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1 - L ASSICURAZIONE INVALIDITA VECCHIAIA E SUPERSTITI: - I REQUISITI PER IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

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(1)

III

1 - L’ASSICURAZIONE INVALIDITA’ VECCHIAIA E SUPERSTITI:

- I REQUISITI PER IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

- I PARAMETRI PER IL LORO CALCOLO

- LA LORO DECORRENZA: “LE FINESTRE”

(2)

IV

1.1 - LAVORATORI DIPENDENTI - REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA

1.1.1 - Nel sistema di calcolo retributivo e misto

(legge 23.12.1994, n. 724, art. 11, comma 1; D.lgs. n. 503/1992, art. 2, comma 1; legge 8.8.1995, n. 335, art. 1, commi 13 e 23).

La pensione viene calcolata con il sistema “retributivo” a favore di coloro che al 31 dicembre 1995 avevano una anzianità contributiva pari o superiore ai 18 anni.

Viene calcolata con il sistema “misto” (retributivo per i periodi fino al 31.12.1995, contributivo per i periodi maturati successivamente) a favore di coloro che – a tale data – avevano una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni.

I requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia sono:

a) “l’età pensionabile”:

65 anni per gli uomini

60 anni per le donne

b) una anzianità assicurativa e contributiva di almeno 20 anni (1040 contributi settimanali).

Esistono, peraltro, talune eccezioni, relative sia all'età pensionabile (1), che alla anzianità assicurativa e contributiva (2).

Condizione per ottenere la pensione è che i lavoratori abbiano cessato l’attività di lavoro subordinato sia in Italia che all’estero (3).

La pensione decorre dal mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile.

L’interessato può però chiedere che la pensione decorra dal mese successivo a quello in cui ha presentato la domanda.

(1) Le eccezioni riguardano, tra gli altri, i lavoratori "non vedenti" e gli invalidi "in misura non inferiore all'80%", per i quali l’età pensionabile è fissata a 60 anni (uomini) e a 55 anni (donne) (INPS, circolare 6.3.1995, n. 65).

(2) Sono sufficienti 15 anni di assicurazione e contribuzione per i lavoratori che al 31.12.1992 li avevano già raggiunti;

per quelli autorizzati ai versamenti volontari prima del 31.12.1992; per i lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di assicurazione che siano stati occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi inferiori a 52 settimane nell’anno solare (INPS, circolare 6.3.1995, n. 65).

(3) INPS, circolare 6 marzo 1995, n. 65, punto 3.1.3.

(3)

V 1.1.2 - Nel sistema di calcolo contributivo

(legge 8.8.1995, n. 335. art. 1, c. 19 e 20; legge 23.8.2004 n. 243, art. 1, c. 6, lett. b)

Per i lavoratori i cui trattamenti di pensione sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia e di anzianità sono sostituite da un’unica prestazione, denominata “pensione di vecchiaia”.

La pensione viene calcolata con il sistema “contributivo” nei confronti dei “nuovi assunti” a partire dal 1°

gennaio 1996, (cioè di chi non aveva una posizione assicurativa prima di tale data), nonché dei lavoratori assicurati presso la “gestione separata” dell’INPS (V. par. 3.1.13).

I titolari di una posizione assicurativa anteriore al 1996 possono optare per il sistema contributivo, a condizione che abbiano una anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 successivi al dicembre 1995 e che, al 31.12.1995, avessero avuto meno di 18 anni di contribuzione.

I requisiti per ottenere la pensione sono:

Età pensionabile:

• almeno 57 anni1 sia per gli uomini che per le donne2. Anzianità contributiva:

• almeno 5 anni di contribuzione effettiva.

Importo minimo della pensione:

• l’importo della pensione maturato non deve essere inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale3.

I lavoratori subordinati, per ottenere la pensione, devono aver cessato il rapporto di lavoro sia in Italia che all’estero.

Tale normativa vale sino a tutto il 2007, anche per coloro che entro il 31 dicembre di tale anno maturano i requisiti sopra indicati, ma che chiederanno la pensione successivamente a tale data.

* * *

Dal gennaio 2008, fermo restando il requisito del raggiungimento dell’importo minimo, la pensione è liquidata in presenza dei requisiti seguenti4:

Anno Età Anzianità contributiva minima

60 anni se donna

65 anni se uomo 5

dal 1° gennaio 2008

ovvero qualsiasi età** 40*

dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009

60 anni (61 se autonomo)**

35 dal 1° gennaio 2010

al 31 dicembre 2013

61 anni (62 se autonomo)**

35

dal 1° gennaio 2014 in poi 62 anni (63 se autonomo)** 35

(*) Non si considerano i riscatti di periodi di studio e la prosecuzione volontaria; i periodi anteriori al 18° anno di età, vanno moltiplicati per 1,5 (art. 1, c. 7, legge 335/95.

(**) Ai lavoratori che richiedono la pensione prima dei 65 anni (uomini) o dei 60 (donne), si applicano le “finestre di accesso” (vedi paragrafo 1.3).

Dal gennaio 2008 anche ai pensionati di vecchiaia nel sistema contributivo che si pensionino a una età inferiore a 65 anni (uomini) o a 60 (donne) si applica il meccanismo delle finestre (v. par. 1.3).

1 Tale requisito non è necessario se l’assicurato ha maturato 40 anni di anzianità contributiva (a tale fine i periodi lavorati prima dei 18 anni valgono una volta e mezzo; viceversa non valgono il riscatto laurea ed i versamenti volontari).

2 Le lavoratrici madri possono andare in pensione prima, aggiungendo alla loro età 4 mesi per ogni figlio, fino a un massimo di 12 mesi (l. 335/1995, art. 1, c. 40).

3 Tale requisito non è richiesto per i lavoratori che hanno almeno 65 anni di età.

4 I medesimi requisiti valgono (legge n. 243/04, art. 1, c. 6) per i lavoratori assicurati presso la gestione separata INPS, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. Per le norme da applicare ai lavoratori iscritti sia alla gestione separata che ad altre forme di previdenza obbligatoria, l’INPS (circ n. 105/05, par. 4) ha fatto riserva di comunicazione.

(4)

VI

1.2 - LAVORATORI DIPENDENTI - REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ

(legge 30.4.1969, n. 153, art. 22; legge 27.12.1997 n. 449, art. 59, c. 6, 7, 8; legge 23.8.2004, n. 243, art. 1, c. 6, lett. a)

Il diritto alla pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti ai quali si applica il criterio di calcolo retributivo o misto, si consegue al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva, ovvero della sola anzianità contributiva, indicati nella tabella seguente.

