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TITOLO I IL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

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Academic year: 2022

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TITOLO I

IL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Riferimenti.

Si intendono richiamati leggi e regolamenti nazionali e regionali che disciplinano la materia sotto gli aspetti sanitari e della polizia mortuaria.

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dalle seguenti norme, a livello locale si fa riferimento e si richiama:

1) il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria;

2) il Decreto del Presidente della Repubblica del 10-09-1990 n° 285 “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria” che dedica :

 il Capo X alla Costruzione dei cimiteri, dei Piani cimiteriali, Disposizioni tecniche generali;

 il Capo XI alla Camera mortuaria;

 il Capo XII alla Sala delle autopsie;

 il Capo XIII all’Ossario comune;

 il Capo XIV alla Inumazione;

 il Capo XV alla Tumulazione;

 il Capo XVI alla Cremazione;

 il Capo XVIII alle Sepolture private nei cimiteri;

 il Capo XX ai Reparti speciali nei cimiteri

3) la Circolare del Ministero della Sanità datata 24-06-1993 n° 24 esplicativa del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR il 10-09-1990 n° 285 in specie:

 il punto 10 criteri di determinazione dell’area cimiteriale;

 il punto 12 indicazioni tecniche per locali e strutture di servizio cimiteriale;

 il punto 13 revisione di criteri costruttivi per i manufatti per la tumulazione;

 il punto 14 gli impianti di cremazione, cinerario comune e nicchie cinerarie;

 il punto 16 ristrutturazione di cimiteri esistenti

4) l’art. 28 della Legge del 1-08-2002 n° 166 “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”

per quanto attiene la fasce di rispetto e le competenze del Consiglio Comunale e dell’ASL;

5) la L.R. n° 22 del 18-09-2003 “Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali”, in particolare l’art. 9;

6) il Regolamento regionale del 09-09-2004 n°6 “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali” che introduce:

 al Capo II Nuove disposizioni generali sul servizio dei cimiteri;

 al Capo III Disposizioni tecniche generali sulle aree cimiteriali;

 al Capo IV Disposizioni sulle inumazioni, tumulazioni e cremazioni;

 al Capo V Disposizioni sulle sepolture private nei cimiteri;

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 al Capo IX Disposizioni sulle attività funebri

 al Capo X Adempimenti conseguenti al decesso e trattamenti sul cadavere;

7) i tre allegati del Regolamento regionale che sono dedicati:

1. piani cimiteriali, progetti di costruzione e ampliamento dei cimiteri;

2. requisiti dei loculi per la tumulazione;

3. caratteristiche delle casse

8) la Deliberazione di Giunta Regionale del 21-01-2005 n° VII/20278 “Attuazione del Regolamento regionale n° 6 in materia di attività funebri e cimiteriali, approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l’attività funebre (art. 32), dei modelli regionali (artt. 13, 14, 30, 36, 37, 39, 40 comma 6) nonché delle cautele igienico-sanitarie di cui all’art.

40 comma 4";

9) la Circolare Giunta regionale - Direzione Sanità n. 21/SAN del 30-05-2005 "Indirizzi applicativi del Regolamento regionale 09-11-2004 n. 6";

10) il Regolamento regionale 06-02-2007 n. 1 “Modifiche al Regolamento regionale 09-11-2004 n. 6".

Art. 2 - Campo operativo e modalità di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale.

Qualsiasi intervento di trasformazione edilizia ed urbanistica, all’interno delle aree di accesso, antistante e retrostante, aree limitrofe destinate a verde pubblico oppure ad uso privato, aree di parcheggio è soggetto alle indicazioni e alle prescrizioni contenute nelle presenti Norme, negli elaborati di Piano Regolatore Cimiteriale nonché nel Regolamento di Polizia Mortuaria del comune, che qui si intendono integralmente richiamati.

Art. 3 – Modalità di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale.

Il Piano viene attuato mediante:

a) il conforme uso delle aree, dei campi, dei manufatti e delle costruzioni esistenti;

b) l’elaborazione di piani attuativi di dettaglio (lotti di intervento);

c) la conforme predisposizione e preparazione di campi e reparti con ridisegno di quelli esistenti laddove previsto;

d) la conforme realizzazione di nuovi interventi edilizi sia da parte pubblica che privata su terreni in concessione;

e) l’adeguamento e il miglioramento di infrastrutture e servizi;

f) l’attuazione di regolari e programmate operazioni atte a garantire le rotazioni di legge;

g) l’attuazione di specifici interventi di valorizzazione e recupero degli immobili esistenti nonché di risanamento e di adeguamento funzionale;

h) l’esecuzione di opere finalizzate all’eliminazione di barriere architettoniche;

i) il mantenimento delle superfici a verde, l’arricchimento del verde con l’introduzione di adeguate essenze arboree ed arbustive;

j) l’esecuzione di adeguati e puntuali interventi di manutenzione su aree e costruzioni da parte del Comune e dei privati secondo le rispettive competenze.

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Art. 3 - Realizzazione per fasi delle previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale e aggiornamento.

Fermo restando quanto indicato al precedente art. 2, circa le modalità di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale, la realizzazione delle previsioni avverrà gradualmente, nell’arco dei 20 anni di validità dello strumento, salvo diverse valutazioni che emergessero nell’ambito della verifica del Piano prevista per legge.

