COMUNE DI CASTRIGNANO DE’ GRECI
Provincia di Lecce
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI LOCULI E OSSARI
NEL CIMITERO COMUNALE
Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.43 del 11.12.2018
PREMESSA
Art. 1
1. La concessione di loculi, ossari, nel Cimitero del Comune di Castrignano de’ Greci è disciplinata dalle norme del presente Regolamento. In esso si distinguono i loculi ed ossari esistenti ed i loculi ed ossari di nuova realizzazione, i quali saranno soggetti ad una diversa disciplina.
CAPO I^
DISCIPLINA DEI LOCULI ED OSSARI ESISTENTI
Art. 2
1. Costituiscono oggetto del presente Capo 1^ la disciplina dei loculi e delle cellette ossario già esistenti. nel Cimitero comunale.
2. Ad eccezione delle tombe di famiglia e delle concessioni novantanovennali di cui al Capo II^ del presente Regolamento, le concessioni di sepolture nei loculi esistenti hanno luogo, di norma, solo in occasione della sepoltura delle persone cui sono destinate e vengono assegnate per ordine progressivo delle sepolture disponibili.
Art. 3
1. La domanda diretta ad ottenere una concessione cimiteriale deve essere redatta su carta semplice, indirizzata al Responsabile dell’Ufficio preposto, e deve contenere le sottoelencate indicazioni:
• cognome e nome, luogo e data di nascita del richiedente;
• Comune di residenza, con l’indicazione della via e numero civico;
• numero di codice fiscale del richiedente;
• nome della persona per la quale si richiede la concessione.
Art. 4
1. La concessione di loculi od ossari può essere richiesta da chiunque, ovvero da persone maggiorenni, sarà formalizzata con la sottoscrizione del contratto e il versamento del corrispettivo stabilito.
Art. 5
1. Le domande per la concessione di loculi comunali e ossari, saranno esaminate seguendo l’ordine cronologico di presentazione al protocollo del Comune, dando la precedenza a quelle riguardanti defunti accolti provvisoriamente in tombe private o confraternite.
Art. 6
1. Ogni domanda potrà avere per oggetto la concessione di un solo loculo o ossario.
Art. 7
1. Non potranno essere dati in concessione loculi per la sola tumulazione di resti mortali o urne cinerarie, ovvero gli stessi troveranno posto negli appositi ossari.
Art. 8
1. La concessione di loculi o ossari è sempre nominativa e gli assegnatari non possono essere sostituiti da altri. L’assegnazione è subordinata alla presentazione agli uffici comunali della ricevuta del versamento del diritto stabilito, da effettuarsi al Tesoriere Comunale.
Art. 9
1. Nel loculo è consentita la tumulazione della sola salma, mentre le cassette di resti mortali o urne cinerarie saranno riposte negli ossari.
Art. 10
1. La concessione di ossari è accordata anche per la tumulazione di resti mortali già raccolti in contenitori di zinco o di urne cinerarie, relative a persone che in vita siano iscritte a società promotrici la cremazione o sottoscrittori di una manifestazione di volontà per la scelta della cremazione e a norma dell’art. 4 del presente Regolamento.
Art. 11
1. L’istruttoria delle domande per la concessione di loculi o ossari è curata dall’Ufficio Comunale preposto, che provvederà alla predisposizione dell’atto di concessione, da sottoscriversi in forma privata con il Responsabile del Settore.
Art. 12
1. La concessione risulta disciplinata da apposito atto contenente le clausole e le condizioni della medesima e le norme che ne regolano l’esercizio d’uso. Una copia dell'atto è rilasciata all’interessato.
Art. 13
1. La concessione, di cui al presente Capo I^, riguarda le sepolture in tumulazioni individuali nei loculi per la durata di 20 anni dalla data della concessione nonché la tumulazione di resti mortali o urne cinerarie in ossario per la durata di 20 anni dalla data della concessione.
2. La durata della concessione, su richiesta dei congiunti, è rinnovabile, alla scadenza, per un periodo di anni 10.
3. Almeno sei mesi prima della scadenza della concessione del loculo o dell’ossario, gli interessati possono inoltrare all’Ufficio preposto domanda di rinnovo della concessione per il periodo stabilito all’epoca della scadenza. La richiesta potrà essere accolta previo il pagamento del 50% della tariffa in atto alla data di presentazione della domanda di rinnovo.
