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P5_TA(2004)0307

Fondo europeo per i rifugiati (2005-2010) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010 (COM(2004) 102 – C5-0096/2004 – 2004/0032(CNS))

(Procedura di consultazione) Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione (COM(2004) 102)1, – visto l'articolo 63, paragrafo 2, lettera b) del trattato CE,

– visto l'articolo 67 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0096/2004),

– visto l'articolo 67 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A5-0267/2004),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. ritiene che la scheda finanziaria della proposta della Commissione per il periodo 2005- 2006 sia compatibile con il massimale della rubrica 3 delle attuali prospettive finanziarie senza che sia necessario limitare altre politiche; chiede alla Commissione di rivalutare gli stanziamenti per il periodo 2007-2010 alla luce delle nuove prospettive finanziarie per il periodo avente inizio nel 2007,

4. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2)

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento Emendamento 1

Considerando 3 (3) è necessario proseguire in questa

direzione ed istituire il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010, al fine di portare avanti questa solidarietà tra Stati membri, alla luce dello sviluppo della legislazione comunitaria nel settore dell’asilo, tenendo conto dell’esperienza maturata durante l’attuazione della prima fase del Fondo dal 2000 al 2004;

(3) è necessario proseguire in questa direzione ed istituire il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010, al fine di portare avanti questa solidarietà tra Stati membri, alla luce dello sviluppo della legislazione comunitaria nel settore dell’asilo, tenendo conto dell’esperienza maturata durante l’attuazione della prima fase del Fondo dal 2000 al 2004 nonché delle riflessioni recenti ed in corso a livello UE e a livello mondiale sulle riforme e l'eventuale rafforzamento dei regimi di protezione internazionale.

Emendamento 2 Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) dal momento che la seconda fase del Fondo va oltre le attuali prospettive finanziarie, è necessario rivalutare la dotazione del Fondo in vista della sua compatibilità con il nuovo quadro finanziario;

Emendamento 3 Considerando 4 (4) è necessario sostenere gli sforzi

espletati dagli Stati membri per concedere ai rifugiati e agli sfollati condizioni di accoglienza adeguate, incluse procedure di asilo eque ed efficienti, allo scopo di proteggere i diritti di quanti necessitano di una protezione internazionale e di

migliorare il funzionamento dei sistemi di asilo;

(4) è necessario sostenere e migliorare gli sforzi espletati dagli Stati membri per concedere ai rifugiati e agli sfollati condizioni di accoglienza adeguate, per tener conto dei bisogni particolari dei gruppi più vulnerabili (quali i minori non accompagnati, le vittime della tortura o di stupri, le vittime del traffico o di forme di abusi sessuali, le persone che necessitano di cure mediche specifiche) come pure per applicare procedure di asilo eque ed efficienti e promuovere le buone pratiche, allo scopo di proteggere i diritti di quanti necessitano di una protezione

(3)

internazionale e di migliorare il funzionamento dei sistemi di asilo;

Emendamento 4 Considerando 8 (8) è necessario un aiuto concreto per

creare o migliorare le condizioni che permettano ai rifugiati e agli sfollati che lo desiderino, di decidere in piena

conoscenza di causa di abbandonare il territorio degli Stati membri e rientrare nel loro paese di origine;

(8) è necessario un aiuto concreto per creare o migliorare le condizioni che permettano ai rifugiati e agli sfollati che lo desiderino, di abbandonare il territorio degli Stati membri e rientrare nel loro paese di origine in piena conoscenza di causa oltre che in sicurezza e dignità;

Emendamento 5 Considerando 13 (13) è giusto ripartire le risorse in maniera

proporzionata all'onere che grava su ogni Stato membro in conseguenza degli sforzi che esso espleta per accogliere rifugiati e sfollati;

(13) sebbene sia appropriato aumentare l'importo fisso concesso a ciascuno Stato membro per contribuire a migliorare il suo sistema d'asilo, è pur sempre giusto ripartire un'ampia parte delle risorse in maniera proporzionata all'onere che grava su ogni Stato membro in conseguenza degli sforzi che esso espleta per accogliere rifugiati e sfollati;

Emendamento 6 Considerando 15 (15) l’attuazione delle azioni da parte degli

Stati membri deve offrire garanzie per quanto riguarda le modalità e la qualità, i risultati e la loro valutazione nonché la sana gestione finanziaria e il suo controllo;

(15) l’attuazione delle azioni da parte degli Stati membri deve offrire garanzie per quanto riguarda le modalità e la qualità, i risultati e la loro trasparenza, la loro valutazione nonché la sana gestione finanziaria e il suo controllo;

Emendamento 7 Considerando 19 (19) l’efficacia e l’incidenza delle azioni

sostenute dal Fondo europeo per i rifugiati dipendono anche dalla valutazione che ne viene fatta ed è opportuno precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione in materia nonché le modalità che garantiscono l’affidabilità della valutazione;

