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DECRETO DEL RE GRAN MAESTRO CHE STABILISCE NUOVE REGOLE PER... Italia. Digitized by Google

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DECRETO DEL RE

GRAN MAESTRO CHE STABILISCE

NUOVE REGOLE

PER...

Italia

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DECRETO DEL RE

GRAN MAESTRO

CHESTABILISCE

NUOVE REGOLE

TER

L'AMMISSIONE E LEPROMOZIONI NELL'ANTICOED ILLUSTRE ORDINE

DE'

SANTI MAURIZIO E LAZZARO

IN

DATA DEL

20FEBBRAIO 1868

TIPOGRAFIA EREDI BOTTA 1868

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(6)

Digiti.

(7)

SIRE,

La mancanza

di

norme precise, secondo

le

quali dovesse regolarsi

la

distribuzione delle decorazioni dell'Ordine dei Santi Maurizio

e

Lazzaro, induceva spesse volte diseguaglianza

di criterio frai vari dicasteri

che hanno facoltà

di

proporne

il

conferimento.

Quest'inconveniente, giustamente avvertito più volte e riconosciuto da Vostra Maestà, Tha detcr- minata ad ordinare

al

riferente

di

preparare,

di

concerto col presidente del Consiglio dei

ministri,

un decreto granniagistrale

nel (piale

fossero, se-

condo

i

gradi delle persone,

la

qualità dei servigi o delle personali benemerenze,

stabilitele

regole da seguitarsi nel dispensare

la

decorazione delle

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(8)

varie

classi,

e nel promuovere

i

cavalieri da una

classe

all'altra;

riservando

alla

Reale Sua prero- gativa (senza escludere

l'iniziativa

ministeriale)

il

ricompensare per moia proprio

,

ed a misura del loro valore

i

meriti personali indipendenti dal

grado occupato nella gerarchia dei pubblici

uffizi,

quali sono

i

meriti

scientifici, letterarii,artistici, le

scoperte ed invenzioni,

la

diffusione

dell'istru-

zione e dell'educazione popolare,

le

insigni opere

di

beneficenza,

i

servigi

resi

all'umanità e sopra-

tutto quelli resi

alla gran patria

italiana sia

nel Parlamento che

fuori.

Il

presidente del Consiglio dei ministri ed

il

riferente avendo adempiuto

il

loro incarico, e

Vostra Maestà essendosi degnata d'approvare

le

norme che vennero sottoposte

all'alto

suo esame,

il

riferente ha perciò l'onore di rassegnare

alla

Rea! segnatura

il

relativo decreto.

Visto: L. F.

MENABREA CIBRARIO

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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIADI DIO E PER VOLONTÀ

DELLA

NAZIONE

RE D'ITALIA

Essendo nostra volontà che l'Ordine dei SantiMaurizio e Lazzaro, tanto anticoed illustre anche per lebeneficenze esercitate,sirendapel ristretto

numero

eperla qualità dei decorati

sempre

piùdegnodellasua

fama

,

Dinostro

moto

proprioesentitiilPresidente del Consiglio deiministri e il ministro di Stato nostro primo segretario del

Gran

Magistero,edin virtù della regia nostraprerogativa edautoritàmagistrale

,

Abbiamo

decretato edecretiamoquantosegue:

Art. 1.

L'Ordine continua adessere destinato

a

ricompensa delle distintebenemerenzeacquistatenellecarriereciviliemilitari, nelle scienze, nellelettere,nelle arti^nelcommercio, nell'in- dustria epiù specialmenteinoperedibeneficenzaperlequali l'Ordinevenneistituitoodicui fusuccessivamenteincaricato.

La

soladiuturnità del servigio prestato negliufficipubblici

non

è titolo sufficiente perottenere la croce, salvochè si

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(10)

s

trattidi serviziparlamentari odi servizigratuiti nelle

ammi-

nistrazioniprovinciali ecomunali odin istituti dieducazione obeneficenza.

Art. 2.

Ninno

potràconseguireperla

prima

voltamaggior grado chequellodicavaliere,salvoche rivestala carica di grande ufficialedelloStato;lapresente disposizione

non comprende

cheinazionali.

Art. 3.

Ninn

decorato potrà essere promosso ad

un

gradosupe- riore se

non dopo

trascorsi neigradidicavaliere edi ufficiale tre anni, in quello di

commendatore

quattro, in quello di grand'ufficialecinque.

Akt. 4.

Il

numero

deidecoratisaràd'orainpoifissato:

Pei cavalieridigrancroceasessanta;

Pei grand'uffizialia centocinquanta;

Pei

commendatori

a cinquecento; Pergli uffizialiaduemila;

11

numero

dei cavalieririmaneindeterminato.

