Giornata “ECM 3.0 – Il terzo triennio ECM
Le regole certificative e il Dossier formativo
Pierpaolo Pateri Roma 24/03/2017
L’attuale normativa pone in carico ad Ordini, Collegi e Associazioni la verifica della continuità formativa dei professionisti.
Per adempiere ai propri compiti istituzionali gli Ordini, Collegi e Associazioni devono dotarsi della competenza ed organizzazione
necessaria per soddisfare il proprio ruolo di
certificatori dei percorsi ECM
Impiego nel privato accreditato (legge istitutiva ECM del 1999)
Iscrizione Albo dei Medici Competenti (Norma del 2008)
Valutazione dei medici dopo 5 e 15 anni (scatto contrattuale)
Valutazione dei Dirigenti di Struttura Complessa (alla scadenza del contratto)
Partecipazione alle selezioni per Direzione di Struttura Complessa
Impiego in alcuni Enti Pubblici
………
la Certificazione ECM è ormai Pre-requisito per:
La conformità alla norma ECM
Con l’introduzione della ‘CERTIFICAZIONE’ nel 2013 è stato finalizzato dal regolatore il concetto di
conformità alla norma.
In sintesi oggi si ha la conformità alla norma ECM per un professionista sanitario, quando:
La formazione ECM (accreditata e individuale) ha
soddisfatto il fabbisogno formativo.
L’ECM nella storia
2002-2010 Periodo sperimentale con passaggio al sistema Provider nel 2010 (Accordo Stato Regioni 2009)
•2011-2013 I triennio certificativo
•2014-2016 II triennio certificativo
•2017-2019 III triennio certificativo
Diventa fondamentale per un Professionista, sapere:
-Quale sia il proprio obbligo formativo per il triennio:
- Obbligo standard - Obbligo individuale - Esoneri ed esenzioni
-Come e quanti crediti poter acquisire:
- Con la Formazione ECM accreditata - Con i crediti ECM individuali
- I limiti per la formazione che viene
conteggiata ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo
Un Professionista è certificabile (a NORMA) se la
formazione ECM quantitativamente ha soddisfatto il
valore numerico dell’obbligo formativo individuale, nel
rispetto di eventuali vincoli
Le norme sono variate nel tempo
I triennio certificativo
Certificazione: Valutazione quantitativa, riduzioni piene, nessun limite
II triennio certificativo
Certificazione: Valutazione quantitativa, riduzioni piene, limiti su tipologie di formazione
II triennio certificativo
Certificazione: Valutazione quantitativa, riduzioni ridotte,
semplificazione limiti su tipologie di formazione e
orientamento al Dossier
L’obbligo formativo ECM:
quant’e?
Obbligo formativo standard
150 crediti triennio
Definito negli accordi Stato- Regioni del 2007, 2009,
2012, 2017
La CNFC ha confermato in 150 crediti il debito
formativo per tutte le professioni anche per il
triennio 2017-2019
QUINDI
Obbligo formativo standard - Riduzione
- (esoneri ed esenzioni) _________________________________
OBBLIGO FORMATIVO INDIVIDUALE
TRIENNALE
Le riduzioni introdotte per il triennio 2011-2013
e 2014-2016
Crediti acquisiti nel triennio precedente
Fabbisogno triennale
Da 101 a 150 105
Da 51 a 100 120
Da 30 a 50 135
Da 0 a 29 150
Riducono
l’obbligo
standard
E le riduzioni introdotte per il triennio 2017-2019
Riducono l’obbligo standard
Crediti acquisiti nel
triennio precedente Fabbisogno triennale
Da 121 a 150 120
Da 80 a 120 135
Da 0 a 80 150
ESONERO/ESENZIONI DUE ENTITA’DIVERSE
ESONERO: il Professionista è esonerato dall’obbligo formativo per un periodo di tempo , pur continuando ad esercitare la professione sanitaria. L’esonero dall’obbligo formativo ECM è concettualmente determinato dal fatto che il professionista sta formandosi con altra formazione qualificata (universitaria) o è impedito dal formarsi per eventi calamitosi (Eventi naturali).
