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Come di consueto, l acconto può essere determinato con il metodo storico oppure con il metodo previsionale.

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Academic year: 2022

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SALDO 2017 E ACCONTO 2018 DELLE IMPOSTE

Entro il prossimo 02/07/2018 (il 30/06/2018 cade di sabato) ovvero il 20/08/2018, con la maggiorazione dello 0,40%, è necessario provvedere al versamento del saldo 2017 e degli acconti 2018 IRES/IRPEF e IRAP.

IRES

SALDO IRES 2017

Il saldo IRES 2017 è determinato quale differenza tra l’imposta risultante dal Modello Redditi 2018 e quanto versato a titolo di acconto nel corso del 2017.

L’imposta a saldo non va versata ovvero, se a credito, non è rimborsabile e non può essere utilizzata in compensazione se il relativo importo è inferiore a € 12.

Le società di capitali (S.p.A., S.a.p.A., S.r.l.) considerate “di comodo”, e quindi tenute all’applicazione della maggiorazione del 10,50% dell’aliquota IRES, devono versare il saldo 2017 entro gli stessi termini previsti per l’IRES.

ACCONTO IRES 2018

Come di consueto, l’acconto può essere determinato con il metodo storico oppure con il metodo previsionale.

La scelta del metodo previsionale è consigliata qualora si presuma di conseguire un reddito e quindi un’imposta 2018 inferiore rispetto al 2017; in questo caso è consentito effettuare un versamento in misura inferiore (rispetto a quanto risulterebbe dovuto con il metodo storico) ovvero non effettuare alcun versamento.

N.B. Se la previsione in base alla quale è stato versato l’acconto risultasse errata (versamento inferiore a quanto dovuto in base al reddito effettivamente conseguito nel 2018) è applicabile la sanzione per insufficiente versamento.

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Seguendo il metodo storico il calcolo dell’acconto IRES 2018, dovuto dalle società di capitali, enti commerciali e non commerciali è pari al 100% dell’importo “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” esposto al rigo RN17 del Modello Redditi 2018 SC e al rigo RN28 del Modello Redditi 2018 ENC.

IRAP

SALDO IRAP 2017

Il saldo IRAP 2017 è determinato quale differenza tra l’imposta risultante dal Modello IRAP 2018 e quanto versato a titolo di acconto nel corso del 2017.

L’imposta a saldo non va versata ovvero, se a credito, non è rimborsabile e non può essere utilizzata in compensazione se il relativo importo è inferiore a € 10,33, tenendo presente che detto ammontare si riferisce all’importo a debito/credito in ciascuna Regione e che lo stesso può essere fissato in misura diversa dalla singola legge regionale.

ACCONTO IRAP 2018

L’acconto IRAP 2018 è determinato e versato applicando le medesime regole previste per l’acconto IRES 2018 (si può scegliere di versare l’acconto secondo il metodo storico o previsionale).

Seguendo il metodo storico, l’acconto è stabilito nella misura del 100% e non è dovuto se l’importo evidenziato al rigo IR21 “Totale imposta” del Modello IRAP 2018 è inferiore a € 51,65 per le persone fisiche, ovvero è inferiore a € 20,66 per gli altri soggetti.

NOVITA’ IN MATERIA DI IRES (ai fini del versamento degli acconti) SUPER-AMMORTAMENTI E IPER-AMMORTAMENTI

L’art. 1 co. 91 ss. della L. 208/2015 ha introdotto un’agevolazione volta a incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi che interviene sulla disciplina fiscale degli ammortamenti (c.d. “super-ammortamenti”). Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, il costo di acquisizione è maggiorato del 40% con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

L’art. 1 co. 8 ss. della L. 232/2016 ha previsto il differimento al 2017 dei super-ammortamenti, con alcune modifiche. Successivamente, l’art. 1 co. 29 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha ulteriormente prorogato l’agevolazione per il 2018, prevedendo però la riduzione della maggiorazione al 30% e l’esclusione dei veicoli dall’ambito applicativo dell’incentivo.

Nell’ambito della disciplina dei super-ammortamenti, infine, l’art. 1 co. 9 - 13 della L. 232/2016 ha previsto una maggiorazione per gli investimenti in beni altamente tecnologici “Industria 4.0” (c.d.

