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Intermediari: la preparazione di Unico

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Academic year: 2022

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Intermediari: la preparazione di Unico

A cura di Antonio Gigliotti

Con l’avvicinarsi dell’ultima fase della campagna dichiarativi relativi al periodo d’imposta 2011, è importante che siano rispettate tutte le procedure e siano effettuati tutti i controlli in riferimento alla correttezza dei contenuti, in merito alla forma e alla sostanza della dichiarazioni da trasmettere.

L’intermediario in particolare deve controllare che emergano eventuali errori che ne impedirebbero l'accettazione da parte del sistema telematico e deve assicurasi che l’invio del modello non venga scartato dal software di ricezione dell’Agenzia delle Entrate e qualora ciò si verificasse provveda con la sua correzione e il successivo invio.

Altro aspetto da curare è il rapporto con cliente nel quale è richiesto l'obbligo di consegna dell'impegno a trasmettere le dichiarazioni e la restituzione della dichiarazione completa debitamente firmata.

Le fasi per la preparazione di Unico

I diversi provvedimenti normativi, ma anche le pronunce in giurisprudenza, fanno sì che l’intermediario professionista, nello svolgimento dell’incarico assunto nei confronti del contribuente di predisposizione e invio di Unico, debba prestare la massima attenzione. Nell’esecuzione dello stesso si possono individuare le seguenti fasi:

 rispetto delle procedure formali sul rapporto tra intermediario e contribuente ;

 attenta verifica del contenuto delle dichiarazioni , (interfaccia con le procedure di controllo dell'Agenzia).

Dovendo schematizzare gli adempimenti e le attività di controllo, che devono essere effettuate dagli studi professionali, possiamo affermare che gli stessi riguardano:

il controllo di Entratel;

le trasmissione della dichiarazione;

rapporto con il cliente (impegno alla trasmissione).

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L’interfaccia con l’Agenzia

L’interfaccia con l’Agenzia si sviluppa con le procedure di controllo Entratel.

Se la dichiarazione è compilata correttamente, non dovrebbero emergere segnalazioni e, diversamente, si tratta di intervenire per apportare le dovute correzioni.

Lo scarto della dichiarazione può avvenire a seguito della rilevazione di

errori che comportano lo scarto del documento:

→ si tratta di:

 dati inseriti in dichiarazione non previsti per il modello;

 errori di contenuto o formato errato (identificati con il simbolo ***);

 uno o più campi incongruenti tra loro;

 procedure che non verificano le regole di calcolo previste per il modello (identificati con il simbolo ***C).

errori nella compilazione della dichiarazione che non hanno comportato lo scarto del documento, il quale risulta correttamente ricevuto dall'amministrazione finanziaria:

→ in questo caso è possibile compilare una dichiarazione correttiva, se nei termini, ovvero una dichiarazione integrativa, se fuori termine le quali devono contenere tutti i dati e non solamente quelli oggetto di correzione o integrazione.

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LE DIVERSE TIPOLOGIE DI ERRORI CODICE DESCRIZIONE

**** Errore che determina lo scarto dell'intera fornitura

*** Errore bloccante che determina lo scarto della dichiarazione. Tale anomalia non consente in ogni caso la trasmissione della dichiarazione

***C

Errore di entità rilevante che determina lo scarto della dichiarazione. Qualora, in presenza di tali segnalazioni, si intenda comunque procedere alla trasmissione della dichiarazione, è necessario confermare i dati in essa contenuti, avvalendosi delle funzionalità rese disponibili dal software utilizzato per la compilazione. Con la conferma si attesta di aver preso visione delle segnalazioni evidenziate

**E Errore rilevante (solo mod. 730) che determina l'esclusione dall'assistenza fiscale

** Segnalazione a fronte della quale è stata richiesta la conferma della dichiarazione

* Segnalazione di anomalia di entità ridotta in presenza della quale la dichiarazione può essere comunque trasmessa

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COMUNICAZIONE DELL’ERRORE PARTE DI ENTRATEL

ESITO DEL CONTROLLO COMUNICATO DA ENTRATEL

ESEMPIO

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Un professionista in sede di compilazione di Unico si dimentica di compilare il quadro presente nel frontespizio relativo alla data dell’impegno alla presentazione telematica.

In sede di formazione del file telematico Entratel comunicherà tale omissione segnalandola con il codice *** (Errore bloccante che determina lo scarto della dichiarazione)

Comunicazione da parte di Entratel

Trasmissione della dichiarazione

La trasmissione della dichiarazione, è attestata dalla ricevuta che si ottiene da Entratel ed è l’unico documento che ne attesta l'avvenuta trasmissione, questo vale tanto per il contribuente che per l'intermediario.

In caso di errori il file inviato verrà scartato.

L’intermediario si dimentica di indicare tale data

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Bisogna, però, operare una distinzione. La gestione delle anomalie varia in relazione al fatto che l'errore riguardi:

il file telematico (che può contenere più dichiarazioni):

→ in tal caso occorre rimuovere le anomalie riscontrate e inviare un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate dalla correzione;

In tale ipotesi bisogna provvedere alla rimozione dell'anomalia e alla ritrasmissione per intero del file telematico al fine di evitare la mancata presentazione di tutte le dichiarazioni in esso contenute.

un singolo modello contenuto nel file telematico:

→ in tal caso è necessario correggere la relativa dichiarazione.