Il Comune è tenuto a revisionare il Piano almeno ogni 5 (cinque) anni onde poter valutare eventuali variazioni secondo la tendenza delle sepolture, ed adottare i relativi criteri di adeguamento.

Esumazioni ed estumulazioni a scadenza dovrebbero poi essere eseguite con gradualità e continuità per garantire avvicendamenti e rotazioni soprattutto nei campi comuni e nei colombari.

Sono inoltre da predisporre le opere previste dal Piano, come indicato nella Relazione Tecnico – illustrativa, secondo le priorità ivi indicate.

Art. 4 - Fasce di rispetto cimiteriale.

La fascia di rispetto attuale del cimitero è di metri 50 lungo l’intero perimetro cimiteriale, come da Tav. DP1-3 SISTEMA DEI VINCOLI, PR1 AMBITI SOGGETTI A PR E VINCOLI e DPa 2.4-8 CARTA DEI VINCOLI del PGT (Piano di Governo del Territorio), approvato con delibera di C.C. n° 43 e n° 44 del 13-12-2012 e pubblicato sul BURL n° 19 del 8 maggio2013.

È vietato costruire entro la fascia di rispetto nuovi edifici o ampliare quelli esistenti, per il fatto che i cimiteri devono essere isolati dall’abitato, ex art. 57 D.P.R. n. 285/90.

Art. 5 - Autorizzazione per l’esecuzione degli interventi nel cimitero.

I provvedimenti autorizzativi, ove necessari, sono rilasciati dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune, secondo le modalità indicate dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

All’A.S.L. rimangono le competenze attribuite con Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, Circ. del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24 , L.R. 22/2003 e R.R.

6/2004 e loro s.m.i..

Per le semplici riparazioni, pulitura dei monumenti, lapidi, croci ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione non necessita alcuna autorizzazione preventiva dell'Amministrazione comunale.

Per lavori di straordinaria manutenzione basterà effettuare preventiva comunicazione scritta al Settore Tecnico comunale.

Ogni nuova opera e/o interventi di ristrutturazione dovranno essere preventivamente autorizzati dall‘Amministrazione comunale.

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TITOLO II LE SEPOLTURE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 6 - Tipologia delle sepolture in concessione.

1. Il cimitero fa parte del demanio comunale ai sensi dell'articolo 824 del codice civile.

2. Sono oggetto di concessione amministrativa, con la quale viene attribuito il diritto d'uso della sepoltura, i seguenti manufatti:

a) Ossari/cinerari;

b) loculi;

3. Sono parimenti oggetto di concessione amministrativa le aree, individuate dal piano regolatore cimiteriale, destinate:

a) all'inumazione decennale delle salme;

b) alla costruzione, a cura e spese di privati; di tombe in muratura;

c) alla costruzione, sempre a cura e spese di privati, di cappelle.

Art. 7 – Sepolture ad inumazione in campo decennale.

Come previsto al Capo IV del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 e s.m.i, le inumazioni sono sepolture singole in terra della durata di 10 anni.

A questo scopo il Piano Regolatore Cimiteriale riserva apposito campo, come evidenziato nella Tav. 14, da adibire ad inumazione decennale.

All’interno del cimitero è stata inoltre individuata un’area per l’inumazione di bambini ed una per quelli nati morti, feti e prodotti abortivi, in conformità delle disposizioni della Circolare n. 21/SAN (30- 05-2005) della Giunta Regionale “Indirizzi applicativi del Regolamento regionale 9-11-2004”

Le caratteristiche dimensionali delle fosse e le modalità di utilizzo sono quelle previste dagli artt. 72 e 73 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e s.m.i.

Tra il piano di campagna del campo di inumazione e i supporti è interposto uno strato di terreno non inferiore a 0,70 metri.

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità di 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l’una dall’altra almeno 0,30 metri per ogni lato.

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 1 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l’una dall’altra almeno 0,30 metri per ogni lato.

Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l’inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l’una e l’altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato.

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Art. 8 – Ornamentazione sepolture ad inumazione decennale.

Ogni fossa sarà contrassegnata con una scritta di materiale inalterabile indicante il nome e il cognome del defunto e, salvo espressa volontà contraria del defunto, della data di nascita e di morte del medesimo.

Sul piano esterno superiore d’ogni feretro è applicata una piastrina metallica o d’altro materiale idoneo, recante impresso in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte, a carico dei famigliari eredi.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Art. 9 - Monumento nelle sepolture in campo decennale

Sulle sepolture ad inumazione decennale in concessione il comune provvederà, a spese dei congiunti del defunto, a fornire lapide e fioriera di fattura semplice ed avente le dimensioni come stabilite nell’allegato 7, 7a e 7b.

La superficie della fossa lasciata interamente scoperta per favorire l’azione degli agenti atmosferici nel terreno sia per fossa di adulti e che per fossa di bambini.

Art. 10- Campi di mineralizzazione o di consumo.

Per consentire la liberazione di loculi ed aree alla scadenza delle concessioni, il Piano prevede espressamente dei campi ove i resti possano essere trasferiti per il completamento dei processi naturali di mineralizzazione o di consumo.