4. Qualora non sia richiesto il rinnovo della concessione, si provvederà d’ufficio, all’estumulazione ed alla traslazione dei resti mortali all’ossario comune, o all’estumulazione e inumazione delle salme in apposito campo comunale. Alla scadenza del periodo quinquennale di inumazione i resti saranno esumati e trasferiti nell’ossario comune.
Art. 14
1. La concessione può essere solo retrocessa al Comune. Ogni atto contrario è nullo di diritto. La concessione del loculo decade prima del termine stabilito, qualora la salma tumulata venga trasferita in una tomba di famiglia o in altro loculo o in altro Comune. In tal caso potrà essere restituita la somma versata, in frazioni di anni corrispondenti al mancato uso.
2. Con apposita deliberazione della Giunta Comunale, l’Ente stabilisce ed aggiorna le tariffe di concessione.
CAPO II^
DISCIPLINA DELA CONCESSIONE DI LOCULI E CELLETTE CINERARIE DI NUOVA REALIZZAZIONE
Art. 15
1. Il Comune di Castrignano de’ Greci, con le Delibere di Giunta Comunale n.101 del 03.08.2012 e 104 del 04.09.2018, ha programmato di dare esecuzione ad un progetto per la costruzione di nuovi loculi cimiteriali e cellette per la collocazione di urne cinerarie, mediante autofinanziamento da destinare all’assegnazione, in concessione d’uso per anni 99, in favore di privati che ne facciano richiesta. Essi saranno ubicati nella zona ovest del cimitero comunale, prospiciente i loculi già esistenti, suddivisi in 2 ali (destra e sinistra), per un numero complessivo presunto di n.318 loculi e n.72 cellette ossari e saranno destinati a future sepolture o a decessi già avvenuti (traslochi o ricongiungimento).
2. Tale operazione non ha finalità di lucro e le risorse introitate saranno utilizzate prioritariamente per il completamento delle strutture previste e sussidiariamente per interventi necessari a garantire il decoro del cimitero comunale.
3. Un 1^ lotto del progetto, in corso di realizzazione, prevede n.30 loculi cimiteriali, disposti su 3 file, ubicato nell’ala sinistra. Per questi loculi, il Comune pubblicherà apposito avviso pubblico per l’assegnazione in concessione d’uso novantanovennale. In tale ipotesi, l’importo della concessione dovrà essere versato secondo le modalità previste dal comma 2 dell’art.20.
4. Il Comune, prima di realizzare ulteriori lotti del progetto, procederà alla pubblicazione di apposito avviso finalizzato a verificare la copertura finanziaria dell’intervento mediante l’acquisizione della manifestazione di interesse alla concessione di nuovi loculi e di cellette cinerarie, riservandosi espressamente di non dare corso alla costruzione dei nuovi loculi ove il numero dei richiedenti non sia sufficiente per garantire la copertura finanziaria dell’intervento. Le modalità saranno quelle previste al successivo art.17, pertanto sarà necessario provvedere al versamento del I^ acconto, nei termini di cui all’art.20 comma 1.
5. Il Comune si riserva una parte dei loculi per eventuali emergenze.
Art. 16
1. Il costo della concessione di ogni loculo è determinato come segue:
Loculi disposti su 3 file:
➢ €.1.800,00 - (importo non soggetto ad IVA) a loculo indipendentemente dalla fila;
Loculi disposti su 4 file:
➢ loculi ubicati nella 4^ fila a partire dal basso €.1.800,00 - (importo non soggetto ad IVA);
➢ loculi ubicati nella 3^ fila a partire dal basso €.1.900,00 - (importo non soggetto ad IVA)
➢ loculi ubicati nella 2^ fila a partire dal basso €.1.900,00 - (importo non soggetto ad IVA;
➢ loculi ubicati nella 1^ fila a partire dal basso €.1.800,00 - (importo non soggetto ad IVA);
2. Il costo della concessione delle cellette cinerarie è determinato come segue:
➢ cellette ubicate nella 6^ fila a partire dal basso €.300,00 - (importo non soggetto ad IVA);
➢ cellette ubicate nella 5^ fila a partire dal basso €.350,00 - (importo non soggetto ad IVA);
➢ cellette ubicate nella 4^ fila a partire dal basso €.400,00 - (importo non soggetto ad IVA);
➢ cellette ubicate nella 3^ fila a partire dal basso €.550,00 - (importo non soggetto ad IVA);
➢ cellette ubicate nella 2^ fila a partire dal basso €.500,00 - (importo non soggetto ad IVA);
➢ cellette ubicate nella 1^ fila a partire dal basso €.450,00 - (importo non soggetto ad IVA);
3. Le tariffe sopra riportate non comprendono le spese di registrazione del contratto e i diritti di segreteria, che rimangono ad esclusivo carico del concessionario.
