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Giornata “ECM 3.0 – Il terzo triennio ECM

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(1)

Giornata “ECM 3.0 – Il terzo triennio ECM

Le regole certificative e il Dossier formativo

Pierpaolo Pateri Roma 24/03/2017

(2)

L’attuale normativa pone in carico ad Ordini, Collegi e Associazioni la verifica della continuità formativa dei professionisti.

Per adempiere ai propri compiti istituzionali gli Ordini, Collegi e Associazioni devono dotarsi della competenza ed organizzazione

necessaria per soddisfare il proprio ruolo di

certificatori dei percorsi ECM

(3)

Impiego nel privato accreditato (legge istitutiva ECM del 1999)

Iscrizione Albo dei Medici Competenti (Norma del 2008)

Valutazione dei medici dopo 5 e 15 anni (scatto contrattuale)

Valutazione dei Dirigenti di Struttura Complessa (alla scadenza del contratto)

Partecipazione alle selezioni per Direzione di Struttura Complessa

Impiego in alcuni Enti Pubblici

………

la Certificazione ECM è ormai Pre-requisito per:

(4)
(5)

La conformità alla norma ECM

Con l’introduzione della ‘CERTIFICAZIONE’ nel 2013 è stato finalizzato dal regolatore il concetto di

conformità alla norma.

In sintesi oggi si ha la conformità alla norma ECM per un professionista sanitario, quando:

La formazione ECM (accreditata e individuale) ha

soddisfatto il fabbisogno formativo.

(6)

L’ECM nella storia

2002-2010 Periodo sperimentale con passaggio al sistema Provider nel 2010 (Accordo Stato Regioni 2009)

•2011-2013 I triennio certificativo

•2014-2016 II triennio certificativo

•2017-2019 III triennio certificativo

(7)

Diventa fondamentale per un Professionista, sapere:

-Quale sia il proprio obbligo formativo per il triennio:

- Obbligo standard - Obbligo individuale - Esoneri ed esenzioni

-Come e quanti crediti poter acquisire:

- Con la Formazione ECM accreditata - Con i crediti ECM individuali

- I limiti per la formazione che viene

conteggiata ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo

Un Professionista è certificabile (a NORMA) se la

formazione ECM quantitativamente ha soddisfatto il

valore numerico dell’obbligo formativo individuale, nel

rispetto di eventuali vincoli

(8)

Le norme sono variate nel tempo

I triennio certificativo

Certificazione: Valutazione quantitativa, riduzioni piene, nessun limite

II triennio certificativo

Certificazione: Valutazione quantitativa, riduzioni piene, limiti su tipologie di formazione

II triennio certificativo

Certificazione: Valutazione quantitativa, riduzioni ridotte,

semplificazione limiti su tipologie di formazione e

orientamento al Dossier

(9)

L’obbligo formativo ECM:

quant’e?

Obbligo formativo standard

150 crediti triennio

Definito negli accordi Stato- Regioni del 2007, 2009,

2012, 2017

La CNFC ha confermato in 150 crediti il debito

formativo per tutte le professioni anche per il

triennio 2017-2019

(10)

 QUINDI

Obbligo formativo standard - Riduzione

- (esoneri ed esenzioni) _________________________________

OBBLIGO FORMATIVO INDIVIDUALE

TRIENNALE

(11)

Le riduzioni introdotte per il triennio 2011-2013

e 2014-2016

Crediti acquisiti nel triennio precedente

Fabbisogno triennale

Da 101 a 150 105

Da 51 a 100 120

Da 30 a 50 135

Da 0 a 29 150

Riducono

l’obbligo

standard

(12)

E le riduzioni introdotte per il triennio 2017-2019

Riducono l’obbligo standard

Crediti acquisiti nel

triennio precedente Fabbisogno triennale

Da 121 a 150 120

Da 80 a 120 135

Da 0 a 80 150

(13)

ESONERO/ESENZIONI DUE ENTITA’DIVERSE

ESONERO: il Professionista è esonerato dall’obbligo formativo per un periodo di tempo , pur continuando ad esercitare la professione sanitaria. L’esonero dall’obbligo formativo ECM è concettualmente determinato dal fatto che il professionista sta formandosi con altra formazione qualificata (universitaria) o è impedito dal formarsi per eventi calamitosi (Eventi naturali).