L’inumazione dei resti è gratuita e dura normalmente cinque anni; il tempo di seppellimento determinato dall’art. 82 del D.P.R. n. 285/90 viene comunque ridotto a 2 — 3 anni con impiego di soluzioni enzimatiche di cui al punto 2 della Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n. 10 e s.m.i., di cui l'Amministrazione comunale, a causa della potenzialità delle sue strutture cimiteriali e delle previsioni di rotazione del P.R.C., potrà fare uso, previa autorizzazione dell’autorità sanitaria competente.

Art. 11 - Aree per calamità.

In aggiunta alle previsioni di cui all’art. 3, è prevista una zona per il seppellimento di defunti in caso di calamità espressamente riservata allo scopo.

Tale zona dovrà essere mantenuta a prato e in essa potranno essere messi a dimora anche arbusti, purché di limitate dimensioni e facilmente rimovibili in caso di necessità.

Art. 12 - Aree per disperdimento ceneri (Giardino delle Rimembranze).

Dopo la bonifica dei campi N-O1-O2-O3-P, come da indicazioni del Regolamento Regionale n.

6/2004, il Piano Regolatore Cimiteriale ha individuato specifica area per il disperdimento, mediante interramento, delle ceneri provenienti da cremazione, denominata “Giardino delle Rimembranze”

(vedi tavola 14).

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CAPO II TUMULAZIONI

Art. 13 - Sepolture a tumulazione e loro caratteristiche.

1) Sono a tumulazione la sepoltura di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal comune o dal concessionario di aree.

2) Le sepolture a “sistema di tumulazione” di proprietà del Comune e le aree libere destinate alla costruzione di sepoltura private, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV del Regolamento di Polizia Mortuaria.

3) Partendo dall’esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere ingombro libero interno non inferiore alle seguenti misure:

lunghezza mt. 2,25, altezza mt. 0,70, larghezza m.0,75. A detto ingombro va aggiunto secondo la tumulazione, laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura. Le camere di cemento devono inoltre avere una pendenza verso l'interno del due per cento. All’interno di ogni loculo dovranno essere garantite condizioni strutturali tali da poter raccogliere, e contenere nel tempo, almeno 50 litri di liquidi;

4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all’articolo 16 del Regolamento Regionale n. 6 del 09 novembre 2004.

5) Nella tumulazione ogni feretro deve essere collocato in un loculo separato. I loculi possono essere a più piani sovrapposti, ma in tal caso deve essere realizzato uno spazio esterno libero per il diretto accesso ai singoli feretri in modo che non si debbano manomettere i loculi soprastanti o quelli vicini, o, se trattasi di tombe sotterranee, di viali e i vialetti del cimitero. In quest’ultimo caso, la larghezza del vestibolo deve consentire, in ogni fase dell’intervento, l’agevole e sicuro accesso e operatività al personale addetto e pertanto non potrà essere inferiore a cm. 90.

6) La misura d’ingombro interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0,70 mentre larghezza e altezza, non inferiori a m 0,30.

7) La misura d’ingombro interno per tumulazione in nicchie cinerarie individuali non dovrà essere inferiore ad un cubo con il lato di m 0,40.

8) E' consentita la sistemazione di una o più cassette di resti e d’urne cinerarie in un unico tumulo, indipendentemente dalla presenza o meno di un feretro.

9) E’ consentita la tumulazione nello stesso loculo in cui vi è la presenza di un feretro di resti ossei, e/o urne cinerarie

10) In ragione della basa soggiacenza della falda acquifera tutte le tombe interrate dovranno essere impermeabilizzate per prevenire il rischio di infiltrazioni.

Art. 14 - Sepolture a tumulazione non a norma e loro deroga.

I loculi o tumuli non conformi a quanto previsto dal presente Regolamento sono da ritenersi "non a norma", quindi non utilizzabili sino al loro adeguamento.

Sino al 28 novembre 2024, cioè per un periodo massimo di vent’anni dall’entrata in vigore del R.R.

n° 6/2004, è consentita la tumulazione nei loculi, siano essi in colombario doppio o in tombe di famiglia o cappella, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 16 del medesimo Regolamento esclusivamente con la sottoscrizione di un impegno alla regolarizzazione da effettuarsi entro l'anno 2024 da parte dei privati concessionari, con relativo deposito cauzionale che tenga conto di tutte le operazioni da effettuarsi per la messa a norma del sepolcro.

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Nel caso non venissero apportati i necessari adeguamenti nei termini prescritti al comma precedente l'Amministrazione comunale provvederà di sua iniziativa alle opere mediante l'incameramento della cauzione.

Successivamente al 28 novembre 2024 nei loculi non a norma non sarà ammessa la tumulazione di nuovi cadaveri, ma solo il deposito di resti (urne ossee o cinerarie).

I loculi utilizzati parzialmente e i loculi doppi che si rendono disponibili per una riassegnazione, possono essere dati in concessione esclusivamente come singoli; lo spazio in esubero potrà infatti ospitare esclusivamente urne cinerarie o cassette di resti ossei.

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CAPO III

COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

Art. 15 - Ornamentazione di loculi, ossari e cinerari (allegato 4 – 5 -6).

1. Le lastre di chiusura di loculi, ossari sono di marmo chiaro e sono fornite esclusivamente dal comune; la posizione delle scritte, della foto, della lampada votiva è stabilita dall'allegato grafico tecnico n. 4 – 5 -6, con relativa autorizzazione di rimozione e posa della lastra. Il canone concessorio è comprensivo della fornitura della lapide.

