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Relazione tecnica di bilancio 2018/2020

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Academic year: 2022

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Relazione tecnica di bilancio 2018/2020

Equilibrio di bilancio

La bozza di bilancio è strutturata in pareggio ai sensi dell’articolo 40 del d.lgs. 118/2011. In linea generale il nuovo ordinamento contabile prevede che il pareggio di bilancio sia conseguito senza ricorso all’indebitamento, che l’indebitamento riguardi principalmente le spese di investimento e che ove contratto sia in qualche modo assorbito da avanzi strutturali di spesa conseguiti a diversi livelli territoriali. Per quanto ci riguarda la bozza presenta un pareggio finale tra totale spese e totale entrate per i tre anni considerati senza ricorso all’indebitamento, un pareggio tra spese finali ed entrate finali , un avanzo corrente tra spese correnti e spese di investimento di tipo strutturale, utilizzato per finanziare spese ad utilità pluriennale rientranti nella normale gestione dell’Ente (arredi, biancheria, acquisto hardware, etc.) per tutti e tre gli anni considerati; presenta altresì un avanzo positivo di cassa determinato dalla somma delle previsioni di entrata e del fondo cassa presunto al 31/12/2017 e le previsioni di spesa. Gli importi relativi alle partite di giro e alle anticipazioni di tesoreria (mai attivate dall’ADISU) sono identici tanto nell’entrata che nella spesa e sono stabiliti in € 1.580.000,00, ai sensi dell’articolo 69 del d.lgs. 118/2011, e € 4.859.000,00 rispettivamente.

A livello di stanziamenti il fondo ordinario di funzionamento è confermato in 8.203.500,00 euro per il 2018 dalla Regione, valore già previsto nel 2016 e nel 2017. E’ opportuno evidenziare che , dopo anni di continua riduzione, l’ultima delle quali risalente al 2015 e pari al 10%, il fondo sembra essersi definitivamente assestato. Gli stanziamenti di spesa correlati a questo valore sono determinati di conseguenza, in particolare, dopo la copertura delle spese di funzionamento si determina un fondo per spese obbligatorie che ammonta a soli 140.000,00 euro, rispetto al dato 2015 pari a ca.

380.000,00 euro. Il risultato di amministrazione presunto ha valore positivo, pertanto non influisce sul pareggio di bilancio e non si prevede alcun stanziamento di copertura in proposito.

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Struttura di bilancio

Come noto la nuova struttura intende dare una rappresentazione più trasparente della gestione delle attività amministrative sotto il profilo finanziario e sotto il profilo economico patrimoniale; ne deriva un piano dei conti che integra le tre esigenze. A livello finanziario ciò si manifesta attraverso una rappresentazione del bilancio a mezzo di missioni e programmi, in coerenza con la classificazione economico funzionale dei regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale, e macroaggregati, che sono articolazioni dei programmi secondo la natura economica.

Al di sotto dei livelli precedenti resta inalterata la precedente articolazione per capitoli ed articoli quali unità elementari del Piano esecutivo di gestione, oggetto di successiva approvazione.

Nel caso dell’ADISU l’articolazione dei capitoli è funzionale alla creazione di dati contabili separati per ogni sede ai fini di una rappresentazione maggiormente analitica delle attività.

Previsioni di bilancio Fondi di bilancio

Nella bozza è riportato un fondo di riserva per le spese obbligatorie la cui disciplina risale, in attesa di una revisione a livello regionale aderente ai nuovi principi, alla legge regionale di contabilità n. 28/2001. L’importo è determinato in maniera residuale rispetto alle previsioni degli stanziamenti obbligatori. Ovviamente è un importo che andrà rivisto in corso di gestione a seconda dell’andamento delle correlate spese.

Il fondo spese legali viene stanziato per il terzo anno e rappresenta l’accantonamento prudenziale per le spese legali in genere non prevedibili, determinate a seguito di contenzioso.

Ovviamente è un valore previsionale che va confrontato con gli incarichi attribuiti e/o i contenziosi aperti durante l’esercizio, nonché con l’eventuale creazione di fondi pluriennali vincolati relativi al capitolo di riferimento qualora si sia a conoscenza dell’esigibilità delle prestazioni di patrocinio.

L’importo per il 2018 è pari ad euro 20.000,00.

