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REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L UMBRIA

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(1)

Deliberazione n. … /2021/PRSE Comune di SANT’ANATOLIA DI NARCO

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’UMBRIA composta dai magistrati:

Paola BASILONE Presidente f.f.

Annalaura LEONI Referendario

Eleonora LENER Referendario-relatrice

nella Camera di consiglio del 13 ottobre 2021

VISTO l'art. 100 della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali;

VISTO l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

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VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n.

6/SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017, n. 16/SEZAUT/2018/INPR del 24 luglio 2018, n.

12/SEZAUT/2019/INPR dell’11 giugno 2019 e n. 9/SEZAUT/2020/INPR del 28 maggio 2020 di approvazione delle linee guida cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni-questionario sui rendiconti 2016, 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti della legge n. 266/2005;

VISTE le relazioni-questionario relative agli esercizi finanziari 2016, 2017, 2018 e 2019 inviate dall'Organo di revisione del Comune di Sant’Anatolia di Narco;

VISTA la nota istruttoria, prot. n. 843. del 24 marzo 2021, contenente richieste di chiarimento e di integrazione documentale formulate dal Magistrato istruttore;

VISTA la nota di risposta del Comune di Sant’Anatolia di Narco prot. 1623 del 1 aprile 2021, assunta al protocollo di questa Sezione n. 906 del 6 aprile 2021;

VISTA l'Ordinanza del Presidente f.f. di convocazione della Sezione per l’adunanza odierna;

UDITA, nella Camera di consiglio del 13 ottobre 2021, la relatrice, Ref. Eleonora Lener,

PREMESSA

L’art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) prevede che gli organi degli Enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettano alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo.

Tale controllo è stato rafforzato dall’art. 3, comma 1, lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, con l’introduzione nel TUEL dell’art.

148-bis, in base al quale i controlli effettuati dalle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli Enti locali, ai sensi dell’art. 1, comma 166 sopra richiamati, hanno come obiettivo: la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posto dal patto di stabilità interno, la verifica della sostenibilità dell’indebitamento e del rispetto dell’art. 119, sesto comma, della Costituzione e la verifica dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.

Assume un ruolo preminente, al riguardo, il terzo comma del menzionato art. 148-bis TUEL dato che, qualora le Sezioni Regionali accertino la sussistenza di squilibri economico- finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posto con il patto di stabilità interno, gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le criticità ed a regolarizzare gli equilibri di bilancio.

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In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Qualora, invece, gli esiti non siano così gravi da rendere necessaria l’adozione della pronuncia di accertamento prevista dall’art. 148-bis, comma 3 TUEL, la Sezione di controllo segnala comunque agli Enti le irregolarità contabili riscontrate, le quali, sebbene non tali da pregiudicare gli equilibri, possono tuttavia compromettere, in prospettiva, la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l’amministrazione degli Enti.

Con le deliberazioni n. 6/SEZAUT/2017/INPR sul rendiconto dell’esercizio 2016, n.

16/SEZAUT/2018/INPR sul rendiconto 2017, n. 12/SEZAUT/2019/INPR sul rendiconto 2018 e n. 9/SEZAUT/2020/INPR sul rendiconto 2019, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha definito le linee guida cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali per l’attuazione dell’art. 1, commi 166 e 167, della citata legge n. 266, ribadendo quanto già espresso in precedenza in merito alla necessità del controllo, da parte delle Sezioni regionali, al fine di consentire agli Enti – ove necessario - di adottare i necessari interventi correttivi idonei a ristabilire la sana gestione finanziaria e contabile.

ESPOSIZIONE DEI FATTI E VALUTAZIONI DELLA SEZIONE

La Sezione si è pronunciata in merito alla gestione finanziaria del Comune di Sant’Anatolia di Narco con deliberazione n. 117/2017/PRNO relativa al rendiconto 2015, con la quale ha invitato l’Ente a porre in essere una “sempre più attenta e prudente gestione delle proprie risorse” per non ripetere il massivo ricorso alle anticipazioni di tesoreria.

L’Organo di revisione economico-finanziario del Comune di Sant’Anatolia di Narco ha trasmesso le relazioni-questionario sui rendiconti 2016, 2017, 2018 e 2019 senza evidenziare gravi irregolarità contabili.

L’esame delle relazioni-questionario e dell’ulteriore documentazione del ciclo di bilancio ha evidenziato quanto riportato nei punti a seguire, nei quali si dà atto del contraddittorio instaurato dal Magistrato istruttore riscontrato dall’Ente.

Tenuto conto che la Sezione Autonomie evidenzia l’esigenza di “avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all’esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione” al fine di consentire di “collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell’Ente ed ampliare il concreto margine d’azione di queste ultime” con l’obiettivo di ridurre “quanto più possibile il disallineamento temporale tra l’esercizio in corso di gestione e le verifiche operate dalle Sezioni regionali di controllo “ (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR), la presente decisione ha dunque specifico riguardo a quanto emerso in relazione agli istituti finanziari esaminati per gli esercizi dal 2016 al 2019.

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In termini generali si osserva che per ciò che riguarda l’esercizio finanziario 2019 il risultato della gestione di competenza ha presentato accertamenti di entrata per complessivi € 2.847.846,49 a fronte di impegni di spesa per complessivi € 2.2824.921,69. La gestione finanziaria della cassa ha mostrato riscossioni nella competenza per complessivi € 2.024.944,33 e pagamenti per € 1.738.669,58. In conto residui le riscossioni sono state pari a complessivi € 687.071,34 a fronte di residui attivi riaccertati in bilancio all’1.1.2019 di € 1.374.894,28, mentre i pagamenti sono stati pari ad € 671.718,32 a fronte di residui passivi iniziali all’1.1.2019 di € 1.272.483,47.

