanno determinato la sospensione.

Nei predetti casi la sospensione non dà diritto a compensi di sorta al fornitore.

ART. 13 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto relativo all’acquisto della fornitura sarà comprensivo anche del servizio biennale di manutenzione full-risk post garanzia, fissata in mesi 12 dalla data del collaudo definitivo positivo, e sarà sottoscritto per corrispondenza commerciale.

Tutte le eventuali spese inerenti al contratto e consequenziali sono a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 14 – SICUREZZA

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008.

I rischi presenti in Azienda e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati, nel documento INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NEI LUOGHI DI LAVORO IN CUI L’IMPRESA APPALTATRICE E’ DESTINATA AD OPERARE Art. 26, Comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e D.Lgs. n. 106 del 03/08/2009 smi, che fa parte integrante del presente C.S.A. ed i cui dati sono stati

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estratti dal “Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)” dell’Azienda Sanitaria ULSS 3, (scaricabile dal sito aziendale www.aslbassano.it - voce bandi di gara – regolamenti).

Si ritiene che le informazioni riportate in tale documento, congiuntamente al sopralluogo dell’area interessata, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un’offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura richiesta. I costi della sicurezza connessi con l’oggetto della presente procedura di gara, propri della ditta appaltatrice, dovranno essere ricompresi nell’importo complessivo della fornitura ed evidenziati, a parte, nell’offerta economica.

Per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti è possibile contattare il Servizio Prevenzione e Protezione dell’Azienda Sanitaria ULSS 3 (tel. 0424/889472, mail:emiliano.bazzan@aslbassano.it).

In considerazione della tipologia di appalto, le cui attività sono riconducibili a quelle citate nell’art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., non si ritiene necessaria la stesura del DUVRI e la conseguente quantificazione degli oneri della sicurezza volti ad eliminare le interferenze che sono quindi pari a zero.

I rischi associati alle interferenze causate dal lavoro/servizio/fornitura in oggetto si ritengono di lieve entità e potrebbero quindi essere eliminati/ridotti adottando semplici accorgimenti organizzativi e osservando le prescrizioni riportate nel citato documento DVR.

La ditta si farà carico all’interno dei propri costi della sicurezza degli oneri richiesti per le attività di coordinamento (per es. riunione preliminare) qualora necessarie per l’esecuzione dell’appalto stesso, rendendosi disponibile allo scambio d’informazioni, e verificando che la pianificazione delle proprie attività sia in accordo con quella di eventuali altre ditte presenti nel luogo di svolgimento del lavoro/servizio/fornitura (siano esse appaltatrici o subappaltatrici) o di altro personale (lavoratori autonomi, dipendenti dell’Azienda, utenti, visitatori, ecc).

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza.

ART. 15 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO DELLA FORNITURA

La fatturazione dovrà avvenire a norma di legge, con esplicito riferimento alle bolle di consegna ed al numero completo dell'ordinativo.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, così come modificato dall’art.

25 del Decreto Legge 66 del 24.4.2014 (convertito nella Legge n. 89 del 23.6.2014), le fatture emesse a partire dal 31.03.2015 dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato

“fattura elettronica”, scaricabile dal sito aziendale www.aslbassano.it/Bandi di gara/regolamenti, del citato D.M. n.

55/2013; decorsa tale data, non si potrà procedere ad alcun pagamento, neppure parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.

La fatturazione della nuova apparecchiatura dovrà avvenire con esplicito riferimento al d.d.t.. La mancanza di detti riferimenti interromperà i termini di pagamento.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato, ex art. 4 comma 4 D.Lgs. 231/2002, nel termine di 90 giorni dalla data di ricevimento delle fatture medesime, come risultante dal protocollo dell’Azienda Sanitaria, a mezzo mandato. Il termine resterà interrotto, qualora l’Azienda Sanitaria chieda chiarimenti.

L’Azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa. Non si darà luogo alla liquidazione e al conseguente pagamento delle fatture se gli ordini ad esse collegati non saranno stati evasi completamente. Non potrà essere imposto alcun limite di fatturazione. La Ditta rinuncia altresì all’eccezione di cui all’art. 1460 Codice Civile.

La fatturazione relativa al sistema robotico verrà emessa per l’importo complessivo della macchina.

Seguirà l’emissione delle fattura a cura di questa Amministrazione per il ritiro del sistema attualmente in uso.

