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Le spese nel giudizio di divisione endoesecutivo

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Academic year: 2022

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Le spese nel giudizio di divisione endoesecutivo

Considerazioni in tema di imputazione delle spese nel giudizio divisorio incidentale e modalità di recupero da parte del creditore-attore

Sommario:

1. Il giudizio di divisione e le “spese alla massa”

2. Inapplicabilità del criterio di liquidazione delle spese a carico della massa nel giudizio di divisione endoesecutivo 3. Il riparto dal lato passivo

4. Il recupero delle spese da parte del creditore-attore anticipatario

1. Il giudizio di divisione e le “spese alla massa”

Secondo il costante orientamento della Suprema Corte le spese del giudizio di divisione non sono regolate dal principio della soccombenza, ma vengono liquidate a carico della massa con la sentenza che definisce il giudizio o con l’ordinanza ex art. 789 c.p.c. di approvazione del progetto divisionale. Ciò in quanto gli atti cui esse si riferiscono sono sempre compiuti nell’interesse comune dei condividenti[1].

La condanna al pagamento delle spese processuali è infatti una conseguenza legale della soccombenza e, non potendosi di regola configurare nel procedimento di divisione una vera e propria soccombenza, le spese di causa debbono essere poste “a carico della massa” per gli atti che servono a condurre nel comune interesse il procedimento alla sua conclusione[2].

Trova invece applicazione la regola generale della soccombenza codificata dall’art. 91 c.p.c. - fatta salva la facoltà di disporre la compensazione totale o parziale ex art. 92 c.p.c.- con riferimento alle spese cagionate da eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione[3].

Anche nell’ipotesi di compensazione delle spese processuali tra le parti, peraltro, quelle “rese nell’interesse generale della giustizia”, vale a dire quelle relative alla consulenza tecnica di ufficio, possono essere legittimamente poste a carico di tutti i condividenti "pro quota", posto che, in ragione della finalità propria della consulenza, la prestazione dell'ausiliare deve ritenersi resa nell'interesse comune delle parti stesse[4].

In buona sostanza, dunque, in un giudizio di divisione ordinario ogni condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro-quota a quelle comuni.

Sabrina Passafiume (Giudice del Tribunale di Busto Arsizio) Publicato in data: 25/02/2019

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2. Inapplicabilità del criterio di liquidazione delle spese a carico della massa nel giudizio di divisione endoesecutivo

Diversi contorni assume, tuttavia, la questione della ripartizione delle spese processuali nel caso in cui il giudizio di divisione sia stato introdotto, ex art. 601 c.p.c., a seguito dell’iniziativa di un creditore, vale a dire nell’ipotesi in cui esso sia stato necessitato dal fatto che in una procedura esecutiva è stata pignorata la quota di un diritto reale su un bene immobile.

In tal caso, il creditore procedente che intraprende il giudizio divisorio e che anticipa le spese, non essendo comproprietario, non è portatore di un interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti, talché nei suoi confronti non è all’evidenza applicabile il principio di ripartizione “a carico della massa”.

Invero, il creditore-attore ha interesse ad attuare il pignoramento sulla quota per il soddisfacimento del proprio credito e, per tale ragione, le spese che egli sostiene sono funzionali all’esecuzione e al miglior soddisfacimento del ceto creditorio, con conseguente diritto a ottenerne l’integrale rimborso.

In tal senso, dette spese sono riconducibili a tutti gli effetti nell’ambito delle spese dell’esecuzione forzata [5]

Generalmente il soggetto che anticipa le spese necessarie allo svolgimento del giudizio divisorio incidentale è lo stesso creditore procedente, ma nulla esclude che all’anticipazione provveda un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo (mentre appare difficilmente ipotizzabile, sia pure astrattamente possibile, l’anticipazione delle spese da parte di un comproprietario non esecutato).

3. Il riparto dal lato passivo

Fermo dunque il principio secondo il quale il creditore procedente che abbia dato impulso al giudizio divisorio incidentale non deve essere gravato, neppure in parte, delle relative spese, occorre allora stabilire quale sia il criterio di riparto applicabile dal lato passivo.

