COMMISSIONE ESECUZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI
CORSO DI FORMAZIONE PER CUSTODI GIUDIZIARI E DELEGATI ALLA VENDITA NELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI
TERZA GIORNATA 02.12.2020
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE
Componenti della Commissione che hanno curato l’intervento
Corso di formazione per custodi giudiziari e delegati alla vendita nelle esecuzioni immobiliari 3^ giornata “Adempimenti successivi all’ aggiudicazione”
CODICE DI PROCEDURA CIVILE Linee guida buone prassi
C.S.M.
(1)Orientamento IV Sezione Tribunale di Roma
(2)2 dicembre 2020 Elisabetta Polentini – Giuseppe Gatti - Andrea Russo 2
ORDINANZA DI DELEGA
lex specialis del sub-procedimento di vendita delegata
SPECIFICHE PER IL DELEGATO
(aggiornate a luglio 2020)
+
(1) https://www.csm.it/web/csm-internet/-/linee-guida-in-materia-di-buone-prassi-nel-settore-delle-esecuzioni-immobiliari (2) https://www.tribunale.roma.it/modulistica.aspx
3^ giornata “Adempimenti successivi all’ aggiudicazione”
Punti della OdD: dal n. 15 al n. 28 e n. 36
15) restituzione cauzioni – versamento cauzione aggiudicatario 16) ricezione dichiarazione di nomina ex art. 583 c.p.c.
17) comunicazione del saldo prezzo e delle ulteriori somme
ORDINANZA DI DELEGA - lex specialis del sub-procedimento di vendita delegata
17) comunicazione del saldo prezzo e delle ulteriori somme 18) “ “ coordinate conti bancari della procedura
19) informativa decadenza e richiesta provvedimenti ex art. 587 c.p.c.
20) autorizzazione assunzione debiti aggiudicatario ex artt. 508 – 585 co. 2 c.p.c.
21) adempimenti in caso di condizioni ex art. 41 T.U.B.
22) denuncia ex art. 59 D.Lgs. 42/2004
23) minuta decreto di trasferimento
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Punti della OdD: dal n. 15 al n. 28 e n. 36
24) registrazione, trascrizione, annotazione e voltura catastale del decreto di trasferimento
25) trasmissione ad aggiudicatario del duplo e restituzione somme in
ORDINANZA DI DELEGA - lex specialis del sub-procedimento di vendita delegata
2 dicembre 2020 Elisabetta Polentini – Giuseppe Gatti - Andrea Russo 4
25) trasmissione ad aggiudicatario del duplo e restituzione somme in eccesso
26) rapporto leale e collaborativo con custode giudiziario (notizie su stato occupativo/liberazione)
27) compimento di ogni incombente ex art. 164 disp. att. c.p.c.
28) deposito verbale d’asta nel fascicolo
36) richiesta precisazioni ai creditori diversi dal fondiario – richiamo agli
ausiliari sulle liquidazioni
3^ giornata “Adempimenti successivi all’ aggiudicazione”
Punti E) Adempimenti post vendita
SPECIFICHE PER IL DELEGATO
(luglio 2020)• disposizione al Gestore di girare la cauzione dell’aggiudicatario sul C.I.T.
saldo prezzo (punto 15 OdD)
•comunicazione di saldo prezzo (punto 17 OdD)
•versamento al fondiario, C.I.T. spese, DIVIETO di acquisire le somme su conti diversi dai C.I.T. (punto 18 OdD)
•segnalazione decadenza (punto 19 OdD)
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Punti F) Decreto di trasferimento
SPECIFICHE PER IL DELEGATO
(luglio 2020)2 dicembre 2020 Elisabetta Polentini – Giuseppe Gatti - Andrea Russo 6
F) Decreto di trasferimento
• deposito minuta D.T. entro 10 gg. da saldo prezzo (punto 23 OdD)
• deposito istanza fissazione udienza di distribuzione (punto 23 OdD)
• trasmissione copia D.T. sottoscritto da G.E. ad aggiudicatario e custode
•trascrizione, registrazione, voltura D.T. e cancellazione formalità
pregiudizievoli (punto 24 OdD)
3^ giornata “Adempimenti successivi all’ aggiudicazione”
Dare disposizione immediata al Gestore della
Restituzione cauzioni offerenti non agg.ri – Versamento cauzione agg.rio
Dare disposizione immediata al Gestore della
vendita telematica di girare il bonifico/cauzione
dell’offerente che si è reso aggiudicatario del bene
sul C.I.T. “Saldo Prezzo” intestato alla procedura.
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ricevere la dichiarazione di nomina prevista dall’art.
583 c.p.c. (o la dichiarazione del nome
Ricezione dichiarazione di nomina ex art. 583 c.p.c.
