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PILLAR III INFORMATIVA AL PUBBLICO

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Academic year: 2022

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PILLAR III

INFORMATIVA AL PUBBLICO

Situazione al 31 marzo 2018

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2 Credito Emiliano Spa

Gruppo Bancario Credito Emiliano - Credem 3032 - Società per Azioni

Sede Sociale e Direzione:

Via Emilia San Pietro n. 4 - 42100 Reggio Emilia Capitale interamente versato 332.392.107 Euro

Codice Fiscale 01806740153 - Partita IVA 00766790356 Codice ABI 3032

Banca iscritta all'albo delle banche al n.5350 Banca iscritta all'albo dei Gruppi bancari al n.3032 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Tel.0522 5821 - Telefax 0522 433969 - Telex BACDIR 530658 – Switf Code BACRIT22

Sito Internet: www.credem.it

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INDICE

Introduzione 4

Fondi Propri 13

Adeguatezza patrimoniale 25

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INTRODUZIONE

Dal 1° gennaio 2014 è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 575/2013 (“CRR”) con il quale vengono introdotte nell’Unione Europea le regole definite dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria con l’articolato insieme di documenti unitariamente denominato “Basilea 3” in materia di adeguatezza patrimoniale (Primo pilastro) e informativa al pubblico (Terzo pilastro).

Il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE (“CRD IV”) definiscono il nuovo quadro normativo di riferimento nell’Unione Europea per banche e imprese di investimento. Dal 1° gennaio 2014 CRR e CRDIV sono integrati da norme tecniche di regolamentazione o di attuazione approvate dalla Commissione Europea su proposta delle Autorità europee di supervisione (“ESA”), che danno attuazione alla normativa primaria.

Con l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 sono state stabilite le norme tecniche di attuazione (Implementing Technical Standards) vincolanti in materia di segnalazioni prudenziali armonizzate delle banche e delle imprese di investimento relative a: fondi propri, rischio di credito e controparte, rischi di mercato, rischio operativo, grandi rischi, rilevazione su perdite ipotecarie, posizione patrimoniale complessiva, monitoraggio liquidità e leva finanziaria.

Per dare attuazione e agevolare l’applicazione della nuova disciplina comunitaria, nonché al fine di realizzare una complessiva revisione e semplificazione della disciplina di vigilanza delle banche, Banca d’Italia ha emanato la Circolare 285 con cui sono state recepite le norme della CRD IV. La circolare indica inoltre le modalità con cui sono state esercitate le discrezionalità nazionali attribuite dalla disciplina comunitaria alle autorità nazionali e delinea un quadro normativo completo, organico, razionale e integrato con le disposizioni comunitarie di diretta applicazione, in modo da agevolarne la fruizione da parte degli operatori.

La stessa Banca d’Italia ha emanato inoltre le Circolari n. 286 e n. 154 che traducono secondo lo schema matriciale, attualmente adottato nelle segnalazioni di vigilanza, i citati ITS.

Riguardo le principali novità regolamentari ricordiamo alcune delle principali pubblicazioni. Il 20 febbraio 2017 la BCE ha comunicato il Piano pluriennale per l’introduzione delle Guide dell’MVU sull’ICAAP e sull’ILAAP.

Il 28 febbraio è stata pubblicata la guida per il TRIM (Targeted Review of Internal Models). L’obiettivo dichiarato dell’intervento è quello di aumentare la credibilità e l’appropriatezza dei modelli interni per i rischi di Primo Pilastro e di ridurre la variabilità ingiustificata degli RWA.

Sempre il 28 febbraio, la BCE, nell’ambito del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP), ha avviato un’analisi di sensibilità alle variazioni dei tassi di interesse sui portafogli bancari degli intermediari sottoposti alla sua vigilanza diretta. Tale esercizio di stress ha avuto lo scopo di fornire alla BCE le informazioni sufficienti a comprendere la sensibilità al tasso di interesse delle attività e delle passività incluse nel portafoglio bancario nonché degli interessi attivi netti rispetto a variazioni ipotetiche dei tassi di interesse. La Vigilanza ha definito sei shock ipotetici dei tassi di interesse.

A seguito del processo di consultazione che si è svolto tra settembre e novembre 2016, la BCE ha pubblicato il 20 marzo 2017 le linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL). Queste linee guida definiscono le misure, i processi e le migliori prassi che andrebbero integrate nel trattamento dei crediti deteriorati da parte delle banche, per le quali questo problema dovrebbe costituire una priorità.

Il 28 marzo è stata pubblicata la lista dei soggetti vigilati per il 2017, salendo a 125 Istituti.

Il 3 aprile 2017 la BCE ha armonizzato le regole di vigilanza per gli enti meno significativi, pubblicando un indirizzo e una raccomandazione destinati alle autorità

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nazionali competenti (ANC) in merito all’esercizio delle opzioni e delle discrezionalità nazionali (ODN) previste dal diritto dell’Unione europea. L’iniziativa era rivolta alle banche vigilate direttamente dalle ANC, ossia gli enti meno significativi (less significant institutions, LSI). Entrambi i documenti sono tesi ad armonizzare ulteriormente l’azione di vigilanza sulle banche condotta dalle ANC nei 19 paesi aderenti al Meccanismo di vigilanza unico (MVU), allo scopo di assicurare parità di condizioni e l’ordinato funzionamento dell’intero sistema bancario nell’area dell’euro. Nell’affrontare il tema si è tenuto conto del principio di proporzionalità.

Il 15 maggio 2017 è stata resa disponibile la “Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità”. La guida è tesa ad armonizzare l’applicazione dei criteri di valutazione in materia di verifiche dei requisiti di professionalità e onorabilità, al fine di pervenire a prassi di vigilanza comuni.

Il 16 maggio 2017 è stata pubblicata, sempre da parte della BCE, la “Guidance on leveraged transactions”. La guida intende agevolare l'identificazione delle transazioni con effetto leva attraverso una definizione globale che comprende tutte le divisioni di business e le aree geografiche, in modo da offrire al senior management di una banca una panoramica completa delle attività di prestito con leva finanziate dalla banca. La guida descrive anche aspettative riguardanti i requisiti di gestione del rischio e di reporting per le transazioni con effetto leva finanziaria. Ciò dovrebbe comportare una gestione più rigorosa dei rischi di queste esposizioni, rafforzare la capacità delle banche di operare durante una crisi economica e in ultima analisi facilitare il prestito con leva ai mutuatari attraverso il ciclo economico.

