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Università degli Studi della Tuscia Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali Regolamento di Facoltà

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Academic year: 2022

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Università degli Studi della Tuscia Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali

Regolamento di Facoltà

Tiitolo I Disposizioni generali

Articolo 1 Ambito della disciplina

1. Nell’esercizio dell’autonomia riconosciuta e garantita alle strutture didattiche dall’art.5 dello Statuto dell’Università degli Studi della Tuscia, in armonia con le disposizioni ed i principi posti dal Regolamento generale dell’Ateneo ed in esecuzione del Regolamento didattico dell’Ateneo, con il presente Regolamento:

a) sono disciplinate le competenze ed il funzionamento degli organi della Facoltà di Conservazione dei beni culturali e dell’Ufficio di Presidenza;

b) sono dettate le norme generali valide per tutti i Corsi di studio istituiti presso la Facoltà di Conservazione dei beni culturali relativamente alle modalità dell’espletamento degli esami o delle altre forme di verifica del profitto necessarie per il conseguimento dei Crediti Formativi Universitari;

c) sono dettate le norme generali valide per tutti i Corsi di studio istituiti presso la Facoltà di Conservazione dei beni culturali relativamente alle modalità dello svolgimento delle prove finali necessarie per il conseguimento della laurea ovvero della laurea specialistica;

d) sono stabilite le modalità secondo le quali potrà essere esercitato dagli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del Regolamento didattico d’Ateneo il diritto di opzione per l’iscrizione ai Corsi di laurea o di laurea specialistica di nuova istituzione, ed in particolare i criteri in base ai quali valutare in termini di crediti le carriere degli studenti già iscritti ai Corsi di laurea preesistenti.

Articolo 2

Organi della Facoltà di Conservazione dei beni culturali

1. Sono organi della Facoltà di Conservazione dei Beni culturali il Consiglio di Facoltà, il Preside, la Giunta di Facoltà, la Commissione didattica ed i Consigli di Corso di studio, ove attivati.

2. La composizione e le competenze specifiche della Giunta di Facoltà sono previste nel seguente art. 11.

Articolo 3 Uffici della Facoltà

1. Sono uffici della Facoltà l’ufficio di Presidenza, l’ufficio della segreteria studenti, l’ufficio dei coordinatori dei Consigli di Corso di Studio, ove istituiti.

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2. L’Ufficio di Presidenza è costituito da personale tecnico-amministrativo assegnato dall’Amministrazione centrale ed ha il compito di offrire supporto tecnico, amministrativo e contabile all’attività del Preside e degli altri organi della Facoltà.

Articolo 4

Entrata in vigore e procedure per la modificazione delle norme contenute nel presente Regolamento

1. Ai sensi dell’art. 4, comma 9 del Regolamento didattico di Ateneo il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio di Facoltà con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, viene approvato dal Senato accademico ed emanato con decreto rettorale che ne indica la data di entrata in vigore.

2. Ai sensi dell’art. 11, comma 10 del Regolamento generale di Ateneo all’approvazione del Regolamento di Facoltà e delle sue eventuali modificazioni partecipano con voto deliberativo i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti limitatamente agli argomenti di loro competenza individuati dai commi 4 e 5 dell’art. 28 dello Statuto.

3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento possono essere modificate su proposta del Preside o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Facoltà, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Facoltà, approvata dal Senato Accademico e deliberata con Decreto Rettorale che ne indica la data di entrata in vigore.

4. La proposta sarà discussa nella riunione del Consiglio di Facoltà successiva alla data di presentazione della stessa.

Titolo II

Gli Organi della Facoltà Articolo 5

Il Consiglio di Facoltà: composizione e funzionamento

1. Il Consiglio di Facoltà è composto secondo le disposizioni dettate nell’art. 28 dello Statuto. La rappresentanza degli studenti è determinata nella misura del 15% del totale dei componenti del Consiglio di Facoltà. I rappresentanti eletti durano in carica tre anni.

