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LA RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI E IL MOD. UNICO 2014

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(1)

DICHIARAZIONI

LA RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI E IL MOD. UNICO 2014

 Art. 1, comma 473, Legge n. 228/2012

 Circolari Agenzia Entrate 24.10.2011, n. 47/E e 15.2.2013, n. 1/E

 Istruzioni mod. UNICO 2014 PF

I soggetti che hanno rivalutato il costo dei terreni e delle partecipazioni posseduti all’1.1.2013 devono evidenziare i relativi dati nel mod. UNICO 2014 PF utilizzando rispettivamente il quadro RM e RT.

Con la presente Informativa, dopo aver esaminato le modalità di compilazione del mod. UNICO, si propongono alcune esemplificazioni.

Si evidenzia che la compilazione dei predetti quadri non interessa i soggetti che si sono avvalsi della rivalutazione all’1.1.2014, con redazione della perizia di stima e versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell’imposta sostitutiva entro il 30.6.2014.

I relativi dati dovranno, infatti, essere indicati nel mod. UNICO 2015 PF.

(2)

Come noto, l’art. 1, comma 473, Finanziaria 2013, modificando l’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002 ha disposto la riapertura della possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:

terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;

partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

alla data dell’1.1.2013, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali.

La rideterminazione del costo d’acquisto consente, in caso di successiva cessione del terreno / partecipazione, l’emersione di una minore plusvalenza.

Ai fini della rivalutazione il soggetto interessato, era tenuto:

a disporre, entro l’1.7.2013, della perizia di stima redatta da un professionista abilitato attestante il valore del terreno / partecipazione all’1.1.2013;

al versamento dell’imposta sostitutiva dovuta, determinata applicando al valore del terreno / partecipazione le seguenti percentuali:

2% per le partecipazioni non qualificate;

4% per le partecipazioni qualificate ed i terreni.

In particolare il versamento doveva / deve essere effettuato, tramite il mod. F24 (codice tributo

“8055” per le partecipazioni e “8056” per i terreni, riportando quale anno di riferimento quello di possesso dei beni per il quale si opera la rivalutazione, ossia “2013”):

- entro l’1.7.2013, in unica soluzione;

ovvero

- in 3 rate annuali di pari importo alle seguenti scadenze:

1° rata entro l’1.7.2013

2° rata entro il 30.6.2014 + interessi del 3% calcolati dal 30.6.2013 3° rata entro il 30.6.2015 + interessi del 3% calcolati dal 30.6.2013

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 23.10.2013, n. 70/E, relativamente alle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa / affrancamento del saldo attivo, anche quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva per la rivalutazione in esame non è rateizzabile (mensilmente, entro novembre) ex art.

20, D.Lgs. n. 241/97.

Si rammenta che, come confermato dall’Agenzia nella Circolare 24.10.2011, n. 47/E:

per effetto del versamento dell’intera imposta sostitutiva ovvero della prima rata la rivalutazione è considerata perfezionata e pertanto “il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’articolo 67 del TUIR”.

In caso di versamento effettuato oltre i termini previsti, il valore rideterminato non può essere utilizzato ai fini della determinazione della plusvalenza e il contribuente può chiedere a rimborso l’imposta versata;

se il contribuente, in sede di determinazione della plusvalenza, non tiene conto del valore rivalutato, non ha diritto al rimborso di quanto versato ed è obbligato, in caso di scelta per il versamento rateale, a corrispondere le rate successive. La rivalutazione, infatti, rappresenta una facoltà “e il contribuente non può modificare successivamente la scelta liberamente effettuata …”.

Sul punto va evidenziato che la CTR Lombardia nella sentenza 11.4.2011, n. 71/66/2011 e la CTP Lecco nella sentenza 10.3.2014, n. 97/01/14 hanno affermato che la rivalutazione è facoltativa e pertanto revocabile. Di conseguenza il contribuente, ancorché abbia provveduto alla redazione della perizia di stima, al pagamento della prima rata dell’imposta sostitutiva dovuta e all’indicazione dei dati della rivalutazione nel mod. UNICO, può manifestare la volontà di revocare la propria scelta omettendo il versamento delle rate successive;

(3)

in caso di omesso versamento delle rate successive alla prima, l’Ufficio provvede all’iscrizione a ruolo delle stesse. Come chiarito dall’Agenzia nella Circolare 4.8.2004, n. 35/E il contribuente può regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento operoso.

Inoltre, considerato che la rivalutazione in esame poteva interessare anche i terreni e le partecipazioni già rivalutati in base a precedenti disposizioni (ad esempio, all’1.7.2011), ai fini del versamento dell’imposta sostitutiva dovuta è stata riconosciuta la possibilità di:

 scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione:

 quanto versato, in unica soluzione, per la precedente;

 quanto versato, come prima rata, per la precedente;

 versare l’imposta dovuta per la nuova rivalutazione e richiedere il rimborso di quanto versato per la precedente.

