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La creazione dell'archivio unico informatico

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La creazione dell'archivio unico informatico

di Nicola Monfreda

Pubblicato il 8 settembre 2014

nel mese di Agosto sono arrivati provvedimenti per la creazione dell’archivio unico informatico con finalità di antiriciclaggio (e antiterrorismo): analisi del nuovo strumento a disposizione del Fisco

I presìdi posti a prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, contenuti nel D.Lgs. n. 231/2007, vanno senza dubbio letti in un’ottica più ampia che contempli l’ulteriore obiettivo di implementare il patrimonio informativo delle Istituzioni preposte all’individuazione e alla repressione dell’evasione fiscale.

L’evidente trasversalità dei citati fenomeni illeciti nonché la stretta connessione tra la condotta di sottrazione agli obblighi tributari ed il reimpiego e reinvestimento dei conseguenti proventi illeciti emergono, altresì, nell’ambito delle 40 Raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale GAFI (nella versione inglese Financial Action Task Force – FATF), organismo intergovernativo istituito nel 1989, il cui mandato è di sviluppare e promuovere misure legali, normative ed operative nella lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione di armi di distruzione di massa nonché contro le altre minacce all’integrità del circuito finanziario internazionale.

In tale contesto, appare di evidente importanza l’innovazione introdotta dalla Legge Europea 2013 (L. 6 agosto 2013, n. 97) all’impianto normativo di cui al D.L. 28-6-1990 n. 167, concernente la rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori.

In particolare, le disposizioni attualmente in vigore prevedono che:

gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell’art.

1.

11, commi 1 e 2 del citato D.Lgs. n. 231/20071 che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento2, sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate e del Territorio i dati relativi alle predette operazioni, oggetto di rilevazione nell’Archivio Unico Informatico poiché di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata3.

Quanto procede va applicato con riferimento alla transazioni in argomento effettuate per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986);

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l’Unità Centrale per il contrasto all’evasione internazionale (Ucifi) (istituita ai sensi dell’art.

2.

12, c. 3, del D.L. n. 78/2009) nonché i Nuclei Speciali della Guardia di Finanza, previa autorizzazione, rispettivamente, del Direttore Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate e del Comandante dei Reparti Speciali della Guardia di Finanza, possono richiedere, in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, agli:

intermediari finanziari in precedenza citati, di fornire evidenza delle operazioni, oggetto di a.

rilevazione nell’Archivio Unico Informatico, intercorse con l’estero anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale.

Tale potestà è riferibile per quelle transazioni eseguite a favore di soggetti diversi da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali e, quindi, essenzialmente, per le società di capitali e società di persone diverse dalle s.s.;

intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all’art. 11 del b.

D.Lgs. n. 231/2007, professionisti, revisori contabili e altri soggetti di cui, rispettivamente, agli articoli 12, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, l’identità dei titolari effettivi rilevati4 con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate.

Come noto, anche prima di tale norma, era possibile l’utilizzazione delle informazioni contenute negli Archivi Unici Informatici, acquisite nell’ambito di attività ispettive antiriciclaggio ovvero nel corso di indagini di polizia giudiziaria, visto che l’impianto normativo in materia di II.DD. ed I.V.A.

prevede che:

i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l’inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l’eventuale documentazione atta a comprovarli;

la Guardia di Finanza, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all’art. 329 del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli Uffici documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.

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di assoluta rilevanza poiché consentono ora agli organi dell’Amministrazione Finanziaria di acquisire i dati contenuti nei predetti Archivi Unici Informatici per esperire una mirata analisi di rischio volta ad individuare specifici fenomeni evasivi e, quindi, per pianificare l’attività di verifica nei confronti di contribuenti la cui operatività con l’estero presenti indici di anomalia.

La potestà in argomento – finalizzata a garantire la massima efficacia all’azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero – si estrinseca, pertanto, in c.d. fishing expedition poiché non relativa a singoli contribuenti ma a masse di contribuenti per uno specifico periodo temporale, non superiore a 12 mesi.

La citata norma è stata da ultimo oggetto, in attuazione dello stesso testo normativo, di un provvedimento congiunto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e del Comandante Generale della Guardia di Finanza, datato 8 agosto 2014, con il quale sono stati stabiliti le modalità e i termini relativi alle richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti ad esse collegate e sull’identità dei relativi titolari.

Dall’esame del citato atto, si evince che gli elementi informativi che gli organi dell’Amministrazione Finanziaria potranno richiedere, secondo procedura telematica, ai soggetti obbligati concernono:

la data, la causale, l’importo e la tipologia dell’operazione;

l’eventuale rapporto continuativo movimentato, ovvero in caso di operazione fuori conto, l’eventuale presenza di denaro contante di cui all’art. 1, c. 2, lett. i, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

in relazione ai clienti dell’intermediario obbligato alla comunicazione, i dati identificativi dei soggetti che dispongono l’ordine di pagamento, compresi gli eventuali soggetti delegati a compiere l’operazione e dei titolari effettivi secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera u, e dall’allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

in relazione ai clienti dell’intermediario obbligato alla comunicazione, i dati identificativi dei soggetti destinatari dell’ordine di accreditamento, compreso l’eventuale stato estero di residenza anagrafica;

qualora presenti in relazione alle tipologie di operazioni identificate dalle causali di cui all’allegato 1, i dati identificativi dell’intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria esteri, compreso lo stato estero di provenienza dei fondi;

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codice fiscale dell’intermediario finanziario tenuto alla risposta;

codice interno della dipendenza (CAB);

natura in conto ovvero extraconto dell’operazione;

divisa oppure il codice divisa dell’operazione;

importo totale dell’operazione espresso in euro;

data di registrazione dell’operazione;

tipologia della registrazione;

identificativo della registrazione;

eventuale connessione tra registrazioni.

I termini entro i quali devono essere forniti gli elementi richiesti sono individuati in trenta giorni – prorogabili, per giustificati motivi, per un periodo di venti giorni dal Direttore Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate e dal Comandante dei Reparti Speciali della Guardia di Finanza – ovvero di quindici giorni, per le richieste relative ai dati identificativi del titolare effettivo.

6 settembre 2014 Nicola Monfreda

1 Banche; Poste Italiane S.p.A.; istituti di moneta elettronica; istituti di pagamento; società di intermediazione mobiliare (SIM); società di gestione del risparmio (SGR); società di investimento a capitale variabile (SICAV); imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, del CAP; agenti di cambio; società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi; intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del TUB;

intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB; società fiduciarie di cui all’articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; succursali insediate in

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Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero; Cassa depositi e prestiti S.p.A.; società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ad eccezione di quelle di cui all’articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.

58 ad eccezione di quelle di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB; soggetti che esercitano professionalmente l’attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta.

2 Ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. i, del D.Lgs. n. 231/2007, per «mezzi di pagamento» si intendono: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

3 La presente norma è stata attuata con Provvedimento del 24 aprile 2014 dell’Agenzia delle Entrate.

4 Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera u, e dall’allegato tecnico del D.Lgs.

n. 231/2007, per «titolare effettivo» si intende: la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari.

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