Ci si chiede, in particolare, se le spese sostenute dal creditore-attore debbano essere poste tutte a carico del debitore che ha

“causato” la divisione in conseguenza del suo inadempimento o se, diversamente, esse debbano essere ripartite pro-quota tra i condividenti come nella divisione ordinaria.

Secondo una prima tesi, nei rapporti tra creditore-attore e debitore esecutato si configura una vera e propria soccombenza a carico di quest’ultimo (c.d. principio di causalità) e quindi il procedente avrà diritto a vedersi rifondere integralmente dal condividente esecutato le spese di lite sopportate per la divisione, con privilegio ex artt. 2755 e 2770 c.c.

Questo privilegio prevale sulle ipoteche già iscritte ex art. 2777 c.c. e anche sulle ipoteche iscritte a garanzia di eventuali conguagli dovuti ai condividenti ex art. 2817 co. II c.c.[6].

Nei rapporti interni tra comproprietario- debitore e comproprietari terzi dovrebbe comunque trovare applicazione il criterio

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ordinario del riparto pro-quota, valevole in materia di spese divisionali.

Secondo un’altra a tesi, invece, lo status di debitore di uno dei comproprietari non può essere equiparato alla soccombenza, tant’è che il debitore ben potrebbe essere convenuto in un giudizio di divisione esterno alla procedura esecutiva da un contitolare non obbligato e, in tal caso, egli dovrebbe sopportare soltanto una quota parte delle spese. Pertanto, poiché anche nel giudizio divisorio incidentale vi è un interesse comune allo scioglimento della comunione, a prescindere da chi lo abbia introdotto, dovrebbe trovare comunque applicazione il principio generale valevole in materia di scioglimento della comunione.

La prima tesi, a parere di chi scrive, appare preferibile, in ragione del rapporto di strumentalità che lega il giudizio di divisione incidentale all’esecuzione, sottolineato dai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità [7].

E così il comproprietario-debitore, avendo dato causa con il suo inadempimento al giudizio di divisione endoesecutivo, dovrà senz’altro essere ritenuto soccombente rispetto al creditore attore, mentre tra i comproprietari troverà applicazione il criterio del riparto delle spese in proporzione alle rispettive quote in ragione del comune interesse allo scioglimento della comunione.

4. Il recupero delle spese da parte del creditore-attore anticipatario

Le spese del giudizio divisorio incidentale debbono essere liquidate con la sentenza, se la divisione abbia assunto carattere contenzioso, o con l’ordinanza ex art. 789 c.p.c. in caso di chiusura della divisione con progetto divisionale concordato. In particolare, laddove non vi sia controversia, neppure sulle spese (sul modo di ripartirle e sul quantum), la liquidazione non potrà avvenire che con ordinanza; la liquidazione assumerebbe, dato il carattere esecutivo dell’ordinanza ex art. 789 c.p.c., natura di condanna[8].

Nell’ipotesi di contestazione sulle spese, sarà invece inevitabile la decisione con sentenza solo su questo punto e l’esito amichevole del giudizio divisorio incidentale non comprenderà il capo relativo alle spese.

È importante evidenziare che, in assenza di un capo della sentenza (o dell’ordinanza ex art. 789 c.p.c.) che ponga le spese a carico dell’una o dell’altra parte, secondo il criterio della soccombenza, esse non potranno essere richieste né dal creditore né dai condividenti l’uno nei confronti degli altri

In definitiva, una sentenza o un’ordinanza ex art. 789 c.p.c. che si limitasse a compensare le spese tra le parti o a porre la spese a carico della massa, non consentirebbe al creditore-attore di avanzare alcuna pretesa di “rimborso” in sede esecutiva[9].

Stabilito il criterio di ripartizione delle spese dal lato passivo (soccombenza tra creditore e debitore e pro-quota tra contitolare obbligato e comproprietari terzi), occorre a questo punto stabilire in che modo il creditore possa in concreto recuperare le anticipazioni sostenute.