2. La disciplina sulla convocazione del Consiglio di Facoltà, sulla validità delle sedute, sulle modalità della votazione e sulla verbalizzazione delle adunanze è stabilita, rispettivamente, dagli artt. 3, 4, 5, 6 e 11 del Regolamento generale di Ateneo.

Articolo 6

Compiti del Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà ha il compito di organizzare, coordinare e disciplinare l’attività didattica dei Corsi di studio e degli altri Corsi che afferiscono alla Facoltà, assicurando il coordinamento di tutte le attività didattiche, di tutorato e di orientamento promosse dalla Facoltà medesima.

2. In adempimento di tali compiti il Consiglio di Facoltà esercita direttamente le competenze indicate nei seguenti articoli del presente Regolamento e delibera su ogni altra questione attribuita espressamente alla sua competenza da norme di legge o di regolamento.

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Articolo 7

Competenze organizzative generali

1. Nell’esercizio delle proprie competenze organizzative generali il Consiglio di Facoltà, in particolare:

a) elegge, nella composizione stabilita dall’art. 27, comma 2 dello Statuto, il Preside della Facoltà;

b) provvede alla utilizzazione dei posti di Professore e di Ricercatore di ruolo assegnati alla Facoltà, sentiti i Consigli dei Corsi di studio ed i Dipartimenti interessati;

c) individua periodicamente, sentiti i Consigli dei corsi di studio ed i Dipartimenti interessati, le esigenze di organico della Facoltà ed avanza le richieste di posti all’Ateneo anche in relazione a piani pluriennali di sviluppo;

d) assicura la copertura di tutti gli insegnamenti attivati al fine di garantire il buon andamento delle attività didattiche, d’intesa con i Consigli dei Corsi di Studio, con la Commissione didattica e con il consenso dei docenti interessati;

e) autorizza i congedi dei docenti per motivi di studio e stabilisce i periodi di alternanza;

f) stabilisce, nel rispetto del calendario accademico dell’Ateneo, i periodi di svolgimento degli insegnamenti, che possono articolarsi in semestri e in moduli didattici; provvede al coordinamento del calendario delle lezioni, sentiti i docenti interessati e tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici;

g) delibera, nella composizione indicata dall’art. 28, comma 3, dello Statuto, sulle chiamate e sulle altre questioni attinenti alle persone dei Professori di prima e seconda fascia e dei Ricercatori, sentiti, ove occorra, i Dipartimenti interessati.

Articolo 8

Competenze relative all’ordinamento didattico dei corsi di studio istituiti presso la Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà esercita altresì le seguenti competenze relative all’ordinamento didattico dei Corsi di studio istituiti presso la Facoltà:

a) propone al Senato Accademico l’istituzione di nuovi Corsi di studio o la loro soppressione;

b) esprime parere ove le iniziative di cui alla lettera precedente siano invece assunte direttamente dal Senato Accademico;

c) propone al Senato Accademico l’approvazione dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio istituiti presso la Facoltà e la loro eventuale modificazione, anche su proposta dei Consigli di Corso di studio e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Facoltà;

d) delibera sulla eventuale delega ai Consigli di Corso di studio di competenze in materia didattica attribuite ordinariamente al Consiglio di Facoltà.

Articolo 9 Il Preside

1. Ai sensi dell’art.27, comma 1, dello Statuto dell’Ateneo, il Preside è l’organo che rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e ne rende esecutive le deliberazioni.

2. Le modalità di elezione del Preside sono stabilite dall’art. 27, commi 2 e ss. dello Statuto dell’Ateneo.

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Articolo 10 Compiti del Preside

1. Ai sensi dell’art.27, comma 1, dello Statuto dell’Ateneo, il Preside ha la vigilanza sulle attività didattiche che fanno capo alla Facoltà ed esercita tutte le competenze attribuitegli dall’ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Articolo 11 Giunta di Presidenza

1 Al fine di rendere più funzionale ed efficiente il lavoro del Consiglio di Facoltà, viene costituita una Giunta di Presidenza con il compito di: coordinare le attività del Consiglio di Facoltà e delle Commissioni di Facoltà; fungere da raccordo tra le strutture didattiche e di ricerca; contribuire ad istruire con il Preside gli argomenti da discutere nel Consiglio di Facoltà.

