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Frontalieri e Coronavirus: l’accordo tra Italia e Svizzera sul trattamento fiscale

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Academic year: 2022

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Ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 26 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (“Convenzione”), le autorità competenti dei due Stati contraenti hanno concluso un accordo sulle disposizioni applicabili al reddito di cui ai paragrafi 1 e 4 dell'articolo 15 della Convenzione e dell’articolo 1 dell’Accordo del 3 ottobre 1974 tra la Svizzera e l’Italia relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine ("Accordo del 3 ottobre 1974") a seguito delle misure adottate nel contesto della lotta alla diffusione del COVID-19. Tale amichevole composizione tra autorità competenti è riferito di seguito “accordo

amichevole”.

Conformemente alla procedura di amichevole composizione di cui all'articolo 26, paragrafo 3, della Convenzione, che prevede che le autorità competenti si adoperino per risolvere le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione;

Considerando le raccomandazioni e le istruzioni delle autorità pubbliche svizzere ed italiane che invitano le persone a rimanere al proprio domicilio al fine di combattere la diffusione del COVID-19;

Considerando che la pandemia legata al COVID-19 è di natura straordinaria e richiede l'introduzione di misure eccezionali a carico di persone fisiche residenti in uno Stato che svolgono abitualmente la loro attività dipendente nell'altro Stato;

Riconoscendo che, a causa delle norme sanitarie governative, parte di queste persone non potrà, o sarà scoraggiata, dal recarsi fisicamente nell'altro Stato per svolgere la propria attività dipendente e che tale attività sarà svolta dal proprio domicilio a tempo pieno o a tempo parziale;

Ritenuto che, sempre a causa delle citate normative sanitarie governative, parte di queste persone non potrà, o sarà scoraggiata, dal rientrare nel proprio Stato di residenza al termine dello svolgimento dell’attività dipendente e che pernotterà dunque, per più giorni, nell’altro Stato;

Le autorità competenti svizzere e italiane hanno convenuto quanto segue:

1. In via eccezionale e provvisoria, si accetta che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, paragrafi 1 e 4, della Convenzione e dell’articolo 1 dell’Accordo del 3 ottobre 1974, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza, a domicilio e per conto di un datore di lavoro situato nell'altro Stato contraente, a seguito delle misure adottate per combattere la diffusione del COVID-19, sono considerati giorni di lavoro nello Stato in cui la persona avrebbe lavorato e ricevuto in corrispettivo il salario, lo stipendio e le altre remunerazioni analoghe (“reddito”) in assenza di tali misure.

Si considera che il primo paragrafo del presente accordo amichevole si applica alle persone fisiche residenti in uno Stato contraente che svolgono abitualmente un'attività dipendente nell'altro Stato e che, per il periodo in cui il presente accordo amichevole è applicabile, ricevono in corrispettivo dell'attività dipendente esercitata straordinariamente a causa delle norme sanitarie governative nel loro Stato di residenza, sia a tempo pieno che a tempo parziale, dei redditi;

2. In via eccezionale e provvisoria, si accetta che, ai fini dell'applicazione dell’Accordo del 3 ottobre 1974, i lavoratori che hanno passato più giorni consecutivi nell'altro Stato contraente allo scopo di svolgere la propria attività dipendente per conto di un datore di lavoro situato in

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detto altro Stato contraente, senza regolare rientro quotidiano nello Stato di residenza a seguito delle misure adottate per combattere la diffusione del COVID-19 (in particolare, Decreto Ministeriale italiano 120/2020 del 17 marzo 2020), sono considerati frontalieri ai sensi dell’Accordo del 3 ottobre 1974.

3. Il presente accordo amichevole entra in vigore il giorno successivo alla firma da parte delle due autorità competenti. Le sue disposizioni si applicano dal 24 febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020 compreso. Esso è tacitamente rinnovabile, a partire da tale data, di mese in mese.

Cesserà di essere applicabile l'ultimo giorno del mese in cui l'ultimo dei due Stati ha posto fine alle misure sanitarie governative che limitano o sconsigliano la normale circolazione delle persone fisiche. Le autorità competenti si accorderanno preventivamente su tale data.

Il presente accordo amichevole può essere risolto prima di tale data, di comune accordo tra le autorità competenti svizzere e italiane, con almeno una settimana di preavviso rispetto all'inizio del mese seguente. In tal caso, il presente accordo amichevole cesserà di applicarsi alla fine del mese seguente a quello in cui è risolto.

Le autorità competenti informeranno preventivamente in merito alla data in cui il presente accordo amichevole cesserà di applicarsi.

Berna, il 18 giugno 2020 Roma, il 19 giugno 2020

Per l’autorità competente svizzera: Per l’autorità competente italiana:

Pascal Duss Fabrizia Lapecorella

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