Al riguardo, bisogna necessariamente operare un distinguo tra l’ipotesi in cui il progetto divisionale preveda lo scioglimento della comunione in natura, con attribuzione delle porzioni del bene indiviso a ciascun comproprietario in ragione delle rispettive quote, dall’ipotesi in cui il progetto divisionale venga predisposto all’esito della vendita dell’intero, con attribuzione a ciascun comproprietario di una somma corrispondente al valore della sua quota.

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Nel primo caso, con il provvedimento che definisce il giudizio divisorio (sentenza od ordinanza ex art. 789 c.p.c.) il giudice istruttore condannerà il contitolare-debitore alla rifusione, in favore del creditore-attore, delle spese sostenute nell’interesse comune in, applicazione del c.d. principio di causalità, in via solidale con i comproprietari terzi. E così, le spese della consulenza tecnica, le spese di custodia, il compenso del professionista delegato, le spese di pubblicità, in quanto sostenute per addivenire allo scioglimento della comunione, dovranno gravare pro-quota su ciascuno dei contitolari.

Con riferimento ad alcune spese, che trovano la loro genesi nel processo esecutivo, ci si chiede se possano essere poste pro- quota a carico dei contitolari in sede di divisione incidentale o se, piuttosto, non debbano rimanere a carico del solo debitore esecutato.

Il problema si pone, ad esempio, per il compenso dell’esperto stimatore che ha redatto la relazione di stima ex art. 173 bis disp.

att. c.p.c.

La relazione di stima, normalmente acquisita al fascicolo del giudizio di divisione incidentale, è funzionale alla vendita e quindi alla divisione o comunque, in caso di comoda divisibilità del bene, è funzionale alla predisposizione del progetto di divisione in natura.

Per tale ragione, dunque, parrebbe corretto ripartire i relativi costi pro-quota tra i contitolari, in quanto sostenuti nell’interesse comune.

La ripartizione pro-quota, in ogni caso, potrebbe essere in talune ipotesi non del tutto equa. A rigore, le spese di cancellazione delle ipoteche che gravano su una quota dovrebbero essere sostenute dal solo contitolare la cui quota è gravata da ipoteca, così come le spese di cancellazione della trascrizione del pignoramento dovrebbero gravare unicamente sul contitolare debitore.

Ad ogni modo, a seguito della condanna del contitolare-debitore in solido con i comproprietari alla rifusione delle anticipazioni sostenute dal creditore-attore nell’interesse comune dei condividenti, il creditore potrà spiegare intervento nell’esecuzione[10] e recuperare le spese sul ricavato dalla vendita, ex art. 2770 c.c.

Il creditore potrà intervenire nell’esecuzione per l’intero e, in caso di condanna alla rifusione delle spese in solido, il debitore avrà facoltà di regresso pro-quota nei confronti degli altri comproprietari. L’intervento del creditore per la rifusione delle spese anticipate nella divisione godrebbe del privilegio ex art. 2755 e 2770 c.c., che prevarrebbe anche sulle ipoteche già iscritte ex art.

2777, comma 1, c.c.

Parzialmente diverso sarà poi il trattamento delle spese di lite.

In tal caso, ferma la condanna del debitore in favore del creditore attore alla rifusione delle spese di lite da liquidare con la sentenza o con l’ordinanza ex art. 789 c.p.c. che definisce il giudizio divisionale (in applicazione del principio di c.d. causalità) , appare logico ritenere che tra creditore-attore e comproprietari terzi costituiti le spese debbano essere compensate, non essendo configurabile una soccombenza. Resta salva l’ipotesi, sopra illustrata, delle spese cagionate da inutili resistenze o pretese infondate. Si pensi, ad esempio, al contitolare costituitosi che abbia contestato la misura della quota spettante all’esecutato, o al contitolare che abbia assunto l’inesistenza di uno stato di comunione per intervenuta usucapione della quota pignorata. In tal caso, non potrà che trovare applicazione il tradizionale criterio di liquidazione delle spese in base al principio della soccombenza.

