EaC 2017
Consiglio Nazionale Forense Fondazione Avvocatura Italiana Consiglio Nazionale Forense
Relatore: Avv. Carolina Scarano
Roma 29 marzo 2017
LE MODALITA’ ALTERNATIVE AL TIROCINIO IN
STUDIO
EaC 2017
Consiglio Nazionale Forense Fondazione Avvocatura Italiana Consiglio Nazionale Forense
Roma 29 marzo 2017
L. n. 247 DEL 31/12/2012 ART. 41 c. 6
Svolgimento del tirocinio:
a) presso un avvocato con anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni;
b) presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’Ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;
c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell’Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato , abilitati all’esercizio della professione;
d) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea , dagli studenti iscritti all’ultimo anno del diploma di laurea in giurisprudenza ( art. 40)
EaC 2017
Consiglio Nazionale Forense Fondazione Avvocatura Italiana Consiglio Nazionale Forense
Roma 29 marzo 2017
Art. 41 c. 9 L. 247/2012
Il diploma conseguito per le scuole di specializzazione per le professionali legali è valutato ai fini del compimento del tirocinio per il periodo di un anno
Solo le scuole istituite ai sensi dell’art. 16 del Decreto Legislativo 17/11/1997 n. 398
EaC 2017
Consiglio Nazionale Forense Fondazione Avvocatura Italiana Consiglio Nazionale Forense
Roma 29 marzo 2017
Art. 41 c. 13 L. 247 31/12/2012
Il Ministero della Giustizia, sentito il CNF adotta i seguenti regolamenti con proprio decreto:
1) Le modalità di svolgimento del tirocinio e le procedure di controllo;
2) I requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio in altro Paese dell’Unione Europea
Regolamento adottato:
! D.M. n. 70 del 17/03/2016: regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense
EaC 2017
Consiglio Nazionale Forense Fondazione Avvocatura Italiana Consiglio Nazionale Forense
Roma 29 marzo 2017
Art. 44 L. 247/2012
Il Ministero disciplina con apposito regolamento da emanare, sentito il CNF, l’attività di praticantato presso Uffici Giudiziari
Regolamento emanato:
D.M. n. 58 del 17/03/2016: Regolamento recante la disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari
Entrato in vigore il 17/03/2016 Art.2:
- Iscrizione nel registro dei praticanti avvocati
- Aver svolto almeno sei mesi di tirocinio presso un avvocato
- Pratica presso uno degli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine
EaC 2017
Consiglio Nazionale Forense Fondazione Avvocatura Italiana Consiglio Nazionale Forense
Roma 29 marzo 2017
Art. 3
Progetto formativo
I capi degli uffici giudiziari elaborano, d’intesa con i COA i progetti formativi relativi all’attività del praticante
Art. 5 Durata
Durata non più di dodici mesi , possibilità di svolgerlo presso più uffici ma almeno sei mesi presso un ufficio giudiziario
Art. 8 Attività
E’ possibile continuare a frequentare lo studio e può svolgersi attività di lavoro subordinato
Divieto di accesso ai fascicoli con cui vi è potenziale conflitto di interesse Relazione analitica alla fine del tirocinio sottoscritta dal magistrato
EaC 2017
Consiglio Nazionale Forense Fondazione Avvocatura Italiana Consiglio Nazionale Forense
Roma 29 marzo 2017
Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense
D.M. n. 70 del 17/03/2016
In vigore dal 03/06/2016
Nel caso di sostituzione della pratica presso lo studio professionale con una delle forme alternative previste dalla legge deve essere assicurato lo svolgimento del tirocinio per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’avvocatura dello stato (art. 3)
Svolgimento tirocinio in altro paese dell’ Unione europea (Art. 6):
" Limite di sei mesi;
" Comunicazione al Consiglio dell’Ordine ( dichiarazione della qualifica dell’equivalenza del titolo di avvocato del professionista presso cui si svolge il tirocinio).
" Al termine del tirocinio : dichiarazione del professionista sull’effettivo svolgimento con profitto in lingua originale con traduzione asseverata.
EaC 2017
Consiglio Nazionale Forense Fondazione Avvocatura Italiana Consiglio Nazionale Forense
Roma 29 marzo 2017
Art. 5 c. 6 D.M. n. 70 del 17/03/2016
Anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari Convenzione quadro 24/02/2017 CNF- CONFERENZA DEI PRESIDI
" Accordi COA e Direttori Dipartimenti
" Vigilanza del tutor e del professionista
" 12 udienze
" Laurea conseguita entro i due anni successivi
" Conferma dell’iscrizione al registro dei praticanti entro sessanta giorni
dalla laurea
EaC 2017
Consiglio Nazionale Forense Fondazione Avvocatura Italiana Consiglio Nazionale Forense
Roma 29 marzo 2017
D.L. 69/2013 conv. L. 98/2013
Stage formativo presso gli uffici giudiziari
" Durata 18 mesi
" Contemporaneità con il tirocinio
" Esito positivo dello stage valutato per il periodo di un anno ai fini del
compimento del tirocinio professionale per l’accesso alla professione di avvocato (comma 13)