Nel

numero

dei cavalieridigrancroce

non

sono compresi

icavalieri del

Supremo

OrdinedellaSS.Annunziata, che per antica consuetudine ricevendo la collana possono fregiarsi dellegrandiinsegnemauriziane.

Affinediridurreprogressivamentelequattro prime classi al

numero

stabilito,sifarà

una

solapromozioneognidueva- canzetrattandosidicavalieridigrancroce,digrandi uffiziali edi

commendatori

;

una

ogni trepergli uffiziali.

(11)

«.I

Art. 5.

Salvo

sempre

ildisposto degli articoli 2,3e4

hanno

qua- litàper ricevere(nondiritto diottenere):

a)

La

(fraticrocegliambasciatori,iministridiStato,imi- nistrisegretaridiStato,ilpresidentedelConsigliodiStatoe dellaCortedeiconti, iprimipresidenti ed i procuratori ge- neralidelleCortidicassazione,igenerali d'armata, gli

am-

miragli, il presidente e l'avvocato generale del tribunale

supremo

diguerra.

Dopo

ottoannidiservizio effettivonelle seguenti cariche: iprimi presidenti delle Cortid'appello,i

luogotenenti generali,ivice-ammiragli,gliinviatistraordinari eministri plenipotenziari di prima classe, i presidenti di sezione del ConsigliodiStato,delleCortidicassazione e della Cortedeiconti.

b)

La

crocedigrandeuffiziale iprimi presidenti edi pro- curatori generalidelle Corti d'appello, i luogotenenti gene- rali,ivice-ammiragli,gli inviati straordinari e ministri ple- nipotenziaridi1*classe,ipresidentidisezione del Consiglio diStato,delleCortidicassazione e della Corte dei conti; e dopodieciannidiservizioeffettivonella lorocaricaiprefetti,

iconsiglieri diStato, dellaCortedeiconti e di cassazione,i

presidentidisezionedelleCorti d'appello,isegretari generali edidirettori generali,idirettorisuperiori edispettori gene- ralidei Ministeri,imaggiori generali, icontrammiragli, i

ministri plenipotenziaridi2*classe,isindaci di Torino, Ge- nova, Milano, Venezia,

Parma, Modena,

Bologna, Firenze, Napoli,

Palermo

e Cagliari.

c)

La

crocedicommendatoreiprefetti,iconsiglieri diStato, della Corte dei contiediCassazione,ipresidentidisezione

(12)

10

delleCorti d'appello, isegretari generali,edidirettori gene- rali,i direttori superioriedispettorigenerali dei Ministeri,

i maggiori generali, i contrammiragli, i ministri plenipo- tenziaridi 2* classe,i sindaci di Torino, Genova, Firenze, Milano,Venezia,

Parma, Modena,

Bologna,Napoli,

Palermo

e Cagliari.Isindacidelle città capoluoghidi provincia, dopo

ima

conferma;edopo cinque annidigradoicolonnelli,ica- pitanidivascelloedidirettori capididivisione deiMinisteri edel

Gran

Magistero Mauriziano.

D'orainpoi lacrocechei

commendatori

portano al collo sarà sormontatadaliaCoronareale.

d)

La

croce d'uf/Uialeicolonnelli,icapitanidivascello,i consiglieridiappello,ireferendariialConsigliodiStato,ira- gionieri alla Cortedei conti;e

dopo

cinque annidiservizio nellarispettivacaricailuogotenenti colonnelli,icapitani di fregatadi 1* classe,isotto-prefettiedicapi sezione nei Mini- steri,ipresidenti dei tribunalidicircondario,ediprocuratori delRe. Isindacidelle città capoluoghi di circondario

dopo una

conferma.

Nellacrocedi uffizialesaràd'orainpoisurrogataallaghir- landadiquercia e d'allorola

Corona

reale.

e)

La

croce di cavaliereipresidentieprocuratori del

Re

pressoitribunalidicircondario,isotto-prefetti,icapidi se- zione nei Ministeri,imaggiori nell'esercito,icapitani difre- gatadi2' classe.

Dopo

dieciannidiservizio nei gradi seguenti, iconsiglieri di prefettura,igiudici dei tribunali di circon- dario, i pretori dellecittà capoluoghi di provincia.

Dopo

quindici annidiservizio inquel grado, i pretori dellecittà capoluoghidicircondario. Iconsiglieriedisindacidellecittà

dopo una

conferma. Icapitanisimilmente

dopo

dodiciannidi grado.

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11

Niuno

potràprevalersi delsuogrado edellasuaanzianità per pretendere

una nomina

od

una

promozionenell'Ordine.