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583 c.p.c. (o la dichiarazione del nome
del terzo prevista dall’art. 590 bis c.p.c., nel caso di assegnazione ad un creditore) , unitamente all’atto contenente la
dichiarazione di questi di
volerne profittare autenticata da pubblico ufficiale;
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ESEMPIO
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3^ giornata “Adempimenti successivi all’ aggiudicazione”
…che il professionista delegato provveda a …
17) comunicare all’aggiudicatario, entro 20 giorni dall’aggiudicazione, tenendo COMUNICAZIONE DI SALDO PREZZO
e delle ulteriori somme
17) comunicare all’aggiudicatario, entro 20 giorni dall’aggiudicazione, tenendo conto delle somme già versate, l’ammontare del residuo prezzo e delle spese necessarie da versare sui conti della procedura, richiedendogli la produzione di visure ipocatastali aggiornate;
18) comunicare immediatamente all’aggiudicatario gli estremi dei conti della
procedura (ovvero del creditore fondiario ex art. 41 TUB) ove effettuare il
bonifico del prezzo di aggiudicazione e delle spese inerenti al trasferimento
gravanti sull’aggiudicatario stesso;
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LA COMUNICAZIONE DI SALDO PREZZO
Se l’OdD è il faro del sub-procedimento di vendita, la comunicazione di saldo prezzo è il documento che guida l’aggiudicatario nel percorso – all’interno del
COMUNICAZIONE DI SALDO PREZZO e delle ulteriori somme
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prezzo è il documento che guida l’aggiudicatario nel percorso – all’interno del quale sono predefiniti tempi, adempimenti e costi – che lo porterà a conseguire il trasferimento del bene.
Con l’espressione «saldo prezzo» si intende la somma che deve versare
l’aggiudicatario per conseguire il trasferimento del bene, esso è pari al prezzo
di aggiudicazione detratta la cauzione che è stata già versata unitamente
all’offerta.
ESEMPIO
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Richiesta informazioni preliminari per aggiudicatario
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SALDO PREZZO
Richiesta informazioni e documenti vari
o Copia documento di identità;
o documentazione comprovante il regime patrimoniale;
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o documentazione comprovante il regime patrimoniale;
o dichiarazioni fiscali per la richiesta di applicazione dei benefici fiscali «prima casa» e «prezzo valore»;
o eventuale atto di quietanza rilasciato dal creditore fondiario
(se opera art. 41 T.U.B.)o aggiornamento catastale ed ipotecario (dalla data di trascrizione del pignoramento in avanti);
o informativa su condanna ex artt. 587 co. 1 c.p.c.
(acquisizione cauzione a titolo di penale),587 co. 2 c.p.c.
– 177 disp. att. c.p.c.
(reintegra).
Inoltre, ove aggiudicatario acquisti con mutuo:
o riferimenti/recapiti del Notaio che stipulerà il contratto di mutuo, con avviso dell’obbligo di iscrizione ipotecaria contestuale alla trascrizione del D.T. da parte del professionista delegato;
o copia autentica del contratto di mutuo;
o nota di iscrizione di ipoteca da presentare in Conservatoria.
3^ giornata “Adempimenti successivi all’ aggiudicazione”
SALDO PREZZO
Quando chiederlo? Entro quando farlo pagare?
•L’OdD stabilisce che il delegato trasmetta la comunicazione di saldo prezzo all’aggiudicatario
COMUNICAZIONE DI SALDO PREZZO
•L’OdD stabilisce che il delegato trasmetta la comunicazione di saldo prezzo all’aggiudicatario entro 20 giorni dall’aggiudicazione.
•l’art. 569 c.p.c. prevede che il Giudice dell’esecuzione, nel momento in cui autorizza la vendita,
dispone anche un termine per il versamento del saldo prezzo da parte dell’aggiudicatario, che non
può essere superiore a 120 giorni dall’aggiudicazione. Ove l’aggiudicatario non indichi alcun
termine di versamento, o ne indichi uno superiore ai 120 giorni, il termine s’intenderà comunque
quello massimo consentito di 120 giorni. N.B. Se l’aggiudicatario ha indicato un termine inferiore,
quel termine è vincolante.
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IL TERMINE DI SALDO PREZZO HA CARATTERE PERENTORIO E NON E’
PROROGABILE
Così si è espressa la Cassazione con la sentenza n. 11171/2015:
§ 4.3. Ed è allora l’esigenza di tutela dei terzi, sollecitati dall’ufficio giudiziario con la messa in vendita del bene, come pure
COMUNICAZIONE DI SALDO PREZZO
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della credibilità delle operazioni da quello (direttamente o per delega) espletate, che comporta la perentorietà del termine e lo sottrae alla disponibilità dei soli soggetti del processo esecutivo. Va pertanto fatta applicazione del seguente principio di diritto: nell’espropriazione immobiliare il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte di chi si è già reso aggiudicatario del bene staggito va reputato perentorio e non prorogabile, tanto ricavandosi dalla necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, quale appunto il termine di versamento dei prezzo:
immutabilità di decisiva importanza nelle determinazioni dei potenziali offerenti e quindi del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere – per tutto lo sviluppo della vendita forzata – l’uguaglianza e la parità di condizioni iniziali tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché l’affidamento di ognuno di loro sull’una e sull’altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte.