Il fondo pluriennale vincolato rappresenta invece contabilmente la differenza temporale tra l’accertamento di entrata già realizzato e la correlata uscita la cui esigibilità è differita nel tempo. Le iscrizioni presenti nella bozza derivano dal riaccertamento straordinario 2015. Nel corso della gestione tale fondo sarà ulteriormente incrementato, poiché gli stanziamenti relativi al personale

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generano questa posta contabile, secondo i nuovi principi, per quanto concerne gli importi correlati al risultato e al salario accessorio che vengono erogati nell’anno successivo a quello di riferimento.

Non sono inoltre previste spese per opere pubbliche, idonee a generare tale voce, data la ristrettezza di risorse.

Il fondo di cassa per le autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 48 comma 3 del d.lgs. 118/2011 è iscritto per € 2.000.000,00

Spese ed entrate vincolate

Nella bozza sono correttamente imputati i vincoli di legge relativi al diritto allo studio. Le entrate sono costituite da fondi vincolati dalla Regione per € 7.600.000,00 e tassa regionale.

L’insieme di queste risorse finanzia i trasferimenti per borse di studio presenti nel programma del diritto allo studio, missione istruzione, per importo equivalente. Nella prassi, nelle pregresse gestioni, tale voce di spesa, la più rilevante in termini di scopi amministrativi, viene ulteriormente alimentata in sede di assestamento per assicurare il diritto allo studio al maggior numero di studenti idonei. Non è previsto alcun contributo Miur al momento, poiché la quota assicurata annualmente dal legislatore (pari all’ottanta per cento di quella assegnata nel precedente anno accademico) è stata già applicata al bilancio di previsione 2017 in sede di assestamento. Ovviamente tale valore sarà oggetto di apposita variazione di bilancio quando sarà ufficialmente comunicato dal Ministero.

Spese di personale

Le spese di personale sono allocate in 5 programmi, 4 afferenti alla missione istituzionale ed una afferente al diritto allo studio. Gli importi stanziati comprendono il trattamento tabellare oltre il salario accessorio. Parimenti sono previsti i relativi oneri assistenziali e previdenziali. La rappresentazione attraverso diversi programmi ha lo scopo, di agganciare la spesa alla sua “valenza”

economica, evidenziando il grado di incidenza sulle attività amministrative; cosa impossibile nella precedente struttura di bilancio poiché le spese di personale risultavano imputate ad un'unica voce contabile. Non sono stanziate somme per miglioramenti contrattuali in considerazione dello stato delle trattative in corso a livello nazionale. La percentuale delle spese di personale rispetto a quelle correnti ammonta a circa l’ 11%.

Altre spese

Le altre spese (contratti, utenze, etc,) sono previste secondo il dato storico o secondo quello contrattuale se già presente.

Spese di investimento

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L’Agenzia non può contrarre debito per espressa indicazione legislativa a meno di una specifica autorizzazione regionale. In ogni caso, al di là delle implicazioni di tipo tecnico-normativo fra questa disciplina e la nuova, introdotta a seguito del recepimento del pareggio di bilancio nell’ordinamento, le opere pubbliche potranno essere finanziate dopo l’approvazione del rendiconto nei limiti delle quote di avanzo a ciò destinate.

Contenimento spese

L’Agenzia non ha capacità impositiva e pertanto non detiene strumenti di politica di bilancio tesi a conseguire parametri di virtuosità in maniera autonoma; né, d’altronde, la legislazione nazionale pone alcun obbligo diretto se non nei confronti dell’Ente regionale.

Ne consegue che il contenimento delle spese può solo attuarsi in via successiva, attraverso la riduzione del volume di finanziamento che la Regione destina annualmente ad eccezione delle somme del bilancio vincolato; nei fatti dal 2008 (valore € 13.000.000,00 ca.) il finanziamento regionale è diminuito sempre fino ad assestarsi al dato 2016 confermato in questo esercizio pari a € 8.203.500,00, riducendo sistematicamente la spesa utilizzata nel finanziamento degli Organi e delle strutture dell’Agenzia, raggiungendo ormai un livello non più comprimibile.

Personale

Sulla scorta dei poteri attribuiti dal legislatore agli enti controllanti a partire dal dl. 112/2008, la Regione ha approvato alcune prescrizioni in materia di contenimento della spesa di personale specificamente dirette agli Enti strumentali (delibera di G.R. n. 810 del 2014) ribadite anche per il 2015. In questa sede occorre evidenziare che, pur in assenza di specifica direttiva in materia per il 2016 ed il 2017 e 2018 tutti i vincoli oggetto delle precedenti direttive risultano vigenti; per effetto poi della legislazione nazionale, per la parte direttamente applicabile, sono stati ricostituiti i vincoli circa la costituzione dei fondi di finanziamento del salario accessorio e circa la programmazione delle assunzioni come si dirà oltre.

