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Contributi - Soggetti obbligati - In genere - Imprese artigiane - Disciplina

antecedente alle leggi n. 443 del 1985, n. 88 del 1989 e 335 del 1995 - Imprese artigiane esercenti servizi di trasporto e imprese artigiane esercenti autoservizi di linea extraurbani in concessione - Previsione di due diversi regimi contributivi - Conseguenze - Soggezione delle imprese del secondo tipo alla contribuzione al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto e non a quella prevista per il settore artigiano.

Contributi - Artigianato - Impresa artigiana - In genere - Contributi assicurativi -

Disciplina antecedente alle leggi n. 443 del 1985, n. 88 del 1989 e 335 del 1995 - Imprese artigiane esercenti servizi di trasporto e imprese artigiane esercenti autoservizi di linea extraurbani in concessione - Previsione di due diversi regimi contributivi - Conseguenze - Soggezione delle imprese del secondo tipo alla contribuzione al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto e non a quella prevista per il settore artigiano.

Contributi - Trasporti pubblici - Concessione del pubblico servizio di trasporto - In

genere - Disciplina antecedente alle leggi n. 443 del 1985, n. 88 del 1989 e 335 del 1995 - Imprese artigiane esercenti servizi di trasporto e imprese artigiane esercenti autoservizi di linea extraurbani in concessione - Previsione di due diversi regimi contributivi - Conseguenze - Soggezione delle imprese del secondo tipo alla contribuzione al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto e non a quella prevista per il settore artigiano.

Corte di Cassazione - 16.2/5.5.2001, n. 6333/01 - Pres. Amirante - Rel. Putaturo - P.M. Fedeli (Diff.) - Zarantonello (Avv. Romoli) - INPS (Avv.ti Correra, Sarto).

In materia di obblighi contributivi delle imprese artigiane in riferimento alle fattispecie cui non sono applicabili "ratione temporis" le leggi n. 443 del 1985, n. 88 del 1989 e n. 335 del 1995 si deve considerare che, in base alla normativa antecedente alle citate leggi, le imprese artigiane che prestano servizi di trasporto e quelle esercenti autoservizi di linea extraurbani in concessione sono assoggettate a due regimi giuridici diversi (tra i quali non è configurabile alcuna possibilità di collisione) previsti rispettivamente dalle leggi n. 860 del 1956 e n. 1054 del 1960. Per effetto di tale diversità di disciplina le imprese esercenti autotrasporto di linea extraurbano in concessione anche se iscritte all'albo delle imprese artigiane ed anche se occupano meno di ventisei dipendenti, sono comunque tenute (in base all'art. 2 della legge n.

1054 del 1960) ad applicare ai propri dipendenti il medesimo trattamento economico e normativo previsto per il settore industriale di riferimento dell'attività svolta e sono,

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previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto e non a quella prevista per il settore artigiano.

FATTO. - Con sentenza del 24 gennaio 1996 Pretore del lavoro di Vicenza, in parziale accoglimento del ricorso di Luigi Zarantonello, iscritto all'albo delle imprese artigiane, rigettava la domanda di accertamento del diritto a figurare nella gestione previdenziale "artigiani" dal 1° novembre 1976 al 28 ottobre 1983, sul rilievo che l'attore aveva svolto in quel periodo servizio pubblico di trasporto di linea extraurbana in concessione e che pertanto era valida la variazione di inquadramento nel ramo industriale operata dall'Istituto; accoglieva invece uguale richiesta per il periodo novembre 1983 - novembre 1993, essendo stata accertata la dismissione da parte dello stesso della detta attività di trasporto.

La decisione su gravame dello Zarantonello veniva confermata dal locale Tribunale con sentenza del 5 gennaio 1998.

L'appellante ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, illustrato da memoria, cui ha resistito l'INPS depositando procura.

DIRITTO. - Con il primo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione della legge n. 1054 del 1960, si deduce che il Tribunale, nel ritenere che l'anzidetta legge abbia escluso che l'attività di trasporto di persone nel contesto di un pubblico servizio di linea in concessione possa essere esercitata da un'impresa artigiana, non ha tenuto conto dei principi affermati in subiecta materia dalla Corte Suprema.

In tal profilo la Corte di Cassazione, anche se ha precisato che imprese del tipo indicato sono tenute ad applicare ai dipendenti il medesimo trattamento economico previsto per le imprese industriali, non ha mai ritenuto che le stesse debbano diventare anch'esse industriali.

Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione delle leggi n. 88 del 1989 e n. 335 del 1995, si censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto che l'art. 3 di tale ultima legge, che ha introdotto il principio di irretroattività della variazione della classificazione delle aziende effettuata ai sensi della legge n.

88 del 1989, non fosse applicabile data la collocazione della fattispecie in data anteriore alla sua entrata in vigore.

Sempre secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto invece considerare la data di effettuazione della variazione (aprile 1993), e non il periodo di tempo che ne era oggetto (1976 - 1983), ritenendo quindi la variazione dell'INPS posteriore alla entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 con conseguente applicabilità dell'art. 3 della legge n. 335 del 1995.

Con il terzo motivo, denunciandosi contraddittorietà su punto decisivo della controversia, si deduce che il Tribunale, pur ritenendo che la variazione era intervenuta in applicazione della normativa precedente alla entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, ha poi rigettato l'appello senza considerare che la modifica non avrebbe potuto avere effetti sulla posizione assicurativa del titolare, ma solo sulla pretesa contributiva relativa alla posizione dei dipendenti iscritti al Fondo speciale.

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In altri termini il Tribunale, pur partendo dal presupposto dell'idoneità della variazione operata dall'INPS ad influire sulla natura dell'impresa, ha poi rigettato il gravame dello Zarantonello con ciò attribuendo alla detta variazione effetti costitutivi della natura non artigiana ma industriale.

Con il quarto motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione della legge n. 443 del 1985 nonché contraddittorietà su punto decisivo della controversia, si censura l'impugnata sentenza perché, pur avendo rilevato che gli istituti previdenziali non hanno il potere di emettere provvedimenti riguardanti la posizione dell'impresa artigiana che siano incompatibili con la iscrizione nel relativo albo, non ha tratto da tale considerazione la naturale conseguenza della illegittimità dell'atto con cui l'INPS aveva negato la natura artigiana della ditta de qua.

Ma anche in altro aspetto il Tribunale è incorso in evidente contraddizione poiché, dopo avere correttamente interpretato la citata legge n. 443 nel senso che solo la competente Commissione Provinciale per l'Artigianato può adottare un provvedimento di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane con le modalità e le procedure indicate nella legge quadro e nel rispetto del principio di irretroattività, ha poi negato con la propria decisione tale interpretazione violando il contenuto della normativa.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione nel profilo logico - giuridico delle censure proposte, vanno rigettati perché infondati.

Prima di procedere alla ricognizione della normativa applicabile, si ricorda che, ai sensi dell'art. 11 disposizioni preliminari, la legge nuova, salva espressa disposizione contraria, è inapplicabile ai rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore ed ancora in vita, se in tal modo si disconoscano gli effetti già verificatisi nel passato e si venga a togliere efficacia alle conseguenze attuali e future di essi (fra le tante, Cass., 17 dicembre 1981, n. 6698).

Alla luce di tali principi è erronea la prospettazione del ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto, ai su indicati fini, della normativa di cui alle leggi n. 88 del 1989 e n. 335 del 1995 per l'esclusivo rilievo da attribuire alla data in cui fu effettuata la variazione a cura dell'INPS.

Ed invero una cosa è l'omissione contributiva per un dato periodo da parte dell'imprenditore tenutovi per legge che è fatto che attiene immediatamente e direttamente al rapporto (contributivo) e segna il momento di collegamento per l'individuazione della legge da applicare, altra è l'accertamento da parte degli organi ispettivi della evasione di quegli obblighi che è evento temporalmente successivo (cui segue la variazione di inquadramento).

Del resto, come di seguito sarà precisato, proprio in base alle previsioni della legge n. 1054 del 1960, temporalmente afferente al periodo in esame, funziona da momento di collegamento il fatto della omissione contributiva dovuta al fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, in relazione all'esercizio di linea extraurbana in concessione da parte di imprenditore iscritto all'albo degli artigiani, e non il provvedimento di inquadramento a tali fini contributivi nel ramo industriale il quale, se intervenuto in una fase successiva alla omissione, si presenta come mera condizione per il legittimo recupero da parte

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D'altro canto, se si dovesse ritenere applicabile il diverso principio invocato dalla difesa del ricorrente, dovrebbe anche affermarsi che la legge nuova ha la possibilità di agire sul fatto o sull'atto generatore del rapporto, e ciò è vietato dal disposto dell'art. 11.