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ESEMPIO
2 dicembre 2020 Elisabetta Polentini – Giuseppe Gatti - Andrea Russo 20
3^ giornata “Adempimenti successivi all’ aggiudicazione”
SALDO PREZZO
Quanto deve versare l’aggiudicatario
L’ammontare del “saldo prezzo” è dato dalla differenza tra il prezzo di aggiudicazione del bene e quanto versato a titolo di cauzione in sede di aggiudicazione del bene e quanto versato a titolo di cauzione in sede di presentazione dell’offerta.
Esempio di calcolo del saldo prezzo
Prezzo di aggiudicazione € 100.000,00
A dedurre cauzione versata -€ 8.000,00
Saldo prezzo € 92.000,00
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SALDO PREZZO
A chi deve versare l’aggiudicatario?
COMUNICAZIONE DI SALDO PREZZO
C’è creditore fondiario?
SI
2 dicembre 2020 Elisabetta Polentini – Giuseppe Gatti - Andrea Russo 22
In via generale, applicazione art. 41 T.U.B..; ma SI
occorre farsi un’altra domanda…
L’aggiudicatario paga ricorrendo a mutuo?
NO
VERSAMENTO TUTTO IN FAVORE DELLA PROCEDURA
Punto 23) OdD SI
richiede versamento
tutto alla procedura
NO
VERSAMENTO IN PARTE AL FONDIARIO E IN
PARTE ALLA PROCEDURA
3^ giornata “Adempimenti successivi all’ aggiudicazione”
ART. 41, co. 4, D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.)
4. Con il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione, il giudice dell'esecuzione prevede, indicando il termine, che l'aggiudicatario o
Art. 41 T.U.B.
dell'esecuzione prevede, indicando il termine, che l'aggiudicatario o l'assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento prevista dal comma 5, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa.
L'aggiudicatario o l'assegnatario che non provvedano al versamento nel
termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell'art. 587 del codice
di procedura civile.
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ESEMPIO
Art. 41 T.U.B.
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3^ giornata “Adempimenti successivi all’ aggiudicazione”
Art. 41 T.U.B. – Aggiudicatario acquista con mutuo
L’OdD prevede che in questo caso l’aggiudicatario (rectius, il suo Istituto di credito
mutuante) versi le somme DIRETTAMENTE IN FAVORE DELLE PROCEDURA ESECUTIVA e,
conseguentemente, il creditore fondiario dovrà attendere l’udienza di distribuzione, al pari
di tutti gli altri creditori.
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Art. 41 T.U.B. – Conteggi
2 dicembre 2020 Elisabetta Polentini – Giuseppe Gatti - Andrea Russo 26
CALCOLO APPROSSIMATIVO DELLE SPESE DI PROCEDURA E DEL CREDITO
DEL FONDIARIO
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RICHIESTA PRECISAZIONE FONDIARIO (ED ALTRI)
Oggetto: Tribunale di Roma – Esecuzione Immobiliare R.G.E. 123/45 Mario Rossi – G.E. Dott. Giudice In data 3 marzo 2020, nell’ambito delle attività di vendita delegate allo scrivente ex art. 591 bis c.p.c., il compendio immobiliare (lotto unico) oggetto di pignoramento è stato aggiudicato al prezzo di € 97.000,00.
Art. 41 T.U.B. – Richiesta precisazioni
immobiliare (lotto unico) oggetto di pignoramento è stato aggiudicato al prezzo di € 97.000,00.
Pertanto, si invita:
•il creditore fondiario a depositare – e trasmettere allo scrivente – nota di precisazione del credito entro il termine di quindici giorni dalla aggiudicazione;
•i creditori a presentare una nota riepilogativa del credito entro il termine di sessanta giorni; ove gli stessi abbiano sostenuto spese rimborsabili ex art. 2770 c.c., a darne comunicazione entro il termine di quindici giorni;
•gli ausiliari del G.E. a voler depositare istanza di liquidazione del compenso entro il termine di dieci giorni dalla trascrizione del decreto di trasferimento.
Si precisa che nell’offerta presentata, l’aggiudicatario ha dichiarato di voler ricorrere ad un contratto di mutuo
bancario per il versamento del saldo prezzo e che, ove tale circostanza fosse confermata, secondo quanto stabilito al
punto 23) dell’ordinanza di delega, non potrà darsi luogo alla richiesta di pagamento diretto in favore del creditore
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Art. 41 T.U.B. – Conteggi
Saldo prezzo
Prezzo di aggiudicazione 95.000,00
cauzione incamerata 9.500,00
Saldo prezzo 85.500,00
Spese ex art. 2770 c.c. importo
Compenso ausiliari al netto acconti 9.500,00
Custode 1 Custode 2
Professionista delegato
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Professionista delegato Legale
Stimatore
Spese ex art. 2770 c.c. documentate da creditori 7.500,00
Costo cancellazioni pregiudizievoli 329,00
Totale spese ex art. 2770 c.c. 17.329,00
Accantonamento prudenziale 3.465,80
Totale spese ex art. 2770 c.c. e acc.to prudenziale 20.794,80 Totale spese ex art. 2770 c.c. e acc.to prudenziale 20.794,80
Cauzione incamerata 9.500,00
Ulteriore versamento MINIMO in favore procedura
esecutiva 11.294,80
Saldo prezzo
da versare a procedura 11.294,80
da versare a fondiario 74.205,20
Totale saldo prezzo 85.500,00
3^ giornata “Adempimenti successivi all’ aggiudicazione”
• informare l’aggiudicatario che c’è il creditore fondiario;
• richiedere immediatamente al creditore fondiario la precisazione del credito, da trasmettere entro 15 giorni, a pena di non applicazione del comma 4 dell’art. 41 T.U.B. (con conseguente attesa della distribuzione “ordinaria”
delle somme);
Art. 41 T.U.B. – N.B.