Tab. 1

Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti

Anni età e anzianità contributiva (1) Oppure

solo anzianità contributiva (2)

2006 57 e 35 39

2007 57 e 35 39

2008 60* e 35 40

2009 60* e 35 40

2010 61* e 35 40

2011 61* e 35 40

2012 61* e 35 40

2013 61* e 35 40

2014 (3) 62* e 35 40

(1) Ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità, nel conteggio della anzianità contributiva non si tiene conto dei contributi figurativi per malattia e disoccupazione.

(2) Nel conteggio del requisito della “sola anzianità contributiva” (alternativo al requisito dei 35 anni in concorrenza con quello della età anagrafica), si tiene conto di tutta la contribuzione, compresa quella non utile per il diritto alla pensione di anzianità ma utile per la sua misura, fermo restando che il requisito dei 35 anni deve essere raggiunto secondo le regole della precedente nota 1.

(3) Salvo differimento, previa verifica sui risparmi di spesa conseguiti..

(*) Ovviamente tale requisito riguarda unicamente gli uomini, dal momento che le donne, a 60 anni di età, hanno diritto alla pensione di vecchiaia. (v. par. 1.1.1).

Il lavoratore per ottenere la pensione deve aver cessato sia in Italia che all’estero l’attività di lavoro subordinato.

La pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il suo titolare compie l’età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.

(5)

VII

1.3 - LAVORATORI DIPENDENTI - DECORRENZA DELLA PENSIONE DI ANZIANITÀ: LE FINESTRE

(legge 8.8.1995, n. 335, art. 1, c. 29; legge 27.12.1997 n. 449, art. 59, c. 6, 7, 8; legge 23.8.2004, n. 243, art. 1, c. 6, lett. c)

Mentre la pensione di vecchiaia decorre – salvo diversa espressa decisione dell’interessato – dal mese successivo al compimento dell’età pensionabile, per la pensione di anzianità esistono le cosiddette “finestre di uscita”, che ne differiscono la decorrenza.

Esse – sino a tutto il 2007 in numero di quattro per anno – variano a seconda della data in cui l’interessato raggiunge i requisiti per il diritto alla pensione.

Per i lavoratori dipendenti, ognuna di esse si apre dopo la fine del trimestre in cui sono stati raggiunti tali requisiti, secondo la regola seguente:

• lavoratori che maturano i requisiti entro il 1° trimestre: dal 1° luglio se hanno compiuto 57 anni

• lavoratori che maturano i requisiti entro il 2° trimestre: dall’1 ott.. se hanno compiuto 57 anni

• lavoratori che maturano i requisiti entro il 3° trimestre: dal 1° gennaio dell’anno seguente

• lavoratori che maturano i requisiti entro il 4° trimestre: dal 1° aprile dell’anno seguente La tab. 1 alla pagina seguente costituisce l’applicazione pratica di tali regole.

* * *

Dal gennaio 2008 le finestre si riducono a due per anno: 1° gennaio e 1° luglio, secondo la modulazione seguente:

• lavoratori che maturano i requisiti(1) entro il 30 giugno: possono accedere al pensionamento dal 1°

gennaio dell’anno successivo se hanno compiuto 57 anni;

• lavoratori che maturano i requisiti(1) entro il 31 dicembre: possono accedere al pensionamento dal 1°

luglio dell’anno successivo;

• lavoratori che maturano i quarant’anni(1) di anzianità contributiva entro il 30 giugno: possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell’anno successivo se hanno compiuto i 57 anni entro il 31 dicembre precedente; in caso contrario, la pensione decorre dal 1° luglio dell’anno successivo (2);

• lavoratori che maturano i quarant’anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre: possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell’anno seguente, indipendentemente dall’età (2).

La tab. 2 (pag. IX) costituisce l’applicazione pratica di tale regola.

Dal 2008 il meccanismo delle finestre viene esteso ai soggetti che maturano il diritto alla pensione nel sistema contributivo e che la richiedono prima del 65° anno di età se uomini o 60° se donne.

Le finestre rappresentano la prima decorrenza possibile; una volta raggiunta, la pensione può essere liquidata a partire da qualunque mese successivo. Se, ad esempio, l’assicurato decide di continuare a lavorare dopo l’apertura della prima finestra utile, la sua pensione decorrerà dal mese successivo a quello in cui presenterà la domanda, sempre che abbia risolto il rapporto di lavoro.

(1) Vedi precedente par. 1.2.

(2) Il comma 11, lettera f) della legge n. 243/04 delegava il Governo a definire diversamente la decorrenza delle pensioni liquidate con 40 anni di anzianità. Peraltro tale delega è scaduta senza essere stata attuata.

(6)

VIII

Tab. 1

Requisiti e decorrenza della pensione di anzianità in relazione alla data di maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti privati soggetti al sistema di calcolo retributivo o misto

(sino a dicembre 2007)

Requisiti maturati entro il Decorrenza della pensione

31.03.2005 35 ctr + 57 età

(35 ctr + 56 età se operai, equivalenti e precoci)

oppure 38 anni ctr

1.07.2005

1.10.2005

1.01.2006

Soggetti di età pari o superiore a 57 anni entro il 30.6.2005

Soggetti di età pari o superiore a 57 anni entro il 30.9.2005

Rimanenti soggetti 30.06.2005

35 ctr + 57 età

(35 ctr + 56 età se operai, equivalenti e precoci)

oppure 38 anni ctr

1.10.2005

1.01.2006

Soggetti di età pari o superiore a 57 anni entro il 30.9.2005

Rimanenti soggetti

30.09.2005 35 ctr + 57 età

(35 ctr + 56 età se operai, equivalenti e precoci)

oppure 38 anni ctr

1.01.2006

31.12.2005 35 ctr + 57 età

(35 ctr + 56 età se operai, equivalenti e precoci)

oppure 38 anni ctr

1.04.2006

31.03.2006 35 ctr + 57 età oppure 39 anni ctr

1.07.2006

1.10.2006

1.01.2007

Soggetti di età pari o superiore a 57 anni entro il 30.6.2006

Soggetti di età pari o superiore a 57 anni entro il 30.9.2006

Rimanenti soggetti 30.06.2006

35 ctr + 57 età oppure 39 anni ctr

1.10.2006

1.01.2007

Soggetti di età pari o superiore a 57 anni entro il 30.9.2006

Rimanenti soggetti 30.09.2006

35 ctr + 57 età oppure 39 anni ctr

1.01.2007

31.12.2006 35 ctr + 57 età oppure 39 anni ctr

1.04.2007

31.03.2007 35 ctr + 57 età oppure 39 anni ctr

1.07.2007

1.10.2007

1.01.2008

Soggetti di età pari o superiore a 57 anni entro il 30.6.2007

Soggetti di età pari o superiore a 57 anni entro il 30.9.2007

Rimanenti soggetti 30.06.2007

35 ctr + 57 età oppure 39 anni ctr

1.10.2007

1.01.2008

Soggetti di età pari o superiore a 57 anni entro il 30.9.2007

Rimanenti soggetti 30.09.2007

35 ctr + 57 età oppure 39 anni ctr

1.01.2008

31.12.2007 35 ctr + 57 età oppure 39 anni ctr

1.04.2008

(7)