Orbene, il periodo 1979 - 1983 di riferimento dell'omissione contributiva ricade - come si è detto - nel regime previsto dalla legge n. 1054 del 1960 poiché, a differenza della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane, che si riferisce al trasporto di cose e di persone autorizzando lo svolgimento di tale attività da parte di una impresa artigiana (art. 2), la legge 22 settembre 1960, n. 1054, concernente l'estensione delle norme contenute nel R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, al personale delle autolinee extraurbane, vieta tale possibilità per il servizio di linea extraurbana in concessione (art. 2), stabilendo che "Il rapporto di lavoro del personale di autoservizi extraurbani, che non ricada sotto l'applicazione del precedente art. 1, è regolato dal contratto di lavoro stipulato per il personale al quale si applica la presente legge".

In altri termini i titolari di imprese della seconda specie, anche se figurano iscritti all'albo di imprenditori artigiani ed occupano meno di ventisei dipendenti, sono soggetti all'applicazione nei confronti del personale del medesimo trattamento economico e normativo previsto per il settore industriale di riferimento della loro attività nonché alla contribuzione dovuta ex art.4 lettera b) legge 29 ottobre 1971, n. 889, ai fini della tutela previdenziale del personale dipendente, al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi (vedi Cass., 6 novembre 1989, n. 4630(1), in motivazione).

Siffatti principi sono stati applicati dal Tribunale che, dopo avere individuato con riguardo all'epoca in cui erano sorti i rapporti contributivi la normativa applicabile alla fattispecie (legge n. 54 del 1960), ha accertato che effettivamente nel periodo in esame lo Zantonello aveva svolto attività di trasporto di persone su linea extraurbana in concessione; data la natura dichiarativa della sua iscrizione nell'albo degli imprenditori artigiani, non era affatto precluso l'accertamento della natura della impresa anche in modo non corrispondente a quella risultante dall'iscrizione (vedi sul punto Cass., 8 aprile 1980, n. 2254; Cass., 20 agosto 1980, n. 4991, Cass., 11 luglio 1981, n. 4526); in relazione all'attività espletata con meno di 26 dipendenti, l'appellante era tenuto all'applicazione del medesimo trattamento economico e normativo previsto per il settore industriale di riferimento ed alla contribuzione dovuta al fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto; in riferimento alla collocazione del fatto tra il 1976 e il 1983 non erano applicabili le leggi successive; non vi è alcuna possibilità di collisione con la disciplina apprestata dalla legge n. 860 del 1956 (in tale senso, Cass., 6 novembre 1989, n. 4630, cit.).

Trattasi di giudizio congruo ed esente da errori nel profilo logico giuridico, come tale incensurabile in questa sede, rispetto al quale le censure proposte sono originate o da una errata lettura della sentenza impugnata o dall'applicazione di errati principi in tema di successione delle leggi.

In tal profilo le doglianze mosse circa il conferimento della natura industriale alla impresa dello Zarantonello sono infondate avendo il Tribunale precisato che non vi è possibilità di collisione tra le due leggi che disciplinano le imprese artigiane che prestino servizi di trasporto (legge n. 860 del 1956) e quelle esercenti autoservizi di linea extraurbani in concessione (legge n. 1054 del 1960) poiché l'attività del secondo tipo,

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ancorché svolta da un imprenditore iscritto all'albo delle imprese artigiane, comporta soltanto dati obblighi riferentesi alle imprese industriali nei confronti del personale dipendente.

Né alla fattispecie, in mancanza di una esplicita volontà del legislatore, possono applicarsi le leggi successivamente entrate in vigore e, in particolare le leggi 8 agosto 1985, n. 443 (legge - quadro per l'artigianato), 9 marzo 1989, n. 88, 8 agosto 1995, n. 335.

Non sono perciò applicabili i principi affermati da un orientamento giurisprudenziale con riguardo a fattispecie perfezionatisi nel vigore di tali leggi, secondo cui le imprese di trasporto pubblico di linea extraurbano in concessione, per le quali ricorra il limite numerico stabilito dall'art. 4, comma primo, lett. D) della legge n. 443 del 1985 sono classificabili ai fini previdenziali e assistenziali tra le imprese artigiane anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, come si ricava espressamente dal richiamo alla citata legge n. 443 di cui all'art. 49, comma primo, lett. b), della legge n. 88 del 1989 stessa (Cass., 10 febbraio 1999, n. 1137; Cass., 11 settembre 1997, n. 8932).

(Omissis)

(1) V. in q. Riv., 1990, p. 372

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