delle somme);
• verificare l’esistenza dell’istanza ex art. 41 T.U.B. e le coordinate IBAN del soggetto (…molteplici cessioni/fusioni etc. …)
• ricevere copia della quietanza rilasciata dal fondiario all’aggiudicatario
• quantificazione della parte di saldo prezzo da destinare al fondiario (che
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Art. 2855 c.c. - Estensione degli effetti dell'iscrizione
Art. 41 T.U.B. – Conteggi
Assistiti dal medesimo privilegio ipotecario:
A) il capitale iscritto nei limiti del credito effettivamente esistente, comprensivo degli interessi maturati sino al momento dell’iscrizione;
spese l’atto di costituzione ipoteca volontaria
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Istruzioni ai consulenti contabili per la redazione dei progetti di distribuzione http://www.tribunale.roma.it/documentazione/D_7436.pdf
B) le spese per l’atto di costituzione di ipoteca volontaria
(NON quelle per il contratto di mutuo, anche se contestuale)C) le spese di iscrizione (imposta ipotecaria, copie, etc.) e rinnovazione dell’ipoteca;
D) le spese ordinarie del processo esecutivo;
E) interessi convenzionali maturati nell’anno in corso alla data del pignoramento e nel biennio anteriore
(solo se espressamente descritti nell’iscrizione, ed in tale limite)F) interessi legali dal primo giorno successivo al termine dell’anno in corso alla
data del pignoramento e sino alla data di vendita
(data di deposito del decreto di trasferimento)3^ giornata “Adempimenti successivi all’ aggiudicazione”
Art. 2855 c.c. - Estensione degli effetti dell'iscrizione
Art. 41 T.U.B. – Conteggi
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Conti Intestati al Tribunale (C.I.T.) – Saldo Prezzo
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3^ giornata “Adempimenti successivi all’ aggiudicazione”
SALDO PREZZO Le ulteriori somme
- tassazione del decreto di trasferimento (C.I.T. Spese)
- imposta di bollo per il ritiro del D.T. (da pagare al Delegato)
- imposta di bollo per il ritiro del D.T. (da pagare al Delegato)
- imposte di trascrizione del decreto di trasferimento (C.I.T. Spese)
- imposte di iscrizione ipoteca (da pagare al Delegato)
- quota onorari delegato a carico aggiudicatario (da pagare al Delegato)
- tassazione delle cancellazione delle formalità pregiudizievoli
(C.I.T. Spese)Riferimenti normativi
• D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 Disciplina dell’Imposta di bollo
• D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 Imposte ipotecarie e catastali
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Saldo Prezzo – Le ulteriori somme
Ordinanza di Delega
17) a comunicare all’aggiudicatario, entro 20 giorni dall’aggiudicazione, tenendo conto delle somme già versate, l’ammontare del residuo prezzo e delle spese spese necessarie necessarie da da versare versare sui sui conti conti della
della procedura procedura, richiedendogli la produzione di visure ipocatastali aggiornate;
24) ad eseguire le formalità formalità di di registrazione, registrazione, trascrizione trascrizione (rammentando che, nell’ipotesi
2 dicembre 2020 Elisabetta Polentini – Giuseppe Gatti - Andrea Russo 34
24) ad eseguire le formalità formalità di di registrazione, registrazione, trascrizione trascrizione (rammentando che, nell’ipotesi disciplinata dall’art. 585 comma 3° c.p.c., “il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all’iscrizione dell’ipoteca concessa dalla parte finanziata”), annotazione annotazione ee voltura voltura catastale catastale del del decreto decreto di di trasferimento trasferimento, la comunicazione dello stesso nei casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonché l’espletamento delle formalità formalità di di cancellazione cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e di ogni trascrizione pregiudizievole (pignoramenti e sequestri conservativi) conseguenti al decreto di trasferimento, anche richiedendo le necessarie copie dell’originale del decreto di trasferimento o dell’ordine di cancellazione dei gravami;
27) a compiere, ai sensi dell’art. 164 disp. att. c.p.c., ogni ogni altro altro incombente, incombente, anche anche di di carattere carattere fiscale
fiscale, che ai termini di legge sia necessario necessario oo conseguente conseguente al al trasferimento trasferimento del del bene bene;
3^ giornata “Adempimenti successivi all’ aggiudicazione”
SALDO PREZZO Le ulteriori somme
-TASSAZIONE DEL DECRETO DI TRASFERIMENTO -imposta di bollo per il ritiro del D.T.
-imposta di bollo per il ritiro del D.T.