ESENZIONI: il Professionista è esentato dall’obbligo formativo per un periodo di tempo, in quanto ha dovuto sospendere per giustificato motivo l’attività professionale. L’esenzione dall’obbligo formativo ECM è concettualmente determinato dal fatto che il professionista non sta svolgendo attività professionale per un periodo definito.

(14)

In base all’Accordo Stato Regioni 2017, per tutti i Professionisti sanitari decorre dall’anno successivo all’acquisizione del titolo abilitante.

(precedentemente dall’anno successivo l’iscrizione all’Albo)

Novità variazione decorrenza obbligo

formativo ECM

(15)

Crediti ECM per formazione accreditata

+ Crediti ECM individuali

__________________

CREDITI ACQUISITI

(+ recupero se ammesso es 2017)

- Eventuali Crediti ridotti per rispetto Limiti

__________________

CREDITI ECM VALIDI AI FINI DEL SODDISFACIMENTO dell’Obbligo FORMATIVO individuale

IL CALCOLO DEI CREDITI

(16)

La raccolta crediti ECM per la Formazione Accreditata

Dati Anagrafe di Ordini, Collegi e Associazioni Crediti ECM individuali/

esenzioni inserite

Crediti ECM acquisti dai Professionisti raccolti tramite Provider

Il Co.Ge.A.P.S. permette a Ordini, Collegi, Associazioni la verifica della congruità dei crediti ECM del singolo professionista per la

CERTIFICAZIONE Aggregazione dei dati

(17)

La Formazione ECM accreditata è disponibile in Co.Ge.A.P.S

se il provider ha trasmesso regolarmente i report a corso ultimato

I crediti non sono presenti in Co.Ge.A.P.S mai prima di 90 giorni.

Se dopo 18 mesi dallo svolgimento del

corso non sono presenti delle

partecipazioni su segnalazione del

Professionista si valuta reinserimento

manuale tramite Backoffice.

(18)

Qual è la formazione accreditata?

Tipologia:

RES - Residenziale

FAD – Formazione a distanza Blended

FSC – Formazione sul campo Chi la accredita?

Gli enti accreditanti.

Chi sono gli Enti accreditanti?

Agenas, Regioni e Province autonome

(19)

La formazione ECM individuale

I crediti individuali, che il Professionista può chiedere di registrare tramite Ordini, Collegi, Associazioni e Segreteria ECM della Commissione Nazionale (per i non iscritti alle Associazioni di Professioni sanitarie non Ordinate) sono delle seguenti tipologie:

- Tutoraggio individuale pre/post laurea - Formazione all’estero

- Autoformazione

- Pubblicazioni scientifiche

- Sperimentazioni scientifiche

(20)

ABOLITI I LIMITI ANNUALI… (per triennio 2014-16 e 2017-2019)

Con Determina del 07/07/2016, la CNFC ha:

 Abolito limiti minimi e massimi annuali

 Esteso a tutti i professionisti la fruizione dell’autoformazione

NOVITA’ NORMATIVE

(21)

 Vincoli 2014-2016:

TIPOLOGIA CREDITI

Docenza, tutor, relatore di formazione

I crediti acquisiti tramite docenza non possono superare il 50% obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni.

convegni congressi simposi conferenze

attività di ricerca (FSC)

gruppi di

miglioramento (FSC)

docenza e tutoring anche individuale

La somma dei crediti non può superare

complessivamente il 60% dell’obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esoneri ed

esenzioni.

formazione

“reclutata”

I crediti non possono superare 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni,

esoneri ed esenzioni autoformazione

I crediti non possono superare il 10% dell’obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni,

esoneri ed esenzioni

Formazione Estera Massimo 50% obbligo formativo individuale

(22)

LE REGOLE CERTIFICATIVE DEL NUOVO LE REGOLE CERTIFICATIVE DEL NUOVO

TRIENNIO ECM 2017-2019 TRIENNIO ECM 2017-2019

Vincoli sulle tipologie di Formazione ECM:

Almeno il 40% dell’obbligo formativo individuale acquisito come partecipante a eventi ECM

Autoformazione: massimo il 10% dell’obbligo formativo individuale

Formazione reclutata: massimo 1/3 dell’obbligo formativo individuale

Maggiore semplificazione per il Professionista, che ha meno regole ma più chiare.

