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Contributi Contributi Contributi in peius

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Academic year: 2022

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Contributi - Cooperative - Retribuzione imponibile - Applicazione della regola derogativa del calcolo della contribuzione dovuta su imponibili giornalieri convenzionali- Condizioni.

Contributi - Retribuzione imponibile - Individuazione - Applicazione della regola generale fissata dall'art. 1 della L. n. 389/89 - Deroga alla stessa in forza di accordo intervenuto fra datore di lavoro e OO.SS. - Illegittimità.

Contributi - Retribuzione imponibile - Rimborsi chilometrici - Sottoponibilità a contribuzione a meno che il datore di lavoro non dimostri che si versi nella ipotesi eccettuativa dei rimborsi a piè di lista.

Tribunale di Treviso - 25.6/30.7.2002, n. 251 - Dott. De Luca - Asolo Service s.c.a.r.l. (Avv.ti Totera, G.Burla, B.Burla) - INPS (Avv. Lauletta) INAIL (Avv.ti Schiavulli, Colletti, Saitta) ESAMARCA (Avv. Daniotti).

Il riconoscimento dell'applicabilità per il calcolo della contribuzione dovuta di imponibili giornalieri convenzioni in forza di particolari enti cooperative è subordinato all'esistenza dei requisiti e delle condizioni previste dagli art. 2 e 3 del DPR 30 aprile 1970, n. 02.

La retribuzione imponibile è fissata dal legislatore senza alcuna possibilità di deroga "in peius". (Nella fattispecie il datore di lavoro e le OO.SS. avevano concordato l'applicazione di un contratto peggiorativo rispetto a quello applicabile e sul quale dovevano parametrarsi i contributi dovuti).

I rimborsi chilometrici corrisposti ai dipendenti, dei quali il datore di lavoro non fornisca la prova che gli stessi corrispondano a spese per viaggi effettuati dal lavoratore per motivi di servizio, sono assoggettabili a contribuzione.

FATTO. - Con ricorso depositato il 21.7.99 la Asolo Service s.c.a.r.l., in persona del Presidente pro tempore, adiva questo Giudice del Lavoro, premettendo che: su ricorso dell'INPS il Pretore di Treviso con decreto 662/99, munito di formula esecutiva, notificato l'11.6.99 aveva ingiunto alla ricorrente di pagare in favore dell'INPS la somma di £.

636.154.749 per contributi omessi nel periodo da febbraio 1995 a marzo 1998 con sanzioni aggiuntive, oltre alle spese di procedura; l'ingiunzione traeva origine dal verbale di accertamento dell'Ispettorato INPS di Treviso del 15.5.98, con il quale erano state contestate all'esponente diverse violazioni che andavano dalla illegittima applicazione delle agevolazioni contributive previste dal DPR 602/70 al mancato pagamento dei contributi sul lavoro straordinario, dalla non documentata corresponsione di somme ad alcuni soci a titolo di rimborsi chilometrici alla ritardata regolarizzazione del rapporto di lavoro con 3 lavoratori.

L'opponente rilevava, in principalità, l'infondatezza delle contestazioni ed in subordine l'erroneità dei conteggi effettuati dall'INPS.

Sulla scorta di tali premesse, la cooperativa ricorrente conveniva in giudizio l'INPS chiedendo la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo o quantomeno la riduzione degli

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importi richiesti, con vittoria di spese.

Si costituiva ritualmente l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, richiamandosi ai precisi addebiti mossi dai propri Ispettori.

Con ricorso dd. 3.1.01 la cooperativa ricorrente chiedeva anche l'annullamento della cartella esattoriale notificatale in data 27/11/00 da ESAMARCA S.p.A. e portante la richiesta di pagamento della somma di £. 33.603.420 a favore dell'INAIL. Assumeva la illegittimità della suddetta richiesta di pagamento per totale carenza di motivazione e conseguente impossibilità di difesa da parte della opponente, nonché la prescrizione dei premi richiesti.

Si costituiva l'INAIL allegando che la cartella esattoriale opposta non è carente di motivazione in quanto indica la posizione assicurativa della società ricorrente e l'anno di riferimento dei premi di cui si chiede il pagamento e che i premi richiesti non erano prescritti.

Precisava che la somma richiesta si riferisce all'omissione relativa al periodo 1.2.95 - 31.12.97 e l'indicazione della motivazione del pagamento è costituita dal verbale di accertamento INPS n. 501 del 15/5/98. La indicazione della posizione assicurativa sia sulla cartella esattoriale che sul certificato di assicurazione e il riferimento al verbale di accertamento INPS consentivano alla ricorrente di conoscere le ragioni della richiesta.

Si costituiva anche l'ESAMARCA S.p.A. rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva quale semplice concessionario del servizio di riscossione.

Quanto alla asserita incompletezza dei dati riportati nella cartella opposta rilevava di essere tenuta - quale concessionario - ad avvalersi della modulistica prodotta dal Consorzio Nazionale Concessionari approvata con D.M. Finanze.

Chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa il Ministero delle Finanze e concludeva nel merito associandosi alla difesa dell'INAIL.