Il 27 luglio 2017 la BCE ha avviato una consultazione sulla guida alle ispezioni in loco e alle indagini sui modelli interni. Le ispezioni costituiscono uno strumento essenziale per la vigilanza bancaria. La guida, redatta in stretta collaborazione con le autorità nazionali competenti, è finalizzata a illustrare come la Vigilanza bancaria della BCE conduce le ispezioni e a offrire un documento utile agli intermediari sottoposti a tali accertamenti.

Il 21 settembre 2017 la BCE ha avviato una consultazione sulla guida alla valutazione delle domande di autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria degli enti creditizi in generale e sulla guida alla valutazione delle domande di autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria degli enti creditizi fintech.

Il 4 ottobre la BCE ha avviato una consultazione pubblica relativa a un progetto di addendum alle sue linee guida sui crediti deteriorati, che erano state pubblicate il 20 marzo scorso. Le aspettative, che si applicheranno a tutte le nuove esposizioni classificate come deteriorate in linea con la definizione dell’EBA, richiedono che le banche coprano integralmente la quota non garantita dei nuovi NPL al più tardi dopo due anni e la quota garantita dopo un massimo di sette anni.

La BCE ha pubblicato il 9 ottobre 2017 i risultati dell’esercizio di vigilanza sul rischio tasso, basato su vari scenari ipotetici di variazione dei tassi di interesse. In estrema sintesi, l’Autorità ha ritenuto appropriata la gestione del rischio di tasso di interesse presso la maggior parte delle banche europee. In base ai risultati della prova di stress, si è evidenziato che tassi di interesse più elevati determinerebbero un aumento del reddito netto da interessi nei prossimi tre anni per la maggior parte delle banche vigilate, ma anche una riduzione del valore economico del capitale proprio. L’esercizio ha consentito all’autorità di vigilanza di comprendere meglio e in maniera più dettagliata gli esiti di vari scenari che ipotizzano la variazione dei tassi di interesse.

Il 5 dicembre è stata aggiornata la lista degli istituti vigilati direttamente dalla BCE:

sono 119, rispetto ai 125 di inizio 2017.

Il 18 dicembre 2017 sono state esplicitate le quattro le aree prioritarie a cui sarà improntata la vigilanza bancaria nel 2018: modelli di business e determinanti della redditività (riguarda l’esame dell’evoluzione della redditività delle banche nell’attuale contesto e la valutazione delle implicazioni del rischio di tasso di interesse), rischio di credito (esame delle strategie per gli NPL delle banche, verifica della tempestività degli accantonamenti e delle cancellazioni per gli NPL ed analisi delle esposizioni verso il settore immobiliare), gestione dei rischi (analisi dei modelli interni, miglioramento ICAAP e ILAAP) e azione caratterizzata da dimensioni multiple di rischio (si fa riferimento alle prove di stress nonché i preparativi in corso per la Brexit).

Relativamente alla normativa europea sono proseguiti i lavori relativi al pacchetto di riforme per rafforzare ulteriormente la resilienza delle banche dell’UE, modificando

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alcuni aspetti della CRR, CRD4 e BRRD e il regolamento concernente il SRM. Tra le novità del 2017, ricordiamo che il 30 novembre il Parlamento Europeo ha approvato il testo che mira a stabilire norme chiare su come i creditori delle banche in difficoltà debbano coprire le perdite. Si recepisce inoltre nel diritto comunitario lo standard internazionale della capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) delle banche con una rilevanza sistemica, che impone a tali banche di accantonare fondi sufficienti per assorbire le perdite e ricapitalizzare con un impatto minimo sui contribuenti. Il testo propone una "gerarchia" del bail-in degli azionisti e dei creditori ai quali sono attribuite le perdite, armonizzata in tutti gli Stati membri dell’UE, che contribuirebbe a proteggere le funzioni fondamentali delle banche e la stabilità finanziaria, senza dover ricorrere al denaro dei contribuenti. Inoltre, sarà aggiunta una nuova classe alla gerarchia di attori coinvolti in caso di insolvenza delle banche, al fine di proteggere il debito privilegiato e le passività delle altre banche e contribuire così a ridurre i rischi.

La nuova classe "non preferita" di strumenti di debito privilegiato dovrebbe poter soddisfare lo standard TLAC per le banche di importanza globale. Gli strumenti finanziari di questa classe non possono essere derivati né includere alcuna componente derivata.

Relativamente al Comitato di Basilea, il 26 gennaio 2017 sono state pubblicate le FAQ sul rischio di mercato e il 24 febbraio 2017 le FAQ relative al Net Stable Funding Ratio.

Il 29 marzo il Comitato ha pubblicato un update relativo alla disclosure del Terzo Pilastro. Sempre il 29 marzo 2017, sono stati resi noti i dettagli del trattamento regolamentare delle accantonamenti contabili in questa fase transitoria all’IFRS 9 (in vigore il 1 ° gennaio 2018).

Il 30 marzo 2017, sempre il Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria ha pubblicato un documento di consultazione per rivedere i criteri di individuazione delle G-SIBs, precedentemente stabiliti nel documento “Global systemically important banks assessment methodology and higher loss absorbency requirement”, pubblicato nel luglio 2013. La revisione proposta dal Comitato mira a migliorare il quadro regolamentare e a garantire una maggior coerenza della metodologia anche alla luce di eventuali variazioni strutturali del sistema bancario globale, andando a considerare nuove dimensioni del rischio sistemico non previste in precedenza.

Il 25 aprile 2017 il Comitato ha pubblicato il programma delle iniziative per il biennio 2017-2018. Il Comitato si concentrerà sulla «finalizzazione delle norme esistenti», si legge nel documento ufficiale, con un focus specifico sul trattamento delle esposizioni sui titoli di Stato, ma anche sulle coperture dei crediti in sofferenza. Più in generale,

«un’importante priorità per il Comitato è quella di continuare a monitorare l’eventuale emergere di rischi ciclici o strutturali, nonché cambiamenti del modello di business e nuove tecnologie transattive che possano andare contro lo spirito del quadro regolatorio di Basilea». In quest’ottica, il Comitato «adotterà un approccio sistematico, micro e macroprudenziale».