2 La Giunta di Presidenza è composta da: a) il Preside; b) il Preside Vicario; c) i Direttori dei Dipartimenti; d) un membro per ciascun dipartimento, eletto in seno al rispettivo Dipartimento.

3 La Giunta di Presidenza è presieduta dal Preside che la convoca per le vie brevi o mediante convocazione inviata per telegramma o per via informatica con un anticipo di almeno tre giorni sulla data delle riunioni. La convocazione conterrà l’ordine del giorno della riunione. Il Preside può invitare a partecipare alla riunione, con voto consultivo, chiunque ritenga utile per la discussione di specifici argomenti.

4 E’ compito dei singoli componenti la Giunta di Presidenza curare il raccordo tra Giunta e gli organismi rappresentati.

5 La Giunta dura in carica per il periodo corrispondente al mandato di presidenza.

Articolo 12

La Commissione didattica

1. Ai sensi dell’art. 29 dello Statuto di Ateneo è istituita presso la Facoltà una Commissione didattica presieduta dal Preside o da un suo delegato e composta per metà da docenti e per metà da una rappresentanza degli studenti eletti nel Consiglio di Facoltà.

2. La nomina dei componenti avviene per designazione da parte, rispettivamente, dei docenti del Consiglio di Facoltà e dei Rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà, nel proprio ambito.

3. La composizione della Commissione didattica è di sei membri, compreso il Preside, e viene rinnovata ogni tre anni accademici o comunque in concomitanza con l’elezione del Preside.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Preside.

Articolo 13

Compiti della Commissione didattica

1. Ai sensi dell’art. 29 dello Statuto di Ateneo la Commissione ha il compito di coadiuvare e valutare l’organizzazione didattica.

2. In adempimento dei propri compiti istituzionali la Commissione didattica:

a) esercita poteri propositivi nei confronti delle competenze proprie del Consiglio di Facoltà e dei Consigli dei Corsi di studio, in particolar modo per tutto ciò che attiene alle esigenze

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organizzative ed al buon andamento dei Corsi di studio, anche in considerazione dell’esigenza di armonizzare il calendario delle lezioni in relazione alla collocazione delle singole discipline nel primo o nel secondo semestre nei piani di studio ufficiali dei singoli Corsi di studio;

b) propone i criteri in base ai quali il Consiglio di Facoltà delibera sull’approvazione o meno dei piani di studio individuali predisposti dagli studenti;

c) esprime parere sulla richiesta di deroga all’adempimento dell’obbligo di frequenza avanzata da studenti-lavoratori ovvero motivata sulla base di un’oggettiva impossibilità determinata da sovrapposizione degli orari delle lezioni ai sensi del successivo art. 20 del presente Regolamento;

d) consente allo studente cui sia stata rifiutata l’approvazione del piano di studi individuale di esercitare il diritto di audizione riconosciuto dall’art. 6, comma 8, del Regolamento didattico di Ateneo e redige in merito un motivato parere non vincolante per le successive determinazioni del Consiglio di Facoltà.

e) verifica il rispetto degli impegni didattici assunti dai docenti che hanno presentato domanda di incentivazione ed assegna i compensi sulla base dei risultati raggiunti.

Articolo 14

I Consigli dei Corsi di studio

1. Per ogni Corso di studio istituito presso la Facoltà di Conservazione dei beni culturali può essere attivato un Consiglio di Corso di studio ai sensi dell’art. 30 dello Statuto di Ateneo.

