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Revoca del gratuito patrocinio se l’avvocato chiede la distrazione

12 Febbraio 2018 | Autore: Maria Monteleone

Il patrocinio a spese dello Stato è incompatibile con l’istituto della distrazione: se l’avvocato difensore anticipa già le spese del cliente, queste non possono essere anticipate anche dallo Stato.

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Incompatibilità tra patrocinio a spese dello Stato e distrazione delle spese legali a favore dell’avvocato: se la parte ha già chi paga le spese di lite (anticipate dal suo difensore), non può avvalersi del beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

È quanto si legge in un recente decreto del Tribunale di Paola [1], Giudice Dott.

Franco Caroleo, che ricorda come:

il presupposto principale del beneficio del patrocinio a spese dello Stato è lo stato di non abbienza;

quindi, è sufficiente la sola dichiarazione dell’avvocato distrattario, vincolante per il giudice, salva l’ipotesi di frode, di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari a costituire una situazione incompatibile con lo stato di non abbienza, “per avere la parte già trovato chi anticipa per lui le spese”.

D’altronde, il sistema del patrocinio a spese dello Stato esclude ogni rapporto d’incarico professionale tra la parte ammessa al beneficio ed il difensore patrocinante, mentre invece l’istituto della distrazione delle spese presuppone un mandato professionale ed istituisce un rapporto obbligatorio tra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente con la conseguenza che il relativo credito sorge direttamente a favore del primo nei confronti della seconda.

Cos’è il patrocinio a spese dello Stato

Il patrocinio a spese dello Stato opera nei casi in cui un soggetto non abbiente sia interessato a promuovere o a costituirsi in un processo civile, penale o amministrativo. Requisito indispensabile per poter beneficiare di tale istituto è che il soggetto disponga di un reddito non superiore ad euro 11.528,41 euro.

Tutte le spese legali sono a carico dell’erario: l’avvocato non potrà quindi chiedere al cliente un’ulteriore compenso per l’incarico svolto.

Cos’è la distrazione delle spese

Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate [2]. Il giudice decide per la

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distrazione alle spese legali quando a chiederglielo è lo stesso avvocato il quale, non avendo ricevuto il pagamento delle spese e degli onorari dal proprio cliente all’inizio della causa, intende recuperarli dalla controparte soccombente.

Le finalità della distrazione sono state ravvisate nel favorire anticipazioni di prestazioni professionali e di carattere pecuniario da parte del procuratore e, principalmente, nell’assicurare al difensore della parte vittoriosa maggiori garanzie di conseguire il proprio compenso.

Incompatibilità tra patrocinio a spese dello Stato e distrazione delle spese

L’incompatibilità tra i due istituti, con conseguente revoca del patrocinio a spese dello Stato, sussiste anche quando l’ammissione al patrocinio è concessa successivamente alla richiesta di distrazione delle spese.

Inoltre, il difensore, una volta richiesta la distrazione, non può rinunciarvi al solo fine di rimuovere la preclusione; l’avvenuta attestazione della situazione suddetta (anticipazione delle spese per conto del cliente), almeno con riferimento alle spese fino ad allora sostenute, equivale alla negazione della sussistenza delle condizioni di fatto necessarie per l’attribuzione del beneficio con conseguente materiale impossibilità della loro ricostituzione successiva.

La Cassazione aveva già in passato più volte evidenziato le ragioni che rendevano incompatibile l’istituto della distrazione delle spese con il sistema del patrocinio a spese dello Stato, evidenziando che l’eventuale richiesta di distrazione sarebbe stata in realtà diretta a far valere una situazione nella quale la parte aveva già trovato chi anticipava per lei le spese e non pretendeva l’onorario.

La richiesta di distrazione delle spese è vincolante per il giudice

In caso di richiesta di distrazione delle spese, è preclusa al giudice ogni indagine o sindacato sulla rispondenza al vero di tale dichiarazione, con la conseguenza che il credito sorge direttamente a favore del difensore nei confronti del soccombente e che per disporre la distrazione è sufficiente la sua dichiarazione,

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senza la possibilità di interpretazioni di sorta da parte del giudice.

L’avvocato non può disporre del patrocinio a spese dello Stato

Ovviamente il difensore non può disporre del patrocinio a spese dello Stato, in quanto diritto riservato alla parte, così come pure, però, non si dubita che l’istanza di distrazione disveli una dichiarazione del difensore di anticipazione delle spese e di mancata percezione degli onorari, che si pone in aperto contrasto con quanto dichiarato dalla parte ammessa all’atto della presentazione dell’istanza di ammissione al beneficio (in quella fase, infatti, la parte dichiara di trovarsi in una condizione tale da non poter sopperire alle spese processuali);

La richiesta di distrazione presuppone che la parte abbia trovato un difensore disposto ad anticipare le spese; ma gli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono proprio la prenotazione a debito degli esborsi processuali (contributo unificato, spese di notificazione, imposta di registro, etc.) e l’anticipazione degli onorari spettanti al difensore

Dunque, l’assistenza di un difensore antistatario consente di raggiungere i medesimi effetti scaturenti dall’ammissione al beneficio e rende perciò incompatibili i due istituti tra loro, apparendo così irrilevante se il difensore abbia poi effettivamente anticipato alcuna spesa.

Incompatibilità patrocinio a spese dello Stato e distrazione, anche in caso di soccombenza

Secondo la pronuncia in commento, non può condividersi l’orientamento secondo cui l’incompatibilità tra l’istituto della distrazione e quello del patrocinio a carico dell’erario potrebbe operare “a corrente alternata”, ossia sussistere solo in caso di vittoria in giudizio della parte ammessa al beneficio. In questo modo si finirebbe per negare il principio dell’insindacabilità della pattuizione tra avvocato e cliente sull’anticipazione delle spese ed ammettere che fino alla definizione del processo possano convivere parallelamente i due istituti, con la conseguenza che

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lo Stato dovrebbe anticipare e prenotare le spese che contestualmente dovrebbe anticipare anche il difensore dichiaratosi antistatario.

Delle due l’una: o le spese sono anticipate dallo Stato o sono anticipate dal difensore.

Revoca del patrocinio a spese dello Stato

Se la parte ha già trovato nel difensore antistatario il soggetto che anticipa le spese, deve ritenersi l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Se questo è già stato provvisoriamente concesso, il giudice può revocarlo con apposito decreto, come avvenuto nel caso di specie.

[1] Trib. Paola, Giudice Dott. Franco Caroleo, decreto del 8.02.2018.

[2] Art. 93 cod. proc. civ.

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