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SPORTELLO UNICO EDILIZIA - S.U.E.

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Academic year: 2022

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Comune di Pontecagnano Faiano PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE N. 612 Data di registrazione 23/05/2017 SPORTELLO UNICO EDILIZIA - S.U.E.

OGGETTO:

AFFIDAMENTO SERVIZIO RILEVAZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI ALL’INTERNO DEGLI AMBITI LAVORATIVI COMUNALI - CIG ZBC1EB03B4 DITTA: OFFICINA PROGETTI S.R.L., VIALE WAGNER, 84131 SALERNO P.I.

04210530657

Il Datore di Lavoro (D.Lgs. 81/08)

- Richiamatoil Decreto Sindacale n° 74 del 21.10.2015 e successivo n. 80 del 03.12.2015 con il quale l’arch. Giovanni Landi è nominato Responsabile del Settore Urbanistica e Pianificazione - SUAP comprensivo dell’Ufficio Condono Edilizio ai sensi dell’art. 107 commi 2 e 3

del DLgs n. 267/2000 e Datore di lavoro ai sensi del DLgs 81/08;

- Richiamato l’art.109, comma 2, del D.lgs n.267/00 e s.m.i.;

- Richiamato il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ed in particolare gli articoli 7 e 8 sulle competenze dei Responsabili di Servizio e la forma dei provvedimenti da essi adottati;

- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 15.01.2013 con cui è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, secondo quanto stabilito dagli art.147, 147 bis, 147 ter, 147 quater, 147 quinquies, del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

- Richiamato l’art.3 del Regolamento di controlli interni che disciplina il controllo preventivo, prevedendo, tra l’altro, che lo stesso è esercitato dai Responsabili dei Settori;

- Visti:

· Il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare:

· L’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109,

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comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

· L’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

· Gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

· L’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

· L’art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

· L’articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

· Il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs. 50/2016 e, in particolare:

· L’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;

· L’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;

· L’articolo 36 sui contratti sotto soglia;

· L’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;

· L’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;

· L’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;

· L’articolo 80 sui motivi di esclusione;

· L’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

- Viste le modifiche apportate (e vigenti) del Dlgs n. 56 del 19.04.2017 al citato codice degli appalti e nello specifico quelle apportate all’art. 36 comma 2 lettera A del Codice dall’art. 25 in merito agli affidamenti diretti;

- Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

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- Visti:

· Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

· La determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del d.lgs.

626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del d.lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali /luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

- Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

1. Non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs. 50/2016;

2. nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del Dlgs 50/2016, ai sensi del quale “ Le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”;

- Rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del Dlgs 50/2016;

- Visto l’articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: “ Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di

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convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali ”;

- Rilevato quanto segue in merito: che in termini generali, i comuni e gli altri enti locali (“restanti amministrazioni” di cui al comma 449 trascritto sopra) hanno la facoltà e non l’obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

- Dato atto che la fornitura/il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie categorie merceologiche di cui dell’articolo 1, comma 7, del d.l.

95/2012, convertito in legge 135/2012:

- Rilevato che per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccoli dimensioni, l’articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l’articolo 3, comma 23-ter, del d.l.

90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: “Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro ”;

- Atteso che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

- Rilevato, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento ;

- Rilevato nuovamente che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs.

50/2016 è possibile l’affidamento diretto;

- Stabilito di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs. 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del d.lgs. 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

- Visti altresì:

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· Lo statuto del Comune, e in particolare gli articoli che disciplinano le funzioni dei dirigenti/responsabili di servizio;

· Il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli articoli che disciplinano le funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale/dei responsabili di servizio;

· Il regolamento comunale di contabilità e, in particolare, gli articoli che disciplinano le procedure di impegno di spesa;

· Il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

- Visto il bilancio di previsione per l'anno 2017 e il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2016 - 2018;

- Vista la richiesta di preventivi per i servizi/fornitura di che trattasi prot. 14698 del 26.04.2017 indirizzate a tre ditte del settore;

- Visti i n. 2 preventivi pervenuti:

- Preventivo della ditta OFFICINA PROGETTI srl, Viale Wagner, 84131 Salerno P.I.