(23)

RIDUZIONE PER COSTRUZIONE E RIDUZIONE PER COSTRUZIONE E

COMPLETAMENTO DEL DOSSIER COMPLETAMENTO DEL DOSSIER

FORMATIVO FORMATIVO

Riduzione pari a 15 crediti nel triennio 2017-2019

per i professionisti che nel triennio 2014-2016

hanno completato il proprio Dossier Formativo Individuale, almeno per il

70% e almeno per 18 mesi.

Nel nuovo triennio 2017-

2019

(24)

La

certificazione 2014 - 2016

 La formazione non svolta secondo le regole della CNFC non contribuisce al soddisfacimento

dell’obbligo formativo;

 Certificazione ECM

disponibile da Aprile

2017

;

(25)

Se Crediti ECM acquisti nel triennio sono conformi alle regole,

>=

fabbisogno formativo individuale

(ridotto di eventuali esoneri /esenzioni) Il professionista può avere la

CERTIFICAZIONE ECM relativa al periodo Se Crediti ECM acquisti nel triennio

<

fabbisogno formativo individuale

(ridotto di eventuali esoneri /esenzioni) Il professionista può avere solo

l’ATTESTAZIONE ECM con il numero di

crediti acquisiti nel periodo

(26)

La certificazione ECM per il triennio 2011-2013 si basava su valutazione QUANTITATIVO (somma algebrica) della formazione effettuata e registrata in Co.Ge.A.P.S. rispetto all’obbligo formativo individuale Tutti i crediti acquisiti nel triennio 2011-2013, sono stati utili al soddisfacimento dell’obbligo formativo

individuale

NON tutti i crediti acquisiti nel triennio 2014-2016, potrebbero essere utili al soddisfacimento

dell’obbligo formativo individuale per presenza VINCOLI

La certificazione ECM è sempre acquisibile solo al puntuale raggiungimento del fabbisogno

formativo individuale

(27)

Da un punto di vista tecnico la

certificazione ECM viene rilasciata su

richiesta dell’interessato al Collegio.

(28)

Partecipazioni mancanti per un’incompleta e/o non corretta rendicontazione del Provider Crediti mancanti:

2008 – 2010 2011 – 2013 2014-2016

Ricezione copia attestati ed

autocertificazione

Verifica e Inserimento

Dati

Recupero crediti con codice fiscale sbagliato per errore in anagrafica o del Provider

Ricerca in

‘partecipazioni non importate’

con nominativo del Professionista

Partecipazione presente in banca dati ma non

associata al codice fiscale del

Professionista

Si procede con l’importazione manuale ovvero l’associazione della partecipazione

mancante al profilo del Professionista

In caso di crediti mancanti …..

(29)

Ricapitolando

Formazione ECM accreditata + Crediti ECM individuali

___________________

CREDITI ACQUISITI (oltre recuperi) - Limiti (non presenti nel 2011-13)

___________________

CREDITI VALIDI AI FINI DEL

SODDISFACIMENTO dell’Obbligo

FORMATIVO

(30)

un Professionista può ottenere la certificazione avendo acquisito un valore di crediti differente

da un altro Professionista, in relazione al proprio fabbisogno formativo individuale

Es1: un professionista che nel triennio 2014-2016 ha

acquisito 60 crediti utili al soddisfacimento del proprio

obbligo formativo, nel triennio 2014-2016 avrà un

obbligo formativo di 120 crediti, e in assenza di

esenzioni, con 120 crediti utili otterrà la certificazione

Es2: una professionista che nel triennio 2014-2016 ha

effettuato 110 crediti, nel triennio 2014-2016 avrà un

obbligo formativo di 105 crediti. Con un esonero per

un master di 1 anno, con 70 crediti ECM otterrà la

certificazione.