IX

Tab. 2

Requisiti e decorrenza della pensione di anzianità in relazione alla data di maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti e di quella di vecchiaia nel sistema contributivo

(dal gennaio 2008)

Requisiti maturati entro il Requisiti Decorrenza

della pensione 30 giugno 2008

60 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi

1° gennaio 2009

se di età pari o superiore a 57 anni

30 giugno 2008 40 anni di contributi

1° luglio 2009 se di età inferiore

a 57 anni

31 dicembre 2008

60 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi

1° luglio 2009

30 giugno 2009

60 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi

1° gennaio 2010

se di età pari o superiore a 57 anni

30 giugno 2009 40 anni di contributi

1° luglio 2010 se di età inferiore

a 57 anni

31 dicembre 2009

60 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi

1° luglio 2010

30 giugno 2010

61 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi

1° gennaio 2011

se di età pari o superiore a 57 anni

30 giugno 2010 40 anni di contributi

1° luglio 2011 se di età inferiore

a 57 anni

31 dicembre 2010

61 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi

1° luglio 2011

30 giugno 2011

61 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi

1° gennaio 2012

se di età pari o superiore a 57 anni

30 giugno 2011 40 anni di contributi

1° luglio 2012 se di età inferiore

a 57 anni

31 dicembre 2011

61 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi

1° luglio 2012

30 giugno 2012

61 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi

1° gennaio 2013

se di età pari o superiore a 57 anni

30 giugno 2012 40 anni di contributi

1° luglio 2013 se di età inferiore

a 57 anni

31 dicembre 2012

61 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi

1° luglio 2013

(8)

X

1.4 – LAVORATORI AUTONOMI - DECORRENZA DELLA PENSIONE DI ANZIANITÀ:

LE FINESTRE

(legge 27.12.1997, n. 449, art. 59, commi 6 e 8: legge 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, c. 6, lett.

a) e c. 7)

I lavoratori dipendenti, in possesso anche di contribuzione versata come coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani o commercianti (“contribuzione mista”), se utilizzano anche un solo contributo settimanale versato come lavoratore autonomo che sia determinante per il raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità, ottengono tale pensione a carico della gestione dei “lavoratori autonomi”.

Tale gestione ha regole diverse e meno favorevoli rispetto alla gestione dei lavoratori dipendenti, sia sotto il profilo dei requisiti anagrafici richiesti per il raggiungimento del diritto, che sotto quello della determinazione delle finestre, come mostra la tabella seguente:

Tab. 1

Requisiti contributivi maturati Entro il Anni

Data di nascita Fino al

Decorrenza della pensione

31.03.2006 35 31.03.1948 01.10.2006

31.03.2006 40 Ininfluente 0.10.2006

30.06.2006 35 30.06.1948 01.01.2007

30.06.2006 40 Ininfluente 01.01.2007

30.09.2006 35 30.09.1948 01.04.2007

30.09.2006 40 Ininfluente 01.04.2007

31.12.2006 35 31.12.1948 01.07.2007

31.12.2006 40 Ininfluente 01.07.2007

31.03.2007 35 31.03.1949 01.10.2007

31.03.2007 40 Ininfluente 01.10.2007

30.06.2007 35 30.06.1949 01.01.2008

30.06.2007 40 Ininfluente 01.01.2008

30.09.2007 35 30.09.1949 01.04.2008

30.09.2007 40 Ininfluente 01.04.2008

31.12.2007 35 31.12.1949 01.07.2008

31.12.2007 40 Ininfluente 01.07.2008

(9)

XI

A partire dal gennaio 2008, il requisito anagrafico richiesto per accedere alla pensione di anzianità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi aumenta secondo la progressione seguente:

• nel biennio 2008/2009: 61 anni;

• dal 2010 al 2013: 62 anni;

• dal 2014: 63 anni

Pertanto i lavoratori possono ottenere la pensione di anzianità, secondo la tabella seguente.

Tab. 2

Requisiti maturati entro il Requisiti Decorrenza

della pensione 30 giugno 2008

61 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi

1° luglio 2009

31 dicembre 2008

61 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi

1° gennaio 2010

30 giugno 2009

61 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi

1° luglio 2010

31 dicembre 2009

61 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi

1° gennaio 2011

30 giugno 2010

62 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi

1° luglio 2011

31 dicembre 2010

62 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi

1° gennaio 2012

30 giugno 2011

62 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi

1° luglio 2012

31 dicembre 2011

62 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi

1° gennaio 2013

30 giugno 2012

62 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi

1° luglio 2013

31 dicembre 2012

62 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi

1° gennaio 2014

31 dicembre 2013

62 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi

1° gennaio 2015

30 giugno 2014

63 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi

1° luglio 2015

31 dicembre 2014

63 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi

1° gennaio 2016

(10)

XII

1.5 - REGIME SPECIALE PER LE LAVORATRICI DIPENDENTI E AUTONOME (DAL 2008)

(legge 23.8.2004, n. 243, art. 1, c. 9, )

In via sperimentale, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015, le lavoratrici che avranno maturato un’anzianità assicurativa e contributiva di almeno 35 anni e raggiunto un’età anagrafica di 57 anni, se dipendenti, e di 58, se autonome, possono accedere al pensionamento, a condizione che optino per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo.

Possono beneficiare della “sperimentazione”:

• le lavoratrici in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2007, il diritto a pensione di anzianità, ai sensi della disciplina attuale, vigente sino a tale data;

• le lavoratrici con un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano già esercitato il diritto di opzione ai sensi dell’art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Le suddette lavoratrici dovranno effettuare la scelta del sistema di calcolo contributivo al momento del pensionamento. Infatti questa opzione ha lo scopo di consentire loro di usufruire dei requisiti più favorevoli previsti dalla legislazione in vigore sino al 31 dicembre 2007.

Invece le lavoratrici con un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995, hanno la possibilità di esercitare, in qualunque momento, l’opzione per il sistema contributivo di cui all’art. 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Per le donne che usufruiscono della “sperimentazione” l’applicazione del sistema contributivo è limitata alle sole regole di calcolo, senza i benefici previsti dall’art. 1, c. 40, lett. c), della legge n. 335/95 (anticipo dell’età di pensionamento, o aumento del coefficiente di trasformazione, a favore delle lavoratrici madri).