2. A pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di tumulazione della salma devono essere applicate le iscrizioni epigrafiche secondo le norme di cui all’articolo 95 de Regolamento di Polizia Mortuaria.

3. Sulle lapidi sono ammesse lampade votive e portafiori di bronzo, rame o marmo (esclusi ferro, ghisa o altri metalli) che non devono sporgere più di cm. 13 dal piano della lapide, così come dal precedente allegato grafico n. 4 – 5 -6, né essere infissi sulle fascette di rivestimento, né oltrepassare i limiti della lapide.

4. E' altresì consentita l'apposizione sulle lapidi della fotografia del defunto tumulato nel loculo, purché sia di materiale di lunga durata e indelebile, e l'applicazione delle immagini sacre, purché in marmo, in bronzo o in rame.

5. L'Amministrazione Comunale può imporre al concessionario (a carico dello stesso) la sostituzione della lapide di chiusura del loculo, qualora si rilevi la precarietà della stessa.

6. L'Amministrazione Comunale può imporre l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria al concessionario di loculi, tombe e cappelle, qualora si rilevi l'incuria delle stesse.

Art. 16 - Ornamentazione delle tombe private in muratura.

1. I singoli concessionari d’aree destinate alla costruzione di tombe private devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle camere in muratura, e alla disposizione di un monumento di notevole importanza e decoro artistico secondo le caratteristiche dell’articolo 93 del Regolamento di Polizia Mortuaria, e non oltre sei mesi dal rilascio del certificato d’usabilità.

2. I monumenti posti sulle tombe devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti o i viali.

3. La costruzione delle camere in muratura e la posa in opera del monumento deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del responsabile dell’ufficio tecnico e, se necessario, con preventivo parere del competente Servizio dell’A.S.L. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità d’esecuzione ed il termine d’ultimazione dei lavori.

4. Per il rilascio dell'autorizzazione è dovuto il corrispettivo deliberato dalla Giunta Comunale.

5. L'autorizzazione è rilasciata per domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione d’assegnazione dell'area, senza diritto al rimborso.

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6. La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve essere stesa su modulo fornito dall’ufficio tecnico comunale, e firmata anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori e dal marmista che curerà la posa in opera del monumento. La domanda deve essere corredata dal progetto delle camere in muratura e del monumento (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione. Gli elaborati devono essere firmati da un tecnico abilitato. Nell’atto d’approvazione del progetto è definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

7. Qualora il monumento comprenda opere scultorie o bassorilievi artistici, deve essere presentata anche la fotografia o il bozzetto di tali opere, con l'indicazione e firma dell'artista o dell'autore.

8. L'autorizzazione di cui al comma 3 è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle tombe.

9. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

10. E' fatto obbligo nella progettazione, prevedere un numero minimo d’ossari pari ai posti della tomba.

Queste disposizioni sono puramente indicative poiché l’amministrazione ha deciso di non concederle in quanto sarà lei stessa a costruirle.

Art. 17 - Edicole gentilizie o cappelle.

1. I singoli concessionari d’aree destinate alla costruzione di cappelle devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle stesse.

2. La costruzione deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del responsabile dell’ufficio tecnico. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità d’esecuzione ed il termine d’ultimazione dei lavori. Nell’atto d’approvazione del progetto è definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Per il rilascio dell'autorizzazione è dovuto il corrispettivo determinato dalla Giunta Comunale.

4. L'autorizzazione è rilasciata per domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione d’assegnazione dell'area.

5. La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve essere stesa su modulo fornito dall’ufficio tecnico comunale, e firmata anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori e dal marmista che curerà, ove previsto, il rivestimento esterno ed interno delle cappelle.

6. Le domande per la costruzione di cappelle devono essere corredate dai relativi progetti e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata, in particolare per quanto si riferisce alla qualità dei materiali da impiegarsi, al loro spessore e collegamento. I disegni delle cappelle sono disegnati in pianta, sezione ed elevazione per tutte indistintamente le facciate viste, in scala 1:20.

7. Si devono inoltre unire al progetto i dettagli dei principali particolari costruttivi di carattere decorativo, ed in specie dei cancelli, delle inferriate, dei pilastrini e delle vetrate.

8. Tutti i disegni devono recare la firma del tecnico progettista, del responsabile dei lavori, dell'esecutore e del committente.

9. Deve infine essere indicato il nome dell'artista che si assumerà l'esecuzione delle opere di scultura, di pittura o di mosaico di rilevante importanza decorativa se presenti.

10. L'autorizzazione di cui al comma 2 è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle cappelle.

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11. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero e non può avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Art. 18 -Caratteristiche generali dei monumenti e lapidi.

1. Nei cippi, lapidi e monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l'impiego di pietre artificiali, di pietre tenere, calcaree o gelive, nonché l'impiego di ghisa e di ferro, esclusi i ferri battuti di riconosciuto pregio artistico, purché protetti da verniciatura antiruggine. Per i materiali già usati si osserva quanto previsto dall'articolo 74, comma 2 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

2. Nei campi destinati alla sepoltura per inumazione semplice, la lapide dovrà essere adagiata sulla tomba ed avrà le seguenti dimensioni: lunghezza cm. 200, larghezza cm. 80, altezza cm.