Si premette che il Comune di Sant’Anatolia di Narco (abitanti n. 560) è ricompreso tra gli Enti colpiti dal sisma del 2016, elencati all’allegato 1, 2 e 2 bis del d.l. n. 189/2016. La normativa ha previsto per tali Enti, a fronte della sospensione del pagamento dei tributi locali, trasferimenti compensativi.

1) Equilibri di Bilancio

Gli equilibri finali di bilancio derivanti dalla gestione di competenza del periodo in esame sono stati conseguiti sia in parte corrente che in parte capitale, come anche desumibile dai prospetti che l’Ente ha debitamente allegato al rendiconto approvato. I dati di seguito espositi riepilogano i rispettivi saldi e l’equilibrio complessivo riferiti a ciascun esercizio:

2016 2017 2018 2019

Equilibrio di parte corrente 11.534,00 50.147,62 3.879,75 77.082,45

Equilibrio di parte capitale 0,00 40.000,00 0,00 0,00

Equilibrio finale 11.534,00 90.147,62 3.879,75 77.082,45

In considerazione della rilevanza nella formazione degli equilibri – in particolare dell’equilibrio di parte corrente – delle entrate non ripetitive e dell’eventuale impiego delle stesse per il finanziamento di spese ricorrenti, nella nota istruttoria del 24 marzo 2021 è stato chiesto di specificare per gli esercizi 2016, 2017, 2018 e 2019 l’utilizzo delle entrate non ricorrenti per la parte eccedente le spese non ripetitive rispettivamente di € 17.582,30, € 39.682,07, € 5.570,06 e di € 115.222,61.

Con la nota di risposta del 1 aprile 2021 l’Ente ha dichiarato quanto segue:

“Anno 2016 Le somma di euro 17.582,30 è stata utilizzata per investimenti diretti nel Museo della Canapa euro 15.000,00, e per la mostra mercato "Primavera in Valnerina" per 2.582,30, per euro 7.690,27 spese d'investimento impianto sportivo.

Anno 2017 La somma di euro 39.682,07 è stata utilizzata per euro 7.456,86 per investimenti diretti per manutenzione straordinaria immobili di proprietà dell'Ente, per euro 13.035,39 sono state investite nel Museo della Canapa, per euro 7.199,22 sono state investite nell' impianto sportivo, per euro 20.846,68 investite per recupero evasione tributi.

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Anno 2018 La somma di euro 5.570,06 sono state utilizzate manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale.

Anno 2019 Nelle entrate non ripetitive sono state indicate euro 108.636,00 erroneamente in quanto non possono essere considerate entrate non ricorrenti, in quanto le entrate per sanzioni amministrative da codice della strada sono entrate vincolate e come tali sono state rendicontate sul sito TBEL-finanza locale quindi sottraendo tale somma, dalle entrate ricorrenti, la differenza tra entrate non ricorrenti e uscite non ricorrenti è pari ad euro 6.586,31. La somma di euro 6.586,31 è stata utilizzata per investimenti diretti Museo Canapa.”

Alla luce dei chiarimenti pervenuti e della accertata non incidenza dell’impiego delle predette entrate sugli equilibri, la Sezione intende evidenziare la necessità che l’Ente si adoperi affinché l’equilibrio di parte corrente del bilancio venga conseguito assicurando che le entrate straordinarie e non ricorrenti siano destinate a finanziarie spese di analoga natura, fermo restando le deroghe previste dalla normativa vigente. Diversamente, ciò potrebbe comportare un rischio per gli equilibri a medio e lungo termine, in special modo laddove tali entrate siano caratterizzate da una incerta e non adeguata riscossione, pur in presenza di un congruo accantonamento al FCDE.

Come più volte ribadito da questa Sezione, il finanziamento di spese correnti con entrate

“aleatorie” può condurre l’Ente a tensioni di liquidità con evidenti riflessi sul mantenimento degli equilibri di bilancio attuali e prospettici, in quanto “…la natura di simili componenti di bilancio non dipende dal loro ripetersi in fatto, quanto piuttosto dalla conformazione giuridica del relativo, sottostante rapporto obbligatorio” (Deliberazioni n. 26/PRSE/2014 del 4.6.2014, n.

124/2017/PRSE del 24.10.2017 e n. 13/2021/PRSP del 25 febbraio 2021).

Da ultimo, si vuole evidenziare come la stessa Sezione Autonomie, con la deliberazione n.18/2020/INPR, ha posto l’attenzione sui possibili squilibri finanziari conseguenti agli effetti, diretti ed indiretti, dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (tuttora in corso) per gli impatti derivanti dalle minori entrate correnti, tributarie ed extratributarie, in quanto

“Nonostante gli interventi a sostegno della normativa emergenziale, in molti casi, possono verificarsi tensioni di cassa e squilibri di bilancio che richiedono interventi correttivi tempestivi ed adeguati”.

Di conseguenza, “[…] raccomanda di porre particolare attenzione agli equilibri di parte corrente, che andranno mantenuti al netto di eventuali entrate e spese non ripetitive dell’ente”.

2) LA SITUAZIONE DI CASSA

La consistenza del fondo cassa nel quadriennio in esame è la seguente1:

1 Sul punto si evidenzia che: € 75.986,82 della cassa vincolata dell’esercizio 2017 sono fondi per il sisma; € 25.416,27 della cassa vincolata dell’esercizio di 2018 sono per fondi per il sisma.