ESENZIONI: il Professionista è esentato dall’obbligo formativo per un periodo di tempo, in quanto ha dovuto sospendere per giustificato motivo l’attività professionale. L’esenzione dall’obbligo formativo ECM è concettualmente determinato dal fatto che il professionista non sta svolgendo attività professionale per un periodo definito.
In base all’Accordo Stato Regioni 2017, per tutti i Professionisti sanitari decorre dall’anno successivo all’acquisizione del titolo abilitante.
(precedentemente dall’anno successivo l’iscrizione all’Albo)
Novità variazione decorrenza obbligo
formativo ECM
Crediti ECM per formazione accreditata
+ Crediti ECM individuali
__________________
CREDITI ACQUISITI
(+ recupero se ammesso es 2017)
- Eventuali Crediti ridotti per rispetto Limiti
__________________
CREDITI ECM VALIDI AI FINI DEL SODDISFACIMENTO dell’Obbligo FORMATIVO individuale
IL CALCOLO DEI CREDITI
La raccolta crediti ECM per la Formazione Accreditata
Dati Anagrafe di Ordini, Collegi e Associazioni Crediti ECM individuali/
esenzioni inserite
Crediti ECM acquisti dai Professionisti raccolti tramite Provider
Il Co.Ge.A.P.S. permette a Ordini, Collegi, Associazioni la verifica della congruità dei crediti ECM del singolo professionista per la
CERTIFICAZIONE Aggregazione dei dati
La Formazione ECM accreditata è disponibile in Co.Ge.A.P.S
se il provider ha trasmesso regolarmente i report a corso ultimato
I crediti non sono presenti in Co.Ge.A.P.S mai prima di 90 giorni.
Se dopo 18 mesi dallo svolgimento del
corso non sono presenti delle
partecipazioni su segnalazione del
Professionista si valuta reinserimento
manuale tramite Backoffice.
Qual è la formazione accreditata?
Tipologia:
RES - Residenziale
FAD – Formazione a distanza Blended
FSC – Formazione sul campo Chi la accredita?
Gli enti accreditanti.
Chi sono gli Enti accreditanti?
Agenas, Regioni e Province autonome
La formazione ECM individuale
I crediti individuali, che il Professionista può chiedere di registrare tramite Ordini, Collegi, Associazioni e Segreteria ECM della Commissione Nazionale (per i non iscritti alle Associazioni di Professioni sanitarie non Ordinate) sono delle seguenti tipologie:
- Tutoraggio individuale pre/post laurea - Formazione all’estero
- Autoformazione
- Pubblicazioni scientifiche
- Sperimentazioni scientifiche
ABOLITI I LIMITI ANNUALI… (per triennio 2014-16 e 2017-2019)
Con Determina del 07/07/2016, la CNFC ha:
Abolito limiti minimi e massimi annuali
Esteso a tutti i professionisti la fruizione dell’autoformazione
NOVITA’ NORMATIVE
Vincoli 2014-2016:
TIPOLOGIA CREDITI
Docenza, tutor, relatore di formazione
I crediti acquisiti tramite docenza non possono superare il 50% obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni.
convegni congressi simposi conferenze
attività di ricerca (FSC)
gruppi di
miglioramento (FSC)
docenza e tutoring anche individuale
La somma dei crediti non può superare
complessivamente il 60% dell’obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esoneri ed
esenzioni.
formazione
“reclutata”
I crediti non possono superare 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni,
esoneri ed esenzioni autoformazione
I crediti non possono superare il 10% dell’obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni,
esoneri ed esenzioni
Formazione Estera Massimo 50% obbligo formativo individuale
LE REGOLE CERTIFICATIVE DEL NUOVO LE REGOLE CERTIFICATIVE DEL NUOVO
TRIENNIO ECM 2017-2019 TRIENNIO ECM 2017-2019
Vincoli sulle tipologie di Formazione ECM:
Almeno il 40% dell’obbligo formativo individuale acquisito come partecipante a eventi ECM
Autoformazione: massimo il 10% dell’obbligo formativo individuale
Formazione reclutata: massimo 1/3 dell’obbligo formativo individuale
Maggiore semplificazione per il Professionista, che ha meno regole ma più chiare.