15. La lapide dovrà avere una conformazione tale da garantire una superficie drenante non inferiore a mq 0,60 per fossa di adulti e a mq 0,30 per fossa di bambini. Dovrà essere drenante pure il basamento sottostante. È consentita la realizzazione d’effigi e decorazioni la cui altezza non devono superare i cm. 75 dal piano naturale del terreno (quota zero). La posa in opera della lapide deve avvenire dopo sei mesi dalla data di sepoltura.

Art. 19 - Ossari.

1. Gli ossari si dividono in:

— fossa comune;

— ossari singoli a concessione.

2. Nella fossa comune devono essere raccolte le ossa che si rinvengono in area cimiteriale o altrove, nonché in occasione delle esumazioni ordinarie di cui al Titolo III Capo IV del Regolamento di Polizia Mortuaria, secondo indicazioni di cui all’art. 85 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione, che devono avere le caratteristiche di cui all‘art. 67 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 nonché dell'art. 10 del R.R. 6/2004.

3. Gli ossari a concessione vengono costruiti dal Comune e devono avere le caratteristiche di cui all’Allegato 2 del R.R. 6/2004, cioè di dimensioni nette interne non inferiori a m 0,70 x 0,30 x 0,30.

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Art. 20 - Cinerari a concessione

1. Su esplicita richiesta degli interessati le ceneri del defunto possono essere, in alternativa al disperdimento nel Giardino delle Rimembranze di cui al precedente art. 12, collocate in urna da conservare al di fuori del cimiteri o all'interno del cimiteri nelle nicchie cinerarie appositamente predisposte.

2. I cinerari a concessioni interni ai cimiteri vengono costruiti dal Comune e devono avere le caratteristiche di cui all'Allegato 2 del R.R. 6/2004, cioè di dimensioni nette interne non inferiori a m 0,40 x 0,40 x 0,40.

3. All’interno dell’Impianto Cimiteriale, vi è anche la presenza dl “Giardino delle Rimembranze”, area di circa 74 mq, in cui è possibile lo spargimento delle ceneri (Tavola n. 14).

Art. 21. – Sepolture per altre Religioni

1. L’impianto Cimiteriale non ha nel suo interno un’area atta a ricevere la sepoltura di altre Religioni.

2. Le caratteristiche di suddetta area, potranno essere analizzate in base all’effettiva necessità della Religione in questione, pertanto non è possibile in questa fase provvedere ad eventuali dimensionamenti o altro.

Art. 22 – Epigrafi.

1. Le epigrafi di regola sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di persona e località; sono consentite espressioni o citazioni in lingua latina o in dialetto.

2. Per gli stranieri è ammesso l'uso di lingua estera.

3. Oltre alle generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte) le epigrafi possono contenere brevi e rituali espressioni di suffragio; le eventuali citazioni di testi sacri devono essere preventivamente approvate.

4. Le epigrafi sulle lastre di marmo dei loculi e degli ossari possono essere scolpite, incise, piombate o realizzate in rilievo.

5. Le epigrafi nelle sepolture private (tomba di famiglia o cappella cimiteriale) possono essere scolpite, incise e piombate, oppure realizzate in rilievo bronzeo.

6. La modificazione o sostituzione dell'epigrafe è soggetta alle disposizioni dei punti precedenti. Le epigrafi di materiale o un contenuto, anche soltanto in parte diverso da quello autorizzato e quelle abusivamente introdotte nel cimitero, sono rimosse a cura del comune e a spese del concessionario, previa diffida.

Art. 23 -Obbligo di manutenzione.

1. Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in lodevole stato di manutenzione.

2. Il responsabile vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora sia accertato che una sepoltura richiede di lavori manutentivi, il concessionario è diffidato con provvedimento del Responsabile del Settore ad eseguire, entro congruo termine, le opere specificamente richieste.

3. In caso d’inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza, secondo quanto previsto dall'articolo 126 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

4. Per le piccole riparazioni d’ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente ottenere

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Art. 24 -Piante ornamentali.

1. La messa a dimora di piante ornamentali è soggetta ad autorizzazione scritta del responsabile, per domanda dell'interessato. L’autorizzazione può essere revocata in qualunque momento per specifiche ragioni di pubblico interesse.

2. Sulle sepolture in campo comune è ammessa solo la fioriera messa a disposizione dal Comune e nelle aree delle tombe private in muratura non è consentita la messa a dimora di piante aventi altezza superiore a mt. 1,00.

3. Nelle tombe in muratura la messa a dimora delle piante ornamentali è consentita esclusivamente sul lato posteriore del monumento. Tali piante dovranno essere costantemente mantenute sotto l’altezza massima di mt. 1,00.

Art. 25 -Giardini e addobbi floreali.

1. La formazione e cura dei giardini sulle sepolture in genere è consentita a chiunque, purché nell'esercizio di tale facoltà siano rispettati i diritti delle sepolture vicine, evitando di oltrepassare i limiti dell'area in concessione e di manomettere il terreno o collocare piante d'alto fusto che possono danneggiare i monumenti circostanti come previsto dall’articolo 96 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

2. Il responsabile ha la facoltà di far rimuovere le piante o i fiori che possono recare disturbo alle concessioni attigue o ai passanti.