04210530657, acquisito al protocollo generale dell'ente in data 03.05.2017 n. 15845, che indica un prezzo parametrato pari a euro.8.500,00, oltre Iva, Iva 22% euro 1.870,00 e quindi di un totale di euro 10.370,00 iva inclusa;

- Preventivo della ditta NORMAN RESEARCH srl, Via Francesco Napoli 8/F 84081 Baronissi P.I. 03775280658, acquisito al protocollo generale dell'ente in data 02.05.2017 n. 15623, che indica un prezzo parametrato pari a euro.15.000,00, oltre Iva, Iva 22% euro 3.300,00 e quindi di un totale di euro 18.300,00 iva inclusa;

- Considerato che il preventivo della ditta OFFICINA PROGETTI srl è quello più vantaggioso per l’ente e che la stessa ditta in merito ai casi d’esclusione per il principio di rotazione degli incarichi, non abbia mai prestato servizi per questo Ente;

- Evidenziato che:

· Si esclude di ricorrere, ai fini dei pagamenti, alla compilazione di stati di avanzamento dei lavori, trattandosi per altro di un'unica lavorazione concernente la rilevazione dei campi di onde elettromagnetiche nelle varie sedi comunali

· Si esclude di effettuare la verifica di conformità come regolata dall’abolito articolo 312 del dpr 207/2010, essendo l'importo contrattuale inferiore alla soglia comunitaria;

· Si prevede di porre in essere per la prestazione svolta il solo accertamento della prestazione effettuata;

- Considerato che il contratto di che trattasi, siccome di importo inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è l’esenzione dal pagamento del contributo per l’ANAG;

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- Atteso che, in data 19.05.2017 è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è.

ZBC1EB03B4;

- Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli art. 4, 5, 6 e 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i. è l’arch. Giovanni Landi,

- Accertato che la spesa complessiva occorrente trova disponibilità al seguente capitolo di spesa del bilancio pluriennale:

Capitolo Codifica

Bilancio

Importo

(Euro) Esercizio di esigibilità

2017 2018 2019

176/2017 € 8.000,00 € 8.000,00 € 0,00 € 0,00

176/2018 € 2.300,00 € 0,00 € 2.300,00 € 0,00

Totale € 10.300,00

- Riconosciuta per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 107, 109 e 147bis del D.lgs. 267/2000 la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

- Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione adattato con delibera di G.C. n. 19 del 27/01/2017;

DETERMINA

1. di adottare, visto l’art. 32, comma 2) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il presente provvedimento quale determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del d.lgs.

267/2000 e s.m.i.,

2. Di affidare alla ditta OFFICINA PROGETTI srl, via Viale Wagner, 84131 Salerno P.I. 04210530657, il servizio/fornitura di rilevazione dei campi elettromagnetici all’interno degli ambienti di lavoro delle sedi comunali, secondo il preventivo acquisito al protocollo generale dell'ente in data 03.05.2017. protocolli n. 15845, che prevede l'importo di euro 8.500,00, oltre Iva 22% pari a euro 1.870,00 per un totale di euro.10.370,00.

3. Di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, quanto segue: Il fine che il contratto intende perseguire è quello della salute e la sicurezza dei lavoratori dipendenti del comune di Pontecagnano Faiano;

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L’oggetto del contratto è: Valutazioni e verifica dell'esposizione a campi elettromagnetici negli ambienti di lavoro (d.lgs. 81/08) delle sedi comunali; le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale; il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;

4. Di dare atto che la spesa necessaria per l’espletamento dei servizi pari ad € 10.300,00 trova la disponibilità sul capitolo 176 sul bilancio pluriennale, in considerazione della esigibilità della stessa, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo quando riportato nel seguente prospetto

Capitolo Codifica Bilancio

Importo

(Euro) Esercizio di esigibilità

2017 2018 2019

176/2017 € 8.000,00 € 8.000,00 € 0,00 € 0,00

176/2018 € 2.300,00 € 0,00 € 2.300,00 € 0,00

Totale € 10.300,00

5. Di dare atto che il programma dei pagamenti di cui al presente impegno di spesa è compatibile con i vincoli di finanza pubblica e con le disposizioni previste dall’art.183 comma 8 del d.lgs. n.267/2000;

6. Di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;

7. Che il responsabile del procedimento di che trattasi è il sottoscritto, ai sensi degli artt. 4,5,6 della legge 241/1990 e s.m.i.;

8. Che non sussistono conflitti di interesse rispetto al presente provvedimento;

9. Di dare atto altresì che per la presente procedura è stato acquisito il seguente CIG: ZBC1EB03B4, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2013 e s.m.i.;

10. Che il presente atto sarà pubblicato nell’apposita sezione del sito web dell’Ente al fine dell’adempimento previsto dall’art. 1 comma 32 della L.190/2012;

11. Trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario e Gestione delle Entrate, per le procedure di contabilità ed i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 147 ter, 147 quater, 147 quinquies, 179, 180 del D. L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.;

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12. La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per giorni 15 e sarà inserita nella raccolta di cui all’ art. 183, co.9 del T. U. , approvato con D. L.vo 267/2000 e ss.mm.ii;

Il Responsabile

Giovanni Landi / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)

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