A tutte le lavoratrici in questione, si applicano le “finestre di accesso previste dalla normativa in vigore dal 2008 (vedi par. 1.3 e 1.4).

(11)

XIII

1.6 – DETERMINAZIONE DELLE RETRIBUZIONI PENSIONABILI: I COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE

(D.lgs. n. 503/1992, artt. 3,7 e 13; legge n. 335/1995, art. 1, comma 17)

Nel sistema di calcolo “retributivo” della pensione, per “retribuzione pensionabile” si intende l’importo al quale viene applicata – per determinare la misura della pensione – la percentuale risultante dal prodotto dell’anzianità contributiva per l’aliquota di rendimento (vedasi par. 1.8).

L’importo della retribuzione annua media pensionabile si determina:

a) per coloro che al 31.12.1992 avevano più di 15 anni di anzianità contributiva (1):

- sulla base degli ultimi 10 anni (520 settimane) di retribuzione che precedono la decorrenza della pensione;

b) per coloro invece che al 31.12.1992 avevano meno di 15 anni di anzianità contributiva:

- sulla base del numero di settimane coperte da contributi che si ottiene aggiungendo a 260 (5 anni) il numero di settimane che intercorrono tra il 1° gennaio 1993 e la decorrenza della pensione.

Le retribuzioni più lontane nel tempo- con esclusione quindi di quella dell’anno di decorrenza della pensione e di quella dell’anno immediatamente precedente- vengono rivalutate sulla base di coefficienti calcolati dall’Istat.

Per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità maturate sino al 1992, la rivalutazione si basa sulla variazione dell’indice annuo del costo della vita.

Per il calcolo della quota relativa alle anzianità maturate dal 1993 in poi, la rivalutazione è data dalla variazione dell’indice annuo dei prezzi al consumo, maggiorata di un punto percentuale.

La tabella seguente riporta i coefficienti di rivalutazione delle suddette retribuzioni pensionabili, validi per le pensioni liquidate con decorrenza nell’anno in corso.

L’ammontare della pensione, è dato dalla somma:

a) della quota (A) di pensione corrispondente all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite prima dell’1.1.1993, calcolata con la normativa vigente a tale data;

b) della quota (B) di pensione corrispondente all’importo del trattamento relativo all’anzianità contributiva acquisita dopo l’1.1.1993, calcolata con la attuale normativa.

(1) L’anzianità contributiva è data dalla somma dei periodi di tempo coperti dai vari tipi di contribuzione: obbligatoria, figurativa, volontaria, da riscatto, ecc..

(12)

XIV

Tab. 1

Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni valide per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell’anno 2005 delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite sino al 31.12.1992 (quota A)

Coefficienti di rivalutazione delle retribu- zioni valide per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell’anno 2005 delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite posteriormente al 31.12.1992 (quota B)

Anno Retribuzione

Coefficiente Rivalutazione

Anno Retribuzione

Coefficiente Rivalutazione

1966 16,9189 1966 23,2327

1967 16,5607 1967 22,6134

1968 16,2944 1968 22,1670

1969 15,7668 1969 21,4042

1970 15,0127 1970 20,2188

1971 14,2824 1971 19,1134

1972 13,4047 1972 17,9615

1973 11,9670 1973 16,1515

1974 10,2084 1974 13,4198

1975 8,7466 1975 11,3660

1976 7,4959 1976 9,6795

1977 6,3674 1977 8,1325

1978 5,6546 1978 7,1758

1979 4,9064 1979 6,1512

1980 4,1519 1980 5,0373

1981 3,5075 1981 4,2097

1982 3,0248 1982 3,5891

1983 2,6539 1983 3,0959

1984 2,3894 1984 2,7768

1985 2,2037 1985 2,5358

1986 2,0810 1986 2,3701

1987 1,9735 1987 2,2464

1988 1,8735 1988 2,1223

1989 1,7594 1989 1,9736

1990 1,6417 1990 1,8441

1991 1,5240 1991 1,7180

1992 1,4556 1992 1,6156

1993 1,3960 1993 1,5366

1994 1,3389 1994 1,4653

1995 1,2581 1995 1,3783

1996 1,2032 1996 1,3145

1997 1,1854 1997 1,2802

1998 1,1645 1998 1,2460

1999 1,1464 1999 1,2152

2000 1,1178 2000 1,1737

2001 1,0886 2001 1,1321

2002 1.0628 2002 1,0947

2003 1.0373 2003 1,0580

2004 1,0170 2004 1,0272

2005 1,0000 2005 1,0000

2006 1,0000 2005 1,0000

INPS, messaggio n. 4650 del 13 febbraio 2006.

(13)

XV

1.7 - LIMITE MINIMO DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE UTILE PER L’ACCREDITO INTEGRALE DEL PERIODO ASSICURATIVO AI FINI DELLA MATURAZIONE DEL DIRITTO ALLE PENSIONI

(legge 11.11.1983, n. 638, art. 7, comma 1; legge 7.12.1989, n. 389, art. 1, comma 2)

Il numero dei contributi settimanali che l’INPS accredita ai lavoratori dipendenti nel corso dell’anno solare ai fini del calcolo della “anzianità contributiva”, è pari a quello delle settimane retribuite.

E’ però necessario che risulti pagata, o dovuta (o accreditata figurativamente) per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 40% del trattamento minimo di pensione, in vigore al 1° gennaio dell’anno considerato.

Perciò, per l’anno in corso, il dipendente ha diritto all’accredito contributivo di 52 contributi settimanali, se la sua retribuzione non è inferiore a euro 8.893,56. Tale importo si ottiene calcolando il 40% del trattamento settimanale minimo di pensione all’1.1.2006 e moltiplicando il risultato per 52.

Nel caso in cui la retribuzione imponibile sia inferiore, l’INPS accredita un numero di settimane proporzionalmente ridotto.

La tabella che segue indica la retribuzione minima che dà titolo alla copertura di tutte le settimane dell’anno, nel corso degli anni più recenti.

Anno Importo mensile del trattamento minimo di

pensione

Percentuale di ragguaglio della

pensione

Minimale retributivo settimanale

Minimale retributivo annuo

1997 686.050 40 274.420 14.269.840

1998 697.700 40 279.080 14.512.160

1999 710.250 40 284.100 14.773.200

2000 721.600 40 288.640 15.009.280

2001 € 382,06 40 € 152,94 € 7953,06 2002 € 392,69 40 € 157,08 € 8168,16 2003 € 402,12 40 € 160,85 € 8364,20 2004 € 412,18 40 € 164,87 € 8573,24 2005 € 420,43 40 € 168,17 € 8744,84 2006 € 427,58 40 € 171,03 € 8893,56

INPS, circolare n. 120, tab. O del28 dicembre 2005 e circolare n. 18, punto 6, dell’8 febbraio 2006.