3. Gli addobbi di fiori e verde ornamentale devono essere rimossi a cura di chi li ha deposti, quando siano avvizziti o presentino aspetto indecoroso. Per gli inadempienti, saranno rimosse dal personale comunale senza alcun preavviso.

Art. 26-Tipi d’illuminazione.

1. Sulle sepolture ad inumazione, sulle tombe in muratura e nelle cappelle è consentita, l'illuminazione elettrica a basso voltaggio, è severamente vietata quella ad olio.

2. Sulle lapidi di loculi e ossari sono consentiti esclusivamente l'illuminazione elettrica a basso voltaggio.

Art. 27 -Servizio d’illuminazione elettrica.

1. L’apposizione di lampade votive elettriche su ogni tipo di sepoltura è soggetta all'autorizzazione.

2. Il servizio d’illuminazione elettrica è riservato al comune che lo esercita con diritto di esclusività.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva di affidare in concessione il servizio.

Art. 28 -Procedura d’allacciamento e abbonamento.

Nel caso in cui la gestione sia diretta:

1. La richiesta d’allacciamento deve essere fatta dall'interessato all’ufficio tributi comunale su modulo fornito dall’ufficio stesso.

2. La posa in opera del condotto di derivazione elettrica, la fornitura della corrente e delle lampadine elettriche di voltaggio uniforme, e il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante sono eseguite esclusivamente dal comune.

(14)

Art. 29 -Condizioni d’abbonamento.

1. La durata dell'abbonamento è annuale e decorre dal giorno della richiesta.

2. L'importo del canone d’allacciamento e l'importo annuo del canone d’abbonamento è determinato dalla Giunta Comunale, con apposita delibera.

3. L'importo del canone d’abbonamento è comprensivo di tutte le spese d’esercizio, manutenzione e cambio delle lampadine rotte, spedizione dell'avviso di scadenza.

4. Oltre al canone d’abbonamento è a carico dell'abbonato l'importo dell'IVA.

5. Il pagamento del canone dovrà essere effettuato direttamente allo sportello della Tesoreria comunale o a mezzo di versamento su conto corrente postale; a tale fine verrà inviato al domicilio degli utenti apposito avviso, contenente l’indicazione dell’importo, del termine e delle modalità di pagamento. La mancata ricezione di tale comunicazione non esonera gli utenti dall’effettuare egualmente il versamento del canone in vigore.

6. Trascorsi sessanta giorni dalla scadenza indicata nel bollettino senza che sia stato versato il canone il comune sospende la fornitura senza ulteriori comunicazioni.

7. Il ripristino dell’allacciamento è accordato, per domanda dell’interessato, previo pagamento del canone e delle spese di riallacciamento indicate nell’allegata tabella A.

8. E' fatto divieto all'utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, realizzare derivazioni abusive o apportare qualunque variazione all'impianto. In caso di trasgressioni il comune ha facoltà di interrompere immediatamente la fornitura elettrica, salvo l'esperimento d’ogni altra azione in sede civile e penale.

9. Il Comune non assume alcuna responsabilità per cause di forza maggiore che impediscono la regolare erogazione della corrente. In tali casi è inoltre escluso il rimborso, anche solo in parte, dei canoni d’abbonamento già versati.

(15)

CAPO III

ALTRI SPAZI CIMITERIALI

Art. 30 – Depositi e ambienti di servizio.

Gli ambienti di servizio oggi esistenti sono confermati; sono sempre possibili interventi, secondo necessità, sulle strutture già realizzate, soprattutto per manutenzioni, adeguamenti e migliorie.

Art. 31 – Aree di servizio.

Tutti gli spazi aperti del cimitero saranno sistemati e curati in modo da garantire una percettività degli stessi.

La manutenzione delle aree dovrà essere puntuale da parte sia del Comune che dai concessionari.

In tutti gli spazi aperti al pubblico il Comune dovrà garantire la fruibilità e l’accesso anche a persone con problemi motori.

Art. 32 – monumenti funebri da dismettere.

I monumenti funebri scaduti o non confermati saranno rimossi dal Comune.

(16)

Allegati al Regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 «Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali»

come modificati dal Regolamento regionale 6 febbraio 2007 - n. 1

ALLEGATO 1

Documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti (articolo 6, comma 9; articolo 7, comma 1)

1. La documentazione tecnica dei progetti per la costruzione di nuovi cimiteri e/o l'ampliamento di quelli esistenti dovrà svilupparsi nel rispetto della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici).

2. I progetti di costruzione di nuovi cimiteri o ampliamento di esistenti dovranno essere corredati da:

a) una relazione geologica-geotecnica a norma del decreto del Ministero dei lavori pubblici 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sulle rocce, la stabilita dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione), redatta da idoneo professionista abilitato, finalizzata alla valutazione di:

- caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni interessati dalle opere e/o dalle inumazioni (natura e tipologia dei terreni, granulometria, tessitura, capacità portante per quanto attiene la realizzazione di opere e manufatti fuori terra, stabilita dei versanti);

- caratteristiche idrogeologiche dei terreni e delle aree (permeabilità, porosità, strutture idrogeologiche, soggiacenza della falda dal piano campagna, direzione della stessa e sue oscillazioni) anche al fine di verificare la compatibilità delle opere previste con quanto stabilito dall'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n, 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole», a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258) ed in materia di disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;

b) una relazione tecnica comprensiva della tipologia delle sepolture previste e relative ricadute ambientali; essa deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione delle diverse tipologie di sepoltura e contenere la descrizione dell'area, delle vie di accesso, delle zone di parcheggio sia esterne che interne, degli spazi e viali destinati al traffico interno, del deposito mortuario, delle eventuali costruzioni accessorie previste, nonché degli impianti tecnici e dei sistemi di sorveglianza.

