DECRETO DEL RE
GRAN MAESTRO CHE STABILISCE
NUOVE REGOLE
PER...
Italia
IP
Digitizedby
Digitizedby
Digitizedby
DECRETO DEL RE
GRAN MAESTRO
CHESTABILISCE
NUOVE REGOLE
TER
L'AMMISSIONE E LEPROMOZIONI NELL'ANTICOED ILLUSTRE ORDINE
DE'
SANTI MAURIZIO E LAZZARO
IN
DATA DEL
20FEBBRAIO 1868TIPOGRAFIA EREDI BOTTA 1868
Digitizedby
Digiti.
SIRE,
La mancanza
dinorme precise, secondo
lequali dovesse regolarsi
ladistribuzione delle decorazioni dell'Ordine dei Santi Maurizio
eLazzaro, induceva spesse volte diseguaglianza
di criterio frai vari dicasteriche hanno facoltà
diproporne
ilconferimento.
Quest'inconveniente, giustamente avvertito più volte e riconosciuto da Vostra Maestà, Tha detcr- minata ad ordinare
alriferente
dipreparare,
diconcerto col presidente del Consiglio dei
ministri,un decreto granniagistrale
nel (pialefossero, se-
condo
igradi delle persone,
laqualità dei servigi o delle personali benemerenze,
stabiliteleregole da seguitarsi nel dispensare
ladecorazione delle
2
Digitizedby
varie
classi,e nel promuovere
icavalieri da una
classe
all'altra;riservando
allaReale Sua prero- gativa (senza escludere
l'iniziativaministeriale)
il
ricompensare per moia proprio
,ed a misura del loro valore
imeriti personali indipendenti dal
grado occupato nella gerarchia dei pubblici
uffizi,quali sono
imeriti
scientifici, letterarii,artistici, lescoperte ed invenzioni,
ladiffusione
dell'istru-zione e dell'educazione popolare,
leinsigni opere
dibeneficenza,
iservigi
resiall'umanità e sopra-
tutto quelli resialla gran patria
italiana sianel Parlamento che
fuori.Il
presidente del Consiglio dei ministri ed
ilriferente avendo adempiuto
illoro incarico, e
Vostra Maestà essendosi degnata d'approvare
lenorme che vennero sottoposte
all'altosuo esame,
il
riferente ha perciò l'onore di rassegnare
allaRea! segnatura
ilrelativo decreto.
Visto: L. F.
MENABREA CIBRARIO
Digitizedby
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIADI DIO E PER VOLONTÀDELLA
NAZIONERE D'ITALIA
Essendo nostra volontà che l'Ordine dei SantiMaurizio e Lazzaro, tanto anticoed illustre anche per lebeneficenze esercitate,sirendapel ristretto
numero
eperla qualità dei decoratisempre
piùdegnodellasuafama
,
Dinostro
moto
proprioesentitiilPresidente del Consiglio deiministri e il ministro di Stato nostro primo segretario delGran
Magistero,edin virtù della regia nostraprerogativa edautoritàmagistrale,
Abbiamo
decretato edecretiamoquantosegue:Art. 1.
L'Ordine continua adessere destinato
a
ricompensa delle distintebenemerenzeacquistatenellecarriereciviliemilitari, nelle scienze, nellelettere,nelle arti^nelcommercio, nell'in- dustria epiù specialmenteinoperedibeneficenzaperlequali l'Ordinevenneistituitoodicui fusuccessivamenteincaricato.La
soladiuturnità del servigio prestato negliufficipubblicinon
è titolo sufficiente perottenere la croce, salvochè sii
Digitizedby
s
trattidi serviziparlamentari odi servizigratuiti nelle
ammi-
nistrazioniprovinciali ecomunali odin istituti dieducazione obeneficenza.Art. 2.
Ninno
potràconseguireperlaprima
voltamaggior grado chequellodicavaliere,salvoche rivestala carica di grande ufficialedelloStato;lapresente disposizionenon comprende
cheinazionali.Art. 3.
Ninn
decorato potrà essere promosso adun
gradosupe- riore senon dopo
trascorsi neigradidicavaliere edi ufficiale tre anni, in quello dicommendatore
quattro, in quello di grand'ufficialecinque.Akt. 4.