4. Nelle tariffe di concessione è compresa l’installazione di lapide, in marmo o altro materiale idoneo, effettuata direttamente dal Comune.
5. Rimangono invece a totale carico del concessionario, l’applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori o altri elementi decorativi, nel rispetto di quanto disposto dall’art.21, comma 1 e 2 del presente regolamento.
6. Le predette tariffe potranno essere aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale.
Art. 17
1. La domanda diretta ad ottenere all’assegnazione di loculi, per futura sepoltura o per decessi già avvenuti (traslochi o ricongiungimento), o di cellette cinerarie deve essere redatta su carta semplice, indirizzata al Responsabile dell’Ufficio preposto, e deve contenere le sottoelencate indicazioni:
• cognome e nome, luogo e data di nascita del richiedente;
• comune di residenza, con l’indicazione della via e numero civico;
• numero di codice fiscale del richiedente;
• tipologia di loculo o celletta, con eventualmente una seconda scelta alternativa.
2. Potranno presentare domanda congiunta per due loculi esclusivamente i coniugi a condizione che non siano legalmente separati.
3. I requisiti per avere diritto all’assegnazione di loculi o di cellette cinerarie sono:
• essere nati e/o residenti nel Comune di Castrignano de’ Greci o iscritti AIRE;
• essere residenti in altro comune, ma con coniuge o convivente o parente e affine in linea retta o collaterale fino al terzo grado (genitore, figlio, fratello o nipote) residenti nel Comune di Castrignano de’ Greci o sepolti nel cimitero comunale;
4. Possono presentare istanza per l’assegnazione di loculi o di cellette cinerarie anche i parenti e/o gli affini o altro soggetto interessato, in favore di persone già decedute, le cui salme siano state solo provvisoriamente collocate in loculi concessi a terzi o nella disponibilità del Comune.
5. La scelta della tipologia dei loculi sarà libera, mentre l’assegnazione degli stessi, nell’ambito di ciascuna tipologia, sarà effettuata sulla base dei criteri di cui al successivo articolo.
Art. 18
1. L’istruttoria delle domande per la concessione di loculi o di cellette cinerarie è curata dall’Ufficio Comunale preposto.
2. Le assegnazioni in concessione verranno effettuate con determinazione del Responsabile del Settore competente, seguendo l’ordine della graduatoria distinta per loculi e cellette cinerarie.
3. La graduatoria verrà redatta in base ai seguenti criteri di priorità:
- Età dei richiedenti (si procederà all’assegnazione prioritariamente a favore dei più anziani - in caso di coniugi si avrà riguardo al più anziano dei due);
- Situazione di malattia;
4. Nel caso di domanda congiunta di cui all’art.17 comma 2, ai fini dell’assegnazione della posizione in graduatoria, si farà riferimento al coniuge tra i due che permetta una migliore collocazione nella stessa. In caso di assegnazione, tenuto conto della disponibilità e della fila scelta, i due loculi saranno preferibilmente adiacenti.
5. Nella formazione della graduatoria non si terrà conto di coloro che fanno richiesta di assegnazione per persone già decedute le cui salme siano state collocate in loculi esistenti la cui concessione è scaduta ovvero scadrà a distanza di almeno 11 mesi dalla data della richiesta. In favore di costoro si procederà all’assegnazione prioritariamente e fuori graduatoria.
6. Qualora il richiedente abbia indicato una seconda scelta alternativa, sarà inserito in graduatoria per entrambe le tipologie. In ogni caso verrà data priorità alla scelta principale.
7. Il richiedente potrà rinunciare ad una delle due scelte prima dell’assegnazione di cui al precedente comma 2.
8. Nel caso in cui il numero dei richiedenti l’assegnazione sia superiore al numero dei loculi assegnabili, verranno evase le istanze in base ai medesimi criteri innanzi indicati: (età e stato di malattia).
Art. 19
1. La concessione del loculo o della celletta cineraria avrà una durata di 99 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della concessione medesima indipendentemente dalla data di tumulazione. Alla scadenza il Comune rientrerà nella disponibilità del manufatto, fatta salva la possibilità di rinnovo della concessione secondo le modalità allora in vigore.