RIDUZIONE PER COSTRUZIONE E RIDUZIONE PER COSTRUZIONE E
COMPLETAMENTO DEL DOSSIER COMPLETAMENTO DEL DOSSIER
FORMATIVO FORMATIVO
Riduzione pari a 15 crediti nel triennio 2017-2019
per i professionisti che nel triennio 2014-2016
hanno completato il proprio Dossier Formativo Individuale, almeno per il
70% e almeno per 18 mesi.
Nel nuovo triennio 2017-
2019
La
certificazione 2014 - 2016
La formazione non svolta secondo le regole della CNFC non contribuisce al soddisfacimento
dell’obbligo formativo;
Certificazione ECM
disponibile da Aprile
2017
;Se Crediti ECM acquisti nel triennio sono conformi alle regole,
>=
fabbisogno formativo individuale
(ridotto di eventuali esoneri /esenzioni) Il professionista può avere la
CERTIFICAZIONE ECM relativa al periodo Se Crediti ECM acquisti nel triennio
<
fabbisogno formativo individuale
(ridotto di eventuali esoneri /esenzioni) Il professionista può avere solo
l’ATTESTAZIONE ECM con il numero di
crediti acquisiti nel periodo
La certificazione ECM per il triennio 2011-2013 si basava su valutazione QUANTITATIVO (somma algebrica) della formazione effettuata e registrata in Co.Ge.A.P.S. rispetto all’obbligo formativo individuale Tutti i crediti acquisiti nel triennio 2011-2013, sono stati utili al soddisfacimento dell’obbligo formativo
individuale
NON tutti i crediti acquisiti nel triennio 2014-2016, potrebbero essere utili al soddisfacimento
dell’obbligo formativo individuale per presenza VINCOLI
La certificazione ECM è sempre acquisibile solo al puntuale raggiungimento del fabbisogno
formativo individuale
Da un punto di vista tecnico la
certificazione ECM viene rilasciata su
richiesta dell’interessato al Collegio.
Partecipazioni mancanti per un’incompleta e/o non corretta rendicontazione del Provider Crediti mancanti:
2008 – 2010 2011 – 2013 2014-2016
Ricezione copia attestati ed
autocertificazione
Verifica e Inserimento
Dati
Recupero crediti con codice fiscale sbagliato per errore in anagrafica o del Provider
Ricerca in
‘partecipazioni non importate’
con nominativo del Professionista
Partecipazione presente in banca dati ma non
associata al codice fiscale del
Professionista
Si procede con l’importazione manuale ovvero l’associazione della partecipazione
mancante al profilo del Professionista
In caso di crediti mancanti …..
Ricapitolando
Formazione ECM accreditata + Crediti ECM individuali
___________________
CREDITI ACQUISITI (oltre recuperi) - Limiti (non presenti nel 2011-13)
___________________
CREDITI VALIDI AI FINI DEL
SODDISFACIMENTO dell’Obbligo
FORMATIVO
un Professionista può ottenere la certificazione avendo acquisito un valore di crediti differente
da un altro Professionista, in relazione al proprio fabbisogno formativo individuale
Es1: un professionista che nel triennio 2014-2016 ha
acquisito 60 crediti utili al soddisfacimento del proprio
obbligo formativo, nel triennio 2014-2016 avrà un
obbligo formativo di 120 crediti, e in assenza di
esenzioni, con 120 crediti utili otterrà la certificazione
Es2: una professionista che nel triennio 2014-2016 ha
effettuato 110 crediti, nel triennio 2014-2016 avrà un
obbligo formativo di 105 crediti. Con un esonero per
un master di 1 anno, con 70 crediti ECM otterrà la
certificazione.