Il
numero
deidecoratisaràd'orainpoifissato:Pei cavalieridigrancroceasessanta;
Pei grand'uffizialia centocinquanta;
Pei
commendatori
a cinquecento; Pergli uffizialiaduemila;11
numero
dei cavalieririmaneindeterminato.Nel
numero
dei cavalieridigrancrocenon
sono compresiicavalieri del
Supremo
OrdinedellaSS.Annunziata, che per antica consuetudine ricevendo la collana possono fregiarsi dellegrandiinsegnemauriziane.Affinediridurreprogressivamentelequattro prime classi al
numero
stabilito,sifaràuna
solapromozioneognidueva- canzetrattandosidicavalieridigrancroce,digrandi uffiziali edicommendatori
;una
ogni trepergli uffiziali.«.I
Art. 5.
Salvo
sempre
ildisposto degli articoli 2,3e4hanno
qua- litàper ricevere(nondiritto diottenere):a)
La
(fraticrocegliambasciatori,iministridiStato,imi- nistrisegretaridiStato,ilpresidentedelConsigliodiStatoe dellaCortedeiconti, iprimipresidenti ed i procuratori ge- neralidelleCortidicassazione,igenerali d'armata, gliam-
miragli, il presidente e l'avvocato generale del tribunalesupremo
diguerra.Dopo
ottoannidiservizio effettivonelle seguenti cariche: iprimi presidenti delle Cortid'appello,iluogotenenti generali,ivice-ammiragli,gliinviatistraordinari eministri plenipotenziari di prima classe, i presidenti di sezione del ConsigliodiStato,delleCortidicassazione e della Cortedeiconti.
b)
La
crocedigrandeuffiziale iprimi presidenti edi pro- curatori generalidelle Corti d'appello, i luogotenenti gene- rali,ivice-ammiragli,gli inviati straordinari e ministri ple- nipotenziaridi1*classe,ipresidentidisezione del Consiglio diStato,delleCortidicassazione e della Corte dei conti; e dopodieciannidiservizioeffettivonella lorocaricaiprefetti,iconsiglieri diStato, dellaCortedeiconti e di cassazione,i
presidentidisezionedelleCorti d'appello,isegretari generali edidirettori generali,idirettorisuperiori edispettori gene- ralidei Ministeri,imaggiori generali, icontrammiragli, i
ministri plenipotenziaridi2*classe,isindaci di Torino, Ge- nova, Milano, Venezia,
Parma, Modena,
Bologna, Firenze, Napoli,Palermo
e Cagliari.c)
La
crocedicommendatoreiprefetti,iconsiglieri diStato, della Corte dei contiediCassazione,ipresidentidisezione10
delleCorti d'appello, isegretari generali,edidirettori gene- rali,i direttori superioriedispettorigenerali dei Ministeri,
i maggiori generali, i contrammiragli, i ministri plenipo- tenziaridi 2* classe,i sindaci di Torino, Genova, Firenze, Milano,Venezia,
Parma, Modena,
Bologna,Napoli,Palermo
e Cagliari.Isindacidelle città capoluoghidi provincia, dopoima
conferma;edopo cinque annidigradoicolonnelli,ica- pitanidivascelloedidirettori capididivisione deiMinisteri edelGran
Magistero Mauriziano.D'orainpoi lacrocechei
commendatori
portano al collo sarà sormontatadaliaCoronareale.d)
La
croce d'uf/Uialeicolonnelli,icapitanidivascello,i consiglieridiappello,ireferendariialConsigliodiStato,ira- gionieri alla Cortedei conti;edopo
cinque annidiservizio nellarispettivacaricailuogotenenti colonnelli,icapitani di fregatadi 1* classe,isotto-prefettiedicapi sezione nei Mini- steri,ipresidenti dei tribunalidicircondario,ediprocuratori delRe. Isindacidelle città capoluoghi di circondariodopo una
conferma.Nellacrocedi uffizialesaràd'orainpoisurrogataallaghir- landadiquercia e d'allorola
Corona
reale.e)
La
croce di cavaliereipresidentieprocuratori delRe
pressoitribunalidicircondario,isotto-prefetti,icapidi se- zione nei Ministeri,imaggiori nell'esercito,icapitani difre- gatadi2' classe.Dopo
dieciannidiservizio nei gradi seguenti, iconsiglieri di prefettura,igiudici dei tribunali di circon- dario, i pretori dellecittà capoluoghi di provincia.Dopo
quindici annidiservizio inquel grado, i pretori dellecittà capoluoghidicircondario. Iconsiglieriedisindacidellecittàdopo una
conferma. Icapitanisimilmentedopo
dodiciannidi grado.Digitizedby
11
Niuno
potràprevalersi delsuogrado edellasuaanzianità per pretendereuna nomina
oduna
promozionenell'Ordine.Le
eccezioniallenorme
stabilite nel presente articolonon
po- tranno essere proposte alla nostra approvazionesenon
in casistraordinari e per ragionidisegnalatiservizi.Imotividi talieccezioniverrannoespostieresi dipubblicaragione, uni- tamentealdecretorelativo.Aut.6.