“iper- ammortamenti”).

Ai sensi dell’art. 1 co. 12 della L. 232/2016, la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2017 e per quello successivo è effettuata “considerando, quale imposta

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del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10” dello stesso art. 1 (in pratica, in assenza delle disposizioni relative alla proroga dei super-ammortamenti, agli iper-ammortamenti e alla correlata maggiorazione per i beni immateriali). Dal momento che la norma che obbliga al ricalcolo non richiama l’articolo che ha disciplinato la versione originaria dell’agevolazione dei super e iper-ammortamenti, deve ritenersi che l’obbligo di rideterminazione scatti solo in presenza dei beni acquistati successivamente al 2016).

IRPEF

SOGGETTI PASSIVI IRPEF - PERSONE FISICHE E SOCIETA’ DI PERSONE

Secondo l’art.2 del TUIR i soggetti passivi IRPEF possono essere sostanzialmente suddivisi in due categorie:

i. persone residenti sul territorio italiano (per tutti i redditi prodotti in Italia o all’estero);

ii. persone non residenti sul territorio italiano (per i soli redditi prodotti nel territorio italiano).

Si considera come “residente nel territorio italiano” un soggetto che per la maggior parte del periodo di imposta risulti iscritto nell’anagrafe comunale della popolazione residente e che abbia domicilio o residenza nel territorio italiano.

Inoltre, rientrano tra i soggetti passivi IRPEF, anche le società di persone, e gli altri enti ad esse assimilati (definiti soggetti passivi impropri), i cui redditi vengono imputati direttamente ai soci (che sono soggetti passivi IRPEF), indipendentemente dall’effettiva percezione, in base alla quota di partecipazione agli utili che sono stati prodotti dalla società stessa.

Di seguito si riepilogano le modalità di determinazione del saldo 2017 e degli acconti 2018 in riferimento all’IRPEF.

SALDO IRPEF 2017

Il saldo 2017 relativo all’IRPEF (e relative addizionali), è determinato quale differenza tra l’imposta risultante dal Modello Redditi 2018 e quanto versato a titolo di acconto nel corso del 2017.

L’imposta a saldo non va versata ovvero, se a credito, non è rimborsabile e non può essere utilizzata in compensazione se il relativo importo è inferiore a € 12 con riferimento ad IRPEF, relative addizionali e IRES.

ACCONTO IRPEF 2018

Utilizzando il metodo storico, l’acconto IRPEF 2018 va calcolato applicando il 100% all’importo esposto al rigo RN34 “DIFFERENZA” del Modello Redditi 2018 PF. In base all’importo di detto rigo il versamento non va effettuato/va effettuato, in un’unica soluzione ovvero in 2 rate come di seguito schematizzato:

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Rigo RN34“Differenza” Acconto IRPEF 2018

Inferiore a € 51,65 Non dovuto

Superiore a € 51,65 ma

non a € 257,52 Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2018.

Superiore a € 257,52

Versamento in 2 rate pari al:

 40% di rigo RN34 entro il 30.6.2018 – 30.7.2018 (+ 0,40%);

 60% di rigo RN34 entro il 30.11.2018.

Nel quadro RN del Modello Redditi 2018 PF è presente il prospetto “Acconto 2018” nel quale va riportato l’ammontare dell’acconto 2018 dovuto.

In merito si rammenta che, in caso di utilizzo del metodo previsionale, nel rigo RN62 va riportato comunque l’acconto dovuto applicando il metodo storico “e non i minori importi versati o che si intendono versare”.

SALDO CEDOLARE SECCA

Le persone fisiche titolari di redditi da locazione di immobili ad uso abitativo che hanno applicato la cedolare secca devono dichiarare i redditi soggetti a cedolare secca nel quadro RB del Modello Redditi 2018 PF e versare il saldo dovuto tenendo presente quanto già versato a titolo di acconto.