Peraltro, qualora il valore del terreno / partecipazione all’1.1.2013 fosse risultato inferiore a quello desumibile dalla perizia di stima della precedente rivalutazione, nella citata Circolare n. 47/E è stata confermata la possibilità di:

 scomputare dall’imposta dovuta per la nuova rivalutazione quanto versato per la precedente, fino a concorrenza della stessa;

 versare l’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione e richiedere il rimborso della precedente fino a concorrenza dell’importo dovuto per la nuova rivalutazione.

La richiesta di rimborso va presentata ex art. 38, DPR n. 602/73 entro 48 mesi dalla data di versamento dell’imposta riferita all’ultima rivalutazione effettuata (unica soluzione / prima rata in caso di versamento rateale).

LA RIVALUTAZIONE ED IL MOD. UNICO 2014 PF

I dati relativi alla rivalutazione all’1.1.2013 vanno indicati nel mod. UNICO 2014 PF nel quadro:

 RM in caso di rivalutazione di terreni, compilando la Sezione X denominata “Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell’art. 2 D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni”;

 RT in caso di rivalutazione di partecipazioni, compilando nella Sezione IV il riquadro denominato “Partecipazioni rivalutate art. 2 D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni”.

I soggetti che hanno utilizzato il mod. 730/2014 devono presentare i suddetti quadri con il Frontespizio del mod. UNICO 2014 PF nei termini di presentazione di quest’ultimo.

La compilazione dei quadri RM / RT del mod. UNICO 2014 PF non interessa i soggetti che hanno effettuato la rivalutazione dei terreni / partecipazioni all’1.7.2011,riportando i relativi dati nel mod. UNICO 2013 PF, anche qualora abbiano optato per il versamento rateale dell’imposta sostitutiva.

L’omessa indicazione nel mod. UNICO dei dati in esame, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 35/E, non pregiudica gli effetti della rivalutazione, che rimane pertanto valida, essendo la stessa perfezionata con il versamento dell’intero importo o della prima rata (in caso di versamento rateale).

Peraltro, secondo quanto precisato dalla stessa Agenzia nella Circolare 15.2.2013, n. 1/E, la predetta omissione costituisce una violazione formale, sanzionata ex art. 8, comma 1, D.Lgs. n.

471/97, ossia da€ 258 a € 2.065.

QUADRO RM – RIVALUTAZIONE TERRENI

Il valore rivalutato dei terreni va indicato nei righi da RM20 a RM22.

(4)

Campo Descrizione 1

Valore rivalutato

Valore del terreno rivalutato così come risultante dalla perizia giurata di stima.

2

Imposta sostitutiva dovuta

Imposta sostitutiva dovuta, così determinata:

campo 1 x 4%

3

Imposta versata

Imposta sostitutiva eventualmente versata per precedenti rivalutazioni dei medesimi terreni da scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione.

4

Imposta da versare

Imposta da versare pari alla seguente differenza:

campo 2 – campo 3

Se il risultato è negativo il campo non va compilato.

5

Rateizzazione La casella va barrata in caso di scelta per il versamento rateale dell’importo dovuto.

6

Versamento cumulativo La casella va barrata in caso di versamento cumulativo dell’imposta dovuta per la rivalutazione di più terreni.

In caso di:

 comproprietà di un terreno o di un’area rivalutata, ciascun comproprietario deve indicare nel proprio quadro RM il valore della propria quota di terreno e, conseguentemente, della corrispondente imposta sostitutiva dovuta;

 versamento cumulativo dell’imposta per più terreni o aree, deve essere distintamente indicato il valore del singolo terreno o area con la corrispondente quota dell’imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi.

Esempio 1 Il sig. Venezia, relativamente ad un terreno di sua proprietà, ha usufruito della rivalutazione all’1.1.2013. In particolare:

 il valore all’1.1.2013, risultante dalla perizia di stima, è pari ad € 60.000;

 il contribuente ha scelto di versare la relativa imposta sostitutiva, pari a € 2.400 (60.000 x 4%) in 3 rate annuali.

La Sezione X del quadro RM del mod. UNICO 2014 PF va così compilata:

Esempio 2 Il sig. Napoli ha rivalutato all’1.1.2013 un terreno di sua proprietà già oggetto di rivalutazione all’1.7.2011. In particolare, come desumibile dalle perizie di stima:

 il valore all’1.1.2013 è pari ad € 200.000;

 il valore all’1.7.2011 è pari a € 172.500. Relativamente all’imposta sostitutiva dovuta, pari a € 6.900 (172.500 x 4%), al momento del versamento dell’imposta sostitutiva per la nuova rivalutazione, erano già stati corrisposti€ 2.300 (prima rata).

Di conseguenza:

- imposta sostitutiva rivalutazione 1.1.2013 (200.000 x 4%) € 8.000 - imposta sostitutiva rivalutazione 1.7.2011 (già versata) € 2.300 - imposta sostitutiva da versare rivalutazione 1.1.2013 € 5.700

Il contribuente ha scelto il versamento in 3 rate, di cui la prima, pari a € 1.900 (5.700 : 3) e la seconda pari a 1.957 (1.900 + interessi 3%) sono state versate rispettivamente l’1.7.2013 e il 30.6.2014.

