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1. Con la riforma fiscale una tassazione Ires volta alla crescita e alla semplificazione

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Academic year: 2022

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LA RIFORMA FISCALE, PASSO PASSO

Aggiornamento

1. Con la riforma fiscale una tassazione Ires volta alla crescita e alla semplificazione

Con il documento del 30 giugno 2021, denominato “Indagine conoscitiva sulla riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario”, si è concluso l’approfondimento della Commissione parlamentare per la predisposizione, da parte del Governo, della legge delega sulla riforma fiscale.

A tal riguardo, la Commissione ritiene che l’intervento di riforma debba essere guidato da due obiettivi fondamentali, a cui ogni misura legislativa deve preventivamente conformarsi:

la crescita dell’economia e la semplificazione del sistema tributario.

Tali obiettivi sono stati ribaditi anche nel disegno di legge delega approvato il 5 ottobre 2021, ove viene indicato - all’articolo 4 - che la riforma dell’Ires deve essere realizzata attraverso i seguenti principi e criteri direttivi:

la coerenza del complessivo sistema di tassazione del reddito d’impresa con il nuovo sistema di imposizione personale sui redditi di tipo “duale”, secondo cui i redditi da investimento, immobiliare o finanziario, devono essere assoggettati ad una imposta proporzionale, mentre quelli da lavoro devono essere assoggettati ad imposta progressiva;

(i) la semplificazione e razionalizzazione dell’Ires, finalizzato alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso l’avvicinamento tra i criteri di redazione del bilancio civilistico e quelli del bilancio fiscale, la cui divaricazione (il c.d. “doppio binario”) genera oneri di gestione a carico delle imprese;

(ii) la revisione della disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all’utile o alla perdita risultante dal conto economico per determinare il reddito imponibile, «al fine di adeguarla ai mutamenti intervenuti nel sistema economico, anche allineando tendenzialmente tale disciplina a quella vigente nei principali Paesi europei»;

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(iii) la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese, per limitare distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell’attività imprenditoriale (i.e. la previsione di un medesimo sistema impositivo per le società di persone, le società di capitali e gli imprenditori individuali);

Peraltro, tali principi e criteri direttivi potrebbero tradursi negli interventi suggeriti dalla Commissione, non specificamente ripresi nel disegno di legge, quali:

(i) l’introduzione di incentivi fiscali per le aggregazioni aziendali, che abbiano - diversamente da quelli attualmente in vigore - carattere strutturale e coinvolgano un’ampia platea di soggetti;

(ii) l’introduzione di incentivi fiscali volti al re-investimento dell’utile in investimenti atti a migliorare la produttività aziendale, nonché alle politiche tese alla creazione di posti di lavoro aggiuntivi;

(iii) l’introduzione del c.d. “carry back”, in forza del quale è consentita la deducibilità delle perdite fiscali, maturate in un determinato esercizio, dai redditi imponibili degli esercizi precedenti;

(iv) l’estensione del regime dell’adempimento cooperativo (la c.d. “cooperative compliance”) alle società con fatturato superiore ad un miliardo di Euro (mentre ora il limite è fissato a 5 miliardi di Euro), in modo da creare un rapporto premiante, di trasparenza e fiducia, tra la maggior parte del tessuto imprenditoriale e l’Amministrazione finanziaria.

2. Nella riforma fiscale spazio alla progressiva abolizione dell’Irap (ma a saldo zero)

Nell’indagine sulla riforma fiscale condotta dalla Commissione parlamentare è emerso come la tassazione sui fattori produttivi in Italia sia nettamente superiore alla media dell’area- Euro. In particolare, l’aliquota implicita di tassazione sul lavoro è pari al 42,7% (la terza più alta), a fronte di una media dell’area-Euro pari al 38,6% e di una media UE-27 pari al 38,2%.

In tale ottica, una riforma che si pone come principale obiettivo lo stimolo alla crescita non può esimersi dal considerare in modo critico un’imposta come l’IRAP, che ha come base imponibile la remunerazione dei fattori produttivi (i.e. il costo del lavoro), la cui accumulazione è - insieme alla dinamica della produttività totale dei fattori - la determinante della crescita economica.

A tal riguardo, la Commissione raccomanda «un riassorbimento del gettito Irap nei tributi attualmente esistenti, preservando la manovrabilità da parte degli enti territoriali e il livello di finanziamento del servizio sanitario nazionale, senza caricare di ulteriori oneri i redditi

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da lavoro dipendente e assimilati».

Tali indicazioni sono state recepite anche nel disegno di legge delega, con la specificazione, tuttavia, che il superamento dell’imposta deve essere graduale.