- imposte di trascrizione del decreto di trasferimento - imposte di iscrizione ipoteca
- tassazione delle cancellazione delle formalità pregiudizievoli - quota onorari delegato a carico aggiudicatario
Riferimenti normativi
• D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 Disciplina dell’Imposta di bollo
• D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 Imposte ipotecarie e catastali
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Tassazione del decreto di trasferimento
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)
IMPOSTA IPOTECARIA IMPOSTA CATASTALE IMPOSTE DI TRASFERIMENTO
2 dicembre 2020 Elisabetta Polentini – Giuseppe Gatti - Andrea Russo 36
AGGIUNTO (IVA) o, alternativamente IMPOSTA DI REGISTRO
IMPOSTA IPOTECARIA IMPOSTA CATASTALE
Da corrispondere sul C.I.T. Spese Conseguenti l’Aggiudicazione
• D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 Imposte ipotecarie e catastali
• D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 Testo Unico Imposta di Registro
3^ giornata “Adempimenti successivi all’ aggiudicazione”
Tassazione del decreto di trasferimento
ABITATIVI PRIVATO
IMMOBILI
STRUMENTALI
SOGGETTO CEDENTE (debitore esecutato)
IMPRESA
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ABITATIVI
SOGGETTO
PRIVATO
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IMMOBILI
STRUMENTALI
SOGGETTO CEDENTE (debitore esecutato)
IMPRESA
3^ giornata “Adempimenti successivi all’ aggiudicazione”
Tassazione del decreto di trasferimento
IMMOBILI ABITATIVI
debitore esecutatoPRIVATO
operazione «fuori campo iva» ed assoggettata a assoggettata a IMPOSTA DI REGISTRO
proporzionale (2% - 9%)
sul VALORE DELL’IMMOBILE
IMPOSTA IPOTECARIA
Fissa € 50,00 IMPOSTA CATASTALE
Fissa € 50,00
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Tassazione del decreto di trasferimento
IMMOBILI ABITATIVI
debitore esecutatoPRIVATO
sussistenza requisiti BENFICI PRIMA CASA
D.P.R. 131 del 26 aprile 1986, all’art. 1 della Tariffa parte prima, nota II bis
SI NO
2 dicembre 2020 Elisabetta Polentini – Giuseppe Gatti - Andrea Russo 40
imposta di registro 2% SI NO
imposta di registro 9%
sussistenza requisiti PREZZO VALORE
Valore immobile = Valore catastale SI
(rendita rivalutata al 5% x 110 se abitazione principale)
Valore immobile = prezzo di NO
aggiudicazione
3^ giornata “Adempimenti successivi all’ aggiudicazione”
Tassazione del decreto di trasferimento
IMMOBILI ABITATIVI
debitore esecutatoPRIVATO
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IMMOBILI ABITATIVI
debitore esecutatoPRIVATO
2 dicembre 2020 Elisabetta Polentini – Giuseppe Gatti - Andrea Russo 42
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Acquisto+della+casa+it_Guida_per_l%27acquisto_della_casa.pd f/b57b1550-b572-5f4c-02b2-7a47be227cec
3^ giornata “Adempimenti successivi all’ aggiudicazione”
Tassazione del decreto di trasferimento
IMMOBILI ABITATIVI
debitore esecutatoPRIVATO
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Tassazione del decreto di trasferimento
IMMOBILI ABITATIVI
debitore esecutatoPRIVATO
2 dicembre 2020 Elisabetta Polentini – Giuseppe Gatti - Andrea Russo 44
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Acquisto+della+casa+it_Guida_per_l%27acquisto_della_casa.pd f/b57b1550-b572-5f4c-02b2-7a47be227cec
3^ giornata “Adempimenti successivi all’ aggiudicazione”
Tassazione del decreto di trasferimento
IMMOBILI ABITATIVI
debitore esecutatoPRIVATO
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ESEMPIO
2 dicembre 2020 Elisabetta Polentini – Giuseppe Gatti - Andrea Russo 46
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ABITATIVI
SOGGETTO
PRIVATO
IMMOBILI
STRUMENTALI
SOGGETTO CEDENTE (debitore esecutato)
IMPRESA
Corso di formazione per custodi giudiziari e delegati alla vendita nelle esecuzioni immobiliari 3^ giornata “Adempimenti successivi all’ aggiudicazione”
Tassazione del decreto di trasferimento
IMMOBILI STRUMENTALE
debitore esecutatoPRIVATO
operazione «fuori campo iva» ed
2 dicembre 2020 Elisabetta Polentini – Giuseppe Gatti - Andrea Russo 48
campo iva» ed assoggettata a IMPOSTA DI REGISTRO
9% (*) sul VALORE
DELL’IMMOBILE (*)
IMPOSTA IPOTECARIA
Fissa € 50,00 IMPOSTA CATASTALE
Fissa € 50,00
3^ giornata “Adempimenti successivi all’ aggiudicazione”
Tassazione del decreto di trasferimento
SOGGETTO
PRIVATO
SOGGETTO CEDENTE (debitore esecutato)
IMPRESA
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Tassazione del decreto di trasferimento
ABITATIVI
SOGGETTO
PRIVATO
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IMMOBILI
STRUMENTALI
SOGGETTO CEDENTE (debitore esecutato)
IMPRESA
3^ giornata “Adempimenti successivi all’ aggiudicazione”
Tassazione del decreto di trasferimento
IMMOBILI STRUMENTALI
esecutatoDebitoreIMPRESA
novellato comma 8 ter dell’art. 10 D.P.R. 633/1972 Sono imponibili ai fini
I.V.A.