Di regola anche le spese di lite tra comproprietari terzi costituiti e debitore verranno compensate, non configurandosi soccombenza (salve le ipotesi eccezionali in cui si riespande il criterio di soccombenza).

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Nella diversa ipotesi di un progetto divisionale predisposto in esito alla vendita dell’intero, vi sarà del denaro da dividere tra i contitolari terzi e l’esecutato, in misura corrispondente alle rispettive quote.

In tal caso il giudice istruttore, al fine di formare il progetto divisionale, dovrà stabilire quale è l’entità delle spese sostenute dall’attore per il giudizio di divisione e quindi provvedere alla relativa liquidazione e procedere con i criteri anzidetti all’imputazione.

Le spese anticipate dal creditore-attore si indentificano, come sopra chiarito, con quelle che si sono rese necessarie per addivenire allo scioglimento della comunione (spese di perizia, custodia giudiziaria, compenso delegato, spese di pubblicità, etc.).

Nella prassi accade tuttavia che il creditore sia autorizzato dal giudice istruttore a “prelevare” le anticipazioni liquidate direttamente dal ricavato dalla vendita. In tal modo viene determinata la massa netta da dividere (al netto delle anticipazioni su di essa gravanti, che ciascun contitolare è tenuto a sopportare in proporzione della rispettiva quota) e così la somma netta da dividere pro-quota.

Va precisato che il criterio proporzionale potrebbe non rivelarsi equo nella ripartizione delle spese in quanto talune di esse dovrebbero gravare non sulla massa (ovvero su ciascuna quota in proporzione ad essa) bensì in via esclusiva sulla quota cui ineriscono. Si pensi, ad esempio, alle spese per la cancellazione della trascrizione del pignoramento o le spese per la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria che gravi su una sola quota.

Le spese di lite, liquidate dal giudice istruttore con il provvedimento che definisce la divisione, vengono generalmente compensate tra attore e comproprietari terzi ed il debitore viene condannato alla rifusione delle spese processuali in favore del creditore-attore, che le recupererà nell’esecuzione con privilegio ex art. 2770 c.c.

Questa ricostruzione consente al creditore-attore di venire immediatamente rimborsato delle anticipazioni sostenute, prima della formazione delle porzioni spettanti a ciascun contitolare. Resterebbero escluse da questo meccanismo di rimborso immediato unicamente le spese di lite, che peraltro richiedono una regolamentazione caso per caso.

I limiti di questa ricostruzione, che presenta indubbi vantaggi di natura pratica, sono dati dal fatto che così facendo il giudice istruttore si comporta come un giudice dell’esecuzione, giungendo a soddisfare un credito del procedente in sede di divisione incidentale [11].

La soluzione più corretta formalmente (ma anche la più farraginosa a livello pratico) sarebbe quindi quella di consentire al creditore di spiegare intervento nell’esecuzione, anziché consentire il rimborso immediato nel giudizio di divisione incidentale. In tal modo le spese andrebbero a gravare nell’immediato, integralmente, sul debitore, che avrebbe possibilità di agire per il recupero pro-quota

Ritengo tuttavia che, in assenza di contestazioni, sia preferibile la soluzione più semplice e immediata.

Si pone infine la questione delle spese sostenute dai creditori intervenuti nella divisione incidentale. In tal caso, se il creditore intervenuto ha svolto attività difensiva (se il suo intervento è stato “utile”), le spese processuali gli andrebbero riconosciute in applicazione del criterio di soccombenza; se l’attività è stata “neutra” o inutile, non vi è motivo di addossare ai condividenti (compreso l’esecutato) dette spese, da ritenersi superflue.

Quanto alle spese processuali sostenute dai comproprietari terzi, se la costituzione in giudizio non ha alcuna utilità, dovrebbe procedersi a compensazione tra creditore-attore e terzi contitolari e tra debitore e contitolari-terzi.

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Appare in ogni caso evidente che la questione delle spese di lite debba trovare soluzione caso per caso; diversamente, per le anticipazioni sostenute nell’interesse comune dal creditore-attore trovano applicazione i principi generali sopra enunciati.