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2016 2017 2018 2019 Fondo cassa complessivo al

31.12 48,530,22 228,562,57 121.175,14 422.802,91

di cui: Cassa vincolata 0 115.986,82 25.416,27 298.584,11

L’andamento dell’anticipazione di tesoreria è la seguente:

2016 2017 2018 2019

Importo dell'anticipazione complessivamente

concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL 337.429,88 85.603,90 Importo delle entrate vincolate utilizzate 0 0 115.986,32 298.584,11

Giorni di utilizzo dell'anticipazione 340 12,00 0 38,00

Importo massimo della anticipazione giornaliera

utilizzata 187.071,05 10.954,17 0 82,886,81

Importo anticipazione non restituita al 31/12 0 0,0 0 0

Importo delle somme maturate a titolo di interessi

passivi al 31/12 2.535,07 0,00 0 78,62

Nella nota istruttoria si è chiesto di riferire sulle cause del ricorso alle anticipazioni di tesoreria nel 2016 (per 340 gg), nel 2017 (per 12 gg) e nel 2019 (per 38 gg), oltre che del consistente impiego delle entrate vincolate per esigenze di cassa ex art. 195 TUEL nel 2018 (€

115.986,32) e nel 2019 (€ 298.584,11), interamente reintegrate al 31.12 di ciascun esercizio.

L’Ente ha riferito di aver fatto ricorso all’anticipazione di liquidità in quanto le spese di investimento vengono rimborsate a rendicontazione. In particolare nella risposta alla nota istruttoria viene specificato quanto segue: “Il ricorso all'anticipazione di cassa nel 2016 per un periodo consistente di giorni 340 è dovuta essenzialmente al fatto che all'epoca la realizzazione di opere pubbliche erano finanziate in parte coperte da contributo di solito fino al 80% la rimanente parte pari al 20% con risorse di bilancio per passare nei successivi post sisma 2016 al finanziamento dell'opere da contributo pari al 100 per cento dell'investimento. Si evidenzia che le somme relative al saldo delle opere vengono anticipate dall'Ente e dopo rendicontate, ciò rende inevitabile il ricorso all' anticipo di tesoreria per far fronte al divario tra la rendicontazione e l'erogazione del contributo da parte della Regione o Ministero. Inoltre, si accenna al fatto che l'erogazione del contributo per opere finanziate dalla protezione civile i tempi di erogazione contributo rendicontati sono piuttosto lunghi creando squilibri di cassa temporanei.”

La Sezione prende atto di quanto riferito dal Comune ma intende richiamare l’attenzione sui rischi connessi al ricorso a questa particolare forma di finanziamento, soprattutto se reiterato nel tempo, sia per il connesso aggravio finanziario, sia per la possibile violazione dell'art. 119, comma 6, della Costituzione (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 188/2014). Ciò vale altresì per i fondi vincolati a destinazione specifica (art. 180, comma 3, lett. d, del TUEL), che vengono impiegati per finalità di pagamento non corrispondenti al vincolo che grava sugli stessi, i quali peraltro debbono essere tempestivamente reintegrati con i primi introiti non

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soggetti a vincoli di destinazione, tenendo altresì conto che i movimenti di utilizzo e reintegro delle somme comportano l’emissione di appositi ordinativi di regolazione contabile da far transitare tra le partite di giro, secondo le modalità indicate dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, stante la previsione di cui ai punti 10.1 e 10.2, dell’all.n.4/2, del d.lgs.n.118/2011 (cfr. delibera n.31/SEZAUT/2015/INPR).

Ed invero il ricorso sistematico e protratto nel tempo alla suddetta modalità di gestione delle liquidità, può essere sintomo di una crisi di liquidità strutturale - per i latenti e reiterati squilibri nella gestione di competenza tra le risorse che l’Ente può effettivamente realizzare e le spese che si è impegnato a sostenere – e crea altresì un debito, in contrasto – come accennato sopra - con l’art. 119 Cost., ultimo comma.

Da ultimo, non si può non sottolineare che all’efficienza della gestione della cassa concorrono necessariamente la capacità dell’Ente di riscuotere le entrate, in special modo quelle proprie (vd. par. 5), e la tempestività nei pagamenti delle obbligazioni passive assunte.

Con riguardo a quest’ultimo aspetto, si registra un miglioramento dell’indicatore annuale della tempestività dei pagamenti. Si passa, infatti, da 67,16 giorni di ritardo del 2016, a 61,23 gg. nel 2017, a 49,49 gg. nel 2018 ed infine a 31 gg. nel 20192.

Con la nota istruttoria è stato chiesto all’Ente di riferire in merito alle misure adottate per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge e di indicare se il Comune – colpito dal sisma del 2016 - si sia avvalso della facoltà prevista dall’art. 37 del d.l. n.189/20163, a norma del quale le amministrazioni pubbliche direttamente coinvolte nella gestione degli interventi volti a fronteggiare gli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sono autorizzate a differire, con provvedimento motivato, i termini di cui all’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 231/02, entro il limite massimo di centoventi giorni. In caso positivo trasmettere il relativo provvedimento motivato.

L’Ente ha riferito che “nell'intento di ridurre i tempi di pagamento da quando arriva la fattura alla sua liquidazione, sta predisponendo con gli uffici un modello di organizzazione che permetta di ridurre i tempi …, un grande ostacolo per il raggiungimento di questo obiettivo e' dato dalle poche risorse di personale all'interno del Comune. Il comune non si è avvalso della facoltà prevista dall'art 37 del Dlgs n 89/16.”.

2 Si evidenzia che l’indicatore di tempestività dei pagamenti del 2020, pubblicato sul sito istituzionale del Comunale, risulta pari a 28 gg.

3 In particolare, l’art. 37 “Differimento dei termini di pagamento in situazioni di emergenza” prevede che: “In considerazione dell'impegno straordinario connesso con la gestione dell'emergenza, le amministrazioni pubbliche direttamente coinvolte nella gestione degli interventi volti a fronteggiare gli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono autorizzate a differire, con provvedimento motivato, i termini dei periodi di pagamento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per il tempo strettamente necessario e, comunque, entro il limite massimo di centoventi giorni.”.

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La Sezione, pur prendendo positivamente atto delle iniziative assunte dal Comune e di una progressiva contrazione dei tempi di estinzione delle obbligazioni pecuniarie, intende puntualizzare che l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, ai sensi dell’art. 9 del DPCM 22/09/2014, deve tendere ad un risultato negativo. Lo stesso si misura in termini di ritardo medio di pagamento dalla data di scadenza, rispetto ai termini di legge che, di norma, sono pari a trenta giorni, salvo diversa pattuizione tra le parti (il termine può arrivare a sessanta giorni).