In giugno sono state pubblicate le FAQ relative al Liquidity Coverage Ratio e un documento consultativo sul rischio di mercato “Simplified alternative to the standardised approach to market risk capital requirements”. Quest’ultimo documento, presenta un'alternativa semplificata all'approccio standardizzato relativamente ai rischi di mercato. In luglio è stato posto in consultazione “Capital treatment for simple, transparent and comparable short-term securitisations”. In settembre sono state pubblicate le FAQ relative alla definizione di Capitale.

Il 7 dicembre il Gruppo dei Governatori delle Banche centrali e dei Capi delle Autorità di vigilanza ha raggiunto un accordo sulla finalizzazione del pacchetto di riforme regolamentari noto come "Basilea III" (per la stampa “Basilea IV”); l’accordo era inizialmente atteso per l’8 gennaio 2017. L'obiettivo principale dell'accordo è quello di ridurre l'eccessiva variabilità nel calcolo delle attività ponderate per i rischi tra le banche. Un'eccessiva variabilità, infatti, riduce la comparabilità tra i coefficienti di capitale, mina la fiducia degli operatori di mercato sulle metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali sviluppate internamente dalle banche, aumenta il costo dei fondi raccolti dagli intermediari sul mercato. Le riforme entreranno in vigore il 1° gennaio 2022; al fine di garantire una introduzione graduale delle nuove regole è previsto un regime transitorio della durata di cinque anni. Il GHOS ha deciso di posticipare al 1°

gennaio 2022 anche l'entrata in vigore della "Revisione complessiva del portafoglio di

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negoziazione" (Fundamental Review of the Trading Book, FRTB), originariamente fissata al 1° gennaio 2019. In dettaglio il pacchetto di riforme approvato dal GHOS introduce le seguenti principali innovazioni:

- un nuovo approccio standardizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito;

- vincoli all'utilizzo dell'approccio basato sui modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito;

- un nuovo approccio standardizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo, che sostituirà tutti gli attuali approcci, incluso il Metodo Avanzato di Misurazione;

- un buffer addizionale di capitale per le istituzioni a rilevanza sistemica globale nell'ambito della disciplina sull'indicatore di leva finanziaria;

- un output floor, che fisserà un livello minimo ai requisiti patrimoniali calcolati sulla base dei modelli interni pari, a regime, al 72,5% di quelli calcolati sulla base dei metodi standardizzati. Quest’ultimo contribuirà alla riduzione dell'eccessiva variabilità nel calcolo delle attività ponderate per i rischi, favorendo così la trasparenza e la parità concorrenziale.

- L’EBA (European Banking Autority), che ha come obiettivo fondamentale quello di contribuire al raggiungimento di un livello di regolamentazione e di vigilanza prudenziale efficace e uniforme nel settore bancario europeo (livello EU-28), nel corso del 2017 ha proseguito l’attività volta a definire norme con impatto sul settore bancario europeo (principalmente riferiti alla CRD4/CRR, BRRD, DGS, ...).

Inoltre, il 17 novembre l’EBA ha diffuso la nota metodologica relativa alle prove di resistenza che verranno effettuate nel 2018 (EU wide stress test). In particolare, nell’ambito della prova di stress, verrà posta attenzione ai rischi di credito (inclusi quelli legati alle cartolarizzazioni) e quelli di mercato, a partire dall’esposizione al debito sovrano. La prova interesserà anche tutte le banche vigilate direttamente dalla BCE, ripercorrendo il modello utilizzato per le prove di stress del 2016.

Anche in Italia sono stati adottati provvedimenti volti a rafforzare il sistema bancario, mettendolo in grado di sostenere la ripresa dell’economia reale

Nel mese di giugno 2017 sul sito del Fondo Interbancario di tutela dei depositi, è stato pubblicato il “Regolamento sulle segnalazioni e sulle contribuzioni in base al rischio delle banche consorziate al FITD”. Il documento regola le segnalazioni delle banche consorziate che, secondo quanto stabilito nell'Art.1, oltre alle informazioni sui depositi e sui depositanti necessarie per preparare il rimborso dei depositanti, devono segnalare al Fondo: gli indicatori dei profili gestionali, la base contributiva e ulteriori dati richiesti dal Fondo in relazione alle esigenze conoscitive e di analisi derivanti dallo svolgimento delle proprie funzioni.

Banca d’Italia, con la Comunicazione del 17 marzo 2017 relativa a “Le operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione. Precisazioni sui criteri segnaletici”, ha fornito chiarimenti con riferimento al trattamento nelle segnalazioni di vigilanza (statistiche e prudenziali), nella Centrale dei Rischi e in bilancio delle operazioni di credito verso cessione del quinto dello stipendio o della pensione.

Il 24 marzo 2017, sulla base dell’analisi degli indicatori di riferimento, la Banca d’Italia ha deciso di mantenere il coefficiente della riserva di capitale anticiclica allo zero per cento per il secondo trimestre del 2017 (così come nel primo trimestre del 2017).

Il 31 marzo 2017, Banca d’Italia ha posto in consultazione lo schema di modifiche alla Circolare 285 (Disposizioni di vigilanza per le banche) e alla disciplina prudenziale delle Sim relativamente al “processo di controllo prudenziale” e alle “grandi esposizioni”. La revisione normativa è volta ad adeguare la disciplina secondaria alle innovazioni del quadro normativo europeo in materia di misure di intervento precoce, rischio di tasso di interesse nel banking book e limiti delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra (shadow banking entities).

Con una Comunicazione del 20 aprile 2017 (Circolare n. 288/2015 “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari” – Riconfigurazione di procedimenti amministrativi), la Banca d’Italia ha modificato l’impostazione di alcuni procedimenti amministrativi previsti dalla Circolare n. 288/2015 per aspetti relativi a disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation - CRR).

Secondo la nuova configurazione, gli intermediari comunicano alla Banca d’Italia,

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almeno 30 giorni prima, l’intenzione di procedere al compimento di specifiche operazioni. La comunicazione deve essere corredata di tutte le informazioni necessarie per consentire alla Banca d’Italia un compiuto esame delle operazioni. La Banca d’Italia si riserva di valutare le informazioni ricevute, unitamente agli altri dati e notizie disponibili, ai fini dell’eventuale avvio, ove ne ricorrano i presupposti, di procedimenti d’ufficio che possono concludersi con un provvedimento di divieto.

Decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione completa di tutte le informazioni necessarie, gli intermediari possono dare corso alle operazioni prospettate.

