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Quesito in tema di registri delle denunce e degli altri documenti anonimi.

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Quesito in tema di registri delle denunce e degli altri documenti anonimi.

(Risposta del 28 gennaio 1998)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 28 gen- naio 1998, ha deliberato di rispondere nei seguenti termini:

“Con nota del 19 maggio 1997, inviata al Consiglio Superiore della Magistratura ed all’Ufficio Legislativo del Ministero di Grazia e Giusti- zia, il Procuratore Generale della Repubblica di Salerno ha trasmesso un quesito con il quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribu- nale ha chiesto di conoscere se in attuazione dell’art. 5 D.M. 30 settem- bre 1989 n. 334 possa (o debba) essere istituito per le denunce e gli altri documenti anonimi un registro diverso da quello previsto con il model- lo 46 e – in caso di risposta positiva – quali dovrebbero essere i dati da annotare e quale dovrebbe essere la funzione del nuovo registro.

La richiesta di parere è corredata da due relazioni tecniche, tra- smessa ciascuna da uno dei procuratori aggiunti dell’Ufficio, che si esprimono sul quesito l’una in termini affermativi e l’altra in termini negativi.

In proposito si osserva che l’art. 206 D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271, recante norme di attuazione, coordinamento e transitorie del cod.

proc. pen. prevede che con decreto ministeriale sono adottate le dispo- sizioni regolamentari concernenti “a) la tenuta, anche in forma auto- matizzata, dei registri e degli altri strumenti di registrazione in mate- ria penale, b) le modalità di formazione e di tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari penali; c)...”.

Tale fonte regolamentare risulta attuata con il D.M. 30 settembre 1989 n. 334, il quale prevede che “gli uffici giudiziari tengono, nella materia penale, i registri obbligatori conformi ai modelli approvati con decreto del Ministero di Grazia e Giustizia” e che gli stessi “possono altresì tenere i registri sussidiari, senza carattere ufficiale, che ritengo- no utili” (art. 2).

Lo stesso decreto 334/89 prevede, inoltre, che “le denunce e gli altri documenti anonimi che non possono essere utilizzati nel proce- dimento sono annotati in apposito registro suddiviso per anni, nel quale sono iscritti la data in cui il documento è pervenuto e il relativo oggetto” (art. 5, comma I).

Prevede, inoltre, l’art. 5 che “il registro e i documenti sono custo- diti presso la Procura della Repubblica con modalità tali da assicurar-

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ne la riservatezza” (comma II), e che “decorsi cinque anni da quando i documenti indicati nel comma 1 sono pervenuti alla procura della Repubblica, i documenti stessi e il registro sono distrutti con provve- dimento adottato annualmente dal procuratore della Repubblica.

Delle relative operazioni è redatto verbale” (comma III).

Con provvedimento ministeriale recante la stessa data del 30 set- tembre 1989, infine, sono stati approvati i tipi di registri degli affari penali. Tra i modelli allegati al decreto ministeriale è previsto il mod. 46 denominato “registro delle denunce e degli altri documenti anonimi”.

Secondo una delle due relazioni allegate alla richiesta di quesito del Procuratore della Repubblica di Salerno tale mod. 46 non corri- sponderebbe al tipo di registro obbligatorio previsto dall’art. 5 del D.M. 334/89, atteso che le annotazioni previste dal modello ministe- riale sarebbero diverse da quelle previste da tale norma. In sostanza, per dare attuazione all’art. 5 in questione, dovrebbe essere istituito un nuovo registro, peraltro caratterizzato dall’obbligo di sua distruzione, non previsto per gli altri registri obbligatori e facoltativi.

Non va però dimenticato che l’art. 240 c.p.p. prevede che “i docu- menti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall’imputato”. Il successivo art. 335 dello stesso c.p.p., sotto la rubrica Registro delle notizie di reato preve- de che “il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli pervie- ne o che ha acquisito di propria iniziativa, nonché contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito” (comma I). L’art. 108 delle norme di attuazione e coordinamento (D.Lgs. 271/89, capo VIII, attinente le Disposizioni relative alle indagini preliminari), infine, prevede che “con regolamen- to del Ministro di Grazia e Giustizia sono stabilite le modalità di con- servazione delle denunce anonime e degli altri documenti anonimi che non possono essere utilizzati nel procedimento”.

L’art. 5 del D.M. 334 dà attuazione e detto art. 108. Esso prevede che dei documenti anonimi vengano registrati gli elementi essenziali per la loro identificazione. Tanto dei documenti che dei registri è pre- vista la conservazione per un congruo lasso di tempo in vista di una loro eventuale utilizzazione ai sensi dell’art. 240 suddetto. Alla sca- denza di tale periodo è prevista la loro distruzione.

Può, dunque, ritenersi che l’unica modalità di registrazione degli anonimi consentita dalla legge sia quella prevista dall’art. 5, senza che possa crearsene altra diversa. In sostanza, per l’art. 108 per tali docu-

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menti è previsto un solo registro, necessariamente rimesso alla pote- stà regolamentare del Ministro e sottratto all’iniziativa del pubblico ministero. Il registro è obbligatorio e deve essere, pertanto, conforme (art. 206) al modello approvato dal Ministro con apposito decreto.

Da ciò deriva che il registro mod. 46 allegato al D.M. 30 settembre 1989 costituisce l’unico strumento di documentazione degli anonimi previsto dalla legge.

Tanto premesso il Consiglio

delibera

di rispondere al quesito in oggetto come in premessa descritto.

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