In sostanza, la riforma si pone l’obiettivo di abolire progressivamente l’Irap, ma ad invarianza di gettito, attualmente stimato in 14,5 miliardi di Euro per quanto riguarda la contribuzione di imprese, enti e professionisti (cui si aggiungono circa 10 miliardi di Euro da parte delle Pubbliche amministrazioni, ma che per le casse dello Stato sono solo una partita di giro).

È quindi lecito attendersi, lungo un orizzonte temporale di alcuni anni, la parziale (e via via crescente) incorporazione dell’Irap nell’Ires oppure la sua progressiva sostituzione con un’addizionale alle imposte sui redditi, senza però alcun aggravio per i redditi di lavoro dipendente. Il tutto ovviando - auspicabilmente - alle criticità attuali dell’Irap, che assoggetta a tassazione imprese che sono invece in perdita ai fini Ires.

Sarà compito del Governo emanare uno o più decreti legislativi per attuare il progressivo superamento dell’Irap, nell’ottica di una semplificazione del sistema tributario e all’interno di un complessivo quadro di riforma in cui valutare gli aspetti di redistribuzione del carico fiscale.

3. Dal riordino dei redditi finanziari una spinta all’economia

Le decisioni relative alla tassazione dei redditi di natura finanziaria sono cruciali per la crescita economica di lungo periodo, in quanto influiscono sulla combinazione rischio- rendimento di un investimento finanziario e sulle scelte di allocazione del risparmio da parte degli investitori.

In tale ottica, la Commissione parlamentare che si è occupata dell’indagine sulla riforma fiscale ritiene utile rafforzare la canalizzazione del risparmio privato verso l’economia reale, in conformità con l’obiettivo di stimolare la crescita.

Sul tema, il disegno di legge delega attua una scelta di fondo per la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi, optando per un modello di tipo “duale” (la c.d. “dual income taxation”), improntato a tassare i redditi da investimento, immobiliare o finanziario, mediante un’imposta proporzionale, mentre quelli i redditi da lavoro con un’imposta progressiva.

Invero, non è espressamente indicata - come suggerito dalla Commissione - la riduzione della tassazione dei redditi finanziari dal 26% al 23% (o alla prima aliquota progressiva sui redditi di lavoro in caso di ordino dell’Irpef), ma tale obiettivo dovrebbe essere implicito nella scelta del sistema duale, in cui l’applicazione di un’imposta proporzionale su tutti i redditi da capitale è di solito coincidente con la prima aliquota prevista per l’imposta progressiva sui redditi da lavoro.

In aggiunta, il disegno di legge delega pone l’accento sull’«armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, tenendo conto dell’obiettivo di contenere gli spazi di elusione

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dell’imposta». A tali fini, la Commissione ha suggerito alcuni interventi che potrebbero essere adottati nei prossimi mesi, quali:

(i) la creazione di un’unica categoria di “redditi finanziari”, per cui scomparirebbe l’attuale distinzione tra “redditi di capitale” (i.e. la remunerazione del capitale, vale a dire dividendi e interessi) e “redditi diversi di natura finanziaria” (i.e. le plusvalenze derivanti dalla negoziazione delle attività finanziarie, nonché i prodotti derivati), che hanno modalità di tassazione diverse;

(ii) l’estensione, a tutto il comparto del risparmio gestito, del criterio di determinazione della base imponibile sulla base dei risultati realizzati, i.e. il definitivo passaggio dal criterio del maturato (tassazione per competenza) a quello del realizzato (tassazione per cassa);

(iii) l’applicazione, alla previdenza complementare, del modello che prevede l’esenzione dall’imposta sostitutiva sul risultato netto maturato (che invece ora è tassato al 20%), considerando al contempo la semplificazione del regime di tassazione per la fase di erogazione delle prestazioni, tramite l’applicazione delle aliquote Irpef ordinarie (mentre, al momento, il sistema impositivo è differente a seconda della componente che viene erogata).

4. Un fisco più green per sostenere l’ambiente e le attività produttive

La transizione ecologica è alla base del nuovo modello di sviluppo italiano ed europeo, come indicato dall’Agenda 2030 dell’ONU e dall’European Green Deal.

Intervenire per ridurre le emissioni inquinanti, prevenire e contrastare il dissesto del territorio e minimizzare l’impatto delle attività produttive sull’ambiente è necessario per migliorare la qualità della vita e la sicurezza ambientale, oltre che per lasciare un Paese più verde e una economia più sostenibile alle generazioni future.

In tale ottica, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (c.d. “PNRR”) la transizione ecologica è considerata un importante fattore per accrescere la competitività del nostro sistema produttivo, incentivare l’avvio di attività imprenditoriali nuove e ad alto valore aggiunto e favorire la creazione di occupazione stabile.