Banca d’Italia, in data 3 maggio 2017 ha pubblicato un documento per la consultazione relativo alle bozze del quinto aggiornamento della Circolare n. 262 “il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione”. Gli interventi di modifica recepiscono le novità introdotte dal principio contabile internazionale IFRS 9.

Con la Comunicazione del 9 Maggio 2017, è stata trasmessa un’informativa sulle principali innovazioni che coinvolgeranno l’Anagrafe dei Soggetti ai fini del progetto AnaCredit e sono stati forniti alcuni dettagli tecnico-operativi. In data 16 maggio 2017, è stata pubblicata la Circolare n. 297 “Rilevazione dei dati granulari sul credito:

istruzioni per gli intermediari segnalanti”. Questa recepisce nell’ordinamento nazionale le disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/867 sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (Regulation ECB - 2016/13) emanato in data 18 maggio 2016 e recante nuovi obblighi segnaletici indirizzati al sistema bancario nell’ambito del progetto AnaCredit.

Sulla base dell’analisi degli indicatori di riferimento la Banca d’Italia, il 23 giugno, ha deciso di mantenere il coefficiente della riserva di capitale anticiclica allo zero per cento per il terzo trimestre del 2017.

A fine agosto 2017, Banca d’Italia ha pubblicato una prima bozza della documentazione tecnica unificata per le banche relativa alla data contabile del 31 gennaio 2018 per introdurre un prima parte di interventi riconducibili al nuovo principio IFRS9 e alla generazione dei template FinRep. Successivamente, sono state sottoposte a consultazione pubblica le proposte di modifica a diverse circolari (tra cui ricordiamo la Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei conti”, la Circolare n.

115 del 7 agosto 1990 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata”) per tenere conto sempre dell’introduzione dell’IFRS 9, fornire alcuni chiarimenti applicativi e introdurre nuovi dettagli informativi.

Il 22 settembre 2017 è stato comunicato che il coefficiente della riserva di capitale anticiclica per il quarto trimestre del 2017 è stato fissato allo zero per cento, sulla base dell’analisi degli indicatori di riferimento.

Il contenuto della presente Informativa al Pubblico, pubblicata con frequenza almeno annuale, è disciplinato nella Parte 8 del regolamento CRR. Il 9 giugno 2017 l’EBA ha pubblicato il documento “Guidelines on disclosure requirements under Part Eight of Regulation (EU) No 575/2013”, che rappresenta una guida sulle modalità di rappresentazione delle informazioni richieste dal Regolamento UE 575/2013, con l’intento di rafforzare la consistenza e la comparabilità dei dati oggetto dell’informativa.

L’applicazione di tali linee guida risulta obbligatoria per le banche G-SIIs (Global Systemically Important Institutions) ed O-SIIs (Other Systemically Important Institutions). Per le istituzioni diverse dalle G-SIIs ed O-SIIs, invece, è demandata alle Autorità competenti prevedere, in tutto o in parte, l’applicazione delle Guidelines. Non avendo l’Autorità previsto la piena applicazione delle linee guida per le istituzioni diverse dalle G-SIIs e O-SIIs, la presente informativa al pubblico risulta sostanzialmente invariata nella propria struttura rispetto a quanto rappresentato nelle precedenti pubblicazioni ed in linea ai requisiti normativi della Parte 8 del regolamento CRR.

Il Consiglio d’Amministrazione con apposita delibera nella seduta dell’8 febbraio 2018 ha espresso specifico parere, ai sensi dell’art. 435 comma 1 delle lettere e) ed f) del Regolamento UE 575/2013 del 26/03/2013, in merito a:

• l’adeguatezza delle misure di gestione dei rischi della Capogruppo descritti nel presente documento;

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• l’allineamento tra i sistemi di gestione dei rischi posti in essere e il profilo di rischio e la strategia dell’ente, così come definiti e approvati in ambito Risk Appetite Framework e descritti nel presente documento.

Per una completa informativa sui rischi, la governance e sulle politiche di remunerazione si rimanda alla Relazione sulla Gestione, al Bilancio Consolidato, alla Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari ed al Pillar III - Informativa al Pubblico relativi all’esercizio 2017. I documenti sono pubblicati sul sito www.credem.it.

Le informazioni quantitative sono rappresentate in migliaia di euro e, se non diversamente specificato, si riferiscono al perimetro prudenziale del Gruppo Bancario.

PATRIMONIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO CREDEMHOLDING - RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA DI IMPRESA

Consolidamento prudenziale

Imprese di assicurazione

Altre imprese

Elisioni e aggiustamenti

da consolidamento

31/03/2018

1. Capitale 131.812 71.600 - (53.766) 149.646

2. Sovrapprezzi di emissione 316.931 - - - 316.931

3. Riserve 1.918.715 126.679 - (16.516) 2.028.878

4. Strumenti di capitale - - - - -

5. (Azioni proprie) (157) - - - (157)

6. Riserve da valutazione 119.910 (376) - - 119.534

- Titoli Di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività

complessiva

10.743 222 - - 10.965

- Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

12.759 (642) - - 12.117

- Copertura dei flussi finanziari (13.301) - - - (13.301)

- Utili (perdite) attuariali relativi a piani

previdenziali a benefici definiti (8.014) 44 - - (7.970)

- Leggi speciali di rivalutazione 117.723 - - - 117.723

7. Utile (perdita) 44.885 8.367 - 653 53.905

Totale 2.532.096 206.270 - (69.630) 2.668.737

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PATRIMONIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO CREDEM - RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA DI IMPRESA

Consolidamento prudenziale

Imprese di assicurazione

Altre imprese

Elisioni e aggiustamenti

da consolidamento

31/03/2018

1. Capitale 332.394 71.600 - (71.600) 332.394

2. Sovrapprezzi di emissione 283.052 - - - 283.052

3. Riserve 1.748.544 126.679 - 1.317 1.876.540

4. Strumenti di capitale - - - - -

5. (Azioni proprie) (6.218) - - - (6.218)

6. Riserve da valutazione 55.267 (376) - - 54.891

- Titoli Di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività

complessiva

10.743 222 - - 10.965

- Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

12.759 (642) - - 12.117

- Copertura dei flussi finanziari (13.301) - - - (13.301)

- Utili (perdite) attuariali relativi a piani

previdenziali a benefici definiti (8.014) 44 - - (7.970)