Si evidenzia che dal 2018, per il calcolo degli acconti relativi alla cedolare secca, è necessario compilare l’apposito quadro LC nel quale:

i. si considera l’importo esposto nel rigo LC1, colonna 5 “Differenza” per determinare se l’acconto è dovuto / non dovuto e se va versato in un’unica soluzione o in 2 rate;

ii. va esposto, nel rigo LC2, l’ammontare dell’acconto 2018 da versare.

In merito si rammenta che dal 2014:

i. l’aliquota “agevolata” della cedolare secca è fissata nella misura del 10% ed è applicabile ai contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate, oltre che nei Comuni con carenze di disponibilità abitative e ad alta tensione abitativa, anche nei Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza nei 5 anni precedenti il 28.05.2014;

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ii. l’aliquota “ordinaria” rimane fissata al 21%.

ACCONTO CEDOLARE SECCA 2018

L’acconto 2018 della cedolare secca (21% – 10%) è dovuto in misura pari al 95% dell’imposta dovuta per il 2017 e va versato in due rate (entro il 02/07/2018 e il 30/11/2018) se l’importo complessivamente dovuto supera € 257,52, mentre va versato in un’unica rata scadente il 30/11/2018 se l’importo dell’acconto dovuto non supera € 257,52; l’acconto non deve essere versato se l’importo non supera €51,65.

Analogamente a quanto previsto ai fini IRPEF, anche l’acconto 2018 della cedolare secca va indicato nel Modello Redditi 2018 PF, al rigo LC2.

SALDO IVIE e IVAFE 2017

Entro il termine previsto per il saldo IRPEF le persone fisiche sono tenute al versamento del saldo 2017 dell’imposta dovuta sugli immobili situati all’estero (IVIE), nonché sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), determinata nel quadro RW del Modello Redditi 2018 PF.

ACCONTO IVIE/IVAFE 2018

Entro i predetti termini, i soggetti interessati devono versare l’acconto IVIE / IVAFE (determinate nel quadro RW) con le stesse modalità previste ai fini IRPEF.

COMPENSAZIONE IRES/IRPEF/IRAP

In sede di versamento del saldo 2017 / acconto 2018 il contribuente può utilizzare la compensazione con le consuete modalità.

Verticale Si utilizzano imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore (ad esempio, saldo IRES 2017 a credito con la prima rata dell’acconto IRES 2018), senza la necessità di utilizzare il mod. F24.

Orizzontale Si utilizzano imposte / contributi di natura diversa e/o di diversi Enti impositori (ad esempio, saldo IRES 2017 a credito con saldo IRAP 2017 a debito). La compensazione orizzontale è estesa a quasi tutte le imposte e contributi dovuti allo Stato, Regioni, INPS, INAIL ed ENPALS.

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Con riferimento alla compensazione orizzontale, si rammenta che:

i. l’utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive e ritenute alla fonte, per importi superiori a € 5.000 annui richiede l’apposizione del visto di conformità nella relativa dichiarazione;

ii. è vietato l’utilizzo di crediti in compensazione nel modello F24 in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate di importo superiore a € 1.500.

RATEAZIONE

Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto. In ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.

I soggetti che effettuano i versamenti entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza previsti per ciascuno di essi devono preventivamente maggiorare le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Pertanto, il soggetto che fruisce del differimento dal 2 luglio 2018 al 20 agosto 2018, ai fini della rateazione, può fare riferimento al prospetto sotto riportato, avendo cura di maggiorare preventivamente gli importi della misura dello 0,40 per cento.

RATA VERSAMENTO INTERESSI % VERSAMENTO(*) INTERESSI %

1ª 02-lug 0 20-ago 0

2ª 16-lug 0,16 20-ago 0

3ª 20-ago 0,49 17-set 0,33

4ª 17-set 0,82 16-ott 0,66

5ª 16-ott 1,15 16-nov 0,99

6ª 16-nov 1,48

(*) In qu esto ca so l’im por to da r a teizza r e dev e esser e pr ev en tiv a m en te m a g g ior a to dello 0 ,4 0 per cen to.

Va tuttavia evidenziato che non è possibile usufruire della rateizzazione in caso di:

i. rata dell’imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2017 da quadro EC;

ii. rata dell’imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie;

iii. imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie.

Milano, 18 giugno 2018

SPADA PARTNERS

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