Per quanto concerne i rapporti flessibili si rammenta che la sentenza 262/2012 della Corte Costituzionale ha sancito l’illegittimità costituzionale della legge regionale n. 1/2011 nella parte in cui escludeva dal computo dei rapporti a termine la quota di tali rapporti finanziata da bilancio vincolato. Ne consegue che non è possibile aumentare il budget di spesa destinato a tale tipologia contrattuale anche avvalendosi di specifiche risorse vincolate nella destinazione. La Regione, inoltre, sul punto, ha espresso apposito indirizzo con la direttiva richiamata in precedenza, circa il mantenimento della spesa entro il 50% di quella sostenuta allo stesso titolo nel 2009. Nel corso della gestione occorrerà pertanto monitorare tali spese per contenerle nei limiti evidenziati; a livello previsionale l’importo stanziato tiene conto di tale vincolo.

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Per ciò che concerne le nuove assunzioni, la normativa in materia è stata novellata dal Decreto Legislativo n. 75/2017 c.d. riforma Madia, con il quale è stato introdotto il concetto di neutralità della spesa della dotazione organica. Ciò significa che ogni rimodulazione della dotazione che, si tenga presente, è costituita dal contingente del personale in servizio e quello riveniente dalle risorse connesse alle facoltà assunzionali previsti dalla legislazione vigente, deve essere a somma zero.

Medio tempore è intervenuto il D.L. 50/2017 che in sede di conversione ha ampliato la capacità assunzionale per le Regioni che non abbiano una spesa del personale superiore al 12% delle entrate correnti non vincolate, con la possibilità di procedere per gli anni 2017 e 2018 ad un turnover pari al 75% delle cessazioni dell’anno precedente. Per quanto ci riguarda questo dato andrà riscontrato in sede di definizione della programmazione. Rimane ferma la possibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.L n. 90/2014 convertito in Legge 114/2014

Da queste limitazioni sono specificatamente escluse le assegnazioni temporanee, per evidenti ragioni di computo complessivo della spesa a livello nazionale.

In ogni caso l’Agenzia è tenuta al conseguimento della riduzione complessiva della spesa di personale (cioè inerente l’insieme di tutte le spese correlate all’utilizzo del personale).

Ovviamente qualora le direttive regionali per il 2017 o per il 2018 o la stessa legge di stabilità che è in corso di approvazione, comportassero ulteriori modifiche rispetto a quelle elencate, occorrerà procedere conseguentemente.

Altre riduzioni di spesa

Nell’ambito del quadro descritto si inserisce la normativa regionale in tema di ulteriore contenimento della spesa (legge n. 1/2011). Il bilancio previsionale 2017 infatti è coerente con le riduzioni previste dalla norma tuttora vigenti, in particolare:

 le somme destinate a componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, e ai titolari di incarichi istituzionali di qualsiasi tipo sono state ridotte del 10% già in precedenza (punto n. 7 Consiglio di amministrazione del 28 gennaio 2011). Si rammenta in proposito che l’ulteriore modifica all’articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, introdotta dall’articolo 10, comma 5, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, ha prorogato il medesimo vincolo a livello nazionale;

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 la spesa per incarichi di studio e consulenza stabilita in € 20.000,00 è coerente con le prescrizioni di legge (20% spesa sostenuta nel 2009 allo stesso titolo) ed è prevista in apposito capitolo dedicato;

 la spesa per convegni, sponsorizzazioni e rappresentanza è prevista nell’importo inferiore ad € 1000,00 e scaturisce dal calcolo del 20% della somma spesa a tale titolo nel 2009;

 le spese per missioni sono ridotte del 50% e quelle per automezzi sono previste in coerenza con le indicazioni espresse dal CdA in relazione agli adempimenti previsti dal d.l. 95/2012 riguardo il parco mezzi.

Nell’ambito delle norme regionali di contenimento della spesa e di salvaguardia degli equilibri di bilancio su base consolidata infine, a partire dall’esercizio 2014, la Regione ha stabilito che, obbligatoriamente entro 60 giorni dalla approvazione del rendiconto di gestione, ogni ente/società strumentale e/o partecipata rimborsi alla stessa il 50% del risultato di amministrazione. Pertanto occorrerà stanziare apposita risorsa dopo l’approvazione del rendiconto 2017 la cui copertura sarà assicurata dall’applicazione del relativo avanzo.

Bari, 7/11/2017

Il dirigente RUF f.to Dr. Giancarlo Savona

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