- Leggi speciali di rivalutazione 53.080 - - - 53.080

7. Utile (perdita) 45.546 8.367 - 653 54.566

Totale 2.458.595 206.270 - (69.630) 2.595.235

Nella tavola sopra riportata sono indicate le componenti del patrimonio netto contabile, sommando quelle del Gruppo con quelle di terzi, ripartite per tipologia di imprese oggetto di consolidamento. Più in dettaglio, nella colonna riferita al Gruppo bancario viene indicato l’importo che risulta dal consolidamento delle società appartenenti al Gruppo bancario, al lordo degli effetti economici di transazioni effettuate con altre società incluse nel perimetro di consolidamento; le società controllate, diverse da quelle appartenenti al Gruppo bancario e consolidate integralmente sono qui valorizzate con il metodo del patrimonio netto. Nella colonna Imprese di assicurazione sono riportati gli importi che risultano dal consolidamento, al lordo degli effetti economici derivanti da transazioni effettuate con le società appartenenti al Gruppo bancario. Nelle colonne Elisioni ed Aggiustamenti sono invece indicate le rettifiche necessarie per ottenere il dato rappresentato in bilancio.

Sono presenti 1.348.009 azioni proprie in portafoglio, per un controvalore di 6,2 milioni di euro, acquistate nell’ambito del programma che ha dato esecuzione alla delibere adottate dalle Assemblee Ordinarie del 27 aprile 2012 e del 30 aprile 2015;

tali programmi hanno lo scopo di acquistare azioni di Credito Emiliano ad integrale copertura dei piani di remunerazione basati su strumenti finanziari da destinare alla categoria dei dirigenti con responsabilità strategiche e del “personale più rilevante” del gruppo bancario. Ai sensi delle norme vigenti, gli estremi del programma sono già stati comunicati al mercato.

Nel corso dell’esercizio sono state assegnate 155.626 azioni.

Nella voce “Riserve” sono inclusi la riserva legale, la riserva straordinaria, il fondo per rischi bancari presente nel bilancio redatto ai sensi del previgente D.Lgs.87/92 e riclassificato secondo i principi IAS e le differenze negative di consolidamento.

La riserva legale, costituita a norma di legge, deve essere almeno pari ad un quinto del capitale sociale; essa è stata costituita in passato tramite accantonamenti degli utili netti annuali per almeno un decimo degli stessi. Nel caso in cui la riserva dovesse diminuire, occorre reintegrarla tramite l’obbligo di destinarvi un ventesimo dell’utile.

La riserva statutaria o straordinaria è costituita in base allo statuto dalla destinazione della quota di utile residuale a seguito della distribuzione dell’utile alle azioni ordinarie.

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Le riserve da concentrazione ex L.30 luglio 1990 n. 218 sono state costituite in occasione di operazioni di riorganizzazione o concentrazione effettuate ai sensi della citata legge.

Le riserve da consolidamento si sono generate a seguito dell’eliminazione del valore contabili delle partecipazioni in contropartita alla corrispondente parte del patrimonio di ciascuna.

Le altre riserve comprendono la riserva costituita a fronte del piano di stock option ed altre riserve costituite nel passato a fronte di specifiche disposizioni normative.

Infine la voce include gli effetti generati dalla transizione ai principi contabili internazionali. In particolare tra le riserve di utili sono confluiti gli effetti derivanti dal cambiamento dei principi contabili che non prevedono nei prossimi esercizi un conferimento al conto economico. Gli ulteriori effetti generati dalla transizione agli IAS/IFRS destinati a modificarsi nel tempo ed a confluire a conto economico al momento del realizzo o estinzione delle corrispondenti attività e passività sono stati invece appostati tra le “Riserve da valutazione”. Si tratta della valutazione delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva, della valutazione dei contratti derivati di copertura di flussi finanziari, della riserva connessa agli utili/perdite attuariali su piani a benefici definiti e delle leggi speciali di rivalutazione. Le variazioni annue di tali riserve confluiscono nella redditività complessiva consolidata.

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RISERVE DA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA’

COMPLESSIVA: COMPOSIZIONE

Attività/valori

Consolidato prudenziale Imprese di assicurazione Altre imprese Elisioni e aggiustamenti da consolidamento Totale

Riserva positiva Riserva negativa Riserva positiva Riserva negativa Riserva positiva Riserva negativa Riserva positiva Riserva negativa Riserva positiva Riserva negativa

1. Titoli di debito 18.305 (5.546) 30 (671) - - 18.335 (6.217)

2. Titoli di capitale 10.744 (1) 228 (6) - - 10.972 (7)

3. Finanziamenti - - - - - - - -

Totale 31/03/2018 29.049 (5.547) 258 (671) - - 29.307 (6.224)

(13)

13 I Fondi propri e i coefficienti di vigilanza

Ambito di applicazione della normativa

I fondi propri (ovvero il patrimonio di vigilanza come veniva definito in precedenza) sono pari alla somma del Capitale di classe 1 e del Capitale di classe 2.

Il Capitale di classe 1 è pari, a sua volta, alla somma del Capitale primario di classe 1 e del Capitale aggiuntivo di classe 1.

Il capitale primario di classe 1 (o Common Equity Tier 1) è costituito dal capitale sociale e relativi sovrapprezzi, dalle riserve di utili, dalle riserve da valutazione positive e negative considerate nel prospetto della redditività complessiva, dalle altre riserve, dai filtri prudenziali e dalla detrazione. I filtri prudenziali consistono in aggiustamenti regolamentari del valore contabile di elementi del Capitale primario di classe 1, mentre le detrazioni rappresentano elementi negativi del Capitale primario di classe 1.

Il Capitale aggiuntivo di classe 1 è costituito da elementi positivi e negativi, strumenti di capitale e relativi sovrapprezzi, pregressi strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie e detrazioni.

Il Capitale di classe 2 è costituito da elementi positivi e negativi, strumenti capitale e prestiti subordinati e relativi sovrapprezzi, rettifiche di valore generiche, eccedenza sulle perdite attese.

Per il corrente anno devono essere soddisfatti i seguenti requisiti patrimoniali, espressi in percentuale degli attivi ponderati per il rischio (RWA – Risk Weighted Assets):

- il capitale primario di classe 1 (o Common Equity Tier 1) deve essere almeno pari al 4,5% degli RWA totali;

- il capitale di classe 1 (Tier 1) deve essere almeno pari al 6% degli RWA totali;

- i fondi propri (pari alla somma del Tier 1 e del Tier 2 capital) devono essere almeno pari all’8% degli RWA totali.