(31)

Il Professionista, si rivolge al Backoffice o a Collegi per la gestione di:

•Esoneri/Esenzioni

•Crediti individuali per tutoraggio

•Crediti individuali per formazione estera

•Crediti formativi individuali per tutoraggio

•Crediti formativi individuali per pubblicazioni scientifiche

•Rettifiche per errori nei crediti / mancanza di partecipazioni per errori nei report da parte dei provider

•Certificazione ed attestazione (inviato ad Ordine,

Collegio e Associazione per emissione)

(32)

Quindi per il triennio di riferimento:

1)Definito il fabbisogno formativo individuale

2)Verificato gli esoneri/esenzioni 3)Riscontrati i crediti registrati

Se Crediti ECM acquisti nel triennio> = fabbisogno formativo individuale (ridotto

di eventuali esoneri /esenzioni) Il professionista può avere la

CERTIFICAZIONE ECM relativa al

periodo

(33)

Anche nel presente triennio è stata data la possibilità ai professionisti iscritti ad Ordini, Collegi ed Associazioni afferenti

al Co.Ge.A.P.S.

•di visualizzare i crediti ECM acquisiti

•di definire il proprio Dossier formativo per i triennio 2017- 2019

IL DOSSIER FORMATIVO ….

(34)

La compilazione ipotetica di tutti i dossier formativi individuale e i Dossier di Gruppo costituisce la formazione aggregata attesa da parte dei professionisti.

Domanda aggregata di formazione potrebbe essere aspetto importante per gli organizzatori di formazione, per ottimizzare l’incontro tra domanda e offerta formativa.

Possibilità per il Professionista in quanto stakeholder del sistema di esprimere la formazione attesa.

Il Dossier Formativo vantaggio per il

sistema

(35)

Il Dossier individuale e il dossier di gruppo, è l’indicazione della formazione aggregata attesa dal Professionista e dalle Aziende.

IL DF ‘ATTESO’, è il dossier, che il professionista, in accordo con le strutture di riferimento (in qualità di dipendente o libero Professionista) intende sviluppare.

E’ evidenza che le risultanze del dossier

‘realizzato’ potrebbero differire dal dossier atteso.

Il Dossier atteso ….

(36)

Obiettivi formativi: elemento chiave del modello del dossier formativo definito dal

Gruppo di lavoro (Sez. 4 della CNFC)

(37)

Il dossier formativo individuale prevedere di ricondurre la formazione a:

•COMPETENZE PROFESSIONALI

•COMPETENZE DI PROCESSO RELAZIONALI/

COMUNICAT.

•COMPETENZE DI SISTEMA

La formazione prevista nel dossier formativo deve essere codificata secondo gli Obiettivi formativi stabiliti (Accordo Stato-Regioni 2009, 2012 e determina 17/07/2013) univocamente collegati alle aree.

La composizione del

DF

(38)

L’elemento comune nelle fasi del

processo ECM sono gli

obiettivi formativi definiti

nell’accordo.

Stato Regione.

(39)

L’applicativo del Dossier Formativo Individuale disponibile in Co.Ge.A.P.S presenta si avvale 3 specifiche sezioni:

1. Anagrafica

•profilo anagrafico con l’indicazione del profilo professionale,

•la collocazione lavorativa

•il curriculum dell’operatore 2. Programmazione

•fabbisogno formativo individuale definito in rapporto al profilo e alle aree di competenza dell’operatore e alle caratteristiche dell’attività clinico-assistenziale svolta

3. Realizzazione/Evidenze

•evidenze relative all’attività di formazione effettuata

4. Valutazione. La sezione è attivata per il monitoraggio da parte del Professionista e la valutazione a cura di Ordini, Collegi ed Associazioni.

Come si costruisce il Dossier;

(aree formative e relativo peso, selezione

obiettivi)

(40)

Modalità base di operative e accesso al portale Co.Ge.A.P.S

1) auto - registrazione del singolo professionista che accede al portale

2) visibilità dell’ammontare dei crediti ottenuti e di quelli ancora da acquisire;

3) sezione DF: ciascun professionista costruisce il proprio dossier ricordando di avere giusto peso riguardo agli obiettivi tecnico – professionali.

4) Tutti gli attestati di partecipazione ad eventi recanti l’obiettivo selezionato nel dossier saranno registrati automaticamente nel dossier su comunicazione del provider.

Si rammenta che nel caso di formazione svolta all’estero, autoapprendimento e tutoraggio individuale la registrazione avverrà a cura di Ordini, Collegi e Associazioni professionali di appartenenza. Per i professionisti sanitari che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate la registrazione avverrà a cura dalla Commissione Nazionale per la formazione continua

Riferimenti

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