[[1]] Cass. 13.2.2006, n. 3083 [[2]] Cass. 18.10.2001, n. 12758 [[3]] Cass. 8.10.2013, n. 22903

[[4]] cfr. Cass. 13.5.2015, n. 9813, secondo la quale “nei procedimenti di divisione giudiziale le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione. In particolare, il giudice di merito, nell'ambito di una pronuncia di compensazione delle spese, adottata in un giudizio di divisione, può legittimamente porre le spese di consulenza tecnica di ufficio a carico di tutti i condividenti pro quota, posto che, in ragione della finalità propria della consulenza di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la prestazione dell'ausiliare deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti. Pertanto, ove ricorrano le anzi dette condizioni, il regolamento delle spese ex artt. 91 e 92 c.p.c. coesiste con l'attribuzione alla massa delle spese necessarie alle operazioni divisionali - paradigmatiche tra queste quelle relative al compenso liquidato al c.t.u. - senza che l'una statuizione escluda l'altra”.

[[5]] cfr. GRASSO, Spese del giudizio divisorio ed espropriazione di beni indivisi, in GI, I, 1959, 127-141, secondo il quale

“E’ fuori discussione che al creditore procedente che abbia dato inizio al processo di divisione debbano essere rimborsate per intero le spese anticipate. Nei suoi confronti, infatti, non può valere la teoria dell’interesse alla divisione, formulata in considerazione della posizione sostanziale dei condividenti. (…) Del giudizio divisorio che si inserisce nell’espropriazione della quota sono parti il creditore espropriante, quale attore, e i comunisti come convenuti, Solo i secondi, però, nel processo sono portatori di una posizione sostanziale, che manca nel procedente”.

[[6]] In tal senso cfr. GRASSO, cit., 139.

[[7]] cfr. Cass. 18.4.2012, n. 6072, secondo la quale “in tema di espropriazione forzata di beni indivisi, il giudizio con cui si procede alla divisione (cd. divisione endoesecutiva), pur costituendo una parentesi di cognizione nell’ambito del procedimento esecutivo, dal quale rimane soggettivamente ed oggettivamente distinto, tanto da non poterne essere considerato né una continuazione né una fase, è tuttavia ad esso funzionalmente correlato”. In tal senso si è espressa anche, di recente, Cass.

20.8.2018, n. 20187.

[[8]] GRASSO, L’espropriazione della quota, Milano, 1957, p. 137

[[9]] In tal senso si è espressa Cass. 24.9.2007, n. 19577. Con questa pronuncia la Cassazione ha chiarito che “Qualora il progetto di divisione di una comunione ereditaria sia stato dichiarato esecutivo con l'ordinanza di cui all'art. 789 cod. proc. civ., la quale ha posto le spese del procedimento a carico di tutti i condividenti "pro quota", tale provvedimento non riguarda anche le spese legali dei condividenti medesimi, le quali non possono essere poste a carico della controparte se non in caso di soccombenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato - rigettando nel merito la domanda - la sentenza di appello che, a seguito di un

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giudizio di divisione nel quale le spese erano state poste a carico dei condividenti "pro quota", aveva riconosciuto all'avvocato di una delle parti il diritto di ottenere un decreto ingiuntivo a carico di un'altra parte rimasta contumace, dal medesimo non assistita, per il pagamento di prestazioni professionali, senza che fosse possibile ipotizzare una forma di soccombenza a carico della parte contumace. In motivazione, la Corte ha aggiunto che nel nostro ordinamento non è consentito al legale di una parte di rivalersi nei confronti della controparte in assenza di un provvedimento di distrazione delle spese).

[[10]] Va evidenziato che il capo della sentenza o dell’ordinanza ex art. 789 c.p.c. che contiene la condanna alle spese è senz’altro esecutivo

[[11]] Per una ricostruzione della questione, cfr. CARDINO, Comunione di beni ed espropriazione forzata, Torino, 2011, pp.

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