Inoltre, le banche hanno l’obbligo di detenere una riserva di conservazione del capitale pari al 2,5% degli attivi ponderati per il rischio. Pertanto, i coefficienti patrimoniali minimi richiesti ai Gruppi bancari sono pari al 7% di Common Equity Tier 1, inclusa la riserva di conservazione del capitale, all’8,5% di Tier 1 e al 10,5% del totale fondi propri.

Nel mese di ottobre 2016 però la Banca d’Italia ha deciso di adottare il regime transitorio previsto dalla direttiva UE/2013/36 (CRD4) per l’applicazione della riserva di conservazione del capitale, regime che consente un’introduzione graduale del requisito.

A seguito dell’intervento normativo le banche sono tenute ad applicare un coefficiente minimo di tale riserva, sia a livello individuale sia a livello consolidato, pari a:

1,250% dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;

1,875% dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;

2,500% a partire dal 1° gennaio 2019.

Alla fine del mese di novembre 2017 il Gruppo è stato informato della decisione finale della Banca Centrale Europea circa i requisiti da rispettare nel 2018. La decisione deriva dal processo annuale di revisione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) esercitato dall’Autorità di Vigilanza in modo continuativo sui più rilevanti ambiti bancari: il modello di business, la governance, il sistema dei controlli, i rischi di capitale e liquidità. In particolare, anche per l’esercizio in corso il requisito aggiuntivo assegnato dall’organo di vigilanza, rispetto ai livelli regolamentari di patrimonio vigenti nel 2018, è pari all’1%, il più esiguo nell’ambito dei gruppi nazionali sottoposti alla vigilanza europea. I coefficienti minimi da rispettare nel 2018 sono pertanto pari al 7,375%, al 8,875% ed al 10,875% a livello, rispettivamente, di CET1 ratio, Tier1 Ratio e Total Capital Ratio; i margini disponibili del gruppo risultano ampiamente rassicuranti.

Tale decisione ha riconosciuto la solidità e l’efficacia delle strategie e dei processi in essere inerenti la valutazione ed il presidio di rischi e capitale. E’ considerato adeguato anche il livello di liquidità, in riferimento al quale non viene richiesta alcuna misura aggiuntiva.

Non è, naturalmente, mancata l’evidenza di alcuni punti di attenzione ai quali il Gruppo ha destinato specifiche attività e/o monitoraggi.

(14)

14

In base alle disposizioni dettate dagli articoli 11, paragrafi 2 e 3, e 13, paragrafo 2, del Regolamento CRR, le banche controllate da una “società di partecipazione finanziaria madre” sono tenute a rispettare i requisiti stabiliti dal predetto regolamento sulla base della situazione consolidata della società di partecipazione finanziaria medesima. Tali disposizioni hanno pertanto reso necessaria la modifica del perimetro di consolidamento del Gruppo ai fini della vigilanza prudenziale, portando a calcolare i ratio patrimoniali a livello di Credemholding, società controllante al 77,3252% di Credem Spa. Tale livello comporta differenze di rilievo rispetto alle analoghe rilevazioni misurate sul perimetro che fa capo a Credito Emiliano Spa, dovute al trattamento più restrittivo riservato dalle norme vigenti al computo del cosiddetto “patrimonio di terzi”.

A partire dal mese di ottobre 2017 il Gruppo è stato inserito dall’Autorità di Vigilanza tra i conglomerati finanziari, vale a dire tra i soggetti che svolgono attività significativa sia nel settore bancario e dei servizi di investimento, sia nel settore assicurativo. Tale provvedimento riflette la situazione di business al dicembre 2016, data alla quale il Gruppo superava le soglie previste dalle norme in materia.

E’ doveroso segnalare preliminarmente che la vigilanza sui conglomerati finanziari è esercitata attraverso presidi supplementari, che integrano quelli già operativi a livello di Gruppo Bancario e di specifici settori di attività.

In merito ai dettagli di tali ulteriori segnalazioni si fa rimando alla Sezione 4 della presente parte di nota integrativa.

Il soggetto coordinatore della sopra illustrata vigilanza rafforzata, essendo preminente nel Gruppo il business bancario, è rappresentato dalla Banca Centrale Europea.

Conseguentemente il primo di marzo del 2018 la Banca Centrale Europea ha autorizzato il Gruppo a non dedurre dal calcolo dei fondi propri regolamentari la partecipazione totalitaria detenuta nell’impresa di assicurazione Credemvita.

Tale autorizzazione, derivante dall’applicazione dell’articolo 49 del Regolamento (EU) n.575/2103 (“CRR”), è applicabile qualora il Gruppo faccia parte della lista di quelli che, in base ai parametri di vigilanza, svolgono attività significativa sia nel settore bancario e dei servizi di investimento, sia nel settore assicurativo (conglomerati finanziari).

Non ci sono impedimenti ne sostanziali ne giuridici che ostacolano il rapido trasferimento di risorse patrimoniali o di fondi all’interno del gruppo.

(15)

15

SCHEMA RELATIVO ALLE CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE - CAPITALE DI CLASSE 2 (TIER 2 – T2) - MODELLO SULLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE

1 Emittente CREDITO EMILIANO CREDITO EMILIANO CREDITO EMILIANO

2 Identificativo unico (ad es., Identificativo CUSIP, ISIN o Bloomberg per i collocamenti privati)

XS1644438928 XS1199020295 XS1506498200

3 Legislazione applicabile allo strumento

Legislazione italiana: clausole di subordinazione

Legislazione italiana: clausole di subordinazione

Legislazione italiana: clausole di subordinazione

Trattamento regolamentare

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di classe 2 Capitale di classe 2 Capitale di classe 2

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale di classe 2 Capitale di classe 2 Capitale di classe 2

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di (sub)consolidamento

Singolo Ente Singolo Ente Singolo Ente

7 Tipo di strumento (I tipi devono essere specificati per ciascuna giurisdizione)

Strumento di capitale di classe 2 ex art.62

Strumento di capitale di classe 2 ex art.62

Strumento di capitale di classe 2 ex art.62

8

Importo rilevato nel capitale regolamentare (moneta in milioni, alla più recente data di riferimento per la segnalazione)