le cessioni in cui il soggetto cedente (debitore esecutato) è:
le cessioni in cui il soggetto cedente (debitore esecutato) è:
impresa costruttrice o che vi ha eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, lavori di recupero, entro
cinque anni dall’ultimazione
qualsiasi altro soggetto IVA (quindi, anche impresa costruttrice che cede oltre i cinque anni dall’intervento) con
opzione nel relativo atto per
imponibilità al tributo.
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IMMOBILI STRUMENTALI
esecutatoDebitoreIMPRESA
impresa costruttrice o che vi ha eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, lavori di recupero, entro
2 dicembre 2020 Elisabetta Polentini – Giuseppe Gatti - Andrea Russo 52
Le cessioni rientranti nel primo gruppo sono qualificate in ogni caso imponibili IVA (per obbligo), con applicazione della stessa nei modi ordinari tramite l’esercizio della rivalsa (cioè «Iva esposta in fattura») escludendo quindi la possibilità di inversione contabile (o
«reverse charge»). Il motivo appare evidente, talché tali imprese hanno pagato l’IVA sulle spese di costruzione o ristrutturazione, con la conseguenza che la mancata rivalsa all’atto della vendita entro i cinque anni porterebbe le stesse in possibile deficit finanziario, dovendo in tal modo gestire il recupero del credito IVA tramite compensazione o rimborso, con tutti i limiti e gli adempimenti richiesti.
appaltatrici, lavori di recupero, entro
cinque anni dall’ultimazione
3^ giornata “Adempimenti successivi all’ aggiudicazione”
Tassazione del decreto di trasferimento
IMMOBILI STRUMENTALI
esecutatoDebitoreIMPRESA qualsiasi altro soggetto IVA (quindi,
anche impresa costruttrice che cede oltre i cinque anni dall’intervento) con
opzione nel relativo atto per
Quelle del secondo gruppo rientrano naturalmente nel regime di esenzione, salva la possibilità di optare per l’applicazione dell’Iva, da eseguirsi nel relativo «atto di compravendita», nel qual caso l’imposta è applicata con il regime dell’inversione contabile, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a-bis, del dpr 633/72.
In tale ipotesi, quindi, debitore del tributo è l’acquirente che, previa integrazione della fattura del cedente, annota il documento stesso sia nel registro delle fatture (art. 23), sia in quello degli acquisti (art. 25), con conseguente neutralità dell’IVA, salve le ipotesi in cui il soggetto soffra di limitazioni alla detrazione dell’Iva (si pensi ai c.d. “proratisti”), nel qual caso l’imposta viene effettivamente versata. E’ evidente che tale inversione contabile non può trovare applicazione in presenza di acquirente non soggetto passivo d’imposta (tipicamente un privato), con la conseguenza che la stessa viene addebitata in via di rivalsa da parte del
opzione nel relativo atto per
imponibilità al tributo.
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IMMOBILI STRUMENTALI
esecutatoDebitoreIMPRESA
Aliquota IVA Registro Ipotecaria e Catastale 22%
10%
IMMOBILE STRUMENTALE soggetto cedente/debitore esecutato IVA - Registro
3% + 1%
Imponibile IVA obbligo
lavori ultimati da NON oltre 5
anni € 200,00
2 dicembre 2020 Elisabetta Polentini – Giuseppe Gatti - Andrea Russo
54 10% (immobile Tupini e se
eseguiti interventi di recupero)
22%
10% (immobile Tupini e se eseguiti interventi di recupero)
esente € 200,00 3%+1%
opzione
Imponibile per opzione (con reverse charge se acquirente
è soggetto passivo)
22% € 200,00 3%+1%
3% + 1%
altre imprese
3% + 1%
Imponibile IVA obbligo
anni
lavori ultimati da oltre 5 anni imprese
costr./ristr. Imponibile per opzione (con
reverse charge se acquirente è soggetto passivo)
opzione € 200,00
€ 200,00
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ABITATIVI
SOGGETTO
PRIVATO
IMMOBILI
STRUMENTALI
SOGGETTO CEDENTE (debitore esecutato)
IMPRESA
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IMMOBILI ABITATIVI
esecutatodebitoreIMPRESA
Se il debitore esecutato è un’impresa, e l’immobile oggetto di trasferimento è «civile abitazione», la regola generale è che la cessione è esente da IVA
(art. 10, comma 1, n. 8-bis, d.P.R.633/1972).