Sulla base di tali considerazioni, il disegno di legge delega prevede, all’articolo 5, l’introduzione di norme volte ad adeguare - in coerenza con l’European Green Deal e la disciplina europea armonizzata dell’accisa - le strutture e le aliquote della tassazione indiretta sulla produzione e sui consumi dei prodotti energetici e dell’energia elettrica, con l’obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e alla promozione dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili.

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Per l’attuazione di tali norme potrebbero essere introdotte le misure suggerite dalla Commissione parlamentare che ha elaborato le linee-guida per la riforma fiscale (e non espressamente indicate nel disegno di legge), riguardanti:

(i) gli incentivi per i comportamenti in linea con la transizione ecologica;

(ii) il potenziamento degli incentivi per interventi di decarbonizzazione e riqualificazione ambientale e la progressiva riduzione dei sussidi dannosi per l’ambiente, evitando aggravi di costi per le imprese e vincolando le risorse risparmiate alla riduzione della pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese;

(iii) il riordino, la semplificazione e la stabilizzazione delle misure per la riqualificazione energetica e antisismica degli edifici privati, al fine di fornire un quadro certo e chiaro alle famiglie e alle imprese, che comprenda la possibilità di cessione dei relativi crediti fiscali;

(iv) un aumento del limite alla detraibilità dell’IVA (attualmente fissato al 40%) per tutti i veicoli a basse emissioni.

5. Più trasparenza e premialità nel rapporto Fisco- contribuente

La riforma fiscale è anche l’occasione per innestare un cambio di passo nel rapporto tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente.

A tal fine - si legge nell’“Indagine conoscitiva sulla riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario” - «vi è il bisogno di un’evoluzione culturale da ambo le parti: ciascuna di esse deve allo stesso tempo mutare i propri comportamenti in senso virtuoso e abbandonare i pregiudizi nei confronti della controparte».

Orbene, per creare le condizioni volte alla costruzione (e al mantenimento) di un nuovo “Patto”

tra Fisco e contribuente, il disegno di legge delega prevede, all’articolo 2, «l’efficientamento e la semplificazione del sistema nazionale della riscossione, orientandone l’attività verso obiettivi di risultato piuttosto che di esecuzione del processo, […] favorendo l’uso delle più evolute tecnologie e delle forme di integrazione e interoperabilità dei sistemi e del patrimonio informativo funzionali alle attività della riscossione […]».

Tale obiettivo - su cui manca un’esemplificazione nel disegno di legge - può essere perseguito tramite gli interventi raccomandati dalla Commissione parlamentare, quali:

(i) una gestione più manageriale dell’attività di riscossione, improntata all’efficacia e all’efficienza, superando l’approccio rigido e meramente formale che spesso ha

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contraddistinto l’operato dell’Amministrazione finanziaria;

(ii) il superamento delle forme di attività di controllo c.d. “presuntive” (e.g. il

“redditometro” o le verifiche sulle società c.d. “di comodo”) tramite l’utilizzo di banche dati che permettano la ricostruzione analitica del reddito imponibile.

In aggiunta, il disegno di legge delega si pone l’obiettivo di ridurre l’evasione e l’elusione fiscale, soprattutto ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto (articolo 5), senza tuttavia delineare un piano di azione specifico. A tali fini, occorre rammentare le linee guida formulate dalla Commissione, che raccomanda l’adozione dei seguenti interventi:

(i) l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi (per cui, ad oggi, sussistono ancora delle categorie di contribuenti esentate);

(ii) lo “scambio” tra digitalizzazione e riduzione degli adempimenti per i professionisti, le imprese e gli intermediari (leggasi, più trasparenza a fronte di minori oneri);

(iii) l’informatizzazione e la semplificazione degli adempimenti fiscali, anche attraverso l’utilizzo congiunto delle banche dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria, ma nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali. Tuttavia, al contribuente deve essere sempre garantito:

(a) la conoscibilità dei dati a disposizione del Fisco, in un rapporto di parità e simmetria informativa;

(b) il contraddittorio in sede di accertamento, quale presupposto indefettibile della validità dello stesso;

(c) l’obbligo motivazionale, in capo all’ente impositore, anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente;

(iv) un meccanismo di premialità per i contribuenti leali, ad esempio tramite il riconoscimento della riduzione dei termini di accertamento e dei tempi di rimborso dei crediti, a fronte della certificazione del rispetto delle obbligazioni tributarie.

Angelo Bonissoni angelo.bonissoni@cbalex.com

Luca Vitale luca.vitale@cbalex.com

Documento aggiornato al 27 Ottobre 2021

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