(14)

XVI

1.8 - FASCE DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE E ALIQUOTE DI RENDIMENTO PER IL CALCOLO DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL’ANNO 2006 (legge 11.3.1988, n. 67, art. 21, comma 6; D.lgs. n. 503/1992, art. 12, comma 1)

L’importo annuo della pensione si ottiene applicando alla retribuzione annua pensionabile (v. precedente par. 1.6.) le “aliquote di rendimento” (1) moltiplicate per gli anni di contribuzione (sino a un massimo di 40 anni).

Le aliquote di rendimento sono di entità diversa; essa infatti diminuisce con l’ammontare della retribuzione pensionabile. La prima di dette aliquote, pari al 2% annuo, si applica su una fascia di retribuzione massima, che viene adeguata annualmente.

Essa per il 2006 è pari a € 39.297,00 (2).

Al di sopra di tale importo sono previste ulteriori fasce di “retribuzione pensionabile”, a ciascuna delle quali si applicano aliquote di rendimento inferiori al 2%.

A loro volta tali aliquote hanno misura diversa per il calcolo della quota di pensione relativa all’anzianità contributiva maturata sino alla fine del 1992, e per il calcolo di quella relativa alla anzianità maturata dal 1993.

Per le anzianità “ante ‘93” infatti esistono, al di sopra del “tetto” costituito dalla prima fascia, altre tre fasce le cui aliquote sono pari rispettivamente all’1,50%, all’1,25% e all’1% annuo; per le anzianità maturate da gennaio 1993, sono previste invece quattro fasce, con aliquote pari all’1,60%, all’1,35%, all’1,10% e allo 0,90% (3).

Le tabelle che seguono riportano il massimale di retribuzione pensionabile (prima fascia) con l’aliquota di rendimento annuo, nonché le successive fasce di retribuzione pensionabile con le corrispondenti aliquote di rendimento, valide per il calcolo dell’ammontare delle pensioni liquidate con decorrenza nel 2006.

Indicano altresì l'importo della pensione annua lorda che, sulla base di tale retribuzione pensionabile, spetta a un lavoratore che abbia maturato il massimo di anzianità contributiva.

(1) Nel sistema retributivo di calcolo della pensione, l’aliquota di rendimento è il numero che – in termini di percentuale della retribuzione pensionabile (vedasi 1.6) – indica l’importo della pensione per ogni anno di contribuzione. Ad esempio, se un assicurato ha 37 anni di contribuzione, l’importo della sua pensione sarà pari al (37x2%) 74% della prima fascia di retribuzione pensionabile.

(2) INPS, circolare 28 dicembre 2005 n. 120, tab. O.

(3) “Tetto pensionabile” è dunque l’importo massimo della retribuzione pensionabile oltre il quale non si applica – per il calcolo della pensione con il sistema retributivo – l’aliquota di rendimento ordinaria (2%), ma aliquote decrescenti.

(15)

XVII

Tab. 1

1 – Anzianità maturate al 31 dicembre 1992

Fasce di retribuzione: importo annuo Aliquote percentuali di rendimento annuo

Pensione annua corrispondente all'importo max della fascia con 40 anni

di contributi

Fino a euro 39.297,00 2,00% (x40=80%) 31.437,57

Oltre euro 39.297,00 Fino a euro 52.265.01 Fascia di euro 12.968,01

1,50% (x40=60%) 7.780,49

Oltre euro 52.265,01 Fino a euro 65.233,02 Fascia di euro 1 2.968,01

1,25% (x40=50%) 6.484,00

Oltre euro 65.233.02 1,00% (x40=40%)

Tab. 2

2 – Anzianità acquisite dal 1° gennaio 1993

Fasce di retribuzione: importo annuo Aliquote percentuali di rendimento annuo

Pensione annua corrispondente all'importo max della fascia con 40 anni

di contributi

Fino a euro 39.297,00 2,00% (x40=80%) 31.437,57

Oltre euro 39.297,00

Fino a euro 52.265,01

Fascia di euro 12.968,01

1,60% (x40=64%) 8.299,52

Oltre euro 52.265,01

Fino a euro 65.233,02

Fascia di euro 12.968,01

1,35% (x40=54%) 7.002,72

Oltre euro 65.233,02

Fino a euro 74.664,30

Fascia di euro 9.459,12

1,10% (x40=44%) 4.149,76

Oltre euro 74.664,30 0,90% (x40=36%)

(16)

XVIII

1.9 - IMPORTO MINIMO DELLE PENSIONI INPS PER IL 2006 (valori provvisori)

Dal 1° gennaio 2006 l’importo minimo delle pensioni dei lavoratori dipendenti e autonomi, nonché delle pensioni sociali e degli assegni sociali, è il seguente:

Trattamenti minimi, pensioni e assegni sociali

Pensioni dei lavoratori dipendenti e autonomi

Pensioni sociali Assegni sociali

IMPORTI MENSILI € 427,58 € 314,58 € 381,72

IMPORTI ANNUI € 5.558,54 € 4.089,54 € 4.962,36

INPS, circolare n. 120 del 28 dicembre 2005, tab. B.

1.10 - LA "PEREQUAZIONE AUTOMATICA" DELLE PENSIONI (valori provvisori) (legge 23. 12.1998, n. 448, art. 34; legge 23.12.2000, n. 388, art. 69; D.M. 18.11.2005)

La percentuale di variazione per il calcolo dell’aumento delle pensioni per l’anno in corso è stata calcolata, in via previsionale, in misura pari all’1,7%, salvo eventuale conguaglio.

Tale percentuale, collegata alla variazione del costo della vita, si applica secondo il meccanismo seguente (1):

nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;

nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresi tra 3 e 5 volte il detto trattamento;

nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a 5 volte il trattamento minimo.

Il calcolo dell’aumento viene fatto cumulando l’importo di eventuali trattamenti corrisposti al pensionato da parte dell’INPS e da altri Enti di previdenza, presenti nel casellario centrale.

Ciò premesso, le pensioni in corso di pagamento alla fine dello scorso anno sono state così aumentate per l’anno 2006.

Aumento dell’1,7% Fino a euro 1.261,29

Aumento dell’1,53% Sulla parte di pensione compresa tra euro 1.261,29 e euro 2.102,15

Aumento dell’1,275% Sulla parte di pensione eccedente euro 2.102,15

(1) Stabilito dall'art. 34, c. 1, della L. 23.12.1998, n. 448

(17)

XIX

1.11 - IL REGIME DI CUMULO DELLE PENSIONI DI VECCHIAIA, DI ANZIANITA’ E DI INVALIDITA’ CON I REDDITI DA LAVORO (D.lgs. n. 503/92, art. 10, commi 1 e 6; nonché comma 8, come modificato dall’art. 11, comma 10 della legge n. 537/1993;

legge n. 449/1997, art. 59, comma 14; legge n. 448/1998, art. 77; legge 23.12.2000, n.