La problematica del ritardo dei pagamenti della Pubblica Amministrazione deve essere scrupolosamente attenzionata da parte dell’Ente, anche in considerazione di quanto disposto dall’art. 1, commi 859 e ss., della legge n. 145/2018 (come modificati dall’art. 1, commi 854 e 855 della legge n. 160/2019) a norma del quale dall’esercizio 20214 sono previsti accantonamenti obbligatori sugli enti che non riducono in maniera congrua il debito residuo (v.

deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 7/SEZAUT/2020/FRG).

In generale la Sezione evidenzia che il ricorso dell’anticipazione di tesoreria (con aggravio di oneri finanziari) ed un indice troppo elevato di tempestività dei pagamenti, sono sintomi di una tensione finanziaria, pertanto il Comune deve porre in essere tutte le azioni necessarie per accelerare la fase della riscossione sia di parte corrente che a residuo, anche per evitare perdite di entrate per effetto di prescrizioni e possibili azioni di terzi con addebito degli interessi moratori per il mancato rispetto dei termini di pagamenti di cui al d.lgs. n. 231/2002.

Dall’analisi della documentazione risulta non attivata l’anticipazione di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti, ex d.l. n. 35/2013.

3) Risultato di Amministrazione e Accantonamenti a Fondi L’Ente non presenta disavanzi pregressi da ripianare.

4 Ai sensi dell’art. 1, commi 859 ss., della legge n. 145/2018 (come modificati dall’art. 1, commi 854 e 855 della legge n. 160/2019), difatti, vengono introdotte, a partire dal 2021, misure più severe a garanzia dell’effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, e ciò tramite norme qualificate come “principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica”, ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Viene imposta la creazione di uno specifico Fondo di garanzia dei debiti commerciali, quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l’effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti.

Su tale normativa, è, recentemente, intervenuta la Corte costituzionale (sentenza n. 78/2020) che, nel dichiarare costituzionalmente legittime le previsioni di cui trattasi, ha evidenziato la rilevanza del fenomeno dei tempi di pagamento delle obbligazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, rammentando che “...la stessa giurisprudenza di questa Corte, già a ridosso del recepimento della direttiva 2011/7/UE, ha sottolineato la gravità del problema, evidenziando che «il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione è obiettivo prioritario [...J non solo per la critica situazione economica che il ritardo ingenera nei soggetti creditori, ma anche per la stretta connessione con l’equilibrio finanziario dei bilanci pubblici, il quale viene intrinsecamente minato dalla presenza di situazioni debitorie non onorate tempestivamente» (sentenza n. 250 del 2013). Va infatti considerato anche il rilevante tema dell’esposizione debitoria per interessi passivi per ritardati pagamenti che, in considerazione anche del loro specifico e oneroso criterio di calcolo, riduce le effettive risorse da destinare alle finalità istituzionali.” (cfr. delibera n. 96/2020/PRSE Sezione di controllo Lazio).

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In tutti gli esercizi ivi considerati il risultato di amministrazione disponibile si presenta positivo. La seguente tabella espone l’evoluzione dell’ammontare del risultato di amministrazione, della sua composizione e della parte disponibile.

2016 2017 2018 2019

Risultato di Amministrazione al 31.12. (A) 82.175,45 176.342,05 159.196,43 190.398,61

di cui:

Parte accantonata (B) 74.885,65 115.200,20 84.140,72 142.946,08

Parte vincolata (c) 5.567,71 45.567,00 45.567,71 5.567,71

Parte destinata agli investimenti (D) 0,00 0,00 0,00 0,00

Parte disponibile (A-B-C-D) 1.722,09 15.574,85 29.488,00 41.884,82

Per ciò che riguarda la parte accantonata, la tabella seguente ne mostra il dettaglio e l’evoluzione negli esercizi in esame.

2016 2017 2018 2019

F.C.D.E. 69.119,65 108.221,48 76.000,00 139.639,36

Fondo spese e rischi - Passività potenziali 0 0 0 0

Fondo anticipazione di liquidità D.L. 35/2013 0 0 0 0

Fondo perdite aziende e Società partecipate 537,00 2.330,72 2.330,72 0

Fondo Contenzioso 0 0 0 0

Altri fondi e accantonamenti 5.229,00 4.648,00 5.810,00 3.306,72 TOTALE PARTE ACCANTONATA 74.885,65 115.200,20 84.140,72 142.946,08

L’analisi della determinazione degli accantonamenti relativi al Fondo crediti di dubbia esigibilità sulla base dei dettagliati prospetti di calcolo trasmessi dall’Ente ha evidenziato l’applicazione del metodo ordinario di calcolo per i rendiconti relativi agli esercizi 2016, 2017, 2018 e 2019.

Nella nota istruttoria è stato chiesto all’Amministrazione di indicare le ragioni per le quali, in tutti gli esercizi in esame, il F.C.D.E. non sia stato ridotto a seguito del riconoscimento formale dell’assoluta inesigibilità o insussistenza di determinati crediti e della loro conseguente eliminazione dalle scritture e dai documenti contabili.

E’ stato, altresì, richiesto di fornire chiarimenti in ordine ai disallineamenti tra i dati riportati nei questionari 2016, 2017, 2018 relativi all’andamento della riscossione in conto residui nel quinquennio per il calcolo F.C.D.E. con quelli esposti nelle rispettive relazioni ai rendiconti dall’organo di revisione, nonché di motivare il mancato inserimento nel calcolo del FCDE dei fitti reali di Terreni, considerata la consistente formazione di residui attivi in particolare nell’esercizio 2019 (€ 51.947,19).

