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Legge sul lavoro straordinario: cosa prevede

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Legge sul lavoro straordinario:

cosa prevede

Autore: Noemi Secci | 29/02/2020

Ore lavorative straordinarie: limiti, richiesta del datore, rifiuto del lavoratore, retribuzione, maggiorazioni, permessi compensativi.

Si parla di lavoro straordinario [1] relativamente alle ore di attività svolta oltre il normale orario di lavoro: le ore di lavoro sono dunque considerate straordinarie se

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eccedono le 40 ore settimanali, o se eccedono il minor numero di ore settimanali previsto dal contratto collettivo applicato.

Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto, ed è indispensabile rispettare, oltre ai riposi giornalieri e settimanali, ulteriori limiti stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi.

Inoltre, le ore straordinarie devono essere retribuite con delle maggiorazioni rispetto alle ore di lavoro ordinarie; possono essere previsti anche dei riposi compensativi.

Ma procediamo con ordine e facciamo il punto sulla legge sul lavoro straordinario: cosa prevede, quando sono dovute le maggiorazioni, quando i riposi compensativi, quali sono i limiti, quando è vietato ricorrere a questo strumento.

Iniziamo col chiarire una questione importante: secondo la giurisprudenza, il tempo impiegato per recarsi al lavoro rientra nell’attività lavorativa, e va quindi retribuito come straordinario, solo se risulta funzionale rispetto all’attività lavorativa vera e propria. Questo è ad esempio il caso del lavoratore che, prima di recarsi in trasferta, è obbligato a partire dalla sede aziendale per utilizzare il mezzo di trasporto messo a disposizione dal datore di lavoro.

Limiti al lavoro straordinario

Il ricorso al lavoro straordinario deve essere limitato. In particolare:

la durata media dell’orario di lavoro, per ogni periodo di 7 giorni, non può in ogni caso superare 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario;

la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 4 mesi;

la durata media dell’orario di lavoro può essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi, se previsto dal contratto collettivo di lavoro;

la durata media dell’orario di lavoro può essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 12 mesi, se previsto dal contratto collettivo di lavoro a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, specificate nello stesso accordo collettivo;

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se il contratto collettivo stabilisce un limite alle ore di lavoro straordinario, le parti devono inoltre attenersi a quanto in esso previsto;

se il contratto collettivo non stabilisce un limite alle ore di lavoro straordinario, previo accordo tra datore e lavoratore, il limite massimo non può superare la misura di 250 ore all’anno.

L’arco temporale di riferimento può superare i 4 mesi, i 6 mesi o l’anno, nell’ipotesi in cui si verifichino assenze per ferie, malattia o periodi equiparabili alla malattia, che non devono essere considerate [2].

L’orario settimanale, per effetto dell’applicazione del regime di pause e riposi, non può comunque eccedere le 77 ore: questo, perché la durata della settimana è pari a 168 ore (24 ore × 7 giorni), dalle quali vanno detratte le 24 ore di riposo settimanale, le 66 ore di riposi giornalieri (11 ore × 6 giorni, in quanto escludiamo dal calcolo una giornata, coincidente con le 24 ore di riposo settimanale) e un’ora pari alla somma delle pause minime giornaliere (10 minuti × 6 giorni, in quanto escludiamo dal calcolo una giornata, coincidente con le 24 ore di riposo settimanale).

Possibilità di ricorrere al lavoro straordinario

Il contratto collettivo può disciplinare le modalità di esecuzione del lavoro straordinario e i limiti massimi.

In mancanza della disciplina del contratto collettivo, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso:

soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore;

entro 250 ore annuali.

Salvo disposizione contraria del contratto collettivo, il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a:

casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive, impossibili da fronteggiare attraverso l’assunzione di altri lavoratori;

casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato

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oppure a un danno alle persone o alla produzione;

eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate all’attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse.

In quest’ultimo caso, gli eventi indicati devono essere comunicati in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali (Rsa).

Che cosa succede se si superano le 250 ore?

L’avvenuto superamento del limite massimo di ricorso al lavoro straordinario è punito con una sanzione amministrativa che va da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o si è verificata nel corso dell’anno solare per più di 50 giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro, e non ne è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Chi è escluso dai limiti al lavoro straordinario?

Il decreto sull’orario di lavoro [1] stabilisce che, fermo il rispetto dei principi generali in materia di protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, le disposizioni sul lavoro straordinario non si applicano a quei lavoratori per i quali la durata dell’orario di lavoro, in ragione delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi.

Si tratta, in particolare, di:

dirigenti;

personale direttivo delle aziende;

altre persone aventi potere di decisione autonomo;

manodopera familiare;

lavoratori del settore liturgico delle chiese e comunità religiose;

prestazioni nell’ambito di rapporti di lavoro a domicilio e di telelavoro.