2. Il Consiglio del Corso di studio è costituito:

a) dai Professori e dai Ricercatori di ruolo titolari di insegnamenti ufficiali attivati nell’ambito del Corso di studio ovvero ricoperti per supplenza interna o per supplenza esterna;

b) dai docenti non di ruolo titolari, in virtù di contratto di diritto privato, di insegnamenti o di moduli attivati nell’ambito del Corso di studio medesimo;

c) da un rappresentante del personale tecnico amministrativo afferente alla Facoltà eletto dalla stessa categoria e da due rappresentanti degli studenti iscritti al corso/corsi di studio che costituiscono il Consiglio. I rappresentanti eletti durano in carica tre anni. In sede di prima istituzione di un Consiglio di Corso di studio la rappresentanza degli studenti viene provvisoriamente garantita mediante designazione dei componenti da parte dei rappresentanti degli studenti in sede di Consiglio di Facoltà, anche al di fuori del proprio ambito.

3. Il Consiglio di Corso di studio è presieduto da un Coordinatore, eletto per un triennio tra i Professori di ruolo a tempo pieno dell’Università della Tuscia che ne fanno parte, applicando le medesime disposizioni dettate per l’elezione del Preside dallo Statuto dell’Ateneo.

Articolo 15

Disciplina delle afferenze ai Consigli di Corso di studio istituti presso la Facoltà

1. Nell’ipotesi dell’istituzione di una pluralità di Corsi di studio presso la Facoltà ciascuno dei soggetti di cui all’art. 14, comma 2, lettere a) e b), opta per l’afferenza ad uno dei relativi Consigli di Corso di studio tramite dichiarazione resa al Consiglio di Facoltà. Tale opzione non comporta, in ogni caso, la decadenza dal diritto di partecipazione, senza voto deliberativo, agli altri Consigli di Corso di studio dei quali sarebbe stato membro di diritto.

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2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, la presenza o meno del docente alla seduta del Consiglio di Corso di studio non concorre alla formazione del numero legale necessario per la validità della costituzione dell’organo.

3. Nell’ipotesi in cui, a seguito dell’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, taluni Consigli di Corso di studio risultino composti da un numero di componenti inferiore a 15 unità, il Consiglio di Facoltà, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può stabilire l’accorpamento di più Consigli di Corso di studio tra di loro affini.

Articolo 16

Afferenze ai Consigli dei Corsi di studio interfacoltà

1. La disciplina sull’opzione di cui all’articolo precedente non si applica con riferimento alle afferenze ai Consigli dei Corsi di studio interfacoltà.

2. Resta salva la possibilità, su deliberazione conforme dei Consigli di Facoltà, di accorpare il Consiglio del Corso di studio interfacoltà con altro Consiglio di Corso di studio istituito presso una delle Facoltà interessate.

Articolo 17

Funzionamento dei Consigli di Corso di studio

1. Salvo quanto disposto dal precedente art. 15, per ogni altro aspetto il funzionamento interno dei Consigli di Corso di studio, relativamente in particolare a quanto attiene alla ritualità delle convocazioni, alla formulazione dell’ordine del giorno, alle modalità di votazione ed alle maggioranze necessarie per assumere valide determinazioni, alla verbalizzazione degli argomenti discussi nelle adunanze, è disciplinato dalle norme dettate in generale per il funzionamento degli organi collegiali dal titolo II del Regolamento Generale d’Ateneo (artt. 3 ss.).