Se non ritrasmesse, le dichiarazioni si considerano non presentate.

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Per la trasmissione delle dichiarazioni inviate entro i termini, ma scartate dall’Agenzia delle Entrate, non è stabilito un termine.

A tal proposito tuttavia la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 25.1.2002, n. 6/E ha precisato che:

“le dichiarazioni presentate in via telematica si considerano tempestive se trasmesse nei termini anche se successivamente scartate, purché siano correttamente ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla comunicazione telematica dell'avvenuto scarto da parte dell'Agenzia”.

Sul punto si evidenzia che i 5 giorni decorrono dalla comunicazione dell’avvenuto scarto che potrebbe essere successiva al termine ultimo previsto per l’invio.

La dichiarazione mod. UNICO 2012 SC della Alfa srl viene inviata dall’intermediario in data 01.10.2012.

In data 3.10.2012 l’intermediario riceve la comunicazione di avvenuto scarto della dichiarazione della Alfa srl.

La data risulta dalla ricevuta.

La dichiarazione si considera trasmessa tempestivamente qualora l’intermediario proceda alla trasmissione entro l’8.10.2012.

Rapporto con il cliente

In riferimento alla gestione del rapporto tra il cliente e l’intermediario, esistono procedure specifiche, che comprendono:

 l'obbligo di consegna dell'impegno a trasmettere le dichiarazioni;

 la restituzione della dichiarazione completa debitamente firmata;

 la consegna della ricevuta di avvenuta presentazione.

In particolare l’intermediario abilitato è tenuto a:

1. consegnare al dichiarante , in forma libera, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta In tale documento deve essere riportata la data di rilascio dell’impegno e la sottoscrizione dell’intermediario;

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2. consegnare al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione in via telematica, l’originale della dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento.

In sostanza l’intermediario nel momento in cui assume l’incarico della predisposizione ovvero in cui riceve la dichiarazione deve rilasciare un documento in forma libera datato e sottoscritto dal medesimo nel quale attesta l’impegno alla trasmissione.

Il rilascio di tale impegno è obbligatorio anche da parte dell’intermediario che si occupa di tutti gli altri adempimenti contabili e fiscali del contribuente, quindi predispone la dichiarazione senza un espresso incarico da parte del cliente.

DOCUMENTAZIONE RILASCIATA DALL’INTERMEDIARIO

 impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica;

originale della dichiarazione unitamente a copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento.

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Lo scopo di tale documento è la tutela del contribuente nei casi di successivo inadempimento dell’intermediario.

Con la sentenza n. 8805/2012 la Corte di Cassazione ha affermato che l'esibizione all'ufficio, da parte del contribuente, dell'attestazione rilasciata dall'intermediario della presentazione della dichiarazione in via telematica, assolve il suo obbligo fiscale anche se poi vengono riscontrate incongruenze di dati di trasmissione, trattandosi eventualmente di riflessi negativi che possono ricadere sul terzo, ma non sul contribuente stesso.

 i dati dell’intermediario (codice fiscale, cognome, nome o denominazione, indirizzo);

 la precisazione se la dichiarazione è stata consegnata già compilata, ovvero se questa deve essere o sarà predisposta dall’intermediario medesimo;

 il tipo di dichiarazione al quale è riferito l’impegno dell’intermediario;

 i dati del contribuente (codice fiscale, cognome, nome o denominazione);

 la sottoscrizione dell’intermediario;

 la data di rilascio dell’impegno.

Il contenuto dell’impegno

L’impegno, da rilasciare in forma

libera, deve contenere:

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FAC SIMILE IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA DATI DELL’INTERMEDIARIO

Codice fiscale

IMPEGNO ALLA

PRESENTAZIONE TELEMATICA

Cognome/

denominazi one

Nome

Sede

SI IMPEGNA A

|___| Trasmettere in via telematica la dichiarazione consegnata già compilata dal contribuente

|___| Trasmettere in via telematica la dichiarazione predisposta dal sottoscritto L’impegno riguarda le seguenti dichiarazioni:

|___| DICHIARAZIONE REDDITI/UNIFICATA

|___| DICHIARAZIONE IVA AUTONOMA

|___| MODELLO 770 SEMPLIFICATO

|___| MODELLO 770 ORDINARIO AUTONOMO

|___| ALTRO………

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome/

denominazione

Nome Codice fiscale

Data ……… Firma dell’intermediario ………..………

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Riquadro dell’impegno alla presentazione telematica

I dati contenuti nell’impegno rilasciato al contribuente devono essere successivamente riportati nello specifico riquadro denominato “Impegno alla presentazione telematica” presente nel frontespizio di tutti i modelli di dichiarazione nel quale, pertanto, l’interessato deve riportare il proprio codice fiscale, la data dell’impegno (che corrisponde a quella già indicata nell’impegno rilasciato in precedenza al contribuente).