388, art. 72; legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 44, comma 1; legge 23 agosto 2004, n.

243, art. 1, comma 2 lett.b)).

1.11.1 - Nel sistema “retributivo”

TRATTENUTA SULLA PENSIONE CATEGORIA DI

PENSIONE

LAVORO DIPENDENTE

LAVORO AUTONOMO

PENSIONE DI VECCHIAIA Nessuna Nessuna

PENSIONE DI ANZIANITA’ (**)

a) liquidata ad assicurato con 40 anni di contributi

(1), a qualsiasi età

b) liquidata ad assicurato con 37 anni di contributi e 58 anni di età al momento del pensionamento c) liquidata ad assicurato con meno di 40 anni di

contributi e che non rientra nel caso b).(2) (*)

Nessuna

Nessuna

Intero importo

Nessuna

Nessuna

30% della quota eccedente il trattamento

minimo (€ 427,58) (3)

PENSIONE DI INVALIDITA’

Liquidata entro il 1994 (4)

50% della quota eccedente il trattamento minimo

Nessuna

ASSEGNO DI INVALIDITA’

dal 1995 (4) (5)

50% della quota eccedente il trattamento minimo

30% della quota eccedente il trattamento

minimo (€ 427,58) (3) (1) Ai fini del calcolo dei 40 anni di contributi si tiene conto di tutta la contribuzione (obbligatoria, da riscatto,

volontaria, figurativa) anche se successiva alla decorrenza della pensione, purché utilizzata nella liquidazione di supplementi di pensione.

(2) Al compimento dell’età pensionabile (65 anni per gli uomini, 60 anni per le donne) la pensione di anzianità è equiparata, ai fini del regime del cumulo, a quella di vecchiaia. Pertanto da tale momento essa diviene interamente cumulabile con qualsiasi reddito.

(*) I pensionati di anzianità che non lavoravano al 31.12.2002, ma che hanno intenzione di lavorare, possono ottenere il cumulo totale versando entro tre mesi dall’inizio della attività una determinata somma (vedi circolare INPS 27.1.2003, n. 16).

(3) La trattenuta non può comunque essere superiore al 30% del reddito da lavoro conseguito dal pensionato.

(4) Se l’assegno è liquidato con 40 anni di contribuzione, è interamente cumulabile con il reddito sia da lavoro autonomo sia da lavoro dipendente.

(5) In casi particolari il divieto di cumulo non opera (esempio: pensionati assunti a termine per meno di 50 giorni nell’anno solare; pensionati dalla cui attività di lavoro autonomo derivi un reddito complessivo annuo non superiore al minimo di pensione; pensionati che svolgono la funzione di giudice di pace, di giudice tributario, ecc.).

(**) La legge n. 243/04 (art.1, c. 2, lett. b)), aveva delegato il Governo ad “ampliare progressivamente la possibilità di totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi di lavoro dipendente e autonomo, in funzione dell’anzianità contributiva e dell’età”. Tale delega non è stata esercitata.

(18)

XX

Rimangono valide le disposizioni previgenti alla legge 289/02, nei casi in cui sono più favorevoli di quelle attuali.

Pertanto possono cumulare totalmente la pensione con i redditi da lavoro autonomo:

- i titolari di pensione diretta di qualsiasi categoria (anzianità, invalidità, prepensionamento) con decorrenza entro il 31 dicembre 1994;

- i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori dipendenti con decorrenza tra il 1°

gennaio 1995 e il 30 settembre 1996 che abbiano perfezionato i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 1994;

- i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori dipendenti con decorrenza tra il 1°

ottobre 1996 e il 31 dicembre 1997 che abbiano perfezionato i requisiti per il diritto alla pensione entro il 1994, sempreché alla data del 30 settembre 1996 facciano valere, unitamente ai 35 anni di assicurazione e di contribuzione, anche 52 anni di età, ovvero almeno 36 anni di contribuzione indipendentemente dall’età;

- i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con decorrenza tra il 1°

gennaio 1995 e il 31 dicembre 1996 che abbiano perfezionato i requisiti per il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 1994;

- i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con decorrenza tra il 1°

gennaio 1997 e il 31 dicembre 1997 che abbiano perfezionato i requisiti per il diritto alla pensione entro il 1994, sempreché alla data del 30 settembre 1996 avessero, unitamente ai 35 anni di assicurazione e di contribuzione, anche i 55 anni di età.

1.11.2 - Nel sistema “contributivo” (legge n. 335/1995, art. 1, commi 21/22)

Una diversa normativa regola il cumulo tra la pensione di vecchiaia liquidata secondo il sistema di calcolo

“contributivo” e i redditi da lavoro.

Poiché infatti l’art. 1, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n.335 stabilisce che “le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni”, la pensione di vecchiaia “contributiva” non è stata modificata dalle norme che nel tempo hanno “ritoccato” le regole del cumulo senza coinvolgere espressamente il sistema contributivo.

Pertanto resta in vigore il regime di cumulo della pensione di vecchiaia contributiva con i redditi derivanti da lavoro dipendente e autonomo delineato nell’art. 1, commi 21 e 22 della citata legge n. 335/1995.

Esso può così riassumersi:

(19)

XXI

Pensione di vecchiaia “contributiva”

(art. 1, commi 21 e 22, legge n. 335/1995)

Soggetti Criteri di cumulabilità della pensione

Titolari di pensione

con età < 63 anni

- divieto di cumulo totale con redditi da lavoro dipendente

- la parte eccedente il trattamento minimo INPS non è cumulabile con redditi da lavoro autonomo nella misura del 50%, fino a concorrenza dei redditi stessi

Titolari di pensione

con età > 63 anni

- la parte eccedente il trattamento minimo INPS non è cumulabile con redditi sia da lavoro dipendente sia da lavoro autonomo nella misura del 50%, fino a concorrenza dei redditi stessi

1.12 – RIDUZIONE DELL’ASSEGNO DI INVALIDITA’ NEL CASO IN CUI IL BENEFICIARIO ABBIA REDDITI SUPERIORI A UN DATO AMMONTARE (legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 42)

L’assegno di invalidità subisce riduzioni nel caso in cui il suo titolare abbia redditi da lavoro dipendente, autonomo, o di impresa, di importo superiore a determinati limiti.

La tabella 1 riassume la regola generale; la successiva tabella 2 espone l’importo del reddito che, nel corso degli ultimi anni, ha costituito il limite della cumulabilità in relazione alle diverse fasce di reddito, con la relativa percentuale di riduzione.