(19) l’efficacia e l’incidenza delle azioni sostenute dal Fondo europeo per i rifugiati dipendono anche dalla valutazione che ne viene fatta e della diffusione dei loro risultati. È opportuno precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione in materia nonché le modalità che garantiscono l’affidabilità della valutazione e la qualità

(4)

dell'informazione diffusa in materia (ex- ante e ex-post);

Emendamento 8 Articolo 2, paragrafo 2 2. Nell’ambito della procedura di bilancio

per il 2008, la Commissione relazionerà, al più tardi il 1° maggio 2007,

sull’adeguatezza dell’importo per il 2008- 2010 rispetto alle nuove prospettive finanziarie. Se del caso, la Commissione prenderà le opportune iniziative nel corso delle procedure di bilancio 2008-2010 al fine di garantire la coerenza degli stanziamenti annuali con le prospettive finanziarie.

2. Nell’ambito della procedura di bilancio per il 2007, la Commissione relazionerà, al più tardi il 1° maggio 2006, sulla

compatibilità degli importi indicativi previsti per il periodo 2007-2010 rispetto alle nuove prospettive finanziarie. Se del caso, e tenendo conto dei bisogni reali constatati sul momento, la Commissione presenterà all'autorità di bilancio una proposta di revisione degli stanziamenti da mettere a disposizione del Fondo.

Emendamento 9 Articolo 3, punti 4 e 5 (4) qualsiasi cittadino di un paese terzo o

apolide che abbia domandato di essere ammesso ad una delle forme di protezione previste ai punti 1 e 3;

(4) qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici di un regime di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE;

(5) qualsiasi cittadino di paesi terzi o apolidi che benefici di un regime di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE.

(5) qualsiasi cittadino di paesi terzi o apolidi che abbia domandato di essere ammesso ad una delle forme di protezione previste ai punti 1 e 3.

Emendamento 10

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) b) all'integrazione delle persone di cui

all'articolo 3, il cui soggiorno nello Stato membro interessato ha un carattere durevole e/o stabile;

b) all'integrazione delle persone di cui all'articolo 3;

Emendamento 28

Articolo 4, paragrafo 1, lettera c) c) al rimpatrio volontario delle persone di

cui all’articolo 3, qualora tali persone non abbiano acquisito una nuova nazionalità e non abbiano lasciato il territorio dello Stato membro.

c) al rimpatrio volontario delle persone di cui all’articolo 3, qualora tali persone non abbiano acquisito una nuova nazionalità e non abbiano lasciato il territorio dello Stato membro. Il Fondo non sostiene le azioni di rimpatrio forzato delle persone cui è stato negato il diritto d'asilo.

(5)

Emendamento 12 Articolo 4, paragrafo 3 3. Le azioni tengono conto delle questioni

di genere, dei particolari bisogni delle persone più vulnerabili, comprese quelle sottoposte a torture o trattamenti inumani e degradanti, nonché l’interesse superiore del minore. Le azioni previste al paragrafo 1, punti a), b) e c) possono essere oggetto di progetti combinati.

3. Le azioni tengono conto delle questioni di genere, dell'interesse superiore del minore, dei particolari bisogni delle

persone più vulnerabili (quali i minori non accompagnati, le vittime della tortura o di stupri, le vittime del traffico o di forme di abusi sessuali, le persone che necessitano di cure mediche specifiche). Le azioni previste al paragrafo 1, punti a), b) e c) possono essere oggetto di progetti combinati.

Emendamento 13 Articolo 5, trattino 3 - l’assistenza sociale, l’informazione o

l’assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative;

- l’assistenza sociale, l’informazione o l’assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative e/o giudiziarie;

Emendamento 14 Articolo 5, trattino 5 - l’istruzione, la formazione linguistica,

l’inserimento professionale;

- la presa a carico di bisogni particolari delle persone più vulnerabili, in

particolare in materia di scolarità dei minori;

Emendamento 15 Articolo 6, trattino 4 - l’istruzione, la formazione professionale,

il riconoscimento delle qualifiche e dei diplomi;

- l’istruzione e la formazione, l'inserimento professionale, il riconoscimento delle qualifiche e dei diplomi;

Emendamento 16 Articolo 6, trattino 5 - le azioni dirette a rendere tali persone

autonome, anche sul piano economico;

- l'aiuto all'occupazione e, più in generale, le azioni dirette a rendere tali persone autonome, anche sul piano economico;

Emendamento 17

Articolo 6, trattino 5 bis (nuovo)

(6)

- le azioni dirette all'apprendimento della lingua veicolare del luogo di residenza;

Emendamento 18

Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. I progetti che implicano la

partecipazione diretta delle persone di cui all'articolo 3 nell'elaborazione e nella messa in atto delle azioni sono definiti come azioni particolarmente innovative.

Emendamento 19

Articolo 8, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. Le azioni comunitarie possono finanziare progetti innovativi brevi.