L’Ente ha dato parziale riscontro a quanto richiesto motivando solo con riguardo alle ultime due richieste. Nello specifico l’ammontare del F.C.D.E. risulta essere superiore a quanto risulta

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dal questionario in quanto per gli anni 2016-2017-2018-2019 nel calcolo è stata considerata l’entrata per l’alienazione materiale legnoso, mentre tale voce manca nel questionario. Inoltre, l’Amministrazione non ha ritenuto di dubbia esigibilità le entrate derivanti da fitto di terreni, i cui residui attivi - che nel 2019 ammontavano ad € 51.947,19 - sono stati incamerati nel 2020.

La Sezione, al riguardo, rammenta all’Ente che il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 3.3 di cui all’allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011) fissa le modalità di determinazione del fondo stesso. I crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi di sicura realizzazione e che, come tali, non sono soggetti all’obbligo di svalutazione sono elencati tassativamente dal principio sopra indicato. Al di fuori di tali ipotesi è consentito all’Ente di escludere determinati crediti dal calcolo del Fondo solo dandone adeguata illustrazione nella nota integrativa al bilancio.5

Relativamente al Fondo perdite aziende e Società partecipate le somme accantonate negli esercizi in esame (€ 537,00 nel 2016, € 2.330,72 nel 2017 e nel 2018) sono state calcolate in relazione alle perdite del bilancio di esercizio dell’azienda Valnerina Service, partecipata dal Comune al 2%, applicando la gradualità di cui al comma 552 dell’art. 1 della l. 147/2013 e al comma 2 dell’art. 21 del d.lgs. 175/2016. Nel 2019 l’accantonamento è confluito in “Altri accantonamenti” (all. a/1 del risultato di amministrazione).

L’accantonamento ad “Altri fondi e accantonamenti” negli esercizi 2016 – 2019 si riferisce all’indennità di fine mandato6.

Nella nota istruttoria si è chiesto di giustificare le seguenti discordanze rilevate:

- nel questionario del 2018 l’Organo di revisione risponde positivamente sull’accantonamento al “fondo passività potenziali” ma nel prospetto del risultato di amministrazione non risulta nessun accantonamento in merito;

- nel questionario del 2019 l’Organo di revisione risponde positivamente sull’accantonamento a “fondo per la copertura degli oneri da contenzioso” ma nel prospetto del risultato di amministrazione non risulta nessun accantonamento in merito.

L’Ente ha chiarito che la risposta positiva, nel questionario 2018, fornita dall’organo di revisione sull'accantonamento Fondo passività potenziali è un mero errore materiale in quanto non ci sono passività potenziali che potrebbero sorgere al 31.12.18. Anche la risposta positiva, nel questionario 2019, dell'Organo di revisore sull'accantonamento a Fondo per la copertura degli oneri da contezioso è un errore materiale in quanto non ci sono al 31.12.19 oneri da contenzioso pendente.

5Sul punto la Sezione richiama l’Amministrazione comunale ad attenersi scrupolosamente all’applicazione dei principi contabili nella determinazione del F.C.D.E. da stanziare nel bilancio di previsione e da accantonare in sede di rendiconto. Sul punto si segnala quanto affermato dalla Sezione delle autonomie, deliberazione n.

32/2015/INPR “l’adeguata quantificazione del FCDE determina la veridicità del risultato di amministrazione e preserva l’Ente da disavanzi occulti nonché da potenziali squilibri di competenza e di cassa, allorché venga utilizzato l’avanzo di amministrazione libero, in realtà non disponibile”.

6 L’accantonamento nell’esercizio 2019 per l’indennità di fine mandato è di € 976,00 (inizio nuovo mandato con elezioni 26 maggio 2019).

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4) La gestione delle Entrate e delle Spese

La situazione del grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione/pagamento in conto competenza e in conto residui delle entrate/spese correnti e delle entrate/spese in conto capitale è riportata nella tabella che segue riferita al 2019:

La tabella mostra un tasso contenuto di realizzazione delle entrate e delle spese in conto competenza ed in conto residui.

Nel dettaglio l’analisi dei dati contabili ha evidenziato che7:

- per le entrate del Titolo I - Tipologia 100 (Imposte e tasse e proventi assimilati) la capacità di realizzazione in conto competenza si rileva buona per il triennio 2016 e 2018 (rispettivamente al 90,5%% nel 2016, all’84,7% nel 2017, al 90% nel 2018) con un peggioramento nel 2019 attestandosi all’82,23%. Risulta modesta per il quadriennio la percentuale di riscossione in conto residui (28,5% nel 2016, 40% nel 2017, 48,9% nel 2018 e 47,22% nel 2019);

- per le entrate del Titolo I (entrati correnti) la capacità di realizzazione è buona per il 2016, 2017 e 2018 (rispettivamente del 91%, del 89% e del 95%) con un contenuto peggioramento nel 2019 (89,69%); la percentuale di riscossione in conto residui nel quadriennio è modesta e rimane costante nel periodo (46% nel 2016, 55% nel 2017, 51%

nel 2018 e 43% nel 2019).

7 Si riporta la tabella con le percentuali della capacità di riscossione nel quadriennio 2016-2019 dell’entrate proprie:

ENTRATE PREVISIONE

DEFINITIVE ACCERTAMENTI RISCOSSIONI % RESIDUI ATTIVI 1.1.2019

RIACCERT.