3. Ai fini dell'approvvigionamento idrico delle aree cimiteriali è consentito prelevare in loco acqua sotterranea, estratta a mezzo pozzo nel rispetto della vigente normativa, se destinata esclusivamente alle pulizie o all'annaffiamento. L'erogazione di acqua ai fini potabili potrà essere consentita esclusivamente mediante impianto di pubblico acquedotto.

4. I progetti di costruzione ed ampliamento e i piani cimiteriali debbono essere altresì corredati dai seguenti elaborati grafici:

a) planimetria del territorio comunale in scala adeguata riportante la individuazione delle strutture cimiteriali e delle relative aree di rispetto e delle vie di comunicazione;

b) tavola di inquadramento di bacino di riferimento con evidenziati i cimiteri;

c) planimetria almeno in scala 1:500, riportante lo stato di fatto di ogni cimitero e delle zone circostanti con la individuazione delle costruzioni presenti nelle aree di rispetto cimiteriale, delle vie di accesso, delle zone di parcheggio sia esterne che interne esistenti, delle sepolture esistenti, distinte per tipologia, dei servizi interni esistenti e delle costruzioni accessorie;

d) tavola di zonizzazione per ogni cimitero almeno in scala 1:500;

e) planimetria di ogni cimitero con la rappresentazione di dettaglio (in scala 1:100 o 1:200) delle sepolture da realizzare distinte per tipologia, delle aree da concedere, delle costruzioni di servizio esistenti, delle zone di parcheggio sia esterne che interne di progetto, degli spazi e viali destinati al traffico interno, del deposito mortuario, delle eventuali costruzioni accessorie previste, nonché degli impianti tecnici, dei sistemi di sorveglianza e delle eventuali modifiche alla zona di rispetto.

5. Il piano cimiteriale dovrà essere accompagnato dalla normativa tecnica di attuazione.

6. Nel caso in cui il piano cimiteriale riguardi cimiteri nel cui ambito siano collocati impianti tecnologici di bacino a servizio di altri comuni, quali ad es. crematorio o inceneritore di rifiuti cimiteriali, deve essere presentata una apposita tavola di inquadramento del bacino di riferimento con evidenziati i cimiteri e i presidi sanitari esistenti o di progetto.

7. I documenti possono essere presentati anche in formato elettronico.

(17)

ALLEGATO 2

Requisiti dei loculi destinati a tumulazione

(articolo 16, comma 5)

Requisiti generali

1. La struttura del loculo destinato alla tumulazione dei feretri, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. I piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 2.000 N/m2.

2. Il piano di appoggio del feretro deve essere inclinato verso l'interno nella direzione di introduzione del feretro, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita all'esterno di liquidi.

3. I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m, 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai punti che precedono.

4. Gli ossari individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,70 x 0,30 x 0,30.

5. Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di m. 0,40 x 0,40 x 0,40.

Requisiti per i loculi stagni

1. Sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi.

2. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti.

3. La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni a una testa, intonacata nella parte esterna. E consentita altresì la chiusura con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica.

Requisiti per i loculi aerati

1. I loculi aerati devono essere realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o di ristrutturazione di quelli esistenti,

2. Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.

3. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta sia all'interno del loculo, sia all'esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda.

4. La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione.

5. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o da un filtro biologico, oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.

6. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute.

7. In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi e l'uso di quantità adeguate di materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante.

8. In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.

9. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas.

10. La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.

(18)

ALLEGATO 3

Caratteristiche della cassa

(articolo 16, comma 9, lettera b); articolo 18, comma 1; articolo 18, comma 4)

Materiali ammessi e modalità costruttive

1. La cassa di legno deve essere costruita con tavole di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a 20 mm.

Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché gli intagli medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 16 mm.

2. Quando la cassa metallica è interna alla cassa di legno quest'ultima deve essere costruita con tavole di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché gli intagli medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 20 mm.

3. Il fondo e il coperchio della cassa devono essere formati da una o più tavole, di un sol pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di sei nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Analogamente le pareti laterali dovranno essere formate da una o più tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza.

4. Sono consentite senza limiti le vernici naturali. Le vernici sintetiche non devono superare 1 kg. di peso sul cofano finito ed essere costituite da componenti che, in relazione all'ambiente di destinazione del feretro, garantiscano il rispetto dei limiti consentiti dalle norme UNI.

5. Quando è utilizzata la sola cassa di legno, il fondo interno deve essere protetto da materiale che ricopra con continuità anche le pareti fino a una altezza non inferiore a 20 cm., di spessore minimo non inferiore a 40 micron. Tale materiale deve essere biodegradabile ed avere la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto.

Sopra tale materiale di protezione del fondo della cassa deve essere cosparso abbondante materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione.

6. I feretri debbono essere dotati di sistemi di movimentazione e sollevamento portanti, a tutela della sicurezza degli operatori.