60.000 2.400 2.400 x

(5)

La Sezione X del quadro RM del mod. UNICO 2014 PF va così compilata:

Esempio 3 Il sig. Genova ha rivalutato all’1.1.2013, in considerazione del minor valore a tale data, un terreno di sua proprietà già oggetto di rivalutazione all’1.7.2011. In particolare, come desumibile dalle perizie di stima:

 il valore all’1.1.2013 è pari ad € 120.000;

 il valore all’1.7.2011 è pari ad € 160.000. Su tale valore è stata versata, in unica soluzione, l’imposta sostitutiva pari a€ 6.400 (160.000 x 4%).

Di conseguenza:

- imposta sostitutiva rivalutazione 1.1.2013 (120.000 x 4%) € 4.800 - imposta sostitutiva rivalutazione 1.7.2011(già versata) € 6.400

ne 1.7.2011 € -1.600

Il contribuente ha scomputato dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione quanto già versato per la precedente nel limite di € 4.800 (l’eccedenza di € 1.600 non può essere chiesta a rimborso).

La Sezione X del quadro RM del mod. UNICO 2014 PF va così compilata:

(*) se il risultato del campo 4 è negativo lo stesso non va compilato.

QUADRO RT – RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI

Il valore rivalutato delle partecipazioni va indicato nei righi RT105 e RT106.

Campo Descrizione

1

Valore della partecipazione

Valore della partecipazione rivalutata così come risultante dalla perizia giurata di stima.

2 Aliquota

Aliquota applicata (4% per le partecipazioni qualificate e 2% per quelle non qualificate).

3

Imposta dovuta

Imposta sostitutiva dovuta, così determinata:

campo 1 x campo 2

4

Imposta versata

Imposta sostitutiva eventualmente versata per precedenti rivalutazioni delle medesime partecipazioni da scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione.

5

Imposta da versare

Imposta da versare pari alla seguente differenza:

campo 3 – campo 4

Se il risultato è negativo il campo non va compilato.

6 Rateizzazione

La casella va barrata in caso di scelta per il versamento rateale dell’importo dovuto.

7

Versamento cumulativo

La casella va barrata in caso di versamento cumulativo dell’imposta dovuta per la rivalutazione di più partecipazioni.

200.000 8.000 2.300 5.700 x

120.000 4.800 6.400 (*)

(6)

Nel caso in cui il medesimo soggetto abbia rivalutato più partecipazioni, l’imposta sostitutiva derivante da tutte le rivalutazioni poteva / può essere versata cumulativamente. In ogni caso in sede di compilazione del mod. UNICO il contribuente deve esporre il valore rivalutato e la relativa imposta sostitutiva distintamente per ciascuna partecipazione. Di conseguenza è necessario compilare un rigo per ciascuna partecipazione rivalutata.

Esempio 4 Il sig. Ferrara ha rivalutato all’1.1.2013 una partecipazione non qualificata ed una partecipazione qualificata. In particolare, come desumibile dalla perizia di stima:

 il valore della partecipazione non qualificata è pari a € 17.000. L’imposta sostitutiva dovuta è pari a€ 340 (17.000 x 2%);

 il valore della partecipazione qualificata è pari a € 20.000. L’imposta sostitutiva dovuta è pari a€ 800 (20.000 x 4%).

Il contribuente ha scelto di versare l’imposta sostitutiva cumulativamente in un’unica soluzione e pertanto il quadro RT del mod. UNICO 2014 PF va così compilato:

Esempio 5 Con riferimento all’esempio 4, si ipotizzi la scelta per il versamento cumulativo rateale (€ 1.140).

La prima e la seconda rata, rispettivamente pari a € 380 (1.140 : 3) e € 391,40 (380 + interessi 3%), sono state versate l’1.7.2013 e il 30.6.2014.

In tal caso il quadro RT del mod. UNICO 2014 PF va così compilato:

UNICO 2014

PERSONE FISICHE NON TITOLARI DI PARTITA IVA E UNICO MINI

Unico Persone Fisiche 2014: con apposito Provvedimento l’Agenzia delle Entrate approva, annualmente, i modelli con le relative istruzioni alla compilazione, da utilizzare ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

Le persone fisiche non titolari di partita IVA possono compilare i seguenti modelli:

1. UNICO “Ordinario”: si tratta del modello dichiarativo “tradizionale”, suddiviso in fascicoli, da utilizzare secondo la tipologia di contribuente;

2. UNICO “MINI”: ovvero la versione semplificata del modello UNICO ordinario, ideato per agevolare i contribuenti che si trovano in situazioni meno complesse.

Il testo vuole essere una guida per tutti coloro che si accingono a compilare la dichiarazione: viene offerta un’analisi dettagliata delle nozioni ormai consolidate e dei singoli quadri, grazie anche all’ausilio di numerosi esempi pratici.

Nel testo vengono evidenziate le novità che impattano sulla dichiarazione relativamente ai redditi conseguiti nel 2013, alla luce anche dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria.

Di indubbia utilità è inoltre l'apposita sezione “Appendice” nella quale vengono approfonditi nel dettaglio gli argomenti già trattati nei relativi quadri.

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