All'udienza del 10.7.01 le due cause venivano riunite per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.

Venivano assunte le prove per testi richieste dalle parti, veniva esperita CTU contabile e successivamente la causa veniva decisa all'udienza del 25.6.02 come da dispositivo, letto in udienza ed allegato agli atti.

DIRITTO. - È opportuno esaminare separatamente i vari punti della controversia a seguito delle contestazioni mosse dall'INPS all'opponente nel verbale di accertamento dd.

15.5.98.

1. Applicazione delle agevolazioni contributive previste dal DPR 602/70.

La prima questione oggetto di causa è quella relativa alla legittima applicazione delle agevolazioni contributive prevista dal DPR 602/70 a favore delle cooperative. Secondo la Suprema Corte la possibilità che i contributi per le cooperative siano calcolati, in deroga al principio generale, su imponibili giornalieri convenzionali configura un beneficio la cui applicazione è subordinata, oltre che alla sussistenza dei requisiti indicati dall'art. 2 del DPR 602/70, anche all'osservanza degli adempimenti elencati dall'art. 3 (cfr. Cass.

83/7457 e 97/1879 (1)). Consegue, secondo la giurisprudenza citata, che fino a quando tali adempimenti non siano stati osservati non viene meno l'obbligo di corrispondere i contributi assicurativi secondo le modalità ordinarie e che il diritto al beneficio

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contributivo, il quale si acquisisce con la realizzazione degli stessi adempimenti non può decorrere da un momento a questa anteriore.

Nel caso di specie risulta provato sia documentalmente sia dalla testimonianza dell'Ispettrice Camarin che la cooperativa, non ottemperando a quanto previsto dall'art. 3 del DPR 602/70, aveva inviato agli Istituti solo un elenco parziale dei soci che prestavano attività lavorativa e non di tutti i soci e senza la dichiarazione del Presidente che i soci stessi lavoravano per conto della cooperativa. Dalla verifica ispettiva è risultato, altresì, che il Presidente ed il Vice Presidente della cooperativa, entrambi soci, non svolgevano attività lavorativa per la cooperativa e che, pertanto, non veniva rispettata nemmeno la prescrizione di cui all'art. 2 del citato DPR.

Condivisibile appare, pertanto, in linea di diritto l'addebito di cui al punto 1) del verbale.

Dalla pur sommaria verifica contabile condotta in corso di causa è risultato, altresì, che la quantificazione delle differenze degli imponibili prese a base per determinare la differenza di contributi è stata effettuata correttamente dall'Istituto.

Quanto alla questione se applicare le aliquote dell'industria come fatto dall'INPS o le aliquote degli artigiani secondo la tesi dell'opponente, si rileva che la soc. Asolo Service Coop. a r.l. è inquadrata nel settore industria ai fini previdenziali, come ammesso dalla stessa cooperativa. Tuttavia è stato in concreto applicato il CCNL artigiani del settore abbigliamento, come da verbale di accordo sindacale in data 18.1.95, al fine di contemperare l'esigenza di garantire ai dipendenti la "giusta retribuzione" ex art.36 Cost.

con quella di adeguare i costi a quelli del settore nel quale la cooperativa opera.

La ricorrente, ha precisato che l'accordo venne stipulato per consentire la sopravvivenza della cooperativa, che altrimenti non sarebbe stata competitiva rispetto alle aziende concorrenti nel settore, tutte artigiane.

Tanto premesso in punto di fatto, si osserva, in diritto, che in base all'art. della legge 389/89, così come interpretato dalla Cassazione (cfr., sentenza n. 12122/99), l'imponibile contributivo si determina non sulla retribuzione di fatto erogata ma sul dovuto, che non può essere inferiore al c.d. "minimale" contributivo.

Secondo la Cassazione la retribuzione dovuta in sinallagma con il rapporto di lavoro risulta rilevante solo se è superiore ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale.

Gli accordi individuali o aziendali, come nel caso di specie, hanno rilevanza ai fini contributivi solo quando determinano una retribuzione superiore al minimale, in caso contrario restano irrilevanti e la contribuzione va parametrata al minimale. È la fonte collettiva nazionale che funge da parametro per la determinazione dell'obbligo collettivo minimo: per scelta legislativa questo parametro viene ritenuto il più idoneo ad adempiere alla funzione di tutela assicurativa nonché a garantire l'equilibrio finanziario della gestione. Il riferimento alla contrattazione collettiva opera esclusivamente nell'ambito del rapporto giuridico previdenziale che è autonomo rispetto al rapporto di lavoro. Secondo la Cassazione decisiva conferma di tale assunto si trae dall'art. 2, co. 25°, della L. 549/95 il quale dispone che: "In caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria".

Con questa disposizione il legislatore considera scontata la possibilità di differenze tra la retribuzione dovuta per contratto a fronte della prestazione lavorativa e la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, e quindi la possibilità che il datore di lavoro sia tenuto a pagare i contributi con riferimento ad un importo, quello stabilito dal contratto collettivo

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prevalente ai fini previdenziali, superiore a quello stabilito dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.