Articolo 18

Competenze dei Consigli di Corso di studio 1. I Consigli dei corsi di studio:

a) propongono al Consiglio di Facoltà le modificazioni dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio che siano ritenute necessarie ai fini del migliore perseguimento degli specifici obiettivi formativi del Corso stesso;

b) propongono i piani di studio ufficiali del Corso di studio da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Facoltà, individuando eventuali propedeuticità fra gli esami da sostenere, e l’approvazione dei piani di studio individuali che gli studenti predispongono e svolgono per il conseguimento del titolo di studi;

c) propongono al Consiglio di Facoltà l’attivazione degli insegnamenti ufficiali inerenti al Corso di studio e le modalità della loro copertura con personale di ruolo dell’Università ovvero con supplenze, interne od esterne, o con contratti di diritto privato;

d) deliberano sulla partecipazione e sulle modalità dello svolgimento dei programmi di tirocinio predisposti per gli studenti;

e) stabiliscono le modalità idonee all’accertamento della effettiva presenza dello studente alle lezioni ai fini del riconoscimento della possibilità di sostenere l’esame ovvero altra forma di verifica del profitto.

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f) deliberano, previo parere della commissione didattica, sulle richieste di deroga all’obbligo di frequenza delle lezioni nelle ipotesi di accertata impossibilità di partecipazione causata da impegni di lavoro ovvero dalla sovrapposizione degli orari delle lezioni prescelte;

g) deliberano sulle modalità dello svolgimento delle prove preliminari e delle prove finali richieste per la verifica del profitto, in conformità a quanto stabilito nelle norme generali contenute nel successivo Titolo III del presente Regolamento;

h) deliberano sulle modalità dell’espletamento della prova finale necessaria per il conseguimento del titolo di studio, in conformità a quanto stabilito nelle norme generali contenute nel successivo Titolo IV del presente Regolamento.

Articolo 19 Ufficio di Presidenza

1. L’Ufficio di Presidenza è la struttura di supporto per l’attività ordinaria degli organi della Facoltà e costituisce un centro secondario di spesa ai sensi dell’art.3 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

2. In particolare, l’Ufficio adempie ai seguenti compiti:

a) provvede alla gestione delle aule delle lezioni, redigendo gli elenchi degli orari delle lezioni in relazione alle richieste dei docenti ed ottimizzando il coordinamento fra le discipline;

b) provvede alla raccolta dei dati relativi alle date degli esami ed all’elaborazione dei relativi elenchi; raccoglie le proposte dei docenti relativamente ai membri delle commissioni d’esame e redige il decreto di nomina;

c) provvede alla raccolta delle prenotazioni degli studenti all’esame di laurea, prepara il decreto di nomina delle commissioni e mantiene l’elenco dei laureati con le rispettive cartelle personali;

d) predispone gli atti necessari per le sedute del Consiglio di Facoltà e ne elabora e distribuisce i verbali;

e) svolge ogni altro compito ad esso espressamente attribuito dal Preside o dal Consiglio di Facoltà.

Titolo III

Norme generali sulle forme di verifica del profitto Articolo 20

Disposizioni generali sull’obbligo di frequenza delle lezioni

1. La frequenza delle lezioni impartite nell’ambito degli insegnamenti ufficiali attivati nel Corso di studio è obbligatoria per tutti gli studenti.

2. Deroghe all’obbligo di frequenza di cui al comma 1° possono essere concesse dal Consiglio del Corso di studio, previo parere della commissione didattica, solo in ipotesi di accertata impossibilità di partecipazione alle lezioni causata da impegni di lavoro, dalla sovrapposizione negli orari delle lezioni prescelte e dalla partecipazione a moduli e seminari a distanza.

3. E’ rimessa alla competenza del Consiglio del Corso di studio la decisione sulla possibilità di ricorrere a modalità di formazione a distanza, da concordare con il docente, nonché sulle particolari modalità che dovranno conseguentemente assumere le forme di verifica del profitto.

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Articolo 21

Verifiche intermedie del profitto conseguito

1. Accertamenti intermedi sul profitto conseguito al termine di ciascun singolo modulo, ovvero al termine di più moduli omogenei, possono essere effettuati anche prima dell’esame finale.