La liquidazione della fattura dell’apparecchiatura avverrà a cura del Servizio Approvvigionamenti, previo invio dal parte del Servizio di Ingegneria Clinica del Certificato di collaudo definitivo positivo.

Il pagamento della fattura verrà fatto dal Servizio Economico Finanziario nei limiti dell’importo residuo a seguito dello storno della fattura di vendita del sistema che verrà ritirato e fatturato contestualmente.

Il pagamento del materiale di consumo regolarmente consegnato, e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, che dovrà riportare il numero

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dell’ordine emesso dalla Struttura Complessa di Farmacia ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali.

I quantitativi dei prodotti ammessi al pagamento saranno quelli accertati presso gli Uffici Arrivi indicati negli ordini emessi dalla Struttura Complessa di Farmacia.

Tutte le fatture dovranno obbligatoriamente riportare il numero del buono d’ordine d’acquisto ed il riferimento al numero del documento di trasporto. La mancanza di detti riferimenti interrompe i termini di pagamento.

Gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento, potranno essere corrisposti dal trentesimo giorno successivo alla data di scadenza della rata solo a seguito di formale richiesta da parte del fornitore (art. 1219 del Codice civile), inviata con raccomandata A.R.. Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è pari al tasso BCE stabilito semestralmente maggiorato di tre punti (percentuali), ex art. 5 del D. Lgs. 231/2002.

ART. 16 - MODALITÀ FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRATTO MANUTENZIONE FULL-RISK

La fatturazione relativa al contratto di manutenzione full-risk, post garanzia, dovrà avvenire a norma di legge e con cadenza trimestrale posticipata.

Il pagamento delle fatture relative al contratto di manutenzione sarà effettuato, ex art. 4 del D. Lgs. 231/2002, nel termine di 90 giorni dalla data di ricevimento delle fatture medesime, come risultante dal Protocollo Generale dell’Azienda.

Tale termine resterà interrotto qualora l’Amministrazione chieda chiarimenti.

La liquidazione delle fatture relative al contratto di manutenzione verrà a cura del Servizio di Ingegneria Clinica.

Il canone di manutenzione rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata contrattuale, fissata in due anni quattro, fatta salva la richiesta della revisione prezzi a partire dal secondo anno di vigenza del contratto.

Gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento potranno essere corrisposti dal trentesimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura solo a seguito di formale richiesta da parte del fornitore (art. 1219 del Codice civile), inviata con raccomandata A.R.. Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è pari al tasso BCE stabilito semestralmente maggiorato di tre punti (percentuali), ex art. 5 del D.Lgs. 231/2002.

ART. 17 - PENALITÀ ED IMPORTI

In caso di difformità della prestazione rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, l’Azienda Sanitaria si riserva il diritto di applicare le penali qui di seguito previste:

- per ogni ora lavorativa di ritardo, non imputabile all’Amministrazione ovvero a cause di forza maggiore, rispetto ai termini di intervento in ordine all’assistenza tecnica indicati in offerta tecnica e/o nel Capitolato Speciale d’Appalto, l’Amministrazione potrà applicare alla Ditta aggiudicataria una penale pari al 0,3% (zero virgola tre per cento) del canone annuo;

- il numero dei giorni di fermo macchina non potranno superare i 15 gg. lavorativi complessivi/annui (comprensivi delle manutenzioni preventive, dei controlli di qualità e delle verifiche di sicurezza). Oltre detto monte/giorni, l’Azienda Sanitaria applicherà a titolo di penale una cifra pari al doppio dell’importo risultante dalla divisione del canone annuo per il numero dei giorni lavorativi annui per ogni giorno eccedente i 15 gg. lavorativi per anno; in ogni caso la penale non potrà essere superiore ad un mese della quota canone annuo.

Il conteggio delle penali sarà calcolato annualmente.

ART. 18 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

L'Azienda Sanitaria avrà il diritto di recedere dal contratto di fornitura, ai sensi dell'art. 1373 Codice Civile nei seguenti casi:

a. in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 Codice Civile, tenendo indenne l’aggiudicatario delle spese sostenute, dei lavori o forniture eseguite o del mancato guadagno;

b. di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

c. di sospensione o di cessazione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione;

d. dopo due contestazioni scritte;

e. a seguito di un secondo esito negativo del collaudo;

f. nel caso di mancanza/perdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti;

g. nel caso di cessione del contratto e/o subappalto non autorizzato;

h. nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dalla Ditta nel corso della procedura;

i. in caso di aggiudicazione di gara regionale e/o di area vasta;

(10)

j. in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie non siano effettuate mediante banche oppure Poste Italiane S.p.A..

k. parere negativi espressi dalla CRITE, dal CRAS, Fondazione Cariverona, successivamente alla consegna della fornitura in via d’urgenza e nelle more della stipula del contratto.