Il Professionista, si rivolge al Backoffice o a Collegi per la gestione di:
•Esoneri/Esenzioni
•Crediti individuali per tutoraggio
•Crediti individuali per formazione estera
•Crediti formativi individuali per tutoraggio
•Crediti formativi individuali per pubblicazioni scientifiche
•Rettifiche per errori nei crediti / mancanza di partecipazioni per errori nei report da parte dei provider
•Certificazione ed attestazione (inviato ad Ordine,
Collegio e Associazione per emissione)
Quindi per il triennio di riferimento:
1)Definito il fabbisogno formativo individuale
2)Verificato gli esoneri/esenzioni 3)Riscontrati i crediti registrati
Se Crediti ECM acquisti nel triennio> = fabbisogno formativo individuale (ridotto
di eventuali esoneri /esenzioni) Il professionista può avere la
CERTIFICAZIONE ECM relativa al
periodo
Anche nel presente triennio è stata data la possibilità ai professionisti iscritti ad Ordini, Collegi ed Associazioni afferenti
al Co.Ge.A.P.S.
•di visualizzare i crediti ECM acquisiti
•di definire il proprio Dossier formativo per i triennio 2017- 2019
IL DOSSIER FORMATIVO ….
•
La compilazione ipotetica di tutti i dossier formativi individuale e i Dossier di Gruppo costituisce la formazione aggregata attesa da parte dei professionisti.
•
Domanda aggregata di formazione potrebbe essere aspetto importante per gli organizzatori di formazione, per ottimizzare l’incontro tra domanda e offerta formativa.
•
Possibilità per il Professionista in quanto stakeholder del sistema di esprimere la formazione attesa.
Il Dossier Formativo vantaggio per il
sistema
Il Dossier individuale e il dossier di gruppo, è l’indicazione della formazione aggregata attesa dal Professionista e dalle Aziende.
IL DF ‘ATTESO’, è il dossier, che il professionista, in accordo con le strutture di riferimento (in qualità di dipendente o libero Professionista) intende sviluppare.
E’ evidenza che le risultanze del dossier
‘realizzato’ potrebbero differire dal dossier atteso.
Il Dossier atteso ….
Obiettivi formativi: elemento chiave del modello del dossier formativo definito dal
Gruppo di lavoro (Sez. 4 della CNFC)
Il dossier formativo individuale prevedere di ricondurre la formazione a:
•COMPETENZE PROFESSIONALI
•COMPETENZE DI PROCESSO RELAZIONALI/
COMUNICAT.
•COMPETENZE DI SISTEMA
La formazione prevista nel dossier formativo deve essere codificata secondo gli Obiettivi formativi stabiliti (Accordo Stato-Regioni 2009, 2012 e determina 17/07/2013) univocamente collegati alle aree.
La composizione del
DF
L’elemento comune nelle fasi del
processo ECM sono gli
obiettivi formativi definiti
nell’accordo.
Stato Regione.
L’applicativo del Dossier Formativo Individuale disponibile in Co.Ge.A.P.S presenta si avvale 3 specifiche sezioni:
1. Anagrafica
•profilo anagrafico con l’indicazione del profilo professionale,
•la collocazione lavorativa
•il curriculum dell’operatore 2. Programmazione
•fabbisogno formativo individuale definito in rapporto al profilo e alle aree di competenza dell’operatore e alle caratteristiche dell’attività clinico-assistenziale svolta
3. Realizzazione/Evidenze
•evidenze relative all’attività di formazione effettuata
4. Valutazione. La sezione è attivata per il monitoraggio da parte del Professionista e la valutazione a cura di Ordini, Collegi ed Associazioni.
Come si costruisce il Dossier;
(aree formative e relativo peso, selezione
obiettivi)
Modalità base di operative e accesso al portale Co.Ge.A.P.S
1) auto - registrazione del singolo professionista che accede al portale
2) visibilità dell’ammontare dei crediti ottenuti e di quelli ancora da acquisire;
3) sezione DF: ciascun professionista costruisce il proprio dossier ricordando di avere giusto peso riguardo agli obiettivi tecnico – professionali.
4) Tutti gli attestati di partecipazione ad eventi recanti l’obiettivo selezionato nel dossier saranno registrati automaticamente nel dossier su comunicazione del provider.
Si rammenta che nel caso di formazione svolta all’estero, autoapprendimento e tutoraggio individuale la registrazione avverrà a cura di Ordini, Collegi e Associazioni professionali di appartenenza. Per i professionisti sanitari che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate la registrazione avverrà a cura dalla Commissione Nazionale per la formazione continua