2. Le forme di tali verifiche intermedie sul profitto conseguito sono stabilite dal Consiglio del Corso di studio.

Articolo 22

Prove finali per la verifica del profitto conseguito

1. Le prove finali per la verifica del profitto conseguito, necessarie per l’acquisizione del Credito Formativo Universitario, si svolgono in forma scritta o con colloquio orale e saranno comprovate da una Commissione d’esame composta secondo le disposizioni contenute nel Regolamento didattico di Ateneo.

2. E’ rimessa alla competenza del Consiglio del Corso di studio la possibilità di prevedere altre modalità di verifica ritenute idonee ad accertare il profitto conseguito dallo studente nel corso dello svolgimento di moduli che dovranno comunque prevedere la certificazione di una Commissione d’esame.

Articolo 23

Certificazioni e verbalizzazioni

1. L’avvenuta partecipazione alle lezioni, ai seminari ed alle altre attività didattiche sarà certificata al termine di ciascuna attività didattica per consentire allo studente di organizzare, conseguentemente ed in modo autonomo, la progressione con la quale intenderà partecipare alle forme di verifica del profitto, intermedie o finali.

2. Le verifiche del profitto, intermedie o finali, per i singoli moduli, per moduli aggregati e per le altre attività didattiche saranno registrate in appositi verbali.

Articolo 24

Limiti temporali minimi per la ripetizione della verifica non superata positivamente

1. L’esame non superato non potrà essere ripetuto prima che sia decorso un periodo minimo stabilito dal Consiglio di Corso di studio competente.

Titolo IV

Norme generali sulle modalità dello svolgimento delle prove finali Articolo 25

Prove finali per il conseguimento del titolo di studi

1. La prova finale per il conseguimento del titolo di studi deve prevedere in ogni caso una esposizione dinanzi ad un’apposita Commissione composta da almeno cinque membri.

2. Nelle prove finali per il conseguimento della laurea specialistica deve in ogni caso essere prevista l’elaborazione da parte del candidato di una dissertazione scritta su un argomento scelto d’accordo con il Professore relatore e la discussione dei contenuti della tesi, presentata da un relatore ed da almeno un correlatore, dinanzi alla Commissione di cui al precedente comma.

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3. E’ rimessa alla competenza di ciascun singolo Consiglio di Corso di studio la decisione di regolamentare le modalità di svolgimento della prova finale che rimane finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del Corso di studio.

4. E’ rimessa alla competenza di ciascun singolo Consiglio di corso di studio la decisione sulla possibilità che, nelle prove finali per il conseguimento della laurea specialistica, accanto alla necessaria elaborazione di una tesi scritta, venga sostenuta una prova espositiva finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del Corso di studio.

Articolo 26

Composizione delle Commissioni di laurea

1. Possono essere ammessi a far parte delle Commissioni di laurea di cui all’art. precedente anche Professori di Facoltà diverse da quelle alle quali sono iscritti i candidati, Professori supplenti esterni e Professori a contratto in servizio nell’anno accademico in cui si svolge la prova finale in un numero non superiore ai docenti in organico nella Facoltà nominati in Commissione.

Articolo 27

Elementi rilevanti per la formazione della valutazione conclusiva

1. La Commissione di laurea deve operare una valutazione conclusiva che tenga conto dell’intera carriera dello studente all’interno del Corso di studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla stessa prova finale.

2. E’ rimessa alla competenza di ciascun singolo Consiglio di Corso di studio la decisione sulla eventuale predefinizione di criteri in base ai quali pervenire, in relazione agli elementi rilevanti di cui al comma precedente, alla valutazione conclusiva sul profitto dello studente da parte della Commissione di laurea.

Articolo 28

Certificazione dei titoli di studio conseguiti

1. Le certificazioni dei titoli di studio conseguiti dagli studenti dovranno riportare in ogni caso le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente nel Corso di studio.

2. E’ rimessa alla competenza di ciascun singolo Consiglio di Corso di studio la decisione circa le altre modalità della certificazione.