RESIDUI RISCOSSIONI %

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

TRIBUTARIE, CONTRIB. E PEREQUATIVA 452.700,31 441.451,05 395.938,43 89,69 65.160,68 356,29 28.418,94 43,38 TITOLO II - TRASFERIMENTI CORRENTI 225.331,00 152.206,63 135.528,37 89,04 39.814,67 - 2.320,31 20.499,03 54,67 TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 559.676,18 499.624,83 306.505,34 61,35 156.978,45 174,12 105.829,84 67,34 TOTALE ENTRATE CORRENTI 1.237.707,49 1.093.282,51 837.972,14 76,65 261.953,80- 1.789,90 154.747,81 59,48 TITOLO IV - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2.690.983,85 1.198.197,05 634.908,06 52,99 1.095.380,98- 67.139,99 529.115,72 51,46

SPESE PREVISIONE

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI % RESIDUI PASSIVI

1.1.2019

RIACC.TO

RESIDUI PAGAMENTI %

TITOLO I - SPESE CORRENTI 1.242.154,91 1.011.752,80 898.843,99 88,84 286.669,97- 4.234,46 186.071,07 65,88 TITOLO II -SPESE IN CONTO CAPITALE 2.791.435,95 1.251.534,74 282.191,44 22,55 945.149,88- 71.649,26 464.420,96 53,17

2019

IN CONTO COMPETENZA IN CONTO RESIDUI

Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui

Titolo I Tipologia 101 90,50 28,50 84,70 40,03 90,01 48,90 82,23 47,22

Titolo I - Entrate correnti 91,00 46,00 89,30 55,60 94,70 51,30 89,69 43,38

TITOLO III - Entrate extratributarie 72,50 27,10 83,70 30,20 83,90 52,23 61,35 67,34

2017 2018 2019

2016

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Per le entrate tributarie a gettito ordinario e per le entrate da recupero evasione l’ammontare degli accertamenti e delle riscossioni in conto competenza ed in conto residui relativa alla gestione 2019 vengono riportati nel prospetto che segue:

Il prospetto mostra che8:

• le entrate tributarie a gettito ordinario evidenziano in conto competenza un buon tasso di riscossione per quanto riguarda l’IMU del 95,61% e una contenuta realizzazione per la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani del 79,79%;

• l’andamento delle riscossioni in conto residui si attesta su percentuali di incasso buone per il recupero da evasione dei tributi IMU (90%) e contenuta per i Tributi comunali sui rifiuti (32,72%);

- per le entrate del Titolo II (trasferimenti correnti) la previsione definitiva di competenza 2019 di € 225.331 è stata accertata per il 67,55% pari ad € 152.206,63, la riscossione si attesta all’89,04% (91,27% nel 2018). La riscossione in conto residui si attesta al 54,67% (nel 2018 al 22,50%).

- per le entrate del Titolo III (entrate extratributarie), risulta un buon tasso di realizzazione in conto competenza nel triennio 2016-2018, pari al 72,5% nel 2016, al 83,7% nel 2017, ed all’83,9% nel 2018. Nel 2019 si registra peggioramento della percentuale attestandosi al 61,35%. La riscossione in conto residui risulta in leggero aumento nel 2019 rispetto al 2018, passando dal 52,23%% al 67,34%;

- per le entrate del Titolo IV (entrate in conto capitale) la previsione definitiva di competenza 2019 di € 2.690.983,85 è stata accertata per il 44,53% pari ad € 1.198.197,05, con la conseguente rilevazione di minori entrate per € 1.492.786,80, il tasso di riscossione è stato

8 Si evidenzia che a fronte della sospensione del pagamento dei tributi IMU e TARI:

- nell’anno 2018 ha ricevuto trasferimenti compensativi di € 23.219,42;

- nell’anno 2019 ha ricevuto trasferimenti compensativi di € 3.953,00 e di € 3.174,00.

Tributo Residui 1/1 Riscossioni

c/ residui % Accertamenti c/competenza

Riscossioni

c/competenza % Totale

Riscossioni INU ATT.TA' ACC.VA 9.622,00 8.665,00 90,05 15.577,00 350,00 2,25 9.015,00 IMU 8.498,63 7.184,35 84,54 113.946,27 108.946,27 95,61 116.130,62 TASSA OCCUP.SPAZI

AREE PUBB. 927,60 1.436,30 154,84 3.691,18 3.014,85 81,68 4.451,15 TARSU ACC.VA 916,00 - 0,00 3.000,00 1.705,00 56,83 1.705,00

TARSU 12.199,00 1.876,00 15,38 80.000,00 63.830,65 79,79 65.706,65 TRIBUTI COMUNALI SUI

RIFIUTI 27.568,38 9.020,00 32,72 - - - 9.020,00 IMP. COMUNALE PUBBL. 390,70 210,16 53,79 200,00 111,36 55,68 321,52 DIRITTI PUBB. AFF. 59,96 27,13 45,25 37,50 37,50 100,00 64,63 Totale 60.182,27 28.418,94 47,22 216.451,95 177.995,63 82,23 206.414,57

2019

Gestione delle Entrate Tributarie - Tipologia 101 Imposte e tasse Gettito da accertamento/revisione

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del 52,99% (5,73% nel 2018). Il tasso di realizzazione dei residui si attesta al 51,46%

(42,48% nel 2018);

- per la spesa del Titolo I (spesa corrente) la previsione definitiva di € 1.242.154,91 è stata impegnata per l’81,45% (82,39%% nel 2018) e il tasso di pagamento è stato dell’88,84 (76,31% nel 2018). La realizzazione della spesa in conto residui si attesta al 65,88%

(73,78% nel 2018);

- per la spesa del Titolo II (spesa in conto capitale) la previsione definitiva di competenza 2019 di € 2.791.435,95 è stata impegnata il 44,23%, pari ad € 1.251.534,74 (20,80% nel 2018) con conseguente rilevazione di economie conto competenza per € 1.479.449,11, la percentuale di pagamento è del 22,55% (12,30% nel 2018). In conto residui la percentuale di pagamento si attesta al 53,17% (57,14% nel 2018).