In occasionedi
ammessione a
riposodopoottoannidi ser- vizionello stesso grado,ifunzionari indicati nei precedenti articolipotranno essere promossialgradoimmediatamente
superiore a quello corrispondenteallacarica di cui fossero insigniti. Colorochenon
sonaconsiderati negli articolipre- cedenti, e che fossero ravvisati degni dispeciale riguardo potranno nella stessaoccasione dellaammessione a
riposo ottenere la crocedicavaliere.Art.7.
Perifunzionari di cui
non
siè fatta specifica menzione negli articoliprecedenti,siavrà riguardoalgrado acuifos- serostatiassimilati.In caso dubbiosichiederàilpareredel Consiglio dell'Or- dinedeiSantiMaurizioeLazzaro. .
Art.8.
Rispettoalle persone che
non
sonoalservizio delloStato lamisuradellaricompensa sarà determinata da quella dei12
meritipiùo
meno
segnalatiresi allapatria mercèleegregie opere dell'intelletto e dellamano,
le invenzioni ole prime applicazionidinuovitrovati,lescoperte eleesplorazioni geo- grafichee scientifiche dipaesipunto o poconoti,iservigiresi all'umanità,leprovedicoraggiocivile,lafondazionediscuole edi ospizi, labenevolaassociazione del capitale e del lavoroin vasteimprese industrialiecommerciali,e soprattuttola dif- fusione dell'istruzionesiasuperiore,siapopolare,tantonella parte letteraria, scientificae tecnica,che nella educativa e morale.Art.9.
Fuoridei casi straordinariche dianoluogo a mota proprio edicambi di decorazioni fraStato e Stato,ilconferimento delledecorazioniavrà luogonelgiornodi
San
Maurizio (15 gennaio) e nelgiornodellafesta dello Statuto (primadome- nicadigiugno).Un mese prima
didetteepocheogni ministro trasmetterà alGran
Magisterodell'Ordineun
elenco deisoggettiche in- tende proporre perla decorazione eolla indicazionedeiloro rispettivi titoliataledistinzione.Il nostro
primo
segretario delGran
Magistero, assistitoda
dueconsiglieri dell'Ordineche verrannodanoi designati, verificherà seperleproposte fatte concorrano le condizioni stabilite agli articoli 2,3, 4,5 e tidel presente decreto, ele rinvieni quindialrispettivo Dicastero colle osservazioni che saranno occorse.Quando
nelloapporrtiilvistoaidecretiilpredetto nostro
primo
segretariosiaccorgerà chevihluogo a qualchedubbio,prima
didarviesecuzione ènostraprecisa intenzioneche ne riferiscaanoipergliopportuniprovvedi-13 menti, dei quali saràsua curad'informare sollecitamenteil ministrocheavrìtspeditoildecreto.
Art. 10.
E
vietatodidarepartecipazione,od'inserirenella Gazzetta Ufficialelanotiziadelledecorazionida
noi conferite seprima
ildecretonostro
non
è registratoalGran
Magisteroenon
è speditoildiploma.Art. 11.
Le
proposterelativealconferimentodicrocia personaggi esteridebbono
esserci rassegnate dal ministrodegli affari esteri.Art. 12.
Nei cambi di decorazioni con poteùze esterela stella di grand'uffìziale dell'Ordine dei SantiMaurizioeLazzaro,
come uno
degli OrdiniprimarideinostriStati,saràriputataavereun
valoreugualealGran
Cordonediuno
degli Ordini secon- daridellepotenzeestere.Art. 13.
Sarà privato della decorazionechiunque per
un
fattole- galmente accertato abbiamancato
all'onore,o propugnato interessi antinazionali.Mandiamo
atuttiinostri ministri segretaridiStato, ed*
14
a
chiunquespetti di osservare e far osservare il presente decreto,che saràregistratoalcontrollogenerale dell'Ordine Mauriziano.ed incarichiamodellasuaesecuzioneilpresidente del Consiglio dei ministri ed il ministro di Stato nostroprimo
segretarioperl'Ordinestesso.Dato
aFirenze,addì20febbraio1868.VITTORIO EMANUELE
Menabrka
ClBRARIO
T)
Digitizedby
Digitizedby