Titolo V

Istituzioni e/o disattivazioni di Corsi di studio e diritto di opzione degli studenti iscritti

Articolo 29

Esercizio del diritto di opzione

1. Agli studenti già iscritti al Corso di laurea in Conservazione dei beni culturali alla data di entrata in vigore del Regolamento didattico d’Ateneo è attribuito un diritto di opzione per l’iscrizione ai Corsi di laurea di nuova istituzione.

2. Il termine ultimo per esercitare il diritto di opzione è fissato in cinque anni a partire dall’anno accademico 2000-2001. Gli studenti che entro tale termine non abbiano ancora conseguito la

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laurea secondo il previgente ordinamento mantengono comunque il diritto di vedersi riconosciuto il curriculum svolto sino a quel momento, secondo le seguenti norme generali.

Articolo 30

Criteri per la valutazione in termini di C.F.U. delle carriere degli studenti

1. Agli studenti che esercitano il diritto di opzione verranno riconosciuti 10 Crediti Formativi Universitari per ogni esame superato.

2. Per il superamento di esami definiti semestrali nell’ordinamento quadriennale previgente verranno riconosciuti 8 Crediti Formativi Universitari, ove questi siano comuni ai tre indirizzi nei quali si articolava la laurea in Conservazione dei beni culturali.

3. Ove al contrario si tratti di esami semestrali presenti solo in uno specifico indirizzo, la decisione sul numero di Crediti Formativi Universitari da riconoscere è demandata alla competenza dei Consigli di Corso di studio, che non potrà comunque attribuire un valore inferiore a 6 C.F.U.

Articolo 31

Criteri per la valutazione in termini di C.F.U. dei tirocini e di altre attività formative

1. Agli studenti che abbiano partecipato a programmi di tirocinio organizzati dalla Facoltà sulla base di convenzioni approvate in data precedente all’approvazione del presente Regolamento verrà riconosciuto un Credito Formativo Universitario ogni 15 ore di lavoro svolto.

2. Agli studenti che hanno partecipato ad attività formative svolte con la partecipazione diretta dell’Università o in regime di convenzione o di accordo bilaterale con il nostro Ateneo comunque formalizzato sono riconosciuti Crediti Formativi Universitari in relazione ai moduli superati, al numero di ore di lezione e di studio di ciascun modulo ed alla verifica del profitto con risultato positivo. Il numero di C.F.U. sarà stabilito da ciascun Consiglio di Corso di studio al quale viene presentata domanda di riconoscimento dei crediti.

Articolo 32

Iscrizioni ai corsi di laurea di I livello

1. Il limite massimo di riconoscimento in termini di Crediti Formativi Universitari della carriera dello studente già iscritto al Corso di laurea in Conservazione dei beni culturali che intenda iscriversi ad un Corso di laurea di primo livello è fissato in 150 C.F.U., calcolati a norma dei precedenti artt. 29 e 30 del presente Regolamento.

Articolo 33

Iscrizioni di studenti laureati in Conservazione dei beni culturali

1. Ai laureati in Conservazione dei beni culturali è consentita l’iscrizione ai corsi di laurea specialistica di nuova istituzione con un tetto massimo di riconoscimento del lavoro svolto in termini di Crediti Formativi Universitari stabilito nei Regolamenti vigenti.

Articolo 34

Iscrizioni di studenti in possesso di altre lauree

1. Agli studenti in possesso di lauree dichiarate affini dal Consiglio del Corso di studio è consentita l’iscrizione ai corsi di laurea specialistica di nuova istituzione con il riconoscimento di un minimo di 120 ed un massimo di 240 Crediti Formativi Universitari.

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2. L’iscrizione ai corsi di laurea specialistica di nuova istituzione agli studenti in possesso di lauree non dichiarate affini dal Consiglio del Corso di studio è consentita previa valutazione, ad opera del Consiglio stesso, della congruenza del curriculum pregresso sulla base delle declaratorie contenute nelle tabelle ministeriali sulle classi di laurea specialistica.

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