Le

eccezionialle

norme

stabilite nel presente articolo

non

po- tranno essere proposte alla nostra approvazionese

non

in casistraordinari e per ragionidisegnalatiservizi.Imotividi talieccezioniverrannoespostieresi dipubblicaragione, uni- tamentealdecretorelativo.

Aut.6.

In occasionedi

ammessione a

riposodopoottoannidi ser- vizionello stesso grado,ifunzionari indicati nei precedenti articolipotranno essere promossialgrado

immediatamente

superiore a quello corrispondenteallacarica di cui fossero insigniti. Coloroche

non

sonaconsiderati negli articolipre- cedenti, e che fossero ravvisati degni dispeciale riguardo potranno nella stessaoccasione della

ammessione a

riposo ottenere la crocedicavaliere.

Art.7.

Perifunzionari di cui

non

siè fatta specifica menzione negli articoliprecedenti,siavrà riguardoalgrado acuifos- serostatiassimilati.

In caso dubbiosichiederàilpareredel Consiglio dell'Or- dinedeiSantiMaurizioeLazzaro. .

Art.8.

Rispettoalle persone che

non

sonoalservizio delloStato lamisuradellaricompensa sarà determinata da quella dei

(14)

12

meritipiùo

meno

segnalatiresi allapatria mercèleegregie opere dell'intelletto e della

mano,

le invenzioni ole prime applicazionidinuovitrovati,lescoperte eleesplorazioni geo- grafichee scientifiche dipaesipunto o poconoti,iservigiresi all'umanità,leprovedicoraggiocivile,lafondazionediscuole edi ospizi, labenevolaassociazione del capitale e del lavoroin vasteimprese industrialiecommerciali,e soprattuttola dif- fusione dell'istruzionesiasuperiore,siapopolare,tantonella parte letteraria, scientificae tecnica,che nella educativa e morale.

Art.9.

Fuoridei casi straordinariche dianoluogo a mota proprio edicambi di decorazioni fraStato e Stato,ilconferimento delledecorazioniavrà luogonelgiornodi

San

Maurizio (15 gennaio) e nelgiornodellafesta dello Statuto (primadome- nicadigiugno).

Un mese prima

didetteepocheogni ministro trasmetterà al

Gran

Magisterodell'Ordine

un

elenco deisoggettiche in- tende proporre perla decorazione eolla indicazionedeiloro rispettivi titoliataledistinzione.

Il nostro

primo

segretario del

Gran

Magistero, assistito

da

dueconsiglieri dell'Ordineche verrannodanoi designati, verificherà seperleproposte fatte concorrano le condizioni stabilite agli articoli 2,3, 4,5 e tidel presente decreto, ele rinvieni quindialrispettivo Dicastero colle osservazioni che saranno occorse.

Quando

nelloapporrtiilvistoaidecretiil

predetto nostro

primo

segretariosiaccorgerà chevihluogo a qualchedubbio,

prima

didarviesecuzione ènostraprecisa intenzioneche ne riferiscaanoipergliopportuniprovvedi-

(15)

13 menti, dei quali saràsua curad'informare sollecitamenteil ministrocheavrìtspeditoildecreto.

Art. 10.

E

vietatodidarepartecipazione,od'inserirenella Gazzetta Ufficialelanotiziadelledecorazioni

da

noi conferite se

prima

ildecretonostro

non

è registratoal

Gran

Magisteroe

non

è speditoildiploma.

Art. 11.

Le

proposterelativealconferimentodicrocia personaggi esteri

debbono

esserci rassegnate dal ministrodegli affari esteri.

Art. 12.

Nei cambi di decorazioni con poteùze esterela stella di grand'uffìziale dell'Ordine dei SantiMaurizioeLazzaro,

come uno

degli OrdiniprimarideinostriStati,saràriputataavere

un

valoreugualeal

Gran

Cordonedi

uno

degli Ordini secon- daridellepotenzeestere.

Art. 13.

Sarà privato della decorazionechiunque per

un

fattole- galmente accertato abbia

mancato

all'onore,o propugnato interessi antinazionali.

Mandiamo

atuttiinostri ministri segretaridiStato, ed

(16)

*

14

a

chiunquespetti di osservare e far osservare il presente decreto,che saràregistratoalcontrollogenerale dell'Ordine Mauriziano.ed incarichiamodellasuaesecuzioneilpresidente del Consiglio dei ministri ed il ministro di Stato nostro

primo

segretarioperl'Ordinestesso.

Dato

aFirenze,addì20febbraio1868.

VITTORIO EMANUELE

Menabrka

ClBRARIO

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