Tab. 1

Limiti di reddito

Ammontare dei redditi Percentuale di riduzione

Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio

25% dell’importo dell’assegno di invalidità

Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio

50% dell’importo dell’assegno di invalidità

(20)

XXII

Tab. 2

Importi dei limiti di reddito

Anno Ammontare dei redditi Percentuale di riduzione

2001

Fino a lire 38.498.200

da lire 38.498.201 a lire 48.122.750 da lire 48.122.751 in poi

nessuna 25 per cento 50 per cento

2002

Fino a euro 20.419,88

Da euro 20.419,88 a euro 25.524,85 Oltre 25.524,85

nessuna 25 per cento 50 per cento

2003

Fino a euro 20.910,24

Da euro 20.910,24 a euro 26.137,80 Oltre 26.137,80

nessuna 25 per cento 50 per cento

2004 Fino a euro 21.443,36

Da euro 21.443,36 a euro 26.791,70 Oltre 26.791,70

nessuna 25 per cento 50 per cento

2005 Fino a euro 21.862,36

Da euro 21.862,36 a euro 27.327,95 Oltre 27.327,95

nessuna 25 per cento 50 per cento

2006 Fino a euro 22.234,16

Da euro 22.234,16 a euro 27.792,70 Oltre 27.792,70

nessuna 25 per cento 50 per cento

INPS, circolare n. 120, tab. F del 28 dicembre 2005.

Il trattamento pensionistico di invalidità così ridotto, resta ovviamente soggetto alla ordinaria disciplina del cumulo con il reddito da lavoro (v. par. 1.11), sempreché – dopo la riduzione del 25% o del 50% - sia ancora di ammontare superiore al trattamento minimo di pensione.

In altre parole, l’assegno di invalidità – in presenza di altri redditi – subisce dapprima le riduzioni del 25% o del 50% (a seconda dei casi) e su quanto rimane – se supera l’ammontare minimo – si applicano le ritenute di cui al punto 1.11.

Se l’assegno di invalidità è stato liquidato a un assicurato in possesso di un periodo assicurativo pari o superiore a 40 anni, si applicano solo le riduzioni illustrate nel presente paragrafo.

(21)

XXIII

1.13 - CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO

(legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 41)

Gli importi dei trattamenti pensionistici erogati ai superstiti sono cumulabili con i redditi dei beneficiari nei limiti indicati dalle tabelle seguenti. La tabella 1 riassume la regola generale; la tabella 2 indica gli importi che, negli ultimi anni, hanno costituito il limite della cumulabilità in relazione alle varie fasce di reddito, con le relative percentuali di riduzione.

1 - Limiti di reddito

Ammontare dei redditi (1) Percentuale di riduzione

Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio

25% dell’importo della pensione

Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio

40% dell’imp orto della pensione

Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio

50% dell’importo della pensione

2 – Importi dei limiti di reddito

Anno Ammontare dei redditi (1) Percentuale di riduzione

2002

Fino a euro 15.314,91

da euro 15.314,91 a euro 20.419,88 da euro 20.914,88 a euro 25.524,85 oltre 25.524,85

nessuno 25 per cento 40 per cento 50 per cento

2003

Fino a euro 15.682,68

da euro 15.682,68 a euro 20.910,24 da euro 20.910,24 a euro 26.137,80 oltre 26.137,80

nessuno 25 per cento 40 per cento 50 per cento 2004 Fino a euro 16.075,02

da euro 16.075,02 a euro 21.433,36 da euro 21.433,36 a euro 26.791,70 oltre 26.791,70

nessuno 25 per cento 40 per cento 50 per cento 2005 Fino a euro 16.396,77

da euro 16.396,77 a euro 21.862,36 da euro 21.862,36 a euro 27.327,95 oltre 27.327,95

nessuno 25 per cento 40 per cento 50 per cento 2005 Fino a euro 16.675,62

da euro 16.675,62 a euro 22.234,16 da euro 22.234,16 a euro 27.792,70 oltre 27.792,70

nessuno 25 per cento 40 per cento 50 per cento

INPS , circolare n. 120, tab. G del 28 dicembre 2005.

(1) Per il concetto di “reddito”, si veda la circolare INPS n. 234 del 26.8.1995.

(22)

XXIV

1.14 - CONFRONTO TRA IL SISTEMA RETRIBUTIVO E QUELLO CONTRIBUTIVO DI CALCOLO DELLE PENSIONI

(legge. 8.8.1995 n. 335, art. 1, commi da 6 a 13, 19, 20, 23; legge. 23.12.2000, n. 388, art. 69, comma 6; D.lgs. 28.09.01, n. 355 convertito in legge 27.11.2001, n. 417; legge 23.8.2004, n.

243, art. 1, c. 6, lett. b))

Il sistema di calcolo delle pensioni in forma “contributiva”, si applica:

• integralmente ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti per la prima volta a forme pensionistiche obbligatorie successivamente a tale data;

• integralmente ai lavoratori già assicurati prima del 31.12.1995 che abbiano una anzianità assicurativa superiore a 15 anni, di cui 5 successivi al 1995, che optino per tale sistema; possono, peraltro, esercitare l’opzione (in qualsiasi momento, in quanto la norma non prevede termini di scadenza o vincoli temporali) solo coloro che – a tale data – avevano una anzianità contributiva inferiore a 18 anni (1) e (2). L’opzione è irrevocabile;

• pro rata (e cioè in forma “retributiva” per la quota corrispondente alle anzianità maturate fino al 31.12.1995 e in forma “contributiva” per la quota corrispondente alle anzianità contributive acquisite del 1° gennaio 1996 in poi), ai lavoratori che al 31.12.1995 potevano far valere una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni.

Il sistema di calcolo delle pensioni in forma “retributiva” si applica:

• ai lavoratori che al 31.12.1995 avevano un’anzianità contributiva di almeno 18 anni, anche per le anzianità acquisite dal 1° gennaio 1996 in poi.

La tabella 1 riassume le regole suddette. La tabella 2 pone invece a confronto i requisiti di accesso al trattamento pensionistico e i criteri di calcolo "retributivo" e "contributivo" della pensione.