ART. 19 - RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ

L’Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti o al prodotto fornito e si impegna a manlevare l’Azienda Sanitaria dai danni o dalle azioni che fossero eventualmente intentate o richieste alla stessa per gli stessi fatti.

Le parti danno atto che l’esecuzione del contratto s’intende subordinata all’osservanza delle disposizioni sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e smi che s’intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

L’esame, la verifica e l’approvazione da parte dell’Amministrazione appaltante o degli enti preposti al rilascio di autorizzazioni, nulla osta, concessioni non esonera in alcun modo l’Appaltatore dalle responsabilità ad esso derivanti per legge e dalle previsioni contrattuali, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti, l’Appaltatore stesso resta comunque unico e completo responsabile della fornitura.

ART. 20 - TRASPORTO E RISCHI DI PERDITA E DANNI DURANTE L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Durante le operazioni di smontaggio, ritiro, trasporto, di consegna e messa in opera della apparecchiatura, nonché durante il periodo in cui questa rimane installata nel locale dell’Azienda Sanitaria, la ditta aggiudicataria assume l’obbligo di sollevare l’Amministrazione da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite e di danni subiti dalla apparecchiatura.

La ditta aggiudicataria, inoltre, garantisce l’Amministrazione contro i danni procurati ai locali e a terzi dall’apparecchiatura fornita o smontata e ritirata o da fatto dei suoi incaricati.

I danni arrecati dalla ditta verranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano state accolte e la ditta non abbia provveduto al ripristino nel termine fissato, vi provvederà l'Ente addebitandone le relative spese ed irrogando altresì una penale che potrà variare da un minimo del 5% e fino ad un massimo del 10% dell'importo del danno, mediante trattenuta del relativo importo sul credito maturato di prima scadenza.

La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità civile per tutti i danni verso terzi, persone, animali o cose in dipendenza di omissioni, negligenze o quant’altro attinente all’esecuzione dell’appalto.

ART. 21 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Gli appaltatori, subappaltatori, subcontraenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Pertanto devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via esclusiva e i relativi movimenti finanziari devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

I medesimi soggetti dovranno comunicare al Servizio Economico Finanziario di questa Azienda Sanitaria gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al predetto periodo entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli appaltatori dei lavori/servizi/forniture dovranno assumere contrattualmente, a pena di nullità assoluta gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Questa Azienda Sanitaria si riserva pertanto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Codice Civile (clausola risolutiva espressa), in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte ai predetti obblighi di tracciabilità finanziaria deve procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente questa Azienda Sanitaria e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Questa Azienda Sanitaria si riserva di verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti relativi ai lavori/servizi/forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata.

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ART. 22 - CESSIONE E SUBAPPALTO

Nel caso la Ditta aggiudicataria dovesse, durante la fornitura, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione a mezzo lettera A/R a questa Azienda Sanitaria e, in tal caso, si applicherà la disciplina di cui all’art. 116 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

È ammesso il subappalto se richiesto dal concorrente in sede di offerta e autorizzato dall’ Azienda Sanitaria. Lo stesso sarà regolato ai sensi dell’art. 118 D.Lgs. 163/2006.

Nell’ipotesi di subappalto non dichiarato all’atto della presentazione dell’offerta, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, la Ditta aggiudicataria risponderà verso l’Azienda Sanitaria ed eventualmente verso terzi di qualsiasi infrazione alle norme del presente C.S.A. compiuta dalla Ditta subappaltatrice o affidataria.

ART. 23 - FORO GIUDIZIARIO

Per tutte le controversie relative all’esecuzione della fornitura è competente in via esclusiva il Foro di Vicenza. È esclusa ogni competenza arbitrale.

ART. 24 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Agli effetti della esecuzione del contratto le parti eleggono il domicilio per tutta la durata dello stesso presso le rispettive sedi legali.

ART. 25 - RINVIO AL CAPITOLATO GENERALE

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, si fa espresso richiamo alle norme contenute nel Capitolato Generale per la fornitura di beni e servizi alle AA.SS.LL. del Veneto, nonché, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile che disciplinano la materia.

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Per presa visione e accettazione __________________________

(Timbro e firma)

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