L’IVA si applica invece a particolari tipologie di cessioni
(indicate nel riepilogo che segue), precedentemente «codificate» dal Delegato, facendo attenzione che l’impresa sia o meno
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precedentemente «codificate» dal Delegato, facendo attenzione che l’impresa sia o meno costruttrice
(se non è costruttrice, l’operazione è sempre esente IVA)e che l’alienazione avvenga entro o oltre i 5 anni dalla costruzione
(entro i 5, obbligo di imponibilità IVA; oltre c’è esenzione, salvo esercizio di opzione di imponibilità).
Laddove si applichi l’IVA, questa potrà essere:
• I.V.A. al 4%
(per le cessioni e gli atti di costituzione di diritti reali di case di abitazione anche in corso di costruzione)immobili classificati o classificabili nelle categorie catastali A (diverse da A/1, A/8 e A/9), qualora sussistano i requisiti per fruire delle agevolazioni “prima casa”,
• I.V.A. al 10%
(per le cessioni e gli atti di costituzione di diritti reali di case di abitazione anche in corso di costruzione)immobili classificati o classificabili nelle categorie catastali A (diverse da A/1, A/8 e A/9) NON prima casa;
• IVA al 22% per le cessioni e gli atti di costituzione di diritti reali aventi a oggetto immobili
classificati o classificabili nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (lusso).
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Tassazione del decreto di trasferimento
IMMOBILI ABITATIVI
esecutatodebitoreIMPRESA
con
- l’imposta di registro fissa di 200 euro;
- l’imposta ipotecaria fissa di 200 euro.
-l’imposta catastale fissa di 200 euro.
-l’imposta catastale fissa di 200 euro.
Quando la vendita è soggetta a I.V.A. la base imponibile su cui calcolare l’imposta sul valore
aggiunto è costituita dal prezzo della cessione, indicato nel decreto di trasferimento
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Tassazione del decreto di trasferimento
IMMOBILI ABITATIVO
debitore esecutatoIMPRESA
soggetto cedente/debitore esecutato IVA - Registro Aliquota IVA Registro Ipotecaria e Catastale
lavori ultimati da NON
oltre 5 anni obbligo Imponibile IVA
4% (prima casa)
€ 200,00 € 200,00 + € 200,00 10% (altre
abitazioni) 22% (abitazioni di
lusso)
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imprese costr./ristr.
lusso)
lavori ultimati da oltre 5
anni opzione
Imponibile per opzione (con reverse charge se
acquirente è soggetto passivo)
4% (prima casa)
€ 200,00 € 200,00 + € 200,00 10% (altre
abitazioni) 22% (abitazioni di
lusso)
esente
2% (prima casa non di
lusso) € 50,00 + € 50,00 9% (altre)
altre imprese esente
2% (prima casa non di
lusso) € 50,00 + € 50,00 9% (altre)
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Tassazione del decreto di trasferimento
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Tassazione del decreto di trasferimento TERRENI
Se il trasferimento ha per oggetto TERRENI AGRICOLI e relative pertinenze, a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, l’imposta di registro è pari al 15%, ai sensi dell’art.1, tariffa, parte prima, allegata la DPR 131/86, mentre le imposte ipotecaria e catastale dovute ammontano ad
2 dicembre 2020 Elisabetta Polentini – Giuseppe Gatti - Andrea Russo 60
la DPR 131/86, mentre le imposte ipotecaria e catastale dovute ammontano ad Euro 50 ognuna.
Per tutti i TERRENI aventi DESTINAZIONE URBANISTICA DIVERSA da quella
agricola (terreni a verde privato, terreni ricadenti in zona A) l’aliquota applicabile
rimane fissata al 9%; in ogni caso, l'imposta di registro non può comunque essere
inferiore a 1.000 Euro; inoltre, tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti
posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri
immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle
tasse ipotecarie.
3^ giornata “Adempimenti successivi all’ aggiudicazione”
Tassazione del decreto di trasferimento TERRENI
I TERRENI EDIFICABILI sono soggetti ad imposizione ai fini Iva, ai sensi dell’art. 2, comma 3 lett. c) del DPR 633/1972, qualora sussista ovviamente il presupposto soggettivo. Si applica l’aliquota ordinaria.
La cessione è, altresì, soggetta ad imposta di registro, ipotecaria e catastale nella
La cessione è, altresì, soggetta ad imposta di registro, ipotecaria e catastale nella
misura di Euro 200,00 ciascuna.
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Tassazione del decreto di trasferimento Certificato di Destinazione Urbanistica
(C.D.U.) del terreno
punto 23 OdD: da allegare al decreto di trasferimento con validità di un anno dal rilascio)
•già acquisito alla procedura (allegato alla relazione di stima)
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relazione di stima)
• acquisizione e allegazione rispondono anche all’esigenza di dare comunicazione al Comune della alienazione in corso;
•regola dell’identità di descrizione del bene tra ordinanza di vendita e decreto di trasferimento;
Consiglio Nazionale del Notariato Studio n. 517-2017/C https://www.notariato.it/sites/default/files/517-2017-C.pdf
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Saldo Prezzo – Le ulteriori somme – Tassazione del decreto di trasferimento
DISCLAIMER
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SALDO PREZZO Le ulteriori somme
- tassazione del decreto di trasferimento - IMPOSTA DI BOLLO PER IL RITIRO DEL D.T.