Emendamento 20 Articolo 9, paragrafo 1 1. In caso di attivazione dei meccanismi di

protezione temporanea previsti dalla direttiva 2001/55/CE del Consiglio, il Fondo può inoltre finanziare, al di fuori delle azioni di cui all’articolo 4 e in aggiunta a queste ultime, misure urgenti a favore di uno o più Stati membri.

1. In caso di attivazione dei meccanismi di protezione temporanea previsti dalla direttiva 2001/55/CE del Consiglio, il Fondo può inoltre finanziare, al di fuori delle azioni di cui all’articolo 4 e in aggiunta a queste ultime, misure urgenti a favore di uno o più Stati membri

interessati.

Emendamento 21

Articolo 12, paragrafo 4, lettera b) b) organizzare e pubblicare i bandi di gara

e gli inviti a presentare proposte;

b) organizzare e pubblicare i bandi di gara e gli inviti a presentare proposte, tenendo debitamente conto dell'esigenza di una semplificazione amministrativa;

Emendamento 22

Articolo 12, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. L'Autorità responsabile fa appello ad un comitato consultivo nazionale per definire gli obiettivi e le priorità del Fondo nonché il suo orientamento generale. Il comitato consultivo si compone di

rappresentanti del governo, delle autorità locali, di organizzazioni di volontariato, delle parti sociali nonché di rappresentanti

(7)

dell'UNHCR e di istituzioni universitarie.

Emendamento 23

Articolo 14, paragrafo 2, lettera d) d) una relazione sul grado di compatibilità

di tale strategia con altri strumenti regionali, nazionali e comunitari;

d) una relazione sul grado di compatibilità e di complementarità di tale strategia con altri strumenti regionali, nazionali e comunitari;

Emendamento 24 Articolo 16, paragrafo 1 1. Ogni Stato membro riceve, sulla

dotazione annuale del Fondo, l’importo fisso di 300.000 euro. Tale importo è fissato in 500.000 euro all’anno per gli anni 2005, 2006 e 2007 a favore degli Stati entrati a far parte dell’Unione europea il 1 maggio 2004.

1. Ogni Stato membro riceve, sulla dotazione annuale del Fondo, l’importo fisso di 150 000 EUR. Tale importo è fissato in 500 000 EUR all’anno per almeno tre anni consecutivi a favore degli Stati entrati a far parte dell’Unione europea il 1° maggio 2004 o dopo tale data.

Emendamento 25 Articolo 19, paragrafo 3 3. Gli stanziamenti del Fondo devono

essere complementari alle spese pubbliche o assimilabili degli Stati membri destinate ad azioni e misure coperte dalla presente decisione.

3. Gli stanziamenti del Fondo devono essere complementari e costituire un valore aggiunto rispetto alle spese

pubbliche o assimilabili degli Stati membri destinate ad azioni e misure coperte dalla presente decisione.

Emendamento 26

Articolo 19, paragrafo 4, lettera a) a) nell’ambito delle azioni attuate negli

Stati membri, previste dagli articoli 5, 6 e 7, il 50% del costo totale di un’azione specifica. Tale proporzione può essere portata al 60% per azioni particolarmente innovative o oggetto di partenariati

transnazionali e al 75% negli Stati membri sostenuti dal Fondo di coesione;

a) nell’ambito delle azioni attuate negli Stati membri, previste dagli articoli 5, 6 e 7, il 50% del costo totale di un’azione specifica. Tale proporzione può essere portata al 60% per azioni oggetto di partenariati transnazionali e al 75% negli Stati membri sostenuti dal Fondo di coesione;

Emendamento 27 Articolo 22, paragrafo 3

3. Un secondo prefinanziamento è erogato 3. Un secondo prefinanziamento è erogato

(8)

entro un termine non superiore a tre mesi previa approvazione da parte della

Commissione di una relazione concernente l’esecuzione del programma di lavoro annuale e di una dichiarazione di spesa che attesti un livello di spesa pari almeno al 70% dell’importo del primo

prefinanziamento erogato. L’importo del secondo prefinanziamento erogato dalla Commissione non può superare il 50%

dell’importo totale stanziato nella decisione di cofinanziamento o, in ogni caso, il saldo tra l’importo dei fondi comunitari effettivamente impiegati dallo Stato membro a favore delle azioni selezionate nell’ambito del programma annuale e l’importo del primo

prefinanziamento erogato.

entro un termine non superiore a tre mesi previa approvazione da parte della

Commissione di una relazione concernente l’esecuzione del programma di lavoro annuale e di una dichiarazione di spesa che attesti un livello di spesa pari almeno al 70% dell’importo del primo

prefinanziamento erogato. L’importo del secondo prefinanziamento erogato dalla Commissione è pari al saldo tra l’importo dei fondi comunitari effettivamente impiegati dallo Stato membro a favore delle azioni selezionate nell’ambito del programma annuale e l’importo del primo prefinanziamento erogato.

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