Nella fattispecie, nonostante il pacifico inquadramento dell'impresa nel settore industriale e l'esistenza di un contratto collettivo nazionale del settore industria per l'abbigliamento, è stato applicato il CCNL per le imprese artigiane dell'abbigliamento, in virtù del recepimento dello stesso nell'accordo aziendale citato di data 18.1.95, con la finalità di rendere competitiva la cooperativa rispetto alle aziende concorrenti artigiane operanti nel settore abbigliamento.

La disciplina aziendale introdotta con il citato accordo è pacificamente peggiorativa quanto al trattamento retributivo complessivo dei lavoratori rispetto alle previsioni del CCNL settore industria, sicché, sulla scorta del principio giurisprudenziale suesposto, l'imponibile contributivo deve essere determinato sui "minimali" del CCNL del settore industria dell'abbigliamento.

Correttamente, dunque, sono state rideterminate dall'INPS le retribuzioni "virtuali"

spettanti ai lavoratori ai fini previdenziali e addebitata la contribuzione omessa.

2. Contributi sullo straordinario.

L'addebito è infondato, considerato che gli Istituti sui quali gravava il relativo onere probatorio non sono stati in grado di indicare il numero di ore straordinarie effettuate dai dipendenti della cooperativa per le quali non sono stati pagati i contributi. L'Ispettrice Camarin, sentita come teste, ha dichiarato di aver ricavato le ore di lavoro degli autisti dai rapportini giornalieri compilati dagli stessi. Il CTU ha verificato che i rapportini talvolta non contenevano indicazioni di orario ma solo la quantificazione delle percorrenze e che in ogni caso la documentazione relativa all'anno 1997 era parziale mentre quella relativa agli anni 1996 e 1998 era addirittura assente. In assenza di elementi certi, che non sono stati acquisiti nemmeno con la prova testimoniale, l'addebito deve essere annullato.

3. Rimborsi chilometrici.

In fatto gli Ispettori hanno rilevato che dall'esame delle buste paga è risultato che la cooperativa aveva corrisposto agli autisti delle somme a titolo di rimborso chilometrico, esenti da contribuzione. Gli stessi hanno evidenziato come la documentazione prodotta dalla cooperativa non giustificasse l'erogazione di tali rimborsi e che di conseguenza avevano provveduto a calcolare i contributi anche su tali somme. Alcuni autisti sentiti come testi hanno dichiarato che utilizzavano di regola mezzi aziendali e che solo occasionalmente utilizzavano l'autovettura personale. In diritto va osservato che tali erogazioni sono ricomprese tra i rimborsi a piè di lista esenti da contribuzione previdenziale ai sensi dell'art. 12 della L. 153/69.

Sottraendosi tali erogazioni alla regola che ricomprende nella retribuzione imponibile ogni elemento patrimoniale corrisposto al lavoratore, è onere del datore di lavoro dare la prova che effettivamente tali rimborsi corrispondano a spese per viaggi effettuati dal lavoratore per motivi di servizio. Tale prova non è stata fornita dalla cooperativa, dato che la documentazione esibita dalla stessa è del tutto parziale ed incompleta ed anche le prove testimoniali poco hanno aggiunto al quadro probatorio documentale.

Nel dubbio, pertanto, deve valere la presunzione intesa a ricomprendere nella retribuzione, soggetta a contribuzione, ogni elemento patrimoniale corrisposto al lavoratore.

4. Ritardata registrazione di alcuni lavoratori.

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I soci lavoratori Munarolo, Piccolo e Zandonà, sentiti come testi, hanno confermato di aver iniziato a lavorare per la cooperativa nel febbraio 1995, come rilevato dagli Ispettori anche se risultavano assunti solo in data 8.3.95. Giustamente, pertanto, sono stati calcolati i contributi anche per il periodo non regolarizzato, considerato che ai fini contributivi è indifferente che i lavoratori abbiano dichiarato di aver rinunciato alla retribuzione. La contribuzione, infatti, rispondendo ad esigenze di interesse pubblicistico è comunque dovuta in presenza di un rapporto di lavoro.

Alla luce di quanto esposto il ricorso deve essere, dunque, accolto in relazione all'addebito di cui al punto 2) e respinto in relazione ai punti 1) 3) e 4).

Quanto alle eccezioni di prescrizione e formali avanzate nei confronti della cartella esattoriale opposta si osserva che le stesse sono infondate. L'INAIL ha documentato di aver notificato alla cooperativa opponente già in data 13.10.98 il certificato di assicurazione e conteggio dei premi da corrispondere a seguito dell'accertamento dei 15.5.98. Tale notificazione ha interrotto i termini prescrizionali ed ha, altresì, portato a conoscenza dell'opponente le ragioni delle pretese dell'Istituto. La indicazione della posizione assicurativa sia sulla cartella esattoriale che sul certificato di assicurazione e il riferimento al verbale di accertamento INPS consentivano, inoltre, alla ricorrente di conoscere le ragioni della richiesta.

(Omissis)

(1) V. in q. Riv., 1997, p.285

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