98,485 198,864 50,000

9 Importo nominale dello strumento 100,000 200,000 50,000

9a Prezzo di emissione 100 99,432 100

9b Prezzo di rimborso 100 100 100

10 Classificazione contabile Titoli in circolazione - costo ammortizzato

Titoli in circolazione - costo ammortizzato

Titoli in circolazione - costo ammortizzato

11 Data di emissione originaria 10/07/2017 13/03/2015 21/10/2016

12 Irredimibile o a scadenza A scadenza A scadenza A scadenza

13 Data di scadenza originaria 10/07/2027 13/03/2025 21/10/2026

14

Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto a approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza

(16)

16

1 Emittente CREDITO EMILIANO CREDITO EMILIANO CREDITO EMILIANO

15

Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e Importo del rimborso

Prevista possibilità di rimborso in data 10/07/2022

Prevista possibilità di rimborso in data 13/03/2020

Prevista possibilità di rimborso in data 21/10/2021

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso

Pagamento cedole Pagamento cedole Pagamento cedole

Cedole/dividendi

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Fissi/Variabili Fissi/Variabili

18 Tasso della cedola ed eventuale Indice correlato

3,625% fino al 10/07/2022;

dal sesto anno IRS 5Y + 368 bps

3,125% fino al 13/03/2020;

dal sesto anno IRS 5Y + 300 bps

4,191% fino al 21/10/2021;

dal sesto anno Euribor 6M + 425 bps

19 Presenza di un meccanismo di

"dividend stopper”

No No No

20a Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di tempo)

Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio

20b Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di importo)

Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso

No No No

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo Non cumulativo

23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile Non convertibile 24 Se convertibile, evento(i) che

determina(no) la conversione

N/A N/A N/A

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A N/A

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A N/A

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa

N/A N/A N/A

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile

N/A N/A N/A

29 Se convertibile, precisare |'emittente dello strumento nel quale viene convertito

N/A N/A N/A

30 Meccanismi di svalutazione (write down)

No No No

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no)

N/A N/A N/A

(17)

17

1 Emittente CREDITO EMILIANO CREDITO EMILIANO CREDITO EMILIANO

32 In caso di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale

N/A N/A N/A

33

In caso di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea

N/A N/A N/A

34 In caso di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di rivalutazione

N/A N/A N/A

35

Posizione nella gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)

Senior Senior Senior

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie

No No

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi

N/A N/A N/A

I prestiti emessi dopo il 31/12/2011 che presentano anch’essi un piano “amortising” nei primi cinque anni di vita non sono stati computati nel Capitale di classe 2 a seguito di un recente orientamento della vigilanza italiana ed europea in merito alla loro computabilità. Si tratta dell’applicazione restrittiva di una norma del Regolamento CRR che ha indotto ad escludere dal computo tali emissioni.

(18)

18

FONDI PROPRI - INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

31/03/2018 31/12/2017

A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) prima

dell’applicazione dei filtri prudenziali 2.393.381 2.467.257

di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie - -

B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-) 4.525 7.751

C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime

transitorio (A +/- B) 2.397.906 2.475.008

D. Elementi da dedurre dal CET1 (627.687) (670.047)

E. Regime transitorio - Impatto su CET1 (+/-), inclusi gli interessi di

minoranza oggetto di disposizioni transitorie - 49.364

F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) (C

– D +/-E) 1.770.219 1.854.325

G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) al lordo degli

elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio 44.162 46.050

di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie - -

H. Elementi da dedurre dall’AT1 - -

I. Regime transitorio - Impatto su AT1 (+/-), inclusi gli strumenti emessi

da filiazioni e inclusi nell'AT1 per effetto di disposizioni transitorie - (36.748)

L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) (G - H

+/- I) 44.162 9.302

M. Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2) al lordo degli elementi da dedurre e

degli effetti del regime transitorio 245.679 250.880

di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie - -

N. Elementi da dedurre dal T2 - -

O. Regime transitorio - Impatto su T2 (+/-), inclusi gli strumenti emessi

da filiazioni e inclusi nel T2 per effetto di disposizioni transitorie - (5.726) P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2) (M - N +/- O) 245.679 245.154

Q. Totale fondi propri (F + L + P) 2.060.060 2.108.781

Ai sensi del regolamento (UE) n.575/2013 (CRR), art.26, comma 2, la quota dell’utile netto del 1° trimestre, al netto della quota destinabile ai dividendi, non è stata inserita nel calcolo dei Fondi Propri in quanto l’Informativa Finanziaria Periodica al 31 marzo 2018 non è stata assoggettata a revisione contabile (è stata invece computata nel calcolo dei Fondi Propri la quota dell’utile al 31 dicembre 2017, al netto della quota destinabile ai dividendi).

Con riferimento all’introduzione del principio contabile IFRS9, gli effetti quantitativi negativi sul patrimonio netto ammontano in sede di prima applicazione del principio complessivamente a circa 33 milioni di euro, al netto del relativo effetto fiscale.

I suddetti impatti, tenendo conto dell’applicazione dei modelli avanzati validati dall’Autorità di vigilanza generano un effetto positivo sui fondi propri regolamentari del

(19)

19

Gruppo pari a circa 15 milioni di euro (circa 10bps). Infatti le maggiori rettifiche dei crediti comportano la riduzione degli shortfall dal computo del CET1, calcolati al lordo dell’effetto fiscale, mentre gli impatti negativi sul patrimonio netto contabile terranno conto del relativo effetto fiscale.

Con particolare riferimento ai suddetti impatti regolamentari del nuovo modello di impairment in data 27 dicembre 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento UE n. 2017/2395 emesso in data 12 dicembre 2017 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio (“Regolamento”), che modifica il regolamento 2013/575 contenente l’aggiornamento della c.d.”CRR” ed introduce, tra le altre cose, disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri, Tale normativa fornisce sostanzialmente alle Banche due opzioni: i) di adottare un

“approccio graduale” (cd. “phase-in”) di iscrizione dell'impatto derivante dall’applicazione dell'IFRS 9 in relazione nuovo metodo ECL; o ii) di iscrivere l'impatto totale dell'IFRS 9 al 1° gennaio 2018.

A tale riguardo il Gruppo, ai sensi del suindicato Regolamento, ha comunicato formalmente all’Autorità di Vigilanza in data 26 gennaio 2018 la propria decisione di non avvalersi del regime transitorio.