Nella nota istruttoria relativamente alla realizzazione delle entrate e alle difficoltà riscontrate nella riscossione dei residui delle entrate tributarie, sia da gettito ordinario che da recupero evasione, si è chiesto all’Ente di riferire sulle iniziative intraprese in merito, con particolare riguardo alla riscossione coattiva delle entrate. Inoltre per le entrate da recupero evasione, si è chiesto una relazione illustrativa del complessivo sistema di organizzazione dell’attività di contrasto dell’evasione, che evidenzi – nello specifico - (i) le fonti di innesco dei controlli, (ii) le proprietà della banca dati sulle possidenze immobiliari, (iii) l’affidamento eventuale di attività a soggetti esterni (con esibizione del relativo contratto), (iv) la tempestività della riscossione coattiva e il monitoraggio dei relativi esiti, (v) le eventuali forme di collaborazione con l’Agente della riscossione nazionale e (vi) il contenzioso e i relativi numeri ed esiti. Infine, si è chiesto di relazionare in merito alla effettiva possibilità di incasso/pagamento dei residui con più di cinque anni di anzianità.

L’Ente ha riferito che: “la riscossione coattiva delle entrate è garantita dalla convenzione con l'agenzia della riscossione. L'ufficio tributi dell'Ente è composta dal responsabile area finanziaria in convenzione al 50% con il Comune di Scheggino.

L'attività' svolta dall'ufficio tributi è diretta al contrasto dell'evasione dei tributi comunali, la linea e l'obiettivo quello di conseguire una maggiore equità fiscale ottenibile, ciò è possibile solo con l'intensificarsi dell'aggiornamento della banca dati relativa ai tributi Imu e Tari….9 Inoltre, per recupero dell'evasione negli anni 2016-2019: anno 2016 è stato affidato servizio di supporto ufficio tributi; nel 2019 è stato effettuato l'affidamento del servizio di supporto all'ufficio tributi con avviso di manifestazione d'interesse per l'affidamento del servizio per procedure di accertamento per recupero evasione tributi comunali tramite Mepa.”.

9 L’Ente ha specificato le fasi per la creazione della banca dati tributaria: “Importazione banca dati dell'Ente delle denunce e versamenti attraverso il collegamento con il Siatel dell’Agenzia della Entrate. Importazione dei dati del censuario catastale e DOCFA attraverso sistema Sister catasto. Bonifica normalizzazione ed incrocio banca dati.

Analisi delle posizioni anomale Creazione stampa e postalizzazione notifica. Colloquio con il contribuente. Evasione delle richieste del contribuente”.

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Sul punto la Sezione nel prendere atto delle iniziative intraprese per realizzare le entrate e per recuperare l’evasione tributaria, evidenzia la necessità di procedere ad un puntuale monitoraggio delle entrate, in quanto il regolare introito delle stesse influisce sulla gestione di bilancio, sull’attività di programmazione della spesa e sulla costruzione degli equilibri di bilancio.

Si fa presente che la Corte costituzionale ha dichiarato “che una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come “bene pubblico” funzionale “alla valorizzazione della democrazia rappresentativa.” (cit. Corte Cost. sentt. nn. 184/16; 80 e 247/17, 51/19).

Inoltre, la Sezione richiama l’Ente a porre in essere tutte le iniziative propedeutiche di propria competenza, al fine di accelerare il processo di erogazione da parte dello Stato e della Regione dei fondi connessi agli eventi sismici.

5) Il riaccertamento dei residui

Le operazioni di riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2019 (Delibera Giunta Comunale n. 40/2020) hanno condotto alla cancellazione definitiva di residui attivi per € 69.629,01 per insussistenza ed alla reimputazione, in quanto obbligazioni giuridiche perfezionate ma non esigibili al 31.12.2019, all’esercizio 2020 di € 1.259.415,89.

I residui attivi complessivi conservati al 31.12.2019 e risultanti dal rendiconto ammontano ad

€ 1.441.795,21 di cui € 82.600,65 riferiti alle entrate tributarie.

Riguardo ai residui passivi, al 31.12.2019 sono stati reimputati all’esercizio 2020, in quanto obbligazioni giuridiche perfezionate ma non esigibili al 31.12.2019, importi per un totale di € 1.259.415,89, mentre sono stati definitivamente eliminati € 75.883,72 per insussistenza.

I residui passivi complessivi conservati al 31.12.2019 ammontano ad € 1.611.133,54 di cui € 209.273,25 del Titolo I (spese correnti), € 1.378.422,96 del Titolo II (spese in conto capitale) ed € 23.437,33 del Titolo VII (servizi conto terzi).

Gli elenchi allegati alla deliberazione della Giunta di riaccertamento, sopra indicata, riportano in dettaglio le motivazioni delle suddette eliminazioni.

Dall’analisi del prospetto dei residui per anno di derivazione al 31.12.2019 risultano residui attivi per € 9.873,88 provenienti dall’esercizio 2013 e precedenti, per € 16.157,68 dall’esercizio 2014 e per € 98.966,73 dall’esercizio 2015; residui passivi per € 37.872,47 derivanti dall’esercizio 2015 e precedenti.

In nota istruttoria si è chiesto all’Ente di relazionare in merito alla effettiva possibilità di incasso/pagamento dei residui con più di cinque anni di anzianità.

L’Ente non ha comunicato nulla in merito.

Sul punto la Sezione richiama l’attenzione dell’Ente sull’esigenza che la procedura ordinaria di riaccertamento divenga fisiologico strumento di rigorosa e sostanziale verifica del mantenimento in bilancio delle sole poste per le quali la riscossione/pagamento abbiano un ragionevole grado di certezza in considerazione del potenziale e pericoloso riflesso di una loro impropria conservazione sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di

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bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto dell’ente, garantendo, altresì, la corretta applicazione dei nuovi principi contabili, postulati dall’armonizzazione contabile.

6) Indebitamento

Dai questionari al consuntivo 2016, 2017, 2018 e 2019 risulta che l’Ente ha in essere contratti di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per i quali è stata disposta ai sensi dell’art.

44 del d.l. n. 189/2016, come novellato dall’art. 15 del d.l. n. 55/2018 convertito in legge n.