Il contenuto del riquadro riservato all’intermediario è il seguente:

In particolare nella casella denominata “Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione” l’intermediario deve indicare il codice:

1, se la dichiarazione è stata predisposta direttamente dal contribuente e l’intermediario si occupa della sola trasmissione;

2, se la dichiarazione è stata predisposta dal medesimo soggetto che ne cura la trasmissione.

Nel riquadro in commento, l’intermediario deve indicare anche il proprio codice fiscale e il numero di iscrizione all’albo se trattasi di Caf.

Obblighi di trasmissione dell’intermediario

L’intermediario che ha assunto l’impegno all’invio telematico della dichiarazione Unico 2012 prima della scadenza del termine di presentazione deve svolgere il proprio adempimento tassativamente entro il predetto termine, ossia: il 1° ottobre 2012.

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La società Beta srl ha predisposto il mod. UNICO 2012 SC contenente la dichiarazione redditi, IVA.

La dichiarazione verrà consegnata all’intermediario Paolo Rossi in data 25.09.2012 il quale contestualmente ha assunto l’impegno alla trasmissione.

Supponiamo che l’intermediario non riesca a inviare la dichiarazione telematica entro il 01.10.2012 e che la dichiarazione venga inviata il 5.10.2012.

Pur essendo la dichiarazione considerata valida in quanto presentata entro 90 giorni dal termine, sarà applicabile la sanzione per la tardiva presentazione, regolarizzabile eventualmente con il ravvedimento operoso.

L’intermediario è soggetto alla sanzione per la tardiva trasmissione (art. 7-bis di cui al D.Lgs. n. 241/97 - da € 516 a € 5.164).

Dopo aver effettuato correttamente la trasmissione delle dichiarazioni, l’intermediario, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione, deve consegnare al contribuente:

1. l’originale della dichiarazione trasmessa, stampato sul modello ministeriale;

2. la comunicazione di avvenuto ricevimento dell’Agenzia delle Entrate della dichiarazione (ricevuta).

Il contribuente e l’intermediario dovranno conservare i suddetti documenti per il periodo entro il quale l’Amministrazione Finanziaria può svolgere l’attività di accertamento, ossia entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (per Unico 2012 periodo d’imposta 2011 fino al 31.12.2016).

L’intermediario è tenuto a conservare la documentazione per tale periodo a prescindere che il rapporto con il contribuente si interrompa o meno.

Assunzione dell’impegno prima del termine di presentazione

L’intermediario può assumere l’impegno alla trasmissione anche successivamente al termine di presentazione della dichiarazione.

Si tratta dei casi non infrequenti di presentazione di una dichiarazione integrativa oppure tardiva.

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In tal caso l’intermediario dovrà effettuare la trasmissione all’Agenzia delle Entrate entro

un mese dalla data dell’impegno assunto per la trasmissione (art.

3, c. 7-ter, DPR n. 322/98).

Supponiamo che all’intermediario Paolo Rossi venga richiesto in data 3.11.2012 di predisporre e trasmettere il mod. UNICO 2012 PF relativo al 2011 contenente la sola dichiarazione dei redditi.

L’intermediario consegna al contribuente l’impegno alla trasmissione assunto il 3.11.2012.

La dichiarazione deve essere predisposta e inviata entro il 3.12.2012. Supponiamo che entro tale termine la dichiarazione venga presentata. In tale ipotesi la dichiarazione è considerata tardiva perché presentata all’Agenzia delle Entrate oltre il termine del 01.10.2012, pertanto soggetta alla sanzione da € 258 a € 1.032.

Il contribuente potrà regolarizzare la violazione con il ravvedimento operoso versando la sanzione ridotta pari a € 25 (258 x 1/10).

L’intermediario non ha in questa ipotesi commesso nessuna violazione in quanto ha presentato la dichiarazione entro il termine di un mese dall’assunzione dell’impegno.

Al fine di stabilire se l’intermediario ha commesso la violazione riguardante l’invio telematico va verificata la data contenuta nella ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate rispetto a quella dell’impegno indicata nella dichiarazione.

È necessario quindi prestare particolare attenzione, soprattutto nel caso di dichiarazioni integrative, alla data che viene indicata nel frontespizio della dichiarazione.

Se la dichiarazione integrativa del mod. UNICO 2012 è inviata in data 20.12.2012 e dal frontespizio della stessa è desumibile che l’impegno sia stato assunto in data 15.11.2012 all’intermediario è applicabile la sanzione di cui all’art. 7-bis di cui al D.Lgs. n. 241/97 (da € 516 a € 5.164).

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Successivamente alla trasmissione, l’intermediario è tenuto a consegnare al contribuente:

 l’originale della dichiarazione trasmessa da lui sottoscritta ;

 la ricevuta che attesta l’avvenuta presentazione.

Si ritiene che tale l’obbligo vada assolto entro 30 giorni dall’invio telematico.

12 settembre 2012 Antonio Gigliotti

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