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Richiesta della prestazione di lavoro straordinario

Il contratto collettivo può stabilire particolari procedure di consultazione sindacale preventiva o di informazione periodica alle Rsa, oppure può fissare dei limiti massimi di orario.

In ogni caso, le prestazioni di lavoro straordinario possono essere richieste dal datore di lavoro sia in modo esplicito, con le modalità eventualmente previste dal contratto collettivo, che in modo implicito: in quest’ultimo caso, però, è necessario che il lavoro oltre l’orario ordinario non sia contestato dal lavoratore.

Può essere previsto anche lo straordinario continuativo, reso con regolarità e continuità, assieme alla retribuzione forfettizzata delle ore di lavoro straordinarie.

Rifiuto di svolgere lavoro straordinario

In alcune ipotesi, il lavoratore può rifiutarsi di prestare lavoro straordinario, in altri casi è obbligato alla prestazione.

In particolare, è possibile rifiutarsi di svolgere la prestazione di lavoro straordinario:

se l’interessato è studente lavoratore;

per un giustificato e comprovato motivo di rilevante gravità che impedisce la prestazione [2];

se il potere del datore di lavoro non è esercitato in correttezza e buona fede;

se la richiesta non esplicita di svolgere lavoro straordinario è contestata dal lavoratore.

Com’è pagato il lavoro straordinario

Il lavoro straordinario deve essere retribuito a parte, rispetto al normale orario di lavoro, e può essere compensato:

con la maggiorazione retributiva prevista dal contratto collettivo di lavoro; questa spetta anche se l’orario contrattuale è inferiore all’orario

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normale di 40 ore, per ogni ora eccedente l’orario contrattuale, se prevista dal Ccnl applicato;

con la maggiorazione retributiva prevista dal contratto collettivo di lavoro e con riposi compensativi;

con riposi compensativi, alternativi alla maggiorazione retributiva.

Nel caso in cui il lavoratore fruisca di riposi compensativi, il lavoro straordinario svolto non deve essere considerato ai fini della durata media dell’orario di lavoro pari a 48 ore settimanali.

Per calcolare la retribuzione per lavoro straordinario è necessario:

ricavare il valore della retribuzione oraria, applicando il divisore orario contrattuale alla retribuzione mensile normalmente percepita dal lavoratore;

sottrarre alla retribuzione oraria l’importo dell’Edr, l’elemento distinto della retribuzione, se previsto;

moltiplicare la retribuzione oraria, senza l’importo dell’Edr, per la percentuale di maggiorazione per lavoro straordinario prevista da contratto applicato;

sommare la maggiorazione all’importo della retribuzione oraria ordinaria (comprensiva di Edr).

Si ottiene così il costo di un’ora di lavoro straordinario.

Nello specifico, la retribuzione sulla quale calcolare la maggiorazione comprende i seguenti importi:

paga base;

contingenza;

scatti di anzianità;

maggiorazione per lavoro a turni;

atei delle mensilità aggiuntive;

premi di produzione.

Non devono invece essere computati l’Edr, come osservato, e la la maggiorazione per lavoro domenicale.

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Straordinario pagato a forfait

Se lo straordinario è reso in modo continuativo, il lavoratore può essere pagato in modo forfettizzato, purché:

non risulti di fatto penalizzato rispetto al pagamento con la maggiorazione oraria;

sia previsto il numero massimo delle ore che il dipendente è tenuto a prestare;

la retribuzione non sia indipendente dal numero di ore di lavoro svolte.

Se la volontà delle parti è quella di includere le ore di prolungamento dell’attività lavorativa nell’orario ordinario, il compenso per straordinario forfettizzato può entrare a far parte della retribuzione ordinaria [3].

Se il compenso a forfait non è collegato alla prestazione di lavoro straordinario, diventa un superminimo e rientra nella retribuzione ordinaria, irriducibile dal datore di lavoro [4].

In ogni caso, l’azienda è tenuta ad integrare l’eventuale differenza, se l’importo forfettizzato risulta inferiore al compenso spettante per il lavoro straordinario effettivamente prestato, calcolato con i criteri normali.

Riposi compensativi

Il contratto collettivo, o il contratto individuale (solo per i lavoratori assunti a tempo indeterminato) possono prevedere la possibilità di accantonare su un conto individuale, detto conto ore o banca ore, le ore di straordinario.

Il lavoratore, nelle modalità stabilite dal contratto collettivo nazionale applicato, può attingere alla banca ore per fruire di riposi compensativi.

In caso di mancato recupero dello straordinario con riposi compensativi, le ore non recuperate devono essere monetizzate con le modalità previste per la retribuzione del lavoro straordinario.

Note

[1] Art. 5 D.lgs. 66/2003. [2] Min. del Lavoro circ. 8/2005. [3] Cass. sent. n.

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5119/2008. [4] Cass. sent. n. 4/2015.

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