89/2018 (enti colpiti dal sisma) la sospensione del pagamento.

La sospensione dei pagamenti ha interessato le rate in scadenza nel 2016 (secondo semestre), 2017, 2018. Con riguardo al 2019 l’importo sospeso è pari ad € 77.007,71 ed il pagamento è stato differito 31.12.2021 (cfr. relazione-questionario 2019).

Sul punto la Sezione richiama l’attenzione del Comune sulla necessità di attivarsi per migliorare le procedure di riscossione e di recupero/lotta all’evasione anche in considerazione del fatto che le rate saranno oggetto di rientro al termine del periodo di sospensione con conseguente aggravio della spesa.

7) I rapporti con gli organismi partecipati

Dalla documentazione esaminata risultano le seguenti partecipazioni dirette possedute dal Comune e le relative percentuali di partecipazione: Valnerina Servizi S.c.p.a per il 2,00%, Valle Umbria Servizi S.P.A. per lo 0,15% e Umbria Digitale Scarl per lo 0,000007%,

Nella nota istruttoria si è chiesto all’Ente di riferire in merito alla mancanza di un sistema informativo che consenta di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali con le proprie società partecipate e di trasmettere i prospetti dimostrativi di cui all’art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l’Ente e gli organismi partecipati con la “doppia asseverazione”.

L’Ente ha trasmesso i prospetti dimostrativi dei debiti e crediti reciproci con gli organismi partecipati con l’asseverazione solo del Comune (Responsabile finanziario e Revisore dei Conti).

La Sezione osserva che la doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo, a corredo della nota informativa relativa alla conciliazione dei rapporti creditori e debitori con gli organismi partecipati, di cui all’art. 11, comma 6, lett. J) del d.lgs. n. 118/2011, è sempre necessaria. In merito si segnala che il soggetto incaricato della revisione dell’ente territoriale è tenuto a segnalare tale inadempimento all’organo esecutivo dell’ente stesso, ai fini della adozione dei conseguenti provvedimenti volti alla riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie n. 2/2016/QMIG del 19.1.2016).

CONSIDERATO CHE

- Il Comune di Sant’Anatolia di Narco ha rispettato i vincoli di finanza pubblica negli esercizi 2016, 2017, 2018 e 2019;

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- la situazione finanziaria emersa dalla documentazione esaminata non evidenzia aspetti di irregolarità contabile tali da rendere necessaria l’adozione della pronuncia di accertamento prevista dell’art. 148- bis, comma 3, del Tuel;

- il controllo condotto dalla Sezione, per gli aspetti trattati e la metodologia adottata, non necessariamente esaurisce gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione dell’Ente, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese dall’Organo di revisione nelle relazioni/questionari. La conclusione dell’esame non implica, pertanto, una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l’Umbria

ACCERTA

La sussistenza dei profili di criticità illustrati in parte motiva RICHIEDE

Al Comune di adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le criticità riscontrate e, in particolare:

• di destinare le entrate aventi carattere non ripetitivo per la copertura delle spese aventi medesima natura;

• di monitorare con particolare attenzione l’andamento dei tempi medi di pagamento dei propri debiti commerciali al fine di adottare, nel caso in cui le rilevate criticità continuino a permanere anche in seguito alla cessazione dello stato di emergenza sismica, nuove e puntuali misure organizzative finalizzate a rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge, anche in considerazione delle misure previste a decorrere dall’esercizio 2021 a carico degli enti che non ridurranno in maniera congrua il debito residuo dall’art. 1, commi 859 ss., della legge n. 145/2018 e s.m.i.;

• di provvedere alla corretta quantificazione, nel bilancio di previsione e nel rendiconto di gestione, del fondo crediti di dubbia esigibilità in conformità ai principi contabili concernenti la contabilità finanziaria;

• di adottare ogni iniziativa che consenta un miglioramento dell’efficienza della riscossione delle entrate proprie e dell’attività di contrasto all’evasione monitorando, altresì, i rapporti intercorrenti con il soggetto incaricato della riscossione coattiva;

• di indicare nella Relazione sulla gestione allegata al rendiconto, relativa ai futuri esercizi, le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, come previsto all’art. 11, comma 6, lett. e), del d.lgs. n.

118/2011 e di valutare con particolare attenzione, nell’ambito della procedura di

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riaccertamento ordinario dei residui, l’effettiva sussistenza dei requisiti per il loro mantenimento al fine di evitare che l’impropria conservazione degli stessi produca effetti non veritieri sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto dell’ente;

• di allegare al rendiconto la nota informativa di cui all’art. 11, comma 6, lett. j) del d.lgs.

n. 118/2011 sui rapporti credito/debito con gli organismi partecipati, asseverata dai rispettivi organi di revisione.

INVITA

L’Ente a far pervenire, entro sei mesi dal ricevimento della presente, apposita comunicazione illustrativa delle iniziative assunte in conformità alle sopraindicate indicazioni, unitamente alla presa d’atto, da parte del Consiglio comunale, dei contenuti di questa deliberazione e ci si riserva di riscontrare puntualmente, in occasione dei controlli sui rendiconti degli esercizi successivi, l’eventuale superamento delle criticità segnalate.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Consiglio comunale e all’Organo di revisione contabile del Comune di Sant’Anatolia di Narco, con obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Perugia, nella Camera di consiglio del 13 ottobre 2021

Il Magistrato estensore Il Presidente f.f.

Ref. Eleonora Lener Paola Basilone

Depositata il ………

Il Preposto della Sezione dott.ssa Antonella Castellani

ELEONORA LENER CORTE DEI CONTI 13.10.2021 13:57:08 UTC

PAOLA BASILONE CORTE DEI CONTI/80218670588 15.10.2021 12:20:52 GMT+01:00

19 ottobre 2021

ANTONELLA CASTELLANI CORTE DEI CONTI 19.10.2021 10:32:44 GMT+01:00

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