Modalità di confezionamento e di chiusura delle casse

1. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti, di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposte almeno m. in 40 cm. Il fondo deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali con chiodi di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposti a distanza, l’uno dall'altro, non superiore a 20 cm.

2. Sul coperchio del feretro e apposta una targhetta di materiale inossidabile e non alterabile, con inciso il nome e il cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. La cassa nella parte esterna, in posizione visibile, deve riportare impresso il marchio del fabbricante.

Valvole e altri dispositivi atti a ridurre le sovrapressioni interne al feretro:

1. Nelle casse per le quali e richiesta la riduzione delle sovrapressioni interne formate dai gas putrefattivi, debbono utilizzarsi valvole o altri dispositivi, che mantengano le caratteristiche dichiarate per almeno due anni dalla data di loro applicazione.

2. Nel caso di cassa metallica di lamiera di zinco, la valvola deve essere tarata per l'apertura con una sovrapressione pari o inferiore a 3000 Pa.

3. I dispositivi interni al feretro capaci di adsorbire gas putrefattivi sono sostitutivi della valvola se sono in grado di garantire che non si formino sovrapressioni interne superiori a 3000 Pa.

4. Ogni valvola o dispositivo nel marchio di fabbricazione deve riportare le caratteristiche garantite, la data di fabbricazione e quella di durata massima di efficienza garantita.

5. Le valvole applicate ai feretri da imbarcare a bordo di aeromobili, dovranno rispondere alle prescrizioni eventualmente dettate dalle Autorità aeronautiche o, in loro assenza, da quelle del vettore.

(19)

ALLEGATO 4

(20)

ALLEGATO 5

(21)

ALLEGATO 6

(22)

ALLEGATO 7

(23)

ALLEGATO 7 a

(24)

ALLEGATO 7 b

(25)

ALLEGATO 8

TOMBE DI COSTRUZIONE COMUNALE PROSPETTO

(26)

ALLEGATO 8 a

TOMBE DI COSTRUZIONE COMUNALE SEZIONE

(27)

indice

TITOLO I ... 1

IL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE ... 1

DISPOSIZIONIGENERALI ... 1

Art. 1 - Riferimenti. ... 1

Art. 2 - Campo operativo e modalità di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale. ... 2

Art. 3 – Modalità di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale. ... 2

Art. 3 - Realizzazione per fasi delle previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale e aggiornamento. ... 3

Art. 4 - Fasce di rispetto cimiteriale. ... 3

Art. 5 - Autorizzazione per l’esecuzione degli interventi nel cimitero. ... 3

TITOLO II ... 4

LE SEPOLTURE ... 4

CAPO I ... 4

DISPOSIZIONIGENERALI. ... 4

Art. 6 - Tipologia delle sepolture in concessione. ... 4

Art. 7 – Sepolture ad inumazione in campo decennale. ... 4

Art. 8 – Ornamentazione sepolture ad inumazione decennale. ... 5

Art. 9 - Monumento nelle sepolture in campo decennale ... 5

Art. 10- Campi di mineralizzazione o di consumo. ... 5

Art. 11 - Aree per calamità. ... 5

Art. 12 - Aree per disperdimento ceneri (Giardino delle Rimembranze). ... 5

CAPO II ... 6

TUMULAZIONI ... 6

Art. 13 - Sepolture a tumulazione e loro caratteristiche. ... 6

Art. 14 - Sepolture a tumulazione non a norma e loro deroga. ... 6

CAPO III ... 8

COSTRUZIONE,ORNAMENTAZIONEEMANUTENZIONE ... 8

DELLESEPOLTUREINCONCESSIONE ... 8

Art. 15 - Ornamentazione di loculi, ossari e cinerari (allegato 4 – 5 -6). ... 8

Art. 16 - Ornamentazione delle tombe private in muratura. ... 8

Art. 17 - Edicole gentilizie o cappelle. ... 9

Art. 18 -Caratteristiche generali dei monumenti e lapidi. ... 10

Art. 19 - Ossari. ... 10

Art. 20 - Cinerari a concessione ... 11

Art. 21. – Sepolture per altre Religioni ... 11

Art. 22 – Epigrafi. ... 11

Art. 23 -Obbligo di manutenzione. ... 11

Art. 24 -Piante ornamentali. ... 12

Art. 25 -Giardini e addobbi floreali. ... 12

Art. 26-Tipi d’illuminazione. ... 12

Art. 27 -Servizio d’illuminazione elettrica. ... 12

Art. 28 -Procedura d’allacciamento e abbonamento. ... 12

Art. 29 -Condizioni d’abbonamento. ... 13

CAPO III ... 14

ALTRISPAZICIMITERIALI ... 14

(28)

Art. 30 – Depositi e ambienti di servizio. ... 14

Art. 31 – Aree di servizio. ... 14

Art. 32 – monumenti funebri da dismettere. ... 14

ALLEGATO 1 ... 15

ALLEGATO 2 ... 16

ALLEGATO 3 ... 17

ALLEGATO 4 ... 18

ALLEGATO 5 ... 19

ALLEGATO 6 ... 20

ALLEGATO 7 ... 21

ALLEGATO 7 A ... 22

ALLEGATO 7 B ... 23

ALLEGATO 8 ... 24

ALLEGATO 8 A ... 25

INDICE ... 26

Riferimenti

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