Art. 20
1. L’importo della concessione dovrà essere versato secondo le seguenti modalità:
- 1^acconto, pari al 20% al momento della presentazione dell’istanza. Tali somme verranno considerate quale deposito cauzionale e saranno trattenute dal Comune in caso di rinuncia e/o decadenza;
- 2^ acconto pari al 30% da versare all’atto di sottoscrizione del contratto preliminare, da formalizzare entro 15 giorni dalla richiesta del Comune;
- Saldo pari al restante 50% da versare, ad ultimazione del manufatto, prima della stipula del contratto di concessione, da formalizzare entro 15 giorni dalla richiesta del Comune.
2. Per i loculi già realizzati e pronti ovvero in corso di ultimazione, l’importo del 2^ acconto e del saldo saranno effettuati in unica soluzione prima della stipula del contratto di concessione, senza necessità di sottoscrizione del contratto preliminare.
3. Il relativo atto di concessione del loculo cimiteriale o della celletta cineraria, assegnato ed attribuito, sarà redatto a cura di questo Ente con diritti e spese di rogito a totale carico del Concessionario. Esso sarà stipulato per atto del Segretario generale e ritualmente registrato.
4. Il mancato pagamento delle somme dovute a titolo di 2^ acconto e/o saldo entro i termini prescritti, ovvero la mancata sottoscrizione del contratto preliminare e/o del contratto definitivo di concessione, comporterà la decadenza dall’assegnazione del loculo. In tali ipotesi si provvederà alla restituzione delle sole somme versate a titolo di 2^ acconto e/o saldo, mentre le somme versate a titolo di 1^
acconto, saranno trattenute a titolo di deposito cauzionale.
5. Il Comune provvederà al rimborso anche delle somme versate a titolo di I^ acconto solo nel caso si avvalga di quanto previsto all’art.15, comma 4, pertanto non dando corso alla costruzione dei nuovi loculi.
Art. 21
1. La concessione di loculi o di cellette cinerarie per sepolture di cui al presente Capo, osserverà il rispetto delle seguenti condizioni:
a) la concessione assegna temporaneamente soltanto il diritto d’uso del bene, restando in campo al Comune la proprietà dello bene oggetto di concessione;
b) il concessionario, a pena di decadenza, non può trasferire a nessun titolo il bene oggetto di concessione, né permutarlo, né consentirne il diritto di uso della sepoltura. L’utilizzo temporaneo del bene da parte dei soggetti diversi dagli aventi diritto sarà possibile solo previa autorizzazione dell’Ente;
c) in caso di decesso del concessionario, nel rapporto concessorio subentrano gli eredi, in base alle norme del diritto civile;
d) il concessionario ha l’obbligo di provvedere, a propria cura e spese, all’applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori o altri elementi decorativi, osservando le prescrizioni stabilite dal Comune in merito, anche quanto a tipologia e colore. Nell’ipotesi in cui il Comune non abbia provveduto in tal senso, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 2, occorrerà munirsi di apposita autorizzazione. Con la richiesta di autorizzazione il concessionario dovrà dichiarare, per sé ed i propri aventi causa, di sollevare il Comune da ogni responsabilità civile e penale, in conseguenza dell’installazione, manutenzione ed uso degli elementi sopracitati;
e) il concessionario ha l’obbligo di provvedere alla manutenzione delle parti da lui installate, nonché all’esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenga prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna, sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene;
f) la concessione del loculo cimiteriale o della celletta cineraria si estingue:
i. per scadenza del termine di durata della concessione;
ii. per espressa rinuncia;
iii. per soppressione del cimitero;
g) l’assegnazione del loculo cimiteriale o della celletta cineraria decade:
i. per mancata stipula del contratto preliminare e/o del contratto definitivo di concessione;
ii. per mancato versamento della 2^ rata di acconto e/o della rata di saldo;
h) la concessione del loculo cimiteriale o della celletta cineraria decade:
i. quando venga accertato che la concessione è oggetto di lucro o speculazione;
ii. in caso di violazione del divieto di cessione fra privati del diritto di uso della sepoltura;
iii. quando non siano stati rispettati i termini contrattuali;
i) l’estinzione o la decadenza della concessione non da diritto ad alcun rimborso al concessionario.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può inibire che vengano installate vaschette portafiori o altri elementi decorativi, quando, per la particolarità delle soluzioni costruttive adottate, vi siano elementi tali da ritenere che ciò costituisca pericolo per il pubblico, per le cose o per il personale del Cimitero.
CAPO III NORME FINALI
Art. 22
1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.
Art. 23
1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva
.
Art. 24
1. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e pubblicato sul sito internet istituzionale
2. Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli Uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso in ogni caso l’ufficio di Polizia Municipale.