MODELLO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUI FONDI PROPRI

Le informazioni sono esposte secondo il modello per la pubblicazione delle informazioni sui Fondi Propri (Allegato IV del Regolamento di Esecuzione (UE) n.1423/2013 della Commissione Europea del 20 dicembre 2013).

Informazioni sui Fondi Propri 31/03/2018 31/12/2017

Capitale primario di classe 1: strumenti e riserve

1 Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni 302.185 302.176

di cui: azioni ordinarie 49.437 49.437

di cui: sovrapprezzi di emissione 252.748 252.739

3

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate (e altre riserve, inclusi gli utili e le perdite non realizzati ai sensi della disciplina contabile applicabile)

1.736.697 1.670.859

5 Interessi di minoranza (importo consentito nel capitale primario di classe 1

consolidato) 354.498 380.785

5a Utili di periodo verificati da persone indipendenti al netto di tutti gli oneri o

dividendi prevedibili - 113.437

6 Capitale primario di classe 1 (CET 1): prima delle rettifiche regolamentari 2.393.380 2.467.257

Capitale primario di classe 1 (CET1): rettifiche regolamentari

7 Rettifiche di valore supplementari (importo negativo) (5.758) (5.734)

8 Attività immateriali (al netto delle relative passività fiscali) (385.550) (393.672)

11 Riserve di valore equo relative agli utili e alle perdite generati dalla copertura dei

flussi di cassa 10.285 13.486

12 Importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese (241.137) (275.375)

(20)

20

Informazioni sui Fondi Propri 31/03/2018 31/12/2017

14 Utili o perdite su passività valutati al valore equo dovuti all'evoluzione del merito

creditizio (1) (1)

16 Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall’ente direttamente o

indirettamente (1.000) (1.000)

26 Rettifiche regolamentari applicate al capitale primario di classe 1 in relazione agli

importi soggetti a trattamento pre-CRR - 49.364

26 a

Rettifiche regolamentari relative agli utili e alle perdite non realizzati ai sensi degli

art. 466 e 468 - (5.712)

di cui: ...filtro per utili non realizzati (titoli di debito) - (3.034)

di cui: ...filtro per utili non realizzati (titoli di capitale) - (2.002)

di cui: ...filtro per utili non realizzati (titoli governativi UE) - (676)

28 Totale delle rettifiche regolamentari al capitale primario di classe 1 (CET1) (623.161) (612.932)

29 Capitale primario di classe 1 (CET1) 1.770.219 1.854.325

Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): strumenti

34

Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1

consolidato (compresi gli interessi di minoranza non inclusi nella riga 5) emesso da filiazioni e detenuto da terzi

44.162 46.050

Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): prima delle rettifiche regolamentari 44.162 45.774

41

Rettifiche regolamentari applicate al capitale aggiuntivo di classe 1 in relazione agli importi soggetti a trattamento pre-CRR e trattamenti transitori, soggetti a

eliminazione progressiva ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (ossia importi residui CRR)

- (36.748)

41 a

Importi residui dedotti dal capitale aggiuntivo di classe 1 in relazione alla deduzione del capitale primario di classe 1 durante il periodo transitorio ai sensi dell'art. 472 del regolamento (UE) n. 575/2013

- (27.538)

di cui strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili)

- -

di cui: Importo residuo relativo all'eccedenza di perdite attese rispetto alle rettifiche di valore per posizioni IRB

- (27.538)

43 Totale delle rettifiche regolamentari al capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) - (36.748)

44 Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) 44.162 9.302

45 Capitale di classe 1 (T1 = CET1 + AT1) 1.814.381 1.863.627

Capitale di classe 2 (T2): strumenti e accantonamenti - -

48 Strumenti di fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato (compresi gli interessi di minoranza e strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 non inclusi nella riga 5 o nella riga 34) emessi da filiazioni e detenuti da terzi

245.679 270.174

(21)

21

Informazioni sui Fondi Propri 31/03/2018 31/12/2017

49 di cui: strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva - 19.294

51 Capitale di classe 2 (T2) prima delle rettifiche regolamentari 245.679 270.174 Capitale di classe 2 (T2): rettifiche regolamentari

56 a

Importi residui dedotti dal capitale di classe 2 in relazione alla deduzione del capitale primario di classe 1 durante il periodo transitorio ai sensi dell'art. 472 del

regolamento (UE) n. 575/2013 - (27.538)

di cui: Importo residuo relativo all'eccedenza di perdite attese rispetto alle rettifiche di valore per posizioni IRB

- (27.538)

56 c

Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale di classe 2 in relazione ai filtri e

alle deduzioni aggiuntivi previsti per il trattamento pre-CRR - 2.518

di cui: … eventuale filtro per utili non realizzati (titoli di debito) - 1.517 di cui: … eventuale filtro per utili non realizzati (titoli di capitale) - 1.001

57 Totale delle rettifiche regolamentari al capitale di classe 2 (T2) - (25.020)

58 Capitale di classe 2 (T2) 245.679 245.154

59 Capitale totale (TC = T1 + T2) 2.060.060 2.108.781

60 Totale delle attività ponderate per il rischio 12.986.208 13.542.381

61 Capitale primario di classe 1 (in % dell'importo dell'esposizione al rischio) 13,63 13,69

62 Capitale di classe 1 (in % dell'importo dell'esposizione al rischio) 13,97 13,76

63 Capitale totale (in % dell'importo dell'esposizione al rischio) 15,86 15,57

64

Requisito della riserva di capitale specifica dell'ente (requisito relativo al capitale primario di classe 1 a norma dell'articolo 92, paragrafo 1 lettera a), requisiti della riserva di conservazione del capitale, della riserva di capitale anticiclica, della riserva di capitale al fronte del rischio sistemico, della riserva di capitale degli G-SII o O-SII, in percentuale dell’importo dell’esposizione al rischio)

7,375% 6,75%

65 di cui: requisito della riserva di conservazione del capitale 1,875% 1,25%

66 di cui: requisito della riserva di capitale anticiclica 0,00% 0,00%

68 Capitale primario di classe 1 disponibile per le riserve (in percentuale dell’importo dell’esposizione al rischio)

5,88% 6,94%

72 Capitale di soggetti del settore finanziario detenuto direttamente o indirettamente, quando l’ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili)

4.053 4.053

73

Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuto direttamente o indirettamente, quando l’ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte

ammissibili)

177.022 179.928

75 Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo inferiore alla soglia del 10%, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 38, paragrafo 3)

60.651 54.314

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