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- IMPOSTA DI BOLLO PER IL RITIRO DEL D.T.
- IMPOSTE DI TRASCRIZIONE DEL DECRETO DI TRASFERIMENTO - IMPOSTE DI ISCRIZIONE IPOTECA
- QUOTA ONORARI DELEGATO A CARICO AGGIUDICATARIO - tassazione delle cancellazione delle formalità pregiudizievoli
Riferimenti normativi
• D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 Disciplina dell’Imposta di bollo
• D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 Imposte ipotecarie e catastali
• D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 Testo Unico Imposta di Registro
• D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Imposta sul Valore Aggiunto)
• D.M. 15 ottobre 2015 n. 227 Compensi attività delegate
3^ giornata “Adempimenti successivi all’ aggiudicazione”
Saldo Prezzo – Le ulteriori somme – Oneri per ritiro copia D.T.
Imposta di bollo ritiro copia uso
trascrizione del decreto di trasferimento
• € 50,89 (per decreti sino a n. 4 pagine, oltre € 72,74)
• € 3,87
Da corrispondere al
professionista delegato
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Saldo Prezzo – Le ulteriori somme – Imposte trascrizione D.T. (e iscrizione ipoteca)
Tassa ipotecaria codice tributo T93T
(F24) - 778T (F23)
Imposta di bollo
€ 90,00
2 dicembre 2020 Elisabetta Polentini – Giuseppe Gatti - Andrea Russo 66
Da corrispondere al
professionista delegato Imposta di bollo
codice tributo T91T (F24) - 456T (F23)
€ 59,00
Tassa ipotecaria codice tributo T93T
(F24) - 778T (F23)
€ 35,00
3^ giornata “Adempimenti successivi all’ aggiudicazione”
Saldo Prezzo – Le ulteriori somme – Imposte di Trascrizione del D.T.
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Saldo Prezzo – Le ulteriori somme – Imposte di Iscrizione Ipoteca
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3^ giornata “Adempimenti successivi all’ aggiudicazione”
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Saldo Prezzo – Le ulteriori somme – Onorari professionista delegato
Comma 7
• € 500,00 (se valore di
aggiudicazione sino ad € Da corrispondere al
D.M. 15 ottobre n. 227 - Art. 2
2 dicembre 2020 Elisabetta Polentini – Giuseppe Gatti - Andrea Russo 70
Comma 7
50% onorari cd.
Fase 3)
(attività connesse al trasferimento della
proprietà )
aggiudicazione sino ad € 100.000,00, comma 1 -a)
• € 750,00 (se valore di aggiudicazione compreso
tra 100.000,01 e
500.000,00 comma 1 -b)
• € 1.000,00 (se valore di aggiudicazione è oltre € 500.000,00 comma 1 -c)
Da corrispondere al
professionista
delegato
3^ giornata “Adempimenti successivi all’ aggiudicazione”
Saldo Prezzo – Le ulteriori somme – Riepilogo somme professionista delegato
Fac-simile Fattura professionista delegato
descrizione importo
50% del compenso del professionista delegato per la fase (3) di trasferimento del D.M. 227 del
15/10/2015, comprensivo di rimborso forfetario del 10%, Cassa di Previdenza ed IVA (scaglione 0-
100.000,00)
€ 500,00 100.000,00)
Imponibile previdenziale € 500,00
cassa di previdenza (4%) € 20,00
Imponibile IVA € 520,00
IVA (22%) € 114,40
Totale € 634,40
marca da bollo decreto di trasferimento € 50,89
imposte trascrizione D.T. € 149,00
imposte iscrizione ipoteca € 35,00
spese ex art. 15 D.P.R. 633/72 € 234,89
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SALDO PREZZO Le ulteriori somme
- imposta di bollo per il ritiro del D.T.
- imposte di trascrizione del decreto di trasferimento
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- imposte di trascrizione del decreto di trasferimento - imposte di iscrizione ipoteca
- tassazione del decreto di trasferimento
- quota onorari delegato a carico aggiudicatario
- TASSAZIONE DELLE CANCELLAZIONE DELLE FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI
Riferimenti normativi
• D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 Disciplina dell’Imposta di bollo
• D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 Imposte ipotecarie e catastali
• D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 Testo Unico Imposta di Registro
• D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Imposta sul Valore Aggiunto)
• D.M. 15 ottobre 2015 n. 227 Compensi attività delegate
3^ giornata “Adempimenti successivi all’ aggiudicazione”
formalità da cancellare imposta ipotecaria bollo tassa ipoteca
ria totale
Saldo Prezzo – Le ulteriori somme – Tassazione formalità pregiudizievoli
ria
pignoramento € 200,00 € 59,00 € 35,00 € 294,00
ipoteca volontaria € 0,00 € 0,00 € 35,00 € 35,00
ipoteca giudiziale 0,5% valore iscritto
(min. € 200,00) € 59,00 € 35,00 € 94,00+ imposta ipotecaria variabile
ipoteca legale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
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2 dicembre 2020 Elisabetta Polentini – Giuseppe Gatti - Andrea Russo 74
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