Tab. 1

Situazione contributiva Sistema di calcolo della pensione

Assicurati che al 31.12.1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni

Liquidazione dell’intera pensione con il sistema retributivo (anche per l’anzianità acquisita dopo l’1.1.96; art. 1, c. 13, legge n. 335/95)

Assicurati che alla data del 31.12.1995 non possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni

Sistema misto:

• Liquidazione della pensione con il sistema retributivo per le anzianità maturate fino al 31.12.1995

• Liquidazione della pensione con il sistema contributivo per la quota corrispondente alla anzianità maturata dal 1.1.1996 in poi (art. 1, c. 12. legge n. 335/1995)

Lavoratori privi di anzianità assicurativa al 31.12.1995 iscritti per la prima volta a forme pensionistiche obbligatorie dopo tale data

Lavoratori già assicurati al 31.12.1995 che - in possesso dei requisiti per farlo - optino per il sistema contributivo

Liquidazione della intera pensione con il sistema contributivo (art. 1, c. 23, legge n. 335/1995)

Liquidazione della intera pensione con il sistema contributivo (art. 1, c. 23, legge n. 335/1995)

(1) Per l’accertamento dell’anzianità contributiva acquisita al 31.12.1995 da assicurati che hanno posizioni in diverse gestioni (es. lav. dipendenti e lav. autonomi) si considera l’anzianità complessiva sommando tutti i periodi che non si sovrappongono temp oralmente (INPS, circ. 7 giugno 2002, n. 108); si considera altresì l’anzianità maturata in Paesi legati all’Italia da una convenzione in materia di sicurezza sociale (INPS, circ. 12.6.1996, n. 123).

(2) Ciò vale anche per gli iscritti alla gestione INPS dei collaboratori coordinati e continuativi. L’art. 3 del D.M. 2.5.1996, n. 282, consente di trasferire in tale gestione i contributi versati nel fondo lavoratori dipendenti o in altri fondi, in modo da avere un’unica pensione contributiva; peraltro ciò non è possibile a chi aveva oltre 18 anni di contributi al 31.12.1995 (INPS, circ. n. 108/2002).

(23)

XXV

Tab. 2

Sistema “Retributivo” Sistema “Contributivo”

Forme di pensionamento

- Pensione di vecchiaia - Pensione di vecchiaia

- Pensione di anzianità

Requisiti per il diritto

- Pensione di vecchiaia: - Pensione di vecchiaia

• Contribuzione minima : 20 anni • Contribuzione minima: 5 anni

• Età minima: Uomini 65 anni • Età minima: 57 anni (1)

Donne 60 anni (non si applica tale requisito se l’assicurato ha >

40 anni di anzianità contributiva)

• Condizione:

se l’importo della pensione è almeno pari a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale (non si applica tale condizione se l’assicurato ha > 65 anni età) - Pensione di anzianità:

vedi tabelle al par. 1.2.

• Criteri di calcolo della misura

P = R x r x A Dove:

P = C x t x ct Dove:

R = retribuzione media pensionabile:

nel caso in cui al 31.12.1992:

1. non vi sia anzianità:

quella percepita nella intera vita lavorativa;

C = montante individuale dei contributi (a x R) dove:

a = aliquota contributiva di computo:

(lav. dipendente = 33%, lav. Autonomo = 20%) 2. l’anzianità assicurativa sia < 15 anni:

retribuzione dei 5 anni ante 1993 + quella del periodo fino al pensionamento ;

3. l’anzianità sia > 15 anni:

retribuzione degli ultimi 10 anni;

r = aliquota percentuale di rendimento (vedasi tabelle al par. 1.6)

A = anni di anzianità contributiva (max 40 anni)

R = Retribuzione annua

(fino a un massimale che per il 2006 è pari a euro 85.478,00)

t = tasso annuo di capitalizzazione

(variazione media quinquennale del PIL nominale, compresa quindi l’inflazione, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare)

ct = coefficiente di trasformazione, secondo la tabella seguente (2):

età di pensionamento valori%

57 4,720

58 4,860

59 5,006

60 5,163

61 5,334

62 5,514

63 5,706

64 5,911

65 6,136

(1) La legge 23.8. 2004, n. 243, art. 1, c. 6, lett. b) ha modificato, elevandolo a decorrere dal 2008, il requisito della età di pensionamento, elevandolo a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne (si veda al riguardo anche il par. 1.1.2). La successiva lett. c) ha inoltre disposto che – sempre dal 2008 – ai lavoratori che accedono alla pensione di vecchiaia prima del compimento dei 65 anni (uomini) o 50 anni (donne), si applicano le finestre (vedi par. 1.3).

(2) L’art. 1, c. 11, della legge n. 335/95 dispone che tale coefficiente venga rideterminato ogni 10 anni, anche sulla base delle rilevazioni demografiche. Peraltro il 2005 (decimo anno dall’entrata in vigore della legge) è trascorso senza che si sia provveduto.

(24)

XXVI

1.15 – CALCOLO DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO

(legge 8 agosto 1995, n. 335; art. 1, comma 9; D.lgs. 30 aprile 1997, n. 180)

Il montante contributivo individuale si calcola rivalutando il montante maturato al 31 dicembre di ciascun anno per il coefficiente previsto per l’anno successivo. Vale a dire:

• rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1996 per il coefficiente previsto per l’anno 1997, pari a 1,055871;

• rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1997 per il coefficiente previsto per l’anno 1998, pari a 1,053597;

• rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1998 per il coefficiente previsto per l’anno 1999, pari a 1,056503;

• rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1999 per il coefficiente previsto per l’anno 2000, pari a 1,051781;

• rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2000 per il coefficiente previsto per l’anno 2001, pari a 1,047781;

• rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2001 per il coefficiente previsto per l’anno 2002, pari a 1,043698.

• rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre.2002 per il coefficiente previsto per l’anno 2003, pari a 1.041614.

• rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre.2003 per il coefficiente previsto per l’anno 2004, pari a 1.039272;

• rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2004 per il coefficiente previsto per l’anno 2005, pari a 1,040506.

Al montante così determinato deve essere aggiunta la contribuzione relativa all’anno 2005 e quella eventualmente versata nel 2006 e anteriore alla decorrenza della pensione.

INPS, circolare 17 dicembre 1999, n. 219; messaggio n. 23589 del 22 giugno 2 005.

1.16 – PENSIONI DI IMPORTO ELEVATO - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’

(legge 24.12.2003, n. 350; art. 3, comma 102: D.M. 01.04.04)

A decorrere dal 1° gennaio 2004 e sino al 31 dicembre 2006 i trattamenti pensionistici lordi di importo complessivo superiore a 25 volte l’importo delle pensioni per i soggetti in condizioni disagiate sono soggetti a un contributo di solidarietà del 3%.

Per determinare tale importo si tiene conto anche delle eventuali pensioni integrative erogate al beneficiario dai Fondi complementari a prestazione definita.

Il gettito finanzia il “reddito di ultima istanza”(1), destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale, i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro .

Di fatto, per l’anno 2006 sono soggetti al contributo di solidarietà i pensionati titolari di un trattamento pensionistico lordo complessivo superiore a euro 179.188,75 annui.

INPS, circolare n. 120, tab. P del 28 dicembre 2005.

(1) Istituito dall’art. 3 della legge finanziaria per il 2004.

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